| Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 3 maggio 2019, n. 37 |  
| Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea 2018.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1   Disposizioni  in   materia   di   riconoscimento   delle   qualifiche  professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175   1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies)  e'  sostituita dalla seguente:     «n-septies)  "legalmente  stabilito":  un  cittadino  dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro  quando  soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in  detto  Stato membro e  non  e'  oggetto  di  alcun  divieto,  neppure  temporaneo, all'esercizio di tale professione.  E'  possibile  essere  legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;     b) all'articolo 5:   1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli  affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: «, nonche' per le professioni di cui alla legge 2  gennaio  1989,  n. 6»;   2) al comma  1,  lettera  l-quater),  la  parola:  «insegnante»  e' sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;   3) al comma 2-bis, le  parole:  «il  Dipartimento  per  gli  affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli  affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite  dalle  seguenti: «Ufficio per lo sport»;   c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo  periodo  e'  sostituito dal seguente: «Se del  caso,  l'autorita'  competente  rilascia  ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;   d) all'articolo 5-quinquies:   1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal  ricevimento  della domanda di  tessera  professionale  europea»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dalla scadenza del  termine  di  cui  all'articolo  5-ter, comma 3,»;   2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «e' ammessa per una  volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere ripetuta una volta sola»;     e) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:   «5-bis. Le autorita' competenti  di  cui  all'articolo  5  prestano piena collaborazione ai  centri  di  assistenza  degli  Stati  membri ospitanti e, se richiesto,  trasmettono  a  questi  ultimi  tutte  le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;     f) all'articolo 22:       1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «4. In deroga al principio enunciato al  comma  1,  che  lascia  al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5  subordinano   il riconoscimento al superamento di  una  prova  attitudinale  o  di  un tirocinio di adattamento:   a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b)  e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),  limitatamente  ai  medici  e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma  1,  lettera  f),  qualora  il migrante  chieda  il  riconoscimento  per   attivita'   professionali esercitate da infermieri professionali e per attivita'  professionali esercitate da infermieri  specializzati  in  possesso  di  titoli  di formazione specialistica, che seguono  la  formazione  che  porta  al possesso  dei  titoli  elencati  all'allegato  V,  punto   5.2.2,   o l'articolo 18, comma 1, lettera g);   b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1,  lettera  a), limitatamente alle attivita'  esercitate  a  titolo  autonomo  o  con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa  vigente richieda la conoscenza e l'applicazione  di  specifiche  disposizioni nazionali;   c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica  professionale  di cui all'articolo 19,  comma  1,  lettera  a),  nei  casi  in  cui  la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);   d) se e' richiesto dal titolare di qualifica professionale  di  cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in  cui  la  qualifica professionale   nazionale   richiesta   e'   classificata   a   norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»;   2) il comma 4-bis e' abrogato;   3) al comma  6,  le  parole:  «L'applicazione  del  comma  1»  sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi  1  e  4»  e  le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;     g) all'articolo 32, comma 6:       1) dopo le parole:  «anteriormente  al  25  giugno  1991»  sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991»;       2) le parole: «le autorita' dello Stato  membro  sopra  citato» sono sostituite dalle seguenti:  «le  autorita'  degli  Stati  membri sopra citati»;       3) le parole: «per detto Stato membro»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per detti Stati membri»;       4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;     h) all'articolo 49, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:   «5-bis. I diritti acquisiti  in  ostetricia  non  si  applicano  ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio  2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska  sestra ginekolosko-opstetrickog     smjera     (infermiere      in      area ostetrico-ginecologica), visa medicinska  sestra  primaljskog  smjera (infermiere  di  livello  superiore  con  diploma   in   ostetricia), medicinska sestra  primaljskog  smjera  (infermiere  con  diploma  in ostetricia),  ginekolosko-opstetricka  primalja  (ostetrica  in  area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)».  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione Europea (G.U.U.E.). 
           Note all'art. 1:               Il testo dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  n.          206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito          dell'adesione di  Bulgaria  e  Romania),  pubblicato  nella          Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.,  come  modificato          dalla presente legge, cosi' recita:               "Art. 4. Definizioni.               1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le          seguenti definizioni:               a) «professione regolamentata»:               1) l'attivita', o l'insieme  delle  attivita',  il  cui          esercizio e' consentito solo a  seguito  di  iscrizione  in          Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi  tenuti  da          amministrazioni  o  enti  pubblici,  se  la  iscrizione  e'          subordinata  al  possesso  di  qualifiche  professionali  o          all'accertamento delle specifiche professionalita';               2) i rapporti di lavoro subordinato,  se  l'accesso  ai          medesimi e'  subordinato,  da  disposizioni  legislative  o          regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;               3) l'attivita' esercitata con l'impiego  di  un  titolo          professionale il cui uso e' riservato a  chi  possiede  una          qualifica professionale;               4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi          in cui  il  possesso  di  una  qualifica  professionale  e'          condizione determinante ai fini  della  retribuzione  delle          relative prestazioni o della ammissione al rimborso;               5)   le   professioni   esercitate   dai   membri    di          un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.               b) «qualifiche professionali»: le qualifiche  attestate          da un titolo di formazione, un attestato di  competenza  di          cui all'articolo 19, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  o          un'esperienza  professionale;  non  costituisce   qualifica          professionale quella attestata da  una  decisione  di  mero          riconoscimento di una qualifica professionale acquisita  in          Italia adottata da parte di un altro Stato membro;               c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri          titoli rilasciati da un'universita' o  da  altro  organismo          abilitato secondo particolari discipline che certificano il          possesso  di  una  formazione  professionale  acquisita  in          maniera prevalente sul territorio  della  Comunita'.  Hanno          eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese          terzo se i loro possessori hanno  maturato,  nell'effettivo          svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza  di          almeno tre anni sul territorio dello Stato  membro  che  ha          riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;               d)  «autorita'  competente»:  qualsiasi   autorita'   o          organismo abilitato da disposizioni nazionali a  rilasciare          o a ricevere titoli  di  formazione  e  altri  documenti  o          informazioni, nonche' a ricevere le domande e  ad  adottare          le decisioni di cui al presente decreto;               e)  «formazione  regolamentata»:  qualsiasi  formazione          che, secondo le  prescrizioni  vigenti,  e'  specificamente          orientata all'esercizio di una  determinata  professione  e          consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da          una formazione professionale, un tirocinio professionale  o          una  pratica  professionale,  secondo  modalita'  stabilite          dalla legge;               f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo  e          legittimo della professione in uno Stato  membro,  a  tempo          pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;               g)  «tirocinio  di  adattamento»:  l'esercizio  di  una          professione regolamentata sotto la  responsabilita'  di  un          professionista qualificato, accompagnato  eventualmente  da          una formazione complementare  secondo  modalita'  stabilite          dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione  da          parte dell'autorita' competente;               h) «prova attitudinale»: una  verifica  riguardante  le          conoscenze, le competenze e le abilita'  professionali  del          richiedente  effettuata  dalle  autorita'  competenti  allo          scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare          una professione regolamentata;               i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona  che  abbia          svolto   in   un'impresa    del    settore    professionale          corrispondente:               1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;               2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda,          se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente          a  quella  dell'imprenditore  o  del  direttore   d'azienda          rappresentato;               3) la funzione di dirigente responsabile di uno o  piu'          reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;               l) «Stato membro  di  stabilimento»:  lo  stato  membro          dell'Unione europea nel quale il prestatore  e'  legalmente          stabilito per esercitarvi una professione;               m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui  il          cittadino  dell'Unione  europea  ha  acquisito  le  proprie          qualifiche professionali;               n);               n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica          professionale  effettuato   sotto   supervisione,   purche'          costituisca una condizione per l'accesso a una  professione          regolamentata e che puo' svolgersi in  forma  di  tirocinio          curriculare o in forma  di  tirocinio  extracurriculare  o,          laddove previsto, anche in apprendistato;               n-ter) «tessera professionale europea»: un  certificato          elettronico  attestante  o   che   il   professionista   ha          soddisfatto tutte  le  condizioni  necessarie  per  fornire          servizi, su base temporanea e occasionale,  nel  territorio          dello  Stato   o   il   riconoscimento   delle   qualifiche          professionali ai fini  dello  stabilimento  nel  territorio          dello Stato;               n-quater)    «apprendimento    permanente»:    l'intero          complesso di istruzione generale, istruzione  e  formazione          professionale, istruzione non formale e  apprendimento  non          formale e informale, intrapresi nel corso della  vita,  che          comporta un miglioramento delle conoscenze, delle  abilita'          e   delle   competenze,   che   puo'   includere    l'etica          professionale;               n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»:          motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza  della  Corte          di giustizia dell'Unione europea;               n-sexies)   «Sistema   europeo   di   accumulazione   e          trasferimento dei crediti o crediti ECTS»:  il  sistema  di          crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello  Spazio          europeo dell'istruzione superiore;               n-septies)   «legalmente   stabilito»:   un   cittadino          dell'Unione europea e' legalmente stabilito  in  uno  Stato          membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di          una professione in detto Stato membro e non e'  oggetto  di          alcun divieto, neppure temporaneo,  all'esercizio  di  tale          professione. E' possibile essere legalmente stabilito  come          lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.".               Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo          n. 206/2007, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'          recita:               "Art. 5. Autorita' competente.               1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e  al          titolo III, capi II e IV, sono  competenti  a  ricevere  le          domande, a  ricevere  le  dichiarazioni  e  a  prendere  le          decisioni:               a) la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Ufficio          per lo sport, per tutte  le  attivita'  che  riguardano  il          settore sportivo e per quelle esercitate con  la  qualifica          di professionista sportivo, ad accezione di quelle  di  cui          alla lettera l-septies) , nonche' per le professioni di cui          alla legge 2 gennaio 1989, n.6;               b);               c)  il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per   le          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e          l-sexies);               d)  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)          e g);               e)  il  Ministero  della  salute,  per  le  professioni          sanitarie;               f) il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca,  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario          della scuola nonche' per il personale ricercatore e per  le          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed          ambientali, architetto junior e pianificatore junior;               g) [il Ministero dell'universita' e della  ricerca  per          il  personale  ricercatore  e   per   le   professioni   di          architetto,   pianificatore   territoriale,    paesaggista,          conservatore  dei  beni   architettonici   ed   ambientali,          architetto junior e pianificatore junior];               h) il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in          possesso di qualifiche professionali  di  cui  all'articolo          19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto  previsto  alla          lettera c);               i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e          del turismo per  le  attivita'  afferenti  al  settore  del          restauro e della manutenzione dei beni  culturali,  secondo          quanto previsto dai commi 7, 8 e  9  dell'articolo  29  del          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive          modificazioni nonche' per le attivita'  che  riguardano  il          settore turistico;               l) il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche          professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  a),          b) e c)  nonche'  per  la  professione  di  consulente  del          lavoro, per le professioni  afferenti  alla  conduzione  di          impianti termici e di generatori di vapore;               l-bis) il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la          professione di consulente in proprieta' industriale  e  per          quella di agente immobiliare;               l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari          e forestali per le professioni  di  allenatore,  fantino  e          guidatore di cavalli da corsa, classificatore  di  carcasse          suine e classificatore di carcasse bovine;               l-quater)  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti, per le professioni di insegnante di  autoscuola,          istruttore di autoscuola e assistente bagnante;               l-quinquies)  il   Ministero   dell'interno,   per   le          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza          in ambito sportivo;               l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la          professione di spedizioniere doganale/doganalista;               l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per          le  professioni  di   maestro   di   scherma,   allenatore,          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente          sportivo e ufficiale di gara;               m) le regioni a statuto speciale e le province autonome          di Trento e di Bolzano per  le  professioni  per  le  quali          sussiste competenza  esclusiva,  ai  sensi  dei  rispettivi          statuti.               2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.               2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1  e  2,          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida          alpina,  l'Ufficio  per  lo  sport  della  Presidenza   del          Consiglio dei ministri e',  inoltre,  autorita'  competente          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'          regionali competenti, cosi' come previsto  dall'articolo  2          del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  983/2015  della          Commissione del 24 giugno 2015.               3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle          domande di riconoscimento provvedono:               a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Ufficio          per lo sport, per le  attivita'  di  cui  all'allegato  IV,          Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti          al settore sportivo;               b);               c)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per   le          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);               d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e          del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista          II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);               e) il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto          4), classe ex 851 e 855;               f) il Ministero dei trasporti per le attivita'  di  cui          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti          afferenti ad attivita' di trasporto.".               La Legge 2 gennaio 1989, n. 6, pubblicata  nella  Gazz.          Uff.  12  gennaio  1989,  n.  9,  reca  "Ordinamento  della          professione di guida alpina".               Il  testo  dell'articolo  5-ter  del   citato   decreto          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Art. 5-ter. Domanda di tessera professionale europea e          creazione di un fascicolo IMI.               1. La domanda di rilascio della  tessera  professionale          europea puo' essere presentata esclusivamente online.               2. Le domande devono  essere  corredate  dei  documenti          richiesti  dallo  Stato  membro  ospitante  ai  sensi   del          regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   2015/983   della          Commissione del 24 giugno 2015.               3. Entro una settimana dal ricevimento  della  domanda,          l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta  ricezione          della  domanda  e  informa  il  richiedente  di   eventuali          documenti mancanti. Se  del  caso,  l'autorita'  competente          rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla  base          del presente decreto. L'autorita' competente  verifica  che          il richiedente  sia  legalmente  stabilito  sul  territorio          nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti  i          documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In  caso          di dubbi debitamente giustificati,  l'autorita'  competente          consulta  l'organismo  competente  che  ha  rilasciato   il          documento e puo' chiedere al richiedente copie  certificate          dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande          di  rilascio  di  tessera   professionale,   le   autorita'          competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione          dei documenti gia'  inclusi  nel  fascicolo  IMI  e  ancora          validi.".               Il testo dell'articolo 5-quinquies del  citato  decreto          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Art. 5-quinquies. Tessera professionale europea per lo          stabilimento e per la prestazione temporanea e  occasionale          di servizi di cui all'articolo 11.               1. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  5,  in          qualita'   di   Stato   membro   di    origine,    verifica          l'autenticita' e la validita' dei documenti  giustificativi          caricati dal richiedente nel  fascicolo  IMI  ai  fini  del          rilascio  di  una  tessera  professionale  europea  per  lo          stabilimento o per la prestazione temporanea e  occasionale          di  servizi  di  cui  all'articolo  11.  Tale  verifica  e'          effettuata entro un mese dalla scadenza del termine di  cui          all'articolo 5-ter, comma  3,  o,  nel  caso  di  documenti          mancanti, entro un mese dal ricevimento  degli  stessi,  ai          sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita'  competente          trasmette   immediatamente   la    domanda    all'autorita'          competente dello Stato  membro  nel  quale  il  richiedente          voglia stabilirsi o verso il  quale  voglia  effettuare  la          prestazione temporanea e  occasionale  di  servizi  di  cui          all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.               2. Nei casi previsti agli articoli  27,  31,  58-bis  e          58-ter, l'autorita' competente di cui  all'articolo  5,  in          qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro  un  mese          dalla data di ricevimento  della  domanda  trasmessa  dallo          Stato  membro   d'origine,   se   rilasciare   la   tessera          professionale  europea.  In  caso  di   dubbi   debitamente          giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo  5          puo'  chiedere  allo  Stato  membro   d'origine   ulteriori          informazioni o  l'inclusione,  entro  due  settimane  dalla          richiesta, della copia certificata di un documento; in  tal          caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di          un mese continua a decorrere.               3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16,          l'autorita' competente di cui all'articolo 5,  in  qualita'          di Stato membro  ospitante,  decide,  entro  due  mesi  dal          ricevimento della  domanda  trasmessa  dallo  Stato  membro          d'origine, se rilasciare una tessera professionale  europea          oppure  assoggettare   il   titolare   di   una   qualifica          professionale a misure compensative secondo la procedura di          cui  all'articolo  22.  In  caso   di   dubbi   debitamente          giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo  5          puo'  chiedereallo   Stato   membro   d'origine   ulteriori          informazioni o  l'inclusione,  entro  due  settimane  dalla          richiesta, della copia certificata di un documento; in  tal          caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di          due mesi continua a decorrere.               4. Nel caso in cui l'autorita' competente  non  riceva,          da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le          informazioni necessarie per decidere in merito al  rilascio          della tessera  professionale  europea,  puo'  rifiutare  il          rilascio  della  tessera.  Tale  rifiuto   e'   debitamente          giustificato.               5. Se l'autorita' competente non adotta  una  decisione          entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al  richiedente          non  e'  data  la  possibilita'  di  sostenere  una   prova          attitudinale conformemente all'articolo  11,  comma  4,  la          tessera professionale europea si considera rilasciata ed e'          inviata  automaticamente,  mediante  il  sistema  IMI,   al          richiedente stesso. L'autorita' competente  puo'  estendere          di due settimane il termine di cui ai commi 2 e  3  per  il          rilascio della tessera professionale europea, motivando  la          richiesta di proroga e informandone  il  richiedente.  Tale          proroga puo' essere ripetuta una volta  sola  e  unicamente          quando  e'  strettamente  necessaria,  in  particolare  per          ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei          destinatari del servizio.               6.  Le  misure  intraprese  dall'autorita'   competente          conformemente al  comma  1,  sostituiscono  la  domanda  di          riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della          legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.".               Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo          n. 206/2007, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'          recita:               "Art. 6. Centro di assistenza.               1.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -          Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:               a)  Coordinatore  nazionale   presso   la   Commissione          europea;               b) Centro di assistenza  per  il  riconoscimento  delle          qualifiche professionali.               2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha  i          seguenti compiti:               a)  promuovere  l'applicazione  uniforme  del  presente          decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5;               b) favorire la circolazione di ogni informazione  utile          ad  assicurare  l'applicazione  del  presente  decreto,  in          particolare quelle relative alle condizioni d'accesso  alle          professioni regolamentate, anche sollecitando  l'aiuto  dei          centri di assistenza di cui al presente decreto;               c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione  e          di prove di formazione comune;               d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine  di          ottimizzare il continuo sviluppo professionale;               e)   scambiare   informazioni   e    migliori    prassi          sull'applicazione  delle   misure   compensative   di   cui          all'articolo 22 per presente decreto.               3.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo  5  mettono  a          disposizione del coordinatore di cui al  comma  1,  lettera          a), le informazioni e i dati statistici necessari  ai  fini          della    predisposizione    della    relazione     biennale          sull'applicazione del presente decreto da trasmettere  alla          Commissione europea.               4. Il centro di assistenza di cui al comma  1,  lettera          b), curando il  raccordo  delle  attivita'  dei  centri  di          assistenza  di  cui  al  comma  5  e  i  rapporti  con   la          Commissione europea:               a) fornisce ai cittadini  e  ai  centri  di  assistenza          degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia          di   riconoscimento    delle    qualifiche    professionali          interessate dal presente decreto, incluse  le  informazioni          sulla legislazione nazionale che disciplina le  professioni          e il loro esercizio, compresa la  legislazione  sociale  ed          eventuali norme deontologiche;               b) assiste, se del caso, i cittadini per  l'ottenimento          dei  diritti  attribuiti   loro   dal   presente   decreto,          eventualmente cooperando con il centro di assistenza  dello          Stato membro di origine nonche' con le autorita' competenti          e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del          decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59.  Su  richiesta          della Commissione europea, il centro di assistenza assicura          le informazioni  sui  risultati  dell'assistenza  prestata,          entro due mesi dalla richiesta;               c) valuta  le  questioni  di  particolare  rilevanza  o          complessita', congiuntamente con  un  rappresentante  delle          regioni e province autonome designato in sede di Conferenza          Stato-regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali          disponibili a legislazione vigente.               5.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5          istituiscono  un  proprio  centro  di  assistenza  che,  in          relazione  ai  riconoscimenti  di  competenza,  assicura  i          compiti di cui alla lettera a) e b) del  comma  4.  I  casi          trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono  comunicati          al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).               5-bis. Le autorita' competenti di  cui  all'articolo  5          prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli          Stati membri  ospitanti  e,  se  richiesto,  trasmettono  a          questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui  singoli          casi, fatte salve le disposizioni in materia di  protezione          dei dati personali.".               Il  testo   dell'articolo   22   del   citato   decreto          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Art. 22. Misure compensative.               1. Il riconoscimento  di  cui  al  presente  capo  puo'          essere  subordinato  al  compimento  di  un  tirocinio   di          adattamento non  superiore  a  tre  anni  o  di  una  prova          attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti          casi:               a);               b)  se  la   formazione   ricevuta   riguarda   materie          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di          formazione richiesto in Italia;               c) se la professione regolamentata include una  o  piu'          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di          formazione in possesso del richiedente.               2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'          subordinato al superamento di una prova attitudinale.               3. Con provvedimento dell'autorita' competente  di  cui          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante          dell'attivita'.               4. In deroga al principio enunciato  al  comma  1,  che          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui          al  medesimo  comma  1  le  autorita'  competenti  di   cui          all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento          di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:               a) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma  1,          lettere b) e  c),  l'articolo  18,  comma  1,  lettera  d),          limitatamente ai me-dici e agli odontoiatri, l'articolo 18,          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati          all'allegato V, punto 5.2.2,  o  l'articolo  18,  comma  1,          lettera g);               b) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma  1,          lettera  a),  limitatamente  alle  attivita'  esercitate  a          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;               c) se  e'  richiesto  dal  titolare  di  una  qualifica          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma          1, lettera c);               d)  se  e'  richiesto   dal   titolare   di   qualifica          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  b),          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma          1, lettere d) o e).               4-bis. (Abrogato).               4-ter.  Nel  caso  del  titolare   di   una   qualifica          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),          che  abbia  presentato  domanda  di  riconoscimento   delle          proprie   qualifiche   professionali,   se   la   qualifica          professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma          dell'articolo  19,  comma  1,   lettera   d),   l'autorita'          competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un  tirocinio          di adattamento unitamente a una prova attitudinale.               5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione          ricevuta dal migrante.               6.  L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta   una          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.               7.   Con   provvedimento   dell'autorita'    competente          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'          richiesta la prova attitudinale.               8. Il provvedimento di cui al comma 7 e'  efficace  tre          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi          dall'adottare la deroga.               8-bis.  La  decisione  di  imporre  un   tirocinio   di          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le          seguenti informazioni:               a) il  livello  di  qualifica  professionale  richiesto          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la          classificazione stabilita dall'articolo 19;               b) le differenze sostanziali di cui al  comma  5  e  le          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo          competente.               8-ter.   Al   richiedente   dovra'   essere   data   la          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre          tale prova al richiedente.".               Il  testo   dell'articolo   18   del   citato   decreto          legislativo n. 206/2007, cosi' recita:               "Art. 18. Ambito di applicazione.               1. Il presente capo si applica a tutte  le  professioni          non coperte dai capi III e IV del  presente  titolo  e  nei          seguenti casi:               a) alle attivita' elencate all'allegato IV, qualora  il          migrante non soddisfi i requisiti di cui agli  articoli  da          28 a 30;               b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici          chirurghi   specialisti,   gli   infermieri    responsabili          dell'assistenza  generale,  gli  odontoiatri,   odontoiatri          specialisti, i veterinari, le ostetriche,  i  farmacisti  e          gli  architetti,  qualora  il  migrante  non   soddisfi   i          requisiti  di  pratica  professionale  effettiva  e  lecita          previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55;               c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso          di un titolo di formazione  non  elencato  all'allegato  V,          punto 5.7;               d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32  e  35,  ai          medici, agli infermieri, agli odontoiatri,  ai  veterinari,          alle  ostetriche,  ai  farmacisti  e  agli  architetti   in          possesso di titoli di formazione specialistica, che  devono          seguire la formazione che  porta  al  possesso  dei  titoli          elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2,  5.4.2,          5.5.2,  5.6.2  e   5.7.1,   e   solamente   ai   fini   del          riconoscimento della pertinente specializzazione;               e)   agli   infermieri   responsabili   dell'assistenza          generale e agli infermieri  specializzati  in  possesso  di          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati          all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda  il          riconoscimento  in  un  altro  Stato  membro  in   cui   le          pertinenti  attivita'  professionali  sono  esercitate   da          infermieri specializzati  sprovvisti  della  formazione  di          infermiere responsabile dell'assistenza generale;               f)  agli  infermieri  specializzati  sprovvisti   della          formazione  di  infermiere   responsabile   dell'assistenza          generale, qualora il migrante chieda il  riconoscimento  in          un altro  Stato  membro  in  cui  le  pertinenti  attivita'          professionali sono esercitate  da  infermieri  responsabili          dell'assistenza  generale,  da   infermieri   specializzati          sprovvisti  della  formazione  di  infermiere  responsabile          dell'assistenza generale o da infermieri  specializzati  in          possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono          la formazione che porta al  possesso  dei  titoli  elencati          all'allegato V, punto 5.2.2;               g) ai  migranti  in  possesso  dei  requisiti  previsti          all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.".               Il  testo   dell'articolo   19   del   citato   decreto          legislativo n. 206/2007, cosi' recita:               "Art. 19. Livelli di qualifica.               1. Ai soli fini dell'applicazione delle  condizioni  di          riconoscimento  professionale  di  cui  all'articolo  21  e          all'articolo 22, comma 8-bis, le  qualifiche  professionali          sono inquadrate nei seguenti livelli:               a) attestato di  competenza:  attestato  rilasciato  da          un'autorita'  competente  dello  Stato   membro   d'origine          designata  ai   sensi   delle   disposizioni   legislative,          regolamentari o amministrative di tale Stato membro,  sulla          base:               1)  o  di  una  formazione  non  facente  parte  di  un          certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c),  d)  o          e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione          o dell'esercizio a tempo pieno della  professione  per  tre          anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per          un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,               2)   o   di   una   formazione   generale   a   livello          d'insegnamento elementare o secondario  attestante  che  il          titolare possiede conoscenze generali;               b) certificato: certificato che attesta  il  compimento          di un ciclo di studi secondari,               1) o generale completato da un  ciclo  di  studi  o  di          formazione professionale diversi  da  quelli  di  cui  alla          lettera c) o dal tirocinio o  dalla  pratica  professionale          richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,               2) o tecnico o professionale, completato  eventualmente          da un ciclo di studi o di formazione professionale  di  cui          al punto 1, o dal tirocinio o dalla  pratica  professionale          richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;               c) diploma: diploma che attesta il compimento:               1) o  di  una  formazione  a  livello  di  insegnamento          post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed          e) di almeno un anno o di una durata  equivalente  a  tempo          parziale, di cui una delle condizioni  di  accesso  e',  di          norma,  il  completamento  del  ciclo  di  studi  secondari          richiesto per  accedere  all'insegnamento  universitario  o          superiore  ovvero  il  completamento  di   una   formazione          scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari,          nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta          oltre al ciclo di studi post-secondari;               2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o,          nel caso di professione regolamentata, di una formazione  a          struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto          previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione          indicato al numero 1), se  tale  formazione  conferisce  un          analogo  livello  professionale  e  prepara  a  un  livello          analogo di responsabilita' e  funzioni,  a  condizione  che          detto diploma sia corredato di un certificato  dello  Stato          membro di origine;               d) diploma: diploma che attesta il  compimento  di  una          formazione a livello di insegnamento post-secondario di una          durata minima di tre e non superiore a quattro  anni  o  di          una durata equivalente a tempo parziale,  impartita  presso          un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore o  un          altro istituto che impartisce  una  formazione  di  livello          equivalente,   nonche'    la    formazione    professionale          eventualmente   richiesta   oltre   al   ciclo   di   studi          post-secondari;               e) diploma: diploma che  attesta  che  il  titolare  ha          completato un ciclo di studi post-secondari della durata di          almeno quattro anni, o di una durata  equivalente  a  tempo          parziale,   presso    un'universita'    o    un    istituto          d'insegnamento  superiore  ovvero  un  altro  istituto   di          livello equivalente e, se del caso, che ha  completato  con          successo la formazione professionale richiesta in  aggiunta          al ciclo di studi post-secondari.".               Il  testo   dell'articolo   32   del   citato   decreto          legislativo n. 206/2007,  come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Art. 32. Diritti acquisiti.               1.  Fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  relativi  alle          professioni di cui al presente capo i titoli di  formazione          che danno accesso alle attivita'  professionali  di  medico          con formazione di medico di base e di  medico  specialista,          di infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale,  di          odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di          farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2,          comma 1 e che non soddisfano  l'insieme  dei  requisiti  di          formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44,  46          e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento  di  una          formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato          V, punti  5.1.1.,  5.1.2.,  5.2.2.,  5.3.2,  5.3.3,  5.4.2,          5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati  da  un  attestato  che          certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita'  in          questione per almeno tre anni consecutivi nei  cinque  anni          che precedono il rilascio dell'attestato stesso.               2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato  ai  titoli          di formazione in medicina che danno accesso alle  attivita'          professionali di medico con formazione di base e di  medico          specialista,  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza          generale, di odontoiatra, di  odontoiatra  specialista,  di          veterinario, di ostetrica e  di  farmacista  acquisiti  sul          territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non          soddisfano i requisiti minimi di  formazione  di  cui  agli          articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e  50  se  tali  titoli          sanciscono il completamento di una formazione iniziata:               a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione          di base, infermieri responsabile dell'assistenza  generale,          odontoiatri,    odontoiatri    specialisti,     veterinari,          ostetriche e farmacisti;               b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.               3. I titoli di formazione di cui al comma 2  consentono          l'esercizio  delle  attivita'  professionali  su  tutto  il          territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli          di  formazione  rilasciati   dalle   competenti   autorita'          tedesche di  cui  all'allegato  V,  5.1.1.,  5.1.2,  5.2.2,          5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.               4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in          medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di          medico con formazione di base e di medico  specialista,  di          infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale,   di          veterinario, di ostetrica, di farmacista  e  di  architetto          che sono in possesso dei cittadini di cui  all'articolo  2,          comma   1,   e   che   sono   stati   rilasciati    nell'ex          Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente  formazione          e' iniziata,  per  la  Repubblica  ceca  e  la  Slovacchia,          anteriormente al  1  gennaio  1993,  qualora  le  autorita'          dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino          che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la          stessa validita' giuridica dei titoli che  esse  rilasciano          e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa  validita'          giuridica dei titoli menzionati, per  detti  Stati  membri,          all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso  e          l'esercizio delle attivita'  professionali  di  medico  con          formazione  di   base,   medico   specialista,   infermiere          responsabile   dell'assistenza    generale,    veterinario,          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui          all'articolo  51,  e  di  architetto,  relativamente   alle          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito          esercizio  da  parte  dei  cittadini  in   questione,   nel          territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno          tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio          del certificato.               5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'articolo 31          i titoli di formazione in medicina, che danno accesso  alle          attivita' professionali di medico con formazione di base  e          di   medico   specialista,   di   infermiere   responsabile          dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di  odontoiatra          specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista  e          di architetto che sono in possesso  dei  cittadini  di  cui          all'articolo 2,  comma  1,  e  che  sono  stati  rilasciati          nell'ex Unione  Sovietica,  o  per  cui  la  corrispondente          formazione e' iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente  al          20 agosto 1991; b) per la  Lettonia,  anteriormente  al  21          agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo          1990, qualora le autorita' di  uno  dei  tre  Stati  membri          sopra citati attestino che  detti  titoli  hanno  sul  loro          territorio la stessa validita'  giuridica  dei  titoli  che          esse rilasciano e, per quanto riguarda gli  architetti,  la          stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti          Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda          l'accesso   alle,   e    l'esercizio    delle,    attivita'          professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico          specialista,   infermiere   responsabile    dell'assistenza          generale,  dentista,  dentista  specialista,   veterinario,          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui          all'articolo  46,  e  di  architetto,  relativamente   alle          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito          esercizio  da  parte  dei  cittadini  in   questione,   nel          territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno          tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio          del certificato.               6. Sono  altresi'  ammessi  al  riconoscimento  di  cui          all'articolo 31 i titoli di  formazione  in  medicina,  che          danno accesso alle attivita' professionali  di  medico  con          formazione di base e di medico specialista,  di  infermiere          responsabile dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di          odontoiatra specialista, di veterinario, di  ostetrica,  di          farmacista  e  di  architetto  che  sono  in  possesso  dei          cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati          nell'ex  Jugoslavia,  o  per  i  quali  la   corrispondente          formazione e' iniziata, per la Slovenia,  anteriormente  al          25 giugno 1991  e,  per  la  Croazia,  anteriormente  all'8          ottobre 1991, qualora le autorita' degli Stati membri sopra          citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio          la  stessa  validita'  giuridica  dei   titoli   che   esse          rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa          validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti  Stati          membri, all'allegato  VI,  punto  6,  per  quanto  riguarda          l'accesso   alle,   e    l'esercizio    delle,    attivita'          professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico          specialista,   infermiere   responsabile    dell'assistenza          generale,  dentista,  dentista  specialista,   veterinario,          ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui          all'articolo  51,  e  di  architetto,  relativamente   alle          attivita' di cui  all'articolo  54.  Detto  attestato  deve          essere  corredato  da  un  certificato   rilasciato   dalle          medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e  lecito          esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri,  nel          territorio di questi,  delle  attivita'  in  questione  per          almeno tre anni consecutivi nei cinque anni  precedenti  il          rilascio del certificato.               7. I titoli di  formazione  di  medico,  di  infermiere          responsabile dell'assistenza generale, di  odontoiatra,  di          veterinario, di ostetrica e  di  farmacista  rilasciati  ai          cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato          membro e  che  non  corrispondono  alle  denominazioni  che          compaiono per tale  Stato  all'allegato  V,  5.1.1,  5.1.2,          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,  5.5.2,  e  5.6.2          sono  riconosciuti  se  accompagnati  da   un   certificato          rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato          membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono          il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33,          34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo          Stato  membro  che  li  ha  rilasciati  a  quelli  le   cui          denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2,          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.".               Il testo dell'articolo 49 del  decreto  legislativo  n.          206/2007,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'          recita:               "Art. 49. Diritti acquisiti specifici alle ostetriche.               1. Viene riconosciuta  come  prova  sufficiente  per  i          cittadini degli altri Stati membri dell'Unione  europea,  i          cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano  tutti  i          requisiti minimi di formazione di cui all'articolo  46  ma,          ai sensi  dell'articolo  47,  sono  riconoscibili  solo  se          accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui          al suddetto articolo 47, comma 2, i  titoli  di  formazione          rilasciati  dagli  Stati  membri  prima   della   data   di          riferimento   di   cui   all'allegato   V,   punto   5.5.2,          accompagnati da un attestato che certifichi  l'effettivo  e          lecito  esercizio  da  parte  di  questi  cittadini   delle          attivita' in questione per almeno due anni consecutivi  nei          cinque che precedono il rilascio dell'attestato.               1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1,  in          possesso dei  titoli  di  formazione  in  ostetricia,  sono          riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se          il richiedente ha  iniziato  la  formazione  prima  del  18          gennaio  2016  e  i  criteri  di   ammissione   prevedevano          all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un          livello equivalente,  per  la  possibilita'  I,  oppure  ha          completato  la  formazione  come  infermiere   responsabile          dell'assistenza  generale  confermato  da  un   titolo   di          formazione di cui all'allegato V,  punto  5.2.2,  prima  di          iniziare la formazione  in  ostetricia,  nell'ambito  della          possibilita' II.               2. Le condizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai          cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione  in          ostetricia  sanciscono   una   formazione   acquisita   sul          territorio della ex Repubblica democratica  tedesca  e  che          soddisfa tutti i requisiti  minimi  di  formazione  di  cui          all'articolo  46,  ma,  ai  sensi  dell'articolo  47,  sono          riconoscibili  solo  se  accompagnati   dall'attestato   di          pratica professionale di cui all'articolo 47, comma  2,  se          sanciscono una formazione  iniziata  prima  del  3  ottobre          1990.               3.               4. Ai cittadini di cui all'articolo 2,  comma  1,  allo          scopo di verificare che le ostetriche interessate  sono  in          possesso di  un  livello  di  conoscenze  e  di  competenze          paragonabili a quello delle ostetriche  in  possesso  delle          qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V,          punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli  di  ostetrica  che          sono stati rilasciati in Polonia  a  ostetriche  che  hanno          completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente          formazione,  che  non  soddisfa  i  requisiti   minimi   di          formazione di cui all'articolo 40, sancita  dal  titolo  di          «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno  speciale          programma di aggiornamento di cui:               a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile  2004  che          modifica  la  legge  sulle  professioni  di  infermiere   e          ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale          della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e  del          2007, n. 176, pag. 1237)  e  al  regolamento  del  Ministro          della  sanita'  dell'11  maggio   2004   sulle   condizioni          dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e          alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di          scuola secondaria (esame finale - maturita')  e  che  hanno          conseguito un diploma presso un liceo medico o  una  scuola          professionale medica per l'insegnamento di una  professione          di  infermiere  e  ostetrica  (Gazzetta   Ufficiale   della          Repubblica di Polonia del 2004, n. 110,  pag.  1170  e  del          2010, n. 65, pag. 420), o               b) all'articolo 53, paragrafo 3,  della  legge  del  15          luglio 2011  relativa  alle  professioni  di  infermiere  e          ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di  Polonia          del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del  Ministro          della  sanita'  del  14  giugno   2012   sulle   condizioni          dettagliate   riguardanti   i   corsi    di    insegnamento          universitario impartiti agli infermieri e alle  ostetriche,          che sono titolari di un certificato  di  scuola  secondaria          (esame finale  -  maturita')  e  che  hanno  conseguito  un          diploma di infermiere e  di  ostetrica  presso  una  scuola          medica secondaria o un  istituto  di  studi  superiori  per          l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica          (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2012,          pag. 770).               5. Per i cittadini degli Stati membri i cui  titoli  di          formazione     in     ostetricia     (asistent      medical          obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania          anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la          cui  formazione  non  soddisfa  i   requisiti   minimi   di          formazione  di  cui  all'articolo  46,  detti  titoli  sono          riconosciuti come prova sufficiente ai fini  dell'esercizio          delle attivita' di ostetrica, se corredati da un  attestato          il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio  da  parte          degli interessati,  nel  territorio  della  Romania,  delle          attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni          consecutivi nei  sette  anni  precedenti  il  rilascio  del          certificato.               5-bis.  I  diritti  acquisiti  in  ostetricia  non   si          applicano  ai   seguenti   titoli   ottenuti   in   Croazia          anteriormente al 1  luglio  2013:  visa  medicinska  sestra          ginekolosko-opstetrickog  smjera  (infermiere  di   livello          superiore  in  area   ostetrico-ginecologica),   medicinska          sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in  area          ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog          smjera (infermiere di  livello  superiore  con  diploma  in          ostetricia),   medicinska   sestra    primaljskog    smjera          (infermiere      con      diploma      in      ostetricia),          ginekolosko-opstetricka   primalja   (ostetrica   in   area          ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).".   |  
|   |                                 Art. 2   Disposizioni  in  materia  di  professione  di  agente  d'affari   in  mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175 
   1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e'  incompatibile  con l'esercizio di  attivita'  imprenditoriali  di  produzione,  vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore merceologico per il quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione, nonche' con l'attivita' svolta in  qualita'  di  dipendente  di  ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione  delle  imprese  di  mediazione,  o  con l'esercizio  di  professioni  intellettuali  afferenti  al   medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione  e comunque in situazioni di conflitto di interessi».  
           Note all'art. 2:               Il  testo  dell'articolo  5  della  legge  n.   39/1989          (Modifiche ed integrazioni alla legge  21  marzo  1958,  n.          253,  concernente  la  disciplina  della   professione   di          mediatore), pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1989, n.          33, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:               "Art. 5.               1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  disciplinata  dai          precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche          necessarie ed opportune per la gestione  o  la  conclusione          dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'art.          115 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.               2.  La  licenza  di  cui  al  comma   1   non   abilita          all'esercizio dell'attivita' di mediazione.               3.  L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione   e'          incompatibile con l'esercizio di attivita'  imprenditoriali          di produzione, vendita,  rappresentanza  o  promozione  dei          beni afferenti al  medesimo  settore  merceologico  per  il          quale si esercita l'attivita' di  mediazione,  nonche'  con          l'attivita'  svolta  in  qualita'  di  dipendente  di  ente          pubblico o privato, o di dipendente di  istituto  bancario,          finanziario o assicurativo ad esclusione delle  imprese  di          mediazione, o con l'esercizio di professioni  intellettuali          afferenti al  medesimo  settore  merceologico  per  cui  si          esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni          di conflitto di interessi.               4. Il  mediatore  che  per  l'esercizio  della  propria          attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano          indicate le condizioni del contratto, deve  preventivamente          depositarne copia presso la  commissione  di  cui  all'art.          7.".   |  
|   |                                 Art. 3 
   Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera -Caso EU-Pilot                            2079/11/EMPL 
   1. All'articolo 11,  comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono  sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».  
           Note all'art. 3:               Il testo  dell'articolo  11  della  legge  n.  167/2017          (Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge          europea 2017), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27  novembre          2017, n. 277, come modificato dalla presente  legge,  cosi'          recita:               "Art. 11. Disposizioni  relative  agli  ex  lettori  di          lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL               1.  Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle          universita' e' incrementato di euro 8.705.000  a  decorrere          dall'anno  2017,  finalizzati,  in  coerenza   con   quanto          previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004,          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo          2004, n. 63, al superamento del contenzioso  in  atto  e  a          prevenire  l'instaurazione   di   nuovo   contenzioso   nei          confronti delle universita' statali italiane da parte degli          ex  lettori  di  lingua  straniera,  gia'  destinatari   di          contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28  del  decreto          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.               2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro          del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della          presente legge, e'  predisposto  uno  schema  tipo  per  la          definizione di contratti integrativi di sede, a livello  di          singolo ateneo.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'          stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui  al          comma l  a  titolo  di  cofinanziamento,  a  copertura  dei          relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro          il  31  ottobre  2019  perfezionano  i  relativi  contratti          integrativi.               3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a          euro  8.705.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,   si          provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017,  a  euro          5.135.000 per l'anno 2018 e a euro  8.705.000  a  decorrere          dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui          all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,          e, quanto  a  euro  3.570.000  per  l'anno  2018,  mediante          corrispondente riduzione delle proiezioni, per il  medesimo          anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2017-2019, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e          speciali» della missione «fondi da ripartire»  dello  stato          di previsione del ministero dell'economia e  delle  finanze          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   ministero.   Il          ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di          bilancio.".   |  
|   |                                 Art. 4   Criteri di rilascio delle  concessioni  relative  alle  rivendite  di  tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW 
   1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) alla lettera b):       1) dopo la parola: «distanza» sono inserite le seguenti: «, non inferiore a 200 metri,»;       2) le parole:  «produttivita'  minima»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti»;     b) la lettera c) e' abrogata;     c) alla lettera d):       1) le parole:  «produttivita'  minima»  sono  sostituite  dalla seguente: «popolazione»;       2) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «di  cui  alla lettera b)»;     d) alla lettera e), le parole da: «di parametri certi» fino  alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti  di cui alla lettera b)»;     e)  alla  lettera  f),  le   parole:   «,   rispettivamente,»   e «nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita'  minima per il rinnovo» sono soppresse.   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di  euro  a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1087  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  quanto  a  400.000  euro  per ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  a  valere  sul  fondo  di  cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,  mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5, del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.   3. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in vigore  della  presente  legge,  sono  dettate  le  disposizioni   di attuazione del comma 1.   4. In  ogni  caso  sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma  42,  del  decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.  
           Note all'art. 4:               Il testo dell'articolo 24, comma 42, del  decreto-legge          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la          stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 6          luglio 2011, n. 155, come modificato dalla presente  legge,          cosi' recita:               "Art. 24. Norme in materia di gioco               1.    Avvalendosi    di    procedure     automatizzate,          l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  procede          alla liquidazione  dell'imposta  unica  dovuta  di  cui  al          decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  ed  al          controllo della tempestivita' e della rispondenza  rispetto          ai versamenti effettuati dai concessionari  abilitati  alla          raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti          nella  banca  dati  del  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze di cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.               1-bis.  Al  fine  di  garantire  obiettivi  di  massima          trasparenza, e per una piu' efficace e tempestiva  verifica          degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto, e'  fatto          obbligo a tutte le figure a  vario  titolo  operanti  nella          filiera del  sistema  gioco  di  effettuare  ogni  tipo  di          versamento  senza  utilizzo  di  moneta  contante   e   con          modalita'  che  assicurino  la   tracciabilita'   di   ogni          pagamento.               2.  Nel  caso  in  cui  risultino  omessi,  carenti   o          intempestivi i versamenti  dovuti,  l'esito  del  controllo          automatizzato e' comunicato al concessionario  per  evitare          la reiterazione di errori. Il concessionario puo' fornire i          chiarimenti  necessari   all'ufficio   dell'Amministrazione          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  competente   nei   suoi          confronti, entro i trenta giorni successivi al  ricevimento          della comunicazione.               3. Se vi e'  pericolo  per  la  riscossione,  l'Ufficio          provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma          1,  al  controllo  della   tempestiva   effettuazione   dei          versamenti dell'imposta unica  di  cui  al  citato  decreto          legislativo n. 504 del 1998.               4. Le somme che, a seguito dei controlli  automatizzati          effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute  a  titolo          d'imposta unica, nonche' di interessi  e  di  sanzioni  per          ritardato od omesso versamento, sono iscritte  direttamente          nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.               5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in          parte, se il concessionario  provvede  a  pagare  le  somme          dovute, con le  modalita'  indicate  nell'articolo  17  del          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  concernente  le          modalita'  di  versamento  mediante  delega,  entro  trenta          giorni dal ricevimento  della  comunicazione  prevista  dal          comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la          rideterminazione,  in  sede  di  autotutela,  delle   somme          dovute, a seguito  dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso          concessionario. In questi casi, l'ammontare delle  sanzioni          amministrative  previste  dall'articolo  5,  comma  2,  del          decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' ridotto ad          un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno          del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione  della          comunicazione.               6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di  cui  al          comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro  il  31          dicembre del quarto anno successivo a quello per  il  quale          e'  dovuta   l'imposta   unica.   Fermo   quanto   previsto          dall'articolo 28 del decreto legge  29  novembre  2008,  n.          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio          2009, n.  2,  qualora  il  concessionario  non  provveda  a          pagare,  entro  i  termini  di  scadenza,  le  cartelle  di          pagamento previste dal  presente  comma,  l'Amministrazione          autonoma dei monopoli di  Stato  procede  alla  riscossione          delle somme dovute anche tramite escussione delle  garanzie          presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di          concessione. In tale caso  l'Amministrazione  autonoma  dei          monopoli di  Stato  comunica  ad  Equitalia  l'importo  del          credito per imposta, sanzioni ed  interessi  che  e'  stato          estinto tramite l'escussione delle  garanzie  ed  Equitalia          procede alla riscossione  coattiva  dell'eventuale  credito          residuo secondo le disposizioni di cui  al  titolo  II  del          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,          n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  l'obbligo,          in  capo  ai  concessionari,  di  ricostruire  le  garanzie          previste nella  relativa  concessione  di  gioco,  pena  la          revoca della concessione.               7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis  del          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si  applicano          alle  somme  dovute  a  norma  del  presente  articolo.  Le          garanzie previste dal predetto articolo 3-bis  del  decreto          legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  verifichi          che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di          imposta, a garanzia degli adempimenti  dell'imposta  unica,          sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.               8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli          di  Stato,  anche  sulla  base  dei  fatti,  atti  e  delle          violazioni constatate dalla Guardia di finanza  o  rilevate          da altri  organi  di  Polizia,  procede  alla  rettifica  e          all'accertamento delle  basi  imponibili  e  delle  imposte          rilevanti ai fini dei  singoli  giochi,  anche  utilizzando          metodologie  induttive  di  accertamento  per   presunzioni          semplici.               9.  Gli  avvisi  relativi  alle   rettifiche   e   agli          accertamenti in materia di giochi pubblici con  vincita  in          denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro          il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  per  il          quale e' dovuta l'imposta. Per le violazioni  tributarie  e          per  quelle   amministrative   si   applicano   i   termini          prescrizionali e  decadenziali  previsti,  rispettivamente,          dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,          n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.          689.               10. Nel caso di  scommesse  comunque  non  affluite  al          totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione  di          base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o          sulle scommesse,  l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma          dei monopoli di  Stato  determina  l'imposta  dovuta  anche          utilizzando elementi documentali comunque  reperiti,  anche          se forniti dal  contribuente,  da  cui  emerge  l'ammontare          delle giocate effettuate.  In  mancanza  di  tali  elementi          ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso  o  non          da seguito agli inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli          uffici,   l'Ufficio   dell'Amministrazione   autonoma   dei          monopoli  di  Stato  determina   induttivamente   la   base          imponibile utilizzando la raccolta media  della  provincia,          ove e' ubicato il punto di gioco, dei  periodi  oggetto  di          accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore          nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta  unica          l'ufficio applica, nei  casi  di  cui  al  presente  comma,          l'aliquota  massima  prevista  per  ciascuna  tipologia  di          scommessa  dall'articolo  4  del  decreto  legislativo   23          dicembre 1998, n. 504.               11.  Il  contribuente  nei  cui  confronti  sia   stato          notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia          di giochi pubblici con vincita in  denaro  puo'  formulare,          anteriormente   all'impugnazione   dell'atto   innanzi   la          commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera          di  accertamento  con  adesione,   indicando   il   proprio          recapito, anche telefonico. In tal caso  si  applicano,  in          quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli          6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.          La disposizione di cui al primo periodo non si applica  nei          casi di determinazione  forfetaria  del  prelievo  erariale          unico  di  cui  all'articolo  39-quater,   comma   3,   del          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.               12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati          dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di          Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita  in          denaro,  ma  non  ancora  definitivi,  nonche'  i  relativi          interessi, sono iscritti a titolo  provvisorio  nei  ruoli,          dopo la notifica dell'atto di accertamento,  per  la  meta'          degli  ammontari  corrispondenti  agli  imponibili   o   ai          maggiori imponibili accertati.               13.  Gli  Uffici  dell'Amministrazione   autonoma   dei          monopoli   di   Stato,    nell'ambito    delle    attivita'          amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici          con o  senza  vincita  in  denaro,  rilevano  le  eventuali          violazioni,  occultamenti  di  base  imponibile  od  omessi          versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento  e  alla          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla          legge e dalle convenzioni  di  concessione,  nonche'  degli          altri  obblighi  stabiliti  dalle  norme   legislative   ed          amministrative in materia di giochi pubblici, con  o  senza          vincita in denaro.               14. Al fine  di  garantire  il  miglior  raggiungimento          degli obiettivi  di  economicita'  ed  efficienza,  per  le          attivita'  di  competenza  degli  uffici   periferici,   la          competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione  e'  il          domicilio fiscale del soggetto alla data in  cui  e'  stata          commessa  la  violazione  o  e'   stato   compiuto   l'atto          illegittimo.  Con  provvedimento  del  Direttore   generale          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  si  Stato,  da          pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi          in  cui  la  competenza  per   determinate   attivita'   e'          attribuita agli uffici centrali.               15. Nei  limiti  del  servizio  cui  sono  destinati  e          nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalle leggi  in          materia  fiscale   e   amministrativa,   gli   appartenenti          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono          la qualita' di agenti di polizia tributaria.               16. Gli Uffici  dei  monopoli  di  Stato  adempiono  ai          compiti derivanti dai commi da  13  a  15  con  le  risorse          umane, finanziarie e strumentali  previste  a  legislazione          vigente.               17. L'importo forfetario  di  cui  al  secondo  periodo          dell'articolo 39-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  30          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  come  definito  dai          decreti  direttoriali  dell'Amministrazione  autonoma   dei          monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata  in  vigore          della presente legge, e' aumentato del cento per cento.               18. All'articolo  39-quinquies,  comma  2,  del  citato          decreto-legge   n.   269   del   2003,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal          120 al 240 per cento dell'ammontare del  prelievo  erariale          unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite          dalle seguenti: "dal 240 al 480  per  cento  dell'ammontare          del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo  di  euro          5.000.".               19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo  1,          comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  nonche'  i          commi 8  e  8-bis  e  il  primo  periodo  del  comma  9-ter          dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  di  pubblica          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,          sono abrogati.               20. E' vietato consentire la partecipazione  ai  giochi          pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.               21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del  locale          o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la          partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro          cinque mila a  euro  venti  mila.  Indipendentemente  dalla          sanzione amministrativa pecuniaria  e  anche  nel  caso  di          pagamento in misura ridotta  della  stessa,  la  violazione          prevista dal presente  comma  e'  punita  con  la  chiusura          dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del          punto di offerta del gioco da dieci fino a  trenta  giorni;          ai  fini  di   cui   al   presente   comma,   il   titolare          dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del          punto  di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti          esercizi, identifica  i  giocatori  mediante  richiesta  di          esibizione di un idoneo  documento  di  riconoscimento.  Le          sanzioni amministrative  previste  nei  periodi  precedenti          sono       applicate       dall'ufficio        territoriale          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato          competente   in   relazione   al   luogo   e   in   ragione          dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione  ai          provvedimenti     emessi     dall'ufficio      territoriale          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'          competente il giudice del luogo in cui  ha  sede  l'ufficio          che ha emesso i provvedimenti stessi. Per  i  soggetti  che          nel corso di un triennio commettono tre  violazioni,  anche          non continuative, del presente comma e' disposta la  revoca          di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a          tal  fine,  l'ufficio   territoriale   dell'Amministrazione          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che  ha  accertato   la          violazione effettua apposita comunicazione alle  competenti          autorita'  che  hanno  rilasciato   le   autorizzazioni   o          concessioni  ai  fini  dell'applicazione   della   predetta          sanzione accessoria.               22. Nell'ipotesi  in  cui  la  violazione  del  divieto          previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli  apparecchi          e dei congegni di cui al  comma  6  dell'articolo  110  del          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al          regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e'  altresi'          sospeso, per un periodo da uno a tre mesi,  dall'elenco  di          cui all'articolo 1, comma  533,  della  legge  23  dicembre          2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma  533-ter          dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari          per  la  gestione  della  rete   telematica   non   possono          intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali          funzionali all'esercizio delle attivita' di  gioco  con  il          trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali  in  corso,          l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa  per  il          corrispondente   periodo   di   sospensione    dall'elenco.          Nell'ipotesi in cui  titolare  dell'esercizio  commerciale,          del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco  sia          una societa', associazione o, comunque, un ente collettivo,          le disposizioni previste dal presente comma e dal comma  21          si applicano alla societa', associazione o  all'ente  e  il          rappresentante legale della societa', associazione  o  ente          collettivo  e'  obbligato  in  solido  al  pagamento  delle          sanzioni amministrative pecuniarie.               23. Ai fini del miglior conseguimento  degli  obiettivi          di tutela del giocatore  e  di  contrasto  ai  fenomeni  di          ludopatia connessi alle attivita' di  gioco,  il  Ministero          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma          dei  monopoli  di   Stato,   nell'ambito   degli   ordinari          stanziamenti  del   proprio   bilancio,   avvia,   in   via          sperimentale, anche avvalendosi delle  strutture  operative          del partner tecnologico, procedure di  analisi  e  verifica          dei comportamenti di gioco volti ad  introdurre  misure  di          prevenzione dei fenomeni ludopatici.               24. Nell'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della          Repubblica 3 giugno 1998,  n.  252,  dopo  il  comma  3  e'          aggiunto il seguente: "3-bis. Per le societa'  di  capitali          di cui al comma 3, lettera b), concessionarie  nel  settore          dei  giochi  pubblici,  la  documentazione   prevista   dal          presente regolamento  deve  riferirsi,  oltre  ai  soggetti          indicati nello stesso comma 3,  lett.  b),  anche  ai  soci          persone fisiche che detengono,  anche  indirettamente,  una          partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al  2          per cento, nonche' ai  direttori  generali  e  ai  soggetti          responsabili  delle  sedi  secondarie   o   delle   stabili          organizzazioni  in  Italia  di  soggetti   non   residenti.          Nell'ipotesi in cui i soci  persone  fisiche  detengano  la          partecipazione  superiore  alla  predetta  soglia  mediante          altre  societa'  di  capitali,   la   documentazione   deve          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di          soggetti non residenti.".               25. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  10          della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10  del          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.          252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad  evidenza          pubblica  ne'  ottenere  il  rilascio  o   rinnovo   o   il          mantenimento di concessioni in materia di  giochi  pubblici          il soggetto il cui titolare o il  rappresentante  legale  o          negoziale  ovvero  il  direttore  generale  o  il  soggetto          responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni          in Italia di soggetti non  residenti,  risulti  condannato,          anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno          dei delitti previsti dagli  articoli  2  e  3  del  decreto          legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316,          317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,  416,  416-bis,          644, 648, 648-bis e 648-ter del codice  penale  ovvero,  se          commesso  all'estero,  per  un  delitto   di   criminalita'          organizzata o  di  riciclaggio  di  denaro  proveniente  da          attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al          soggetto  partecipato,  anche  indirettamente,  in   misura          superiore al 2 per  cento  del  capitale  o  patrimonio  da          persone  fisiche  che  risultino  condannate,   anche   con          sentenza non  definitiva,  ovvero  imputate,  per  uno  dei          predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o  di          rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di  cui          ai periodi precedenti  opera  anche  nel  caso  in  cui  la          condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di  indagato          sia riferita al coniuge non separato.               26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e  25,          i soggetti, costituiti in forma di societa' di  capitali  o          di societa' estere assimilabili alle societa' di  capitali,          che partecipano a gare o a procedure ad  evidenza  pubblica          nel settore dei giochi pubblici, anche on line,  dichiarano          il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che          detengono,    direttamente    o     indirettamente,     una          partecipazione al capitale o al patrimonio superiore  al  2          per cento. La  dichiarazione  comprende  tutte  le  persone          giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano,          anche indirettamente, una partecipazione superiore  a  tale          soglia.  In  caso  di  dichiarazione  mendace  e'  disposta          l'esclusione  dalla  gara  in   qualsiasi   momento   della          procedura  e,  qualora   la   dichiarazione   mendace   sia          riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, e'          disposta la revoca della concessione. La revoca e' comunque          disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i          requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e  25.          Per le concessioni in corso  la  dichiarazione  di  cui  al          presente comma e' richiesta in sede di rinnovo.               27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26  trovano          applicazione   per   le   gare   indette    successivamente          all'entrata in vigore del presente decreto legge.               27-bis. Al fine di  assicurare  la  tracciabilita'  dei          flussi finanziari, finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni          criminali  e  il  riciclaggio  di  denaro  di   provenienza          illecita, chiunque, ancorche'  in  caso  di  assenza  o  di          inefficacia  delle  autorizzazioni  di  polizia   o   delle          concessioni rilasciate  dall'Amministrazione  autonoma  dei          monopoli di Stato,  gestisce  con  qualunque  mezzo,  anche          telematico, per conto proprio o  di  terzi,  anche  ubicati          all'estero, concorsi pronostici o  scommesse  di  qualsiasi          genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari  o          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste          italiane  Spa,  dedicati  in  via  esclusiva  ai   predetti          concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti  devono          transitare le spese, le erogazioni di oneri economici  e  i          proventi finanziari di ogni  natura  relativi  ai  concorsi          pronostici o scommesse di qualsiasi genere.               28. Fermo restando  quanto  previsto  dal  testo  unico          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto          18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,          e dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  giugno          1998, n.  252,  non  possono  essere  titolari  o  condurre          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei          quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche  nei  cui          confronti  sussistono  le  situazioni   ostative   previste          dall'articolo 10 della legge 31 maggio  1965,  n.  575.  E'          altresi'  preclusa  la  titolarita'  o  la  conduzione   di          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei          quali sia offerto gioco pubblico, per  lo  svolgimento  del          quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo  88          del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  a  societa'  o          imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza  di          elementi relativi a tentativi di infiltrazione  mafiosa  di          cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.               29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24,          commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88,  ed  al          fine di contrastare la diffusione del gioco  irregolare  ed          illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e  il  riciclaggio          nel settore  del  gioco,  nonche'  di  assicurare  l'ordine          pubblico e la tutela del giocatore, le  societa'  emittenti          carte di  credito,  gli  operatori  bancari,  finanziari  e          postali  sono  tenuti  a  segnalare   in   via   telematica          all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  gli          elementi   identificativi   di   coloro   che    dispongono          trasferimenti di denaro a favore di soggetti,  indicati  in          apposito elenco predisposto  dalla  stessa  Amministrazione          autonoma,  che  offrono   nel   territorio   dello   Stato,          attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi,          scommesse o concorsi pronostici con vincite  in  denaro  in          difetto di concessione, autorizzazione,  licenza  od  altro          titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,   comunque,   in          violazione delle norme di legge o di  regolamento  o  delle          prescrizioni  definite   dalla   predetta   Amministrazione          autonoma dei monopoli di Stato.               30. L'inosservanza dell'obbligo  di  cui  al  comma  29          comporta l'irrogazione, alle societa'  emittenti  carte  di          credito, agli operatori bancari, finanziari e  postali,  di          sanzioni amministrative pecuniarie da  trecentomila  ad  un          milione  e  trecentomila  euro  per   ciascuna   violazione          accertata. La competenza  all'applicazione  della  sanzione          prevista nel presente comma  e'  dell'ufficio  territoriale          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  in          relazione al domicilio fiscale del trasgressore.               31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali  del          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del          tesoro e  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di          Stato  sono  stabilite   le   modalita'   attuative   delle          disposizioni di  cui  ai  commi  29  e  30  e  la  relativa          decorrenza.               32. Un importo pari al 3 per cento  delle  spese  annue          per la pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico          dei concessionari relativamente al gioco  del  lotto,  alle          lotterie istantanee ed ai giochi numerici a  totalizzatore,          e' destinato al finanziamento della carta acquisti, di  cui          all'articolo 81, comma  32,  del  decreto-legge  25  giugno          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6          agosto 2008, n. 133, finalizzata  all'acquisto  di  beni  e          servizi a favore dei cittadini  residenti  che  versano  in          condizione di maggior disagio economico. A tal fine,  detto          importo e' versato, a cura dei concessionari,  ad  apposito          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere          riassegnato  allo  stato  di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze ai fini  dell'erogazione  per          il    finanziamento    della     carta     acquisti.     E'          corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari          devono destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.               33. E' istituito il gioco del  Bingo  a  distanza,  con          un'aliquota del  prelievo  erariale  stabilita  all'11  per          cento e del compenso per il controllore  centralizzato  del          gioco pari all'1 per cento delle somme  giocate.  Ai  sensi          del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7  luglio  2009,          n.  88,  sono  definiti  gli   importi   del   diritto   di          partecipazione,  del  compenso   del   concessionario,   le          modalita'  di  versamento  del  prelievo  erariale  e   del          compenso  per  il  controllore  centralizzato  del   gioco,          nonche'  l'individuazione  della  data   da   cui   decorre          l'applicazione delle nuove disposizioni.               34. Con provvedimento adottato ai sensi  del  comma  12          dell'articolo 24 della legge 7 luglio  2009,  n.  88,  sono          disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con          il  medesimo  provvedimento   sono   altresi'   determinati          l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e          l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita  la          predetta  quota.  L'aliquota  d'imposta  unica  dovuta  dal          concessionario per l'esercizio del gioco  e'  stabilita  in          misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei          principi  comunitari,  con  provvedimenti   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma          dei monopoli di Stato, sono aggiudicate,  tramite  gara  da          bandire entro il 1 gennaio 2013, concessioni novennali  per          l'esercizio del gioco del poker sportivo di  cui  al  primo          periodo,  in  numero  non   superiore   a   1.000,   previa          effettuazione di una o piu'  procedure  aperte  a  soggetti          titolari di concessione  per  l'esercizio  e  la  raccolta,          anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al  comma          11 dell'articolo 24 della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,          nonche'  ai  soggetti  che  rispettino  i  requisiti  e  le          condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della  legge          7  luglio  2009,  n.  88.  I  punti   di   esercizio   sono          aggiudicati, fino  a  loro  esaurimento,  ai  soggetti  che          abbiano presentato  le  offerte  risultanti  economicamente          piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000  ed          operano a  seguito  dell'avvenuto  rilascio  della  licenza          prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931,          n. 773.               35. In relazione alle disposizioni di cui  all'articolo          12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile  2009,          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno          2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti  dal          controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro          il 30 settembre 2011 il  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato          avvia le procedure occorrenti per un nuovo  affidamento  in          concessione della rete per la gestione telematica del gioco          lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e          successive modificazioni, prevedendo:               a) l'affidamento  della  concessione  ad  operatori  di          gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione          morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta          basata    sull'accertamento    dei    requisiti    definiti          dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti          richiesti  dall'articolo  1,  comma  78,  della  legge   13          dicembre 2010, n. 220,  nonche'  quelli  gia'  richiesti  e          posseduti   dagli   attuali   concessionari.   I   soggetti          aggiudicatari,  sono  autorizzati   all'installazione   dei          videoterminali da un minimo del 7  per  cento,  fino  a  un          massimo  del  14  per  cento  del  numero  di  nulla  osta,          dichiarati in sede di  gara,  effettivamente  acquisiti  ed          attivati entro  sei  mesi  dalla  data  della  stipula  per          apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui          al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive          modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per          ciascun terminale; nel caso in cui risultino  aggiudicatari          soggetti  gia'  concessionari  gli  stessi  mantengono   le          autorizzazioni alla  istallazione  di  videoterminali  gia'          acquisite, senza soluzioni di continuita'. Resta  ferma  la          facolta' dell'Amministrazione concedente di incrementare il          numero  di  VLT  gia'  autorizzato  nei  limiti  e  con  le          modalita' di cui al precedente periodo,  a  partire  dal  1          gennaio 2014;               b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei          videoterminali, fino al termine delle  concessioni  di  cui          alla lettera a) del presente comma. La perdita di  possesso          dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma          6, lettera a), del testo unico di cui al regio  decreto  18          giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  non          determina  la  decadenza  dalle   suddette   autorizzazioni          acquisite.               36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e'          subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di          100 euro per ogni singolo apparecchio di  cui  all'articolo          110, comma 6,  lettera  a),  per  il  quale  si  chiede  il          rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla  osta.  Nel          caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto          diverso dal richiedente  la  concessione,  quest'ultimo  ha          diritto di rivalsa nei suoi confronti.               37.               38.               39.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -          Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  stabilisce          con propri provvedimenti, le innovazioni  da  apportare  al          Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:               a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e  dei  premi          delle relative combinazioni;               b)  la  rimodulazione  o  la  sostituzione  dei  giochi          opzionali e complementari al Lotto,  anche  introdotti  dal          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con          modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;               c) l'introduzione di ulteriori  forme  di  gioco  anche          prevedendo  modalita'  di  fruizione  distinte  da   quelle          attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a          quota fissa.               40. Nell'ambito dei  Giochi  numerici  a  totalizzatore          nazionale il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  disciplina,          con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:               a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite  il          relativo concessionario, in  ambito  europeo,  con  giocata          minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per  cento          della raccolta nazionale ad imposta e  con  destinazione  a          montepremi del 50 per cento della  raccolta  nonche'  delle          vincite, pari  o  superiori  a  10  milioni  di  euro,  non          riscosse nei termini di decadenza previsti dal  regolamento          di gioco;               b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win  for  life,          di  cui  all'articolo  12,  comma  1,   lettera   b),   del          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge          24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al  65          per cento della raccolta e un'imposta pari al 23 per  cento          della raccolta;               c) introduzione,  in  via  definitiva,  per  un  numero          massimo di 12, del concorso speciale  del  gioco  Enalotto,          denominato "si vince tutto superenalotto".               41. Il comma 533-bis dell'articolo  1  della  legge  23          dicembre  2005,  n.  266,  e'  sostituito   dal   seguente:          "533-bis. L'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  533,          obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla  data          di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e  dei          rapporti  in  esso  previsti,  e'  disposta  dal  Ministero          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma          dei monopoli di Stato  previa  verifica  del  possesso,  da          parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86          o 88 del testo unico di cui  al  regio  decreto  18  giugno          1931,  n.  773,  e  successive   modificazioni,   e   della          certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente,          nonche' dell'avvenuto versamento, da  parte  dei  medesimi,          della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano          annualmente tale versamento. Con decreto  direttoriale  del          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione          autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori          requisiti,  nonche'   tutte   le   ulteriori   disposizioni          applicative, eventualmente  anche  di  natura  transitoria,          relative alla  tenuta  dell'elenco,  all'iscrizione  ovvero          alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai  tempi  e  alle          modalita' di  effettuazione  del  predetto  versamento,  da          eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre          il  31  ottobre  2011;  restano  ferme  le  domande  ed   i          versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".               42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013,  ai          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze          sono dettate  disposizioni  concernenti  le  modalita'  per          l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali  di  generi          di monopolio, nonche' per il rilascio  ed  il  rinnovo  del          patentino, secondo i seguenti principi:               a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di          vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti          a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al  fine  di          contemperare, nel rispetto della tutela della  concorrenza,          l'esigenza di garantire  all'utenza  una  rete  di  vendita          capillarmente dislocata  sul  territorio,  con  l'interesse          pubblico primario della tutela della salute consistente nel          prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di  tabacco          al pubblico  non  giustificata  dall'effettiva  domanda  di          tabacchi;               b) istituzione di rivendite ordinarie solo in  presenza          di determinati requisiti di distanza, non inferiore  a  200          metri, e di popolazione, nel rispetto del rapporto  di  una          rivendita ogni 1.500 abitanti;               c) (Abrogata);               d)  trasferimenti  di  rivendite  ordinarie   solo   in          presenza  dei  medesimi  requisiti  di  distanza   e,   ove          applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b);               e)  istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si          riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza  di  servizio,          da valutarsi in  ragione  dell'effettiva  ubicazione  degli          altri punti vendita gia' esistenti nella medesima  zona  di          riferimento, nonche' in virtu' dei requisiti  di  cui  alla          lettere b);               f) rilascio e rinnovi  di  patentini  da  valutarsi  in          relazione alla natura complementare  e  non  sovrapponibile          degli  stessi  rispetto  alle  rivendite   di   generi   di          monopolio,    anche    attraverso    l'individuazione     e          l'applicazione del criterio della distanza.".               Il testo dell'articolo 1, comma 1087,  della  legge  n.          205/2017 (Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio          2018-2020), pubblicata nella Gazz. Uff. 29  dicembre  2017,          n. 302, S.O., cosi' recita:               "1087.  Al  fine  di  affermare  un  modello   digitale          italiano  come  strumento  di   tutela   e   valorizzazione          economica e sociale del  made  in  Italy  e  della  cultura          sociale  e  produttiva  della  tipicita'  territoriale,  e'          assegnato un  contributo  pari  a  1.000.000  di  euro  per          ciascuno  degli  anni  2018,  2019   e   2020   in   favore          dell'istituto IsiameD  per  la  promozione  di  un  modello          digitale    italiano    nei    settori     del     turismo,          dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.".               Il testo dell'articolo 41-bis, della legge n.  234/2012          (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia   alla          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle          politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazz. Uff.          4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:               "Art. 41-bis. Fondo per il recepimento della  normativa          europea               1. Al fine  di  consentire  il  tempestivo  adeguamento          dell'ordinamento  interno  agli  obblighi   imposti   dalla          normativa  europea,  nei   soli   limiti   occorrenti   per          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro          annui a decorrere dall'anno 2016.               2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.               3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.               4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.".               Il testo dell'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge          n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.          307/2004 (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di          finanza pubblica.), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre          2004, n. 280, cosi' recita:               "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione          di illeciti edilizi.               (Omissis).               5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".               Il  testo  dell'articolo  17,  della  legge  n.  400/88          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nella          Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:               "Art. 17. Regolamenti.               1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti          per disciplinare:               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,          nonche' dei regolamenti comunitari;               b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;               c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;               e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:               a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;               b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni          funzionali;               c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica          dell'organizzazione e dei risultati;               d) indicazione e revisione periodica della  consistenza          delle piante organiche;               e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.".               • Il testo  dell'articolo  24,  comma  42,  del  citato          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, cosi' recita:               "Art. 24. Norme in materia di gioco               (Omissis).               42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013,  ai          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto          1988, n. 400, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze          sono dettate  disposizioni  concernenti  le  modalita'  per          l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali  di  generi          di monopolio, nonche' per il rilascio  ed  il  rinnovo  del          patentino, secondo i seguenti principi:               a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di          vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti          a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al  fine  di          contemperare, nel rispetto della tutela della  concorrenza,          l'esigenza di garantire  all'utenza  una  rete  di  vendita          capillarmente dislocata  sul  territorio,  con  l'interesse          pubblico primario della tutela della salute consistente nel          prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di  tabacco          al pubblico  non  giustificata  dall'effettiva  domanda  di          tabacchi;               b) istituzione di rivendite ordinarie solo in  presenza          di  determinati  requisiti  di  distanza  e   produttivita'          minima;               c) introduzione di un meccanismo di  aggiornamento  dei          parametri   di   produttivita'   minima   rapportato   alle          variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi          lavorati intervenute dall'anno 2001;               d)  trasferimenti  di  rivendite  ordinarie   solo   in          presenza  dei  medesimi  requisiti  di  distanza   e,   ove          applicabili, anche di produttivita' minima;               e)  istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si          riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza  di  servizio,          da valutarsi in  ragione  dell'effettiva  ubicazione  degli          altri punti vendita gia' esistenti nella medesima  zona  di          riferimento,  nonche'  in  virtu'   di   parametri   certi,          predeterminati ed uniformemente applicabili sul  territorio          nazionale,  volti   ad   individuare   e   qualificare   la          potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo          proposto;               f) rilascio e rinnovi  di  patentini  da  valutarsi  in          relazione alla natura complementare  e  non  sovrapponibile          degli  stessi  rispetto  alle  rivendite   di   generi   di          monopolio,    anche    attraverso    l'individuazione     e          l'applicazione,   rispettivamente,   del   criterio   della          distanza nell'ipotesi di rilascio,  e  del  criterio  della          produttivita' minima per il rinnovo.".               Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze          21 febbraio2013,  n.  38  (Regolamento  recante  disciplina          della distribuzione e vendita dei  prodotti  da  fumo),  e'          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2013, n. 89.   |  
|   |                                 Art. 5   Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni  commerciali -  Procedura di infrazione n. 2017/2090 
   1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui  al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e'  sostituito  dal seguente:   «Art. 113-bis (Termini di  pagamento.  Clausole  penali).  -  1.  I pagamenti relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti  dall'adozione  di ogni stato di avanzamento dei lavori,  salvo  che  sia  espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla natura particolare del contratto o da talune sue  caratteristiche.  I certificati di pagamento relativi agli acconti del  corrispettivo  di appalto sono emessi contestualmente all'adozione  di  ogni  stato  di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine  non  superiore  a sette giorni dall'adozione degli stessi.   2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', e comunque entro un  termine  non  superiore  a  sette  giorni  dagli stessi,  il  responsabile  unico   del   procedimento   rilascia   il certificato di pagamento ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da parte dell'appaltatore;  il  relativo  pagamento  e'  effettuato  nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito  positivo  del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.  Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di  accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,  del  codice civile.   3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.   4.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del  contratto. Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille dell'ammontare  netto  contrattuale,  da  determinare  in   relazione all'entita' delle  conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non  possono comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto ammontare netto contrattuale».  
           Note all'art. 5:               Il decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti          pubblici) e' stato pubblicato nella Gazz.  Uff.  19  aprile          2016, n. 91.               Il decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti          pubblici) e' stato pubblicato nella Gazz.  Uff.  19  aprile          2016, n. 91.               Il testo dell'articolo 1666  del  codice  civile  cosi'          recita:               "Art. 1666. Verifica e pagamento di singole partite.               Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno          dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le          singole partite. In tal caso l'appaltatore  puo'  domandare          il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.               Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di          opera pagata; non produce questo effetto il  versamento  di          semplici acconti.".               Il  testo  dell'articolo  4,  comma   6   del   decreto          legislativo  n.  231/2002   (Attuazione   della   direttiva          2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i   ritardi   di          pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato  nella          Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 249, cosi' recita:               "Art. 4. Termini di pagamento               1. Gli interessi  moratori  decorrono,  senza  che  sia          necessaria la costituzione in mora, dal  giorno  successivo          alla scadenza del termine per il pagamento.               2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo          di pagamento non puo' superare i seguenti termini:               a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del          debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento  di          contenuto equivalente. Non hanno effetto  sulla  decorrenza          del termine le richieste di integrazione o modifica formali          della  fattura  o  di  altra   richiesta   equivalente   di          pagamento;               b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci          o dalla data di prestazione  dei  servizi,  quando  non  e'          certa  la  data  di  ricevimento  della  fattura  o   della          richiesta equivalente di pagamento;               c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci          o dalla prestazione dei servizi, quando la data in  cui  il          debitore riceve la fattura o la  richiesta  equivalente  di          pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci          o della prestazione dei servizi;               d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di          pagamento in epoca non successiva a tale data.               3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere          provata per iscritto.               4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve          essere provata per iscritto.               5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:               a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto          dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo          11 novembre 2003, n. 333;               b) per gli  enti  pubblici  che  forniscono  assistenza          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale          fine.               6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo          deve essere provato per iscritto.               7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi          scaduti.".   |  
|   |                                 Art. 6   Designazione delle autorita' competenti ai sensi del regolamento (UE)  2018/302, recante misure volte  a  impedire  i  blocchi  geografici  ingiustificati  e  altre  forme  di  discriminazione  basate  sulla  nazionalita', sul luogo di residenza o sul  luogo  di  stabilimento  dei clienti nell'ambito del mercato interno 
   1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:   «b-quater) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo  e  del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte  a  impedire  i blocchi geografici ingiustificati e altre  forme  di  discriminazione basate sulla nazionalita', sul luogo di  residenza  o  sul  luogo  di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno»;   b) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:   «9-bis. L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  e' designata quale organismo  responsabile  ai  sensi  dell'articolo  7, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2018/302.  In   relazione   al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorita' garante  della  concorrenza  e del mercato svolge le  funzioni  di  autorita'  competente  ai  sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE)  n.  2006/2004  del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre  2004,  sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di  accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento  (UE)  2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.   9-ter. Il Centro nazionale della rete  europea  per  i  consumatori (ECC-NET)  e'  designato  quale  organismo   competente   a   fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un  consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo  8  del  regolamento  (UE) 2018/302. Per le finalita' di cui al  primo  periodo  si  applica  la procedura  di  cui  all'articolo  30,  comma   1-bis,   del   decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».  
           Note all'art. 6:               Il testo dell'articolo 139 del decreto  legislativo  n.          206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della          legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazz. Uff 8          ottobre 2005, n. 235, come modificato dalla presente legge,          cosi' recita:               "Art. 139. Legittimazione ad agire               1. Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti          inserite  nell'elenco  di   cui   all'articolo   137   sono          legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a  tutela          degli interessi collettivi dei consumatori e degli  utenti.          Oltre  a  quanto  disposto  dall'articolo   2,   le   dette          associazioni sono legittimate ad  agire  nelle  ipotesi  di          violazione  degli  interessi  collettivi  dei   consumatori          contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice,          nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:               a)  legge  6  agosto  1990,  n.   223,   e   successive          modificazioni, ivi comprese quelle di cui  al  testo  unico          della radiotelevisione, di cui al  decreto  legislativo  31          luglio 2005, n. 177,  e  legge  30  aprile  1998,  n.  122,          concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;               b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  541,  come          modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,          e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita'          dei medicinali per uso umano;               b-bis)  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,          recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa  ai          servizi nel mercato interno;               b-ter) regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2013,   sulla          risoluzione delle controversie  online  per  i  consumatori          (regolamento sull'ODR per i consumatori);               b-quater)  regolamento  (UE)  2018/302  del  Parlamento          europeo e del Consiglio,  del  28  febbraio  2018,  recante          misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati          e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalita',          sul luogo di residenza o  sul  luogo  di  stabilimento  dei          clienti nell'ambito del mercato interno.               2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali  e  le          organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato  dell'Unione          europea ed inseriti nell'elenco degli  enti  legittimati  a          proporre  azioni  inibitorie  a  tutela   degli   interessi          collettivi  dei  consumatori,  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai  sensi          del  presente  articolo  e  secondo  le  modalita'  di  cui          all'articolo 140, nei confronti  di  atti  o  comportamenti          lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere          in tutto o in parte sul territorio dello Stato.".               Il  testo  dell'articolo  144-bis  del  citato  decreto          legislativo n. 206, come modificato dalla  presente  legge,          cosi' recita:               "Art. 144-bis. Cooperazione tra le autorita'  nazionali          per la tutela dei consumatori               1. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  salve  le          disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa          e di sistemi di pagamento e le competenze  delle  autorita'          indipendenti di  settore,  che  continuano  a  svolgere  le          funzioni di autorita' competente ai sensi dell' articolo 3,          lettera  c),  del  regolamento  (CE)   n.   2006/2004   del          Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  ottobre  2004,          nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per          le quali e'  prevista  la  competenza  di  altre  autorita'          nazionali, svolge le funzioni di autorita'  competente,  ai          sensi del medesimo  articolo  3,  lettera  c),  del  citato          regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:               a);               b);               c) garanzia nella vendita dei beni di consumo,  di  cui          alla parte IV, titolo III, capo I;               d) credito al consumo, di cui alla  parte  III,  titolo          II, capo II, sezione I;               e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo          III, capo II;               f);               g);               h) contratti di multiproprieta', contratti relativi  ai          prodotti per le vacanze  di  lungo  termine,  contratti  di          rivendita e di scambio, di cui alla parte III,  titolo  IV,          capo I.               2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti          i poteri di cui al citato regolamento  (CE)  n.  2006/2004,          nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle          infrazioni   lesive   degli   interessi   collettivi    dei          consumatori in ambito nazionale.               3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi  1  e          2, il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e          agricoltura, nonche' del Corpo della Guardia di finanza che          agisce con i poteri ad esso attribuiti  per  l'accertamento          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui          redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione  con          altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di          cui all' articolo 139, puo'  avvalersi  delle  associazioni          dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 137.               4.  Ferme  restando  la  disciplina  sanzionatoria   in          materia di indicazione dei prezzi di  cui  all'articolo  17          del presente codice e le disposizioni di cui all'  articolo          22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,          ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004          il Ministero dello sviluppo economico, per  lo  svolgimento          delle funzioni di  cui  al  comma  1,  puo'  avvalersi,  in          particolare, dei comuni.               5. Le procedure istruttorie relative ai poteri  di  cui          al comma 2, nonche'  relativamente  all'applicazione  delle          sanzioni di  cui  ai  commi  6  e  7,  sono  stabilite  con          regolamento emanato ai sensi dell' articolo  17,  comma  1,          lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo  da          garantire il contraddittorio,  la  piena  cognizione  degli          atti e la verbalizzazione.               6. Nei casi di  rifiuto,  omissione  o  ritardo,  senza          giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le          informazioni   richieste,   nell'ambito    delle    proprie          competenze,  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico,          riguardanti   fattispecie   di   infrazioni   nazionali   o          intracomunitarie, nonche' nel caso  in  cui  siano  esibiti          documenti  o  fornite  informazioni   non   veritiere,   si          applicano le sanzioni di cui all' articolo 27, comma 4.               7. Nei casi di inottemperanza ad  impegni  assunti  nei          confronti  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   dai          soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali          o intracomunitarie, si applicano le sanzioni  di  cui  all'          articolo 27, comma 12.               8. Ai sensi degli articoli 3,  lettera  c),  e  4,  del          citato  regolamento  (CE)  n.  2006/2004,  in  materia   di          pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo          III, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,          commi 1 e  2,  in  relazione  alle  funzioni  di  autorita'          competente   attribuite   all'Autorita'    garante    della          concorrenza e del  mercato.  Per  i  profili  sanzionatori,          nell'ambito delle proprie competenze,  l'Autorita'  garante          della concorrenza e del mercato  provvede  ai  sensi  dell'          articolo 27.               9.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   designa          l'ufficio    unico     di     collegamento     responsabile          dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.               9-bis. L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del          mercato e' designata quale organismo responsabile ai  sensi          dell'articolo  7,  paragrafo  1,   del   regolamento   (UE)          2018/302.  In  relazione  al  regolamento  (UE)   2018/302,          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  svolge          le funzioni di autorita' competente ai sensi  dell'articolo          3, lettera  c),  del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  del          Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  ottobre  2004,          sulla cooperazione tra le autorita' nazionali  responsabili          dell'esecuzione della normativa che tutela  i  consumatori.          In materia di accertamento e sanzione delle violazioni  del          medesimo regolamento (UE) 2018/302, si  applica  l'articolo          27, commi da 2 a 15, del presente codice.               9-ter. Il Centro nazionale della  rete  europea  per  i          consumatori  (ECC-NET)   e'   designato   quale   organismo          competente a fornire assistenza ai consumatori in  caso  di          controversia tra un  consumatore  e  un  professionista  ai          sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le          finalita' di cui al primo periodo si applica  la  procedura          di  cui  all'articolo  30,   comma   1-bis,   del   decreto          legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".               Il testo dell'articolo 7 del regolamento del Parlamento          europeo  recante  misure  volte  a   impedire   i   blocchi          geografici ingiustificati e altre forme di  discriminazione          basate sulla nazionalita', sul luogo  di  residenza  o  sul          luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito  del  mercato          interno e che modifica i regolamenti (CE)  n.  2006/2004  e          (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, pubblicato  nella          G.U.U.E. 2 marzo 2018, n. L 60 I, cosi' recita:               "Art. 7. Esecuzione               1. Ogni Stato  membro  designa  uno  o  piu'  organismi          responsabili dell'adeguata  ed  efficace  applicazione  del          presente regolamento.               2. Gli Stati membri stabiliscono le norme che prevedono          le misure applicabili alle  violazioni  delle  disposizioni          del presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le          misure previste devono  essere  efficaci,  proporzionate  e          dissuasive.               3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono comunicate alla          Commissione   e   pubblicate   sul   sito    Internet    di          quest'ultima.".               Il testo dell'articolo 8 del regolamento del Parlamento          europeo  recante  misure  volte  a   impedire   i   blocchi          geografici ingiustificati e altre forme di  discriminazione          basate sulla nazionalita', sul luogo  di  residenza  o  sul          luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito  del  mercato          interno e che modifica i regolamenti (CE)  n.  2006/2004  e          (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, pubblicato  nella          G.U.U.E. 2 marzo 2018, n. L 60 I, cosi' recita:               "Art. 8. Assistenza ai consumatori               Ogni Stato membro designa  uno  o  piu'  organismi  cui          compete fornire assistenza pratica ai consumatori  in  caso          di controversia tra  un  consumatore  e  un  professionista          derivante dall'applicazione del presente regolamento.".               Il testo dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  n.          59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai          servizi nel mercato interno), pubblicato nella  Gazz.  Uff.          23 aprile 2010, n. 94, cosi' recita:               "Art. 30. Assistenza ai destinatari               1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede          affinche'  siano  fornite  le  seguenti   informazioni   ai          destinatari  di  attivita'  di  servizi  che  ne   facciano          richiesta:               a) informazioni generali sui requisiti applicati  negli          altri Stati membri in materia di accesso alle attivita'  di          servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi          con la tutela dei consumatori;               b)  informazioni  generali   sui   mezzi   di   ricorso          esperibili in caso di controversia tra un prestatore  e  un          destinatario;               c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi          gli  sportelli  della   rete   dei   centri   europei   dei          consumatori, presso le quali i prestatori o  i  destinatari          possono ottenere assistenza pratica.               1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di          discriminazioni di cui all'articolo 29, il  Centro  europeo          dei consumatori per l'Italia  riceve  le  segnalazioni  dei          consumatori, delle micro-imprese di  cui  all'articolo  18,          comma 1, lettera d-bis),  del  codice  di  cui  al  decreto          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle  associazioni          dei  consumatori;  fornisce  loro  assistenza   anche   per          facilitarne  la  comunicazione  con   il   prestatore   del          servizio; ove appropriato,  d'ufficio  o  su  segnalazione,          contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere  il          rispetto delle normative europee e  nazionali  relative  al          predetto  divieto  di  discriminazioni,  avvalendosi  anche          della rete dei centri europei  dei  consumatori  (ECC-NET).          Ove tali iniziative non consentano di ottenere il  rispetto          del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia          invia un documentato rapporto all'Autorita'  garante  della          concorrenza e del mercato, che puo' intervenire  applicando          i poteri di cui all'articolo 27 del citato codice di cui al          decreto  legislativo  n.  206  del   2005,   e   successive          modificazioni. Con proprio regolamento, da  adottare  entro          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della          presente   disposizione,    l'Autorita'    garante    della          concorrenza  e  del   mercato   disciplina   la   procedura          istruttoria, in modo  da  garantire  il  contraddittorio  e          l'accesso  agli   atti.   Con   il   medesimo   regolamento          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato          disciplina i propri rapporti  con  il  Centro  europeo  dei          consumatori per l'Italia.               2. Per le imprese destinatarie di attivita' di servizi,          le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal  sistema          delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato          e dell'agricoltura.".   |  
|   |                                 Art. 7   Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia  di  utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli  da  essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR 
   1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n.  8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre  2014,  n.  161,  il Governo e' delegato ad adottare, entro  il  termine  di  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle»  e «pelliccia» e di  quelli  da  essi  derivati  o  loro  sinonimi,  nel rispetto  della  legislazione   dell'Unione   europea   nei   settori armonizzati e dei pertinenti principi  e  criteri  direttivi  di  cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.   2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite  le   Commissioni parlamentari  competenti,  che  esprimono  il  proprio  parere  entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello  schema  di  decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.   3. Con il medesimo  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non piu' applicabili e ad adottare le necessarie  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o amministrative per  le  violazioni  degli  obblighi  contenuti  nello stesso decreto.   4. Lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e' sottoposto alla procedura  di  informazione  prima  della  definitiva adozione,  in  applicazione  della  direttiva  (UE)   2015/1535   del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  settembre  2015,  recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.   5. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate  disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.   6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto  legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
           Note all'art. 7:               La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che          prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai          servizi della societa'  dell'informazione  (codificazione),          e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.               Il decreto legislativo n. 223/2017  (Adeguamento  della          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)          n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25          ottobre 2012, sulla normazione europea  e  della  direttiva          (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del          9 settembre 2015, che prevede una procedura  d'informazione          nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole          relative ai servizi della societa'  dell'informazione),  e'          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2018, n. 14.   |  
|   |                                 Art. 8   Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure  di  consegna tra Stati membri 
   1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il  comma 4 sono aggiunti i seguenti:   «4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' attuazione  dell'Accordo  tra  l'Unione  europea  e   la   Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28  giugno  2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri  dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei  limiti in cui le sue disposizioni non  sono  incompatibili  con  i  principi dell'ordinamento  costituzionale  in  tema  di  diritti  e   liberta' fondamentali.   4-ter. I riferimenti delle disposizioni  della  presente  legge  al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro"  devono  intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna  con  l'Islanda  o  la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di  arresto"  che  costituisce l'oggetto dell'Accordo di  cui  al  comma  4-bis  e  alla  Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia».  
           Note all'art. 8:               Il  testo  dell'articolo  1  della  legge  n.   69/2005          (Disposizioni  per  conformare  il  diritto  interno   alla          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella          Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n.  98,  come  modificato  dalla          presente legge, cosi' recita:               "Art. 1. Disposizioni di principio e definizioni.               1. La presente legge attua,  nell'ordinamento  interno,          le disposizioni della  decisione  quadro  2002/584/GAI  del          Consiglio,  del  13  giugno  2002,  di  seguito  denominata          «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e          alle procedure di consegna  tra  Stati  membri  dell'Unione          europea nei  limiti  in  cui  tali  disposizioni  non  sono          incompatibili  con  i  principi  supremi   dell'ordinamento          costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche'  in          tema di diritti di liberta' e del giusto processo.               2.  Il  mandato  d'arresto  europeo  e'  una  decisione          giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea,          di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista          dell'arresto e della consegna da parte di  un  altro  Stato          membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione»,          di  una  persona,  al   fine   dell'esercizio   di   azioni          giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena          o di una  misura  di  sicurezza  privative  della  liberta'          personale.               3.  L'Italia  dara'  esecuzione  al  mandato  d'arresto          europeo alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla          presente legge, sempre che il  provvedimento  cautelare  in          base  al  quale  il  mandato  e'  stato  emesso  sia  stato          sottoscritto da un giudice, sia  motivato,  ovvero  che  la          sentenza da eseguire sia irrevocabile.               4. Le disposizioni della presente  legge  costituiscono          un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione          giudiziaria penale, ai sensi degli articoli  31,  paragrafo          1, lettere a) e b), e 34,  paragrafo  2,  lettera  b),  del          Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.               4-bis.   Le   disposizioni   della    presente    legge          costituiscono altresi' attuazione dell'Accordo tra l'Unione          europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno  di  Norvegia,          fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo  alla  procedura          di consegna tra gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e          l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei  limiti          in cui le sue disposizioni non  sono  incompatibili  con  i          principi  dell'ordinamento  costituzio-nale  in   tema   di          diritti e liberta' fondamentali.               4-ter. I riferimenti delle disposizioni della  presente          legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato  membro"          devono intendersi fatti,  nell'ambito  della  procedura  di          consegna con l'Islanda o la Norvegia,  rispettivamente,  al          "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo          di cui al comma 4-bis e  alla  Repubblica  d'Islanda  o  al          Regno di Norvegia.".   |  
|   |                                 Art. 9      Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida 
   1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto  legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma  di  laurea  in  ingegneria  del vecchio  ordinamento  o  di  laurea  specialistica  o  magistrale  in ingegneria».  
           Note all'art. 9:               Il testo dell'allegato IV del  decreto  legislativo  n.          59/2011   (Attuazione   delle   direttive   2006/126/CE   e          2009/113/CE concernenti la patente  di  guida),  pubblicato          nella Gazz. Uff. 30 aprile 2011,  n.  99,  come  modificato          dalla presente legge, cosi' recita:               "Allegato IV - (previsto dall'art. 23)               Norme minime per gli esaminatori delle  prove  pratiche          di guida               1. Competenze richieste all'esaminatore di guida               1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo  a          motore  valutazioni  pratiche  della  prestazione   di   un          candidato  deve  avere  le  nozioni,  le  capacita'  e   le          conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2.          a 1.6.               1.2.  Le  competenze  dell'esaminatore  devono   essere          pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato          che aspira all'ottenimento della categoria  di  patente  di          guida per cui l'esame e' sostenuto.               1.3.  Nozioni  e  conoscenze  relative  alla  guida   e          valutazione:               - teoria del comportamento al volante;               - guida previdente e prevenzione degli incidenti;               - programma su cui vertono i parametri degli  esami  di          guida;               - requisiti dell'esame di guida;               - pertinente legislazione  relativa  alla  circolazione          stradale, incluse  la  legislazione  pertinente  dell'UE  e          quella nazionale e le linee guida interpretative;               - teoria e tecniche di valutazione;               - guida prudente.               1.4. Capacita' di valutazione:               - capacita' di osservare accuratamente,  controllare  e          valutare   la   prestazione    globale    del    candidato,          segnatamente:               -  il  riconoscimento  corretto  e  complessivo   delle          situazioni pericolose;               - l'accurata determinazione della causa e del probabile          effetto di tali situazioni;               - il raggiungimento di competenze e  il  riconoscimento          degli errori;               - l'uniformita' e la coerenza della valutazione;               - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare          i punti fondamentali;               -  prevedere,  individuare  i  problemi  potenziali   e          sviluppare strategie per affrontarli;               - fornire un feedback tempestivo e costruttivo.               1.5. Capacita' personali di guida:               - La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle          prove pratiche per una categoria di patente di  guida  deve          essere in grado di guidare ad un  livello  appropriatamente          elevato tale tipo di veicolo a motore.               1.6. Qualita' del servizio:               - stabilire e comunicare cio'  che  il  candidato  puo'          aspettarsi durante l'esame;               - comunicare chiaramente, scegliendo il  contenuto,  lo          stile ed il  linguaggio  adatti  agli  interlocutori  e  al          contesto e affrontare le richieste dei candidati;               - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;               -  trattare  i   candidati   con   rispetto   e   senza          discriminazione.               1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:               - conoscenza della tecnica  dei  veicoli  come  sterzo,          pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli  e  i          veicoli pesanti;               - sicurezza di carico;               - conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo,          come velocita', attrito, dinamica, energia.               1.8.   Guida   attenta   ai   consumi   e    rispettosa          dell'ambiente               2. Condizioni generali               2.1.  Un  esaminatore  di  guida  per  la  patente   di          categoria B:               a) deve essere titolare di  una  patente  di  guida  di          categoria B da almeno 3 anni;               b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta';               c) deve aver superato la formazione  iniziale  prevista          al punto 3 del presente allegato  e,  in  seguito,  essersi          conformato alle  disposizioni  del  punto  4  del  presente          allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita'  e  la          formazione continua;               d) deve aver ultimato un'istruzione  professionale  che          porti almeno al completamento del livello 3  come  definito          dalla decisione 85/368/CEE del  Consiglio,  del  16  luglio          1985, relativa  alla  corrispondenza  delle  qualifiche  di          formazione  professionale  tra  gli  Stati   membri   delle          Comunita' europee;               e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante          o istruttore di guida in una scuola guida.               2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre          categorie:               a) deve essere titolare di una patente della  categoria          corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita'  di          esaminatore, ovvero essere in possesso di diploma di laurea          in  ingegneria  del  vecchio  ordinamento   o   di   laurea          specialistica o magistrale in ingegneria;               b) deve aver superato la formazione  iniziale  prevista          al punto 3 del presente allegato  e,  in  seguito,  essersi          conformato alle  disposizioni  del  punto  4  del  presente          allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita'  e  la          formazione continua;               c) deve  essere  stato  esaminatore  di  guida  per  la          patente di categoria B e aver esercitato tale funzione  per          almeno  tre  anni;  a  tale  durata  si  puo'  derogare   a          condizione che l'esaminatore:               - dimostri  di  possedere  un'esperienza  di  guida  di          almeno cinque anni nella categoria interessata;               d) deve aver completato un'istruzione professionale che          porti almeno al completamento del livello 3  come  definito          dalla decisione 85/368/CEE;               e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante          o istruttore di guida in una scuola guida.               2-bis. Equivalenze               2-bis.1. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,          esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2  e          A sono autorizzati ad effettuare  esami  di  guida  per  le          suddette categorie, in deroga a quanto disposto  dal  punto          2.2,  previo   conseguimento   della   qualifica   iniziale          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a          quella per la quale svolgono la propria attivita'.               2-bis.2. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,          esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D          sono autorizzati  ad  effettuare  esami  di  guida  per  le          suddette categorie, in deroga a quanto disposto  dal  punto          2.2,  previo   conseguimento   della   qualifica   iniziale          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a          quella per la quale svolgono la propria attivita'.               2-bis.3. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,          esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E,  CE,          D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida  per          le suddette categorie, in  deroga  a  quanto  disposto  dal          punto 2.2, previo conseguimento  della  qualifica  iniziale          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a          quella per la quale svolgono la propria attivita'.               3. Qualifica iniziale               3.1. Formazione iniziale               3.1.1  Prima  che  una   persona   possa   fungere   da          esaminatore nelle prove di guida, essa deve frequentare  un          corso di formazione iniziale, i cui contenuti  e  procedure          sono  disciplinati   con   decreto   del   Ministro   delle          infrastrutture e dei trasporti  di  cui  all'articolo  121,          comma 5-bis, del Codice della strada, come  introdotto  dal          presente decreto  legislativo,  in  modo  da  possedere  le          competenze di cui al punto 1.               3.2. Esami               3.2.1.  Al  termine  della  formazione   iniziale,   il          candidato al conseguimento dell'abilitazione di esaminatore          nelle prove di guida deve superare un esame finale,  i  cui          contenuti  e  procedure  sono  definiti  con  decreto   del          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui di cui          all'articolo 121, comma 5-bis,  del  Codice  della  strada,          come introdotto dal presente decreto  legislativo.  L'esame          e' inteso intese a valutare,  in  un  modo  pedagogicamente          adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1,          in particolare del punto 1.4.  La  procedura  d'esame  deve          comprendere sia una componente teorica sia  una  componente          pratica.  Se  del  caso,  si  puo'  fare  ricorso  ad   una          valutazione informatizzata.               4. Garanzia di qualita' e formazione continua               4.1. Garanzia di qualita'               4.1.1. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione          ed i sistemi informativi e statistici istituisce un sistema          di garanzia di qualita' per assicurare il mantenimento  del          livello degli esaminatori di guida.               4.1.2. Il sistema di garanzia di qualita' comprende  la          supervisione  degli  esaminatori  sul   lavoro,   il   loro          perfezionamento  e  riaccreditamento,  il   loro   sviluppo          professionale continuo, nonche'  la  valutazione  periodica          dei risultati degli esami  di  guida  da  essi  effettuati,          anche sotto  il  profilo  di  una  valutazione  corretta  e          coerente.               4.1.3. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione          ed i sistemi informativi e statistici provvede a  che  ogni          esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante          uso del predetto sistema di garanzia di qualita' di cui  al          punto 4.1.2. Provvede inoltre a che ciascun esaminatore sia          osservato,   una   volta   ogni   cinque   anni,    durante          l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo          di  almeno  mezza   giornata,   in   modo   da   consentire          l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione  di          problemi sono assunte misure correttive.               4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in  materia  di          ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implica          il  soddisfacimento  di  tale  requisito   per   le   altre          categorie.               4.2. Formazione continua               4.2.1. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione          ed i sistemi informativi e statistici provvede  a  che,  al          fine  del  mantenimento   dell'abilitazione   all'esercizio          dell'attivita' di esaminatore di guida, gli stessi  seguano          una formazione continua minima  a  carattere  periodico  di          quattro giorni in un periodo complessivo di  due  anni,  al          fine di:               - mantenere e aggiornare le  nozioni  necessarie  e  le          capacita' per effettuare esami;               - sviluppare nuove competenze divenute  essenziali  per          l'esercizio della loro professione;               -  garantire  che   gli   esaminatori   continuino   ad          effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;               nonche' una formazione continua minima di almeno cinque          giorni complessivi per periodo di cinque anni  al  fine  di          sviluppare e mantenere le necessarie capacita' pratiche  di          guida.               4.2.2. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione          ed i sistemi informativi  e  statistici  adotta  le  misure          appropriate per garantire che sia prontamente impartita una          formazione  specifica  agli  esaminatori  il  cui   operato          risulti gravemente insoddisfacente secondo  il  sistema  di          garanzia di qualita' esistente.               4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di          sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento          convenzionale  o  per  via  elettronica,  e   puo'   essere          impartita  individualmente   o   in   gruppo.   Essa   puo'          comprendere  qualsiasi  revisione  dei  parametri  ritenuta          opportuna.               4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami          per un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad  un'adeguata          nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare          esami di guida. La nuova valutazione puo'  essere  eseguita          nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.".   |  
|   |                                 Art. 10 
   Disposizioni in  materia  di  diritti  aeroportuali  -  Procedura  di                       infrazione n. 2014/4187 
   1.  L'articolo  73  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e' sostituito dal seguente:   «Art. 73 (Autorita' nazionale di vigilanza). -  1.  L'Autorita'  di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi  dell'articolo  37  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorita' nazionale  di  vigilanza  di  cui  al  presente  decreto  anche   con riferimento ai contratti  di  programma  previsti  dall'articolo  17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102.  L'Autorita' suddetta  attua  le  funzioni  trasferite  con  le   risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili  nel  proprio  bilancio,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».  
           Note all'art. 10:               Il   decreto-legge   n.   1/2012,    convertito,    con          modificazioni, dalla legge n. 27/2012 (Disposizioni urgenti          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la          competitivita'), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  24  gennaio          2012, n. 19.               Il  testo  dell'articolo  37,  del   decreto-legge   n.          201/2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.          214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e          il consolidamento dei  conti  pubblici),  pubblicato  nella          Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, cosi' recita:               "Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti               1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei          servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre          1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di  regolazione  dei          trasporti, di  seguito  denominata  «Autorita'»,  la  quale          opera in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio  e          di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un          immobile di proprieta' pubblica  nella  citta'  di  Torino,          laddove idoneo e disponibile, con  decreto  del  Presidente          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31          dicembre 2013. In sede di  prima  attuazione  del  presente          articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il          31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel  settore  dei          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e  ai          servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea          e nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e  delle          competenze delle regioni e degli  enti  locali  di  cui  al          titolo  V   della   parte   seconda   della   Costituzione.          L'Autorita' esercita  le  proprie  competenze  a  decorrere          dalla data di adozione dei regolamenti di cui  all'articolo          2,  comma  28,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.          All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le          disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui  alla          medesima legge.               1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al          presidente.               1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.               2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in          particolare provvede:               a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e          porti;               b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le          imprese, i consumatori;               c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della          lettera b);               d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche          territoriali di domanda e offerta;               e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei          servizi;               f) a definire i criteri  per  la  determinazione  delle          eccezioni al principio della minore estensione territoriale          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte          in regime di servizio pubblico e le altre attivita';               g) con particolare riferimento al settore autostradale,          a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle  di          cui  all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli  aspetti  di          competenza, comma 2 sistemi tariffari  dei  pedaggi  basati          sul   metodo   del   price    cap,    con    determinazione          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse          tratte e stimolare la concorrenza per confronto;               h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di          Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti          aeroportuali;               i)    con    particolare    riferimento     all'accesso          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del          gestore dell'infrastruttura;               l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni          pubbliche nazionali e europee;               m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:               1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in          conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in          deroga ove la programmazione  numerica  manchi  o  non  sia          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a          coloro che sono gia' titolari di licenza;               2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi          come il taxi ad uso collettivo o altre forme;               3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi          prestabiliti;               4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione          professionale degli operatori con  particolare  riferimento          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio          e adottando la carta dei servizi a livello regionale;               n) con riferimento alla disciplina di cui alla  lettera          m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale  amministrativo          regionale del Lazio.               3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal          comma 2 del presente articolo, l'Autorita':               a) puo' sollecitare  e  coadiuvare  le  amministrazioni          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere          pubblici;               b)  determina  i  criteri  per   la   redazione   della          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione          contabile e societaria delle imprese integrate;               c)   propone    all'amministrazione    competente    la          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le          condizioni previste dall'ordinamento;               d) richiede a chi ne e' in possesso le  informazioni  e          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;               e) se sospetta possibili violazioni  della  regolazione          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni          rese deve essere redatto apposito verbale;               f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con          gli atti di regolazione adottati e con gli impegni  assunti          dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure          opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda  adottare          una decisione volta  a  fare  cessare  un'infrazione  e  le          imprese  propongano   impegni   idonei   a   rimuovere   le          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;               g) valuta i  reclami,  le  istanze  e  le  segnalazioni          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue          competenze;               h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco          onerose  per  la  conciliazione  e  la  risoluzione   delle          controversie tra esercenti e utenti;               i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,  da          atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del          fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza          dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,          canoni, pedaggi, diritti e prezzi  sottoposti  a  controllo          amministrativo, comunque denominati,  di  inosservanza  dei          criteri   per   la   separazione   contabile   e   per   la          disaggregazione dei costi  e  dei  ricavi  pertinenti  alle          attivita'  di  servizio  pubblico  e  di  violazione  della          disciplina  relativa   all'accesso   alle   reti   e   alle          infrastrutture o  delle  condizioni  imposte  dalla  stessa          Autorita', nonche' di inottemperanza  agli  ordini  e  alle          misure disposti;               l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria  fino          all'1 per  cento  del  fatturato  dell'impresa  interessata          qualora:               1)  i  destinatari  di  una  richiesta   della   stessa          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel          termine stabilito;               2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire          ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,          nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,          fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;               m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla          lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento  del          fatturato dell'impresa interessata.               4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.               5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate          le competenze previste dal presente articolo.               6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite          dalla legge, si provvede come segue:               a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'          e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5  milioni          di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di  euro  per  l'anno          2014, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,          ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2013,          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento          relativo al Ministero  degli  affari  esteri.  Al  fine  di          assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di  regolazione          dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e  del          mercato anticipa, nei limiti di  stanziamento  del  proprio          bilancio, le risorse  necessarie  per  la  copertura  degli          oneri   derivanti   dall'istituzione   dell'Autorita'    di          regolazione dei trasporti e dal  suo  funzionamento,  nella          misura di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  2,5          milioni di euro per l'anno 2014. Le somme  anticipate  sono          restituite all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del          mercato a valere sulle risorse  di  cui  al  primo  periodo          della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo          di  cui  alla  lettera  b),   l'Autorita'   garante   della          concorrenza  e  del  mercato,  nell'ambito  delle  predette          risorse,  assicura   all'Autorita'   di   regolazione   dei          trasporti,  tramite  apposita  convenzione,  il  necessario          supporto operativo-logistico, economico e  finanziario  per          lo     svolgimento     delle     attivita'      strumentali          all'implementazione    della    struttura     organizzativa          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;               b)  mediante  un  contributo  versato  dagli  operatori          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;               b-bis) ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella          qualifica assunta in sede di selezione.               6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle          relative spese di funzionamento.               6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza          pubblica.".               Il  testo   dell'articolo   17,   comma   34-bis,   del          decreto-legge n. 78/2009,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge n. 102/2009 (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'          proroga di termini), pubblicato nella Gazz. Uff.  1  luglio          2009, n. 150, cosi' recita:               "Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei          conti               (Omissis).               34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della          societa' di gestione.".   |  
|   |                                 Art. 11   Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di  trasporto  e  spedizione di beni  in  franchigia -  Procedura  di  infrazione  n.  2018/4000 
   1. All'articolo 9, primo comma, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   a) al numero 2), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;   b) al numero 4), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;   c) il numero 4-bis) e' sostituito dal seguente:   «4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche'  i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla  formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente  decreto e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».  
           Note all'art. 11:               Il testo dell'articolo 9  del  Decreto  del  Presidente          della Repubblica  n.  633/1972  (Istituzione  e  disciplina          dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato  nella  Gazz.          Uff. 11 novembre 1972, n. 292, cosi' recita:               "Art. 9. Servizi internazionali o connessi agli  scambi          internazionali               1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli          scambi internazionali non imponibili:               1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti  in  parte  nel          territorio dello Stato e in parte in territorio  estero  in          dipendenza di unico contratto;               2) i trasporti relativi  a  beni  in  esportazione,  in          transito o in importazione temporanea, nonche' i  trasporti          relativi a beni in importazione i  cui  corrispettivi  sono          inclusi nella base imponibile  ai  sensi  del  primo  comma          dell'art. 69 ;               3) i  noleggi  e  le  locazioni  di  navi,  aeromobili,          autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers  e          carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1),          ai trasporti di beni in  esportazione,  in  transito  o  in          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle          locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del  primo          comma dell'art. 69 ;               4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui          al precedente n. 1), ai trasporti di beni in  esportazione,          in  transito  o  in  temporanea  importazione  nonche'   ai          trasporti   di   beni   in   importazione   sempreche'    i          corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella          base imponibile ai sensi del primo comma  dell'art.  69;  i          servizi relativi alle operazioni doganali ;               4-bis) i servizi accessori  relativi  alle  spedizioni,          sempreche' i corrispettivi dei  servizi  accessori  abbiano          concorso alla formazione della  base  imponibile  ai  sensi          dell'articolo  69  del  presente  decreto  e  ancorche'  la          medesima non sia stata assoggettata all'imposta;               5)   i   servizi   di   carico,   scarico,   trasbordo,          manutenzione,    stivaggio,    disistivaggio,     pesatura,          misurazione,  controllo,   refrigerazione,   magazzinaggio,          deposito,  custodia  e  simili,   relativi   ai   beni   in          esportazione, in  transito  o  in  importazione  temporanea          ovvero  relativi  a  beni  in  importazione  sempreche'   i          corrispettivi dei  servizi  stessi  siano  assoggettati  ad          imposta a norma del primo comma dell'art. 69 ;               6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e          negli  scali   ferroviari   di   confine   che   riflettono          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli          impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di  trasporto,          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari ;               7) i servizi di  intermediazione  relativi  a  beni  in          importazione, in esportazione o in  transito,  a  trasporti          internazionali di persone o di  beni,  ai  noleggi  e  alle          locazioni di cui al  n.  3),  nonche'  quelli  relativi  ad          operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';          le cessioni di licenze all'esportazione ;               7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e  per          conto di agenzie di viaggio  di  cui  all'articolo  74-ter,          relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio  degli          Stati membri della Comunita' economica europea;               8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei   depositi          doganali a norma dell'art.  152,  primo  comma,  del  Testo          unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;               9) i trattamenti di cui all'art. 176  del  Testo  unico          approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.  43,  eseguiti  su          beni  di  provenienza  estera  non  ancora  definitivamente          importati, nonche'  su  beni  nazionali,  nazionalizzati  o          comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del          prestatore del servizio o del committente non residente nel          territorio dello Stato.               2 Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8          si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei          corrispettivi  delle  operazioni  indicate  nel  precedente          comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dai          fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai          soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio          dell'attivita' propria dell'impresa.".   |  
|   |                                 Art. 12 
   Disposizioni relative ai termini di prescrizione  delle  obbligazioni                              doganali 
   1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative  in materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente:   «Art. 84 (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale). - 1. I termini  per  la  notifica  dell'obbligazione  doganale  avente  ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.   2. Qualora l'obbligazione avente  ad  oggetto  i  diritti  doganali sorga a seguito  di  un  comportamento  penalmente  perseguibile,  il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni.   3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016».     |  
|   |                                 Art. 13   Disposizioni relative alla partecipazione alle aste  delle  quote  di  emissioni dei gas a effetto serra 
   1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo  20-bis  e' aggiunto il seguente:   «Art. 20-ter (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai  sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12  novembre 2010, relativo ai tempi, alla  gestione  e  ad  altri  aspetti  della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas  a  effetto  serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della  Commissione, del 23 novembre 2011). - 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la  Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote  di emissione  dei  gas  a  effetto  serra,   secondo   quanto   previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento,  i  soggetti stabiliti   nel   territorio   della   Repubblica   che   beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma  1,  lettera l), del presente decreto.   2. La Consob esercita nei confronti  dei  soggetti  autorizzati  ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di  indagine,  ispettivi,  di intervento, nonche' il potere di  adottare  provvedimenti  ingiuntivi previsti nella presente parte, al  fine  di  assicurare  l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59  del  regolamento  (UE)  n. 1031/2010 e delle relative disposizioni  di  attuazione  previste  ai sensi del comma 4 del presente articolo.   3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  18,  paragrafo  1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione  alla presentazione  di  offerte  in  conto  proprio,  le  banche  italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le  Sim  iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20  del  presente  decreto,  possono presentare offerte nel mercato delle aste delle  quote  di  emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi  del  presente  decreto  allo  svolgimento   dei   servizi   di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di  ordini  per  conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  previste nel citato testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto,  da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di  cui  all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.   4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del  presente  decreto,  la  Consob  puo'  dettare  disposizioni   di attuazione  dell'articolo  59,  paragrafi  2,  3,  4,  5  e  6,   del regolamento (UE) n. 1031/2010,  con  riferimento  alla  procedura  di autorizzazione  dei  soggetti  previsti  dal  comma  1  del  presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle  ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonche' alle regole di  condotta  che  i  soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al  mercato  delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»;     b) all'articolo 190, al comma 3 e' premesso il seguente:   «2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica  per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5,  del  regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative  disposizioni  di  attuazione  nei confronti di:     a) Sim e banche italiane autorizzate  a  presentare  offerte  nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a  effetto  serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter;     b)  soggetti  stabiliti  nel  territorio  della  Repubblica   che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies,  comma 1, lettera l), autorizzate a presentare  offerte  nel  mercato  delle aste delle quote di emissione  dei  gas  a  effetto  serra  ai  sensi dell'articolo 20-ter»;     c) all'articolo 194-quater, comma 1, dopo la  lettera  c-bis)  e' aggiunta la seguente:     «c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del  regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative  disposizioni  di  attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater»;     d) all'articolo 194-septies, comma  1,  dopo  la  lettera  e)  e' aggiunta la seguente:     «e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3  e  5,  del  regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative  disposizioni  di  attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater».   2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della finanza pubblica e l'Autorita' interessata provvede agli  adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
           Note all'art. 13:               I testi degli articoli 59 e 18  del  regolamento  della          Commissione relativo ai tempi, alla  gestione  e  ad  altri          aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei          gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE  del          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  istituisce  un          sistema per lo scambio di quote  di  emissioni  dei  gas  a          effetto serra nella Comunita', pubblicato nella G.U.U.E. 18          novembre 2010, n. L 302, cosi' recitano:               "Art. 59. Norme di condotta per altri soggetti  ammessi          a  presentare  offerte  per  conto  di   terzi   ai   sensi          dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo          2               1. Il presente articolo si applica:               a) ai soggetti ammessi a presentare  offerte  ai  sensi          dell'articolo 18, paragrafo 2;               b) alle imprese di investimento e agli  enti  creditizi          di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e  c),  che          sono ammessi a presentare offerte  ai  sensi  dell'articolo          18, paragrafo 3.               2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le  norme          di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:               a)  accettano  istruzioni  dai  clienti  a   condizioni          analoghe;               b) possono rifiutarsi di presentare offerte  per  conto          di un cliente se sussistono  seri  indizi  di  riciclaggio,          finanziamento del terrorismo, attivita' criminose  o  abusi          di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali  adottate          in attuazione  degli  articoli  24  e  28  della  direttiva          2005/60/CE;               c) possono rifiutarsi di presentare offerte  per  conto          di un cliente se sussistono  seri  indizi  che  il  cliente          steso non e' in grado di  pagare  le  quote  per  le  quali          presenta l'offerta;               d) concludono  accordi  scritti  con  i  clienti.  Tali          accordi non devono imporre condizioni o restrizioni  inique          ai clienti interessati. Essi prevedono tutte le  condizioni          riguardanti i servizi offerti, in particolare il  pagamento          e la consegna delle quote;               e) possono richiedere che i loro clienti depositino una          somma a titolo di acconto per le quote;               f) non possono  limitare  indebitamente  il  numero  di          offerte che il cliente puo' presentare;               g) non possono escludere o  limitare  la  facolta'  dei          clienti  di  avvalersi  dei  servizi  di   altri   soggetti          legittimati a presentare offerte per loro conto nelle  aste          a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a  e),          e dell'articolo 18, paragrafo 2;               h)  prestano  debita  attenzione  agli  interessi   dei          clienti che li incaricano di presentare  offerte  per  loro          conto;               i)   trattano   i   clienti   correttamente   e   senza          discriminazioni;               j) assicurano la disponibilita' di adeguati  sistemi  e          procedimenti interni per il trattamento delle  domande  dei          clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste          e  per   l'efficiente   partecipazione   alle   aste,   con          particolare riguardo alla presentazione delle  offerte  per          conto dei clienti, alla  ricezione  delle  garanzie  e  dei          pagamenti forniti dai  clienti  e  al  trasferimento  delle          quote ai clienti per i quali operano;               k)  impediscono  il   trasferimento   di   informazioni          riservate dal settore  aziendale  incaricato  di  ricevere,          preparare e presentare le offerte per conto dei clienti  ai          settori aziendali  incaricati  di  preparare  e  presentare          offerte per proprio  conto  o  incaricati  di  operare  per          proprio conto nel mercato secondario;               l) conservano le informazioni ricevute o prodotte nello          svolgimento  del  loro  incarico  di  intermediari  per  la          gestione di offerte per conto  di  clienti  durante  cinque          anni a partire dalla data in  cui  le  informazioni  stesse          sono state ricevute o prodotte.               L'importo del  deposito  di  cui  alla  lettera  e)  e'          calcolato in modo equo e ragionevole.               Il metodo di determinazione del deposito  di  cui  alla          lettera e) e' stabilito  negli  accordi  conclusi  a  norma          della lettera d).               Dopo la conclusione dell'asta, la parte del deposito di          cui alla lettera e) che non sia utilizzata per il pagamento          delle quote deve essere restituita  al  pagatore  entro  un          congruo termine indicato negli  accordi  conclusi  a  norma          della lettera d).               3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le  norme          di condotta seguenti quando presentano  offerte  per  conto          proprio o per conto di clienti:               a) forniscono tutte  le  informazioni  richieste  dalla          piattaforma sulla quale sono ammessi a presentare offerte o          dal  sorvegliante  d'asta,  ai  fini  dell'esercizio  delle          funzioni  spettanti  ai  medesimi  in  forza  del  presente          regolamento;               b)  operano  con  integrita',  competenza,  prudenza  e          diligenza;               4. Le autorita' nazionali  competenti  designate  dagli          Stati membri in cui sono stabiliti i  soggetti  di  cui  al          paragrafo 1 provvedono  ad  autorizzare  tali  soggetti  ad          esercitare le attivita' contemplate dallo stesso paragrafo,          nonche' a far rispettare le norme di  condotta  di  cui  ai          paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso  il  trattamento          delle denunce presentate per violazione di tali norme.               5.  Le  autorita'  nazionali  competenti  di   cui   al          paragrafo 4 rilasciano l'autorizzazione ai soggetti di  cui          al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:               a) godono di buona reputazione e vantano  un'esperienza          sufficiente  per  garantire  l'osservanza  delle  norme  di          condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;               b) hanno messo in atto le verifiche  e  i  procedimenti          necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al          meglio gli interessi dei loro clienti;               c) osservano le norme nazionali adottate in  attuazione          della direttiva 2005/60/CE;               d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie          in base alla natura dei servizi di intermediazione  offerti          e del livello di complessita' che caratterizza i clienti in          base alle loro attivita' di investimento  e  di  commercio,          nonche' in base alla valutazione dei rischi di  riciclaggio          di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attivita'          criminose.               6. Le autorita' competenti nazionali degli Stati membri          in cui i sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo  1          provvedono  a  far  osservare  le  condizioni  di  cui   al          paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:               a) le sue autorita' nazionali competenti dispongano dei          poteri di indagine necessari e possano  applicare  sanzioni          efficaci, proporzionali e dissuasive;               b) sia predisposto un procedimento per  il  trattamento          delle denunce e la revoca dell'autorizzazione  in  caso  di          inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;               c)  le  sue  autorita'   nazionali   possano   revocare          l'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo  5  ai          soggetti  di  cui  al  paragrafo  1  che  abbiano  violato,          gravemente  e   sistematicamente,   le   disposizioni   dei          paragrafi 2 e 3.               7. I clienti degli offerenti  di  cui  al  paragrafo  1          possono presentare denuncia alle  autorita'  competenti  di          cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta          di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo  le  regole  procedurali          vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro          che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.               8. I soggetti di cui al paragrafo 1 che sono ammessi  a          presentare offerte conformemente agli articoli 18, 19 e  20          sono   autorizzati,   senza   dover   adempiere   ulteriori          prescrizioni  giuridiche  o  amministrative   degli   Stati          membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti  di          cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a)."               "Art. 18. Soggetti legittimati a presentare domanda  di          partecipazione all'asta               1. I seguenti soggetti sono  legittimati  a  presentare          domanda di partecipazione diretta all'asta:               a) il gestore o l'operatore aereo titolare di un  conto          di deposito di gestore  o  operatore  aereo,  che  presenta          l'offerta per conto proprio,  nonche'  l'eventuale  impresa          madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello          stesso gruppo di  societa'  cui  appartiene  il  gestore  o          l'operatore;               b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della          direttiva 2004/39/CE che presentano  un'offerta  per  conto          proprio o per conto dei loro clienti;               c)  gli  enti  creditizi  autorizzati  ai  sensi  della          direttiva 2006/48/CE che presentano  un'offerta  per  conto          proprio o per conto dei loro clienti;               d) raggruppamenti di soggetti di cui alla  lettera  a),          che agiscono in qualita' di rappresentanti dei loro membri;               e) organismi pubblici o enti di proprieta' pubblica che          controllano soggetti di cui alla lettera a).               2. Fatta  salva  l'esenzione  di  cui  all'articolo  2,          paragrafo 1, lettera  i),  della  direttiva  2004/39/CE,  i          soggetti  cui  tale  esenzione  si  applica  e   che   sono          autorizzati  a  norma   dell'articolo   59   del   presente          regolamento  sono  legittimati  a  presentare  domanda   di          partecipazione diretta all'asta per  conto  proprio  o  per          conto dei clienti della loro attivita' principale,  purche'          lo Stato membro in cui sono stabiliti  abbia  adottato  una          normativa che consenta all'autorita'  competente  nazionale          di autorizzare  tali  soggetti  a  presentare  offerte  per          proprio conto o per conto dei clienti della loro  attivita'          principale.               3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b)  o  c),          possono  chiedere   di   essere   ammessi   a   partecipare          direttamente  all'asta  per  conto  dei  loro  clienti   in          riferimento  a  prodotti  non   costituiti   da   strumenti          finanziari, purche'  lo  Stato  membro  in  cui  essi  sono          stabiliti abbia adottato una normativa  che  consenta  alle          autorita' nazionali competenti di autorizzare tali soggetti          a presentare offerte per conto dei loro clienti.               4. Quando presentano un'offerta per  conto  dei  propri          clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c),          e  al  paragrafo  2,  si  accertano  che  i  clienti  siano          legittimati a presentare domanda di partecipazione  diretta          all'asta ai sensi del  paragrafo  1  o  2.  I  clienti  dei          soggetti di cui  al  primo  comma,  qualora  a  loro  volta          partecipino   all'asta   per   conto   di   loro   clienti,          garantiscono   che   quest'ultimi   siano   legittimati   a          presentare domanda di partecipazione  diretta  all'asta  ai          sensi  del  paragrafo  1  o  del  paragrafo  2.  La  stessa          disposizione si applica per tutti gli altri clienti,  lungo          la catena commerciale, che partecipano indirettamente  alle          aste.               5. I soggetti indicati di seguito non sono  legittimati          a presentare domanda partecipazione diretta all'asta e  non          possono partecipare  alle  aste  per  il  tramite  soggetti          ammessi all'asta a  norma  degli  articoli  19  e  20,  per          proprio conto o per conto di terzi,  se  svolgono  uno  dei          seguenti ruoli nell'ambito delle aste di cui trattasi:               a) il responsabile del collocamento;               b) la piattaforma, nonche' i sistemi di compensazione e          i sistemi di regolamento ad essa collegati;               c) i soggetti in grado di  esercitare,  direttamente  o          indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione          dei soggetti di cui alle lettere a) e b);               d) le persone che lavorano per i soggetti di  cui  alle          lettere a) e b).               6. Il sorvegliante d'asta  non  puo'  partecipare  alle          aste, ne' direttamente ne' indirettamente per il tramite di          soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19  e  20,          ne' per proprio conto ne' per conto di terzi.               I soggetti  in  grado  ad  esercitare,  direttamente  o          indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione          del sorvegliante d'asta non possono partecipare alle  aste,          ne' direttamente ne' indirettamente per il tramite soggetti          ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e  20,  ne'  per          proprio conto ne'  per  conto  di  terzi.  I  soggetti  che          lavorano per il sorvegliante d'asta in relazione alle  aste          non possono partecipare alle stesse  ne'  direttamente  ne'          indirettamente per il tramite di soggetti ammessi  all'asta          a norma degli articoli 19 e 20, ne' per proprio  conto  ne'          per conto di terzi.               7.  L'esercizio  della  facolta',  riconosciuta   dagli          articoli da 44 a 50 alla piattaforma d'asta e ai sistemi di          compensazione  o  ai  sistemi  di   regolamento   ad   essa          collegati, di accettare pagamenti,  effettuare  consegne  o          ricevere garanzie dall'avente causa dell'aggiudicatario non          deve pregiudicare l'applicazione degli articoli da 17 a  20          del presente regolamento.".               Il  testo  dell'articolo   4-terdecies,   del   decreto          legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia          bancaria e creditizia),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30          settembre 1993, n. 230, cosi' recita:               "Art. 4-terdecies. Esenzioni               1. Le disposizioni contenute  nella  parte  II  non  si          applicano:               a) alle imprese di assicurazione ne' alle  imprese  che          svolgono le attivita' di riassicurazione e di retrocessione          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;               b) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento          esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  controllanti,          controllati o sottoposti a comune controllo;               c) ai soggetti che prestano servizi di  investimento  a          titolo accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale          disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari  o          da un codice di deontologia professionale che ammettano  la          prestazione  di  detti  servizi,  fermo   restando   quanto          previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti          nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario;               d) ai soggetti  che  negoziano  per  conto  proprio  in          strumenti finanziari diversi dagli  strumenti  derivati  su          merci o dalle  quote  di  emissione  o  relativi  strumenti          derivati e che non prestano altri servizi di investimento o          non esercitano altre attivita' di investimento in strumenti          finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle          quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che  tali          soggetti:               1) siano market maker,               2)  siano  membri  o   partecipanti   di   un   mercato          regolamentato o sistema  multilaterale  di  negoziazione  o          abbiano  accesso  elettronico  diretto  a   una   sede   di          negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento          delegato (UE)  2017/565,  ad  eccezione  dei  soggetti  non          finanziari  che  eseguono  in  una  sede  di   negoziazione          operazioni di cui e' oggettivamente possibile  misurare  la          capacita'  di  ridurre  i  rischi   direttamente   connessi          all'attivita' commerciale o all'attivita' di  finanziamento          della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;               3) applichino una tecnica di  negoziazione  algoritmica          ad alta frequenza, o               4) negozino  per  conto  proprio  quando  eseguono  gli          ordini dei clienti.               I gestori di Oicr, le Sicav,  le  Sicaf  e  i  relativi          depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a          norma delle lettere a), h), i) e l), non  sono  tenuti,  ai          fini dell'esenzione, a soddisfare le  condizioni  enunciate          nella presente lettera.               e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla          direttiva  2003/87/CE,  che,  quando  trattano   quote   di          emissione, non eseguono ordini di clienti  e  non  prestano          servizi  o  attivita'   di   investimento   diversi   dalla          negoziazione  per  conto  proprio,  a  condizione  che  non          applichino tecniche di  negoziazione  algoritmica  ad  alta          frequenza;               f) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento          consistenti esclusivamente nella  gestione  di  sistemi  di          partecipazione dei lavoratori;               g) ai soggetti che  prestano  servizi  di  investimento          consistenti   esclusivamente   nel   gestire   sistemi   di          partecipazione dei lavoratori e  nel  prestare  servizi  di          investimento esclusivamente per la propria controllante, le          proprie  controllate  o  altre  controllate  della  propria          controllante;               h) alla Banca centrale europea, alla Banca d'Italia, ad          altri membri del SEBC e ad altri  organismi  nazionali  che          svolgono  funzioni   analoghe   nell'Unione   europea,   al          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e   ad   altri          organismi pubblici che sono incaricati o  che  intervengono          nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad          istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu'          Stati membri allo scopo di  mobilitare  risorse  e  fornire          assistenza finanziaria a quelli, tra  i  loro  membri,  che          stiano affrontando o siano minacciati da gravi  difficolta'          finanziarie;               i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal          diritto  dell'Unione  europea,  nonche'  ai  loro  soggetti          depositari;               l) ai soggetti:               i) compresi i market maker,  che  negoziano  per  conto          proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione  o          derivati dalle stesse, esclusi  quelli  che  negoziano  per          conto proprio eseguendo ordini di clienti; o               ii) che prestano servizi di investimento diversi  dalla          negoziazione per conto proprio, in  strumenti  derivati  su          merci o quote  di  emissione  o  strumenti  derivati  dalle          stesse ai clienti  o  ai  fornitori  della  loro  attivita'          principale; purche':               1)  per  ciascuno  di  tali   casi,   considerati   sia          singolarmente  che  in  forma  aggregata,  si   tratti   di          un'attivita'  accessoria  alla  loro  attivita'  principale          considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale  attivita'          principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di          investimento ai sensi del presente  decreto,  di  attivita'          bancarie ai sensi T.U. bancario o in  attivita'  di  market          making in relazione agli strumenti derivati su merci;               2)  tali  soggetti  non  applichino  una   tecnica   di          negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e               3) detti soggetti comunichino formalmente, entro il  31          dicembre di ogni anno alla Consob, se si  servono  di  tale          esenzione e, su  richiesta  della  Consob,  su  quale  base          ritengono che la loro attivita' ai sensi dei punti i) e ii)          sia accessoria all'attivita' principale.               La data di avvenuta perdita dei requisiti previsti  per          l'esenzione  di  cui  alla  presente  lettera  deve  essere          comunicata  senza  indugio   alla   Consob   dai   soggetti          interessati   che   possono   continuare   ad    esercitare          l'attivita' di negoziazione per conto proprio di  strumenti          derivati su merci o di quote di  emissione  o  di  derivati          dalle stesse purche', entro sei mesi dalla  suddetta  data,          presentino  domanda  di  autorizzazione  secondo  le  norme          previste dal presente decreto;               m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia  di          investimenti   nell'esercizio   di    un'altra    attivita'          professionale non contemplata dalla  direttiva  2014/65/UE,          purche' tale consulenza non sia specificamente remunerata;               n) agli agenti di cambio le cui  attivita'  e  funzioni          sono disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto;               o)  ai  gestori  del  sistema  di  trasmissione   quali          definiti  all'articolo  2,  paragrafo  4,  della  direttiva          2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4,  della  direttiva          2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformita'          delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009          o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di  rete  o          degli orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,          alle persone che agiscono  in  qualita'  di  prestatori  di          servizi per loro conto per  espletare  i  loro  compiti  ai          sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli          orientamenti adottati a norma  di  tali  regolamenti,  o  a          qualsiasi gestore o  amministratore  di  un  meccanismo  di          bilanciamento  dell'energia,  di  una  rete  o  sistema  di          condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia          quando svolgono detti compiti. Tale  esenzione  si  applica          alle persone che esercitano le attivita'  menzionate  nella          presente  lettera  solo  quando  effettuano  attivita'   di          investimento o prestano servizi di investimento relativi ai          derivati su merci al fine di svolgere tali attivita'.  Tale          esenzione non si applica in relazione alla gestione  di  un          mercato  secondario,  incluse   le   piattaforme   per   la          negoziazione  secondaria   di   diritti   di   trasmissione          finanziari;               p) ai depositari  centrali  autorizzati  ai  sensi  del          regolamento  (UE)  n.  909/2014,  salvo   quanto   previsto          dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto.".               Il  testo   dell'articolo   13   del   citato   decreto          legislativo n. 385/1993, cosi' recita:               "Art. 13. Albo               1. Fermo restando quanto  previsto  dalle  disposizioni          del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco  dei  soggetti          vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo  le          banche  italiane  e  le  succursali  in  Italia  di  banche          extracomunitarie,  nonche'  le  succursali   delle   banche          comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.               2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza          l'iscrizione nell'albo.".               Il testo dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  n.          58/1998 (Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21          della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazz.          Uff. 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita:               "Art. 20. Albo               1. Ferme restando le disposizioni del Titolo  VIII  del          regolamento (UE) n.  600/2014,  la  Consob  iscrive  in  un          apposito albo le Sim e le imprese di  paesi  terzi  diverse          dalle banche. Le imprese di investimento UE  sono  iscritte          in un apposito elenco allegato all'albo.               2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni          all'albo.               3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli  atti          e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo          o all'elenco.".               Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo          n. 58/1998, cosi' recita:               "Art. 6. Poteri regolamentari               (Omissis).               2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei          soggetti abilitati in materia di:               a) trasparenza, ivi inclusi:               1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,          agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e          alle pratiche di vendita abbinata;               2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e          di ricerche in materia di investimenti;               3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei          clienti detenuti dall'impresa;               3-bis) gli obblighi  informativi  nei  confronti  degli          investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;               b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:               1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei          servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di  vendita          abbinata;               2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni          piu' favorevoli per i clienti;               3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;               4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di          investimento dell'OICR;               5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti          o percepiti incentivi;               b-bis) prestazione dei servizi  e  delle  attivita'  di          investimento  e  di  gestione  collettiva  del   risparmio,          relativi:               1) alle procedure, anche di controllo interno,  per  la          corretta e trasparente  prestazione  dei  servizi  e  delle          attivita' di investimento, ivi incluse quelle per:               a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi          strutturati;               b) la percezione o la corresponsione di incentivi;               2) alle procedure, anche di controllo interno,  per  la          corretta   e   trasparente   prestazione   della   gestione          collettiva  del  risparmio,  ivi  incluse  quelle  per   la          percezione o la corresponsione di incentivi;               3)  alle  modalita'  di  esercizio  della  funzione  di          controllo della conformita' alle norme;               4) al trattamento dei reclami;               5) alle operazioni personali;               6)   alla   gestione   dei   conflitti   di   interesse          potenzialmente pregiudizievoli per i clienti,  ivi  inclusi          quelli  derivanti  dai  sistemi  di  remunerazione   e   di          incentivazione;               7) alla conservazione delle registrazioni;               8) alla conoscenza e competenza delle  persone  fisiche          che forniscono consulenza  alla  clientela  in  materia  di          investimenti  o  informazioni  su   strumenti   finanziari,          servizi di investimento o accessori per conto dei  soggetti          abilitati.               2-bis. Con riferimento alle materie indicate  al  comma          1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7)  e  8),  la  Banca          d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti  di          disciplina rilevanti per le finalita' di  cui  all'articolo          5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al  comma          2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa          della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina  rilevanti          per le finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Gli          aspetti  di  disciplina  rilevanti  per  le  finalita'   di          competenza  della  Banca  d'Italia  e  della  Consob   sono          specificati nel protocollo previsto all'articolo  5,  comma          5-bis. Per  l'esercizio  della  vigilanza  ai  sensi  della          presente parte, sono competenti la Banca  d'Italia  per  il          rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma  1,          lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per          il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del  comma          2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia  e          la Consob,  in  relazione  agli  aspetti  sui  quali  hanno          fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo  5,          commi 2 e 3, possono:               a) esercitare i poteri di vigilanza  informativa  e  di          indagine loro attribuiti dal presente capo, anche  al  fine          di  adottare  i  provvedimenti  di  intervento  di  propria          competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo;               b) comunicare le  irregolarita'  riscontrate  all'altra          Autorita'  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti   di          competenza.".               Il  testo  dell'articolo   190   del   citato   decreto          legislativo n.  58/1998,  come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Art. 190. Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema          di disciplina degli intermediari               1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  ai  sensi          dell'articolo 166, nei confronti  dei  soggetti  abilitati,          dei  depositari  e  dei  soggetti  ai  quali   sono   state          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12;  13,          comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e  1-bis;          24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi  1  e  3;          28, comma 4; 29; 29-bis, comma  1;  29-ter,  comma  4;  30,          comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32,  comma          2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies;  36,          commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;          40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4;  41,  commi  2,  3  e  4;          41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,          3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e          4;  47;  48;  49,  commi  3   e   4;   55-ter;   55-quater;          55-quinquies;  ovvero   delle   disposizioni   generali   o          particolari emanate in base ai medesimi articoli.               1-bis.               1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.               2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:               a) alle banche  non  autorizzate  alla  prestazione  di          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle          emanate in base ad esse;               b)   ai   soggetti   abilitati    alla    distribuzione          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni          previste dall'articolo 25-ter, comma 2, e quelle emanate in          base ad esse;               c)  ai  depositari  centrali  che  prestano  servizi  o          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo          79-noviesdecies.1.               2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si          applica               a) ai gestori dei fondi europei per il venture  capital          (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste          dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13  del          regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative  disposizioni          attuative;               b) ai gestori dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative          disposizioni attuative;               b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso  di          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.          2015/760, e delle relative disposizioni attuative;               b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso  di          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)          n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni          attuative;               b-quater) ai gestori di OICVM e  di  FIA,  in  caso  di          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni          attuative.               2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis)  e  b-ter),          emanate dalla Commissione europea ai sensi  degli  articoli          10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.               2-ter.               2-quater. La medesima sanzione prevista al comma  1  si          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative          disposizioni di attuazione nei confronti di:               a) Sim  e  banche  italiane  autorizzate  a  presentare          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi          dell'articolo 20-ter;               b) soggetti stabiliti nel territorio  della  Repubblica          che  beneficiano  dell'esenzione   prevista   dall'articolo          4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a  presentare          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei          gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter.               3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma          1-quater.               3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a          cinquecentomila euro.               4.".               Il testo dell'articolo 194-quater  del  citato  decreto          legislativo n.  58/1998,  come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Art.  194-quater.  Ordine  di   porre   termine   alle          violazioni               1.  Quando  le  violazioni  sono  connotate  da  scarsa          offensivita' o pericolosita', nei confronti delle  societa'          o  degli  enti  interessati,  puo'  essere  applicata,   in          alternativa alle sanzioni  amministrative  pecuniarie,  una          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:               a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;  6;          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle          relative disposizioni attuative;               b) delle disposizioni generali  o  particolari  emanate          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;               c) delle norme richiamate dall'articolo  63,  paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative          disposizioni attuative;               c-bis) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni          attuative;               c-ter) dell'articolo  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma          2-quater;               c-quater) delle norme del regolamento (UE) n.  648/2012          e del regolamento (UE) 2015/2365  richiamate  dall'articolo          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;               c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.               2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata          aumentata fino ad un terzo.".               Il testo dell'articolo 194-septies del  citato  decreto          legislativo n.  58/1998,  come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Art. 194-septies. Dichiarazione pubblica               1.  Quando  le  violazioni  sono  connotate  da  scarsa          offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata  sia          cessata,  puo'  essere  applicata,  in   alternativa   alle          sanzioni   amministrative    pecuniarie,    una    sanzione          consistente nella dichiarazione pubblica avente ad  oggetto          la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso          di inosservanza:               a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;  6;          12; 21; 22; 24, comma  1-bis;  24-bis;  29;  33,  comma  4;          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e          delle relative disposizioni attuative;               b) delle disposizioni generali  o  particolari  emanate          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;               c) delle norme richiamate dall'articolo  63,  paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative          disposizioni attuative;               d) delle norme richiamate dall'articolo  24,  paragrafo          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di          notifica di cui  all'articolo  4-decies  e  delle  relative          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza          delle misure adottate  ai  sensi  dell'articolo  4-septies,          comma 1;               e)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.   600/2014          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi          dell'articolo 42 del medesimo regolamento;               e-bis) dell'articolo  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma          2-quater;               e-ter) delle norme del regolamento (UE) n.  648/2012  e          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;               e-quater) delle norme del  regolamento  (UE)  2016/1011          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.".   |  
|   |                                 Art. 14   Abrogazione di aiuto di Stato individuale  previsto  dalla  legge  27  dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N) 
   1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n. 205, e' abrogato.  
           Note all'art. 14:               Il testo  dell'articolo  1,  comma  1087,  della  legge          205/2017 (Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio          2018-2020),  abrogato  dalla  presente  legge,   e'   stato          pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302.   |  
|   |                                 Art. 15   Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni  utilizzi  consentiti di determinate opere e di altro  materiale  protetto  da  diritto d'autore e da diritti connessi a  beneficio  delle  persone  non vedenti, con disabilita' visive o con altre  difficolta'  nella  lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354 
   1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo  il comma 2 sono aggiunti i seguenti:   «2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del  presente articolo e in deroga agli articoli  13,  16,  17,  18-bis,  comma  2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80,  comma 2, lettere b),  c)  ed  e),  e  102-bis,  sono  liberi  gli  atti  di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione  del pubblico, distribuzione  e  prestito  di  opere  o  altro  materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e  sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere  letterarie, fotografiche e delle arti figurative  in  forma  di  libri,  riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti,  notazioni,  compresi gli  spartiti  musicali,  e  relative  illustrazioni,  su   qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in  formato digitale,  protette  da  diritto  d'autore  o  da  diritti  connessi, pubblicate o altrimenti rese  lecitamente  accessibili  al  pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali  quelle  rese  in  una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione ne' alcuna  delle  disabilita'  di  cui  al  comma 2-ter.   2-ter. L'eccezione di cui  al  comma  2-bis  e'  riconosciuta  alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da  altre  forme di disabilita':   a) non vedenti;   b) con una disabilita' visiva che non  puo'  essere  migliorata  in modo tale  da  garantire  una  funzionalita'  visiva  sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita'  e  per questo  non  in  grado  di  leggere  le  opere  stampate  in   misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilita';   c) con disabilita' percettiva o di lettura  e  per  questo  non  in grado  di  leggere  le  opere  stampate  in  misura   sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita';   d) con una disabilita' fisica che  le  impedisce  di  tenere  o  di maneggiare un libro oppure di fissare o  spostare  lo  sguardo  nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.   2-quater. La disposizione di cui al comma  2-bis  si  applica  alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o  adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una  copia  in formato accessibile. Sono altresi' comprese le modifiche che  possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o  di  altro materiale sia gia' accessibile a taluni beneficiari mentre non lo  e' per altri, per via delle diverse menomazioni o  disabilita'  o  della diversa gravita' di tali menomazioni o  disabilita'.  Per  consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi  del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies.   2-quinquies. In attuazione di quanto previsto  dai  commi  2-ter  e 2-quater e' consentito:     a) a un beneficiario, o una persona  che  agisce  per  suo  conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso  esclusivo,  una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui  il beneficiario ha legittimamente accesso;     b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza scopo di  lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha  legittimamente  accesso,  ovvero,  senza  scopo  di   lucro,   di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un  beneficiario  o  a  un'altra  entita'  autorizzata affinche'  sia  destinata  a  un  uso  esclusivo  da  parte   di   un beneficiario.   2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies,  lettera b), per "entita'  autorizzata"  si  intende  un'entita',  pubblica  o privata, riconosciuta  o  autorizzata  secondo  le  norme  vigenti  a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle  informazioni.  Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione,  formazione, possibilita' di lettura adattata o  accesso  alle  informazioni  come loro attivita' primarie, obbligo istituzionale  o  come  parte  delle loro missioni di interesse pubblico. Le entita' autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per  i  beni  e  le attivita'  culturali  una  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di notorieta', resa  nelle  forme  stabilite  dalla  normativa  vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i  contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma.  Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  di concerto con il Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  per  la famiglia  e  le  disabilita',  stabilisce  con  proprio  decreto   le modalita' per la verifica del possesso dei requisiti e  del  rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies.   2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata  ai  sensi dei  commi  da  2-bis  a  2-sexies,  deve   rispettare   l'integrita' dell'opera o  di  altro  materiale  interessato,  essendo  consentiti unicamente  le  modifiche,   le   conversioni   e   gli   adattamenti strettamente  necessari  per  rendere  l'opera,  o  altro  materiale, accessibile nel formato alternativo  e  rispondenti  alle  necessita' specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A  tal  fine,  ogni copia in formato accessibile deve essere  sempre  accompagnata  dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro  materiale,  dei  nomi  di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera  nonche' delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i  beneficiari  non  hanno l'obbligo  di  condurre  verifiche  sulla  disponibilita'  di   altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano gia' disponibili in commercio versioni accessibili di  un'opera o di altro materiale, fatta salva la  possibilita'  di  miglioramento dell'accessibilita' o della qualita' delle stesse.   2-octies. L'esercizio delle attivita' previste dai  commi  2-bis  e seguenti e' consentito nei limiti giustificati dal  fine  perseguito, per finalita' non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo  di lucro; esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti  in capo ai beneficiari. Sono prive  di  effetti  giuridici  le  clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione  dei  commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti  non  devono  porsi  in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e  non  devono  arrecare  ingiustificato  pregiudizio  ai   legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.   2-novies. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun obbligo  di produzione e diffusione di copie in formato accessibile  di  opere  o altro  materiale  protetto  e   possono   chiedere   ai   beneficiari esclusivamente il rimborso del  costo  per  la  trasformazione  delle opere in formato accessibile nonche' delle spese  necessarie  per  la consegna delle stesse.   2-decies. Le entita' autorizzate  stabilite  nel  territorio  dello Stato italiano possono effettuare  le  operazioni  di  cui  ai  commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra  entita' autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entita' autorizzate stabilite nel  territorio  dello Stato italiano possono ottenere  o  avere  accesso  a  una  copia  in formato accessibile da un'entita' autorizzata stabilita in  qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.   2-undecies. Le entita' autorizzate stabilite nel  territorio  dello Stato italiano, nel pieno  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in ordine al trattamento dei dati personali, devono:   a) distribuire,  comunicare  e  rendere  disponibili  le  copie  in formato accessibile unicamente ai  beneficiari  o  ad  altre  entita' autorizzate;   b) prendere opportune misure  per  prevenire  la  riproduzione,  la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;   c) prestare la dovuta diligenza  nel  trattare  le  opere  o  altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;   d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel  proprio  sito  web,  o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo  in  cui le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di  cui  alle  lettere a), b) e c).   2-duodecies. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio  dello Stato italiano  devono  fornire  le  seguenti  informazioni  in  modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari  di  cui  al comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero,  e ai titolari dei diritti:   a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono  di copie in formato accessibile e i formati disponibili;   b) il nome e i contatti delle  entita'  autorizzate  con  le  quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma  del comma 2-decies.   2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del  comma 2-duodecies sono comunicate  annualmente  ai  competenti  uffici  del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  ai  fini  della comunicazione periodica alla Commissione europea».  
           Note all'art. 15:               Il testo dell'articolo  71-bis,  della  legge  633/1941          (Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri   diritti          connessi al suo esercizio), pubblicata nella Gazz. Uff.  16          luglio 1941, n. 166, come modificato dalla presente  legge,          cosi' recita:               "Art. 71-bis.               1.  Ai   portatori   di   particolari   handicap   sono          consentite, per uso personale, la riproduzione di  opere  e          materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al          pubblico degli stessi, purche' siano direttamente collegate          all'handicap,  non  abbiano  carattere  commerciale  e   si          limitino a quanto richiesto dall'handicap.               2. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'          culturali, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle          politiche sociali, sentito il comitato di cui  all'articolo          190, sono individuate le categorie di portatori di handicap          di cui al comma 1 e  i  criteri  per  l'individuazione  dei          singoli beneficiari nonche', ove necessario,  le  modalita'          di fruizione dell'eccezione.               2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi  1  e  2          del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17,          18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere          a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  79,          comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b),  c)          ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione,  di          comunicazione  al  pubblico,  messa  a   disposizione   del          pubblico,  distribuzione  e  prestito  di  opere  o   altro          materiale, protetti ai sensi della  normativa  vigente  sul          diritto  d'autore  e  sui   diritti   ad   esso   connessi,          intendendosi per tali le opere letterarie,  fotografiche  e          delle  arti  figurative  in  forma   di   libri,   riviste,          quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, nota-zioni,          compresi gli spartiti musicali, e  relative  illustrazioni,          su qualsiasi supporto, an-che in formato audio,  quali  gli          audiolibri, e in  formato  digitale,  protette  da  diritto          d'autore o da diritti connessi,  pubblicate  o  altri-menti          rese lecitamente accessibili al pubblico,  previa  la  loro          trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in  "copie  in          formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese  in          una  maniera  o  formato  alternativi  che  consentano   al          beneficiario  di  avere  accesso  in  maniera   agevole   e          confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione          ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter.               2-ter.  L'eccezione  di   cui   al   comma   2-bis   e'          riconosciuta  alle  seguenti  categorie   di   beneficiari,          indipendentemente da altre forme di disabilita':               a) non vedenti;               b) con una  disabilita'  visiva  che  non  puo'  essere          migliorata in modo  tale  da  garantire  una  funzionalita'          visiva sostanzialmente equivalente a quella di una  persona          priva di tale disabilita' e per  questo  non  in  grado  di          leggere  le  opere  stampate  in   misura   sostanzialmente          equivalente alle persone prive di tale disabilita';               c) con disabilita' percettiva o di lettura e per questo          non in  grado  di  leggere  le  opere  stampate  in  misura          sostanzialmente equivalente a quella di una  persona  priva          di tale disabilita';               d) con una  disabilita'  fisica  che  le  impedisce  di          tenere o  di  maneggiare  un  libro  oppure  di  fissare  o          spostare lo sguardo nella misura  che  sarebbe  normalmente          necessaria per leggere.               2-quater. La disposizione di  cui  al  comma  2-bis  si          applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche,          convertire o adattare un'opera o altro  materiale  ai  fini          della produzione di una copia in formato accessibile.  Sono          altresi'  comprese  le   modifiche   che   possono   essere          necessarie nei casi in cui il  formato  di  un'opera  o  di          altro materiale sia gia' accessibile a  taluni  beneficiari          mentre  non  lo  e'  per  altri,  per  via  delle   diverse          menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di  tali          menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo  delle          opere  e  degli  altri  materiali  protetti  ai  sensi  del          presente    articolo    trova    applicazione    l'articolo          71-quinquies. 2-quinquies. In attuazione di quanto previsto          dai commi 2-ter e 2-quater e' consentito:               a) a un beneficiario, o una persona che agisce per  suo          conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo  uso          esclusivo, una copia in formato accessibile di  un'opera  o          di altro materiale cui il  beneficiario  ha  legittimamente          accesso;               b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza  scopo          di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di          altro materiale  cui  ha  legittimamente  accesso,  ovvero,          senza  scopo   di   lucro,   di   comunicare,   mettere   a          disposizione, distribuire o  dare  in  prestito  la  stessa          copia a un beneficiario o a  un'altra  entita'  autorizzata          affinche' sia destinata a un uso esclusivo da parte  di  un          beneficiario.               2-sexies.  Ai  fini  di  quanto   previsto   al   comma          2-quinquies,  lettera  b),  per  "entita'  autorizzata"  si          intende un'entita',  pubblica  o  privata,  riconosciuta  o          autorizzata  secondo  le  norme  vigenti   a   fornire   ai          beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione,  formazione,          possibilita'   di   lettura   adattata   o   accesso   alle          informazioni. Nella  categoria  rientrano  anche  gli  enti          pubblici o le  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  che          forniscono   ai   beneficiari    istruzione,    formazione,          possibilita'   di   lettura   adattata   o   accesso   alle          informazioni  come   loro   attivita'   primarie,   obbligo          istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse          pubblico. Le entita' autorizzate stabilite  sul  territorio          nazionale  trasmettono  al  Ministero  per  i  beni  e   le          attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva  di  atto          di notorieta', resa nelle forme stabilite  dalla  normativa          vigente,  attestando  la   loro   denominazione,   i   dati          identificativi,  i  contatti,  il  possesso  dei  requisiti          soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta  giorni          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione          il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di          concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per          la  famiglia  e  le  disabilita',  stabilisce  con  proprio          decreto le modalita'  per  la  verifica  del  possesso  dei          requisiti e del rispetto degli obblighi  di  cui  ai  commi          2-undecies, 2-duodecies e 2-ter-decies.               2-septies.   Ogni   copia   in   formato   accessibile,          realizzata ai sensi dei commi da  2-bis  a  2-sexies,  deve          rispettare l'integrita' dell'opera  o  di  altro  materiale          interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le          conversioni e gli adattamenti  strettamente  necessari  per          rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato          alternativo e rispondenti alle  necessita'  specifiche  dei          beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine,  ogni  copia          in formato  accessibile  deve  essere  sempre  accompagnata          dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale,          dei  nomi  di  coloro  che  risultano  autori,  editori   e          traduttori dell'opera nonche' delle  ulteriori  indicazioni          che figurano sull'opera o altro  materiale  secondo  quanto          previsto dalla legge.  Nel  determinare  se  le  modifiche,          conversioni o adattamenti siano  necessari,  i  beneficiari          non   hanno   l'obbligo   di   condurre   verifiche   sulla          disponibilita' di altre versioni accessibili  dell'opera  o          altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis  non  si          applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano  gia'          disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o          di  altro  materiale,  fatta  salva  la   possibilita'   di          miglioramento dell'accessibilita' o  della  qualita'  delle          stesse.               2-octies.  L'esercizio  delle  attivita'  previste  dai          commi  2-bis  e   seguenti   e'   consentito   nei   limiti          giustificati  dal  fine  perseguito,  per   finalita'   non          commerciali, dirette o indirette, e senza scopo  di  lucro;          esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori  requisiti          in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici  le          clausole  contrattuali  dirette  a  impedire   o   limitare          l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi          consentiti  non  devono   porsi   in   contrasto   con   lo          sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e  non          devono arrecare  ingiustificato  pregiudizio  ai  legittimi          interessi dei titolari dei relativi diritti.               2-novies. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun          obbligo di produzione e  diffusione  di  copie  in  formato          accessibile di opere o altro materiale protetto  e  possono          chiedere ai  beneficiari  esclusivamente  il  rimborso  del          costo  per  la  trasformazione  delle  opere   in   formato          accessibile nonche' delle spese necessarie per la  consegna          delle stesse.               2-decies.  Le   entita'   autorizzate   stabilite   nel          territorio  dello  Stato  italiano  possono  effettuare  le          operazioni di cui ai commi 2-bis,  2-quater  e  2-quinquies          per  un  beneficiario  o   un'altra   entita'   autorizzata          stabilita in un altro Stato membro dell'Unione  europea.  I          beneficiari  o  le  entita'   autorizzate   stabilite   nel          territorio dello Stato italiano possono  ottenere  o  avere          accesso a una copia in formato  accessibile  da  un'entita'          autorizzata  stabilita  in  qualsiasi  altro  Stato  membro          dell'Unione europea.               2-undecies.  Le  entita'  autorizzate   stabilite   nel          territorio dello Stato italiano, nel pieno  rispetto  delle          disposizioni vigenti in  ordine  al  trattamento  dei  dati          personali, devono:               a) distribuire, comunicare  e  rendere  disponibili  le          copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad          altre entita' auto-rizzate;               b)  prendere  opportune   misure   per   prevenire   la          riproduzione,  la  distribuzione,   la   comunicazione   al          pubblico  o  la  messa  a  disposizione  del  pubblico  non          autorizzate delle copie in formato accessibile;               c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o          altro materiale e le relative copie in formato  accessibile          e nel registrare tutte le operazioni effettuate;               d) pubblicare e aggiornare, se  del  caso  nel  proprio          sito  web,  o  tramite  altri  canali  online  o   offline,          informazioni  sul  modo  in  cui  le  entita'   autorizzate          rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).               2-duodecies.  Le  entita'  autorizzate  stabilite   nel          territorio dello Stato italiano devono fornire le  seguenti          informazioni  in  modo  accessibile,  su  richiesta,   alle          categorie di  beneficiari  di  cui  al  comma  2-ter,  alle          entita'  autorizzate,  anche  stabilite  all'estero,  e  ai          titolari dei diritti:               a) l'elenco delle opere o di altro mate-riale  per  cui          dispongono di copie in  formato  accessibile  e  i  formati          disponibili;               b) il nome e i contatti delle entita'  autorizzate  con          le quali hanno avviato  lo  scambio  di  copie  in  formato          accessibile a norma del comma 2-decies.               2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere  a)  e          b) del comma 2-duodecies  sono  comunicate  annualmente  ai          competenti uffici del Ministero per i beni e  le  attivita'          culturali  ai  fini  della  comunicazione  periodica   alla          Commissione europea. ».               I testi degli articoli 13, 16,  17,  18-bis,  comma  2,          64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),          78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1,  lettere          b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e  102-bis          della citata legge 633/1941, cosi' recitano:               "Art. 13.               Il diritto esclusivo di riprodurre ha  per  oggetto  la          moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea  o          permanente, in tutto o in parte  dell'opera,  in  qualunque          modo o forma, come la  copiatura  a  mano,  la  stampa,  la          litografia, l'incisione, la fotografia, la  fonografia,  la          cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione."               "Art. 16.               1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su          filo o senza filo dell'opera ha per  oggetto  l'impiego  di          uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo,          il telefono,  la  radio,  la  televisione  ed  altri  mezzi          analoghi e  comprende  la  comunicazione  al  pubblico  via          satellite,  la  ritrasmissione   via   cavo,   nonche'   le          comunicazioni  al  pubblico   codificate   con   condizioni          particolari di accesso; comprende,  altresi',  la  messa  a          disposizione  del  pubblico  dell'opera  in   maniera   che          ciascuno possa avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento          scelti individualmente.               2. Il diritto di cui al comma 1 non  si  esaurisce  con          alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi  compresi  gli          atti di messa a disposizione del pubblico."               "Art. 17.               1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto          la messa in commercio  o  in  circolazione,  o  comunque  a          disposizione  del  pubblico,  con  qualsiasi  mezzo  ed   a          qualsiasi  titolo,  dell'originale   dell'opera   o   degli          esemplari  di  essa  e  comprende,  altresi',  il   diritto          esclusivo di introdurre nel territorio  degli  Stati  della          Comunita' europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni          fatte negli Stati extracomunitari.               2. Il diritto  di  distribuzione  dell'originale  o  di          copie dell'opera non si esaurisce nella Comunita'  europea,          se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto  di          trasferimento  della   proprieta'   nella   Comunita'   sia          effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.               3. Quanto disposto dal comma  2  non  si  applica  alla          messa a disposizione del pubblico  di  opere  in  modo  che          ciascuno possa avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento          scelti  individualmente,  anche  nel  caso   in   cui   sia          consentita la realizzazione di copie dell'opera.               4. Ai fini dell'esaurimento di  cui  al  comma  2,  non          costituisce   esercizio   del    diritto    esclusivo    di          distribuzione  la  consegna  gratuita  di  esemplari  delle          opere,  effettuata  o  consentita  dal  titolare   a   fini          promozionali,  ovvero  di   insegnamento   o   di   ricerca          scientifica."               "Art. 18-bis.               (Omissis).               2. Il diritto esclusivo di  dare  in  prestito  ha  per          oggetto la cessione in uso degli originali, di copie  o  di          supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta  da          istituzioni aperte al pubblico, per  un  periodo  di  tempo          limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1."               "Art. 64-bis.               1. Fatte salve le disposizioni dei successivi  articoli          64-ter e 64-quater, i  diritti  esclusivi  conferiti  dalla          presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il          diritto di effettuare o autorizzare:               a) la riproduzione, permanente o temporanea,  totale  o          parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo          o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni  quali          il  caricamento,  la  visualizzazione,   l'esecuzione,   la          trasmissione  o  la  memorizzazione   del   programma   per          elaboratore  richiedano  una   riproduzione,   anche   tali          operazioni sono soggette  all'autorizzazione  del  titolare          dei diritti;               b) la traduzione, l'adattamento,  la  trasformazione  e          ogni altra modificazione  del  programma  per  elaboratore,          nonche' la riproduzione dell'opera che  ne  risulti,  senza          pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;               c)  qualsiasi  forma  di  distribuzione  al   pubblico,          compresa  la  locazione,  del  programma  per   elaboratore          originale o di copie dello stesso. La prima vendita di  una          copia del programma nella Comunita'  Economica  Europea  da          parte del titolare dei diritti,  o  con  il  suo  consenso,          esaurisce  il  diritto  di  distribuzione  di  detta  copia          all'interno della Comunita', ad eccezione  del  diritto  di          controllare l'ulteriore locazione del programma  o  di  una          copia dello stesso."               "Art. 64-quinquies               1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo          di eseguire o autorizzare:               a) la riproduzione permanente o  temporanea,  totale  o          parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;               b)   la   traduzione,   l'adattamento,   una    diversa          disposizione e ogni altra modifica;               c)  qualsiasi  forma  di  distribuzione   al   pubblico          dell'originale o di copie della banca  di  dati;  la  prima          vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea  da          parte del titolare  del  diritto  o  con  il  suo  consenso          esaurisce   il   diritto   di   controllare,    all'interno          dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;               d)    qualsiasi    presentazione,    dimostrazione    o          comunicazione in pubblico,  ivi  compresa  la  trasmissione          effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;               e)     qualsiasi      riproduzione,      distribuzione,          comunicazione, presentazione o  dimostrazione  in  pubblico          dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)."               "Art. 72.               1. Salvi i diritti spettanti all'autore a  termini  del          titolo  I,  il  produttore  di  fonogrammi  ha  il  diritto          esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite  dagli          articoli che seguono:               a) di autorizzare la riproduzione diretta o  indiretta,          temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi  in  qualunque          modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi  processo          di duplicazione;               b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari  dei          suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione  non          si esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non          nel caso  di  prima  vendita  del  supporto  contenente  il          fonogramma effettuata o consentita dal  produttore  in  uno          Stato membro;               (Omissis).               d) di autorizzare la messa a disposizione del  pubblico          dei suoi fonogrammi in  maniera  tale  che  ciascuno  possa          avervi   accesso   dal   luogo   e   nel   momento   scelti          individualmente. Tale diritto non si  esaurisce  con  alcun          atto di messa a disposizione del pubblico."               "Art. 79.               1. Senza pregiudizio  dei  diritti  sanciti  da  questa          legge a favore degli autori, dei produttori di  fonogrammi,          dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di          sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti          e  degli   artisti   esecutori,   coloro   che   esercitano          l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno  il          diritto esclusivo:               (Omissis).               b) di autorizzare la riproduzione diretta o  indiretta,          temporanea o permanente, in  qualunque  modo  o  forma,  in          tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;               (Omissis).               d) di autorizzare la messa a disposizione del  pubblico          in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo          o nel  momento  scelti  individualmente,  delle  fissazioni          delle proprie emissioni, siano esse effettuate  su  filo  o          via etere;               e) di autorizzare  la  distribuzione  delle  fissazioni          delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si          esaurisce nel territorio della Comunita'  europea,  se  non          nel caso di  prima  vendita  effettuata  o  consentita  dal          titolare in uno Stato membro"               "Art. 80.               (Omissis).               2. Gli  artisti  interpreti  e  gli  artisti  esecutori          hanno, indipendentemente dall'eventuale  retribuzione  loro          spettante  per  le  prestazioni  artistiche  dal  vivo,  il          diritto esclusivo di:               (Omissis).               b) autorizzare la  riproduzione  diretta  o  indiretta,          temporanea o permanente, in  qualunque  modo  o  forma,  in          tutto o in parte, della fissazione delle  loro  prestazioni          artistiche;               c)  autorizzare  la  comunicazione  al   pubblico,   in          qualsivoglia  forma  e  modo,  ivi  compresa  la  messa   a          disposizione del pubblico  in  maniera  tale  che  ciascuno          possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti          individualmente, delle proprie prestazioni  artistiche  dal          vivo, nonche' la diffusione via etere  e  la  comunicazione          via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno          che  le  stesse  siano  rese  in  funzione  di   una   loro          radiodiffusione o siano  gia'  oggetto  di  una  fissazione          utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste  in          un supporto fonografico,  qualora  essa  sia  utilizzata  a          scopo di lucro, e'  riconosciuto  a  favore  degli  artisti          interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo  73;          qualora  non  sia  utilizzata  a   scopo   di   lucro,   e'          riconosciuto a favore degli artisti interpreti o  esecutori          interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis;               (Omissis).               e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni  delle          loro prestazioni artistiche. Il diritto  non  si  esaurisce          nel territorio della Comunita' europea se non nel  caso  di          prima vendita da parte del titolare del diritto  o  con  il          suo consenso in uno Stato membro;"               "Art. 102-bis.               1. Ai fini del presente titolo si intende per:               a) costitutore di  una  banca  di  dati:  chi  effettua          investimenti rilevanti per la costituzione di una banca  di          dati  o  per  la  sua  verifica  o  la  sua  presentazione,          impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;               b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo          della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto di          una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi  mezzo          o  in  qualsivoglia  forma.  L'attivita'  di  prestito  dei          soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,  non  costituisce          atto di estrazione;               c)   reimpiego:   qualsivoglia   forma   di   messa   a          disposizione del pubblico della totalita' o  di  una  parte          sostanziale del contenuto  della  banca  di  dati  mediante          distribuzione di copie, noleggio,  trasmissione  effettuata          con qualsiasi mezzo e in qualsiasi  forma.  L'attivita'  di          prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,  non          costituisce atto di reimpiego.               2. La prima vendita di una copia della  banca  di  dati          effettuata o consentita dal titolare in  uno  Stato  membro          dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare  la          rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.               3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di          dati a norma del diritto d'autore  o  di  altri  diritti  e          senza pregiudizio dei diritti  sul  contenuto  o  parti  di          esso, il costitutore di una banca di dati  ha  il  diritto,          per la durata e  alle  condizioni  stabilite  dal  presente          Capo,  di  vietare  le  operazioni  di  estrazione   ovvero          reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale  della          stessa.               4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle  banche          di dati i  cui  costitutori  o  titolari  di  diritti  sono          cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea   o          residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.               5. La  disposizione  di  cui  al  comma  3  si  applica          altresi' alle imprese  e  societa'  costituite  secondo  la          normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi          la sede sociale, l'amministrazione  centrale  o  il  centro          d'attivita' principale all'interno  della  Unione  europea;          tuttavia, qualora la societa' o l'impresa abbia all'interno          della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve          sussistere un legame effettivo e continuo  tra  l'attivita'          della medesima e  l'economia  di  uno  degli  Stati  membri          dell'Unione europea.               6.  Il  diritto  esclusivo  del  costitutore  sorge  al          momento del completamento della banca di dati e si estingue          trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno  successivo          alla data del completamento stesso.               7. Per le banche di dati  in  qualunque  modo  messe  a          disposizione del pubblico prima dello scadere  del  periodo          di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si          estingue trascorsi quindici anni dal  1  gennaio  dell'anno          successivo alla data della prima messa a  disposizione  del          pubblico.               8. Se vengono apportate al  contenuto  della  banca  di          dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi          investimenti rilevanti ai sensi del comma  1,  lettera  a),          dal  momento  del  completamento  o  della  prima  messa  a          disposizione  del  pubblico  della  banca  di  dati   cosi'          modificata  o  integrata,   e   come   tale   espressamente          identificata, decorre un autonomo termine di  durata  della          protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.               9. Non sono  consentiti  l'estrazione  o  il  reimpiego          ripetuti  e  sistematici  di  parti  non  sostanziali   del          contenuto  della  banca  di  dati,  qualora   presuppongano          operazioni contrarie alla normale gestione della  banca  di          dati  o  arrechino   un   pregiudizio   ingiustificato   al          costitutore della banca di dati.               10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato          o trasmesso in  tutti  i  modi  e  forme  consentiti  dalla          legge.".               Il testo dell'articolo 71-quinquies, della citata legge          633/1941  (Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri          diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella  Gazz.          Uff. 16 luglio 1941, n. 166, cosi' recita:               "Art. 71-quinquies               1. I titolari di diritti che abbiano apposto le  misure          tecnologiche di cui  all'articolo  102-quater  sono  tenuti          alla rimozione  delle  stesse,  per  consentire  l'utilizzo          delle opere o  dei  materiali  protetti,  dietro  richiesta          dell'autorita' competente, per fini di sicurezza pubblica o          per assicurare il corretto svolgimento di  un  procedimento          amministrativo, parlamentare o giudiziario.               2. I titolari  dei  diritti  sono  tenuti  ad  adottare          idonee soluzioni, anche mediante  la  stipula  di  appositi          accordi con le associazioni  di  categoria  rappresentative          dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni          di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2,  70,          comma 1, 71-bis e  71-quater,  su  espressa  richiesta  dei          beneficiari  ed  a  condizione  che  i  beneficiari  stessi          abbiano acquisito il  possesso  legittimo  degli  esemplari          dell'opera o del materiale protetto,  o  vi  abbiano  avuto          accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e          nei limiti delle disposizioni di cui  ai  citati  articoli,          ivi compresa  la  corresponsione  dell'equo  compenso,  ove          previsto.               3.  I  titolari  dei  diritti  non  sono  tenuti   agli          adempimenti di cui al comma 2 in  relazione  alle  opere  o          materiali messi a disposizione del  pubblico  in  modo  che          ciascuno vi possa avere accesso dal  luogo  o  nel  momento          scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base          di accordi contrattuali.               4.  Le  associazioni  di  categoria  dei  titolari  dei          diritti e gli enti o le  associazioni  rappresentative  dei          beneficiari delle eccezioni  di  cui  al  comma  2  possono          svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette          eccezioni. In mancanza di  accordo,  ciascuna  delle  parti          puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perche'          esperisca  un  tentativo  obbligatorio  di   conciliazione,          secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis.               5. Dall'applicazione della  presente  disposizione  non          derivano nuovi e maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica.".   |  
|   |                                 Art. 16   Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che  integra  la  direttiva  2001/83/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi  di  fabbricazione dei medicinali per uso umano 
   1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) nel titolo, le parole: «, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE» sono soppresse;   b) all'articolo 52-bis, comma 1, alinea, le parole: «e  di  origine biologiche» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali,»;   c) all'articolo 53:       1) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:   «10-bis. L'AIFA tiene altresi' conto della raccolta delle procedure dell'Unione  sulle  ispezioni  e  sullo  scambio  di  informazioni  - Compilation of Community Procedures on Inspections  and  Exchange  of Information,  regolarmente  aggiornata  dall'EMA,  pubblicata   dalla Commissione»;       2) dopo il comma 14 e' inserito il seguente:   «14-bis.  L'AIFA  e'  dotata,  nell'ambito  del  proprio   servizio ispettivo,  di  un  sistema  di  qualita'   adeguatamente   concepito periodicamente aggiornabile, cui  si  attengono  il  personale  e  la dirigenza di tale servizio»;       3) al  comma  15,  le  parole:  «e  la  Commissione  consultiva tecnico-scientifica» sono soppresse;     d) all'articolo 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. Il presente capo fissa i principi e  le  linee  guida  relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o  importazione  e'  soggetta  all'autorizzazione  di  cui all'articolo  50.  Nelle  more  dell'applicazione  dell'articolo  61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i principi e  le  linee  guida  di  cui  al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali  per  uso umano  la  cui  produzione  e'  soggetta  all'autorizzazione  di  cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;     e) all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. Ai fini del presente capo valgono le  seguenti  definizioni  e, per quanto non previsto, le  definizioni  contenute  nel  regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:     a)  medicinale  sperimentale:  una  forma  farmaceutica   di   un principio  attivo  o  di  un   placebo   saggiato   come   medicinale sperimentale  o  come  controllo  in  una  sperimentazione   clinica, compresi i medicinali che hanno gia'  ottenuto  un'AIC  ma  che  sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale,  o  confezionati, in forme  diverse  da  quella  autorizzata,  o  sono  utilizzati  per indicazioni non autorizzate o  per  ottenere  ulteriori  informazioni sulla forma autorizzata;   b) produttore: qualunque persona  impegnata  in  attivita'  per  le quali e' necessaria  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  50  del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13  del decreto  legislativo   24   giugno   2003,   n.   211,   nelle   more dell'applicazione  dell'articolo  61,   paragrafo   1,   del   citato regolamento  (UE)  n.  536/2014,  concernente  l'autorizzazione  alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;   c) sistema di qualita' farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che  i  medicinali  abbiano  la  qualita' richiesta per l'uso cui sono destinati;   d) norme di buona fabbricazione: le  regole  tecniche  relative  al sistema  di  qualita'  che  garantiscono  che   i   medicinali   sono costantemente prodotti, importati  e  controllati  secondo  norme  di qualita' adeguate all'uso cui sono destinati;   e) mascheramento: oscuramento  intenzionale  dell'identita'  di  un medicinale sperimentale secondo le  istruzioni  del  promotore  della sperimentazione, cosi' come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;   f) smascheramento:  rivelazione  dell'identita'  di  un  medicinale mascherato»;     f) all'articolo 60, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate  sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi  di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui  all'articolo  5 del regolamento (CE)  n.  1394/2007  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  13  novembre  2007,  sui  medicinali   per   terapie avanzate»;     g) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:   «Art. 61 (Conformita' alle norme di buona fabbricazione). -  1.  Il produttore  e'  tenuto  a  eseguire  le  operazioni   di   produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e  all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche  ai  medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.   2. I medicinali importati da Paesi  terzi  rispondono  a  norme  di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione  europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati  a  tal  fine. Nelle more  dell'applicazione  dell'articolo  61,  paragrafo  1,  del citato regolamento (UE)  n.  536/2014,  concernente  l'autorizzazione alla fabbricazione e  all'importazione  di  medicinali  sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza  a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorita' competenti e da queste abilitati allo scopo»;     h) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente:   «Art.  62   (Conformita'   all'autorizzazione   all'immissione   in commercio). - 1.  Il  produttore  e'  tenuto  ad  eseguire  tutte  le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti  a un'AIC  in  conformita'  alle  informazioni  fornite  nella  relativa domanda   di   autorizzazione   approvata   dall'AIFA.   Nelle   more dell'applicazione  dell'articolo  61,   paragrafo   1,   del   citato regolamento  (UE)  n.  536/2014,  concernente  l'autorizzazione  alla fabbricazione  e  all'importazione  di  medicinali  sperimentali,  il produttore di medicinali sperimentali e' tenuto a eseguire  tutte  le operazioni di produzione in conformita' alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo  9,  comma  2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  e  accettate  dalle competenti autorita'.   2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla  luce  del progresso tecnico e  scientifico  e  dello  sviluppo  dei  medicinali sperimentali.  Quando  e'  necessaria  una  variazione  di  AIC,   la richiesta di variazione e' presentata all'AIFA.   3. Per i  medicinali  sperimentali,  nelle  more  dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014,  quando  e' necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma  2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta e' presentata all'AIFA»;     i) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:   «Art. 63 (Sistema di garanzia della qualita'). - 1.  Il  produttore istituisce,  attua  e  mantiene  un  efficace  sistema  di   qualita' farmaceutica, sulla base delle linee  guida  adottate  dall'EMA,  che implica l'attiva partecipazione della dirigenza  e  del  personale  a tutte  le  diverse  attivita'   di   produzione,   documentazione   e controllo»;     l) all'articolo 64, comma 1, dopo la  parola:  «produttivo»  sono inserite le seguenti: «o di importazione»;     m) all'articolo 65:   1) al comma 1,  dopo  la  parola:  «sanitaria,»  sono  inserite  le seguenti: «il produttore garantisce che»;   2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e  gli  impianti»  sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature»;   3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e  gli  impianti»  sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le  attrezzature»  e  dopo  la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;   4)  la  rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Locali   e attrezzature»;     n) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:   «Art. 66 (Documentazione). - 1. Il produttore istituisce e aggiorna un  sistema  di  documentazione  basato  su  specifiche,  formule  di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio,  procedure  e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema  di documentazione garantisce la qualita' e  l'integrita'  dei  dati.  La documentazione e' chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore  tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni  della  produzione generale e i documenti specifici alla produzione  di  ciascun  lotto. Tale  insieme  di  documenti  permette  di  ricostruire   l'iter   di produzione  di  ogni  lotto.  La  documentazione  sui  lotti  di   un medicinale e' conservata per almeno un anno dalla  data  di  scadenza dei lotti cui si riferisce o per  almeno  cinque  anni  dal  rilascio degli attestati di cui all'articolo  52,  comma  8,  lettera  c),  se questo termine e' piu' lungo.   2. Se in luogo  di  documenti  scritti  si  utilizzano  sistemi  di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica  o  di  altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno  adeguatamente  memorizzati  durante  il  periodo  di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono  resi disponibili in forma semplice e leggibile e  forniti  alle  autorita' competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito,  perdite  o  danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione  di copie di riserva  trasferite  su  altri  sistemi  di  stoccaggio;  e' inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»;     o) all'articolo 67:       1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:   «1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e  procedure  prestabilite  e  in base alle norme  di  buona  fabbricazione.  I  produttori  mettono  a disposizione altresi' risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione.  Deviazioni  dalle  procedure  e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.   2. Adeguati  provvedimenti  tecnico-organizzativi  sono  presi  per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.   3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla  produzione  di un medicinale e' convalidata. Fasi critiche dei  processi  produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida»;       2) il comma 4 e' abrogato;     p) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:   «Art. 68 (Controllo di qualita'). - 1. Il produttore  istituisce  e mantiene un sistema  di  controllo  della  qualita'  posto  sotto  la responsabilita'  di   una   persona   adeguatamente   qualificata   e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o  ha  accesso  a uno o piu' laboratori di controllo della qualita' dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime,  i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.   2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, puo' essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati  conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.   3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1,  del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i  medicinali  sperimentali, il promotore della sperimentazione fa si' che il laboratorio  esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda  di  autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono  importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma  restando  la responsabilita'  dell'importatore  di  verificare  che   essi   siano prodotti e controllati secondo standard almeno equivalenti  a  quelli previsti dalle normative europee.   4. Durante il controllo finale del  prodotto  finito,  prima  della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualita' tiene conto, oltre che dei  risultati  delle  analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione,  i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di  produzione,  la  conformita'  del  prodotto  alle  specifiche   e dell'imballaggio definitivo.   5. I campioni di ogni lotto di medicinale  finito  sono  conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni  delle  materie prime usate nel processo  di  produzione,  esclusi  solventi,  gas  o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo puo' essere  abbreviato  se  il  periodo  di stabilita' della materia  prima,  indicato  nella  specifica  che  la riguarda, e' piu' breve. Tutti i campioni sono tenuti a  disposizione delle autorita'  competenti.  Con  l'approvazione  dell'AIFA  possono essere definite altre condizioni di campionamento e di  conservazione delle materie prime e  di  taluni  medicinali  quando  sono  prodotti singolarmente o in piccola  quantita',  o  il  loro  immagazzinamento solleva particolari problemi»;     q) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:   «Art.  69  (Appalto  di  operazioni).  -  1.  Ogni  operazione   di importazione,  di  produzione  o   operazione   collegata,   affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.   2. Il contratto  definisce  chiaramente  le  responsabilita'  delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore  di  rispettare  le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50,  comma  2,  lettera  c),  responsabile  della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.   3. L'appaltatore non puo'  subappaltare  alcun  lavoro  affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.   4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4,  del citato  regolamento  (UE)  n.  536/2014,  l'appaltatore  rispetta   i principi  e  le  linee  guida  delle  norme  di  buona  fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e  stabiliti  nel  territorio dell'Unione europea e si sottopone alle  ispezioni  effettuate  dalle autorita' competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24  giugno 2003, n. 211»;     r) all'articolo 70:       1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un  sistema  che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in  qualunque  momento,   dei   medicinali   gia'   nella   rete   di distribuzione. Egli registra  ed  esamina  ogni  reclamo  relativo  a difetti e informa l'AIFA e, se del  caso,  il  titolare  dell'AIC  di tutti i difetti che possono dar luogo  a  ritiri  dal  mercato  o  ad anormali limitazioni delle forniture e,  nei  limiti  del  possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono  effettuati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»;       2) i commi 2 e 3 sono abrogati;       3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Reclami  e  ritiri del medicinale»;     s) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:   «Art.  71  (Autoispezione).  -  1.  In  seno  al  sistema  qualita' farmaceutica,  il  produttore  effettua  ripetute  autoispezioni  per controllare  l'applicazione  e  il  rispetto  delle  norme  di  buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le  misure preventive. Le  autoispezioni  sono  registrate  come  pure  tutti  i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni»;   t) all'articolo 142, comma 1,  dopo  la  parola:  «successivamente» sono inserite le seguenti:  «o  che  non  sono  stati  osservati  gli obblighi e le condizioni imposti all'atto  del  rilascio  dell'AIC  o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»;   u) all'articolo 157, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in  fine,  il seguente:   «1-ter. I farmaci ritirati sono stoccati dalla  ditta  titolare  di AIC presso appositi  magazzini  individuati  dalla  stessa.  Dopo  la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata  dal  Comando dei  Carabinieri  per  la  tutela   della   salute,   e   a   seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC  procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri  a  suo  carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per  la  tutela  della salute competente per territorio.  Per  la  distruzione  dei  farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per  i  farmaci  ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorita' giudiziaria».  
           Note all'art. 16:               Il titolo del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.          219, recante  "Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e          successive direttive di modifica)  relativa  ad  un  codice          comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'          della  direttiva  2003/94/CE",  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 21 giugno 2006, n.  142,  S.O.,  come  modificato          dalla presente legge, e' cosi' rubricato:               "Attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive          direttive di modifica) relativa ad  un  codice  comunitario          concernente i medicinali per uso umano.".               I testi degli articoli 52-bis, comma 1, 53, 58, 59, 60,          64, 65, 67, 70, comma  1,  142  e  157,  del  sopra  citato          decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificati          dalla presente legge, cosi' recitano:               "Art. 52-bis.               1. La produzione di  sostanze  attive  utilizzate  come          materie prime farmacologicamente attive,  ad  eccezione  di          quelle sterili, di quelle biologiche e di quelle  derivanti          da tessuti, organi,  liquidi  umani  e  animali,  che  sono          autorizzate  con  la  stessa  modalita'  di  autorizzazione          previste per la produzione di medicinali, comprende:               a) le fasi di produzione totale e parziale;               b)  l'importazione  di  una  sostanza   attiva,   anche          utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione          o  estrazione  di  altre  sostanze  attive,  come  definito          nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b);               c) le varie operazioni di divisione, confezionamento  o          presentazione che precedono l'incorporazione della  materia          prima nel medicinale, compresi il  riconfezionamento  e  la          rietichettatura effettuati da un distributore  all'ingrosso          di materie prime."               "Art. 53.               1.  L'AIFA,  in  cooperazione  con   l'EMA,   assicura,          mediante ispezioni, anche senza  preavviso,  che  tutte  le          disposizioni normative sui medicinali siano  rispettate.  A          tale scopo, ove  opportuno,  l'AIFA  puo'  chiedere  ad  un          laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali  o  a  un          laboratorio designato a tal fine, di  effettuare  controlli          su  campioni.  Tale  cooperazione  consiste  in  scambi  di          informazioni con l'EMA sia sulle ispezioni programmate  sia          sulle  ispezioni  che  sono  gia'  state  condotte.  L'AIFA          coopera con gli Stati  membri  e  l'EMA  nel  coordinamento          delle ispezioni nei paesi  terzi.  Le  ispezioni  includono          quelle di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, senza  tuttavia          essere limitate a esse. L'AIFA puo':               a) procedere ad  ispezioni  negli  stabilimenti  e  nei          locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il          controllo  e  l'immagazzinamento  dei   medicinali,   delle          sostanze  attive  e,  ove  necessario,  degli   eccipienti,          nonche'   dei   laboratori    incaricati    dal    titolare          dell'autorizzazione  alla  produzione  dell'esecuzione  dei          controlli a norma dell'articolo 30, comma 2;               b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso,  di          altre sostanze necessarie alle analisi  anche  ai  fini  di          un'analisi indipendente da parte dell'Istituto superiore di          sanita' o da parte di un laboratorio designato a  tal  fine          da uno Stato membro;               c) esaminare e, se necessario, acquisire copia di tutti          i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.               1-bis.    L'AIFA    effettua     ispezioni     ripetute          periodicamente presso i produttori di medicinali  stabiliti          in Italia o in paesi terzi anche senza preavviso.               1-ter. L'AIFA dispone di un sistema di supervisione che          include  le  ispezioni,  effettuate   con   una   frequenza          appropriata in funzione dei rischi, anche senza  preavviso,          presso i locali dei produttori, degli importatori o, se del          caso, dei distributori di sostanze  attive,  stabiliti  sul          territorio  nazionale  e  un  follow-up  efficace  di  tali          ispezioni. L'AIFA, se ritiene  che  sussistono  motivi  per          sospettare che non sono rispettate le disposizioni previste          dal presente decreto, inclusi i principi e gli orientamenti          sulle norme di buona fabbricazione, di  cui  agli  articoli          51, comma 1, lettera e), e 60, nonche' le  linee  guida  in          materia di buona pratica di  distribuzione  delle  sostanze          attive di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 110,          comma 1, puo' procedere a ispezioni presso i locali di:               a) produttori  e,  se  del  caso,  di  distributori  di          sostanze attive stabiliti in paesi terzi;               b) produttori o importatori di eccipienti.               1-quater. Le ispezioni di cui ai commi  1-bis  e  1-ter          possono anche essere effettuate nell'Unione europea  e  nei          paesi  terzi  su  richiesta  di  uno  Stato  membro,  della          Commissione europea o dell'EMA.               1-quinquies. Le  ispezioni  possono  essere  effettuate          anche presso i locali dei titolari dell'AIC e dei broker di          medicinali.               1-sexies. L'AIFA puo'  procedere  all'ispezione  di  un          produttore di materie prime anche  su  specifica  richiesta          del medesimo.               1-septies. Le  ispezioni  sono  effettuate  secondo  le          linee direttrici di cui all'articolo 53-bis.               2. Nel corso di ispezioni ad officine di produzione  di          medicinali immunologici, l'AIFA verifica che i processi  di          produzione  utilizzati,  sono  debitamente  convalidati   e          consentono  di   assicurare   in   modo   continuativo   la          conformita' dei lotti.               3. Le ispezioni agli stabilimenti di  produzione  e  ai          laboratori di controllo di cui al comma  1  sono  rinnovate          periodicamente.               4. Tali ispezioni possono svolgersi anche  a  richiesta          della Commissione  europea,  dell'EMEA  o  di  altro  Stato          membro.               5. L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un produttore          di materie prime anche su richiesta specifica del medesimo.               6. Fatti salvi gli accordi eventualmente  conclusi  tra          la Comunita' europea e Paesi terzi, l'AIFA puo' chiedere al          produttore  stabilito  in  un  Paese  terzo  di  sottoporsi          all'ispezione di cui al comma 1.               7.  Dopo  ogni  ispezione,  l'AIFA  redige  un  verbale          contenente l'esito dell'ispezione, in cui si riporta se  il          soggetto ispezionato rispetta i principi e le  linee  guida          delle norme di buona fabbricazione, di cui al capo  II  del          presente titolo, e successivi aggiornamenti comunitari.  Il          contenuto   del   verbale   e'   comunicato   al   soggetto          ispezionato. Prima di adottare i provvedimenti successivi a          tale verbale e' data al soggetto ispezionato interessato la          possibilita' di presentare osservazioni.               7-bis. Fatti salvi gli accordi  eventualmente  conclusi          tra l'Unione europea e i paesi terzi,  l'AIFA  o  un  altro          Stato membro, la Commissione o l'EMA possono chiedere a  un          produttore  stabilito  in  un  paese  terzo  di  sottoporsi          all'ispezione di cui al presente articolo.               8. Nei novanta giorni successivi all'ispezione  di  cui          al comma 1, se l'ispezione accerta  l'osservanza  da  parte          del produttore dei principi e delle linee guida delle norme          di   buona   fabbricazione   previsti    dalla    normativa          comunitaria, al produttore e' rilasciato un certificato  di          conformita' alle norme di buona fabbricazione.               8-bis. Se  le  ispezioni  sono  effettuate  nell'ambito          della procedura di certificazione  di  conformita'  con  le          monografie  della  Farmacopea  europea,   e'   redatto   un          certificato.               9. L'AIFA inserisce i certificati di  conformita'  alle          norme di buona fabbricazione, rilasciati in una banca  dati          dell'Unione europea gestita dall'EMA, per conto dell'Unione          europea. A norma  dell'articolo  52-bis,  comma  7,  l'AIFA          inserisce  nella  banca   dati   dell'Unione   europea   le          informazioni relative ai produttori e agli  importatori  di          sostanze attive. La banca dati e' accessibile al pubblico.               10.  Se  l'ispezione  di  cui  al   comma   1   accerta          l'inosservanza da parte del produttore dei principi e delle          linee guida delle norme  di  buona  fabbricazione  previsti          dalla normativa comunitaria, tale informazione e'  iscritta          nella banca dati comunitaria di cui al comma 9.               10-bis. L'AIFA  tiene  altresi'  conto  della  raccolta          delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio          di informazioni (Compilation  of  Community  Procedures  on          Inspections  and  Echange  of   Information,   regolarmente          aggiornata dall'EMA), pubblicata dalla Commissione.               11. Ai fini  degli  accertamenti  di  cui  al  presente          articolo,  l'AIFA  puo'  avvalersi  di  proprio  personale,          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore          per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, delle  unita'          sanitarie  locali,   e   di   altre   strutture   pubbliche          riconosciute idonee  dall'AIFA,  purche'  in  possesso  dei          requisiti   professionali   stabiliti   dall'AIFA   stessa,          attraverso convenzioni con altri istituti.               12.  Alle  ispezioni  delle  aziende  o  laboratori  di          produzione o preparazione di medicinali per terapia genica,          terapia  cellulare,  di  medicinali  contenenti   organismi          geneticamente modificati, di medicinali derivati dal sangue          o dal plasma umani, di medicinali immunologici, nonche'  di          radiofarmaci, partecipano tecnici  dell'Istituto  superiore          di sanita' in possesso di specifica esperienza nel settore.               13. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive alle          aziende farmaceutiche, sia antecedenti  che  successive  al          rilascio delle autorizzazioni alla  produzione,  dirette  a          verificare il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente          decreto, sono a carico delle aziende ispezionate.               14. Al personale che svolge gli accertamenti di cui  al          presente  articolo  e'  dovuto  un   compenso   comprensivo          dell'indennita' di missione, da stabilirsi con decreto  del          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  e  non          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del          presente decreto.               14-bis.  L'AIFA  e'  dotata,  nell'ambito  del  proprio          servizio ispettivo, di un sistema di qualita' adeguatamente          concepito periodicamente aggiornabile, cui  si  attiene  il          personale e la dirigenza di tale servizio.               15. L'AIFA, sentito l'Istituto  superiore  di  sanita',          stabilisce  il  programma  annuale   di   controllo   delle          composizioni dei medicinali le cui analisi sono  effettuate          dall'Istituto superiore di sanita'."               "Art. 58. Campo d'applicazione               1. Il presente capo fissa i principi e le  linee  guida          relativi alle norme di buona fabbricazione  dei  medicinali          per uso umano la cui produzione o importazione e'  soggetta          all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  50.  Nelle  more          dell'applicazione  dell'articolo  61,  paragrafo   1,   del          regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione  clinica          di medicinali per uso umano, i principi e le linee guida di          cui al presente  capo  si  applicano  anche  ai  medicinali          sperimentali per uso umano la cui  produzione  e'  soggetta          all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto          legislativo 24 giugno 2003, n. 211."               "Art. 59. Definizioni               1. Ai  fini  del  presente  capo  valgono  le  seguenti          definizioni e, per  quanto  non  previsto,  le  definizioni          contenute nel regolamento  delegato  (UE)  2017/1569  della          Commissione, del 23 maggio 2017:               a) medicinale sperimentale: una forma  farmaceutica  di          un  principio  attivo  o  di  un  placebo   saggiato   come          medicinale   sperimentale   o   come   controllo   in   una          sperimentazione clinica, compresi i  medicinali  che  hanno          gia' ottenuto un'AIC ma che sono  utilizzati  o  preparati,          secondo  formula  magistrale,  o  confezionati,  in   forme          diverse  da  quella  autorizzata,  o  sono  utilizzati  per          indicazioni  non  autorizzate  o  per  ottenere   ulteriori          informazioni sulla forma autorizzata;               b) produttore: qualunque persona impegnata in attivita'          per  le  quali  e'  necessaria  l'autorizzazione   di   cui          all'articolo    50    del    presente    decreto,    ovvero          l'autorizzazione,  di  cui  all'articolo  13  del   decreto          legislativo  24   giugno   2003,   n.   211,   nelle   more          dell'applicazione  dell'articolo  61,  paragrafo   1,   del          regolamento (UE) n. 536/2014, concernente  l'autorizzazione          alla  fabbricazione  e   all'importazione   di   medicinali          sperimentali;               c) sistema di qualita' farmaceutica: la somma di  tutte          le procedure messe in atto per garantire che  i  medicinali          abbiano la qualita' richiesta per l'uso cui sono destinati;               d) norme di buona  fabbricazione:  le  regole  tecniche          relative al sistema di  qualita'  che  garantiscono  che  i          medicinali  sono  costantemente   prodotti,   importati   e          controllati secondo norme di qualita' adeguate all'uso  cui          sono destinati;               e)     mascheramento:     oscuramento      intenzionale          dell'identita' di un  medicinale  sperimentale  secondo  le          istruzioni del promotore della sperimentazione, cosi'  come          definito all'articolo 2, comma 1, lettera e),  del  decreto          legislativo 24 giugno 2003, n. 211;               f) smascheramento:  rivelazione  dell'identita'  di  un          medicinale mascherato.               2. Nel presente capo con il  termine  medicinale  senza          ulteriori specificazioni si intende il  medicinale  diverso          dal medicinale sperimentale,  come  definito  al  comma  1,          lettera a)."               "Art. 60. Linee guida europee               1. Per interpretare i principi e le linee  guida  delle          norme  di  buona  fabbricazione,   i   produttori   e   gli          importatori di medicinali e sostanze attive e le  autorita'          competenti tengono conto delle linee guida  dettagliate  di          cui all'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE.               1-bis. Per quanto riguarda  i  medicinali  per  terapie          avanzate  sono  prese  in  considerazione  le  linee  guida          relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche  per          tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)          n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate.               2.  I  produttori  e  le   autorita'   competenti   per          effettuare la valutazione formale del rischio, in base alla          quale accertare quali siano le norme di buona fabbricazione          appropriate per gli  eccipienti  di  cui  all'articolo  51,          comma 1,  lettera  e),  tengono  conto  delle  linee  guida          dettagliate  di  cui  all'articolo   47   della   direttiva          2001/83/CE."               "Art. 64. Personale               1.  In  ogni  sito  produttivo  o  di  importazione  il          produttore  dispone  di  sufficiente  personale  dotato  di          competenza e qualifiche idonee per  realizzare  l'obiettivo          di garantire la qualita' farmaceutica.               2. I compiti del personale direttivo  e  di  controllo,          compresa    la     persona     qualificata     responsabile          dell'applicazione e della messa in  opera  delle  norme  di          buona   fabbricazione,   sono   specificati   in   appositi          mansionari. I livelli di responsabilita' sono  definiti  in          un organigramma. Organigrammi e mansionari  sono  approvati          ai sensi delle procedure interne del produttore.               3. Al personale di cui al  comma  2  sono  conferiti  i          poteri  necessari  per  il  corretto  esercizio  delle  sue          funzioni.               4.  Il  personale  riceve  una  formazione  iniziale  e          permanente, di cui e' verificata l'efficacia,  vertente  in          particolare sulla teoria e  la  pratica  dell'assicurazione          della qualita' e delle  norme  di  buona  fabbricazione  ed          eventualmente su specifici requisiti della  produzione  dei          medicinali sperimentali.               5. Sono organizzati e seguiti corsi di igiene  adeguati          alle attivita' da svolgere. Essi riguardano soprattutto  la          salute, l'igiene e l'abbigliamento del personale."               "Art. 65. Locali e attrezzature               1. Nel  rispetto,  comunque,  delle  norme  vigenti  in          materia urbanistica, ambientale, di sicurezza e  sanitaria,          il   produttore    garantisce    che    l'ubicazione,    la          progettazione,   la    costruzione,    l'ampliamento,    la          ristrutturazione e la  manutenzione  degli  stabilimenti  e          degli impianti di produzione sono adeguati  alle  attivita'          che vi dovranno essere svolte.               2. I  locali  e  le  attrezzature  di  produzione  sono          organizzati, progettati  e  fatti  funzionare  in  modo  da          minimizzare i rischi di errore e da  permettere  pulizia  e          manutenzione   efficaci   onde   evitare    contaminazioni,          contaminazioni crociate  e,  in  genere,  effetti  deleteri          sulla qualita' del prodotto.               3. I locali e le attrezzature  da  usare  in  fasi  del          processo produttivo  o  di  importazione  decisive  per  la          qualita'  dei  prodotti  sono  sottoposti  a  qualifica   e          convalida,  cosi'  come  disciplinate  nella  pubblicazione          richiamata nell'articolo 60."               "Art. 67. Produzione               1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di          produzione siano effettuate secondo istruzioni e  procedure          prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I          produttori  mettono  a  disposizione,   altresi',   risorse          adeguate  e  sufficienti  per  l'esecuzione  dei  controlli          durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti          di produzione sono documentati e accuratamente investigati.               2. Adeguati  provvedimenti  tecnico-organizzativi  sono          presi    per    evitare    contaminazioni    crociate     e          frammischiamenti.               3. Ogni nuova produzione  o  modifica  importante  alla          produzione di un medicinale e' convalidata.  Fasi  critiche          dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di  nuova          convalida.               4. (Abrogato)."               "Art. 70. Reclami e ritiri del medicinale               1. Per i medicinali, il produttore mette  in  opera  un          sistema che registra ed esamina  i  reclami  e  un  sistema          efficace  di  ritiro  rapido,  in  qualunque  momento,  dei          medicinali gia' nella rete di distribuzione. Egli  registra          ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA          e, se del caso, il titolare dell'autorizzazione all'AIC  di          tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal  mercato          o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del          possibile, indica i Paesi di  destinazione.  I  ritiri  dal          mercato sono effettuati in conformita' alle disposizioni di          cui all'articolo 34, comma 7.               (Omissis)."               "Art. 142. Divieto di vendita e di utilizzazione ritiro          dal commercio e sequestro del medicinale               1. L'AIFA vieta  la  vendita  e  la  utilizzazione  del          medicinale e dispone il ritiro dal commercio dello  stesso,          anche limitatamente a singoli lotti, se a giudizio motivato          della stessa, ricorre una delle condizioni di cui al  comma          2 dell'articolo 141  ovvero  risulta  che  non  sono  stati          effettuati  i  controlli  sul  prodotto   finito,   o   sui          componenti e sui prodotti intermedi della produzione, o che          non sono stati  osservati  gli  obblighi  e  le  condizioni          imposti  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  alla          produzione o successivamente o che non sono stati osservati          gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del  rilascio          dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle  variazioni  da          parte  dell'AIFA,  o  il  medicinale  presenta  difetti  di          qualita' potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.               2. L'AIFA  puo'  disporre  altresi'  il  sequestro  del          medicinale, anche limitatamente  a  singoli  lotti,  quando          sussistono elementi per ritenere che  solo  la  sottrazione          della  materiale   disponibilita'   del   medicinale   puo'          assicurare una efficace tutela della salute pubblica.               3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  estendono,          per quanto applicabili, anche alle sostanze attive."               "Art.  157.   Sistemi   di   raccolta   di   medicinali          inutilizzati o scaduti               1. Fatto salvo quanto previsto in materia  di  gestione          dei rifiuti  sanitari  dal  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro          della salute, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e          tutela  del  territorio  e  il  Ministro  delle   attivita'          produttive, previo parere della Conferenza permanente per i          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano, sono  stabiliti  con  oneri  a  carico          degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali          inutilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi  anche          su accordi, a livello  nazionale  o  territoriale,  fra  le          parti interessate alla raccolta.               1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da          emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore  della  presente  disposizione,   sono   individuate          modalita' che rendono possibile la donazione di  medicinali          non utilizzati a enti del Terzo settore di  cui  al  codice          del Terzo settore, di cui al decreto legislativo  3  luglio          2017, n. 117, e l'utilizzazione dei medesimi medicinali  da          parte  di  queste,  in  confezioni  integre,  correttamente          conservati e ancora nel periodo di validita', in modo  tale          da  garantire  la  qualita',  la  sicurezza  e  l'efficacia          originarie, con esclusione dei medicinali da conservare  in          frigorifero  a  temperature  controllate,  dei   medicinali          contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   e   dei          medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.  Con          il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali  e          delle  attrezzature  idonei  a   garantirne   la   corretta          conservazione e le procedure volte alla tracciabilita'  dei          lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Agli enti  del          Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' consentita la          distribuzione  gratuita  di   medicinali   non   utilizzati          direttamente ai  soggetti  indigenti  o  bisognosi,  dietro          presentazione di prescrizione  medica,  ove  necessaria,  a          condizione che dispongano di personale sanitario  ai  sensi          di quanto disposto dalla normativa vigente.  Gli  enti  che          svolgono  attivita'  assistenziale  sono  equiparati,   nei          limiti  del  servizio  prestato,  al   consumatore   finale          rispetto  alla  detenzione   e   alla   conservazione   dei          medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a titolo  oneroso          dei medicinali oggetto di donazione.               1-ter. I farmaci ritirati  sono  stoccati  dalla  ditta          titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla          stessa.  Dopo  la  verifica  del   numero   di   confezioni          rientrate, effettuata dal Comando dei  Carabinieri  per  la          tutela della salute, e  a  seguito  dell'autorizzazione  da          parte dell'AIFA, il titolare AIC procede  alla  distruzione          dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto  la          vigilanza del Comando dei Carabinieri per la  tutela  della          salute competente per territorio. Per  la  distruzione  dei          farmaci posti sotto sequestro vale quanto  disposto  per  i          farmaci  ritirati,  salvo  diversa  disposizione  da  parte          dell'autorita' giudiziaria.".   |  
|   |                                 Art. 17   Designazione dell'autorita'  competente  in  materia  di  dispositivi  medici e dispositivi medici  diagnostici  in  vitro  ai  sensi  dei  regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 
   1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,  sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera  e)  sono  inserite  le seguenti:   «e-bis) autorita' competente: Ministero della salute;   e-ter) autorita' responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;   b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:   «4-ter. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  1,  comma  2, lettera e-bis), del presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  materia  di commercializzazione dei dispositivi. L'autorita'  responsabile  degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e-ter), del presente decreto e' l'autorita' designata ai sensi  dell'articolo 35  del  regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve   le   competenze esercitate da parte del Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale punto di  contatto  nazionale  del  sistema  informativo  NANDO  (New Approach Notified and Designated Organisations).   4-quater. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  adottato  di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono stabilite le tariffe per le attivita'  di  cui  al  regolamento  (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino  all'adozione  del suddetto decreto, alle  attivita'  di  valutazione  conseguenti  alle domande presentate ai sensi dell'articolo  38  del  regolamento  (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal  decreto  del  Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 170 del 22 luglio 2004».   2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera  e)  sono  inserite  le seguenti:   «e-bis) autorita' competente: Ministero della salute;   e-ter) autorita' responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;   b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:   «3-bis. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  1,  comma  2, lettera e-bis), del presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  materia  di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorita'  responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera e-ter), del  presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai  sensi dell'articolo 35  del  regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve  le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO  (New Approach Notified and Designated Organisations).   3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le tariffe per le attivita' di cui  al  regolamento  (UE)  2017/745,  da aggiornare almeno ogni  tre  anni.  Fino  all'adozione  del  suddetto decreto, alle attivita' di valutazione, di competenza  del  Ministero della  salute,  conseguenti  alle   domande   presentate   ai   sensi dell'articolo 38  del  regolamento  (UE)  2017/745  si  applicano  le tariffe previste dal decreto del  Ministro  della  salute  14  luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004».   3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) sono  inserite  le seguenti:     «e-bis) autorita' competente: Ministero della salute;     e-ter)  autorita'  responsabile   degli   organismi   notificati: Ministero della salute»;     b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:   «3-bis. L'autorita' competente di  cui  all'articolo  1,  comma  1, lettera e-bis), del presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  materia  di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorita'  responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera e-ter), del  presente  decreto  e'  l'autorita'  designata  ai  sensi dell'articolo 31  del  regolamento  (UE)  2017/746,  fatte  salve  le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO  (New Approach Notified and Designated Organisations).   3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le tariffe per le attivita' di cui  al  regolamento  (UE)  2017/746.  Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.   3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle attivita' di valutazione di competenza  del  Ministero  della  salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo  1,  del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il  riconoscimento  dell'organismo  dal  decreto  del Ministro della salute  14  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004»;     c) il comma 2 dell'articolo 21 e' abrogato.   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
           Note all'art. 17:               Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio, relativo ai dispositivi medici, che modifica          la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002  e          il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le  direttive          90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e'  pubblicato  nella          G.U.U.E. 5 maggio 2017, n. L 117.               Il regolamento (UE) 2017/746  del  Parlamento  europeo,          relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro  e  che          abroga la direttiva 98/79/CE  e  la  decisione  2010/227/UE          della Commissione, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  5  maggio          2017, n. L 117.               I testi degli articoli 1 e 24 del  decreto  legislativo          24  febbraio  1997  n.  46  (Attuazione   della   direttiva          93/42/CEE, concernente i  dispositivi  medici),  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n.  54,  S.O.,  come          modificati dalla presente legge, cosi' recitano:               "Art. 1. Definizioni.               1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici          ed ai relativi accessori. Ai fini del presente decreto  gli          accessori  sono  considerati  dispositivi  medici  a  pieno          titolo.  Nel  presente  decreto  e  nei  suoi  allegati   i          dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati con          termine «dispositivi».               2. Ai fini del presente decreto s'intende per:               a)    dispositivo    medico:    qualunque    strumento,          apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,          utilizzato da solo o in combinazione, compreso il  software          destinato   dal    fabbricante    ad    essere    impiegato          specificamente con finalita' diagnostiche o terapeutiche  e          necessario  al  corretto  funzionamento  del   dispositivo,          destinato dal fabbricante ad essere impiegato  sull'uomo  a          fini  di  diagnosi,  prevenzione,  controllo,   terapia   o          attenuazione  di  una  malattia;  di  diagnosi,  controllo,          terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un          handicap; di studio, sostituzione o modifica  dell'anatomia          o  di  un   processo   fisiologico;   di   intervento   sul          concepimento,  il  quale  prodotto  non  eserciti  l'azione          principale, nel o sul corpo umano, cui  e'  destinato,  con          mezzi farmacologici o immunologici  ne'  mediante  processo          metabolico ma la cui funzione possa  essere  coadiuvata  da          tali mezzi;               b)  accessorio:  prodotto  che,  pur  non  essendo   un          dispositivo,  sia   destinato   in   modo   specifico   dal          fabbricante ad essere utilizzato  con  un  dispositivo  per          consentirne  l'utilizzazione   prevista   dal   fabbricante          stesso;               c) dispositivo medico-diagnostico in  vitro:  qualsiasi          dispositivo medico composto da un reagente, da un  prodotto          reattivo, da un calibratore, da un materiale di  controllo,          da  un  kit,  da  uno   strumento,   da   un   apparecchio,          un'attrezzatura o un  sistema,  utilizzato  da  solo  o  in          combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato          in vitro per l'esame  di  campioni  provenienti  dal  corpo          umano,  inclusi  sangue  e  tessuti  donati,  unicamente  o          principalmente allo scopo di fornire  informazioni  su  uno          stato  fisiologico  o  patologico,  o   su   una   anomalia          congenita, o informazioni che consentono la  determinazione          della  sicurezza  e  della  compatibilita'  con  potenziali          soggetti riceventi, o che  consentono  il  controllo  delle          misure  terapeutiche.  I  contenitori  dei  campioni   sono          considerati dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro.  Si          intendono per contenitori di campioni  i  dispositivi,  del          tipo  sottovuoto  o  no,   specificamente   destinati   dai          fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente          dal corpo umano  e  a  conservarlo  ai  fini  di  un  esame          diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi  generici          di laboratorio non sono dispositivi  medico-diagnostici  in          vitro a meno  che,  date  le  loro  caratteristiche,  siano          specificamente   destinati   dal   fabbricante   ad   esami          diagnostici in vitro;               d)  dispositivo  su   misura:   qualsiasi   dispositivo          fabbricato appositamente,  sulla  base  della  prescrizione          scritta di un medico debitamente qualificato  e  indicante,          sotto la responsabilita' del medesimo,  le  caratteristiche          specifiche di progettazione del dispositivo e destinato  ad          essere utilizzato solo  per  un  determinato  paziente.  La          prescrizione puo' essere redatta anche da altra persona  la          quale  vi  sia  autorizzata   in   virtu'   della   propria          qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati  con          metodi di fabbricazione continua od in  serie,  che  devono          essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza          specifica  del  medico   o   di   un   altro   utilizzatore          professionale, non sono considerati dispositivi su misura;               e) dispositivi per indagini  cliniche:  un  dispositivo          destinato ad essere  messo  a  disposizione  di  un  medico          debitamente qualificato per lo svolgimento di  indagini  di          cui all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente clinico umano          adeguato. Per  l'esecuzione  delle  indagini  cliniche,  al          medico debitamente qualificato  e'  assimilata  ogni  altra          persona, la quale,  in  base  alla  propria  qualificazione          professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini;               e-bis) autorita' competente: Ministero della salute;               e-ter)   autorita'   responsabile    degli    organismi          notificati: Ministero della salute;               f)  fabbricante:  la   persona   fisica   o   giuridica          responsabile  della  progettazione,  della   fabbricazione,          dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo  in          vista  dell'immissione  in  commercio   a   proprio   nome,          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano          eseguite da questa stessa persona o da  un  terzo  per  suo          conto. Gli obblighi del presente decreto che  si  impongono          al fabbricante  valgono  anche  per  la  persona  fisica  o          giuridica che compone,  provvede  all'imballaggio,  tratta,          rimette  a   nuovo,   etichetta   uno   o   piu'   prodotti          prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo          in vista dell'immissione in commercio  a  proprio  nome.  I          predetti obblighi non si applicano alla persona  la  quale,          senza essere il fabbricante compone  o  adatta  dispositivi          gia'  immessi  in  commercio   in   funzione   della   loro          destinazione ad un singolo paziente;               g)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal          fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo  o  nel          materiale pubblicitario;               h)  immissione  in  commercio:   la   prima   messa   a          disposizione a titolo oneroso o  gratuito  di  dispositivi,          esclusi quelli destinati alle indagini cliniche,  in  vista          della   distribuzione   o   utilizzazione    sul    mercato          comunitario, indipendentemente dal fatto che si  tratti  di          dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;               i) messa in servizio: fase in  cui  il  dispositivo  e'          stato reso disponibile all'utilizzatore  finale  in  quanto          pronto per la prima utilizzazione sul  mercato  comunitario          secondo la sua destinazione d'uso;               i-bis)  mandatario:  la  persona  fisica  o   giuridica          stabilita nel  territorio  dell'Unione  europea  che,  dopo          essere  stata  espressamente  designata  dal   fabbricante,          agisce e puo' essere interpellata dalle autorita' nazionali          competenti  e  dagli  organismi  comunitari  in  vece   del          fabbricante  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  che   il          presente decreto impone a quest'ultimo (5);               i-ter) dati clinici:  informazioni  sulla  sicurezza  o          sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un  dispositivo.          I dati clinici provengono dalle seguenti fonti:               1)  indagini  cliniche  relative  al   dispositivo   in          questione; o               2) indagini cliniche o  altri  studi  pubblicati  nella          letteratura scientifica, relativi a un dispositivo  analogo          di cui e'  dimostrabile  l'equivalenza  al  dispositivo  in          questione; o               3) relazioni  pubblicate  o  non  pubblicate  su  altre          pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o  a          un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza          al dispositivo in questione;               i-quater)  sottocategoria  di  dispositivi:  serie   di          dispositivi con settori di utilizzo comuni o con tecnologie          comuni;               i-quinquies) gruppo generico di dispositivi:  serie  di          dispositivi per i quali e' previsto un identico  o  analogo          utilizzo e che condividono la stessa tecnologia,  cosicche'          possono essere classificati in modo generico, senza  tenere          conto di caratteristiche specifiche;               i-sexies) dispositivo monouso: dispositivo destinato ad          essere utilizzato una sola volta per un solo paziente."               "Art. 24. Disposizioni transitorie e finali.               1. I dispositivi immessi in commercio fino al 14 giugno          1998 conformemente alla normativa vigente alla data del  31          dicembre 1994 possono essere messi in  servizio  sino  alla          data del 30 giugno 2001.               2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite  l'immissione          in commercio e la messa in servizio dei termometri  clinici          di vetro a mercurio del  tipo  a  massima  che  hanno  gia'          ottenuto alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto,  un'approvazione  CE  di  modello  secondo  quanto          previsto dalla legge del 27 giugno 1990, n. 171 .               3.  Il  Ministero  della  salute   puo'   chiedere   al          fabbricante  o  al  suo  mandatario   o   al   responsabile          dell'immissione in commercio di fornire, per i  dispositivi          di cui al comma 1, informazioni sui  requisiti  essenziali,          la destinazione e le prestazioni  del  dispositivo  nonche'          idonea  documentazione  scientifica   atta   a   dimostrare          l'azione principale del dispositivo  e  la  inesistenza  di          rischi per la sicurezza e la salute degli utenti.  In  caso          di inadempimento entro il termine prefissato, il  Ministero          della salute  puo'  disporre  il  ritiro  dal  mercato  del          prodotto con spese a  carico  del  fabbricante  o  del  suo          mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio.               4. Il fabbricante, il suo mandatario o in  mancanza  il          responsabile dell'immissione in commercio  in  Italia,  dei          dispositivi di cui al comma 1 e'  tenuto  a  comunicare  al          Ministero della  salute,  entro  sei  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'elenco  e  la          descrizione generale di  tutti  i  dispositivi  immessi  in          commercio e messi  in  servizio  in  Italia  alla  data  di          entrata in vigore del decreto stesso.               4-bis.  Fino  al  12  dicembre  2006,   e'   consentita          l'immissione  in  commercio  dei  dispositivi  incorporanti          derivati del sangue,  conformi  alle  disposizioni  vigenti          alla data del 13 dicembre 2001; per un ulteriore periodo di          due anni, detti dispositivi possono ancora essere messi  in          servizio.               4-ter. L'Autorita' competente di  cui  all'articolo  1,          comma  2,  lettera  e-bis),   del   presente   decreto   e'          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo  101   del          Regolamento (UE) 2017/745  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 5 aprile 2017,  fatte  salve  le  competenze          attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia          di   commercializzazione   dei   dispositivi.   L'Autorita'          responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo          1, comma  2,  lettera  e-ter),  del  presente  decreto,  e'          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo   35   del          Regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve  le   competenze          esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico,          quale punto di contatto nazionale del  sistema  informativo          NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).               4-quater.  Con  decreto  del  Ministro  della   salute,          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle          finanze, sono stabilite le tariffe per le attivita' di  cui          al Regolamento (UE) 2017/745, da  aggiornarsi  almeno  ogni          tre anni. Fino  all'adozione  del  suddetto  decreto,  alle          attivita'  di   valutazione,   conseguenti   alle   domande          presentate ai sensi dell'articolo 38 del  Regolamento  (UE)          2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto  del          Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004.".               I testi degli articoli 1 e 12 del  decreto  legislativo          14  dicembre  1992,  n.  507  (Attuazione  della  direttiva          90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni          degli  Stati  membri   relative   ai   dispositivi   medici          impiantabili attivi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale          30 dicembre 1992, n. 305, come  modificati  dalla  presente          legge, cosi' recitano:               "Art. 1. Definizioni.               1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici          impiantabili attivi.               2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le          definizioni seguenti:               a)    dispositivo    medico:    qualunque    strumento,          apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto,          utilizzato  da  solo  o  in  combinazione,   compresi   gli          accessori tra cui il software destinato dal fabbricante  ad          essere impiegato specificamente con finalita'  diagnostiche          e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del          dispositivo stesso, destinato  dal  fabbricante  ad  essere          impiegato sull'uomo a fini di:               1)  diagnosi,  prevenzione,  controllo,  trattamento  o          attenuazione di malattie;               2) diagnosi,  controllo,  trattamento,  attenuazione  o          compensazione di una ferita o di un handicap;               3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure          di un processo fisiologico;               4) controllo del concepimento, che non eserciti  nel  o          sul corpo umano l'azione principale cui  e'  destinato  con          mezzi  farmacologici,  immunologici  o  mediante   processi          metabolici, ma la cui funzione possa essere  coadiuvata  da          tali mezzi;               b) dispositivo  medico  attivo:  qualsiasi  dispositivo          medico collegato per il suo funzionamento ad una  fonte  di          energia elettrica o a  qualsiasi  altra  fonte  di  energia          diversa da quella prodotta direttamente dal corpo  umano  o          dalla gravita';               c) dispositivo medico  impiantabile  attivo:  qualsiasi          dispositivo medico attivo destinato  ad  essere  impiantato          interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o          medico nel corpo umano o mediante intervento medico  in  un          orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento;               d)  dispositivo  su   misura:   qualsiasi   dispositivo          fabbricato  appositamente  sulla  base  della  prescrizione          scritta di un medico debitamente qualificato  che  precisi,          sotto  la  propria  responsabilita',   le   caratteristiche          specifiche  di  progettazione   e   destinato   ad   essere          utilizzato solo per un determinato paziente; i  dispositivi          fabbricati con metodi di produzione  in  serie  che  devono          essere adattati per soddisfare  un'esigenza  specifica  del          medico o di un altro utilizzatore  professionale  non  sono          considerati dispositivi su misura;               e)  dispositivi  per   indagini   cliniche:   qualsiasi          dispositivo destinato ad essere  utilizzato  da  un  medico          debitamente qualificato  per  lo  svolgimento  di  indagini          cliniche di cui all'allegato 7, punto 2.1, in  un  ambiente          clinico umano adeguato;  per  l'esecuzione  delle  indagini          cliniche, al medico debitamente qualificato  e'  assimilata          ogni altra  persona  la  quale,  in  base  alle  qualifiche          professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini;               e-bis) autorita' competente: Ministero della salute;               e-ter)   autorita'   responsabile    degli    organismi          notificati: Ministero della salute;               f)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal          fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso  e/o          nei materiali pubblicitari;               g) messa in servizio: messa a  disposizione  del  corpo          medico per l'impianto;               g-bis)  immissione  in  commercio:  la  prima  messa  a          disposizione a titolo oneroso o  gratuito  di  dispositivi,          esclusi quelli destinati alle indagini cliniche,  in  vista          della   distribuzione   o   utilizzazione    sul    mercato          comunitario, indipendentemente dal fatto che si  tratti  di          dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;               g-ter) fabbricante:               1) la persona fisica o il rappresentante  legale  della          persona giuridica responsabile della  progettazione,  della          fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di  un          dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio          nome  o  a  nome  della  persona  giuridica  rappresentata,          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano          eseguite dalla stessa persona fisica o giuridica  o  da  un          terzo per suo conto;               2) la persona fisica o il rappresentante  legale  della          persona giuridica che  compone,  provvede  all'imballaggio,          tratta, rimette a nuovo o etichetta  uno  o  piu'  prodotti          prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo          in vista dell'immissione in commercio a proprio  nome  o  a          nome della persona giuridica rappresentata, fatta eccezione          per chi senza essere il fabbricante  ai  sensi  del  n.  1)          compone o adatta dispositivi gia' immessi in  commercio  in          funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;               g-quater) mandatario: la  persona  fisica  o  giuridica          stabilita  nella   Comunita'   che,   dopo   essere   stata          espressamente designata  dal  fabbricante,  agisce  e  puo'          essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti  e          dagli organismi comunitari  in  vece  del  fabbricante  per          quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone          a quest'ultimo;               g-quinquies)  dati  clinici:  le   informazioni   sulla          sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall'impiego di un          dispositivo;  i  dati  clinici  provengono  dalle  seguenti          fonti:               1)  indagini  cliniche  relative  al   dispositivo   in          questione; o               2) indagini cliniche o  altri  studi  pubblicati  nella          letteratura scientifica relativi a un  dispositivo  analogo          di cui e'  dimostrabile  l'equivalenza  al  dispositivo  in          questione; o               3) relazioni pubblicate e/o  non  pubblicate  su  altre          pratiche cliniche relative al dispositivo in questione o  a          un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza          al dispositivo in questione.               2-bis. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo          e'  destinato  a  somministrare   una   sostanza   definita          «medicinale»  ai  sensi   dell'articolo   1   del   decreto          legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice          comunitario sui medicinali per uso umano, tale  dispositivo          e'  disciplinato  dal  presente  decreto,  fatte  salve  le          disposizioni del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.          219, riguardanti il medicinale.               2-ter. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo          incorpora  come  parte  integrante  una  sostanza  che,  se          utilizzata  separatamente,  puo'  essere   considerata   un          medicinale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo          24 aprile 2006, n. 219, e  puo'  avere  effetti  sul  corpo          umano con un'azione accessoria a  quella  del  dispositivo,          quest'ultimo   deve   essere   valutato    e    autorizzato          conformemente al presente decreto.               2-ter.1. Quando un  dispositivo  incorpora  come  parte          integrante una sostanza, di seguito  denominata:  «derivato          del sangue umano», la quale, se  utilizzata  separatamente,          puo' essere considerata un componente di un medicinale o un          medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai  sensi          dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.          219, e puo' avere effetti sul  corpo  umano  con  un'azione          accessoria  a  quella  del  dispositivo,  quest'ultimo   e'          valutato e autorizzato in base al presente decreto.               2-quater. Le  disposizioni  contenute  all'articolo  1,          comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  194,          che recepisce le direttive comunitarie sulla compatibilita'          elettromagnetica,   non   si   applicano   ai   dispositivi          disciplinati dal presente decreto.               2-quinquies. Il presente decreto non si applica:               a) ai medicinali contemplati dal decreto legislativo 24          aprile 2006, n. 219, che recepisce  il  codice  comunitario          sui  medicinali  per  uso  umano;  nello  stabilire  se  un          determinato prodotto rientri nell'ambito di applicazione di          tale decreto oppure in  quello  del  presente  decreto,  si          tiene  conto  in  particolare  del  principale   meccanismo          d'azione del prodotto stesso;               b) al sangue umano, ai  prodotti  derivati  dal  sangue          umano, al plasma o alle cellule ematiche di origine  umana,          ne' ai  dispositivi  che,  al  momento  dell'immissione  in          commercio, contengono tali  prodotti  derivati  da  sangue,          plasma o cellule, ad eccezione dei dispositivi  di  cui  al          comma 2-ter.1;               c) a organi, tessuti o cellule di origine umana, ne'  a          prodotti comprendenti o derivati da tessuti  o  cellule  di          origine umana, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma          2-ter.1;               d) a organi, tessuti o cellule di  origine  animale,  a          meno che il  dispositivo  non  sia  fabbricato  utilizzando          tessuti animali resi  non  vitali  o  prodotti  non  vitali          derivati da tessuti animali."               "Art. 12. Norme finali e transitorie.               1. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si          applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.               2.   E'   confermata   fino   al   31   dicembre   1994          l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti gia'          disciplinati dal  decreto  del  Ministro  della  sanita'  8          agosto 1988,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla          Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988, concernente          il   reinquadramento   nella   disciplina    dei    presidi          medico-chirurgici   degli    elettrostimolatori    cardiaci          impiantabili  (pace-makers)  alimentati  da   sorgenti   di          energia  non  radioattiva  e  degli   elettrocateteri   per          stimolazione cardiaca e loro raccordi.               3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti di  cui          al comma 2 dovranno attivare le procedure di cui all'art. 5          non  oltre  il  centoventesimo  giorno  precedente  il   31          dicembre 1994.               3-bis. L'autorita' competente, di cui  all'articolo  1,          comma  2,  lettera  e-bis),  del   presente   decreto,   e'          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo  101   del          Regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve  le   competenze          attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia          di commercializzazione dei dispositivi medici.  L'autorita'          responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo          1, comma  2,  lettera  e-ter),  del  presente  decreto,  e'          l'autorita'  designata,  ai  sensi  dell'articolo  35   del          Regolamento  (UE)  2017/745,  fatte  salve  le   competenze          esercitate da parte del Ministero dello sviluppo  economico          quale punto di contatto nazionale del  sistema  informativo          NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).               3-ter. Con decreto del Ministro della salute,  adottato          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          sono stabilite le  tariffe  per  le  attivita'  di  cui  al          Regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno  ogni  tre          anni.  Fino  all'adozione  del   suddetto   decreto,   alle          attivita' di valutazione, di competenza del Ministero della          salute,  conseguenti  alle  domande  presentate  ai   sensi          dell'articolo  38  del  Regolamento   (UE)   2017/745,   si          applicano le tariffe  previste  dal  decreto  del  Ministro          della salute, del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004.".               I  testi  degli  articoli  1,  20  e  21  del   decreto          legislativo 8 settembre  2000,  n.  332  (Attuazione  della          direttiva     98/79/CE     relativa     ai      dispositivi          medico-diagnostici in  vitro),  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269, S.O.,  come  modificati          dalla presente legge, cosi' recitano:               "Art. 1. Definizioni.               1. Ai fini del presente decreto s'intende per:               a)    dispositivo    medico:    qualsiasi    strumento,          apparecchio,   impianto,   sostanza   o   altro   prodotto,          utilizzato da solo o in combinazione, compreso il  software          informatico impiegato per il loro  corretto  funzionamento,          la cui azione principale voluta nel o sul corpo  umano  non          sia conseguita con mezzi farmacologici ne' immunologici ne'          mediante processo  metabolico,  ma  la  cui  funzione  puo'          essere  assistita  da  questi  mezzi,   e   destinato   dal          fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di:               1)  diagnosi,   prevenzione,   controllo,   terapia   o          attenuazione di una malattia;               2)  diagnosi,  controllo,   terapia,   attenuazione   o          compensazione di un trauma o di un handicap;               3) studio, sostituzione o modifica dell'anatomia  o  di          un processo fisiologico;               4) intervento sul concepimento;               b) dispositivo medico-diagnostico in  vitro:  qualsiasi          dispositivo medico composto da un reagente, da un  prodotto          reattivo, da un calibratore, da un materiale di  controllo,          da  un  kit,  da  uno   strumento,   da   un   apparecchio,          un'attrezzatura o un  sistema,  utilizzato  da  solo  o  in          combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato          in vitro per l'esame  di  campioni  provenienti  dal  corpo          umano,  inclusi  sangue  e  tessuti  donati,  unicamente  o          principalmente allo scopo di fornire  informazioni  su  uno          stato  fisiologico  o  patologico,  o   su   una   anomalia          congenita, o informazioni che consentono la  determinazione          della  sicurezza  e  della  compatibilita'  con  potenziali          soggetti riceventi, o che  consentono  il  controllo  delle          misure  terapeutiche.  I  contenitori  dei  campioni   sono          considerati dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro.  Si          intendono per contenitori di campioni  i  dispositivi,  del          tipo  sottovuoto  o  no,   specificamente   destinati   dai          fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente          dal corpo umano  e  a  conservarlo  ai  fini  di  un  esame          diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi  generici          di laboratorio non sono dispositivi  medico-diagnostici  in          vitro a meno  che,  date  le  loro  caratteristiche,  siano          specificamente   destinati   dal   fabbricante   ad   esami          diagnostici in vitro;               c)  accessorio:  prodotto  che,  pur  non  essendo   un          dispositivo medico-diagnostico in vitro,  e'  destinato  in          modo specifico dal suo fabbricante ad essere utilizzato con          un    dispositivo    per    consentirne     l'utilizzazione          conformemente alla sua destinazione; ai fini della presente          definizione, i dispositivi di  tipo  invasivo  destinati  a          prelevare  campioni  e  i  dispositivi  posti  in   diretto          contatto con il corpo umano per ottenere  un  campione,  ai          sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  e          successive modificazioni, non sono considerati accessori di          dispositivi medico-diagnostici in vitro;               d)  dispositivo  per  test  autodiagnostico:  qualsiasi          dispositivo predisposto dal fabbricante  per  poter  essere          usato a domicilio da parte di profani,  quali  persone  non          esperte di test diagnostici;               e)  dispositivo  destinato   alla   valutazione   delle          prestazioni:   qualsiasi    dispositivo    destinato    dal          fabbricante ad essere sottoposto ad uno  o  piu'  studi  di          valutazione  delle  prestazioni  in  laboratori   d'analisi          chimico-cliniche  e  microbiologia  o  in  altri   ambienti          appropriati al di fuori del sito di fabbricazione;               e-bis) autorita' competente: Ministero della salute;               e-ter)   autorita'   responsabile    degli    organismi          notificati: Ministero della salute;               f)  fabbricante:  la   persona   fisica   o   giuridica          responsabile  della  progettazione,  della   fabbricazione,          dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo  in          vista  dell'immissione  in  commercio   a   proprio   nome,          indipendentemente dal fatto  che  queste  operazioni  siano          eseguite da questa stessa persona o da  un  terzo  per  suo          conto; gli obblighi del presente decreto che  si  impongono          al fabbricante  valgono  anche  per  la  persona  fisica  o          giuridica che compone,  provvede  all'imballaggio,  tratta,          rimette  a   nuovo,   etichetta   uno   o   piu'   prodotti          prefabbricati o assegna loro  la  destinazione  d'uso  come          dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio          nome; i predetti obblighi non  si  applicano  alla  persona          che, senza essere il fabbricante, compone o adatta  per  un          singolo paziente dispositivi gia' immessi in  commercio  in          funzione della loro destinazione d'uso;               g) mandatario: la persona fisica o giuridica  stabilita          nel territorio dell'Unione europea che, dopo  essere  stata          espressamente designata  dal  fabbricante,  agisce  e  puo'          essere interpellata dalle autorita' nazionali competenti  e          dagli organi dell'Unione europea in  vece  del  fabbricante          per quanto riguarda gli obblighi che  il  presente  decreto          impone a quest'ultimo;               h)  destinazione:   l'utilizzazione   alla   quale   e'          destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal          fabbricante nell'etichetta, nelle istruzioni  per  l'uso  e          nel materiale pubblicitario;               i)  immissione  in  commercio:   la   prima   messa   a          disposizione, a titolo oneroso o gratuito, di  dispositivi,          diversi dai dispositivi destinati  alla  valutazione  delle          prestazioni, in vista della distribuzione  o  utilizzazione          sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si          tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;               j) messa in servizio: fase in  cui  il  dispositivo  e'          stato reso disponibile all'utilizzatore  finale  in  quanto          pronto per la prima utilizzazione sul  mercato  comunitario          secondo la sua destinazione d'uso."               "Art. 20. Disposizioni transitorie e finali.               1. Fatti salvi gli articoli 3, 6, 7, commi 1,  10,  11,          17 e 18, sino al 6 dicembre 2003 e' consentita l'immissione          in commercio di dispositivi conformi alla normativa vigente          in Italia alla data del 7 dicembre 1998; sino al 6 dicembre          2005  e'  consentita  la  messa  in   servizio   di   detti          dispositivi.               2.  Il  Ministero  della  sanita'  puo'   chiedere   al          fabbricante  o  al  suo  mandatario   o   al   responsabile          dell'immissione in commercio di fornire, per i  dispositivi          di cui al comma 1, informazioni sui  requisiti  essenziali,          la destinazione e le prestazioni  del  dispositivo  nonche'          idonea  documentazione  scientifica   atta   a   dimostrare          l'azione principale del  dispositivo  e  l'inesistenza  dei          rischi per la sicurezza e la salute degli utenti.  In  caso          di inadempimento entro il termine prefissato  il  Ministero          della sanita' puo'  disporre  il  ritiro  dal  mercato  del          prodotto con spese a  carico  del  fabbricante  o  del  suo          mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio.               3. Il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza, il          responsabile dell'immissione in  commercio  in  Italia  dei          dispositivi di cui al comma 1 e'  tenuto  a  comunicare  al          Ministero della sanita',  entro  sei  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'elenco  e  la          descrizione generale di  tutti  i  dispositivi  immessi  in          commercio in Italia alla data  di  entrata  in  vigore  del          decreto stesso.               3-bis. L' autorita' competente di cui  all'articolo  1,          comma  2,  lettera  e-bis),   del   presente   decreto   e'          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo   96   del          Regolamento (UE) 2017/746, del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 5 aprile 2017,  fatte  salve  le  competenze          attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia          di commercializzazione dei dispositivi medici.  L'autorita'          responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo          1,  comma  2,  lettera  e-ter),  del  presente  decreto  e'          l'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo   31   del          Regolamento  (UE)  2017/746,  fatte  salve  le   competenze          esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico,          quale punto di contatto nazionale del  sistema  informativo          NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).               3-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          sono stabilite le  tariffe  per  le  attivita'  di  cui  al          Regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate  ogni          tre anni.               3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma          3-ter, alle attivita'  di  valutazione  di  competenza  del          Ministero della Salute  previste  dagli  articoli  34,  40,          paragrafo 4, e 42, primo paragrafo,  del  Regolamento  (UE)          2017/746 si  applica  la  tariffa  prevista  per  il  costo          complessivo  per  il  riconoscimento   dell'organismo   dal          decreto del Ministro  della  Salute  del  14  luglio  2004,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170  del  22  luglio          2004."               "Art. 21. Norma di rinvio.               1. Alle procedure di valutazione della conformita'  dei          dispositivi disciplinati dal  presente  decreto,  a  quelle          finalizzate all'autorizzazione degli organismi  notificati,          alla   vigilanza   sugli    organismi    stessi,    nonche'          all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si  applicano          le disposizioni dell'articolo 47  della  legge  6  febbraio          1996, n. 52.               2. (Abrogato).".   |  
|   |                                 Art. 18   Disposizioni  relative   alla   responsabilita'   primaria   e   alla  responsabilita'  ultima  in  materia  di  combustibile  esaurito  o  rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021 
   1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014,  n.  45, e' inserito il seguente:   «Art. 1-bis (Principi generali). -  1.  I  soggetti  produttori  di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti  titolari di autorizzazioni per attivita' o impianti connessi alla gestione  di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono  responsabili  in via  principale  della  sicurezza  della  gestione  di  tali  materie radioattive.   2. In mancanza dei soggetti di cui al comma  1  o  di  altra  parte responsabile, lo Stato e' responsabile in  via  sussidiaria  riguardo alla gestione del combustibile esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi prodotti  nel  territorio  nazionale,   con   esclusione   dei   casi riguardanti  la  restituzione  di  sorgenti  sigillate  dismesse   al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la  spedizione  del combustibile esaurito di reattori  di  ricerca  al  Paese  dal  quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di  ricerca  o  in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.   3.  Qualora  rifiuti  radioattivi  o  combustibile  esaurito  siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un  Paese  terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato e'  responsabile,  in via  sussidiaria  rispetto  agli  altri  soggetti  obbligati,   dello smaltimento  sicuro  e  responsabile  di  tali  materie   radioattive prodotte  nel  territorio  nazionale,  compresi   eventuali   rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come  rifiuti  radioattivi derivanti dalle attivita' di trattamento e ritrattamento.   4.  Qualora  rifiuti  radioattivi  o  combustibile  esaurito  siano spediti  in  Italia,  per  il  trattamento  o  il  ritrattamento,  la responsabilita' sussidiaria dello smaltimento sicuro  e  responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' di trattamento  e  ritrattamento,  e'  dello  Stato  membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.   5. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  2  e  3  si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».  
           Note all'art. 18:               Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45  (Attuazione          della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce  un  quadro          comunitario per  la  gestione  responsabile  e  sicura  del          combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti  radioattivi),          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26  marzo  2014,  n.          71.   |  
|   |                                 Art. 19   Disposizioni relative ai rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche   (RAEE) -   Corretta   attuazione   della   direttiva  2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI 
   1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 14, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi  che  agiscono  in  loro nome  trasmettono  annualmente  e  gratuitamente  all'ISPRA  i   dati relativi ai RAEE:   a) ricevuti presso i distributori;   b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;   c) oggetto di raccolta differenziata»;     b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano  avviate  al  trattamento  al  di  fuori  dei  sistemi  di  cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;     c) all'articolo 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente:   «7. Qualora non sia possibile, a causa  delle  dimensioni  o  della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura  elettrica  ed  elettronica,  gli  stessi   sono apposti  sull'imballaggio,  sulle  istruzioni  per  l'uso   e   sulla garanzia,  anche  se  in   formato   digitale,   dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;   d) all'articolo 30,  comma  2,  le  parole:  «deve  nominare»  sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;   e) all'Allegato  V,  il  titolo  dell'Allegato  e'  sostituito  dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;   f) all'Allegato V, Parte  1,  dopo  le  parole:  «Obiettivi  minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13  agosto 2012»;   g) all'Allegato VI, punto 2, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla seguente:     «a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a  suo  nome  per  riparazione  sotto  garanzia  ai  fini  del riutilizzo; o»;     h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in  fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».  
           Note all'art. 19:               I testi degli articoli 14, 23,  28  e  30  del  decreto          legislativo  14  marzo  2014  (Attuazione  della  direttiva          2012/19/UE sui rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed          elettroniche (RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28          marzo 2014, n. 73, S.O.,  come  modificati  dalla  presente          legge, cosi' recitano:               "Art. 14. Tasso di raccolta differenziata               1.  Ogni  anno  devono  essere  raggiunti  i   seguenti          obiettivi di raccolta differenziata:               a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere  conseguito  un          tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE  provenienti          dai nuclei domestici pari ad almeno  4  chilogrammi  l'anno          per abitante;               b) dal 1 gennaio 2016 deve essere conseguito  un  tasso          minimo di raccolta pari almeno al 45 per  cento,  calcolato          sulla base del peso totale dei RAEE raccolti  conformemente          alle previsioni del presente decreto in  un  dato  anno  ed          espresso come percentuale del peso medio delle AEE  immesse          sul mercato nei tre anni  precedenti.  Nel  periodo  dal  1          gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo  dei  RAEE          raccolti deve aumentare gradualmente fino al  conseguimento          del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c);               c) al 1 gennaio 2019 deve essere  conseguito  un  tasso          minimo di raccolta pari al 65  per  cento  del  peso  medio          delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o  in          alternativa, deve, essere conseguito  un  tasso  minimo  di          raccolta pari all'85 per cento del peso dei  RAEE  prodotti          nel territorio nazionale.               2.  In  attesa  che  la   Commissione   definisca   una          metodologia comune per calcolare il volume misurato in base          al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della          tutela del territorio e del mare,  sentita  l'ISPRA,  e  di          concerto  col  Ministro  dello  sviluppo  economico,   puo'          definire una metodologia di calcolo  del  peso  totale  dei          RAEE  prodotti   da   applicarsi   sull'intero   territorio          nazionale, tenendo in debita  considerazione  i  differenti          cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto          delle migliori tecniche disponibili.               3. Il monitoraggio  sul  raggiungimento  del  tasso  di          raccolta di cui al presente articolo e' affidato all'ISPRA.          A tal fine, i produttori e i terzi  che  agiscono  in  loro          nome trasmettono annualmente e  gratuitamente  all'ISPRA  i          dati relativi ai RAEE:               a) ricevuti presso i distributori;               b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;               c) oggetto di raccolta differenziata."               "Art.  23.  Modalita'   di   finanziamento   dei   RAEE          provenienti dai nuclei domestici               1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni          di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici  conferiti  nei          centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento          adeguato,  di  recupero  e  di  smaltimento  ambientalmente          compatibile  dei  medesimi,  e'  a  carico  dei  produttori          presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano          i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di          mercato, calcolata in base al peso delle  AEE  immesse  sul          mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o  per  ciascun          raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.               2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo          il 13 agosto 2005, il  finanziamento  delle  operazioni  di          ritiro e di trasporto  dei  RAEE  domestici  conferiti  nei          centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento          adeguato,  di  recupero  e  di  smaltimento  ambientalmente          compatibile  dei  medesimi,  e'  a  carico  dei  produttori          presenti sul mercato  nell'anno  in  cui  si  verificano  i          rispettivi  costi,  che  possono  adempiere  in  base  alle          seguenti modalita':               a)  individualmente,  con  riferimento  ai  soli   RAEE          derivanti dal consumo delle proprie AEE;               b) mediante un sistema collettivo, in proporzione  alla          rispettiva quota di mercato,  calcolata  in  base  al  peso          delle  AEE  immesse  sul  mercato  per  ciascun   tipo   di          apparecchiatura o  per  ciascun  raggruppamento,  nell'anno          solare di riferimento.               3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del          territorio e del mare definisce le  misure  necessarie  per          assicurare che siano  elaborati  appropriati  meccanismi  o          procedure di rimborso dei contributi ai produttori  qualora          le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al  di          fuori del territorio nazionale.               4. Il finanziamento della gestione dei RAEE  rientranti          nelle categorie di cui al punto 5  dell'Allegato  I,  e'  a          carico  dei  produttori  indipendentemente  dalla  data  di          immissione  sul  mercato   di   dette   apparecchiature   e          dall'origine  domestica   o   professionale,   secondo   le          modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai  sensi          dell'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  25          luglio 2005, n. 151."               "Art. 28. Marchio di identificazione del produttore               1.   Il   produttore   appone   sulle   apparecchiature          elettriche ed elettroniche  da  immettere  sul  mercato  un          marchio. Il marchio apposto deve consentire di  individuare          in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che  le          stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13          agosto 2005.               2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto          stabilito nella norma tecnica  CEI  EN  50419:2006-05,  che          adotta senza alcuna modifica la norma  europea  CENELEC  EN          50419:2006-03, deve contenere  almeno  una  delle  seguenti          indicazioni: nome del produttore, logo del  produttore  (se          registrato), numero di registrazione al Registro  nazionale          di cui all'articolo 29.               3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui          al comma  2,  il  produttore  puo'  utilizzare  sistemi  di          identificazione   a   radio   frequenza   (RFID),    previa          comunicazione ed approvazione  da  parte  del  Comitato  di          vigilanza e controllo.               4.  Il  marchio  deve  essere  visibile,  leggibile  ed          indelebile. Per verificare se  la  marcatura  e'  duratura,          essa deve risultare leggibile dopo  la  procedura  indicata          dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.               5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti  come          rifiuti   urbani   misti   e   facilitarne   la    raccolta          differenziata, il produttore appone  sulle  apparecchiature          il simbolo riportato all'Allegato IX.               6.  Il  marchio  ed  il  simbolo  sono  apposti   sulla          superficie dell'AEE, o su una superficie visibile  dopo  la          rimozione   di   un   coperchio   o   di   una   componente          dell'apparecchiatura   stessa.   Tale   operazione    deve,          comunque,  poter  essere  effettuata  senza  l'utilizzo  di          utensili.               7. Qualora non sia possibile, a causa delle  dimensioni          o della funzione  del  prodotto,  apporre  il  marchio  del          produttore e il simbolo sull'apparecchiatura  elettrica  ed          elettronica,  gli  stessi  sono  apposti  sull'imballaggio,          sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia,  anche  se  in          formato   digitale,   dell'apparecchiatura   elettrica   ed          elettronica."               Art. 30. Rappresentante autorizzato               1. Il produttore avente sede legale in un  altro  Stato          membro dell'Unione europea puo', in deroga quanto  disposto          all'articolo 4, comma 1, lettera g), numeri  da  1)  a  3),          designare   con   mandato   scritto    un    rappresentante          autorizzato, inteso come persona  giuridica  stabilita  sul          territorio italiano o persona fisica, in qualita' di legale          rappresentante di una  societa'  stabilita  nel  territorio          italiano, responsabile  per  l'adempimento  degli  obblighi          ricadenti sul produttore, ai sensi della  presente  decreto          legislativo.               2. Il  produttore  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,          lettera g), numero 4), stabilito nel territorio  nazionale,          il quale vende AEE in un  altro  Stato  membro  dell'Unione          europea nel quale non e'  stabilito,  deve  designare,  con          mandato  scritto,  un  rappresentante  autorizzato   presso          quello Stato, responsabile dell'adempimento degli  obblighi          ricadenti sul produttore ai sensi  della  disciplina  dello          Stato in cui e' effettuata la vendita.".               Il testo dell'allegato V  del  decreto  legislativo  14          marzo 2014, sopra citato, come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Allegato V               Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19               Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal          13 agosto 2012 sino al 14 agosto 2015 con riferimento  alle          categorie elencate nell'allegato I:               a) per i RAEE che rientrano  nelle  categorie  1  o  10          dell'allegato I,               - recupero dell'80 %, e               - riciclaggio del 75 %;               b) per i RAEE che  rientrano  nelle  categorie  3  o  4          dell'allegato I,               - recupero dell'75 %, e               - riciclaggio del 65 %;               c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7,          8 o 9 dell'allegato I,               - recupero dell'70 %, e               - riciclaggio del 50 %;               d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.               Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal          15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento  alle          categorie elencate nell'allegato I:               a) per i RAEE che rientrano  nelle  categorie  1  o  10          dell'allegato I,               - recupero dell'85 %, e               - preparazione  per  il  riutilizzo  e  il  riciclaggio          dell'80 %;               b) per i RAEE che  rientrano  nelle  categorie  3  o  4          dell'allegato I,               - recupero dell'80 %, e               - preparazione per il riutilizzo e il  riciclaggio  del          70 %;               c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7,          8 o 9 dell'allegato I,               - recupero dell'75 %, e               - preparazione per il riutilizzo e il  riciclaggio  del          55 %;               d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.               Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal          15 agosto 2018  con  riferimento  alle  categorie  elencate          nell'allegato III:               a) per i RAEE che  rientrano  nelle  categorie  1  o  4          dell'allegato III,               - recupero dell'85 %, e               - preparazione  per  il  riutilizzo  e  il  riciclaggio          dell'80 %;               b)  per  i  RAEE  che  rientrano  nella   categoria   2          dell'allegato III,               - recupero dell'80 %, e               - preparazione per il riutilizzo e il  riciclaggio  del          70 %;               c)  per  i  RAEE  che  rientrano   nell'allegato   III,          categorie 5 o 6,               - recupero dell'75 %, e               - preparazione per il riutilizzo e il  riciclaggio  del          55 %;               d)  per  i  RAEE  che  rientrano  nella   categoria   3          dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.".               Il testo dell'allegato VI del  decreto  legislativo  14          marzo 2014, sopra citato, come  modificato  dalla  presente          legge, cosi' recita:               "Allegato VI               Requisiti minimi per le spedizioni               1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE,  qualora  il          detentore dell'articolo dichiari  di  voler  spedire  o  di          spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della          propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti:               a) copia della fattura e del  contratto  relativi  alla          vendita e/o al trasferimento della proprieta' dell'AEE, che          attestano che l'apparecchiatura e' pienamente funzionante e          destinata direttamente al riutilizzo;               b) prove della valutazione o dei test  condotti,  sotto          forma di copie della documentazione (certificato di  prova,          prova di funzionalita') su ogni articolo della spedizione e          un protocollo contenente tutte le informazioni indicate  al          punto 3;               c) una dichiarazione del  detentore  che  organizza  il          trasporto  dell'AEE,  dalla  quale   risulti   che   nessun          materiale e nessuna  apparecchiatura  della  spedizione  e'          classificabile come "rifiuto"  ai  sensi  dell'articolo  3,          paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e               d) un'adeguata protezione contro  i  danni  durante  il          trasporto,  il  carico  e  lo   scarico,   in   particolare          attraverso  un   imballaggio   adeguato   e   un   adeguato          accatastamento del carico.               2.  I  documenti  indicati  al  punto  1  del  presente          allegato alle lettere a) e b),  ed  al  punto  3  non  sono          richiesti qualora sia documentato da prove concludenti  che          la  spedizione  avviene  nel  contesto  di  un  accordo  di          trasferimento tra imprese e che:               a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a  un          terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto  garanzia          ai fini del riutilizzo; o               b) le AEE ad uso professionale usate sono  rinviate  al          produttore o a un terzo che agisce  a  suo  nome  o  ad  un          impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione  la          decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla          revisione della decisione OCSE(92)  39/def.  sul  controllo          dei  movimenti  transfrontalieri  di  rifiuti  destinati  a          operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a          un contratto valido a fini di riutilizzo; o               c) le AEE ad uso professionale usate  difettose,  quali          dispositivi  medici  e  loro  parti,   sono   rinviate   al          produttore  o  a  un  terzo  che  agisce  a  suo  nome  per          un'analisi delle cause profonde  in  base  a  un  contratto          valido,  nei  casi  in  cui  tale  analisi   possa   essere          effettuata solo dal produttore o da terzi  che  agiscono  a          suo nome.               3.   Per   dimostrare   che   gli   articoli    spediti          costituiscono AEE usate e non RAEE, e' necessario che siano          effettuate  sulle  AEE  oggetto  di  spedizione  le   prove          indicate al punto 1 e che  sia  redatta  la  documentazione          prevista al punto 2:               1. Prove               a) Testare la funzionalita' e valutare la  presenza  di          sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo  di          AEE. Per la maggior parte delle AEE e' sufficiente un  test          delle funzioni principali.               b) Registrare i risultati  della  valutazione  e  delle          prove.               2. Documentazione               a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma          non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se  non  e'          imballata) o sull'imballaggio,  in  modo  da  poter  essere          letta senza disimballare l'apparecchiatura.               b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:               -  nome  dell'articolo  (nome  dell'apparecchiatura  se          elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del  caso,          e categoria di cui all'allegato I o  all'allegato  III,  se          del caso),               - numero di identificazione  dell'articolo  (n.  matr.)          ove appropriato,               - anno di produzione (se disponibile),               - nome  e  indirizzo  dell'azienda  responsabile  delle          prove di funzionalita',               - risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa  la          data della prova di funzionalita'),               - tipo di prove svolte.               4. In aggiunta alla documentazione richiesta  ai  punti          1, 2  e  3,  ogni  carico  (ad  esempio  ogni  container  o          autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:               a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o          foglio di viaggio,               b) dichiarazione della persona  responsabile  sotto  la          propria responsabilita'.               5. In mancanza della prova che un  oggetto  sia  un'AEE          usata e non un RAEE mediante  l'appropriata  documentazione          di cui ai punti 1, 2, 3 e 4  e  di  un'adeguata  protezione          contro i  danni  durante  il  trasporto,  il  carico  e  lo          scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio  e          un adeguato accatastamento del  carico,  che  costituiscono          obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto,          le autorita' dello Stato membro considerano  l'articolo  un          RAEE e presumono che  il  carico  contenga  una  spedizione          illecita.  In  tali  circostanze   vengono   informate   le          autorita'  competenti  e  il  carico  viene  trattato  come          previsto dagli articoli 24 e 25  del  regolamento  (CE)  n.          1013/2006.".   |  
|   |                                 Art. 20   Disposizioni  relative  allo  smaltimento  degli   sfalci   e   delle  potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI 
   1. All'articolo 185, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:     «f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma  2,  lettera b), del presente articolo, la paglia e  altro  materiale  agricolo  o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo  esemplificativo  e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito  delle buone pratiche colturali, nonche' gli sfalci e le potature  derivanti dalla manutenzione del  verde  pubblico  dei  comuni,  utilizzati  in agricoltura, nella silvicoltura o per la  produzione  di  energia  da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con cessione a terzi, mediante processi  o  metodi  che  non  danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».  
           Note all'art. 20:               Il testo dell'articolo 185 del  decreto  legislativo  3          aprile  2006,  n.152   (Norme   in   materia   ambientale),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,          S.O. n. 96, come modificato  dalla  presente  legge,  cosi'          recita:               "Art. 185. (Esclusioni dall'ambito di applicazione)               1. Non rientrano nel campo di applicazione della  parte          quarta del presente decreto:               a) le emissioni costituite da effluenti gassosi  emessi          nell'atmosfera  e  il  biossido  di  carbonio  catturato  e          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di          stoccaggio geologico di biossido di carbonio;               b) il terreno (in situ), inclusi il  suolo  contaminato          non scavato e  gli  edifici  collegati  permanentemente  al          terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt.  239  e          ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;               c) il suolo non  contaminato  e  altro  materiale  allo          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito          in cui e' stato escavato;               d) i rifiuti radioattivi;               e) i materiali esplosivi in disuso;               f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma  2,          lettera b),  del  presente  articolo,  la  paglia  e  altro          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso          quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci          e le potature effettuati nell'ambito delle  buone  pratiche          colturali, nonche' gli sfalci e le potature derivanti dalla          manutenzione del verde pubblico dei comuni,  utilizzati  in          agricoltura, nella silvicoltura  o  per  la  produzione  di          energia da tale biomassa, anche al di fuori  del  luogo  di          produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o          metodi  che  non  danneggiano  l'ambiente  ne'  mettono  in          pericolo la salute umana.               2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte          quarta del presente decreto, in quanto  regolati  da  altre          disposizioni  normative   comunitarie,   ivi   incluse   le          rispettive norme nazionali di recepimento:               a) le acque di scarico;               b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di          produzione di biogas o di compostaggio;               c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla          macellazione, compresi gli animali abbattuti per  eradicare          epizoozie, e smaltite in conformita' del  regolamento  (CE)          n. 1774/2002;               d)   i   rifiuti    risultanti    dalla    prospezione,          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto          legislativo 30 maggio 2008, n. 117.               3. Fatti salvi gli obblighi derivanti  dalle  normative          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,          e successive modificazioni.               4. Il suolo escavato non contaminato e altro  materiale          allo stato naturale, utilizzati in siti diversi  da  quelli          in cui sono  stati  escavati,  devono  essere  valutati  ai          sensi, nell'ordine, degli articoli 183,  comma  1,  lettera          a), 184-bis e 184-ter.".   |  
|   |                                 Art. 21   Abrogazione delle disposizioni  recanti  estensione  del  periodo  di  incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi 
   1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  i  commi 149, 150 e 151 sono abrogati.  
           Note all'art. 21:               Il testo dei commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge di stabilita' 2016), abrogati dalla  presente  legge,          sono stati pubblicati nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n.          302, S.O.   |  
|   |                                 Art. 22                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza pubblica. Le amministrazioni e le  autorita'  interessate  provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 3 maggio 2019 
                              MATTARELLA                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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