Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 maggio 2019 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «Progetto Lavoro societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Roma e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Progetto Lavoro societa' cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in Roma - codice fiscale 03626670610, conclusa in data 16 febbraio 2018 con la proposta di scioglimento per atto dell'Autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che le evidenze ispettive hanno evidenziato sussistenza di indizi di spurieta' dell'ente, essendo stata ravvisata dagli ispettori una simulazione di scambio mutualistico vista la breve durata dei rapporti lavoro che inficerebbero l'effettivita' della base sociale e la reale partecipazione dei soci alle scelte gestionali e al rischio di impresa; Vista la nota ministeriale n. 92109 del 9 marzo 2018 con la quale l'Autorita' di vigilanza ha comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorita', ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visti gli atti dell'istruttoria del relativo procedimento svoltosi in contraddittorio con l'ente; Considerato che il Comitato centrale per le cooperative, nella riunione del 17 gennaio 2019, ha espresso in merito il seguente parere: «dall'istruttoria emergono una serie di indizi di spurieta'», tali da far ipotizzare, appunto, una simulazione dello scambio mutualistico da parte della cooperativa nei confronti dei soci lavoratori. Ci si riferisce all'ipotesi di monocommittenza (i); ad una presunta, inspiegabile disparita' di trattamento dei soci in sede di applicazione del.piano di crisi aziendale (ii); alla supposta anomala ed eccessiva variabilita' della compagine sociale, con rapporti sociali in ipotesi caratterizzati da durata brevissima (iii); agli ipotetici disinteresse e disinformazione dei soci rispetto alle scelte gestionali ed a rischi conseguenti (iv). Tutti questi elementi - in ipotesi idonei alla dimostrazione della spurieta' dell'ente - in realta' paiono essere indubbiati, seppur parzialmente, dalle controdeduzioni difensive della cooperativa». Si afferma inoltre «con riferimento al punto in discussione quanto sia evanescente il crinale che separa i concetti della spurieta' di una cooperativa e la cattiva gestione della stessa soprattutto nelle cooperative di produzione e lavoro e si sottolinea come la mono-committenza non possa essere un indice assoluto di spurieta' ma occorre verificare la subordinazione della cooperativa commissionaria al committente. Occorre, inoltre attenta analisi riferita ai singoli rapporti di lavoro.» (...) «Il comitato alla luce delle considerazioni esposte propone all'ufficio di percorrere la via dell'adozione del provvedimento commissariale»; Preso atto che le suddette gravi irregolarita' concretano, in ogni caso, i presupposti che, a norma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, giustificano l'adozione del decreto di gestione commissariale da parte di questa Autorita' di vigilanza; Vista la nota ministeriale n. 32520 del 6 febbraio 2019, con cui questa Autorita' di vigilanza, alla luce del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 gennaio 2019, ha comunicato alla cooperativa sopra indicata, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale dell'ente di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile affinche' vengano accertate ed eventualmente sanate le irregolarita' evidenziate in sede di ispezione straordinaria: 1. la effettivita' dello scambio mutualistico dell'ente con i soci; 2. la eventuale sussistenza di subordinazione della cooperativa commissionaria al committente nel caso di persistenza della c.d. monocommittenza delle commesse della cooperativa; 3. verifica in ordine alle conseguenze della durata dei rapporti di lavoro sulla effettivita' della base sociale e sulla reale partecipazione dei soci alle scelte gestionali e al rischio di impresa; 4. effettiva sussistenza della disparita' di trattamento tra i soci, 4. regolarita' nell'applicazione della delibera del Piano di crisi aziendale dell'ente; 6. mancata correttezza dei contratti d'appalto stipulati dall'ente; 7. mancata corretta applicazione della contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro; Viste le controdeduzioni della cooperativa pervenute in data 21 febbraio 2019, con le quali la stessa sostiene l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale in quanto le irregolarita' contestate non sarebbero state effettivamente accertate, ma sarebbero meramente indiziare e quindi presunte; Considerato che questa Autorita' di vigilanza considera non condivisibili le argomentazioni formulate dalla cooperativa atteso che le irregolarita' contestate sono state accertate dagli ispettori ministeriali in sede di ispezione straordinaria, in qualita' di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; Considerata, anche sulla base del parere del 17 gennaio 2019 del Comitato centrale per le cooperative, maggiormente opportuna la nomina di un commissario governativo che esamini l'effettiva sussistenza degli indizi di spurieta' dell'ente rilevati in sede ispettiva, piuttosto che procedere con lo scioglimento per atto dell'Autorita' della cooperativa ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, provvedimento sanzionatorio che risulterebbe irreversibile per la cooperativa, anche e soprattutto per ragioni di salvaguardia del livello occupazionale della compagine sociale dell'ente, che occupa stabilmente oltre 110 soci, che sarebbe pregiudicata dalla piu' grave sanzione dello scioglimento per atto dell'Autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato, altresi', che la nomina di un commissario governativo appare nel caso di specie anche maggiormente opportuna atteso che lo stesso potra' esaminare l'effettiva sussistenza degli indizi di spurieta' dell'ente rilevati in sede ispettiva, considerato anche che l'ente, in sede di contraddittorio procedimentale, ha dimostrato di voler sanare le irregolarita' gestionali che attualmente la connotano, ponendo le basi per una utile gestione commissariale; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e garantita la piena partecipazione al procedimento amministrativo alla rappresentante legale dell'ente ed ai soggetti interessati; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Giuseppe Pisano;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Progetto Lavoro societa' cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in Roma - codice fiscale 03626670610, costituita in data 21 maggio 2010, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Giuseppe Pisano nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 con studio in Roma, via Regina Margherita, 169, (codice fiscale PSNGPP61R29D086J) e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 6 maggio 2019
Il direttore generale: Celi |
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