Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 maggio 2019 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «L'Adelfia societa' cooperativa sociale», in Alessano e nomina del commissario governativo. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. l, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «L'Adelfia societa' cooperativa sociale» con sede in Alessano (LE) - codice fiscale 00950700757 - conclusa in data 19 dicembre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerato che la cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione, conclusa in data 29 agosto 2018, e che in sede di accertamento concluso in data 19 dicembre 2018 le citate irregolarita' non risultavano sanate; Considerato che dalle citate risultanze ispettive risultavano permanere le seguenti irregolarita': 1. Sussistenza di una forte conflittualita' all'interno dell'organo gestorio della cooperativa, che ha portato ad una fase di stallo che rischia di compromettere la continuita' aziendale dell'ente. Tale criticita', evidenziata gia' nella prima fase dell'ispezione, si e' manifestata in tutta la sua complessita' anche nel corso delle assemblee convocate per adempiere ai punti di diffida. Al riguardo gli ispettori hanno constatato che i consiglieri non si presentano come un organo collegiale ma come un organo disaggregato, che non risulta in grado di presentare ai soci una proposta di sintesi delle decisioni da adottare; 2. Mancato adempimento alla diffida degli ispettori in ordine alla approvazione del mansionario, previsto dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 («Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie»), che espressamente prevede l'adozione di un documento in cui e' esplicitata l'organizzazione interna generale, per singolo presidio e articolazione funzionale, circostanza che potrebbe portare alla revoca da parte della Regione Puglia dell'accreditamento delle strutture con conseguente ricaduta negativa sui livelli occupazionali; Preso atto che le suddette irregolarita' esprimono i fondati indizi di crisi che, a norma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, giustificano l'adozione del decreto di gestione commissariale da parte di questa Autorita' di vigilanza; Vista la nota n. 40195 trasmessa via Pec in data 19 febbraio 2018 con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Viste le controdeduzioni della cooperativa pervenute in data 5 marzo 2019 ed acquisite con il protocollo n. 51494, ove l'ente ha sostenuto che non vi sarebbero i presupposti per la nomina di un commissario governativo ai sensi del primo comma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, bensi' quelli della nomina di un commissario ad acta ai sensi del quarto comma del medesimo art. 2545-sexiesdecies del codice civile per la redazione del mansionario come proposto dagli ispettori in sede di ispezione straordinaria; Considerato che questa autorita' di vigilanza considera non condivisibili le argomentazioni formulate dalla cooperativa con le proprie controdeduzioni e ritiene piu' opportuno, anziche' nominare un commissario ad acta che lasci immutate composizione e funzioni dell'attuale consiglio di amministrazione, proporre l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi del primo comma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, ai fini di una definitiva regolarizzazione dell'ente sub specie, in particolare, di eliminazione della forte conflittualita' tra i soci accertata anche in sede ispettiva; Considerato, altresi', che la nomina di un commissario governativo e' stata successivamente auspicata proprio dal presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa con la nota pervenuta a questa Autorita' di vigilanza in data 2 aprile 2018 ed acquisita con il protocollo n. 75082; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e garantita la piena partecipazione al procedimento amministrativo alla rappresentante legale dell'ente ed ai soggetti interessati; Ritenuto non opportuno dare corso alle istanze alcuni soci della cooperativa, acquisite all'istruttoria del procedimento, con le quali si rappresenta che tali soci, anziche' vedere l'ente commissariato ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile con la nomina da parte di questa Autorita' di vigilanza di un commissario governativo, intenderebbero procedere autonomamente alla nomina di un «consulente esterno», eletto dall'assemblea dei soci con un mandato di sei mesi al fine di risanare i fondati indizi di crisi (quanto meno democratica) dell'ente, da ritenersi proprio con le predette istanze dei soci, espressamente conclamati; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Fernando Bianco;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «L'Adelfia societa' cooperativa sociale», con sede in Alessano (LE) - codice fiscale 00950700757, costituita in data 25 gennaio 1982, e' revocato. |
| Art. 2
L'avv. Fernando Bianco nato a Nardo' (LE) il 1° aprile 1951 ed ivi domiciliato in via E. Chiesa, n. 10, (codice fiscale BNCFNN51D01F842G) e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 6 maggio 2019
Il direttore generale: Celi |
|
|
|