| Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 15 aprile 2019 |  
| Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Montefalco a svolgere le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   vigilanza,   tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Montefalco Sagrantino» e sulla DOC «Montefalco».  |  
  |  
 |  
                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli 51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni geografiche protette dei vini;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare l'art. 15;   Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899 del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e e forestali»;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del vino;   Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le attivita' di cui al citato art. 41;   Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche dei vini;   Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;   Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n.  664,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2013, con il  quale  e'  stato  riconosciuto  il Consorzio tutela vini Montefalco ed attribuito  per  un  triennio  al citato Consorzio di tutela  l'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e cura  generale  degli  interessi  relativi  alla   DOCG   «Montefalco Sagrantino» ed alla DOC «Montefalco»;   Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n.  29043,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2016, con il quale e' stato  confermato  per  un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini  Montefalco  a svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n. 61 per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e per la DOC «Montefalco»;   Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  forestali  e  del turismo;   Considerato che lo statuto del Consorzio  tutela  vini  Montefalco, approvato da questa  amministrazione,  deve  essere  sottoposto  alla verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;   Considerato inoltre  che  lo  statuto  del  Consorzio  tutela  vini Montefalco, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla  legge  n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;   Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini  Montefalco  puo' adeguare il proprio statuto entro il  termine  indicato  all'art.  3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;   Considerato  che  nel  citato  statuto  il  Consorzio  tutela  vini Montefalco richiede  il  conferimento  dell'incarico  a  svolgere  le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4  della  legge  12  dicembre 2016, n. 238 per  la  DOCG  «Montefalco  Sagrantino»  e  per  la  DOC «Montefalco»;   Considerato che il Consorzio tutela vini Montefalco  ha  dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della  legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Montefalco  Sagrantino»  e  per  la  DOC «Montefalco». Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle attestazioni  rilasciate  dall'organismo  di  controllo  3A -   Parco tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria -  S.r.l.,   autorizzato   a svolgere l'attivita' di controllo, sulle citate denominazioni, con la nota protocollo n. 3766 del 20 marzo 2019;   Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico al Consorzio  tutela  vini  Montefalco  a  svolgere  le  funzioni  di promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41, comma 1 e 4, della legge  n.  238  del  2016,  per  le  denominazioni «Montefalco Sagrantino» e «Montefalco»; 
                               Decreta: 
                            Articolo unico 
   1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n.  664,  al  Consorzio  tutela vini Montefalco, con sede  legale  in  Montefalco  (PG),  piazza  del Comune n. 16, a svolgere le funzioni di  promozione,  valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge  n.  238  del 2016, per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e per la DOC «Montefalco».   2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni previste nel decreto 17 gennaio 2013, n. 664, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei requisiti previsti  dalla  legge  n.  238  del  2016  e  dal  decreto ministeriale 18 luglio 2018.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua pubblicazione.     Roma, 15 aprile 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |  
 
 | 
 |