| Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' DI SALERNO |  
| DECRETO RETTORALE 16 aprile 2019 |  
| Modifica dello statuto.  |  
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                              IL RETTORE 
   Visto l'art. 17 dello statuto di Ateneo;   Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168  e  successive  modifiche  e integrazioni,  istitutiva  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e  tecnologica,  e,  in  particolare,  l'art.  6, rubricato - autonomia delle Universita';   Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia di  organizzazione  delle  Universita',  di  personale  accademico  e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema  universitario»  e  successive  modifiche  e integrazioni;   Visto il vigente statuto dell'Ateneo emanato ai sensi  della  legge n. 240/2010 con decreto rettorale rep. n. 5902/2017, prot. n.  176584 del 4 settembre 2017;   Visto in particolare l'art. 65 del suddetto statuto;   Vista la delibera rep. n. 167 del 25 settembre 2018 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole  del  consiglio  di amministrazione espresso con delibera rep. n. 195  del  24  settembre 2018, ha approvato il testo  delle  modifiche  proposte  all'art.  18 dello statuto vigente;   Vista la nota prot. n. 209381 del 5 ottobre 2018, con la  quale  la documentazione  relativa  alle  modifiche  dello  statuto  e'   stata trasmessa al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca per l'esercizio del controllo previsto  dal  citato  art.  6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;   Vista la delibera rep. n. 169 del 6 novembre 2018 con la  quale  il Senato accademico, acquisito il parere favorevole  del  consiglio  di amministrazione espresso con delibera rep. n. 229  del  27  settembre 2018, ha approvato  il  testo  di  una  ulteriore  modifica  proposta all'art. 18 dello statuto vigente;   Vista la nota prot. n. 264696 del 21 novembre 2018, con la quale la documentazione  relativa  alla  modifica  dello  statuto   e'   stata trasmessa al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca per l'esercizio del controllo previsto  dal  citato  art.  6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;   Vista la nota prot. n. 270577 del 4 dicembre 2018 con la  quale  il suddetto  Ministero,  in  riscontro  alle  note  rettorali  prot.  n. 209381/2018 e prot. n. 264696/2018, ha comunicato il nulla-osta  alla pubblicazione  delle  modifiche  di  statuto  in  Gazzetta  Ufficiale «segnalando l'esigenza  di  uniformare  quanto  prima  la  disciplina statutaria e regolamentare in materia  di  procedimento  disciplinare alle   raccomandazioni   formulate   dall'ANAC   e   dal   Ministero, rispettivamente in sede di  aggiornamento  2017  al  Piano  nazionale anticorruzione e nell'atto di indirizzo del 14 maggio 2018,  adottato in applicazione del citato aggiornamento»; pertanto il  Ministero  ha ritenuto opportuno modificare l'art. 54 dello statuto vigente;   Vista la delibera rep. n. 20 del 6  marzo  2019  con  la  quale  il Senato accademico, acquisito il parere favorevole  del  Consiglio  di amministrazione espresso con delibera rep. n. 22 del 31 gennaio 2019, ha approvato il testo  della  modifica  proposta  all'art.  54  dello statuto vigente;   Vista la nota prot. n. 88258 del 15 marzo 2019,  con  la  quale  la documentazione  relativa  alla  modifica  dello  statuto   e'   stata trasmessa al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca per l'esercizio del controllo previsto  dal  citato  art.  6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;   Vista la nota prot. n. 94624 del 26 marzo  2019  con  la  quale  il suddetto  Ministero,  in  riscontro  alla  nota  rettorale  prot.  n. 88258/2019, ha comunicato  il  nulla-osta  alla  pubblicazione  delle modifiche di statuto; 
                               Decreta: 
   1. Il vigente statuto dell'Universita' degli studi  di  Salerno  e' modificato nel testo allegato al presente decreto di cui  costituisce parte integrante e sostanziale.   2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. 
     Fisciano, 16 aprile 2019 
                                                Il rettore: Tommasetti     |  
|   |                                                               Allegato 
                       STATUTO DELL'UNIVERSITA'                        DEGLI STUDI DI SALERNO                                Art. 1.                        Personalita' giuridica 
     1. Il presente statuto stabilisce l'ordinamento  dell'Universita' degli studi di Salerno, di seguito denominata Universita' o Ateneo.     2. L'Universita' e' una comunita' di  ricerca,  di  studio  e  di formazione,  cui  partecipano  a  pieno  titolo,  nell'ambito   delle rispettive   competenze,   funzioni   e   responsabilita',   docenti, ricercatori, personale dirigente, tecnico-amministrativo e studenti.     3. L'Universita' e' un'istituzione avente personalita'  giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel  rispetto  della  liberta'  di insegnamento e di ricerca.     4. L'Universita' e' dotata di autonomia  didattica,  scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilita'.     5. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.     6. Il sigillo  ufficiale  e'  quello  dell'antica  Scuola  medica salernitana della quale sono richiamati  gli  onori  e  i  distintivi spettanti ai membri del Corpo accademico secondo le antiche  leggi  e consuetudini.      |  
|   |                                 Art. 2.                        Finalita' istituzionali 
     1. L'Universita', in conformita' ai principi  della  Costituzione della Repubblica italiana e della  Magna  Charta  sottoscritta  dalle Universita' dei Paesi europei ed  extraeuropei,  afferma  la  propria funzione  pubblica,  il  proprio  carattere  laico,  pluralistico  ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.     2. L'Universita' garantisce,  al  suo  interno,  la  liberta'  di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.     3. Come suo fine primario, l'Universita' persegue  l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo  ed  organizzando  la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione  culturale  e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti.     4.   L'Universita'   riconosce   ed   afferma   l'inscindibilita' dell'attivita' didattica e dell'attivita' di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce  il valore fondamentale della liberta' di ricerca  senza  distinzioni  di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonche' la liberta'  di insegnamento dei singoli docenti.     5.  L'Universita'  riconosce  e  garantisce   l'autonomia   delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.     6. L'Universita' avversa il perseguimento di  scopi  contrari  ai principi della dignita' e liberta' dell'uomo e della convivenza tra i popoli.     7.  L'Universita'  concorre  allo  sviluppo  culturale,  sociale, economico  e  produttivo  del  Paese,  anche  in  collaborazione  con soggetti  nazionali,  internazionali,  pubblici   e   privati.   Essa favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture.     8. L'Universita' partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali.     9. L'Universita' si pone quale polo di impulso e aggregazione  di interessi  coordinati  finalizzati  al  superamento  del  divario  di sviluppo delle aree depresse.     10.  L'Universita'  assicura  l'apporto  di  tutte  le  strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del  diritto  alla  salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.      |  
|   |                                 Art. 3.                                Ricerca 
     1.  L'Universita'  promuove  e  svolge  l'attivita'  di  ricerca, favorendo la  collaborazione  interdisciplinare  e  di  gruppo  e  la stretta connessione con l'attivita' didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.     2. L'Universita' attua forme  di  autovalutazione  dei  risultati della ricerca secondo criteri di qualita', trasparenza  e  promozione del merito.     3. L'Universita' promuove la valutazione bioetica  della  ricerca clinica sperimentale per  cio'  che  attiene  ai  problemi  biomedici connessi con la vita e la salute dell'uomo,  nonche'  la  valutazione etico - scientifica della sperimentazione animale.      |  
|   |                                 Art. 4.                               Didattica 
     1.  L'Universita'  provvede  ai  diversi  livelli  di  formazione universitaria  e  rilascia  i  titoli  di   studio   previsti   dalla legislazione in materia, secondo il regolamento didattico di Ateneo.     2. L'Universita' attua quanto previsto  dal  precedente  comma  1 attraverso l'attivita' delle sue strutture didattiche e  mediante  lo sviluppo  di  apposite  attivita'  di  servizio   svolte   anche   in collaborazione con altri enti.     3. L'Universita' persegue la qualita' e l'efficacia della propria attivita' di formazione operando una stretta connessione tra  ricerca e  insegnamento,  attuando   opportune   forme   di   programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attivita' formativa.     4. L'Universita' verifica con il  contributo  degli  studenti  la corretta gestione,  la  produttivita'  e  l'efficacia  dell'attivita' didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.      |  
|   |                                 Art. 5.                          Diritto allo studio 
     1. L'Universita' assicura il  proprio  intervento  a  favore  del diritto allo studio come definito  e  garantito  dall'art.  34  della Costituzione.     2. L'Universita' in particolare  organizza  i  propri  servizi  e predispone strumenti in modo da rendere effettiva  la  partecipazione alla  vita   universitaria   degli   studenti   diversamente   abili; l'Universita' dispone altresi'  la  valutazione  della  qualita'  dei servizi forniti.      |  
|   |                                 Art. 6.                    Organizzazione e programmazione 
     1. L'Universita' conforma la propria organizzazione e attivita' a principi di semplificazione, snellimento delle procedure, efficienza, efficacia e adotta il metodo della programmazione e del controllo  di gestione.      |  
|   |                                 Art. 7.                             Informazione 
     1. L'Universita' adotta ogni  strumento  idoneo  a  garantire  la trasparenza  della  propria  attivita'  di  Governo,  gestionale   ed amministrativa; promuove, altresi', la  partecipazione  di  tutte  le componenti costitutive della  comunita'  anche  attraverso  forme  di consultazione.     2. L'Universita' garantisce altresi' la piu'  ampia  informazione sull'attivita' didattica, nonche' sulla propria attivita' di  ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarita' e contitolarita'  della proprieta' intellettuale e industriale e  dei  diritti  connessi,  in conformita' con la normativa vigente.     3. Al fine  di  cui  ai  precedenti  commi,  l'Universita'  rende pubbliche le informazioni relative alla propria  attivita'  nel  sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con  altri soggetti pubblici e privati, tutti gli  strumenti  di  comunicazione, con particolare  riferimento  a  quelli  radiotelevisivi  e  ad  alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.      |  
|   |                                 Art. 8.                        Internazionalizzazione 
     1.  L'Universita'  persegue  il   rafforzamento   della   propria dimensione internazionale nel riconoscimento  dell'appartenenza  allo spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, in coerenza con gli  impegni  assunti  nell'ambito  del  processo  di  Bologna  e aderendo ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum.     2. A tal fine pone tra le proprie  priorita'  il  sostegno  della mobilita' internazionale dei docenti e degli studenti;  l'istituzione di programmi integrati di studio  in  collaborazione  con  Atenei  di altri Paesi, anche  al  fine  del  rilascio  di  titoli  congiunti  o multipli; l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di percorsi formativi  e  insegnamenti  in lingua  straniera;  lo  sviluppo  di   iniziative   di   cooperazione interuniversitaria  per   attivita'   di   studio   e   di   ricerca; l'utilizzazione di forme di selezione  internazionale  di  docenti  e studenti.     3.  L'Universita'  opera  anche  in   collaborazione   con   enti territoriali  e  organizzazioni  locali  al   fine   di   contribuire all'internazionalizzazione del territorio in cui opera.      |  
|   |                                 Art. 9.                        Rapporti con l'esterno 
     1. L'Universita' promuove e sviluppa i rapporti  e  le  relazioni con le altre Universita', le istituzioni di alta cultura e  gli  enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati.     2. Promuove e sviluppa, altresi', i rapporti con  le  istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonche' con le formazioni sociali e le  organizzazioni  di  categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle  acquisizioni  della  ricerca scientifica.     3. I rapporti  esterni  dell'Universita'  sono  disciplinati  dal regolamento   generale   di   Ateneo   e    dal    regolamento    per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.      |  
|   |                                Art. 10.                        Fonti di finanziamento 
     1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite  da trasferimenti  dello  Stato,  di  altri  enti  pubblici  e   privati, nazionali e internazionali e da entrate proprie.     2. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi  e  da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio,  atti  di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni.     3.  Le  entrate  conseguenti  a  prestazioni  verso  terzi   sono direttamente percepite dalle strutture  autonome  che  effettuano  le prestazioni. La disciplina dell'acquisizione  e  dell'utilizzo  delle entrate  e'  contenuta  nel  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la contabilita'.      |  
|   |                                Art. 11.                         Regolamenti di Ateneo 
     1.   I   regolamenti,   espressione   dell'autonomia    normativa dell'Universita', sono  approvati  dal  Senato  accademico,  salvo  i regolamenti  in  materia  di  amministrazione  e   contabilita',   di competenza del  consiglio  di  amministrazione;  i  regolamenti  sono approvati secondo le procedure definite nel presente statuto.     2. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto  del  rettore ed entrano in vigore il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.     3. I principali regolamenti di Ateneo sono:       a) regolamento generale di Ateneo;       b)  regolamento  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la contabilita';       c) regolamento didattico di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 12.                    Regolamento generale di Ateneo 
     1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme  attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria  al  funzionamento dell'Ateneo. Definisce inoltre i criteri generali e le procedure  per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell'Ateneo.      |  
|   |                                Art. 13.                   Regolamento per l'amministrazione                     la finanza e la contabilita' 
     1.  Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la contabilita'   disciplina   la   gestione   finanziaria,   contabile, patrimoniale, nonche' l'attivita' negoziale degli organi  centrali  e periferici dell'Ateneo.      |  
|   |                                Art. 14.                    Regolamento didattico di Ateneo 
     1. Il regolamento didattico di  Ateneo  disciplina  l'ordinamento dei corsi di studio per i quali l'Universita' rilascia  i  titoli  di cui all'art. 4 dello statuto; definisce le norme generali riguardanti i  corsi  e  le  attivita'  formative  che   le   singole   strutture universitarie possono organizzare ai sensi della legislazione vigente in materia; detta  i  criteri  generali  relativi  all'organizzazione dell'attivita' didattica.      |  
|   |                                Art. 15.                             Codice etico 
     1.  L'Universita'  adotta  il  Codice   etico   della   comunita' universitaria.     2. Il Codice determina  i  valori  fondamentali  della  comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto  dei  diritti individuali  e  l'accettazione  di  doveri  e   responsabilita'   nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta regole di  condotta nell'ambito della comunita'. Le norme  sono  volte  ad  evitare  ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi  di  conflitto di interesse e di proprieta' intellettuale.     3. Le violazioni del Codice etico comportano l'irrogazione  delle seguenti  sanzioni,  nel  rispetto  del  principio  di   gradualita': richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di  violazione grave  o  reiterata,  richiamo   scritto   reso   pubblico,   biasimo comportamentale con divieto di ricoprire  incarichi  istituzionali  o dirigenziali per un periodo  determinato.  I  provvedimenti  incidono sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta configuri non solo violazione del  Codice  etico  ma  anche  illecito disciplinare,  prevale  la  competenza  degli  organi   deputati   ai procedimenti disciplinari.     4. Nel rispetto del principio del contraddittorio  l'accertamento delle violazioni e  la  decisione  in  merito  all'irrogazione  della sanzione compete al  Senato  accademico,  su  proposta  del  rettore, qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza  degli  organi deputati ai procedimenti disciplinari.     5.  Il  Codice  etico  e'  approvato  dal  Senato  accademico   a maggioranza assoluta dei suoi componenti,  previo  parere  favorevole del consiglio di amministrazione.      |  
|   |                                Art. 16.                      Organi centrali dell'Ateneo 
     1. Sono organi centrali dell'Ateneo:       a) il rettore;       b) il Senato accademico;       c) il consiglio di amministrazione;       d) il collegio dei revisori dei conti;       e) il Nucleo di valutazione;       f) il direttore generale.      |  
|   |                                Art. 17.                         Il rettore: funzioni 
     1. Il rettore e'  il  rappresentante  legale  dell'Universita'  e svolge  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento  delle attivita' scientifiche e didattiche. Il rettore e'  responsabile  del perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  dell'Ateneo   secondo criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.     2. In particolare, il rettore:       a) convoca e presiede il Senato accademico ed il  consiglio  di amministrazione, coordinandone le attivita';       b)  esercita  la  funzione  di  iniziativa   dei   procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente  di  competenza  del collegio di disciplina; avvia i procedimenti in  caso  di  violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione,  qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;       c) vigila sul buon andamento della ricerca e  della  didattica, cosi' come sull'efficienza dei servizi e la  correttezza  dell'azione amministrativa;       d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli  interni di ciascuna struttura;       e) propone al consiglio  di  amministrazione  il  documento  di programmazione  strategica  triennale  di  Ateneo,  il  bilancio   di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto  conto  delle proposte e del parere del Senato accademico;       f) propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del direttore generale;       g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo  statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;       h) presenta al  Ministro  competente  le  relazioni  periodiche previste dalla legge;       i) adotta, in caso di necessita' e urgenza, i provvedimenti  di competenza del Senato accademico e del consiglio  di  amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;       j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.     3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore si avvale di  un prorettore  vicario  e  di  delegati,  da  lui  scelti,   nell'ambito dell'Universita' e  nominati  con  proprio  decreto  nel  quale  sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati  rispondono direttamente al rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza  i  delegati,  su  proposta  del  rettore, possono  far  parte  delle  commissioni  istruttorie   degli   organi dell'Universita' e possono essere invitati  alle  sedute  del  Senato accademico e del consiglio di amministrazione.     4. Il prorettore vicario, designato fra i professori di  ruolo  a tempo pieno, supplisce il rettore in tutte le sue funzioni  nei  casi di impedimento o di assenza,  nonche'  in  ogni  caso  di  cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.     5. Al prorettore vicario puo' essere assegnata  un'indennita'  di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.      |  
|   |                                Art. 18.                         Il rettore: elezione 
     1. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia a  tempo pieno, in servizio presso le universita' italiane,  in  seguito  alla presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e  il mandato non e' rinnovabile.     2. L'elettorato attivo spetta:       a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui  all'art.  24,  comma  3, lettera b) della legge n. 240/2010, tutti con voto pieno, nonche'  ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3,  lettera a) della legge n. 240/2010, con voto ponderato al 50% del voto pieno;       b)  agli  studenti  determinati  in  misura  non  inferiore  al quindici per cento di quello degli elettori di cui  alla  lettera  a) secondo quanto previsto dal regolamento generale;       c)  al  personale  dirigente   e   al   personale   tecnico   e amministrativo con voto ponderato in  misura  pari  al  quindici  per cento di quello degli elettori di cui alla lettera a).     3. Il decano indice le elezioni dopo  il  centottantesimo  giorno antecedente la scadenza del mandato e ne  fissa  lo  svolgimento  non prima di quaranta giorni  dalla  indizione.  In  caso  di  anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le  elezioni  entro  trenta giorni dalla cessazione e  ne  fissa  lo  svolgimento  non  prima  di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso  le funzioni del rettore,  limitatamente  all'ordinaria  amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.     4. Il rettore, nella prima votazione,  e'  eletto  a  maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella  seconda  e  terza  votazione  a maggioranza assoluta dei votanti. In  caso  di  mancata  elezione  si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero  di  voti.  In  caso  di  parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di  ruolo  o,  in caso di ulteriore  parita',  il  candidato  con  maggiore  anzianita' anagrafica.     5. Il rettore e' proclamato eletto dal decano dell'Universita' ed e' nominato dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca. Al rettore spetta una indennita' di carica  determinata,  su proposta del Senato accademico, dal consiglio di amministrazione.     6. Il rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in  cui e' stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla  carica  del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto  della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.     7. La disciplina del  procedimento  elettorale  e'  definita  dal regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 19.                      Senato accademico: funzioni 
     1. Il Senato accademico determina la  politica  e  gli  indirizzi culturali e scientifici dell'Universita' e contribuisce  a  elaborare la   programmazione   strategica   dell'Ateneo;   esercita   funzioni normative, propulsive, consultive, di coordinamento  e  di  controllo delle  attivita'  dell'Ateneo  nel  campo  della  ricerca   e   della didattica.     2. In particolare, il Senato accademico:       a) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  lo statuto, il Codice etico, i  regolamenti  di  Ateneo  in  materia  di didattica e di ricerca, nonche' i regolamenti di funzionamento  delle strutture  didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio,  previo  parere favorevole del consiglio di  amministrazione,  anch'esso  espresso  a maggioranza assoluta dei componenti;       b) approva, a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il regolamento generale di Ateneo;       c)  formula  proposte  ed  esprime  parere   obbligatorio   sul documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio  annuale  e  pluriennale  previsto   dalla   normativa vigente, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e  i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione  agli  obiettivi della ricerca e della didattica;       d) nomina, su proposta del rettore e secondo modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo, i  componenti  del  consiglio  di amministrazione;       e) garantisce il rispetto del Codice etico e, su  proposta  del rettore,  irroga  le  relative  sanzioni,  salvo  che  non  siano  di competenza del collegio di disciplina;       f) svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  con  i Dipartimenti  e,  qualora  costituite,  con  le  facolta'  risolvendo eventuali controversie;       g) esprime  parere  obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;       h)   formula   proposte   ed   esprime   parere    obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio;       i) approva il manifesto degli studi dell'Ateneo;       j)   formula   proposte   ed   esprime   parere    obbligatorio sull'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi;       k) determina i criteri per  la  promozione  e  l'attuazione  di programmi nazionali e internazionali di cooperazione  e  scambio,  in campo scientifico e didattico;       l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate dalle   norme   generali   e   speciali   concernenti   l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.     3. Il Senato accademico puo' proporre al  corpo  elettorale,  con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una  mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano  trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.     4. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore e'  approvata dal  corpo  elettorale  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.  Nel  caso in cui il  corpo  elettorale  approvi  la  mozione  di  sfiducia  nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.      |  
|   |                                Art. 20.                    Senato accademico: composizione 
     1. Il Senato accademico e' cosi' costituito:       a) il rettore, che lo presiede;       b) diciassette  docenti,  di  cui  almeno  sette  direttori  di Dipartimento, eletti con votazione unica secondo criteri definiti nel regolamento generale di Ateneo;       c) due rappresentanti  del  ruolo  dei  professori  di  seconda fascia eletti dagli stessi;       d) due rappresentanti del ruolo dei  ricercatori  eletti  dagli stessi;       e) cinque rappresentanti eletti dagli studenti;       f)     tre     rappresentanti     eletti     dal      personale tecnico-amministrativo.     2.  Le  procedure  elettorali  sono  stabilite  dal   regolamento generale di Ateneo.     3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il  prorettore e, con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale.     4. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in  carica tre anni fatta eccezione per i  rappresentanti  degli  studenti,  che durano in carica due anni; il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.     5. I  componenti  del  Senato  accademico  decadono  qualora  non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.     6. Il Senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.      |  
|   |                                Art. 21.                Consiglio di amministrazione: funzioni 
     1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni  di  indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria  di  tutte le attivita' dell'Ateneo.     2. In particolare, il consiglio di amministrazione:       a) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico  per  gli  aspetti  di  sua  competenza,  il  bilancio  di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  al Ministero dell'economia e delle finanze;       b) delibera il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico;       c)  delibera  la  programmazione  annuale   e   triennale   del personale, previo parere obbligatorio del Senato accademico;       d) delibera la programmazione finanziaria annuale  e  triennale dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico;       e) delibera, previo parere obbligatorio del Senato  accademico, l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio;       f) delibera, previo parere obbligatorio del Senato  accademico, l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi;       g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e assegna le  risorse per i relativi interventi attuativi;       h) delibera le  proposte  di  chiamata  dei  professori  e  dei ricercatori formulate dai Dipartimenti;       i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori dell'Ateneo, conformemente  al  parere  vincolante  del  collegio  di disciplina;       j) su proposta del rettore, conferisce l'incarico di  direttore generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del  rapporto di lavoro;       k) approva il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e la contabilita', previo parere del Senato accademico;       l) determina, sentito il Senato accademico,  l'ammontare  delle tasse e dei contributi richiesti agli studenti;       m) sentiti il Senato accademico e il consiglio degli  studenti, prende provvedimenti di competenza  in  merito  alla  gestione  delle risorse connesse al diritto allo studio;       n) esercita tutte le attribuzioni che  gli  sono  demandate  da norme generali e speciali  concernenti  l'ordinamento  universitario, dallo statuto e dai regolamenti.      |  
|   |                                Art. 22.              Consiglio di amministrazione: composizione 
     1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' costituito:       a) il rettore, che lo presiede;       b) quattro docenti, appartenenti due alle aree scientifiche CUN da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14, nominati dal Senato  accademico, su  proposta  del   rettore,   previa   consultazione   dei   docenti appartenenti alle suddette aree; i docenti devono essere in  possesso di  competenza  in  campo   gestionale,   ovvero   di   un'esperienza professionale di alto livello, con  una  necessaria  attenzione  alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla  presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;       c) due rappresentanti eletti dagli studenti;       d)  un  rappresentante  del  personale   tecnico-amministrativo nominato dal Senato  accademico,  su  proposta  del  rettore,  previa consultazione del personale tecnico amministrativo; il rappresentante del  personale  deve  essere  in  possesso  di  competenza  in  campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale  di  alto  livello, con     una     necessaria     attenzione     alla     qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione  di  curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo;       e)  due  componenti  in  possesso  di   competenza   in   campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale  di  alto  livello, con     una     necessaria     attenzione     alla     qualificazione scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei  tre anni  precedenti  la  loro  designazione  e  per  tutta   la   durata dell'incarico, scelti dal Senato accademico, su proposta del rettore, mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza  scopo di lucro o di fondazioni bancarie di rilievo regionale,  nazionale  o internazionale.     2. Partecipa alle sedute  senza  diritto  di  voto  il  direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.     3. I componenti sono designati nel rispetto del  principio  delle pari opportunita' tra uomini e donne.     4. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione  e'  di durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti  degli studenti,   di   durata   biennale;   il   mandato   e'   rinnovabile consecutivamente per una sola volta.     5. I componenti del consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive.     6. I componenti del consiglio di  amministrazione  sono  nominati con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta  di  almeno un terzo dei suoi componenti.      |  
|   |                                Art. 23.                    Collegio dei revisori dei conti 
     1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. E' nominato  con  decreto del rettore ed e' composto da:       a) un presidente, scelto  tra  i  magistrati  amministrativi  e contabili e gli avvocati dello Stato;       b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;       c) un membro effettivo e uno supplente designati dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.     2. Almeno due membri effettivi del collegio devono essere  scelti tra gli iscritti al registro dei revisori  contabili.  Non  puo'  far parte del collegio il personale dipendente dell'Ateneo.     3. Il mandato dei componenti del collegio dura  tre  anni  ed  e' rinnovabile una sola volta.     4. Ai componenti del collegio e' corrisposta  una  indennita'  di carica  annuale   nella   misura   determinata   dal   consiglio   di amministrazione.     5.  Compiti  e  modalita'  di  funzionamento  del  collegio  sono stabiliti dal regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita'.      |  
|   |                                Art. 24.                    Nucleo di valutazione di Ateneo 
     1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo  e'  costituito,  ai  sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la  valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e  dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,  nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.     2. Il nucleo e' composto da cinque membri esterni  all'Ateneo  di elevata qualificazione professionale, di cui almeno  due  esperti  in materia di valutazione anche non accademica, e da  un  rappresentante eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal rettore sentiti il Senato accademico e il consiglio di amministrazione. Il curriculum dei componenti e' reso pubblico nel sito  internet  dell'Universita'. Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni,  fatta  eccezione per quello del rappresentante degli studenti, di durata biennale,  ed e' rinnovabile una sola volta.     3. Al Nucleo sono attribuite le seguenti funzioni:       a) verifica  della  qualita'  e  dell'efficacia  della  offerta didattica,  anche  sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;       b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti;       c) verifica  della  congruita'  del  curriculum  scientifico  o professionale dei titolari dei contratti di  insegnamento  (art.  23, comma 1, legge n. 240/2010);       d) in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, esercita le funzioni di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, relative  alle  procedure  di  valutazione  delle  strutture  e   del personale, allo scopo di promuovere il  merito  ed  il  miglioramento della perfomance organizzativa ed individuale.     4. Sono assicurati al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso  ai  dati  e  alle  informazioni   necessarie,   nonche'   la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della  normativa a tutela della riservatezza.     5.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  un   adeguato   supporto logistico e organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio  delle funzioni.     6. Tutte le strutture e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 25.                          Direttore generale 
     1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti  dal consiglio di  amministrazione,  esplica  l'attivita'  di  complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica.     2. Il direttore generale in particolare:       a) coadiuva il rettore e gli organi accademici per gli  aspetti di propria competenza;       b) cura l'attuazione dei programmi e delle  direttive  generali definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;       c) cura l'attuazione, per gli aspetti  di  propria  competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal rettore,  dal  Senato accademico   e   dal   consiglio   di    amministrazione    vigilando sull'esecuzione degli stessi;       d)  in  attuazione  dei  piani  generali  di  organizzazione  e finanziari approvati  dal  consiglio  di  amministrazione,  definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure  necessarie  per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilita' ai  dirigenti,  definisce  gli  obiettivi  che  i  dirigenti   devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie  e materiali;       e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche  con   potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione,  nei  confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente;       f) propone le risorse e i  profili  professionali  relativi  al personale tecnico-amministrativo necessari al fine  dell'elaborazione del  documento  di  programmazione  triennale   del   fabbisogno   di personale;       g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle  entrate  rientranti nella  competenza  dei  propri  uffici,  salvo  quelli  delegati   ai dirigenti;       h) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  e  lo stato della struttura  amministrativo  gestionale  dell'Ateneo  e  la sottopone al rettore;       i)  esercita  ogni  altra  funzione  conferitagli  dalle  norme vigenti o dagli organi di Governo dell'Ateneo.     3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione,  su  proposta  del  rettore,   sentito   il   Senato accademico,  a  soggetto  individuato  tra  personalita'  di  elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale  con funzioni dirigenziali.     4. In caso di reiterata  o  grave  inosservanza  degli  indirizzi degli organi  di  Governo  o  a  seguito  di  risultati  di  gestione negativi, l'incarico di direttore generale puo' essere revocato prima della scadenza del  termine  dal  consiglio  di  amministrazione,  su proposta motivata del rettore, sentito il Senato accademico.     5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto  di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.      |  
|   |                                Art. 26.                    Dipartimento: natura e funzioni 
     1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche e formative e delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e quelle di  consulenza  e  di  ricerca  su  contratto  o convenzione.     2. Nel Dipartimento sono  incardinati  professori  e  ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei  per  finalita' e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio  progetto  scientifico  e culturale, coerente con le attivita' didattiche e  formative  al  cui svolgimento il Dipartimento concorre.     3. Il Dipartimento e' un  centro  di  responsabilita'  dotato  di autonomia  gestionale  e  organizzativa  nel  rispetto  dei  principi contabili previsti dalla normativa vigente.     4. La costituzione, la  modificazione  e  la  disattivazione  dei Dipartimenti sono deliberate dal consiglio di amministrazione  previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo.     5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento  interno mediante un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il regolamento, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e' approvato dal Senato  accademico  ed emanato con decreto del rettore.     6. Il regolamento puo' prevedere l'articolazione del Dipartimento in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni  delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno.     7. Il Dipartimento in particolare:       a) promuove e coordina le attivita'  di  ricerca  nel  rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e  del  loro diritto di accedere direttamente ed  autonomamente  ai  finanziamenti per la ricerca;       b) progetta e cura  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle attivita' didattiche di  uno  o  piu'  corsi  di  laurea,  di  laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola  di  specializzazione, di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento  e  fornisce altresi' ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie  risorse umane e strumentali  finalizzate  allo  svolgimento  delle  attivita' didattiche e formative. Puo' chiedere di  assumere  le  funzioni  del Consiglio didattico di cui all'art. 38, operando in  tal  caso  nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo;       c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate dal  vigente  ordinamento  universitario,   dallo   statuto   e   dai regolamenti, nonche'  dalle  disposizioni  degli  organi  di  Governo dell'Ateneo;       d) propone agli organi di Governo l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione dei  corsi  di  studio,  garantendo  il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;       e) approva il piano di utilizzazione delle risorse  finanziarie e  strumentali  disponibili  nel  rispetto  dei  principi   contabili previsti dalla normativa vigente;       f) propone al Senato accademico  i  regolamenti  dei  corsi  di studio e eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo;       g)  coordina,  secondo  criteri  di  equita'   e   razionalita' l'impiego delle risorse umane necessarie alla didattica e ai  servizi connessi;       h)  coordina,  sulla  base  delle  indicazioni   dei   consigli didattici,  per  quanto  di  loro  competenza,  la  programmazione  e l'organizzazione  dell'attivita'  didattica,  secondo  le   procedure stabilite dal regolamento didattico  di  Ateneo  e  sovrintende  alla gestione delle attivita' e dei servizi comuni dei corsi di studio;       i) coordina l'organizzazione dell'insieme dei corsi di studio e ne  verifica  l'efficienza  e  la   funzionalita',   anche   mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;       l) verifica, al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  e  lo sviluppo dell'offerta formativa e  di  soddisfare  eventuali  vincoli derivanti dalla normativa vigente, le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari anche al fine  della  programmazione del fabbisogno di docenza;       m)  coordina  i  rapporti  internazionali  e  i  programmi   di mobilita' e di scambio degli studenti;       n)  sviluppa   relazioni   con   enti   pubblici   e   soggetti imprenditoriali privati, anche al fine di giungere a convenzioni  per a stages e tirocini.      |  
|   |                                Art. 27.                      Dipartimenti: composizione 
     1. Il numero  di  professori  e  ricercatori  necessario  per  la costituzione di un Dipartimento non puo' essere  inferiore  a  quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero  dei  docenti puo' scendere al di sotto  di  quest'ultimo  limite  per  un  periodo massimo  di  un  anno,  allo  scadere  del  quale  il  consiglio   di amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento.     2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di  ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonche' i  ricercatori  ed  assegnisti  di  enti  di  ricerca nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l'Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti  siano  riferibili  ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento.      |  
|   |                                Art. 28.                        Organi del Dipartimento 
     1. Sono organi del Dipartimento:       a) il direttore;       b) il consiglio di Dipartimento;       c) la giunta di Dipartimento.      |  
|   |                                Art. 29.                     Il direttore di Dipartimento 
     1. Il direttore rappresenta il  Dipartimento,  ne  sovrintende  e promuove le attivita'.     2. In particolare, il direttore:       a) convoca e  presiede  il  consiglio  e  la  giunta  e  vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni;       b)  vigila,  nell'ambito  del  Dipartimento  e  per  quanto  di competenza,  sull'osservanza  delle  norme  di  legge,  statutarie  e regolamentari;       c) propone al consiglio  il  piano  di  programmazione  annuale delle attivita' del Dipartimento;       d) propone al consiglio la relazione annuale sull'attivita'  di ricerca;       e) propone al consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie;       f) sovrintende  all'erogazione  dei  servizi  a  supporto  alla ricerca ed alla didattica gestiti dal Dipartimento;       g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;       h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del consiglio che sottopone  per  la  ratifica  all'organo nella prima seduta utile.     3. Il direttore e' eletto tra i  professori  di  ruolo  di  prima fascia a tempo pieno; in caso di indisponibilita'  di  professori  di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto l'elettorato passivo e' esteso ai  professori  di  ruolo  di seconda fascia a tempo pieno.     4. Partecipano alla votazione del direttore  tutti  i  componenti del  consiglio  di  Dipartimento.  La  disciplina  del   procedimento elettorale e' definita dal regolamento generale di Ateneo.     5. Il direttore dura in carica tre anni a  decorrere  dalla  data della nomina ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.     6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce  in  tutte  le  sue  funzioni  nei  casi  di  assenza  o impedimento.     7.  Al  direttore  del   Dipartimento   puo'   essere   assegnata un'indennita' di carica nella misura  determinata  dal  consiglio  di amministrazione.     8.  Il  direttore  puo'  richiedere  al  rettore  una   riduzione dell'impegno didattico.      |  
|   |                                Art. 30.                       Consiglio di Dipartimento 
     1. Il consiglio di Dipartimento  e'  l'organo  di  indirizzo,  di programmazione, di coordinamento, di gestione  e  di  verifica  delle attivita' del Dipartimento.     2. Il consiglio di Dipartimento in particolare:       a) approva il regolamento del Dipartimento;       b) promuove il potenziamento delle attivita' scientifiche e  di supporto  alla  didattica  sia  attraverso  l'utilizzazione   ed   il coordinamento del personale e dei mezzi in dotazione, sia  attraverso la promozione di nuove iniziative;       c) organizza  i  servizi  forniti  dal  Dipartimento  e  decide l'acquisto di attrezzature;       d) formula proposte in merito  alla  programmazione  strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale  e  pluriennale previsto dalla normativa vigente;       e) formula proposte in ordine alla determinazione  dei  criteri per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e  materiali  tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;       f)  approva,  su  proposta   del   direttore,   il   piano   di programmazione annuale delle attivita' del Dipartimento;       g) definisce e mette in atto le procedure  per  la  valutazione delle  attivita'  del  Dipartimento  e  approva,  su   proposta   del direttore,  la  relazione  annuale  sull'attivita'  di   ricerca   da trasmettere al Nucleo di valutazione di Ateneo;       h) in base al piano di programmazione annuale delle attivita' e alla relazione annuale sull'attivita' di  ricerca,  avanza  richieste per l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi;       i) in base al piano di programmazione annuale  delle  attivita' definisce i criteri generali per  l'utilizzazione  dei  fondi  e  per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;       j)  approva,  su  proposta   del   direttore,   il   piano   di utilizzazione   delle   risorse   finanziarie   di   competenza   del Dipartimento secondo la normativa vigente;       k)  approva  le  convenzioni  e   i   contratti   proposti   al Dipartimento, verificandone  le  possibilita'  di  svolgimento  e  la congruenza con le finalita' istituzionali;       l) formula proposte  in  merito  alla  richiesta  di  posti  di professore di ruolo e di ricercatore;       m) formula proposte  in  merito  alla  richiesta  di  posti  di ricercatore a tempo determinato secondo  le  modalita'  stabilite  da apposito regolamento di Ateneo;       n) formula la proposta di chiamata dei professori  di  prima  e seconda fascia, e dei ricercatori  a  tempo  determinato  secondo  le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo;       o) formula proposte in merito  alla  richiesta  di  assegni  di ricerca secondo le modalita' stabilite  da  apposito  regolamento  di Ateneo;       p)  formula  proposte,  anche  in  collaborazione   con   altri Dipartimenti, in  merito  all'istituzione,  attivazione,  modifica  e soppressione dei corsi di studio in coerenza con le linee di  ricerca sviluppate nel Dipartimento;       q) delibera in merito all'istituzione dei consigli didattici di cui all'art. 38;       r) sulla base delle indicazioni dei consigli didattici delibera annualmente  la  programmazione  e  l'organizzazione   dell'attivita' didattica dei corsi di studio,  anche  in  collaborazione  con  altri Dipartimenti  e  secondo  le  procedure  stabilite  dal   regolamento didattico di Ateneo;       s) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il Dipartimento concorre d'intesa con le relative  scuole dottorali;       t) assegna il carico didattico e  i  compiti  organizzativi  ai professori e ai ricercatori al fine di ottimizzarne l'impiego secondo criteri di razionalita', competenza ed equilibrio in rapporto ad ogni fascia di docenza;       u) delibera in merito alla valutazione del complessivo  impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e  dei  ricercatori afferenti, ai fini  dell'attribuzione  delle  risorse  finanziarie  e dell'attribuzione  degli  scatti  triennali,  secondo  le   modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo;       v) delibera in merito alle richieste individuali  di  afferenza al Dipartimento;       w) cura i rapporti internazionali e i  programmi  di  mobilita' dei docenti;       x) delibera convenzioni relative a stages e tirocini;       y)  formula  proposte  in  ordine  all'adesione  a  consorzi  e societa'  aventi  come   fine   lo   sviluppo   della   ricerca,   la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca  finanziabili  a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;       z) approva la  stipula  di  convenzioni  con  enti  pubblici  e soggetti privati per le attivita' di propria competenza;       aa) approva e verifica  ogni  altra  iniziativa,  che  a  vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento.       bb) Istituisce la commissione paritetica di cui all'art. 37  e, sulla base dei parametri  valutativi  messi  a  punto  dalla  stessa, coordina  l'organizzazione  dei   corsi   di   studio   verificandone l'efficienza e la funzionalita'     3. Il consiglio di Dipartimento e' costituito:       a)  dai  professori,  dai  ricercatori   di   ruolo   a   tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato  di  cui  all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010;       b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n.  240/2010,  nella misura stabilita dal regolamento di Dipartimento;       c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;       d) da un rappresentante degli studenti  iscritti  ai  corsi  di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento stesso;       e) da un rappresentante degli studenti  iscritti  ai  corsi  di laurea afferenti al Dipartimento stesso;       f) da una rappresentanza del  personale  tecnico-amministrativo nella misura e secondo modalita' stabilite dal  regolamento  generale di Ateneo.     4. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di  voto, il capo ufficio della struttura  amministrativa  di  riferimento  del Dipartimento.      |  
|   |                                Art. 31.                        Giunta di Dipartimento 
     1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nell'esercizio delle  sue  funzioni  e  ha  compiti  istruttori  e  propositivi  nei confronti del consiglio di Dipartimento.     2. Costituiscono la giunta il direttore e  un  numero  di  membri variabile da tre a otto, in base alla numerosita' di Dipartimento.     3. La giunta viene  costituita  secondo  modalita'  definite  nel regolamento di  Dipartimento  entro  un  mese  dall'insediamento  del direttore e dura in carica tre anni.     4. Le modalita' di funzionamento della giunta sono  definite  nel regolamento di Dipartimento.      |  
|   |                                Art. 32.                       Attivita' per conto terzi 
     1.   I   Dipartimenti   e   i   centri   interdipartimentali    o interuniversitari possono svolgere attivita' per conto terzi  secondo modalita' definite da apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 33.                               Facolta' 
     1. La facolta', se istituita, e' una struttura  di  raccordo  tra piu'  Dipartimenti,  raggruppati   secondo   criteri   di   affinita' disciplinare in conformita' a progetti  culturali  e  didattici,  con funzioni  di  coordinamento  e  razionalizzazione   delle   attivita' didattiche, compresa la proposta di  attivazione  o  soppressione  di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni.     2. La costituzione, la modificazione e  la  disattivazione  delle facolta' sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati e comunque  previo  parere  obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo.     3. In relazione al carattere multidisciplinare dell'Ateneo  e  in considerazione della  sua  dimensione,  le  facolta'  possono  essere istituite  nel  numero  massimo  di  sei  corrispondenti  alle   Aree risultanti dalle seguenti aggregazioni di Dipartimenti:       a) scienze giuridiche;       b) scienze economiche e statistiche, scienze politiche  sociali e della comunicazione, scienze aziendali;       c) farmacia, medicina e chirurgia;       d)  ingegneria  civile,  ingegneria   industriale,   ingegneria dell'informazione, ingegneria elettrica e matematica applicata;       e) chimica e biologia, fisica, informatica, matematica;       f) scienze umane, filosofiche e della formazione,  scienze  del patrimonio culturale, studi umanistici.     4. Il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola medica  salernitana»,  al  fine  di  garantire  una   semplificazione procedurale,  assume  anche  i  compiti   collegati   alle   funzioni assistenziali secondo le modalita' e nei  limiti  concertati  con  la regione, garantendo l'inscindibilita'  delle  funzioni  assistenziali dei docenti in materie  cliniche  da  quelle  di  insegnamento  e  di ricerca.     5. La facolta' disciplina  le  regole  di  funzionamento  interno mediante un proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il  consiglio,  approvato  dal  Senato  accademico  previo parere favorevole del consiglio di  amministrazione  ed  emanato  con decreto del rettore.     6. In particolare la facolta', laddove costituita, formula parere obbligatorio ai Dipartimenti:       a)  in  merito   all'istituzione,   attivazione,   modifica   o soppressione dei corsi di studio,       b) in merito a eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo     1. sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e  dei  consigli didattici, per quanto di loro  competenza,  coordina  annualmente  la programmazione e l'organizzazione dell'attivita'  didattica,  secondo le  procedure  stabilite  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo   e sovrintende alla gestione delle attivita' e dei servizi comuni;     2.  al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  e  lo   sviluppo dell'offerta formativa e di soddisfare  eventuali  vincoli  derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in  specifici settori scientifico-disciplinari, e le segnala  agli  organi  e  alle strutture competenti;     3. approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie  e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili  previsti dalla normativa vigente;       c) sul fabbisogno del personale docente.      |  
|   |                                Art. 34.                         Organi della facolta' 
     1. Sono organi della facolta':       a) il presidente;       b) il consiglio della facolta'.      |  
|   |                                Art. 35.                             Il presidente 
     1. Il  presidente  rappresenta  la  facolta',  ne  sovrintende  e promuove le attivita'.     2. Il presidente convoca e presiede il consiglio  di  facolta'  e assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.     3. Il presidente e' eletto dai  componenti  il  consiglio  tra  i professori di ruolo di  prima  fascia  a  tempo  pieno  afferenti  ai Dipartimenti raggruppati nella facolta'.     4. Il presidente dura in carica tre  anni  ed  e'  immediatamente rieleggibile una sola volta.      |  
|   |                                Art. 36.                       Consiglio della facolta' 
     1. Il consiglio adotta le delibere della facolta' in  particolare in merito alle competenze di cui al precedente art. 33.     2. Il consiglio e' costituito da:       a) i direttori dei Dipartimenti;       b)  da  docenti  scelti  tra  i  componenti  delle  giunte  dei Dipartimenti, i presidenti dei consigli didattici, i coordinatori dei corsi di dottorato o  i  presidenti  delle  scuole  di  dottorato  se costituite,  i  responsabili   delle   attivita'   assistenziali   di competenza della struttura, ove previste, in misura  complessivamente non superiore al dieci per cento  dei  componenti  dei  consigli  dei Dipartimenti raggruppati nella facolta';       c) da una rappresentanza elettiva degli  studenti  iscritti  ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei  componenti del consiglio stesso.     3.  I  componenti  del   consiglio,   fatta   eccezione   per   i rappresentanti degli studenti, durano in  carica  tre  anni,  e  sono immediatamente  rieleggibili  una  sola   volta;   il   mandato   dei rappresentanti degli studenti dura due anni  ed  e'  rinnovabile  una sola volta.      |  
|   |                                Art. 37.                Commissione paritetica docenti-studenti 
     1. Presso  ciascun  Dipartimento  e'  istituita  una  commissione paritetica docenti-studenti  che  svolge  attivita'  di  monitoraggio dell'offerta formativa e  della  qualita'  della  didattica,  nonche' delle attivita' di servizio agli studenti da parte dei  professori  e dei  ricercatori;  individua  indicatori  per  la   valutazione   dei risultati  delle  stesse;   formula   pareri   sull'attivazione,   la modificazione e la soppressione dei corsi di studio;  esprime  parere obbligatorio sulle disposizioni dei regolamenti didattici  dei  corsi di studio  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  didattico  di Ateneo.     2.  La  composizione  e  il   funzionamento   della   commissione paritetica docenti-studenti e' disciplinata dal regolamento  generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 38.                          Consiglio didattico 
     1.  Il  consiglio  didattico  e'   la   struttura   preposta   al coordinamento didattico di uno o piu' corsi di laurea appartenenti ad una stessa  classe  e/o  dei  corsi  di  laurea  magistrale  ad  essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni  dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione.     2. In particolare, il consiglio:       a) coordina l'attivita' didattica dei corsi che ad  esso  fanno capo  e  ne  verifica  efficienza  e  funzionalita'  anche   mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione;       b) formula proposte in  merito  alla  programmazione  didattica annuale, per quanto  di  competenza,  secondo  quanto  stabilito  dal regolamento didattico di Ateneo;       c) organizza le prove di verifica della  preparazione  iniziale degli studenti nei  corsi  di  laurea  e  verifica  il  possesso  dei requisiti stabiliti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale;       d) coordina i  programmi  delle  singole  attivita'  formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi  formativi del relativo corso di studio;       e) organizza le attivita' di orientamento e  tutorato  per  gli studenti;       f) esamina e approva i piani di studio e le  pratiche  relative agli studenti;       g) formula ogni  altra  proposta  riguardante  l'organizzazione dell'attivita' didattica e le risorse relative.     3.  Il  consiglio  didattico  e'  composto  dai  professori  e  i ricercatori che svolgono a qualsiasi  titolo  compiti  didattici  nei corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti  del  Senato accademico e del consiglio di amministrazione partecipano alle sedute del consiglio senza  diritto  di  voto.  Il  consiglio  didattico  e' altresi' composto  da  una  rappresentanza  elettiva  degli  studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici  per  cento dei  docenti  di  ruolo  e  dei  ricercatori  che   concorrono   alla determinazione del numero legale di cui al successivo comma 4.     4.  I  professori  e  ricercatori  che  non  svolgono  il  carico didattico prevalente nei relativi corsi  di  studio  concorrono  alla determinazione del numero legale per la validita' delle  sedute  solo se presenti e non costituiscono elettorato attivo e  passivo  per  le elezioni del presidente.     5. I titolari  di  contratto  di  insegnamento  partecipano  alle sedute del consiglio con voto consultivo.     6. Il consiglio didattico  elegge  tra  i  docenti  di  ruolo  un presidente, secondo le modalita' stabilite dal  regolamento  generale di Ateneo. Il presidente, nominato con decreto del rettore,  dura  in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.     7. Il presidente convoca e  presiede  il  consiglio;  coordina  e sovrintende i corsi di studio.     8. Il funzionamento del consiglio e'  disciplinato  da  specifico regolamento.     9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e  il funzionamento del consiglio  didattico  sono  regolati  da  specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti.      |  
|   |                                Art. 39.                            Corsi e titoli 
     1. L'Universita' istituisce ed attiva corsi di studio al  termine dei quali rilascia i seguenti titoli di studio:       a) laurea;       b) laurea magistrale;       c) diploma di specializzazione;       d) dottorato di ricerca;       e) ogni altro titolo previsto dalla legge.     2. L'ordinamento dei corsi di laurea e  laurea  magistrale  e  le strutture  presso  le  quali  sono  attivati   sono   contenuti   nel regolamento didattico di Ateneo.     3. I corsi di specializzazione e le relative scuole, nel rispetto delle diposizioni di  legge  e  in  conformita'  con  il  regolamento didattico di  Ateneo,  sono  disciplinati  da  apposito  regolamento, tenendo conto per l'area sanitaria delle  funzioni  assistenziali  in convenzione  e  della  necessita'  del  loro  coordinamento  con   le attivita' formative.     4.  I  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  nel   rispetto   delle disposizioni di legge e in conformita' con il  regolamento  didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento  che  stabilisce l'organizzazione e il funzionamento degli stessi  anche  mediante  la costituzione di scuole dottorali.     5. I corsi di perfezionamento scientifico e  di  alta  formazione permanente e ricorrente, denominati master universitari, nel rispetto delle disposizioni di legge  e  in  conformita'  con  il  regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento.     6. L'Universita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa  iniziative  formative  destinate  alla  formazione permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine  dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione:       a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;       b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli  esami  di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;       c) corsi di educazione  ed  attivita'  formative  esterne,  ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale  degli  adulti  nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;       d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.     Le modalita' di attivazione e funzionamento dei corsi di  cui  al presente comma sono disciplinati da apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 40.                Collegio dei direttori di Dipartimento 
     1.  Il  collegio  dei  direttori  di  Dipartimento  e'  organismo consultivo e di proposta per gli organi  di  Governo  dell'Ateneo  in ordine  alle  problematiche   generali   di   promozione,   sviluppo, coordinamento e valutazione  della  ricerca  e  della  didattica;  in particolare,   in   stretta   coordinazione   con    le    risultanze dell'attivita'  di  indirizzo   e   valutativa   dell'ANVUR,   valuta l'andamento della ricerca e della  didattica  dell'Ateneo,  individua conseguentemente le linee e aree strategiche di sviluppo e propone  i criteri e le procedure di riparto delle risorse  e  le  direzioni  di investimento,  anche  in  considerazione  delle  esigenze   e   delle richieste del territorio in cui insiste l'Ateneo.     2. Il collegio e' costituito dai direttori dei Dipartimenti;  per la discussione di  problematiche  riguardanti  la  didattica  possono essere invitati i Presidenti delle facolta' laddove istituite.      |  
|   |                                Art. 41.                 Centri di ricerca interdipartimentali 
     1. Per coordinare attivita' di ricerca di rilevante impegno e  di durata pluriennale in settori comuni a piu' aree scientifiche possono essere   costituiti   centri   di   ricerca   interdipartimentali   o interuniversitari.     2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono  disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 42.                          Centri di servizio 
     1. Per la produzione e l'erogazione di beni e servizi finalizzati al  supporto  della   didattica   e   della   ricerca   o   necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Universita',  possono  essere costituiti appositi centri di servizio dell'Ateneo.     2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono  disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 43.                    Sistema bibliotecario di Ateneo 
     1. Il sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa  e  organizza,  in forme  coordinate  e  tecnologicamente  adeguate,  le   funzioni   di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico su qualsiasi  supporto,  nonche'  quelle  di  recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.     2. Il  funzionamento  del  sistema  bibliotecario  di  Ateneo  e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 44.                           Diritti e doveri 
     1.  Gli  studenti  sono   parte   costitutiva   della   comunita' universitaria; hanno pari dignita'  rispetto  alle  altre  componenti della comunita' stessa e sono portatori  di  diritti  riconosciuti  e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione,  di opinione politica, di condizioni personali e sociali.     2. L'Universita'  assicura  agli  studenti  condizioni  idonee  a promuovere lo sviluppo della loro personalita' e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza  formativa,  riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di liberta'  di  espressione  e  di autonomia culturale.     3. Gli studenti hanno il  dovere  di  concorrere,  attraverso  lo studio e la partecipazione alla  vita  universitaria,  alla  crescita culturale delle istituzioni accademiche e della societa' in cui  esse sono inserite.     4.  Gli  studenti  partecipano  alle  attivita'  didattiche   nel rispetto del Codice etico,  dei  regolamenti  e  delle  deliberazioni delle strutture competenti.     5. Gli studenti, senza  distinzione  di  opinioni  politiche,  di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di  fruire  di spazi di socialita', studio e confronto collettivo. Hanno il  diritto di associarsi e di organizzarsi collettivamente  nel  rispetto  delle leggi dello Stato e dei principi  di  tolleranza  e  pluralismo.  Gli studenti hanno il  dovere  di  rispettare  gli  spazi  messi  a  loro disposizione dall'Universita' e di mantenerne la funzionalita'  e  il decoro.     6. Gli studenti hanno il diritto di prender parte alla vita e  al Governo dell'Universita',  partecipando  agli  organi  collegiali  ed esercitando  il  diritto  di   voto   per   l'elezione   delle   loro rappresentanze nel rispetto della  legge,  del  Codice  etico  e  dei regolamenti.     7. E' dovere dei  rappresentanti  degli  studenti  esercitare  il proprio mandato con continuita' e impegno. L'Universita' mette loro a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo.     8. Diritti e doveri  degli  studenti  in  tema  di  diritto  allo studio,  servizi  e  qualita'  della  didattica,  prove   di   esame, contribuzioni economiche e mobilita' sono  disciplinati  da  apposita Carta, approvata dal Senato accademico.      |  
|   |                                Art. 45.                      Provvedimenti disciplinari 
     1. La competenza disciplinare sugli  studenti  e'  attribuita  al rettore e al Senato accademico, che la esercitano nei termini  e  con le procedure definite nel regolamento studenti.      |  
|   |                                Art. 46.                  Garante dei diritti degli studenti 
     1.   Il   garante   dei    diritti    degli    studenti    vigila sull'imparzialita' e sulla trasparenza delle attivita'  didattiche  e di quelle ad essa connesse nonche' dei servizi rivolti agli studenti, sulla corretta applicazione della normativa relativa alla  didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti.     2. Il garante  esercita  le  proprie  funzioni  anche  attraverso richieste di informazioni  e  proposte  inoltrate  direttamente  agli uffici  responsabili;  puo'  segnalare   direttamente   agli   organi dell'Universita'  disfunzioni,  carenze  ed   eventuali   abusi   nei confronti degli studenti.     3. Il garante vigila affinche'  vengano  adottate  le  necessarie misure  a  tutela  della  rappresentanza  studentesca  negli   organi accademici.     4. Il garante e' nominato dal Senato accademico su  proposta  del rettore, sentito il consiglio degli studenti,  fra  soggetti  esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e di indipendenza di giudizio; dura  in  carica  tre anni e puo' essere immediatamente riconfermato per una sola volta.      |  
|   |                                Art. 47.                       Consiglio degli studenti 
     1. Il consiglio degli  studenti  e'  l'organo  di  rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e svolge  funzioni  propositive  e consultive nei confronti del rettore, del  Senato  accademico  e  del consiglio di amministrazione.     2. Il consiglio degli studenti:       a) esprime parere sulle norme generali in  tema  di  didattica, tasse e contribuzioni a carico degli studenti;       b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di  attuazione del diritto allo studio, nonche' sull'organizzazione dei  servizi  di tutorato e di orientamento;       c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti  i  vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi  comprese  quelle  relative  alle attivita' autogestite degli studenti nei  settori  della  formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero;       d)  elabora  e  propone  i  criteri  di  organizzazione   delle attivita' sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre all'approvazione  del  Senato   accademico   e   del   consiglio   di amministrazione;       e) puo' formulare proposte ed inviare interrogazioni  anche  in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di Governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche,  scientifiche  e  di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la  finalizzazione  delle  attivita'  dell'Ateneo   alla   formazione culturale e professionale ed allo  sviluppo  della  coscienza  civile degli  studenti.  Le  strutture  sono  tenute  a  formulare  risposta scritta;       f) approva alla fine di ogni anno una relazione  sul  complesso dei servizi forniti agli studenti,  con  eventuali  proposte  per  il miglioramento degli stessi; tale relazione  e'  trasmessa  al  Senato accademico e  costituisce  elemento  informativo  per  il  Nucleo  di valutazione di Ateneo;       g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta  dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge.     3. Il consiglio e' tenuto a pronunciarsi  entro  quindici  giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine  le deliberazioni degli organi  di  Governo  dell'Ateneo  possono  essere comunque assunte.     4.  Il  consiglio  e'  composto   da   trenta   studenti   eletti proporzionalmente  alla  numerosita'  di  ciascuna  area  di  cui  al precedente art. 33, comma 3. I membri del consiglio durano in  carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.     5. Il consiglio elegge un presidente ed un segretario che  curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima  adunanza e' convocata dal rettore.      |  
|   |                                Art. 48.                        Tutorato e orientamento 
     1. L'Universita' si impegna a garantire  ai  propri  studenti  un efficace orientamento in entrata,  in  itinere  e  in  uscita,  anche attraverso una costante collaborazione con gli istituti di formazione secondaria superiore e con il mondo del lavoro e delle professioni.     2. L'organizzazione dei servizi di  orientamento  e  tutorato  e' disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 49.               Collaborazione degli studenti ai servizi 
     1.  In  conformita'  con  la  normativa  vigente,   l'Universita' promuove forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi.     2. L'Universita'  promuove  convenzioni  per  l'espletamento  del servizio civile nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.      |  
|   |                                Art. 50.                    Attivita' formative, culturali,                 sportive e ricreative degli studenti 
     1. L'Universita' sostiene e valorizza  le  attivita'  autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero.     2. L'Universita', con il  sostegno  organizzativo  del  consiglio degli  studenti,  favorisce  l'informazione  e  la   conoscenza   dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei  progetti  regionali,  statali  e  comunitari  interessanti  le attivita' autogestite degli studenti.     3. L'Universita', compatibilmente con le finalita' istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo.     4. Nell'ambito delle previsioni  di  bilancio,  il  consiglio  di amministrazione,  su  indicazione  del  Consiglio   degli   studenti, acquisito il parere del Senato accademico, mette a disposizione,  per le attivita' di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.      |  
|   |                                Art. 51.                  Comitato per lo sport universitario 
     1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e del personale.     2. Il Comitato per lo sport universitario coordina  le  attivita' sportive a vantaggio dei  componenti  la  comunita'  universitaria  e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi  e  ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.     3. Il Comitato per lo sport universitario, nella  composizione  e con le competenze previste dalla legge 28  giugno  1977,  n.  394,  e dalle eventuali successive  modificazioni  e  integrazioni,  dura  in carica due anni.     4. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi  appositamente stanziati dal Ministero competente,  secondo  quanto  previsto  dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti  e  con ogni altro fondo,  appositamente  stanziato,  dall'Universita'  o  da altri enti.      |  
|   |                                Art. 52.                  Principi generali di organizzazione 
     1. L'organizzazione e le attivita' dell'Ateneo  si  basano  sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione  generale  e  controllo  dei  risultati,  e  direzione generale,  alla  quale  compete  la  responsabilita'  della  gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa.     2. Responsabili della direzione  politica  sono  il  rettore,  il consiglio di amministrazione e il Senato accademico,  per  quanto  di rispettiva competenza.     3. Il direttore generale coordina le attivita'  dei  dirigenti  e del  personale  tecnico-amministrativo  per  il  conseguimento  degli obiettivi indicati  dalla  direzione  politica,  secondo  criteri  di efficienza, efficacia ed economicita'.     4. La struttura amministrativa e  la  gestione  del  personale  e finanziaria si  ispirano  a  principi  di  unitarieta'  e  assicurano l'individuazione  delle  responsabilita'   e   la   valutazione   dei risultati.     5. L'organizzazione amministrativa e' disciplinata  dal  presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti.     6.     L'organizzazione     complessiva      delle      strutture tecnico-amministrative e' definita dal consiglio di  amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il Senato accademico  per i profili di sua competenza.      |  
|   |                                Art. 53.                                Docenti 
     1. In attuazione  del  principio  della  liberta'  della  ricerca l'Universita' garantisce  ai  singoli  professori  e  ricercatori  il diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei  metodi  di ricerca, nonche' il diritto  a  pari  opportunita'  di  accesso  alle risorse economiche, all'utilizzazione delle strutture e a  quanto  e' necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca.     2. L'Universita'  garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  dei singoli docenti e l'autonomia delle  diverse  strutture  cui  compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico  nel  rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione.     3. I professori e i ricercatori:       a) svolgono i compiti di didattica, di ricerca e  organizzativi interni loro attribuiti sulla base della normativa  vigente,  secondo quanto stabilito con regolamento  di  Ateneo  e  nel  rispetto  delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture;       b) partecipano alle sedute degli organi collegiali;       c) adempiono ai doveri di  autocertificazione  delle  attivita' svolte, secondo le modalita' definite con regolamento di Ateneo;       d)  informano  tempestivamente  gli  organi  competenti   delle situazioni  di  incompatibilita'  e   di   conflitto   di   interessi eventualmente   insorte   nell'assolvimento   dei   propri    compiti istituzionali.     4. I professori e ricercatori di materie  cliniche  adempiono  ai doveri di attivita' assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei    compiti    istituzionali,    impegnandosi    nei     confronti dell'Universita' al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall'Universita' stessa con l'Azienda sanitaria.      |  
|   |                                Art. 54.                        Collegio di disciplina 
     1. Il collegio di  disciplina  svolge  la  fase  istruttoria  dei procedimenti  disciplinari  relativi  ai  professori  e   ricercatori dell'Ateneo ed esprime in merito  parere  conclusivo  vincolante.  Il collegio opera secondo  il  principio  del  giudizio  fra  pari,  nel rispetto del contraddittorio.     2.  Il  collegio  e'  articolato  in  tre  sezioni,   costituite, rispettivamente,  da:  tre  professori   ordinari,   tre   professori associati, tre ricercatori.     Dei tre membri, due sono esterni all'Ateneo e uno interno.     I membri supplenti sono due per sezione: uno interno all'Ateneo e uno esterno.     Ciascuna  composta  da   professori   e   ricercatori   a   tempo indeterminato tutti in regime di  tempo  pieno,  di  cui  tre  membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera nei confronti dei  professori  di  pari  fascia;  la seconda e' composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza  e'  composta  da  ricercatori  e opera nei confronti di questi ultimi.     3. I membri del collegio sono eletti secondo il  principio  della rappresentanza tra pari, a maggioranza assoluta dei  partecipanti  al voto e nel rispetto del procedimento elettorale come disciplinato nel capo I del titolo IV del regolamento generale di Ateneo.     L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai  professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Universita'.     L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'Universita' in regime di tempo pieno.     I componenti il collegio di disciplina durano in carica tre  anni con possibilita' di ricandidabilita' per una sola volta.     Le elezioni sono indette dal rettore.     4. Ferma la competenza esclusiva del  rettore  ad  infliggere  la sanzione della censura,  per  ogni  fatto  che  possa  dare  luogo  a sanzioni piu' gravi della censura, l'iniziativa del  procedimento  e' esercitata dal rettore che, entro trenta  giorni  dal  momento  della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al  collegio  di  disciplina formulando motivata proposta.     5. Il collegio, uditi il rettore o un suo  delegato,  nonche'  il professore  o  ricercatore   sottoposto   ad   azione   disciplinare, eventualmente assistito da un  difensore  di  fiducia,  entro  trenta giorni dall'avvio del  procedimento  esprime  parere  sulla  proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza  dei  fatti  sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione  per  l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.     6. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del  parere  vincolante del collegio di disciplina, e  conformemente  ad  esso,  infligge  la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.     7. Il potere dell'iniziativa dell'azione disciplinare nei casi di illeciti commessi dal rettore appartiene al decano dell'Ateneo.     8. Il procedimento disciplinare e' regolato dalle norme  vigenti, ivi  compresi  i  rapporti  tra  il  procedimento  disciplinare  e  i procedimenti giudiziari.      |  
|   |                                Art. 55.                               Dirigenti 
     1. I dirigenti collaborano con il direttore  generale,  attuando, per la parte di rispettiva competenza e secondo le sue  direttive,  i programmi deliberati dagli  organi  accademici;  curano  la  gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati  dal direttore generale, adottando i  relativi  atti;  esercitano  a  tale scopo autonomi poteri di spesa  e  di  organizzazione  delle  risorse strumentali e umane ad essi attribuite, secondo  i  limiti  assegnati dal  direttore  generale;  collaborano  con  il  direttore   generale all'individuazione  delle  risorse  e   dei   profili   professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti; provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto  del principio del merito; svolgono ogni  altro  compito  stabilito  dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della  dirigenza del comparto.     2. I dirigenti sono  responsabili  del  risultato  dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della  realizzazione  dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione  agli  obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione  del personale.     3. L'incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto  conto di quanto  stabilito  dalla  normativa  e  dal  contratto  collettivo nazionale di lavoro, e' disposto dal direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti.     4. All'inizio di ogni anno i dirigenti  presentano  al  direttore generale, e questi agli organi di Governo dell'Ateneo, una  relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.     5.  L'accesso  alle   qualifiche   dirigenziali   e   la   revoca dell'incarico ai dirigenti sono disposti in conformita' alla legge  e al contratto collettivo nazionale di lavoro; l'amministrazione  rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che  si rendono  disponibili  nella  dotazione  organica  e  i   criteri   di selezione.      |  
|   |                                Art. 56.                   Personale tecnico-amministrativo 
     1.   L'Universita'   conforma   l'organizzazione   dei    servizi amministrativi,  finanziari  e  tecnici  alle  esigenze  generali  di efficienza,  efficacia,  economicita'  di  gestione,  trasparenza   e semplificazione, nel rispetto del principio delle pari opportunita' e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale.     2. L'Universita' promuove e valorizza il continuo  e  sistematico adeguamento   delle   competenze    professionali    del    personale tecnico-amministrativo,  assumendo  ogni  iniziativa  utile  per   la qualificazione  e  la  crescita  dello  sviluppo   professionale   in un'ottica che, riconoscendo il diritto  individuale  alla  formazione permanente,  sia  finalizzata  al   miglioramento   dei   servizi   e all'ottimizzazione delle risorse impiegate.     3. Le attivita' di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilita' del  personale  all'interno dell'Universita'.     4. L'Universita' assume come  valore  fondamentale  il  benessere negli ambienti di studio e di lavoro e adotta misure  di  prevenzione necessarie a garantire la salute e la sicurezza degli  ambienti  e  a migliorarne la qualita' complessiva;  promuove  la  realizzazione  di servizi a sostegno della qualita' della  vita  dei  dipendenti  e  di azioni dirette  alla  soluzione  di  problemi  sociali  collegati  al rapporto di lavoro.     5. L'Universita' concorre all'attivita' autogestita di  tutto  il proprio personale nei settori della cultura, dello sport e del  tempo libero.      |  
|   |                                Art. 57.         Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',                    la valorizzazione del benessere               di chi lavora e contro le discriminazioni 
     1. L'Universita' istituisce il comitato unico di garanzia per  le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di  chi  lavora  e contro le discriminazioni, di  seguito  denominato  «CUG»,  ai  sensi della normativa vigente.     2. Il CUG ha compiti propositivi,  consultivi  e  di  verifica  e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parita'. In particolare, il comitato svolge le seguenti funzioni:       a) promuove le pari opportunita' per tutte  le  componenti  che lavorano nell'Universita',  proponendo  misure  e  azioni  dirette  a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione;       b) promuove la parita' effettiva fra i generi, individuando  le eventuali  discriminazioni,  dirette  e  indirette  e  proponendo  le iniziative  necessarie  a  rimuoverle.  Predispone  piani  di  azioni positive dirette  a  prevenire  le  discriminazioni  e  a  promuovere condizioni di effettiva parita' fra i generi;       c) promuove azioni dirette a favorire la  realizzazione  di  un ambiente   lavorativo   improntato   al   benessere    organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.     3. Il CUG e' formato, in pari numero, da componenti designati  da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonche'  da altrettanti  componenti  supplenti,  in  modo  da  salvaguardare  nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.     4. Le modalita' di costituzione e di funzionamento  del  comitato sono disciplinate con apposito regolamento.     5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni  e  il loro mandato puo' essere rinnovato una sola volta.      |  
|   |                                Art. 58.                  Collaborazioni con amministrazioni               pubbliche ed organismi pubblici e privati 
     1.   L'Universita'   puo'   concludere    accordi    con    altre amministrazioni pubbliche ed organismi  pubblici  e  privati  per  lo svolgimento  in  collaborazione  delle  attivita'  istituzionali   di interesse comune, fermo restando quanto  specificamente  disposto  in ordine alle attivita' di ricerca.     2. Gli  accordi  conclusi  in  conformita'  ai  criteri  generali richiamati dall'art. 9 del presente statuto, e secondo  le  modalita' definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la  finanza e la contabilita', sono deliberati dal consiglio di amministrazione o dalle strutture  didattiche  e  scientifiche  secondo  le  rispettive competenze.      |  
|   |                                Art. 59.                      Partecipazione ad organismi                     di diritto pubblico e privato 
     1. L'Universita' puo' partecipare a societa'  o  ad  altre  forme associative   coerentemente   ai   propri   fini   istituzionali   ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.     2. La partecipazione  di  cui  al  comma  1,  in  conformita'  ai principi generali di cui all'art. 9 del presente statuto e secondo le modalita' definite dal regolamento di Ateneo  per  l'amministrazione, la  finanza  e  la  contabilita',  e'  deliberata  dal  consiglio  di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico.     3. La partecipazione dell'Universita' deve  comunque  conformarsi ai seguenti principi:       elevata qualificazione dell'attivita' svolta;       disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   o   organizzative necessarie;       destinazione  a  finalita'  istituzionali  dell'Universita'  di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;       espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitali;       limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di  eventuali perdite, alla quota di partecipazione;       i proventi derivanti da eventuali contratti  di  ricerca  o  di consulenza  richiesti  all'Universita'  o  a  sue   strutture   siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10.     4. I rappresentanti dell'Universita', a  qualsiasi  titolo  ed  a qualsiasi livello presenti negli organismi pubblici e  privati,  sono designati  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il   Senato accademico su proposta delle strutture interessate, e sono  tenuti  a presentare agli stessi, una relazione annuale.     5. Il consiglio di amministrazione e il  Senato  accademico,  per quanto di rispettiva competenza, valutano annualmente, sulla base  di una relazione presentata dai  rappresentanti  dell'Universita'  negli organismi interessati, la continuita' del rispetto  dei  principi  di cui al precedente comma 3 e l'opportunita' della continuazione  della partecipazione dell'Universita'.     6.  Degli  organismi  pubblici  o   privati   cui   l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a  cura  del  direttore  generale.  L'elenco  e' consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e  nei  modi previsti dalla legge.      |  
|   |                                Art. 60.                       Fondazioni universitarie 
     1. Presso l'Universita' degli studi di Salerno e'  istituita,  ai sensi dell'art. 59, comma 3 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 e del  codice civile, la fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori, oltre  all'ente  di  riferimento,  altri  enti  pubblici  e  soggetti privati.     2.  La  fondazione  e'  un'istituzione  di  diritto  privato  che provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo  e  con una struttura organizzativa propria, allo  svolgimento  di  attivita' strumentali  e  di  supporto  alla  didattica  e   alla   ricerca   e all'acquisizione  di  beni  e  di  servizi  in  nome  e   per   conto dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal  regolamento  istitutivo  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  254/2001.  Tali attivita' sono affidate alla fondazione  attraverso  una  convenzione che regola i rapporti tra Universita' e fondazione.     3.  In  base  alla  convenzione  la  fondazione   puo'   ricevere dall'Universita'  un  contributo  complessivo   determinato   secondo parametri oggettivi e di congruita' in  funzione  dei  servizi  resi, mentre resta esclusa ogni forma  di  contribuzione  obbligatoria  non finalizzata o di quota associativa da parte dell'Ateneo e degli altri soci fondatori.      |  
|   |                                Art. 61.                       Comitato dei sostenitori 
     1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' ha  lo  scopo  di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.     2. Il comitato e' costituito da  persone  fisiche  e  da  persone giuridiche  pubbliche  e  private  che  si   impegnano   a   favorire l'attivita'  dell'Universita',  tramite  l'erogazione  di  contributi finanziari.     3. Le modalita' di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto  dal  consiglio  di amministrazione.      |  
|   |                                Art. 62.                           Incompatibilita' 
     1.  I  componenti  del  Senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione non possono:       a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per  il rettore  limitatamente  al  Senato  accademico  e  al  consiglio   di amministrazione e, per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;       b) essere componenti di altri organi dell'Universita' salvo che del consiglio di Dipartimento;       c)  ricoprire  il  ruolo   di   direttore   delle   scuole   di specializzazione o di far  parte  del  consiglio  di  amministrazione delle scuole di specializzazione;       d) rivestire alcun incarico di natura politica  per  la  durata del mandato;       e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio  di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o del collegio dei revisori dei conti  di  altre  Universita'  italiane statali, non statali o telematiche;       f)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca   e nell'ANVUR.     2.  Le  incompatibilita'  previste  dal  precedente  comma  1  si applicano anche al prorettore.     3. Chi, ricoprendo una carica in un organo  dell'Universita',  e' eletto a una carica incompatibile con  la  prima  deve  optare  entro cinque giorni per una delle due cariche.     4.  I  professori  ed  i  ricercatori   che   ricoprono   cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta  la  durata del mandato.     5. Chi intende essere  eletto  in  un  organo  o  ad  una  carica accademica deve essere in possesso dello status  giuridico  richiesto al momento delle elezioni, a pena di  ineleggibilita'.  Inoltre  tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a  pena di decadenza.      |  
|   |                                Art. 63.           Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo 
     1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo  sono eletti secondo modalita' indicate da apposito  regolamento  approvato dal  Senato  accademico.  L'elezione  dei  membri  del  consiglio  di amministrazione, del Senato accademico e del Nucleo  di  valutazione, per la cui validita' e' richiesta  la  partecipazione  di  almeno  il dieci  per  cento  degli  aventi   diritto,   avviene   con   sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo.     2. Il mandato degli studenti negli organi dell'Ateneo e'  di  due anni, a decorrere dalla data di proclamazione  degli  eletti,  ed  e' rinnovabile una sola volta.     3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti  per la prima volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.      |  
|   |                                Art. 64.           Principi di funzionamento degli organi collegiali 
     1.  Le  sedute  del  Senato  accademico  e   del   consiglio   di amministrazione  sono  valide  con  la  presenza  della   maggioranza assoluta  dei  componenti;  le  sedute  di  tutti  gli  altri  organi collegiali  sono  valide  con  la  presenza  della  maggioranza   dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano  giustificato  per iscritto la propria assenza,  salvo  diverso  quorum  previsto  dalla legge,  dal  presente  statuto  e  dai  regolamenti  per  particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore  a un terzo degli aventi diritto.     2.  Le  deliberazioni  sono  validamente  assunte  con  il   voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei presenti, salvo i casi  in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parita'  di voti prevale il voto del Presidente.     3. Nessuno puo' prendere parte alla discussione e al  voto  sulle questioni che lo riguardano personalmente.     4. Le modalita' di funzionamento degli organi  sono  disciplinate nei relativi regolamenti.      |  
|   |                                Art. 65.                        Modifiche dello statuto 
     1.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate  dal   Senato accademico,   previo   parere    favorevole    del    consiglio    di amministrazione, in  entrambi  i  casi  a  maggioranza  assoluta  dei componenti.     2. Le modifiche  dello  statuto  sono  emanate  con  decreto  del rettore secondo le procedure previste  dalla  normativa  vigente.  Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo  giorno  successivo  alla loro pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo  che  non  sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.      |  
|   |       I - Le modalita' ed i tempi di costituzione degli organi e  delle strutture previsti dal presente  statuto,  compreso  l'incardinamento dei docenti, sono deliberati in  apposita  seduta  dal  consiglio  di amministrazione, previo parere del Senato  accademico,  entro  trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  dello  statuto  nella  Gazzetta Ufficiale.      |  
|   |       II - Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 29 sui limiti del mandato del direttore di  Dipartimento, il mandato in corso al momento dell'entrata in vigore  dello  statuto non viene computato.     |  
|   |       III - Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai commi  2  e  3  dell'art.  54  sulla  costituzione  del  collegio  di disciplina, fino alla data di costituzione del Collegio di disciplina composto dai  membri  eletti  continua  ad  operare  il  collegio  di disciplina nella sua composizione previgente.      |  
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