Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 15 aprile 2019
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno» ed a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Dolcetto d'Alba».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 585, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2012, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;
Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2015, n. 80132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2015, con il quale e' stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Dolcetto d'Alba»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018
Considerato altresi' che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» e per le DOC «Alba», «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;
Considerato che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e la rappresentativita' di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Dolcetto d'Alba». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Valoritalia S.p.a., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo, sulle citate denominazioni, con la nota protocollo n. 2018/19436/S04 del 13 novembre 2018;
Considerato altresi' che dalla verifica effettuata dall'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani non ha dimostrato di possedere la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Alba»;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Dolcetto d'Alba»;

Decreta:
Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 585, al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, con sede legale in Alba (CN), corso Enotria, n. 2/C, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Dolcetto d'Alba».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 8 ottobre 2012, n. 585, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 aprile 2019

Il dirigente: Polizzi