IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge del 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, che, all'art. 9, prevede contributi per la realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211 del 1992; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, di «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive» (c.d. «legge obiettivo»); Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede all'art. 4, commi 134 e seguenti, che «per le infrastrutture di cui alla legge» n. 443 del 2001, «che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera ..., la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ed in particolare l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo - tra l'altro - il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443 del 2001; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia» (c.d. «codice antimafia»), e seguenti modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha soppresso la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto alle direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e in particolare: 1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 del dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 3. l'art. 203, che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo Organismo inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del previgente CCASGO; 4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; 5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 1. lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3. le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: 1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera - 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare: 1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche che include nell'allegato 1, l'intervento della metropolitana di Brescia, incluse le opere aggiuntive che comprendono le aree di parcheggio; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese; Viste le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della citata legge n. 211 del 1992 e successivi rifinanziamenti concernenti la «metropolitana leggera automatica di Brescia», adottate da questo Comitato, ed in particolare la delibera 20 novembre 1995, n. 175, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 1996; la delibera 22 giugno 2000, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2000; la delibera 1° febbraio 2001, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 2001; la delibera 29 novembre 2002, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 2003; la delibera 20 dicembre 2004, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 2005; Vista la delibera di questo Comitato 29 marzo 2006, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 2006, Supplemento ordinario, con la quale e' stato assegnato, in via programmatica, un contributo, in termini di volume di investimenti, di euro 40.000.000 per la realizzazione dell'intervento denominato «Metropolitana leggera automatica Metrebus di Brescia: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia»; Vista la delibera di questo Comitato 23 novembre 2007, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 2008, con la quale e' stato assegnato, in via definitiva, il contributo di cui alla citata delibera n. 104 del 2006; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del n. 2015, Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'XI «Allegato infrastrutture» che include l'intervento in esame; Vista la delibera 26 aprile 2018, n. 37, con la quale questo Comitato - preso atto che il parcheggio Lamarmora, precedentemente previsto, non poteva essere piu' realizzato a seguito delle insorte difficolta' tecniche di carattere idraulico, e che esisteva comunque l'esigenza di disporre di un nuovo parcheggio di interscambio presso il capolinea Prealpino della metropolitana di Brescia - ha autorizzato l'utilizzo dell'importo di 8.075.827 euro - gia' assegnato con le citate delibere n. 104 del 2006 e n. 126 del 2007, imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, - per la realizzazione, nell'ambito delle opere aggiuntive della suddetta metropolitana, del citato nuovo parcheggio, dell'allestimento di un nodo intermodale e per la creazione dei presupposti di una futura interconnessione ciclopedonale; Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti il 13 luglio 2018 con il n. 26711, con il quale sono state rappresentate perplessita' sulla delibera n. 37 del 2018 che rifinalizzava risorse senza che fossero «preventivamente state decise le modalita' di approvazione del progetto» che appariva essere caratterizzato come variante localizzativa rispetto al precedente parcheggio approvato, denominato «Lamarmora», e senza essere corredato da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario (PEF); Considerate le osservazioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota 27 luglio 2018, n. 6285; Vista la nota 10 agosto 2018, n. 4140, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha chiesto il ritiro della delibera n. 37 del 2018 su indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti; Vista la nuova relazione istruttoria del 9 gennaio 2019, n. 84, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale (DG TPL) ha proposto al CIPE di rifinalizzare le risorse originariamente destinate dalla delibera n. 126 del 2007 al parcheggio «Lamarmora», alla realizzazione del nodo intermodale in prossimita' dalla stazione «Prealpino», trasmettendo anche l'analisi costi-benefici e il PEF, come predisposti da Brescia Infrastrutture s.r.l. e dalla MM S.p.a.; Vista la nota 9 gennaio 2019, n. 115, con la quale il MIT-DG TPL ha fornito chiarimenti in ordine all'intervento per il quale viene richiesto il finanziamento, comunicando che, a breve, avrebbe modificato la relazione istruttoria n. 84 sopracitata nei termini ivi esposti; Vista la nota 9 gennaio 2019, n. 965 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio di Gabinetto ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento «Metropolitana di Brescia, 1° lotto funzionale Prealpino-Sant'Eufemia - nodo intermodale in corrispondenza della stazione Prealpino - rifinalizzazione risorse di cui alle delibere n. 104 del 2006 e n. 126 del 2007» «Metropolitana di Brescia - 1° Lotto funzionale Prealpino-Sant'Eufemia. Richiesta di finanziamento di opere aggiuntive a valere su risorse destinate al finanziamento del parcheggio Lamarmora, non piu' realizzabile»; Vista la successiva relazione istruttoria n. 275 del 15 gennaio 2019, con la quale il MIT-DG TPL, ha sostituito integralmente la precedente relazione n. 84 citata, e, tenendo conto dei chiarimenti gia' espressi con la suddetta nota n. 115, ha precisato che l'intervento oggetto del finanziamento costituisce parte integrante della linea metropolitana comprendente le opere di cui alla citata delibera n. 126 del 2007, ed e' volto a sostituire, tra le opere aggiuntive, il parcheggio «Lamarmora» con il parcheggio «Prealpino»; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: sotto l'aspetto procedurale: 1. con nota congiunta 5 febbraio 2018, n. 280, il Comune di Brescia e la societa' Brescia Infrastrutture S.r.l. hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare riguardante la risistemazione dell'area compresa tra il capolinea «Prealpino» della metropolitana e la confluenza di via Monte Lungo con via Triumplina con la creazione di un parcheggio scambiatore multipiano al capolinea Prealpino della metropolitana di Brescia, allestire un nodo intermodale e creare i presupposti per una futura interconnessione ciclopedonale, richiedendo, contestualmente, di finalizzare il contributo di 8.075.827 euro, originariamente previsto per la realizzazione del parcheggio Lamarmora, al suddetto intervento; 2. con nota congiunta 13 marzo 2018, la societa' Brescia Infrastrutture S.r.l. e il Comune di Brescia hanno evidenziato sia che il parcheggio Lamarmora, precedentemente previsto, non e' stato piu' realizzato a causa di insuperabili difficolta' di carattere idraulico, sia che esiste comunque l'esigenza di disporre di un nuovo parcheggio di interscambio presso il capolinea della metropolitana di Brescia; 3. il Comune di Brescia e la societa' Brescia Infrastrutture S.r.l. hanno ritenuto di proporre il progetto di cui trattasi, al fine di poter soddisfare le crescenti esigenze di sosta da parte degli utenti della metropolitana ed invogliare ulteriormente gli automobilisti a raggiungere il centro citta' con la metropolitana, nonche' di creare i presupposti per una futura connessione ciclopedonale tra il villaggio Prealpino e la stazione della metropolitana; 4. l'intervento risulta coerente alle linee di indirizzo tracciate dal Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (PUMS), adottato con delibera di Giunta comunale il 12 dicembre 2017, che puntano a privilegiare la viabilita' non motorizzata, a sostenere il trasporto pubblico e ad orientare la mobilita' automobilistica privata; 5. da un punto di vista ambientale, la relazione istruttoria precisa che non si ravvisa che l'intervento di cui trattasi possa produrre effetti significativi sulle componenti ambientali o sulla salute dei cittadini, poiche' l'area ospita gia' un parcheggio a raso ed e' gia' lambita da Via Montelungo e da Via Triumplina, infrastrutture viarie di grande portata, e tutte le specie arbustive e arboree attualmente presenti nell'area saranno re-impiegate; sotto l'aspetto attuativo: 6. la nuova configurazione progettuale comprende: 6.1. l'autorimessa multipiano che occupa una superficie di 4511 metri quadrati; 6.2. i parcheggi a raso che occupano una superficie di 4670 metri quadrati; 6.3. la piazza di accesso che occupa una superficie di 1440 metri quadrati; 6.4. le fermate degli autobus che occupano una superficie di 530 metri quadrati; 6.5. i percorsi carrabili per autobus e mezzi privati che si estendono per 4900 metri quadrati; 6.6. l'intero Ambito di Trasformazione si estende su di una superficie territoriale di circa 45.050 metri quadrati; sotto l'aspetto finanziario: 7. il quadro economico dell'intervento e' il seguente (importi in euro):
Parte di provvedimento in formato grafico
8. per quanto riguarda la copertura finanziaria di competenza statale, essa e' assicurata da 8.075.827 euro, dal contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, prorogato fino al 2018, come evidenziato nella nota della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del 3 febbraio 2017, n. 1268, con un piano delle erogazioni di 6.000.000 euro nel 2017 e 2.075.827 euro nel 2018; 9. per quanto riguarda la quota restante, la societa' Brescia Infrastrutture S.r.l. ha evidenziato, con nota congiunta con il Comune di Brescia 5 febbraio 2018, n. 280, che «la parte eccedente il finanziamento statale verra' coperta con risorse proprie», impegno che e' stato successivamente confermato con nota congiunta del 20 aprile 2018, n. 861; 10. con nota 19 aprile 2018, n. 860, la societa' Brescia Infrastrutture S.r.l. ha dichiarato che, per il suddetto importo di 8.075.827 euro, non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e il progetto sara' approvato dalla medesima societa'; 11. con nota congiunta 20 aprile 2018, n. 861, il Comune di Brescia e, la societa' Brescia Infrastrutture S.r.l. hanno fatto richiesta di variazione del piano di erogazione, con spostamento di fondi, al fine di completare le istruttorie dell'intervento di cui trattasi; Vista l'analisi costi-benefici e la relativa relazione tecnico-illustrativa del progetto «parcheggio multipiano di interscambio in zona Prealpino» inviata con nota 9 gennaio 2019, n. 965, elaborata dal soggetto aggiudicatore Brescia Infrastrutture, con la quale si evince: 1. la necessita' di un intervento pubblico che renda il progetto fattibile, considerando che il Valore attuale netto (VAN) del progetto risulta corrispondente a -7,676 milioni di euro in assenza di tale intervento, mentre il Saggio interno di rendimento finanziario (SIRF) risulta di 3,5%; 2. la sostenibilita' economica dell'investimento, solo a condizione di avere un contributo pubblico, e la capacita' dell'iniziativa di creare benefici sociali maggiori dei costi economici sostenuti per la sua realizzazione (Valore attuale netto economico - VANE - del progetto pari a 3,274 milioni di euro); Visti il Piano economico finanziario (PEF), reso disponibile nella versione sintetica e nella versione analitica, e la relativa relazione, inviati con nota 9 gennaio 2019, n. 965, elaborati dal soggetto aggiudicatore Brescia Infrastrutture, con i quali si evince, in particolare, l'efficiente gestione del servizio e la sostenibilita' del debito assicurati con il ricorso al contributo pubblico richiesto; Considerato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione di un parcheggio scambiatore per la metropolitana di Brescia; Valutata l'opportunita' di utilizzare le somme ancora disponibili di cui alla delibera n. 126 del 2017 per realizzare il nuovo parcheggio situato al capolinea della metropolitana di Brescia, denominato «Prealpino» e le opere migliorative previste, coerentemente con l'obiettivo di potenziare l'efficacia e la fruibilita' dell'opera principale (metropolitana di Brescia) permettendo agli utenti, tramite il parcheggio scambiatore, di lasciare le autovetture private senza entrare nelle zone centrali della citta', e dunque riducendo le emissioni di sostanze inquinanti e migliorando la viabilita' e la qualita' di vita; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012; Vista la nota 17 gennaio 2019, n. 264-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Considerato che durante la seduta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato la richiesta di sostituire, tra gli interventi contenuti nella delibera n. 126 del 2007, la realizzazione del parcheggio «Lamarmora» con la realizzazione del parcheggio interscambio «Prealpino»; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
1. Nella delibera di questo comitato n. 126 del 2007, nell'ambito delle opere aggiuntive dell'intervento «Metropolitana di Brescia - 1° lotto funzionale Prealpino Sant'Eufemia», la realizzazione del parcheggio «Lamarmora» e' sostituita con la realizzazione del Nodo intermodale «Prealpino», che include la creazione di un parcheggio scambiatore multipiano al capolinea Prealpino della Metropolitana di Brescia e la creazione dei presupposti per una futura interconnessione ciclopedonale. Sono conseguentemente autorizzati la rifinalizzazione e l'utilizzo dell'importo di 8.075.827 euro, gia' assegnato con la delibera del 29 marzo 2006, n. 104, e confermato con la delibera del 23 novembre 2007, n. 126, imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della citata legge n. 266 del 2005. 2. Il limite di spesa, dell'intervento di cui al punto 1, e' riconosciuto in 11.586.752 euro. Eventuali maggiori oneri rispetto a tale costo dovranno essere sostenuti dal soggetto attuatore. In caso di riduzione del costo verranno ridotti pro-quota anche i finanziamenti statali. 3. Il piano di erogazione del mutuo dovra' essere allineato alla nuova tempistica dei lavori, al fine di evitare la perenzione dei relativi finanziamenti, stante che 6.000.000 euro sono a valere sull'annualita' 2017 e 2.075.827 euro sull'annualita' 2018 (capitolo 7060 relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti inerenti il progetto. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgera' le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla citata delibera n. 63 del 2003. 6. Ai sensi della sopra richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 7. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 17 gennaio 2019
Il Presidente: Conte Il Segretario: Giorgetti
Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-380 |