Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2011 (S.O. n. 252), con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Sicilia»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Sicilia»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della regione Sicilia su istanza del Consorzio di tutela vini Sicilia DOC, con sede in Palermo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Sicilia», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della regione Sicilia; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Sicilia»; Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sicilia». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta. |
| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SICILIA»
Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» e' modificato come di seguito indicato: All'art. 1, il comma 2: «La denominazione di origine controllata «Sicilia» e' altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, con l'esclusione dei vitigni aromatici.». e' sostituito con il seguente: «La denominazione di origine controllata «Sicilia» e' altresi' riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, ivi compreso il vitigno Zibibbo e con l'esclusione degli altri vitigni aromatici.». All'art. 2, ultimo paragrafo, la dicitura: «La denominazione di origine controllata «Sicilia» con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'art. 1, comma 1, con l'esclusione dei vitigni aromatici, e' consentita a condizione che:» e' sostituita con la seguente: «La denominazione di origine controllata «Sicilia» con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all'art. 1, comma 1, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e con l'esclusione degli altri vitigni aromatici, e' consentita a condizione che:». All'art. 4, il comma 3: «Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200.» e' sostituito con il seguente: «Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200. Fino alla campagna vitivinicola 2018/2019, sono tuttavia ammessi, esclusivamente per le province di Agrigento e Caltanissetta, per la varieta' Calabrese o suo sinonimo Nero D'Avola, gli impianti con forma di allevamento a tendone con numero dei ceppi non inferiore a 1.100. Dalla campagna vitivinicola 2019/2020 la forma di allevamento a tendone per la varieta' Calabrese o suo sinonimo Nero D'Avola, nelle province di Agrigento e Caltanissetta, e' ammessa soltanto per il reimpianto.». All'art. 5, il comma 11: «Per le tipologie bianco e bianco spumante, qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di uva in vino e' riferita alle singole varieta' che compongono la partita» e' sostituito con il seguente: «Per le tipologie bianco, bivarietali e bianco spumante, qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di uva in vino e' riferita alle singole varieta' che compongono la partita». All'art. 6, comma 1, sono modificate le caratteristiche descrittive di talune tipologie di vino, come di seguito riportato: Sicilia Rosato, in luogo di: «colore: rosa piu' o meno intenso» inserire: «colore: da rosa tenue a rosato piu' o meno intenso, talvolta con sfumature ramate;» Sicilia Inzolia vendemmia tardiva, in luogo di: «colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» inserire : «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a volte con tonalita' ambrate; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;» Sicilia Grillo vendemmia tardiva, in luogo di: «colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» inserire: «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a volte con tonalita' ambrate; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;» Sicilia Catarratto vendemmia tardiva, in luogo di: «colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;» inserire: «colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a volte con tonalita' ambrate; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;». Sicilia Pinot Grigio, in luogo di: «colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;» inserire: «colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta anche rosato piu' o meno intenso o ramato;». All'art. 6, il comma 2: «Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varieta', si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente in maggiore quantita'.» e' sostituito con il seguente: «Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varieta', si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente in maggiore quantita', fermo restando che nel caso di combinazioni con il vitigno Zibibbo le spiccate peculiarita' aromatiche di tale varieta' potranno prevalere sulle caratteristiche della varieta' in combinazione.». |
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