| Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| PROVVEDIMENTO 16 aprile 2019 |  
| Modifica  del  disciplinare   di   produzione   della   denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata in qualita'  di Indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE)  n.  134 del 20 gennaio 1998.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;   Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, con la quale ai  titolari  degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  sono  assegnati,  in coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del Ministro del 27 febbraio  2019,  n.  1423,  nonche'  nella  direttiva dipartimentale  29  febbraio  2019,  prot.  n.  774,  gli   obiettivi riportati nell'allegato A) che  costituisce  parte  integrante  della direttiva.;   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento (CE) n.  134/1998  della  Commissione  del  20 gennaio 1998 con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche protette,  la  Indicazione  geografica  protetta  «Vitellone   bianco dell'Appennino centrale»;   Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;   Considerato che, con regolamento (UE) n. 594/2019 della Commissione dell'8 aprile 2019, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica richiesta della I.G.P. «Vitellone  bianco  dell'Appennino  centrale», affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della Indicazione  geografica  protetta  «Vitellone  bianco  dell'Appennino centrale», nella stesura risultante  a  seguito  dell'emanazione  del regolamento (UE) n. 594/2019 della Commissione  dell'8  aprile  2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 103 del 12 aprile 2019.   I produttori  che  intendono  porre  in  commercio  la  Indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»,  sono tenuti al rispetto dell'allegato  disciplinare  di  produzione  e  di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.     Roma, 16 aprile 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA                    INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA              «VITELLONE BIANCO DELL'APPENNINO CENTRALE» 
                                Art. 1. 
     L'Indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.)  «Vitellone  bianco dell'Appennino   centrale»   e'   riservata   alle   carni   prodotte dall'allevamento bovino che risponde alle condizioni ed ai  requisiti illustrati nel presente disciplinare  ai  sensi  della  normativa  di riferimento vigente.      |  
|   |                                 Art. 2. 
     L'area geografica di produzione della carne di «Vitellone  bianco dell'Appennino  centrale»  e'  rappresentata  dal  territorio   delle province collocate lungo la dorsale  appenninica  del  Centro-Italia. Piu'  precisamente  la  zona  di  produzione  e'  rappresentata   dai territori  delle  attuali  seguenti   province:   Bologna,   Ravenna, Forli-Cesena,  Rimini,  Ancona,  Ascoli  Piceno,   Fermo,   Macerata, Pesaro-Urbino,  Teramo,  Pescara,   Chieti,   L'Aquila,   Campobasso, Isernia,  Benevento,  Avellino,  Frosinone,  Rieti,  Viterbo,  Terni, Perugia, Grosseto, Siena,  Arezzo,  Firenze,  Prato,  Livorno,  Pisa, Pistoia; Roma limitatamente ai comuni di Arcinazzo  Romano,  Camerata Nuova, Cervara  di  Roma,  Jenne,  Mazzano  Romano,  Ponzano  Romano, Sant'Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano; Latina limitatamente ai comuni di Campodimele, Castelforte,  Fondi,  Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio,  Prossedi,  Roccasecca  dei Volsci, Santi Cosma e  Damiano,  Sonnino,  Spigno  Saturnia;  Caserta limitatamente ai comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia  e  Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta,  Camigliano,  Capriati  a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso,  Castello  del  Matese, Ciorlano,  Conca  della  Campania,  Dragoni,  Fontegreca,  Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia  Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano,  Piana di  Monte  Verna,  Piedimonte  Matese,  Pietramelara,  Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano,  San  Gregorio  Matese,  San  Pietro  Infine,   San   Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Teano,  Tora  e  Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio.      |  
|   |                                 Art. 3. 
     3.1 - Razze previste e identificazione     La  carne  di  «Vitellone  bianco  dell'Appennino  centrale»   e' prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, di eta' compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi,  nati ed allevati nell'area geografica di produzione di cui  all'art  2.  I bovini  devono  risultare  nati  da  allevamenti   in   selezione   e regolarmente iscritti al Registro genealogico  del  giovane  bestiame del Libro genealogico nazionale.      |  
|   |                                 Art. 4. 
     4.1 - Alimentazione     Dalla nascita allo svezzamento e' consentito l'uso  dei  seguenti sistemi di allevamento: pascolo, stabulazione libera, semibrado.     Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla  macellazione, i soggetti  devono  essere  allevati  esclusivamente  a  stabulazione libera, a posta fissa, semibrado.     I vitelli devono essere allattati naturalmente dalle  madri  fino al momento dello svezzamento. Successivamente la base  alimentare  e' rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da  prati naturali, artificiali  e  coltivazioni  erbacee  tipiche  della  zona geografica indicata;  in  aggiunta,  e'  permesso  l'uso  di  mangimi concentrati  semplici  o  composti  e  l'addizione   di   integratori alimentari.     La razione deve comunque essere calcolata in modo  da  assicurare livelli nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0.8 U.F./Kg di  S.S. per i maschi e maggiori di 0.7 U.F./Kg di S.S. per le femmine) ed una quota proteica compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale.     4.2 - Alimenti vietati     Nei  quattro  mesi  che  precedono  la  macellazione  e'  vietato alimentare il bestiame con foraggi insilati.     E' vietato alimentare il bestiame con  i  seguenti  sottoprodotti dell'industria:       Farina di carne;       Ciccioli;       Farina di pesce;       Sangue;       Grasso di origine animale;       Scarti dell'industria dolciaria     I   seguenti   sottoprodotti    dell'industria    sono    ammessi esclusivamente come componenti di mangimi concentrati:       Polpa di barbabietola esausta fresca;       Potature di olivo macinate;       Foglie di olivo fresche od essiccate;       Pastazzo d'arancia;       Pastazzo secco d'agrumi;       Polpa essiccata d'arancia;       Sansa d'olivo;       Buccette d'oliva;       Buccette e semi di pomodoro;       Residui di distilleria;       Radichette di malto;       Trebbie di birra;       Trebbie fresche o essiccate;       Borlande fresche o essiccate;       Pula vergine o commerciale;       Marco di mele;       Frutta fresca o conservata     4.3 Macellazione     La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei.     Al  fine  di  evitare  l'instaurarsi  di   fenomeni   di   stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per  il carico e lo scarico dagli automezzi.     Gli animali al mattatoio  devono  essere  avviati  immediatamente alla macellazione o sostare in box singoli.     Al  fine  di  preservare  e   proteggere   le   masse   muscolari dall'ossidazione nella fase di frollatura, nella fase di macellazione non e' ammesso lo sgrassamento totale della carcassa intesa  come  la completa rimozione del grasso di copertura del filetto e  del  grasso di copertura (interno ed esterno) delle masse muscolari che  all'atto della macellazione risultano ricoperte da grasso.     Nel rispetto delle normative  vigenti,  la  refrigerazione  delle carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare  il  fenomeno della contrattura da freddo.      |  
|   |                                 Art. 5. 
     5.1 Classificazione della carcassa     Le carcasse, in base alla  griglia  comunitaria  di  valutazione, devono rientrare nei seguenti valori:       conformazione: non inferiore ad R;       stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 3.     5.2 Colore     Il colore delle parti carnose esposte  della  carcassa  non  deve presentare colorazioni anomale  (magenta  o  tendente  al  nero).  Il colore del grasso visibile non deve tendere al  giallo  cinerino  ne' deve avere venature tendenti al giallo carico.     5.3 Frollatura     Vista la necessita' di migliorare la tenerezza delle carcasse  di animali maschi, che hanno minore capacita' di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per  le  carcasse dei maschi deve essere di almeno quatttro giorni per  tutti  i  tagli tranne lo scamone, la noce e la fesa e  il  muscolo  del  lombo,  che dovranno essere sottoposti a frollatura per almeno dieci giorni.     5.4 Parametri qualitativi     I parametri qualitativi medi della  carne  di  «Vitellone  bianco dell'Appennino centrale» devono essere:       pH fra 5.2 e 5.8;       estratto etereo (sul t.q.) inferiore al 3%;       ceneri (sul t.q.) inferiore al 2%;       proteine (sul t.q.) maggiore del 20%;       colesterolo inferiore a 50 mg/100 g;       rapp. ac. grass. ins./sat. maggiore di 1,0;       calo a fresco minore del 3%;       grado di durezza (crudo) minore di 3.5 Kg/cmq;       colore (luce diur. 2667K L superiore a 30; C superiore a 20;  H compreso fra 25 e 45).      |  
|   |                                 Art. 6. 
     6.1 Contrassegni     La carne  di  «Vitellone  bianco  dell'Appennino  centrale»  deve essere immessa al consumo provvista  di  particolare  contrassegno  a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.     Il contrassegno e'  costituito  dal  logo  riportato  di  seguito recante la scritta «Vitellone  bianco  dell'Appennino  centrale».  Il contrassegno ha dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la  testa e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla base il nome della razza (Chianina,  Marchigiana,  Romagnola)  e sui tre lati rimanenti la  scritta  Vitellone  bianco  dell'Appennino centrale. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Il contrassegno deve  essere  apposto  con  caratteri  chiari  ed indelebili, nettamente distinti  da  ogni  altra  scritta  ed  essere seguito dalla menzione Indicazione geografica protetta e/o I.G.P.     L'apposizione  del  contrassegno  deve   essere   effettuata   al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo.     Il contrassegno  deve  essere  impresso  sulla  superficie  della carcassa, in corrispondenza della faccia  esterna  dei  18  tagli  di seguito  elencati  (specificando  tra  parentesi  le  relative   basi muscolari):       1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e posteriore, peroneo, estensori  comune,  anteriore  e  laterale  delle  falangi,  flessori esterno ed interno delle falangi);       2)  campanello  (gastrocnemio  laterale  e  mediale,  soleo   e flessore superficiale delle falangi);       3) girello (semitendinoso);       4)     sottofesa      (bicipite      femorale-lungo      vasto, paramerale-lungo-vasto);       5)  noce  (retto  anteriore  della  coscia,  vasto  intermedio, laterale e medio);       6)  fesa  (semimembranoso,  adduttore  del  femore,   pettineo, sartorio, gracile);       7)  scamone  (tensore  della   fascia   lata,   gluteo   medio, superficiale, profondo e accessorio);       8) lombata (lunghissimo del dorso,  lungo  spinoso  e  costale, trapezio, traverso  spinoso,  intercostale,  elevatore  delle  coste, piccolo dentato e gran dorsale);       9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo costale e spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo dentato ed elevatore delle coste);       10) pancia (obliquo  esterno  ed  interno,  trasverso  e  retto dell'addome);       11) petto (pettorale profondo e superficiale, trasversale delle coste);       12) sottospalla (romboide, trapezio,  splenio,  lungo  flessore del collo, lungo spinoso e costale, trasverso spinoso del dorso, gran dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali);       13) reale (intercostale, gran dorsale);       14)  collo  (romboide,  trapezio,  splenio,  piccolo  e  grande complesso, lungo flessore del collo, traverso  spinoso,  atloide  del piccolo complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali  del collo);       15) muscolo  anteriore  (estensore  obliquo  ed  anteriore  del metacarpo, estensore proprio delle dita,  estensore  anteriore  delle falangi,  cubitale  esterno  ed  interno,  gran   palmare,   flessore superficiale e profondo delle falangi,  capo  omerale  e  ulnare  del flessore  profondo  delle  falangi,   capo   radiale   del   flessore superficiale delle falangi);       16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico);       17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo);       18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo).     Il contrassegno deve essere conservabile in tutte le  fasi  della distribuzione.     6.2 Documento di controllo     L'esperto incaricato dall'Organismo di  Controllo  provvede,  per ogni capo bovino, all'inserimento e alla registrazione  dei  dati  in una scheda informatica chiamata documento di controllo.     Il documento di controllo e' il documento informatico  a  cui  si dovra' fare riferimento per le verifiche del rispetto  dei  requisiti di conformita' e sara' archiviato esclusivamente per via informatica.     A  seguito  della  registrazione  del  documento  di   controllo, l'esperto incaricato provvedera' alla  apposizione  del  contrassegno secondo quanto previsto all'art. 6.1.     Il  documento  di  controllo,  per  permettere  la  verifica  dei requisiti di conformita' e i controlli relativi sul rispetto di  tali requisiti, dovra' contenere i seguenti dati:       1. numero identificativo dell'animale (matricola);       2. azienda di nascita;       3. aziende di allevamento e/o ingrasso;       4. movimentazione del capo;       5. data di nascita;       6. sesso;       7. razza;       8. data e numero progressivo di macellazione;       9. categoria dell'animale;       10. peso della carcassa e del taglio destinato;       11.  conformazione  e  grasso   della   carcassa   secondo   la classificazione CE;       12. denominazione e sede del  mattatoio  dove  e'  avvenuta  la macellazione;       13. denominazione e sede del laboratorio di  sezionamento  dove e' avvenuto il sezionamento;       14. indicazione della tipologia di  prodotto  preso  in  carico (carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti);       15.  denominazione  e  sede   del   destinatario:   macelleria, laboratorio di sezionamento, operatore commerciale;       16. nome dell'esperto incaricato alla certificazione;       6.3 Etichetta.     Conformemente a quanto previsto  dalla  legislazione  vigente  in materia di etichettatura e tracciabilita' della carne  bovina,  sulla carne  dovra'  essere  apposta  una   etichetta   che   ne   permetta l'identificazione e la rintracciabilita'.     L'etichetta dovra' riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti dalle normative vigenti, le seguenti informazioni:       1. numero di riferimento o codice di rintracciabilita'.       2. la denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino  centrale» e/o il logo;       3. il logo dell'Unione previsto  dalla  normativa  vigente.  In aggiunta e' possibile riportare la dicitura  «Indicazione  geografica protetta» e/o l'acronimo «I.G.P»;       4. la razza del soggetto ad esclusione dei lotti costituiti  da piu' razze;     Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, del  presente  articolo possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta.     L'etichetta puo' riportare anche le altre  informazioni  previste nel documento di controllo di cui all'art. 6.2.     6.4 Modalita' di vendita     La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata.     Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere  esposta  e ben visibile nell'area del bancone di vendita  destinata  alla  carne IGP «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».     La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata  nei  seguenti  modi:   preconfezionato,   preincartato, sottovuoto, atmosfera modificata. Essa e' posta in  vendita  solo  in confezioni chiuse ed  etichettate,  riportante  un'etichetta  con  le informazioni previste all'art. 6.3.     Il  confezionamento  puo'  avvenire   solo   in   laboratori   di sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo  dell'organo preposto che consente la stampigliatura del  logo  della  Indicazione geografica protetta sulle singole confezioni.      |  
|   |                                 Art. 7. 
     I  controlli  sono  effettuati  da  una  struttura  di  controllo conformemente a quanto stabilito al Titolo V, capo I  del  reg.  (UE) 1151/2012.     L'organismo  di  controllo  e'  «3A-PTA   -   Parco   tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla - 06050 Todi (PG) Italia - Tel.075- 89571 - Fax. 075-8957257.     Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.  In  questo  modo,  e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori,  dei  punti vendita e dei laboratori di confezionamento,  nonche'  attraverso  la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del  numero  dei vitelli  nati,   allevati,   macellati,   sezionati,   porzionati   e confezionati e' garantita la tracciabilita' del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei  relativi  elenchi,  sono assoggettate al controllo da  parte  della  struttura  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.     |  
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