| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 4 aprile 2019 |  
| Scioglimento della «Alio servizi Societa'  cooperativa»,  in  Roma  e nomina del commissario liquidatore.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17 gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono richiamate;   Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;   Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del procedimento;   Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria, avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta elettronica certificata;   Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario liquidatore;   Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del commissario liquidatore;   Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione  generale,  da un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies.   2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La «Alio servizi societa' cooperativa» con  sede  in  Roma  (codice fiscale 12548031009),  e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.     |  
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   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore  il  dott. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo  1975  (codice  fiscale CRDCLD75C24D612W), domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo,  n. 9.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e presupposti di legge. 
     Roma, 4 aprile 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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