Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2019 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 4 aprile 2019
Regolamento n. 2/2019. Individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Delibera n. 99)


IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «Codice»), con particolare riferimento all'art. 156, comma 3, lettera a), ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante» o anche «Autorita'»), con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154, 154-bis, 157, 158, 160, del medesimo Codice;
Visto l´art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, qualora non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;
Visto l´art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non e' gia' stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l´unita' organizzativa responsabile del procedimento;
Rilevato che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;
Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l´art. 13, comma 2, che prevede l´adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell´Autorita';
Visti gli atti d´ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;

Delibera:

di adottare il regolamento n. 2/2019, concernente l´individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell´art. 156, comma 3, lettera a), del Codice.

Roma, 4 aprile 2019

Il presidente
Soro

Il relatore
Califano

Il segretario generale
Busia

 
Allegato
Regolamento concernente l´individuazione dei termini e delle unita'
organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso
il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2, comma 2, e
art. 4 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 156 decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196).
Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito denominato «RGPD») e nell'art. 2-ter, comma 4, nell'art. 121, comma 1-bis, e nell'art. 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «Codice»), nonche' le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
 
Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti presso il Garante e individua le unita' organizzative competenti ad effettuare la relativa istruttoria.
 
Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d´ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Nella tabella A e' riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonche' l´unita' organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B e' individuato il termine non altrimenti previsto dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve essere concluso, nonche' l´unita' organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.
3. In relazione ai procedimenti volti all´emanazione di regolamenti, il termine e l´unita' organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.
4. Se non e' altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' adottati si applica lo stesso termine indicato per il procedimento principale.
5. Eventuali altri procedimenti avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza ai sensi dell´art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
 
Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante

1. Per i procedimenti avviati d´ufficio e per quelli relativi alle segnalazioni di cui all´art. 144 del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento e' avviato in conformita' all'art. 12 del regolamento del Garante n. 1/2019.
2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricezione della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del Dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente ovvero dalla regolarizzazione di tali atti, e a tale fine fa fede la data di protocollazione.
 
Art. 5.

Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell´atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.
 
Art. 6.

Sospensione del decorso dei termini

1. Il decorso dei termini e' sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l´inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo.
2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attivita' ispettive, il decorso dei termini e' sospeso sino alla conclusione delle medesime.
3. Il decorso dei termini e' sospeso in relazione al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonche' fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 13 del regolamento del Garante n. 1/2019.
 
Art. 7.

Attivita' istruttoria

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se l'istante e' invitato dall'Autorita' a fornire informazioni, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l´adempimento richiesto.
 
Art. 8.

Termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini, per i procedimenti relativi ai reclami di cui all´art. 143 del Codice, il termine di decisione del reclamo e' di dodici mesi in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti.
2. In ragione della maggiore complessita' delle attivita' istruttorie che ne contraddistinguono la trattazione, le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo ricorrono comunque quando:
a. sono effettuati accertamenti ispettivi ai sensi dell'art. 22 del regolamento del Garante n. 1/2019;
b. il procedimento riguarda trattamenti transfrontalieri;
c. e' disposta la riunione o separazione dei procedimenti ai sensi dell'art. 10, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2019;
d. sono necessari accertamenti tecnologici di particolare complessita'.
 
Art. 9.

Pareri obbligatori

1. Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall´art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo puo' procedere indipendentemente dall´espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facolta', il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non e' computato ai fini del termine finale del procedimento e che non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l´Autorita' procede indipendentemente dall´acquisizione del parere.
2. Nell´ipotesi di cui all´art. 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l´Autorita', decorso inutilmente l´ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all´organo interpellato per il parere l´impossibilita' di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.
3. Quando, per legge o regolamento, l´adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall´acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non vi provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all´art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo art. 17 e informa le parti interessate in ordine all'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l´acquisizione delle valutazioni tecniche non e' computato ai fini del termine finale del procedimento.
4. Nell´ipotesi di cui al comma 2 dell´art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
 
Art. 10.

Pareri facoltativi

1. Quando, in conformita' alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio del Consiglio di Stato o dell´Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne da' notizia alle parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali si e' ritenuto di procedere all'acquisizione del parere medesimo. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l´acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo e' reso nel termine di cui all´art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L´Autorita' procede prescindendo dal parere, se questo non e' reso nei termini suddetti.
2. L´acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.
 
Art. 11.

Fasi procedimentali presso altri soggetti

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 9 e 10, se nel corso del procedimento talune attivita' istruttorie sono di competenza di altri soggetti pubblici, ivi comprese altre autorita' di controllo, anche in base a quanto previsto al Capo VII del RGPD, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le attivita' stesse.
2. Il decorso dei termini e' altresi' sospeso per il tempo in cui i documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di attivita' dell´autorita' giudiziaria.
 
Art. 12.

Conclusione dei procedimenti

1. Nei casi di cui alla tabella A e B, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.
 
Art. 13.

Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento del Garante n. 2/2007.
 
Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Allegato 1

TABELLA A - RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B - TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE

Parte di provvedimento in formato grafico