Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 dicembre 2018
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di ventidue societa' cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 25 ottobre 2018, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249, e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di ventidue societa' cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto;
Considerato che, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento;
Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le ventidue societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato
ELENCO N. 11/2018/SC. DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE - C.C. 2545
septiesdecies cc

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: Scarponi