| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 10 aprile 2019 |  
| Scioglimento della «Futura Pesca Societa' cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267;   Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17 gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Visto il D.D. 25 novembre 2016  n.  39/SGC/2016  con  il  quale  la societa' cooperativa «Futura Pesca societa' cooperativa», con sede in Chioggia (VE) e' stata  posta  in  gestione  commissariale  ai  sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile il dott. Ezio Busato ne e' stato nominato commissario governativo;   Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede lo scioglimento  per  atto   della   Autorita',   ai   sensi   dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile,  con  nomina  del  commissario liquidatore;   Considerato quanto emerge dalla relazione informativa  pervenuta  a questa Direzione generale in data  14  giugno  2017  nella  quale  il Commissario governativo ha evidenziato l'impossibilita' di  rinvenire alcuna  documentazione  contabile  o  amministrativa  relativa   alla cooperativa ne' tantomeno la sede legale della stessa;   Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del procedimento;   Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria, avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta elettronica certificata;   Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il parere espresso dal comitato centrale per  le  cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario liquidatore;   Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del commissario liquidatore;   Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La societa' cooperativa «Futura Pesca  societa'  cooperativa»,  con sede in Chioggia (VE), (codice fiscale n.  04012000271),  e'  sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae,  e'  nominato  commissario  liquidatore  l'avv. Cristiana Fargnoli, nata a Roma il 5 febbraio  1975,  (c.f.  FRG  CST 75B45 H501H) e domiciliata a Venezia, in via Cesare Battisti n. 9/1.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e presupposti di legge. 
     Roma, 10 aprile 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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