| Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di  produzione  della DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in  applicazione  della  citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019  UE della Commissione e del regolamento di esecuzione  UE  2019/34  della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto ministeriale 17 luglio  2009,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009 con il  quale  e'  stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita  dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» ed approvato  il relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2010,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2010, con il quale e'  stato modificato il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato  della  DOP  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo   - Prosecco»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione della DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;     Visto decreto ministeriale 3 novembre 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualita'  -  vini  DOP  e  IGP, concernente l'autorizzazione al Consorzio tutela vini Montello  Colli Asolani,   con   sede   in   Montebelluna   (TV),   per    consentire l'etichettatura transitoria dei vini  DOCG  «Asolo  -  Prosecco»,  ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE)  n.  607/2009  e  dell'art.  13  del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica della denominazione e del relativo disciplinare di cui al provvedimento  ministeriale  16 ottobre 2014;     Esaminata la documentata domanda trasmessa in  data  13  dicembre 2018, per il tramite della Regione Veneto su  istanza  del  Consorzio tutela  vini  Asolo  Montello,  con  sede  in  Montebelluna  (TV)   e successive integrazioni, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  nome della  DOP  «Asolo  -  Prosecco»,  cosi'  come  autorizzato  in   via transitoria con il predetto decreto 3 novembre 2014, e  del  relativo disciplinare di produzione nel rispetto della  procedura  di  cui  al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari  di  cui  alla  preesistente  normativa  dell'Unione europea e, in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica del nome della denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  in «Asolo Prosecco» o «Asolo» e la proposta  di  modifica  del  relativo disciplinare di produzione;     Considerato che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,  entrato in vigore il  14  gennaio  2019,  la  predetta  domanda  di  modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato reg. UE n. 33/2019 sono  da separare ai fini del successivo iter procedurale;     Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale,  previa  pubblicazione  ed invio  alla  Commissione  UE  della  relativa  decisione   nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art.  10,  comma  8,  del  citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori»;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato   decreto   concernente   la   procedura   nazionale, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della «modifica  ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni;     Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta  di  «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della DOP «Colli Asolani  - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», cosi' come attualmente  iscritta  nel registro delle DOP dei vini comunitario;     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica,  in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX  Settembre  n.  20, 00187  Roma,  oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  predetta proposta.     |  
|   |                                                               Allegato   PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DELLA  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «COLLI  ASOLANI  -  PROSECCO» O «ASOLO - PROSECCO». 
     Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine controllata e  garantita  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  - Prosecco», cosi' come consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7 marzo 2014 richiamati in premessa, e' modificato come segue:     a) l'art. 1, e' sostituito con il seguente testo:       «1. La denominazione di origine controllata e garantita  "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" e'  riservata  ai  vini  che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:         "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo  -  Prosecco"  (categoria vino);         "Colli Asolani - Prosecco" o  "Asolo  -  Prosecco"  frizzante (categoria vino frizzante);         "Colli Asolani - Prosecco"  o  "Asolo  -  Prosecco"  spumante superiore (categoria vino spumante, vino spumante di qualita' e  vino spumante di qualita' del tipo aromatico), tale tipologia puo'  essere accompagnato dalla menzione "sui lieviti".».     b) All'art. 5, comma 4, dopo il primo capoverso sono  inseriti  i seguenti capoversi:       «Il "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo -  Prosecco"  superiore elaborato nelle categorie spumanti e ottenuto  per  fermentazione  in bottiglia  senza  separazione  dei  residui  di  fermentazione   deve riportare in etichetta il riferimento "sui lieviti". Tale spumante e' ottenuto  con  vini  di  una  sola  vendemmia  con  fermentazione  in bottiglia da avviare nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno successivi alla raccolta delle uve. All'atto dell'avvio della  fermentazione  in bottiglia, la partita non deve avere una sovrappressione superiore  a 0,5 bar.     Lo spumante con il riferimento "sui lieviti" deve essere messo in commercio nella tipologia "Brut Nature" e relative traduzioni.     Lo spumante con il riferimento "sui lieviti" deve essere  immesso al consumo decorsi  almeno  novanta  giorni  di  fermentazione  e  di permanenza sulle fecce dell'intera partita.»;     c) All'art. 6,  sono  inserite  le  seguenti  caratteristiche  al consumo per lo spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»:       spuma: fine e persistente;       colore: giallo paglierino  piu'  o  meno  intenso  e  possibile presenza di velatura;       odore: gradevole e caratteristico  di  fruttato  con  possibili sentori di crosta di pane e lievito;       sapore: fresco, armonico, fruttato  con  possibili  sentori  di crosta di pane e lievito;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;       acidita' totale minima: 4,0 g/l;       estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.».     d) All'art. 7, sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:       «6.  Nella  designazione  del  vino  spumante   e'   consentito riportare il termine millesimato, seguito dall'anno di raccolta delle uve. La menzione "millesimato" non e' utilizzabile per  la  tipologia "sui lieviti";       7. La menzione "sui lieviti" deve essere associata dall'anno di raccolta delle uve.  Le  menzioni  "superiore",  "millesimato",  "sui lieviti e l'indicazione dell'annata, devono utilizzare  caratteri  di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.».     |  
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