| Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  
| DELIBERA 4 aprile 2019 |  
| Regolamento n. 2/2019. Individuazione  dei  termini  e  delle  unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso  il Garante per la  protezione  dei  dati  personali.  (Delibera  n.  99)  |  
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                              IL GARANTE                           PER LA PROTEZIONE                          DEI DATI PERSONALI 
   Nella riunione odierna, alla presenza  del  dott.  Antonello  Soro, presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;   Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito  «RGPD»), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83;   Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato  «Codice»), con particolare riferimento all'art. 156, comma  3,  lettera  a),  ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati  personali  (di seguito  «Garante»  o  anche  «Autorita'»),  con  propri  regolamenti pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche  ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154,  154-bis,  157,  158, 160, del medesimo Codice;   Visto l´art. 2, comma 2, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni apportate da ultimo con  legge  11  febbraio 2005,  n.  15,  ai  sensi  del  quale  le  pubbliche  amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, qualora  non  sia  gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il  termine  entro cui il procedimento deve concludersi;   Visto l´art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai  sensi del quale le pubbliche amministrazioni,  se  non  e'  gia'  stabilito direttamente per legge o per  regolamento,  determinano  per  ciascun tipo di procedimento relativo ad atti  di  loro  competenza  l´unita' organizzativa responsabile del procedimento;   Rilevato che diversi termini di  procedimenti  amministrativi  sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento,  anche in materia di contratti pubblici;   Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n.  15,  in  Gazzetta  Ufficiale  13  luglio  2000,  n.  162)  e,  in particolare,  l´art.  13,  comma  2,  che   prevede   l´adozione   di disposizioni  sulla  durata  dei   procedimenti   amministrativi   di competenza dell´Autorita';   Visti gli atti d´ufficio;   Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi dell´art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;   Relatore la prof.ssa Licia Califano; 
                               Delibera: 
   di adottare il regolamento n. 2/2019, concernente  l´individuazione dei  termini  e   delle   unita'   organizzative   responsabili   dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la  protezione  dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante  e  ne  dispone  la  pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   ai   sensi dell´art. 156, comma 3, lettera a), del Codice. 
     Roma, 4 aprile 2019 
                             Il presidente                                 Soro 
                              Il relatore                               Califano 
                        Il segretario generale                                 Busia      |  
|   |                                                               Allegato   Regolamento concernente l´individuazione dei termini e  delle  unita'  organizzative responsabili dei procedimenti  amministrativi  presso  il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2, comma 2, e  art. 4 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 156 decreto legislativo 30  giugno 2003, n. 196).                                Art. 1. 
                              Definizioni 
     1. Ai fini del presente regolamento si applicano  le  definizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione  dei  dati) (di seguito denominato «RGPD») e nell'art. 2-ter, comma 4,  nell'art. 121, comma 1-bis, e nell'art. 153 del Codice in materia di protezione dei  dati   personali,   recante   disposizioni   per   l'adeguamento dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  di seguito  denominato  «Codice»),  nonche'  le  definizioni   contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.  51,  recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro 2008/977/GAI del Consiglio.     |  
|   |                                 Art. 2. 
                        Oggetto del regolamento 
     1. Il presente regolamento disciplina la durata dei  procedimenti presso il Garante e individua le unita' organizzative  competenti  ad effettuare la relativa istruttoria.     |  
|   |                                 Art. 3. 
                        Ambito di applicazione 
     1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  procedimenti   di competenza del Garante, conseguenti  a  una  iniziativa  di  parte  o avviati d´ufficio,  e  alle  fasi  procedimentali  svolte  presso  il Garante in procedimenti di competenza  di  altri  soggetti  pubblici, indicati nelle  allegate  tabelle  A  e  B  che  costituiscono  parte integrante del presente regolamento.     2. Nella tabella A e' riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere  concluso  per  legge, nonche' l´unita' organizzativa competente e  la  fonte  normativa  di riferimento; nella tabella B e' individuato il termine non altrimenti previsto dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve  essere concluso,  nonche'  l´unita'  organizzativa  competente  e  la  fonte normativa di riferimento.     3.  In  relazione  ai  procedimenti   volti   all´emanazione   di regolamenti, il termine  e  l´unita'  organizzativa  competente  sono individuati nei singoli casi.     4. Se non e' altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' adottati si applica lo stesso  termine indicato per il procedimento principale.     5. Eventuali altri procedimenti  avviati  e  non  indicati  nella tabella  B  si  concludono  nel  termine  stabilito  da  altra  fonte normativa o, in mancanza, in quello di  novanta  giorni  a  decorrere dalla data di ricezione dell'istanza ai sensi dell´art. 2,  comma  3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.     |  
|   |                                 Art. 4. 
  Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante 
     1. Per i procedimenti avviati d´ufficio  e  per  quelli  relativi alle segnalazioni di cui all´art. 144 del Codice, il termine  decorre dalla data in cui il procedimento e' avviato in conformita'  all'art. 12 del regolamento del Garante n. 1/2019.     2. Salvo diversa indicazione contenuta  nelle  tabelle  allegate, per ogni altro procedimento di  competenza  del  Garante  il  termine decorre  dalla  data   di   ricezione   della   domanda,   richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque  denominato, da parte del Dipartimento,  servizio  o  altra  unita'  organizzativa competente ovvero dalla regolarizzazione di tali atti, e a tale  fine fa fede la data di protocollazione.     |  
|   |                                 Art. 5. 
           Decorrenza del termine per le fasi procedimentali 
     1.  Per  le  fasi  procedimentali  relative  a  procedimenti   di competenza  di  altri  soggetti  pubblici  il  termine  decorre   dal ricevimento dell´atto di impulso proveniente  dal  soggetto  pubblico che procede.     |  
|   |                                 Art. 6. 
                  Sospensione del decorso dei termini 
     1. Il decorso dei termini e' sospeso  dal  1°  al  31  agosto  di ciascun anno e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di sospensione, salvo i casi di urgenza  ovvero  di  sussistenza  di  un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l´inizio stesso e'  differito  alla  fine  del  periodo medesimo.     2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia  necessario lo svolgimento di attivita' ispettive,  il  decorso  dei  termini  e' sospeso sino alla conclusione delle medesime.     3. Il decorso dei  termini  e'  sospeso  in  relazione  al  tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonche'  fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai  sensi  dell'art. 13 del regolamento del Garante n. 1/2019.     |  
|   |                                 Art. 7. 
                         Attivita' istruttoria 
     1. Salvo quanto previsto  da  specifiche  norme  di  legge  o  di regolamento,  se  l'istante  e'  invitato  dall'Autorita'  a  fornire informazioni, integrazioni o precisazioni o a  esibire  documenti,  i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla  richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l´adempimento richiesto.     |  
|   |                                 Art. 8. 
     Termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami 
     1. Fatte salve le ipotesi  di  sospensione  dei  termini,  per  i procedimenti relativi ai reclami di cui all´art. 143 del  Codice,  il termine di decisione del reclamo e' di dodici  mesi  in  presenza  di motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti.     2.  In  ragione  della  maggiore  complessita'  delle   attivita' istruttorie che ne contraddistinguono la trattazione, le esigenze  di cui al comma 1 del presente articolo ricorrono comunque quando:       a. sono effettuati accertamenti ispettivi ai sensi dell'art. 22 del regolamento del Garante n. 1/2019;       b. il procedimento riguarda trattamenti transfrontalieri;       c. e' disposta la riunione o separazione  dei  procedimenti  ai sensi dell'art. 10, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2019;       d.  sono  necessari  accertamenti  tecnologici  di  particolare complessita'.     |  
|   |                                 Art. 9. 
                          Pareri obbligatori 
     1. Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un  organo in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro  il termine stabilito dalla  legge  o  da  regolamento  o,  se  mancante, dall´art. 16, commi 1 e 4, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  il responsabile   del   procedimento   amministrativo   puo'   procedere indipendentemente dall´espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi  di  tale  facolta',  il  responsabile   del   procedimento amministrativo cura la comunicazione  alle  parti  interessate  della determinazione di attendere il parere per  un  ulteriore  periodo  di tempo definito, che non e' computato ai fini del termine  finale  del procedimento e che non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso  inutilmente  tale  ulteriore  periodo,  l´Autorita'  procede indipendentemente dall´acquisizione del parere.     2. Nell´ipotesi di cui all´art. 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l´Autorita', decorso inutilmente l´ulteriore periodo  di cui  al  comma  1  del   presente   articolo,   comunica   all´organo interpellato per il parere l´impossibilita' di  proseguire  i  propri lavori, informandone le parti interessate.     3.  Quando,  per  legge   o   regolamento,   l´adozione   di   un provvedimento deve essere preceduta dall´acquisizione di  valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non vi provvedono  e  non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi  e  nei  termini  di  cui all´art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  il  responsabile  del procedimento  amministrativo  cura  la   richiesta   delle   suddette valutazioni tecniche agli altri organismi  di  cui  al  comma  1  del medesimo  art.  17  e  informa  le  parti   interessate   in   ordine all'intervenuta richiesta. In tali  casi,  il  tempo  occorrente  per l´acquisizione delle valutazioni tecniche non e'  computato  ai  fini del termine finale del procedimento.     4. Nell´ipotesi di cui al comma 2  dell´art.  17  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2  del presente articolo.     |  
|   |                                Art. 10. 
                          Pareri facoltativi 
     1. Quando, in conformita' alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio del Consiglio di Stato  o  dell´Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento  ne  da'  notizia  alle parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali si e' ritenuto di procedere all'acquisizione del parere medesimo.  In tal caso, il periodo  di  tempo  occorrente  per  l´acquisizione  del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione,  non  e' computato nel termine finale del procedimento, se il parere  medesimo e' reso nel termine di cui all´art. 16 della legge 7 agosto 1990,  n. 241. L´Autorita' procede prescindendo dal parere, se  questo  non  e' reso nei termini suddetti.     2. L´acquisizione in via facoltativa di pareri e  di  valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori dei casi di cui  al comma 1 del presente articolo, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.     |  
|   |                                Art. 11. 
               Fasi procedimentali presso altri soggetti 
     1. Fuori dei casi di cui agli articoli 9 e 10, se nel  corso  del procedimento talune attivita' istruttorie sono di competenza di altri soggetti pubblici, ivi comprese altre autorita' di  controllo,  anche in base a quanto previsto al Capo VII del RGPD, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo  dei  periodi  di  tempo necessari per espletare le attivita' stesse.     2. Il decorso dei termini e' altresi' sospeso per il tempo in cui i documenti  necessari  per  la  trattazione  del  procedimento  sono indisponibili per effetto di attivita' dell´autorita' giudiziaria.     |  
|   |                                Art. 12. 
                     Conclusione dei procedimenti 
     1. Nei casi di  cui  alla  tabella  A  e  B,  i  termini  per  la conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   o   delle    fasi procedimentali   si   riferiscono   alla   data   di   adozione   del provvedimento.     |  
|   |                                Art. 13. 
                         Disposizioni abrogate 
     1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento e' abrogato il regolamento del Garante n. 2/2007.     |  
|   |                                Art. 14. 
                           Entrata in vigore 
     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
   TABELLA A - RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE  PREVISTI PER LEGGE 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   TABELLA B - TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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