| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 30 aprile 2019 |  
| Disciplina  attuativa  dei  piani  di  risparmio  a  lungo   termine.  |  
  |  
 |  
                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30  dicembre  2018, n. 145, che disciplina gli investimenti  nei  piani  di  risparmio  a lungo termine, di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della legge  11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019;   Visto, in particolare, il comma 214 del medesimo art. 1 che prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi  da  211  a  213  sono attuate nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuto  compatibili  con  il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;   Visto il successivo comma 215  che  prevede  che  con  decreto  del Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  i criteri per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi da 211 a 214;   Visto l'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11  dicembre  2016, n. 232,  e  successive  modificazioni,  che  disciplina  i  piani  di risparmio a lungo termine;   Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e successive modificazioni;   Visto  il  regolamento  della  Commissione  17  giugno   2014,   n. 651/2014/UE, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del trattato, e che si applica fino al 31 dicembre 2020;   Visto, in particolare,  l'art.  21  del  medesimo  regolamento  che disciplina gli aiuti al finanziamento del rischio;   Visto il successivo art.  23,  paragrafo  2,  ultimo  periodo,  del medesimo  regolamento  che  disciplina  gli  aiuti  alle  piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle  PMI  concessi  nella forma di incentivi fiscali a investitori privati dipendenti che  sono persone fisiche;   Visto l'allegato I  al  medesimo  regolamento  n.  651/2014/UE  che contiene la definizione di PMI;   Vista la  raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,  del  6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole  e medie imprese;   Visto l'art. 4, paragrafo 1, numeri 21) e 22), della direttiva  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15  maggio   2014,   n. 2014/65/UE, relativa ai mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e  la  direttiva  n.  2011/61/UE, concernenti le definizioni di  mercato  regolamentato  e  di  sistema multilaterale di negoziazione; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a) «piccola o media impresa (PMI)»: l'impresa che occupa meno  di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni  di  euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro ai sensi dell'allegato I, art. 2,  paragrafo  1,  al  regolamento  n. 651/2014/UE;     b) «PMI non quotata»: la PMI, le cui azioni o quote,  al  momento dell'investimento, non sono negoziate in un mercato regolamentato  di cui  all'art.  4,  paragrafo   1,   numero   21),   della   direttiva n. 2014/65/UE;     c)  «PMI  ammissibile»:  la  PMI  non  quotata,   residente   nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  o  in  uno  Stato   membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio  dello Stato, che non ha  ricevuto  risorse  finanziarie  per  un  ammontare complessivo superiore a 15 milioni di  euro  a  titolo  di  aiuto  al finanziamento del rischio in conformita' all'art.  21,  paragrafo  9, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE e che soddisfa almeno  una  delle seguenti condizioni:       i) non ha operato in alcun mercato;       ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette  anni  dalla prima vendita commerciale;       iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato geografico, e' superiore al 50 per  cento  del  suo  fatturato  medio annuo registrato negli ultimi cinque anni;     d)  «sistema   multilaterale   di   negoziazione»:   il   sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 22), della  direttiva  n.  2014/65/UE,  nel  quale  la  maggioranza  degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI  di cui al citato allegato I al regolamento n. 651/2014/UE;     e) «fondo per il venture capital»:  l'organismo  di  investimento collettivo del risparmio, residente nel  territorio  dello  Stato  ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, o in uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  in  uno  degli  Stati aderenti all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo,  che  destina almeno il 70 per cento  dei  capitali  raccolti  in  investimenti  in favore di PMI ammissibili;     f) «fondo di  fondi  per  il  venture  capital»:  l'organismo  di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi  dell'art.  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico  europeo, che destina l'intero patrimonio raccolto all'investimento in quote  o azioni di fondi per il venture capital di cui alla precedente lettera e);     g)  «investimenti  per  il  finanziamento   del   rischio»:   gli investimenti in equity e quasi-equity;     h) «investimento  in  equity»:  il  conferimento  di  capitale  a un'impresa quale corrispettivo di una quota del capitale  di  rischio dell'impresa  anche  attraverso  la   sottoscrizione   di   strumenti finanziari partecipativi;     i) «investimento in quasi-equity»: un tipo di  finanziamento  che si colloca tra equity e debito e  ha  un  rischio  piu'  elevato  del debito di primo rango (senior) e un  rischio  inferiore  rispetto  al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa  principalmente  sui  profitti  o   sulle   perdite dell'impresa destinataria e non  e'  garantito  in  caso  di  cattivo andamento dell'impresa.  Gli  investimenti  in  quasi-equity  possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il  debito  mezzanino  e  convertibile  in  equity  o  come  capitale privilegiato (preferred equity);     l) «investitore privato indipendente»: l'investitore privato  che non e' azionista dell'impresa ammissibile in cui investe;     m) «investimenti ulteriori»: gli investimenti  supplementari  per finanziare il rischio di una societa', realizzato in seguito a una  o piu' serie di investimenti per il finanziamento del rischio;     n) «impresa collegata»: le imprese fra le quali esiste una  delle relazioni seguenti:       i) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli azionisti o soci di un'altra impresa;       ii)  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o sorveglianza di un'altra impresa;       iii)  un'impresa  ha  il  diritto  di  esercitare  un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di quest'ultima;       iv) un'impresa  azionista  o  socia  di  un'altra  impresa  che controlla da sola, in  virtu'  di  un  Accordo  stipulato  con  altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza  dei  diritti  di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.     |  
|   |                                 Art. 2 
         Aiuti alle PMI erogati tramite sistemi multilaterali            di negoziazione e fondi per il venture capital 
   1. La quota del 70 per cento del valore complessivo  del  piano  di risparmio a lungo termine, disciplinato dall'art. 1, commi da  100  a 114,   della   legge   11   dicembre   2016,   n.   232,   costituito dall'investitore privato indipendente, deve essere investita:     a) per almeno il 5 per cento del valore complessivo in  strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui  sistemi  multilaterali  di negoziazione, emessi da PMI ammissibili;     b) per almeno il 5 per cento in quote o azioni di  fondi  per  il venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital.   2. Al fine del computo della quota  del  5  per  cento  del  valore complessivo degli investimenti qualificati  in  strumenti  finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali  di  negoziazione emessi da PMI ammissibili,  e  della  quota  del  70  per  cento  dei capitali raccolti dai fondi per il venture  capital,  si  considerano ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.     |  
|   |                                 Art. 3 
          Limite agli aiuti per il finanziamento del rischio 
   1. Ciascuna PMI emittente gli  strumenti  finanziari  ammessi  alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e ciascuna PMI i cui strumenti finanziari sono oggetto di investimento da parte  dei fondi  per  il  venture  capital  non  puo'  ricevere  un   ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di  qualsiasi  misura  di aiuto per il finanziamento del rischio  superiore  a  15  milioni  di euro.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Condizioni per l'accesso all'aiuto 
   1. I soggetti indicati al comma 101  dell'art.  1  della  legge  11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali  sono  costituiti  i  piani  di risparmio  a  lungo  termine  di  cui  al  presente  decreto,  devono acquisire, dalle PMI emittenti gli strumenti finanziari detenuti  nei piani, una  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante dell'impresa, che attesti che la medesima  PMI  non  ha  ricevuto  un ammontare complessivo di risorse finanziarie a  titolo  di  qualsiasi misura di aiuto per il  finanziamento  del  rischio  superiore  a  15 milioni di euro.   2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 deve risultare,  altresi', che la PMI, al momento dell'investimento iniziale:     a) non e' quotata;     b) soddisfa una delle seguenti condizioni:       i) non ha operato in alcun mercato;       ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette  anni  dalla prima vendita commerciale;       iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato geografico, e' superiore al 50 per  cento  del  suo  fatturato  medio annuo registrato negli ultimi cinque anni.   3. E' possibile effettuare  investimenti  ulteriori  nelle  imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al  comma  2, lettera b), punto ii), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:     a) non e' superato l'importo di cui al comma 1;     b) il piano aziendale lo prevede;     c) l'impresa non e' diventata collegata di un'altra  impresa,  ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n), a meno che la  nuova  impresa risultante sia una PMI.   4. Ai fini del presente articolo i  soggetti  di  cui  al  comma  1 devono acquisire, al momento  dell'investimento  iniziale,  il  piano aziendale  della  PMI  oggetto  di  investimento  e,  al  momento  di effettuare   gli   investimenti   ulteriori,    una    dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che  attesti  il rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e c).   5. E' possibile acquistare quote o azioni di una PMI non quotata da un investitore precedente solo in  combinazione  con  un  apporto  di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento.     |  
|   |                                 Art. 5 
              Condizioni per l'accesso all'aiuto tramite                     fondi per il venture capital 
   1. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi per  il  venture capital, i soggetti indicati al comma 101 dell'art. 1 della legge  11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali  sono  costituiti  i  piani  di risparmio  a  lungo  termine  di  cui  al  presente  decreto,  devono acquisire,  dagli  stessi  fondi  per   il   venture   capital,   una dichiarazione, sottoscritta dal legale  rappresentante,  che  attesta che il fondo medesimo soddisfa  i  requisiti  previsti  dall'art.  1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   2. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi di fondi per  il venture capital, i predetti soggetti presso i quali sono costituiti i piani devono acquisire dagli stessi fondi di fondi una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante,  che  attesti  che  il  fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1,  lettera f), del presente decreto. I medesimi fondi di fondi acquisiscono  dai fondi per il venture  capital  una  dichiarazione,  sottoscritta  dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo  soddisfa  i requisiti previsti dall'art. 1, comma 213, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145.   3. I fondi per il  venture  capital  devono  acquisire,  dalle  PMI oggetto di investimento, una dichiarazione, sottoscritta  dal  legale rappresentante dell'impresa, che attesti che la medesima PMI  non  ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo  di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio  superiore a 15 milioni di euro.   4. Nella dichiarazione di cui al comma 3 deve risultare,  altresi', che la PMI, al momento dell'investimento iniziale:     a) non e' quotata;     b) soddisfa una delle seguenti condizioni:       i) non ha operato in alcun mercato;       ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette  anni  dalla prima vendita commerciale;       iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato geografico, e' superiore al 50 per  cento  del  suo  fatturato  medio annuo registrato negli ultimi cinque anni.   5. I fondi per il  venture  capital  possono  investire  nelle  PMI ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al  comma  4, lettera b), punto ii), se il piano aziendale iniziale lo prevede e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:     a) non e' superato l'importo di cui al comma 3;     b) l'impresa non e' diventata collegata di un'altra  impresa,  ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n), a meno che la  nuova  impresa risultante sia una PMI.   6. Ai fini del presente  articolo  i  predetti  fondi,  al  momento dell'investimento iniziale, devono acquisire il piano aziendale dalla PMI  oggetto  di  investimento  e,  al  momento  di  effettuare   gli investimenti ulteriori, una dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell'impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, alle lettere a) e b).   7. I fondi per il venture capital possono acquistare quote o azioni di  una  PMI  ammissibile  da  un  investitore  precedente  solo   in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al  50  per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento.     |  
|   |                                 Art. 6 
                      Monitoraggio degli effetti 
   1. Il Ministero dello sviluppo economico, decorsi  sei  mesi  dalla data  di  pubblicazione  del   presente   decreto,   provvedera'   al monitoraggio degli effetti prodotti dalla misura di cui  all'art.  1, commi  da  211  a  215,  della  legge  31  dicembre  2018,  n.   145, sull'entita' della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l'opportunita' di interventi normativi ulteriori.     |  
|   |                                 Art. 7 
                              Decorrenza 
   1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere  dal  1°  gennaio 2019. 
     Roma, 30 aprile 2019 
                                                     Il Ministro                                                    dello sviluppo economico                                                      Di Maio           Il Ministro dell'economia     e delle finanze          Tria     |  
|   |  
 
 | 
 |