| Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |  
| COMUNICATO  |  
| Statuto della «Confederazione Grande Nord» iscritta nel Registro  dei partiti politici il 17 aprile 2019  |  
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                 STATUTO «CONFEDERAZIONE GRANDE NORD»   (Omissis). 
                                INDICE 
     TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.     Art. 1 - Denominazione, sede, durata, simbolo e sito internet.     Art. 2 - Finalita' e metodi.     Art. 3 - Principi fondanti.     Art. 4 -  Entrate, uscite e patrimonio.     Art. 5 - Durata dell'esercizio,  consolidamento  del  bilancio  e rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli  statuti e per la trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti politici».      TITOLO II - DEI SOCI.     Art. 6 - Adesione.     Art. 7 - Domanda di ammissione all'Associazione.     Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.     Art. 9 - Soci fondatori.     Art. 10 - Soci sostenitori ed ordinari.     Art. 11  -  Perdita  della  qualifica  di  socio  sostenitore  ed ordinario.      TITOLO III - DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.     Art. 12 - Comitati e coordinatori.     Art. 13 - Candidature.     Art. 14 - Pari opportunita'.     Art. 15 - Composizione stragiudiziale delle controversie.      Art. 16 - Potere regolamentare.      TITOLO IV - DEGLI ORGANI SOCIALI.     Art. 17 - Organi statutari del Movimento.     Art. 18 - Assemblea confederale dei soci.     Art. 19 - Presidente e presidente onorario     Art. 20 - Il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni.     Art. 21 - Tesoriere.     Art. 22 - Collegio dei revisori legali.     Art. 23 - Societa' di revisione.     Art. 24 - Responsabile della funzione di controllo interno.     Art. 25 - Collegio dei probiviri.     Art. 26 - Comitato dei garanti.      TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.     Art. 27 - Modifiche ed attuazione dello statuto.     Art. 28 - Norme transitorie e finali. 
                                Art. 1. 
         Denominazione, sede, durata, simbolo e sito internet 
     1.1 - Costituzione.     E' costituita ai sensi dell'art.  36  ss.  codice  civile  e  nel rispetto del decreto-legge n. 149 del  28  dicembre  2013  convertito dalla legge n. 13  del  21  febbraio  2014  una  libera  associazione denominata «CONFEDERAZIONE GRANDE NORD» o in forma abbreviata «GN».     1.2 - Sede.     La sede legale e' in Milano, Piazza Missori n. 1. L'associazione, con le maggioranze di cui si dira' in seguito, potra'  modificare  la sede legale ovvero istituire  sedi  locali  in  tutto  il  territorio italiano ed all'estero.     1.3 - Durata.     La durata dell'associazione e' illimitata. Il Consiglio direttivo federale  Grande  Nord,  di  cui  si  dira'  in  seguito,  in  seduta straordinaria puo' deliberare, con la maggioranza  assoluta  dei  2/3 (due terzi), lo scioglimento dell'associazione e la  devoluzione  del fondo    comune    in    conformita'    dei    principi    ispiratori dell'associazione. In caso di scioglimento, l'assemblea stabilira' le modalita' per la devoluzione del  fondo  comune  e  provvedera'  alla nomina di uno o piu' liquidatori, secondo le regole previste all'uopo dal codice civile nonche' dal codice  di  procedura  civile  e  leggi speciali previste in materia.     1.4 - Simbolo.     Il simbolo  dell'associazione  e'  costituito  da  una  linea  di circonferenza di colore nero suddivisa orizzontalmente in due  parti, la parte superiore di colore blu  e  la  parte  inferiore  di  colore bianco.     Nella parte superiore del cerchio (di colore blu), parallelamente al tratto curvilineo sovrastante, da sinistra verso destra, la parola «confederazione» di piccole dimensioni di colore bianco, con la  sola lettera «C» in maiuscolo e le restanti lettere in minuscolo.     Leggermente al di sopra  della  linea  di  base  del  semicerchio superiore (di colore blu), da sinistra  verso  destra  per  la  quasi totalita' dello spazio, la scritta «Grande» di colore bianco, con  la lettera «G» maiuscola, e le  restanti  lettere  in  minuscolo.  Nella parte inferiore del cerchio,  di  colore  bianco  da  sinistra  verso destra per la totalita' dello spazio, la  scritta  «NORD»  di  colore rosso in maiuscolo stampatello. La sommita'  sinistra  della  lettera «N» sovrasta leggermente la linea  di  demarcazione  del  semicerchio superiore (di colore blu) ed e' di colore bianco.     Il simbolo e' proprieta' dei soci fondatori che  autorizzano  fin d'ora l'utilizzo all'associazione in forma gratuita ed irrevocabile.     La eventuale modifica  del  simbolo  puo'  essere  apportata  con delibera del Consiglio direttivo federale Grande Nord, che la approva con una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi).     1.5 - Potere di disposizione di nome e simbolo.     L'associazione dispone in via esclusiva del nome e del simbolo in ogni elezione, con diritto e dovere di inibirne l'uso ad  ogni  altro soggetto che  non  sia  autorizzato  dall'associazione.  A  tal  fine delegano il presidente il quale avra' ogni e piu'  ampio  potere  sul punto, anche autorizzativo.     1.6 - Sito internet.     Il  sito  internet  ufficiale  dell'associazione  dovra'   essere intestato all'associazione stessa, che ne deve  essere  proprietaria. Il presidente e' il legale rappresentante  del  sito  internet  e  ne dispone  in  conformita'  alle  decisioni  del  Consiglio   direttivo federale Grande Nord; i codici di accesso vanno resi noti all'atto di passaggio delle consegne tra il presidente uscente e quello entrante.     Il  Consiglio  direttivo   federale   Grande   Nord   nomina   un responsabile per il mantenimento e l'aggiornamento del sito  internet ufficiale dell'associazione.     |  
|   |                                  Art. 2. 
                          Finalita' e metodi 
     2.1 - Finalita'.     La libera associazione «Confederazione Grande Nord» non  ha  fini di lucro ed e' un movimento politico attraverso il quale i  cittadini possono concorrere  con  metodo  democratico  e  nel  rispetto  della Costituzione, per  raggiungere  l'indipendenza  e  l'autonomia  delle regioni del  Nord.  L'osservanza  del  metodo  democratico  ai  sensi dell'art. 49 della Costituzione, e' assicurata  anche  attraverso  il rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge  n.  149  del  28 dicembre 2013 convertito dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014.     L'associazione e' volta alla promozione ed alla realizzazione  di ogni iniziativa finalizzata a realizzare  la  piena  rinascita  delle nostre terre, identificate nelle regioni del Nord, riportando  etica, morale   e   responsabilita'   nei   comportamenti   nella   pubblica amministrazione  e  nei  cittadini   tutti.   Persegue   inoltre   la modernizzazione e la minor  invasivita'  possibile  dello  Stato,  la liberta' personale ed economica dei singoli  e  delle  comunita',  la protezione della proprieta' privata e dell'impresa, la valorizzazione dell'istituzione  del  comune  e  delle  tradizioni,  garantendo   la realizzazione del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione.     L'associazione concepisce l'organizzazione della futura comunita' nazionale in forma autonoma e indipendente secondo  il  principio  di sussidiarieta'   e   nel   rispetto   del    diritto    dei    popoli all'autodeterminazione.     2.2 - Metodo democratico.     L'associazione assicura la piena  partecipazione  politica  degli iscritti e promuove la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica.  Assicura  e  rispetta  il  pluralismo  delle  opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno ed a  tale  fine garantisce l'informazione, la trasparenza e la  partecipazione  degli iscritti anche attraverso i sistemi informatici. Informa  la  propria azione al pieno rispetto del metodo democratico e meritocratico.     |  
|   |                                  Art. 3. 
                           Principi fondanti 
     3.1 - Principi fondanti.     Il Movimento riconosce i diritti dell'uomo e  dell'individuo,  in particolare:       1) la sua liberta'  inviolabile  di  agire  in  funzione  della propria volonta' finche' essa non leda l'eguale diritto degli altri;       2) il diritto di proprieta' privata dell'individuo;       3) il diritto di ricercare la felicita' e di esercitare i  suoi sentimenti nel rispetto degli altri;       4) il diritto di manifestare le proprie convinzioni politiche e morali nonche' di goderne. L'associazione, inoltre:       5) rifiuta ogni forma  di  discriminazione  fondata  su  razza, sesso, lingua, religione;       6) accetta i principi di legittimita' democratica e  della  non aggressione;       7) accetta le  norme  del  diritto  internazionale  e  piu'  in generale i  diritti  dell'uomo  sanciti  dall'ONU  e  il  diritto  di autodeterminazione dei popoli cosi'  come  sancito,  tra  gli  altri, nella Carta della Nazioni Unite, nel Patto Internazionale di New York del 1966 e nell'atto finale delle Conferenza di Helsinki del 1975;       8) richiama e promuove in ogni forma  l'identita'  culturale  e storica dei popoli.     |  
|   |                                  Art. 4. 
                     Entrate, uscite e patrimonio 
     4.1 - Entrate del Movimento.     Le entrate dell'associazione sono le seguenti:       a) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;       b) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi;       c) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa;       d) ogni altra entrata prevista dalla legge.     4.2 - Quote associative.     L'adesione all'associazione e'  libera.  Il  Consiglio  direttivo federale  determina  l'importo  di  quote  associative  in  forma  di contributi volontari di soci «ordinari» o «sostenitori» ed i  criteri con i quali sono assicurate le risorse ai  vari  organi  e  strutture territoriali.     4.3 - Patrimonio.     Il patrimonio dell'associazione e' costituito,  oltre  che  dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e  dai  diritti  patrimoniali,  reali  e  personali, acquisiti dall'associazione per atti tra  vivi  o  mortis  causa.  Il patrimonio puo' essere utilizzato,  nel  rispetto  del  principio  di economicita',   solo   per   soddisfare   le   finalita'   statutarie dell'associazione e per garantire la continuita' e la  normalita'  di funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali.     |  
|   |                                  Art. 5. 
  Durata  dell'esercizio,  consolidamento  del  bilancio  e   rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per  la   trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» 
     5.1 - Durata dell'esercizio.     Ciascun esercizio della gestione  economico-finanziaria  dura  un anno e  termina  al  31  dicembre.  Il  tesoriere,  nei quattro  mesi successivi,  redige  il  rendiconto  di   esercizio   da   sottoporre all'approvazione  del  Consiglio  direttivo  federale  Grande   Nord, composto secondo la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti o movimenti politici. Il  rendiconto  di  esercizio  e'  il  bilancio consuntivo dell'associazione.     5.2 - Consolidamento del bilancio.     Ai fini del consolidamento prescritto dalla  legge,  al  bilancio consuntivo dell'associazione sono allegati i  bilanci  consuntivi  di fondazioni e associazioni la composizione dei  cui  organi  direttivi sia   determinata   in   tutto   o   in   parte   da    deliberazioni dell'associazione.     Detti bilanci consuntivi devono  essere  trasmessi  al  tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal tesoriere e comunicato con  congruo preavviso.     5.3 - Rapporti istituzionali  con  la  «Commissione  di  garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti  dei partiti politici».     I rapporti istituzionali con la «Commissione  di  garanzia  degli statuti e per la  trasparenza  e  il  controllo  dei  rendiconti  dei partiti politici» sono riservati alla competenza del  tesoriere,  che provvede a  tutti  gli  adempimenti  connessi  ai  controlli  e  agli obblighi di trasparenza e pubblicita'  del  rendiconto  di  esercizio previsti dalla legge. Egli  e'  l'organo  competente  a  ricevere  le comunicazioni  della  Commissione,  inclusi  gli  inviti   a   sanare eventuali irregolarita' contabili e  inottemperanze  ad  obblighi  di legge.      |  
|   |                                  Art. 6. 
                               Adesione 
     6.1 - Facolta' di associazione.     Possono aderire all'associazione «Confederazione Grande Nord»:       a) le donne e gli uomini, maggiori di diciotto anni;       b) i giovani che  abbiano  gia'  compiuto  sedici  anni  e  che condividano gli ideali e le finalita' dell'associazione.     Gli aderenti possono partecipare all'attivita'  dell'associazione nei modi che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo federale.     L'associazione garantisce liberta' di adesione  ad  ogni  persona fisica che riconosca e  ne  accetti  le  finalita',  i  metodi  ed  i principi fondanti e condivida le decisioni e le impostazioni di volta in volta senza alcuna  discriminazione  di  razza,  sesso,  lingua  o religione. Gli organi statutari  favoriscono  la  partecipazione  dei singoli  componenti  all'attivita'  di  elaborazione   e   formazione dell'indirizzo politico dell'associazione, nel  rispetto  della  vita privata  e  dei  diritti  di  riservatezza,  identita'  personale   e protezione dei dati personali, ai sensi della  vigente  normativa  in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, della  legge  n.  167/2017  e  delle direttive  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati   personali (Provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014),  fatte  salve  le  eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.     |  
|   |                                  Art. 7. 
                Domanda di ammissione all'Associazione 
     7.1 - Requisiti della domanda di ammissione.     La   domanda   di   ammissione   all'associazione   deve   essere sottoscritta personalmente dal  richiedente  su  un  modulo,  on-line ovvero cartaceo, predisposto dal  Consiglio  direttivo  federale.  La domanda di ammissione all'associazione puo' essere  presentata  anche attraverso il sito internet dell'associazione, attraverso  le  pagine dedicate ed e' soggetta a verifica dell'anagrafica del richiedente ad opera degli incaricati del Consiglio direttivo federale.     L'iscrizione on-line necessita, in ogni caso, di  una  successiva compilazione della domanda in forma cartacea.     L'aderente  deve  dichiarare  di  riconoscersi,  impegnandosi  ad osservarli, nelle finalita',  nei  metodi  e  nei  principi  fondanti dell'associazione quali indicati nell'atto costitutivo e nel presente statuto, che l'aspirante socio con la sottoscrizione della domanda di adesione dichiara di ben conoscere ed accettare.     L'associazione  ripudia  qualsiasi   forma   di   discriminazione inerente sesso, razza, lingua e religione.     7.2 - Presentazione della domanda.     La domanda puo' essere  rigettata,  in  casi  gravi,  qualora  il Consiglio direttivo federale  ritenga  che  l'aspirante  socio  abbia tenuto comportamenti incompatibili  con  le  finalita'  od  i  metodi dell'associazione o che la domanda non presenti i  requisiti  formali richiesti.     7.3 - Validita' dell'iscrizione.     L'iscrizione ha validita' annuale ed e'  rinnovabile  tramite  la compilazione  di  un  apposito  modulo  predisposto   dal   Consiglio direttivo federale. L'iscrizione puo' essere revocata  dal  socio  in qualsiasi momento con istanza scritta inviata  all'organo  competente in base al presente statuto.     |  
|   |                                  Art. 8. 
                       Diritti e doveri dei soci 
     8.1 - Diritti dei soci.     Tutti i soci hanno diritto a:       a)  partecipare  alla  determinazione  dell'indirizzo  politico attraverso gli organi di cui al presente statuto;       b)  esercitare  il   proprio   voto   ed   essere   candidate/i nell'elezione degli  organi  dell'associazione  in  conformita'  alle norme del presente statuto, purche' iscritti da almeno un anno;       c)  partecipare   all'attivita'   e   all'iniziativa   politica dell'associazione;       d) ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme  stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.     8.2 - Doveri dei soci.     Tutti i soci hanno il dovere di:       a)  contribuire  alla   discussione,   all'elaborazione   della proposta e all'iniziativa politica-culturale;       b)   contribuire   volontariamente   al   sostegno    economico dell'associazione;       c) rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati;       d) favorire la partecipazione e l'adesione all'associazione.     8.3 - Obbligo di contribuzione.     I soci  dell'associazione  che  ricevono  emolumenti  o  stipendi derivanti da cariche pubbliche, sia  di  nomina  che  elettive,  sono tenuti a contribuire all'economia dell'associazione.     La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio direttivo federale.     |  
|   |                                  Art. 9. 
                            Soci fondatori 
     9.1 - Soci fondatori.     Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'Atto costitutivo  della Confederazione Grande Nord, da identificarsi nei seguenti nominativi:       1 Bernardelli Roberto;       2 Rossi Oreste;       3 Pezzoni Germano;       4 Arrighini Giulio;       5 Valentino Angelo;       6 Toffa Fabio;       7 Reguzzoni Marco Giovanni;       8 Longoni Giangiacomo;       9 Borgo Roberto;       10 Radrizzani Davide;       11 Alessandri Angelo;       12 Irali Zeffirino;     9.2 - Diritti dei soci fondatori.     I soci fondatori godono di tutti  i  diritti  spettanti  ai  soci ordinari e partecipano con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle attivita' dell'associazione.     |  
|   |                                 Art. 10. 
                     Soci sostenitori ed ordinari 
     10.1 - Soci sostenitori.     Sono soci sostenitori tutti coloro che  risultano  iscritti  alla Confederazione Grande Nord in base all'elenco dei soci tenuto secondo le norme del presente statuto.     10.2 - Diritti dei soci sostenitori.     I soci sostenitori hanno diritto:       a) alla parola ed al voto in assemblea;       b) ad essere  eletti  quali  componenti  di  tutti  gli  organi statutari;       c) a ricevere le pubblicazioni sociali.     10.3 - I soci ordinari.     Sono soci ordinari tutti coloro  che  risultano  aver  provveduto all'iscrizione ordinaria mediante pagamento  della  tessera,  secondo quanto infra stabilito.  Agli  stessi,  dopo  un  anno  dall'iniziale iscrizione, spettera' il diritto di diventare soci sostenitori.     |  
|   |                                 Art. 11. 
       Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario 
     11.1 - Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario.     La qualifica di socio sostenitore ovvero ordinario cessa nel caso di:       a) dimissioni volontarie  presentate  all'Organo  statutario  o Comitato di iscrizione. Il soggetto dimissionario conserva  tutte  le prerogative politiche gia' acquisite;       b) morte o perdita della capacita' giuridica;       c) per ogni altro particolare caso, da  valutare  nel  rispetto dei principi di democraticita' e di contraddittorio tra le parti.     11.2 - Delibera in ordine alla perdita della qualifica di socio.     La perdita della qualifica di socio viene accertata e  deliberata dal Collegio dei probiviri  su  richiesta  di  qualunque  socio,  nel rispetto del contraddittorio  delle  parti  e  secondo  le  modalita' stabilite nel presente statuto.      |  
|   |                                 Art. 12. 
                        Comitati e coordinatori 
     12.1 - Costituzione dei comitati.     Gli iscritti all'associazione possono costituire comitati su base territoriale,  in  ambito  lavorativo  o  sulla  base  di  specifiche tematiche, in conformita'  al  regolamento  approvato  dal  Consiglio direttivo federale. I comitati costituiscono  la  struttura  di  base dell'associazione. La costituzione di un nuovo Comitato  puo'  essere promossa da un numero minimo di 5 (cinque)  aderenti,  secondo  norme statutarie  che  prevedano  la  democraticita'   dell'organizzazione, l'osservanza dei valori propugnati dall'associazione,  l'affiliazione all'associazione e l'osservanza delle  linee  guida  e  delle  regole operative da  esso  stabilite,  su  autorizzazione  del  coordinatore provinciale.     A livello territoriale, saranno presenti:       N. 1 coordinatore organizzativo provinciale per ogni provincia;       N. 1 coordinatore organizzativo regionale per ogni regione;       N.  1 coordinatore  organizzativo   federale   per   tutto   il territorio nazionale.     Le figure di coordinatore organizzativo provinciale, al  momento, vengono nominate dal Consiglio direttivo federale in accordo  con  il coordinatore organizzativo regionale, mentre i coordinatori regionali vengono nominati dal Consiglio direttivo  federale:  solo  in  futuro verranno nominati in sede di Congresso.     Di contro il coordinatore organizzativo  federale  verra'  sempre nominato dal Consiglio direttivo federale.     12.2 - Autonomia dei comitati.     I comitati sono organismi politici autonomi sul  territorio,  non possono impegnare giuridicamente  l'associazione  ne'  rappresentarla nei confronti  dei  terzi.  I  comitati  partecipano  alle  attivita' dell'associazione in conformita' alle direttive dallo stesso emanate.     Le risorse economiche derivano da  una  percentuale,  di  cui  si dira' infra, sulle somme derivanti dalla campagna di tesseramento.     12.3 - Affiliazione del Comitato all'associazione.     Ogni Comitato deve ottenere  l'affiliazione  all'associazione  in conformita'  al  regolamento  approvato   dal   Consiglio   direttivo federale.  Il  presidente  puo'  rifiutare   l'affiliazione   dandone adeguata motivazione al Consiglio direttivo federale. I comitati gia' costituiti quali espressioni territoriali di movimenti associati sono automaticamente affiliati  all'associazione.  L'elenco  dei  comitati affiliati  all'associazione  e'  tenuto   dal   Consiglio   direttivo federale.     Ogni quota associativa e' destinata  a  finanziare  le  attivita' degli organi nazionali e locali ed  e'  ripartita  come  segue:  sede nazionale 30%, articolazioni territoriali 70%.     12.4 - Commissariamento dei comitati.     Il coordinatore provinciale, in accordo con quello regionale, nel caso  ricorrano  gravi  motivi,  possono  commissariare  uno  o  piu' comitati, nominando a tal fine un commissario ad acta.  Quest'ultimo, nei termini  stabiliti  nell'atto  di  nomina,  provvede  a  redigere apposito rapporto al Consiglio  direttivo  federale  ed  agli  organi territoriali.     |  
|   |                                 Art. 13. 
                              Candidature 
     13.1 - Approvazione delle candidature.     Nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  dello   statuto,   le candidature per le elezioni politiche nazionali  ed  europee,  per  i presidenti delle regioni e per i sindaci, per i consiglieri regionali e comunali, per i sindaci e i consiglieri delle citta' metropolitane, delle Province di Trento e Bolzano e  dei  presidenti  e  consiglieri delle regioni  a  Statuto  speciale,  sono  approvate  dal  Consiglio direttivo  federale  su  proposta  dei  coordinatori  provinciali   e regionali.     |  
|   |                                 Art. 14. 
                           Pari opportunita' 
     14.1 - Promozione della pari opportunita' di genere.     L'associazione  promuove  azioni  volte  a   favorire   le   pari opportunita',  impegnandosi  a  promuovere  la  parita'  dei   sessi, stabilendo quindi un equilibrio percentuale tra i generi.     In attuazione dell'art.  51  della  Costituzione,  Confederazione Grande Nord persegue l'obiettivo della  parita'  tra  i  sessi  negli organismi  collegiali  e  per  le  cariche  elettive.  Gli  organismi collegiali sono formati attraverso procedure tali  da  garantire  che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura  inferiore  a  40%. Esclusivamente a questo fine, si potra' prevedere un ampliamento  del numero totale dei membri previsti in ciascun  organo  collegiale  dal presente statuto. Nella  competizione  per  le  cariche  elettive  e' garantita la partecipazione, in condizioni  di  parita'  di  donne  e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge,  in  nessuna  lista  di candidati presentata da Confederazione Grande Nord  in  occasione  di competizioni elettorali, uno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore a 40%.     |  
|   |                                 Art. 15. 
            Composizione stragiudiziale delle controversie 
     15.1 - Composizione stragiudiziale delle controversie.     I  soci  iscritti  all'associazione  ed  i   rappresentanti   dei comitati, nonche' i membri  degli  organi  statutari  sono  tenuti  a ricorrere preventivamente  al  Collegio  dei  probiviri  in  caso  di controversie  riguardanti  la  propria  attivita'  nell'associazione, l'applicazione  dello  statuto  e   dei   regolamenti,   i   rapporti dell'associazione con i  comitati,  nonche'  i  rapporti  tra  questi ultimi.  Le  modalita'  della   composizione   stragiudiziale   delle controversie, a livello procedurale, segue  l'iter  previsto  per  le attivita' sanzionatorie di cui al presente statuto.     |  
|   |                                 Art. 16. 
                         Potere regolamentare 
     16.1 - Emanazione dei regolamenti.     Il Consiglio direttivo federale, qualora non altrimenti  disposto dal presente statuto,  provvede  all'emanazione  di  tutte  le  norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto. Dette norme hanno carattere strettamente attuativo e non  innovativo  delle disposizioni dello statuto e dei principi ivi enunciati. 
      |  
|   |                                 Art. 17. 
                    Organi statutari del Movimento 
     17.1 - Organi statutari dell'associazione. Sono organi  statutari dell'associazione:       a) l'assemblea confederale dei soci sostenitori;       b) il presidente;       c) il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni;       d) il tesoriere;       e) il Collegio dei revisori;       f) il Collegio dei probiviri;       g) il Comitato dei garanti.     |  
|   |                                 Art. 18. 
                    Assemblea confederale dei soci 
     18.1 - Composizione dell'assemblea confederale dei soci.     L'assemblea confederale dei soci sostenitori e' composta da tutti gli iscritti alla Confederazione Grande Nord.     18.2 - Competenze dell'assemblea dei soci.     L'assemblea confederale dei soci  ha  competenza  in  materia  di indirizzo  della  politica  nazionale  ed  esprime  indirizzi   sulla politica  attraverso  il  voto  di  mozioni,   ordini   del   giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le  modalita'  previste dal suo regolamento.     18.3 - Convocazione dell'assemblea confederale dei soci.     L'assemblea confederale dei soci e' convocata ordinariamente  dal presidente  ogni  tre  anni  e  deve   essere   convocata,   in   via straordinaria, dal presidente se lo  richiede  in  forma  scritta  la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio direttivo  federale,  non prima  del  quindicesimo  giorno  dall'ultima  richiesta  scritta   e stabilisce luogo, data e ordine del giorno.     Le delibere sono approvate con voto favorevole della  maggioranza dei presenti.     |  
|   |                                 Art. 19. 
                   Presidente e presidente onorario 
     19.1 - Competenze del presidente.     Il presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'associazione, anche ai fini della sottoscrizione di autorizzazione delle  liste  da presentarsi per le competizioni elettorali, nonche'  il  garante  del regolare svolgimento della vita associativa.     Il presidente:       1.a) convoca e presiede l'assemblea dei soci, dandosi atto  che il suo voto prevale in caso di parita' di voti;       1.b) convoca e presiede il Consiglio direttivo federale;       1.c)  ha  facolta'  di  nominare,  su  proposta  del  Consiglio direttivo federale, sino a due vice presidenti, uno dei  quali  avra' la funzione di vicario, ai quali potranno essere delegati  compiti  e diritto di voto nel Consiglio direttivo federale;       1.d) ha diritto di partecipazione e di parola alla riunione  di ogni  organo  associativo,  delle  quali   riunioni   deve   ricevere tempestivamente il relativo avviso di convocazione;       1.e) custodisce i libri dei verbali degli organi associativi;       1.f) esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto.     19.2 - Elezione e durata della carica.     Il presidente e' eletto dal Consiglio direttivo federale  e  dura in carica tre anni. Qualora il presidente, per  qualsivoglia  motivo, cessi dalla carica prima del termine del suo  mandato,  il  Consiglio direttivo federale designa un nuovo presidente reggente che rimane in carica fino allo svolgimento della successiva assemblea dei soci.     19.3 - Cessazione e decadenza della carica     Il presidente cessa dalla carica nei seguenti casi:       a) per morte o  grave  impedimento  ad  esercitare  il  proprio mandato;       b)  per  dimissioni  presentate  per  iscritto   al   Consiglio direttivo federale;       c) per perdita della qualita' di socio;       d) per  ogni  altra  grave  violazione  dei  doveri  statutari, laddove debitamente accertata in via definitiva.     La decadenza del presidente viene  deliberata  e  dichiarata  dal Consiglio direttivo federale e dal Collegio dei probiviri riuniti  in seduta comune, su richiesta di 2/3 (due terzi)  dei  membri  dei  due organi.     19.4 - Presidente onorario.     Il presidente ha altresi' il potere  di  nominare  un  presidente onorario, dietro preventiva consultazione con il Consiglio  federale. Tale  figura  non  avra'  poteri  direttivi  et  similia,   ma   solo figurativi.     |  
|   |                                 Art. 20. 
        Il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni 
     20.1 - Composizione e durata del Consiglio direttivo federale.     Il Consiglio direttivo federale e' composto  dai  seguenti  soci, che hanno diritto di voto:       il presidente;       numero 2 vice presidenti di cui uno con nomina di vicario;       numero 2 soci rappresentanti della Regione Lombardia;       numero 2 soci rappresentanti della Regione Veneto;       numero 2 soci rappresentanti della Regione Piemonte;       numero 2 soci rappresentanti della Regione Liguria;       numero 2 soci rappresentanti della Regione Emilia Romagna;       numero 2 soci rappresentanti della Regione Trentino Alto Adige;       numero 2  soci  rappresentanti  della  Regione  Friuli  Venezia Giulia;       numero 2 soci rappresentanti della Regione Valle d'Aosta;       numero 2 soci  rappresentanti  per  ogni  Movimento  o  Partito confederato a Grande Nord;     Tutti i soci fondatori;     Il  socio  fondatore  puo'  altresi'  rivestire  la   carica   di rappresentante delle regioni e/o di  rappresentante  di  movimenti  o partiti confederati a Grande Nord.     Il Consiglio direttivo federale e' formato  attraverso  procedure tali da garantire che nessuno dei  due  sessi  sia  rappresentato  in misura inferiore al 40%.     Esclusivamente a questo fine, si potra' prevedere un  ampliamento del numero totale dei membri previsti per questo organo.     Il Consiglio direttivo federale e' composto anche da:       un responsabile organizzativo federale;       un tesoriere;       un responsabile enti locali federale;       un responsabile esteri federale;     Tali rappresentanti hanno diritto di  partecipare  alle  riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.     Il  Consiglio  direttivo  federale  delibera  a  maggioranza  dei presenti; e' convocato dal presidente (che lo  presiede)  almeno  una volta al mese, il quale stabilisce data, ora ed ordine del giorno.     Durante la riunione del Consiglio direttivo  federale,  e'  fatto obbligo  di  redazione  di   verbale,   attestante   lo   svolgimento dell'assemblea; vi e'  inoltre  fatto  obbligo  di  approvare,  nella seduta successiva, a maggioranza dei presenti, detto verbale.     Il Consiglio direttivo federale dura in carica tre anni e i  suoi componenti sono rinnovabili.     20.2 - Compiti del Consiglio  direttivo  federale.  Il  Consiglio direttivo federale:       a) ha il potere di definire e decidere  le  linee  politiche  e programmatiche del Movimento Grande Nord;       b) ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria;       c) approva i regolamenti degli organi sociali;       d) elegge il presidente;       e)  propone  l'adesione  alla  Confederazione  Grande  Nord  di movimenti od associazioni terze;       f) propone alleanze con altri movimenti o con  partiti  per  le elezioni;       g) in occasione di consultazioni elettorali europee, politiche, regionali, provinciali o comunali approva  le  liste  dei  candidati, autorizzando l'uso a fini elettorali o comunque politici del  nome  e del   simbolo   dell'associazione,   delegando   il   presidente    a sottoscrivere la presentazione delle liste elettorali ed  ogni  altra dichiarazione  di  autorizzazione  all'uso   che   dovesse   rendersi necessaria;       h) approva il rendiconto consuntivo;       i) adotta eventuali provvedimenti a carico degli  iscritti,  su proposta dei Collegio dei probiviri;       j) delibera in merito all'adesione di terzi  eletti  a  livello nazionale o regionale,  nonche'  su  ogni  altra  questione  inerente l'adesione o la partecipazione al Movimento;       k) approva il regolamento di  funzionamento  del  Comitato  dei garanti o ogni altro regolamento  riguardante  candidature,  elezioni primarie o liste elettorali;       l) modifica lo statuto;       m) decide su ogni altra questione che per legge o  statuto  non sia demandata ad altri organi.     20.3 - Candidature.     Il Consiglio direttivo federale seleziona le candidature  per  le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province e dei consigli  comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente  di  regione  e  di provincia autonoma tenendo conto dei seguenti principi:       a) privilegiare le proposte dei comitati territoriali;       b) effettuare scelte che tengano conto sia del curriculum vitae dei   candidati,   sia   dell'azione   degli   stessi   a    supporto dell'associazione;       c) applicare sia nella scelta  delle  candidature  singole  sia nella valutazione delle  varie  candidature  provenienti  da  diversi comitati  territoriali,  criteri  prevalentemente  meritocratici;  si intendono in tal  senso  in  via  esemplificativa  e  non  esaustiva, l'impegno ed i risultati ottenuti in termini di numero  di  adesioni, firme   raccolte,   attivita'   sul   territorio,    contributi    di partecipazione,  coinvolgimento  nelle  articolazioni  organizzative, percentuali e voti raccolti nelle ultime elezioni nel  territorio  di riferimento;  il  Consiglio  direttivo  federale  tiene  altresi'  in considerazione i principi di rappresentanza delle minoranze interne e della parita' dei sessi.     Attraverso le metodologie adottate e le conseguenti decisioni del Consiglio direttivo federale  e'  ammesso  ricorso  al  Comitato  dei garanti, che si esprime favorendo il contraddittorio.     |  
|   |                                 Art. 21. 
                               Tesoriere 
     21.1 - Nomina del tesoriere.     Il tesoriere e' nominato dal Consiglio direttivo federale e  deve essere in possesso dei requisiti  di  onorabilita'  prescritti  dalla legge   ed   abbia   acquisito   una   esperienza   in   materia   di amministrazione,  gestione  delle  imprese  o  abbia  acquisito   una esperienza per l'avvenuto svolgimento di attivita'  professionale  in materia di gestione amministrativa e fiscale.     21.2 - Compiti del tesoriere.     Il  tesoriere  e'  il  responsabile  della  gestione   contabile, economico-finanziaria  e  patrimoniale  dell'associazione.   Apre   e gestisce  i  conti  correnti  dell'associazione,  ed  e'  autorizzato all'operativita'  con  forma  libera.  Esercita  tutti  i  poteri  di ordinaria e straordinaria amministrazione,  assicurando  il  rispetto del  principio  di  economicita',  dell'equilibrio  finanziario   tra entrate. In particolare, il tesoriere:       a) e' legittimato alla riscossione delle entrate;       b) svolge l'attivita'  negoziale  necessaria  al  conseguimento degli scopi statutari;       c) attua, per quanto di competenza, i regolamenti i budget ed i piani   approvati   emanati   dal   Consiglio   direttivo   federale, predisponendone  le  relative  rendicontazioni  e   perseguendo   gli obiettivi programmatici, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi  e  tenendo  conto  anche  di  eque riparazioni territoriali;       d) ha le responsabilita',  sotto  le  direttive  del  Consiglio direttivo  federale,  della  gestione  amministrativa   contabile   e patrimoniale nei limiti della  quale  gli  e'  attribuita  la  legale rappresentanza dell'associazione negli atti e nei giudizi.       e) sovrintende e coordina  l'attivita'  contabile,  provvedendo alla  corretta  tenuta  dei  libri  associativi  e  delle   scritture contabili obbligatorie  e  ausiliarie,  fornendo  tempestivamente  le informazioni  economico-finanziarie  e  patrimoniali  richieste   dal presidente  e  dal  Consiglio  direttivo  federale  ai   fini   delle valutazioni e determinazioni di loro  competenza  e  trasmettendo  al Consiglio  direttivo  federale  un'unica  informativa  semestrale  di sintesi  sulla  situazione   economico-finanziaria   e   patrimoniale dell'associazione e  sull'andamento  della  gestione  al  30  giugno, riferendo sull'attivita' compiuta, sui  risultati  conseguiti,  sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati  e  sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione.       f) il tesoriere ha facolta' di delegare le  sue  funzioni,  con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu'  vice tesorieri  di  sua  fiducia,  che  nomina  egli   stesso,   chiedendo autorizzazione preventiva al Consiglio direttivo federale nonche'  al Collegio dei revisori. E' personalmente responsabile dell'operato dei vice.     21.3 - Durata della carica.     Il tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso,  fino  alla data  di  approvazione  del  rendiconto  relativo  al   terzo   anno. L'incarico e' rinnovabile. Qualora il tesoriere, per qualsiasi causa, cessi dalla carica  prima  del  termine,  il  Presidente  designa  un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione  del Consiglio direttivo federale per la nomina del nuovo tesoriere.     21.4 - Partecipazione alle riunioni degli organi sociali.     Il tesoriere partecipa con diritto di parola  alle  riunioni  del Consiglio direttivo federale e dell'assemblea dei soci.     |  
|   |                                 Art. 22. 
                     Collegio dei revisori legali 
     22.1 - Composizione del Collegio dei revisori legali.     Il Collegio  dei  revisori  legali  e'  un  organo  di  controllo autonomo ed indipendente.  E'  composto  da  numero  (3)  tre  membri effettivi e da numero (2) due supplenti, scelti tra gli iscritti  nel registro dei revisori  legali  e  nominati  dal  Consiglio  direttivo federale. Il Collegio nomina al suo interno un  presidente.  Dura  in carica  per  tre  esercizi  ed  in  ogni  caso  fino  alla  data   di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.     22.2 - Compiti del Collegio dei revisori legali.     Il Collegio dei revisori vigila  sull'osservanza  della  legge  e dello statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale,  sostanziale  e  procedurale  della  gestione economico-finanziaria   e    patrimoniale,    ed    in    particolare sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,   amministrativo   e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal  fine,  si avvale  della  collaborazione  del  responsabile  della  funzione  di controllo interno, che opera sulla base di un  programma  annuale  di controllo approvato dallo stesso Collegio dei revisori entro il  mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.     22.3 - Norme regolatrici.     I poteri e le responsabilita', le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei revisori sono regolati  dalle  disposizioni  del  codice civile sul collegio sindacale delle societa'  per  azioni  in  quanto compatibili. La relazione del Collegio  dei  revisori  sui  risultati dell'esercizio e sull'attivita' svolta  nell'adempimento  dei  propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua  approvazione,  e'  trasmessa  al  Consiglio direttivo  federale  dal  tesoriere  in  allegato  al  rendiconto  da approvare.     |  
|   |                                 Art. 23. 
                         Societa' di revisione 
     23.1 - Affidamento controllo gestione contabile e finanziaria.     Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  dettate  dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo  della  gestione contabile e finanziaria dell'associazione  e'  affidata  ad  apposita societa' di revisione iscritta nel registro dei  revisori  legali  di cui all'art. 2 del decreto  legislativo  n.  39/2010  ricorrendone  i presupposti. Il Comitato di gestione delibera, ai sensi  del  decreto legislativo n. 149/2013, la nomina di una societa' di revisione.     23.2 - Durata dell'incarico.     Il controllo verra' affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni  caso  fino  alla  data  di  approvazione  del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile  per  un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.     23.3 - Compito della societa' di revisione.     La societa' di revisione  esprime,  con  apposita  relazione,  un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita'  e  la  corretta rilevazione  dei  fatti  di  gestione  nelle   scritture   contabili. Controlla, altresi', che il rendiconto d'esercizio sia conforme  alle scritture ed alla documentazione  contabile,  alle  risultanze  degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.     |  
|   |                                 Art. 24. 
           Responsabile della funzione di controllo interno 
     24.1 -  Nomina  del  responsabile  della  funzione  di  controllo interno.     Il responsabile della funzione di controllo interno e' un  organo di controllo autonomo ed  indipendente.  E'  nominato  dal  Consiglio direttivo federale su proposta del Collegio  dei  revisori.  Dura  in carica  per  tre  esercizi  ed  in  ogni  caso  fino  alla  data   di approvazione del rendiconto relativo al  terzo  anno.  L'incarico  e' rinnovabile. E' scelto tra  persone  in  possesso  dei  requisiti  di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti  bancari  e  di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico.     24.2 -  Poteri  del  responsabile  della  funzione  di  controllo interno.     Il responsabile della funzione di controllo interno ha  i  poteri stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo federale su proposta del responsabile  stesso.  Il  regolamento  deve prevedere che per verifiche straordinarie  particolarmente  complesse la dotazione di  risorse  possa  essere  incrementata  per  il  tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi  ricorso,  nel rispetto del principio di economicita'  a  servizi  professionali  di natura contabile ed economico-finanziaria.  Per  le  modificazioni  e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione.     24.3 - Revoca della carica.     Il responsabile della funzione di controllo interno  e'  revocato dal  Consiglio  direttivo  federale  con  il  voto  favorevole  della maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  su  parere  favorevole vincolante del Collegio dei revisori, per rilevanti violazioni  della legge e del presente statuto, per dolo o colpa grave o  per  mancanza di indipendenza e imparzialita' nell'esercizio delle sue  funzioni  o per perdita dei requisiti di onorabilita'.     |  
|   |                                 Art. 25. 
                        Collegio dei probiviri 
     25.1 - Composizione del Collegio dei probiviri.     Il   Collegio   dei   probiviri   e'   l'organo    di    garanzia dell'associazione. Esso e' composto da numero 3 (tre) membri nominati dal Consiglio direttivo federale tra i soci fondatori  ovvero  tra  i soci piu' anziani per adesione.     25.2 - Poteri dei probiviri.     Il Collegio dei probiviri e' titolare  del  potere  di  comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto ed  ai  regolamenti. Il procedimento innanzi al Collegio dei probiviri  e'  improntato  al rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  pubblicita',  tutela   del contraddittorio e del diritto  di  difesa.  Avverso  la  sanzione  e' ammesso il diritto di impugnazione ordinaria innanzi il Comitato  dei garanti, tramite raccomandata A/R entro giorni trenta dalla notifica, con allegate memorie difensive.     25.3 - Regole di procedura.     Ogni iscritto che ritenga  sia  stata  violata  una  norma  dello statuto o che sia stata commessa una  infrazione  disciplinare  o  un atto comunque lesivo  della  integrita'  morale  dell'associazione  o degli interessi politici dello stesso, puo'  promuovere  con  ricorso scritto  il  procedimento  disciplinare  avanti   al   Collegio   dei probiviri. Una volta ricevuto il ricorso, il Collegio  dei  probiviri provvedera'  a  nominare  un  proprio  membro   al   quale   affidare l'istruttoria preliminare; l'istruttore, una volta accertata  la  non infondatezza della segnalazione, rimettera' il caso al  Collegio  dei probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto  delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa.  Il  procedimento disciplinare dinanzi al  Collegio  dei  probiviri,  pur  non  essendo vincolato da strette regole procedurali e quindi sottoposto  solo  ai principi  generali  costituzionali,  dovra'  rispettare  le  seguenti regole poste  a  tutela  del  diritto  di  difesa  dell'iscritto.  La procedura potra' essere modificata  e/o  adeguata,  d'intesa  con  la difesa dell'iscritto, dal Collegio stesso, a seconda della natura dei diversi casi. L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare  deve essere avvisato del procedimento ed eventualmente  convocato  dinanzi al Collegio dei probiviri, in quest'ultimo caso con un  preavviso  di almeno quaranta giorni, con e-mail o  con  lettera  raccomandata  RR. Agli atti deve risultare la prova del ricevimento,  anche  indiretta. Un termine minore per la comparizione potra' essere previsto solo con l'accordo  dell'associato  stesso.  Nell'avviso  del  procedimento  e nell'invito  a  comparire  deve  essere  specificato  l'oggetto   del procedimento, la possibilita' di esame dell'eventuale  documentazione e la  possibilita'  di  presentare  memorie  difensive.  Le  sanzioni disciplinari previste potranno essere irrogate  in  caso  di  mancata difesa o comparizione solo in presenza della  prova  del  ricevimento dell'avviso  di  procedimento  di   cui   sopra.   Nel   procedimento disciplinare l'iscritto potra' essere assistito da un altro  iscritto o da un legale che sara' presente anche durante l'eventuale audizione dell'iscritto dinanzi al Collegio. Il Collegio non potra'  deliberare sanzioni disciplinari senza aver  ascoltato  l'iscritto  (che  potra' anche inviare una dichiarazione scritta) e ove  ne  sia  stata  fatto richiesta, i testimoni che saranno stati ritenuti necessari e ammessi dal Collegio stesso o  aver  acquisito  loro  dichiarazioni  scritte. L'iscritto  potra'  presentare  difesa  scritta.  La  decisione   del Collegio verra' comunicata per lettera raccomandata  RR  in  caso  di assenza.     La decisione dovra' essere, sia pure sinteticamente, motivata.     25.4 - Durata della carica.     I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.     25.5 - Nomina presidente e materie di competenza.     Il Collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente  ed e' competente a giudicare, sulle seguenti materie:       a)   infrazioni   disciplinari    commesse    dagli    iscritti all'associazione;       b)   ricorsi   relativi   all'osservanza   delle   regole    di funzionamento dell'associazione previste dal presente statuto  e  dai regolamenti emanati;       c) osservanza delle regole dettate dal presente  statuto  sulla costituzione e regolamentazione dei  comitati  e  sulle  controversie insorte tra gli  organi  dei  comitati  predetti  e  gli  organi  del Movimento;       d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita  dello status di  elettore  all'interno  dell'associazione  o  di  iscritto, nonche' alla decadenza  da  tale  qualifica  a  seguito  del  mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;       e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei comitati;       f) ogni  altra  materia  in  conformita'  alle  previsioni  del presente statuto.     25.6 - Requisiti per la nomina.     In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti  del  Collegio  dei  probiviri  e' fatto divieto di presentare  la  propria  candidatura  per  qualunque carica nell'associazione.     25.7 - Dimissioni o impedimento permanente.     In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei  membri del Collegio dei probiviri,  egli  viene  sostituito  con  le  stesse modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti.     25.8 - Misure disciplinari     Le misure disciplinari sono:       a) l'ammonizione;       b) la sospensione;       c) l'espulsione;       d) la revoca dell'affiliazione di un Comitato;       e)  l'interdizione  dal  compiere  attivita'  che   coinvolgano direttamente od indirettamente  l'associazione.  L'ammonizione  e  la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'. La sospensione ha una durata  variabile  da  trenta  a  novanta  giorni. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina e sono resi pubblici.     |  
|   |                                 Art. 26. 
                         Comitato dei garanti 
     26.1 - Composizione del Comitato dei garanti.     E' composto da numero 7 (sette)  membri  nominati  dal  Consiglio direttivo federale per tre anni a rotazione tra i soci fondatori  che non abbiano altri incarichi nell'associazione  ovvero,  in  mancanza, tra i soci con  piu'  alta  anzianita'  di  adesione,  esperienza  ed adeguate caratteristiche personali.     26.2 - Poteri del Comitato dei garanti.     Il Comitato dei garanti e' titolare del potere di  deliberare  su eventuali  ricorsi  proposti  avverso  le  decisioni   adottate   dal Consiglio direttivo federale in  ordine  alle  candidature.  Delibera altresi' in merito ad eventuali elezioni primarie e sui provvedimenti disciplinari comminati dal Collegio dei probiviri.     26.3 - Regole di procedura.     Il Comitato dei garanti si dota di un proprio regolamento interno favorendo la partecipazione delle minoranze interne ed assicurando il diritto   alla   difesa   e   l'applicazione   del   principio    del contraddittorio. Alle  riunioni  del  Comitato  dei  garanti  possono partecipare  -  con  funzioni  consultive  -  il  presidente   ed   i consiglieri  delegati.  Il  Comitato  dei  garanti  nelle  sue  varie articolazioni assicura il diritto  alla  difesa  e  il  rispetto  del principio del contraddittorio.     26.4 - Durata della carica.     I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.     26.5 - Requisiti per la nomina.     In sede di nomina e per la durata del loro incarico, i componenti del Comitato  non  devono  rivestire  alcuna  carica  all'interno  di qualsiasi organo associativo.      |  
|   |                                 Art. 27. 
                 Modifiche ed attuazione dello statuto 
     27.1 - Modifiche dello statuto.     Il presente statuto  puo'  essere  modificato  con  deliberazione adottata a maggioranza assoluta da un'assemblea costituita dai membri del Consiglio direttivo federale e dai soci fondatori.     La modifica dello statuto puo'  essere  richiesta  da  almeno  un decimo dei  soci  sostenitori  iscritti  all'associazione  ovvero  da almeno un terzo del Consiglio direttivo federale.     27.2 - Adozione dei regolamenti.     Per i regolamenti previsti  dal  presente  statuto,  che  debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi  dalla  data  di adozione  dello  stesso,  il  Consiglio  direttivo  adotta  tutti   i provvedimenti opportuni.     |  
|   |                                 Art. 28. 
                      Norme transitorie e finali 
     28.1 - Norma transitoria.     In deroga a quanto  disposto  dal  punto  27.1,  per  un  anno  a decorrere dalla data di costituzione il Consiglio direttivo  federale puo' esercitare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi)  degli  aventi diritto i poteri di modifica statutarie attribuiti all'assemblea  dei soci.     28.2 - Norme finali.     Per quanto non espressamente previsto dal  presente  statuto,  si applicano le disposizioni del codice  civile  e  le  norme  di  legge vigenti in materia.           (Omissis).     Simbolo Confederazione Grande Nord     Cerchio con bordura di colore nero, suddivisa orizzontalmente  in due parti, la parte superiore di colore blu e la parte  inferiore  di colore bianco.     Nella parte superiore del cerchio, parallelamente  al  tratto  di bordo curvilineo sovrastante, da sinistra  verso  destra,  la  parola «Confederazione» di piccole dimensioni, colore bianco,  con  la  sola lettera «C» in maiuscolo e le restanti lettere in minuscolo.     Leggermente al di sopra  della  linea  di  base  del  semicerchio superiore, la scritta «Grande» di colore bianco, con la  lettera  «G» maiuscola, e le restanti lettere in minuscolo.     Nella parte inferiore del cerchio, di colore bianco,  la  scritta «NORD» di colore rosso in maiuscolo stampatello. La sommita' sinistra della lettera «N» sovrasta leggermente la linea di  demarcazione  del semicerchio superiore (di colore blu) ed e' di colore bianco. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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