Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Prosecco»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco»; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 - 8 agosto 2014, concernente modifiche minori al disciplinare consolidato della DOP «Prosecco»; Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 - 26 novembre 2014, concernente modifiche minori al disciplinare consolidato della DOP «Prosecco»; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 - 17 dicembre 2016, concernente modifiche minori e con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP «Prosecco»; Esaminate le documentate domande, presentate per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela del vino Prosecco con sede in Treviso, intese ad ottenere le modifiche del disciplinare di produzione della DOP Prosecco, rispettivamente degli articoli 5 e 6, relativamente al tenore degli zuccheri residui per la tipologia Prosecco Spumante, e dell'art. 8, relativamente ai sistemi di chiusura previsti per la medesima tipologia; Considerato che per l'esame delle predette domande e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Prosecco»; Considerato che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 dicembre 2016 richiamati in premessa, e' modificato come segue: a) all'art. 5, il comma 4, e' sostituito con il seguente testo: «4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varieta' indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.»; b) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo per la tipologia spumante e' sostituita con il seguente testo: «Prosecco spumante: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.»; c) all'art. 8, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo: «2. Il vino a denominazione di origine controllata "Prosecco" nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, e' consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali che disciplinano la specifica materia, in ogni caso e' escluso l'uso di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso). Tuttavia per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.». |
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