| Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| PROVVEDIMENTO 19 aprile 2019 |  
| Modifica  del  disciplinare   di   produzione   della   denominazione «Liquirizia di Calabria» registrata in qualita' di  denominazione  di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 1072 del 20  ottobre 2011.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;   Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, con la quale ai  titolari  degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  sono  assegnati,  in coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del Ministro del 27 febbraio  2019,  n.  1423,  nonche'  nella  direttiva dipartimentale  29  febbraio  2019,  prot.  n.  774,  gli   obiettivi riportati nell'allegato A) che  costituisce  parte  integrante  della direttiva;   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento (UE) n. 1072/2011  della  Commissione  del  20 ottobre 2011 con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche protette,  la  denominazione  di  origine  protetta  «Liquirizia   di Calabria»;   Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;   Considerato che, con regolamento (UE) n. 611/2019 della Commissione del 9 aprile 2019, e' stata accolta la modifica di cui al  precedente capoverso;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica richiesta  della  D.O.P.  «Liquirizia  di  Calabria»,  affinche'   le disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della denominazione di origine protetta  «Liquirizia  di  Calabria»,  nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE)  n. 611/2019 della  Commissione  del  9  aprile  2019,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 105  del  16  aprile 2019.   I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di origine protetta «Liquirizia di Calabria», sono  tenuti  al  rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
     Roma, 19 aprile 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                                               Allegato   Disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta                      «Liquirizia di Calabria» 
                                Art. 1.                      Denominazione del prodotto 
     La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»  e' riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al  suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni  e  dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam.  Leguminose),  nella  varieta' denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed  i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.      |  
|   |                                 Art. 2.                       Descrizione del prodotto 
     All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia  di  Calabria» DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate:     Radice fresca:       colore giallo paglierino;       sapore dolce aromatico intenso e persistente;       umidita' ≤52%;       glicirrizzina ≤1,40%.     Radice essiccata:       colore dal giallo paglierino al giallo ocra;       sapore dolce e fruttato leggermente astringente;       umidita' ≤12%;       glicirrizzina ≤5% su s.s.     Estratto di radice:       colore dal marrone terra bruciata al nero;       sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente;       umidita' compresa tra il 9% e il 15%;       glicirrizzina ≤6% su s.s.      |  
|   |                                 Art. 3.                   Delimitazione area di produzione 
     La zona di  produzione  della  «Liquirizia  di  Calabria»  D.O.P. comprende i seguenti comuni:       Provincia di Cosenza: Falconara Albanese;  Fiumefreddo  Bruzio; Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in  Amantea;  Amantea; Aiello  Calabro;  Serra  d'Aiello;  Cleto;  Campana;   Scala   Coeli; Caloveto;   Terravecchia;   Cariati;   Mandatoriccio;    Pietrapaola; Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano  Calabro; Terranova da  Sibari;  Spezzano  Albanese;  San  Lorenzo  del  Vallo; Altomonte;  Castrovillari;   Cassano   Ionio;   Civita;   Francavilla Marittima; Villapiana; Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara; Roseto Capo Spulico; Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano Gravina;   San   Marco   Argentano;   Cervicati;   Torano   Castello; Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Rota  Greca;  Lattarico; Bisignano; San Demetrio Corone;  Santa  Sofia  D'Epiro;  San  Giorgio Albanese; Luzzi; San Benedetto Ullano; Vaccarizzo Albanese;  Montalto Uffugo;  Rose;  Rende;  San  Fili;  San  Vincenzo  la  Costa;  Marano Marchesato; Marano Principato; Cosenza; Castrolibero.       Provincia di Catanzaro:  Nocera  Terinese;  Falerna;  Gizzeria; Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida;  Curinga; Caraffa;  Catanzaro;  Sellia;  Sant'Andrea  Apostolo;  San   Sostene; Cardinale;  Davoli;  Satriano;   Gagliato;   Chiaravalle;   Soverato; Petrizzi;  Argusto;  Montepaone;  Gasperina;   Montauro;   Staletti'; Squillace;  Girifalco;  Borgia;  San  Floro;  Sellia  Marina;  Simeri Crichi;  Soveria  Simeri;  Zagarise;  Sersale;   Guardavalle;   Santa Caterina  dello  Ionio;  Badolato;   Isca   sullo   Ionio;   Cropani; Botricello; Andali; Belcastro; Marcedusa.       Provincia di Crotone: Isola di Capo  Rizzuto;  Cutro;  Crotone; Mesoraca; San Mauro Marchesato; Petilia Policastro;  Rocca  Bernarda; Cotronei;  Scandale;  Santa  Severina;  Rocca  di  Neto;   Strongoli; Casabona;  Belvedere  Spinello;  Carfizzi;  Pallagorio;  San   Nicola dell'Alto; Melissa; Ciro'; Ciro' Marina; Umbriatico; Crucoli.       Provincia di Vibo Valentia: Filadelfia;  Francavilla  Angitola; Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico; Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino Calabro;  Parghelia;  Tropea; Drapia; Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero; Limbadi;  Nicotera;  San  Gregorio  d'Ippona;  Francica;   Filandari; Stefanaconi;  Cessaniti;   Ionadi;   Rombiolo;   Zungri;   Gerocarne; Capistrano.       Provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello Jonico; San Lorenzo; Melito Porto  Salvo;  Rogudi;  Bova;  Palizzi;  Brancaleone; Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa  del  Bianco;  Bianco; Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri;  Benestare; Antonimina; Staiti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Ionio; Locri; Portigliola;  Gerace;  Agnana  Calabra;  Canolo;  Martone;   Mammola; Grotteria;  Siderno;  Gioiosa  Ionica;  Marina  di  Gioiosa   Ionica; Roccella Ionica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica;  Riace; Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano.      |  
|   |                                 Art. 4.                         Origine del prodotto 
     Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita.  In questo modo e attraverso l'iscrizione in  appositi  elenchi,  gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle  quali avviene  la  produzione,  degli  agricoltori,  dei  conferitori,  dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia  alla struttura  di  controllo  dei  quantitativi  prodotti,  e  attraverso l'obbligo per  i  confezionatori  di  operare  il  confezionamento  e l'etichettatura  sotto  il  diretto  controllo  della  struttura   di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di  produzione, e' garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte  le  persone, fisiche  e  giuridiche,  iscritte  nei  relativi   elenchi,   saranno assoggettate al controllo da  parte  delle  strutture  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.      |  
|   |                                 Art. 5.                         Metodo di ottenimento 
     Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata  una lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di liquirizia.     La coltivazione della liquirizia ha il merito  di  migliorare  la fertilita' del terreno, poiche' e'  una  pianta  azotofissatrice.  Il liquirizieto produce radice ogni tre  o  quattro  anni,  pertanto  e' possibile praticare delle colture  intercalari  autunno-vernine,  che consentono di avere produzione tutti gli anni. Le colture praticabili insieme  alla  liquirizia  sono  le  foraggeree,  gli  ortaggi  e  le leguminose.     Nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, sul  terreno  di coltivazione  della  liquirizia  e'  possibile   lo   sfalcio.   Sono consentite  tutte  le  lavorazioni  del  terreno  necessarie  per  le coltivazioni  intercalari,  purche'  non  si  superino  i  20  cm  di profondita'.     E' consentita la raccolta  della  liquirizia  spontanea,  che  in Calabria e' rigogliosa  ed  e'  molto  diffusa,  purche'  i  predetti liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 4 tenuto dall'organismo di controllo.  L'attivita'  di  raccolta  non deve superare i 60  cm  di  profondita'  e  l'agricoltore  deve  dare comunicazione  alla  struttura  di  controllo,  almeno cinque  giorni prima,  dell'inizio  dell'operazione  indicando  contestualmente   la superficie e le particelle catastali sulla quale opera.     Non e' ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta.     Le  radici  sottoposte   a   taglio   e   calibratura,   andranno successivamente  lavate  esclusivamente  con  acqua,  in   vasche   o lavatrici.     La radice essiccata prima di essere  commercializzata  come  tale deve essere sottoposta al processo di essiccazione.  Tale  operazione puo' avvenire in luoghi aperti  ventilati  e  soleggiati,  in  luoghi chiusi ma ben arieggiati, forni  ventilati  e  appositi  essiccatori, evitando di sottoporre il prodotto a temperature  superiori  ai  60°C che ne modificherebbero le caratteristiche.     Le operazioni di produzione devono avvenire nell'areale  definito all'articolo 3 al fine di garantire la qualita', il  controllo  e  la tracciabilita' del prodotto. Tale vincolo trova  giustificazione  per motivi  di  ordine  igienico-sanitario.  In  effetti,  la  radice  di liquirizia, al momento della raccolta, ha  un  elevato  contenuto  in umidita', in media il 50%. Un  substrato  cosi'  umido  favorisce  il rapido sviluppo di una flora microbica fungina.  Tale  situazione  e' fortemente aggravata nel caso in  cui  le  radici  sono  trasportate. Infatti, dalle osservazioni effettuate, e' emerso che il  livello  di umidita' e  di  temperatura,  in  appena  due  giorni,  favorisce  la comparsa  dei  primi  miceli  fungini  e,  tra  questi,  sono   stati evidenziati,  in  larga  misura,  funghi  del   genere   Aspergillus, Penicillium  che  nelle  condizioni  osservate  producono  metaboliti secondari con attivita' tossica e noti come «Micotossine».  Specifici studi condotti dal Laboratorio tecnologico regionale sulla qualita' e sicurezza degli alimenti hanno evidenziato che la liquirizia, se  non lavorata  in  tempi  brevi,  e'  soggetta  a   tale   contaminazione. L'aflatossina B1  che  l'ocratossina  A  sono  datate  di  un'elevata resistenza termica (fino a 220°) e, dunque, le temperature  raggiunte nel  ciclo  di  produzione  dell'estratto  di  liquirizia  non   sono sufficienti a degradarle. Cio' giustifica la necessita' di lavorare e trasformare il prodotto nell'areale indicato, a tutela  ed  interesse della salute del consumatore.      |  
|   |                                 Art. 6.                         Legame con l'ambiente 
     La Calabria e' una regione che, per via della  sua  conformazione ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche  rispetto a tutte le altre regioni italiane.     Estremo lembo della penisola italiana, la Calabria e' essa stessa considerata una penisola lunga e  stretta  circondata  dal  mare  per circa 800 Km che, se per certi  versi  puo'  essere  paragonata  alla Puglia, per altri dimostra di essere totalmente differente da questa. Infatti la Calabria e' divisa longitudinalmente in  due  parti  dalle alte catene  montuose  appenniniche,  elemento  questo  assolutamente unico nel panorama delle regioni italiane.     La conformazione e l'orografia determinano in Calabria condizioni bio-pedo-climatiche assolutamente  uniche  e  peculiari  rispetto  al resto della penisola in  termini  di  temperature  medie,  escursione termica, umidita', piovosita',  precipitazioni,  vento,  eliofania  e radiazione solare  quindi  temperatura  del  suolo,  elementi  questi ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici.  Il  particolare habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla specie  una  forte pressione adattiva e quindi selettiva condizionando le performance in termini  di  caratteristiche  compositive,  nutrizionali,  aromatiche definendo uno specifico chemiotipo: la liquirizia di Calabria.     Questa particolare  tipologia  di  liquirizia  e'  identificativa della regione Calabria infatti essa era ben nota  gia'  nel  Seicento come emerge da numerosi documenti, tra cui  il  famoso  «Trattato  di terapeutica e farmacologia» Vol. I (1903) in cui si afferma che  «... La specie che  li  fornisce  e'  la  Glycyrrhiza  Glabra  (Leguminose Papillonacee), che appartiene al  sud-ovest  dell'Europa.  Talora  la radice officinale e' designata con il nome di Liquirizia di Calabria, per distinguerla dalla liquirizia  di  Russia,  piu'  chiara  fornita dalla Glycyrrhiza Glandulifera o Echinata che si  trova  nel  sud-est dell'Europa.».     Inoltre  la   celebre   Encyclopaedia   Britannica,   nella   sua «Quattordicesima Edizione» (1928) asserisce: «...The  preparation  of the juice is a  widely  extended  industry  along  the  Mediterranean coast: but the quality best appreciated in Great Britain is  MADE  IN CALABRIA ...».     L'opinione espressa dall'Encyclopaedia Britannica  e'  confermata in una relazione del Dipartimento di Stato degli  USA  «The  licorice plant» (1985).     La Liquirizia di  Calabria  identifica  un  «prodotto»  complesso frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo, che si  e'  tramandata nel corso dei secoli ed e' assurta alla dignita' di tradizione  della regione Calabria cosi' come riscontrabile nel  dipinto  di  Saint-Non risalente alla fine del 1700, in Stato delle persone in  Calabria.  I concari. di Vincenzo Padula  risalente  1864,  nel  documento  SVIMEZ Piante officinali in Calabria: presupposti e prospettive del 1951, in Pece  e  liquirizia  nei  casali  cosentini  del  Settecento:   forma d'industrie e forze di lavoro di Augusto Placanica  del  1980,  in  I «Conci» e la produzione  del  succo  di  liquerizia  in  Calabria  di Gennaro Matacena redatto nel 1986, in La  dolce  industria.  Conci  e liquirizia in Provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo di Vittorio Marzi et al. del 1991, e in molti altri testi pubblicati tra il  1700 e il 2000.     Nella Calabria  del  secondo  Settecento  la  coltivazione  della liquirizia si estendeva lungo tutto il litorale  ionico,  soprattutto ai confini settentrionali con la  Lucania  e  nella  vasta  piana  di Sibari, dove abbondava, fino a Crotone  e  Reggio  Calabria.  Ma  era anche abbondante nella valle del Crati che da  Cosenza  sbocca  nella piana  di  Sibari,  nonche'  in  ampie  fasce  della  zona   costiera tirrenica.     Attualmente la pianta della liquirizia e'  diffusa  nelle  stesse aree, con un notevole incremento produttivo grazie  all'opera  di  un imprenditore agricolo coriglianese che, ormai da decenni, ha iniziato a propagare la tanto preziosa radice con lo scopo di realizzare  vere e proprie colture specializzate,  traducendo  in  realta'  la  famosa agricoltura alternativa delle piante officinali di  cui  l'Italia  e' altamente deficitaria.      |  
|   |                                 Art. 7.                        Organismo di controllo 
     La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento  (UE)  n.  1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del  disciplinare  di produzione e' Agroqualita' S.p.a. con sede in V.le Cesare Pavese, 305 -  00144  Roma  -  email:  agroqualita@agroqualita.it   -   telefono: +.39.06.54228675.      |  
|   |                                 Art. 8.                   Confezionamento ed etichettatura 
     La «Liquirizia di Calabria» DOP e' commercializzata in confezioni di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e  cartene  e  in tutti  i  materiali  ammessi  dalle  leggi  vigenti  in  materia   di confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno  avere un peso oscillante tra i 5g e i 25kg. Ogni confezione  deve  comunque essere sigillata in maniera che l'apertura della stessa  comporti  la rottura del sigillo.     Sull'etichetta,   deve   essere   riportato,   il   logo    della denominazione, tutte le diciture di legge, la numerazione progressiva attribuita dalla struttura di controllo, e la data di confezionamento del prodotto contenuto nei singoli astucci. E' vietato l'utilizzo  di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  nel presente disciplinare, ivi compresi  gli  aggettivi  tipo:  protetta, pura, selezionata, scelta e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni sociali, marchi privati, che non siano idonee  a  trarre  in  inganno l'acquirente.     Il  logo  della  denominazione  «Liquirizia  di   Calabria»   DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali  e  angoli di 90°. All'esterno del rombo, posta sui due lati superiori da destra verso sinistra viene riportata la dicitura «Liquirizia di  Calabria», mentre la dicitura D.O.P. denominazione di origine  protetta  e'  sui due lati inferiori, a partire da destra verso sinistra. La dimensione minima di stampa dell'intero logo e' di 0,5 cm sia in altezza che  in larghezza. Il logo della denominazione puo' essere stampato in  tutti i colori.     Il marchio e' interamente composto con il lettering  Amerigo  BT, nei diversi corpi e giustezze utili al posizionamento  sui  lati  del rombo.     L'acronimo, nello stesso carattere, e' compresso e  deformato  in altezza, in modo da risultare posizionato centralmente  nel  quadrato inscritto nel rombo.     Le applicazioni  sono  sempre  positive  e  monocromatiche  senza resinatura; l'acronimo e' sfondato nel colore  di  stampa  prescelto. Alla denominazione «Liquirizia di Calabria» puo' essere  aggiunta  la sua traduzione in altre lingue.     Fonts     «D.O.P.» Amerigo BT 116,5     «LIQUIRIZIA» Amerigo BT 25,189     «DI CALABRIA» Amerigo BT 21,238     «DENOMINAZIONE DI» Amerigo BT 13,554     «ORIGINE PROTETTA» Amerigo BT 14,167 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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