Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 7 gennaio 2019 |
Criteri e modalita' per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per l'abbattimento del rumore generato da tali carri. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Visto l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e, in particolare, i punti 106 e 107, riguardanti gli aiuti all'interoperabilita' finalizzati all'abbattimento dell'inquinamento acustico: «106. In relazione agli aiuti all'interoperabilita', i costi ammissibili, nella misura in cui contribuiscono all'obiettivo del coordinamento dei trasporti, coprono tutte le spese di investimento relative all'istallazione dei sistemi di sicurezza e di interoperabilita' o all'abbattimento dell'inquinamento acustico, sia nelle infrastrutture ferroviarie che nel materiale rotabile. [...] 107. La Commissione presume che un aiuto sia necessario e proporzionato quando la sua intensita' resta inferiore ai valori seguenti: [...] c) nel caso degli aiuti all'interoperabilita', 50% dei costi ammissibili.»; Visto il regolamento (UE) n. 1304/2014, della Commissione del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «Materiale rotabile - rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2015 della Commissione del 13 marzo 2015, recante le modalita' di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici; Visto l'art. 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 recante «Attuazione della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle Ferrovie comunitarie» cosi' come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di recepimento della direttiva 2008/110/CE; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni di recepimento delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative alla interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2013, recante «attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci»; Visto il regolamento (UE) n. 2015/924 della Commissione del 8 giugno 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri) relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie; b) gestore dell'infrastruttura: ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico ed il controllo-comando e segnalamento; c) impresa ferroviaria: ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione; d) detentore: persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo il diritto ad usarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed e' registrato come tale nel registro dei veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE) 2016/797; e) beneficiario: le imprese ferroviarie e i detentori dei carri ferroviari identificati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che abbiano effettivamente sostenuto l'investimento sui carri adeguati nonche' le imprese ferroviarie che svolgono l'attivita' di cui all'art. 5, comma 5; f) soggetto responsabile della manutenzione o ECM: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'art. 47 della direttiva (UE) 2016/797; g) intervento: le attivita' di ammodernamento, rinnovo e ristrutturazione del sistema frenante di un carro merci compatibili con le finalita' del presente decreto. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, commi 10 e 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati prima del 1° gennaio 2015, per l'abbattimento del rumore generati da tali carri, nonche' compensare gli aventi diritto dei relativi maggiori oneri di gestione. 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono finalizzati ad incentivare la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dal trasporto ferroviario delle merci e l'adeguamento graduale dei veicoli esistenti con l'adozione di soluzioni tecniche certificabili o approvate in ambito europeo che consentano, tra le soluzioni disponibili economicamente piu' vantaggiose, il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 321/2013 (STI carri) cosi' come modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924 e dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per i sistemi frenanti a bassa rumorosita'. |
| Art. 3
Durata e risorse finanziarie
1. Il presente decreto si applica agli interventi effettuati negli anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere sul fondo di 20 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per l'anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del presente decreto nell'anno successivo a quello di intervento nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalita' di cui al presente decreto. In nessun caso l'eventuale mancanza di copertura potra' determinare maggiori oneri a carico dello Stato. 2. In caso di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per le suddette annualita' o successive, queste saranno erogate ai beneficiari che ne facciano richiesta con i medesimi criteri di cui al presente decreto. 3. Il Ministero trasferisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale RFI S.p.a. le risorse finanziarie per la successiva erogazione dei contributi ai beneficiari. 4. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale potra' trasferire i contributi ai beneficiari soltanto dopo aver effettivamente ricevuto le risorse finanziarie di cui al precedente comma e dietro formale indicazione da parte del Ministero degli importi dovuti. |
| Art. 4
Soggetti beneficiari e destinazione dell'incentivo
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i detentori di carri merci e le imprese ferroviarie con sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, non in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, che abbiano fatto apposita domanda ai sensi dell'art. 6 e che i contributi eventualmente percepiti da altre fonti di finanziamento pubblico nazionale, regionale, di enti locali o altri Stati membri per la medesima tipologia di intervento non abbiano superato il limite di cui all'art. 5, comma 3. |
| Art. 5
Determinazione e cumulo del contributo
2. Al beneficiario e' riconosciuto un contributo calcolato sulla base del numero degli assi del carro merci oggetto dell'intervento e in ragione degli effettivi chilometri percorsi sul territorio italiano, entro i dodici mesi successivi alla data dell'intervento. 1. Il coefficiente di contribuzione C1 in €/asse*Km e' determinato, con un valore massimo di 0,046, dal Ministero nel mese di aprile dell'anno successivo all'intervento secondo la relazione: C1 = F/(n°assitotali * Kmobiettivo ), in cui F e' il fondo disponibile ad inizio anno al netto dei contributi gia' erogati o ancora da erogare per i carri che non abbiano raggiunto i Kmobiettivo nei dodici mesi dall'intervento, del contributo di cui al comma 6 e delle risorse appostate per la vigilanza ed il controllo, n°assitotali e' il numero complessivo di assi oggetto di intervento da parte di tutti i beneficiari nell'anno precedente, Kmobiettivo e' il chilometraggio massimo remunerabile nei 12 mesi dall'intervento fissato in 11.000 Km. Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento e' di 506 euro/asse (cinquecentosei euro/asse). Il contributo sara' liquidato a ciascun beneficiario a consuntivo l'anno successivo all'intervento secondo la relazione che segue e comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili che, se non sufficienti a coprire i contributi determinati con la relazione che segue, saranno ripartite in misura percentuale agli aventi diritto fino ad esaurimento. Il contributo per ciascun carro sara' determinato l'anno successivo all'intervento secondo la relazione I= C1 * Km * n°assi in cui I e' il contributo riconosciuto al beneficiario, Km sono i chilometri percorsi dal carro sul territorio nazionale nell'anno solare precedente e n°assi sono gli assi del carro.. 2. In ogni caso il contributo per ciascun carro sara' riconosciuto fino al raggiungimento del chilometraggio massimo remunerabile (Kmobiettivo ) e non puo' eccedere il limite del 50 per cento (50%) di tutte le spese sostenute per lo specifico intervento sul singolo carro merci di manodopera e materiali. Dal predetto limite sono esclusi eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF. 3. Il Ministero si riserva di adottare tutte le misure idonee a verificare, per tutto il periodo di incentivazione, il rispetto dei limiti indicati. 4. Le imprese ferroviarie sono obbligate a dare segnalazione al Gestore dell'infrastruttura, mediante inserimento nell'apposito sistema informatico, dei carri messi in composizione ai treni durante i 12 mesi dalla data dell'intervento. 5. Per compensare le imprese ferroviarie dei maggiori oneri connessi alle attivita' di cui al comma 5 ad esse e' riconosciuto un contributo di 0,69 €/registrazione con un massimo di € 48 a carro. Decorsi i dodici mesi dalla data di intervento sul carro, termina la contribuzione per la registrazione del carro sul sistema informatico del Gestore dell'infrastruttura. |
| Art. 6
Riconoscimento ed erogazione del contributo
1. Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Gestore dell'infrastruttura comunica ai beneficiari, ciascuno per la parte che lo riguarda, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere stato percorso sulla rete nazionale da ciascun carro oggetto di intervento nel periodo considerato e gli inserimenti effettuati sul sistema informatico del Gestore dell'infrastruttura da parte di ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento. 2. I beneficiari sono tenuti a verificare entro quindici giorni dalla informativa del Gestore dell'infrastruttura di cui al precedente comma l'elenco e le percorrenze dei carri. 3. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'intervento, a consuntivo, il Gestore dell'infrastruttura comunica al Ministero ed ai beneficiari anche in formato excel i dati consolidati in forma aggregata di cui al comma 1. 4. Entro marzo dell'anno successivo a quello dell'intervento, i richiedenti, sulla base dei dati consolidati forniti dal Gestore dell'infrastruttura, presentano al Ministero la «Comunicazione di esecuzione dell'intervento e richiesta di versamento del contributo» conforme all'allegato 1. Tale comunicazione sara' effettuata anche mediante strumenti informatici. 5. In relazione alle modifiche sul sistema frenante dei carri i richiedenti provvedono all'acquisizione delle necessarie certificazioni di conformita' ed autorizzazioni ove necessarie che potranno essere richieste dal Ministero nell'ambito dell'attivita' di vigilanza. 6. I carri che non abbiano effettuato nei dodici mesi successivi all'intervento una percorrenza sulla rete ferroviaria nazionale tale da maturare l'incentivo nella misura del 50% dell'investimento, come indicato all'art. 5, comma 3, fatto salva l'effettiva disponibilita' economica residua sul Fondo, potranno essere inseriti nella «Comunicazione di esecuzione dell'adeguamento e richiesta di versamento del contributo» dell'anno successivo evidenziando il contributo gia' erogato in relazione alla percorrenza dell'anno precedente. Per essi non sara' necessario riprodurre la documentazione gia' presentata. 7. Entro marzo dell'anno successivo all'intervento le imprese ferroviarie destinatarie del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 6 presentano al Ministero la «richiesta di versamento del contributo» conforme all'allegato 2 del presente decreto sulla base dei dati consolidati forniti dal Gestore dell'infrastruttura. Tale comunicazione sara' effettuata anche mediante strumenti informatici. 8. Le imprese ferroviarie e i detentori di carri merci rispondono della completezza e dell'aggiornamento dei dati comunicati. La comunicazione di dati non corretti determina la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione. 9. Nel mese di maggio dell'anno successivo all'intervento il Ministero, sulla base delle comunicazioni pervenute dal Gestore dell'infrastruttura, comunica ai beneficiari gli importi dei contributi ad essi spettanti ed autorizza il Gestore dell'infrastruttura alla loro erogazione. 10. Al termine del piano di intervento, eventuali somme residue del fondo saranno rendicontate nel 2022 dal Gestore dell'infrastruttura per l'ulteriore loro finalizzazione da parte del Ministero. |
| Art. 7
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare verifiche ispettive e documentali presso i beneficiari, le imprese ferroviarie di cui all'art. 4, gli ECM ed in generale presso i soggetti che hanno effettuato gli interventi sui carri oggetto di contribuzione e sui carri stessi. Qualora dalle verifiche dovessero risultare situazioni difformi rispetto a quanto dichiarato, fermo restando le ricadute penali, i soggetti responsabili sono tenuti alla restituzione degli importi indebitamente percepiti. 2. I beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione economica a dimostrazione delle spese sostenute per gli interventi e le evidenze che il chilometraggio oggetto di contribuzione sia stato percorso nei dodici mesi dall'intervento. A tal fine i beneficiari dei contributi metteranno a disposizione tutto quanto necessario ai fini della attivita' di vigilanza del Ministero. 3. Gli oneri per effettuare le relative verifiche ispettive o documentali gravano nella misura massima del 5 per mille del fondo trasferito al gestore dell'infrastruttura. 4. Con apposita convenzione tra il Ministero ed RFI S.p.a. sara' regolato l'utilizzo delle risorse appostate per l'espletamento delle attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero. |
| Art. 8
Entrata in vigore e clausola di invarianza
1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato. Ai costi per gli eventuali studi e ricerche necessarie per il parere della Commissione si provvede con le risorse di cui all'art. 7, comma 3. 2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 3. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente portato a conoscenza dei beneficiari mediante pubblicazione anche sul sito internet dell'amministrazione. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2019
Il direttore generale: Pujia Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 1-292
------ Avvertenza:
Gli allegati del decreto e relativa errata-corrige» sono consultabili sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai seguenti link: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina729_criteri-e-modalit.html http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/trasporto-ferroviario/docu mentazione http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/sistema-frenante-treni /treni-finanziato-rinnovo-sistema-frenante-dei-carri-merci |
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