| Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 12 aprile 2019 |  
| Rinegoziazione del medicinale per uso  umano  «Symbicort»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 680/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo ai  medicinali  per  uso  umano   e   successive   modificazioni   ed integrazioni,  in  particolare  il  capo  IV  (Procedura   di   mutuo riconoscimento e procedura decentrata);   Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE, in  particolare  il capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);   Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  concernente «Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica»   che   prevede   la classificazione  dei  medicinali  erogabili  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  Paese mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e  successive modificazioni ed integrazioni;   Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24  novembre  2003,  n. 326,  che  dispone  la  contrattazione  del  prezzo  per  i  prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2001, recante «Individuazione dei criteri per la  contrattazione  del prezzo dei farmaci»;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227  del  29  settembre  2006, concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n.  189  e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [...]»;   Visto altresi'  l'art.  48,  comma  33-bis,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere lo sviluppo del Paese e per la correzione  dell'andamento  dei  conti pubblici», convertito con  modificazioni,  nella  legge  24  novembre 2003, n. 326,  che  dispone  che  «alla  scadenza  del  brevetto  sul principio  attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in  assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa   ad   un   medicinale   biosimilare   o    terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura  di  contrattazione del   prezzo,   ai   sensi   del   comma   33,   con   il    titolare dell'autorizzazione   in   commercio    del    medesimo    medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte  del Servizio sanitario nazionale»;   Vista la  determina  25  settembre  2015,  n.  1252,  e  successive integrazioni e  modificazioni,  concernente  la  «Rinegoziazione  del prezzo di rimborso dei medicinali  biotecnologici»  e  la  successiva determina  12  ottobre  2015,  n.  1313,  recante  «Rettifica   della determina  n.  1252/2015  del  25  settembre  2015,   relativa   alla rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»;   Vista  la  determina  6  ottobre  2015,  n.  1267,   e   successive integrazioni e modificazioni, concernente «Rinegoziazione del  prezzo di rimborso dei medicinali  per  uso  umano  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di  raggruppamenti  di  medicinali terapeuticamente assimilabili»;   Vista  la  determina  24  novembre  2015,  n.  1525,  e  successive integrazioni e modificazioni, recante «Procedura  di  pay-back  (art. 9-ter, commi 10, lettera  b)  e  11  del  decreto-legge  n.  78/2015, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  125/2015)  -   Anni 2015-2016-2017»;   Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158  tra  l'AIFA  e  la Astrazeneca S.p.a. con cui e' stato concordato che  il  risparmio  di spesa per il Servizio  sanitario  nazionale  previsto  sarebbe  stato conseguito per mezzo di una riduzione del prezzo  al  pubblico  della confezione della specialita' medicinale «Symbicort»;   Tenuto conto che, a seguito dell'accordo  negoziale  in  questione, l'AIFA  ha  ritenuto  necessario  definire  le  condizioni  negoziali applicabili ai medicinali  oggetto  dell'accordo  a  partire  dal  1° gennaio 2018;   Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti  della  ditta Astrazeneca S.p.a. volto alla verifica della volonta' della stessa di confermare le condizioni negoziali  previste  nell'accordo  negoziale stipulato ai sensi dell'11, comma 1, del decreto-legge  13  settembre 2012, n. 158, oppure di accedere ad una rinegoziazione  dello  stesso ai sensi della delibera CIPE n. 3/2001;   Vista la disponibilita' manifestata  dalla  Astrazeneca  S.p.a.  di rinegoziare  con  AIFA  l'accordo  e,  in  particolare,  la  proposta negoziale pervenuta dalla stessa;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso  in  merito alla suddetta proposta nella seduta del 16 maggio 2018;   Visto l'esito della procedura  negoziale  in  cui  l'Agenzia  e  la Astrazeneca S.p.a. sono pervenute, in contraddittorio tra loro, ad un accordo in ordine alla rinegoziazione delle condizioni negoziali  con riferimento al medicinale «Symbicort» (A.I.C. n. 035194);   Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2019 del  consiglio  di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1               Rinegoziazione delle condizioni negoziali 
   Il medicinale SYMBICORT e' rinegoziato alle condizioni  di  seguito indicate:     confezione: «Turbohaler 160 mcg/4,5 mcg/inalazione,  polvere  per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n.  035194063  (in  base 10);     classe di rimborsabilita': A;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,01;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 64,38.   Restano ferme tutte le altre condizioni negoziali.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
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   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Symbicort» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
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   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
     Roma, 12 aprile 2019 
                                     p. Il direttore generale: Massimi     |  
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