Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 28 marzo 2019 |
Modifica dell'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue. |
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L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare gli articoli 45 e 63; Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la quale e' stato approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale ed in particolare, in tema di investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue; Visto il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto n. 31990 del 30 dicembre 2016 registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017 al foglio 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, anche detto bando; Visto in particolare l'art. 10.2 «Domanda di pagamento per richiesta anticipo» che prevede quali requisiti di ammissibilita' della domanda: «che il beneficiario abbia aggiudicato le procedure ad evidenza pubblica oggetto dell'operazione; che il legale rappresentate abbia sottoscritto l'impegno a restituire l'importo erogato a titolo di anticipo qualora il diritto all'anticipo non venga riconosciuto ai sensi del'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo il modello predisposto dall'organismo pagatore AGEA; Visto il decreto ministeriale n. 18813 del 28 giugno 2017 con il quale l'Autorita' di gestione ha approvato l'aggiornamento, in sostituzione dei precedenti, degli allegati n. 2a relativo alla valutazione dei criteri di ammissibilita' e n. 7.2 relativo ai criteri di selezione degli interventi, del bando di selezione delle proposte progettuali - reg. (UE) 1305/2013 prorogando il termine per la presentazione delle domande di sostegno di cui all'art. 7 del bando di selezione in argomento al 31 agosto 2017; Visto il decreto ministeriale n. 14873 del 26 marzo 2019 con il quale l'Autorita' di gestione ha approvato la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue»; Considerata l'entita' degli investimenti oggetto della presente misura e la complessita' delle attivita' propedeutiche espletate dai beneficiari per la predisposizione degli elaborati progettuali e di tutte le attivita' ad essa connesse, per giungere alla cantierabilita' dei progetti richiesta dal bando; Considerato altresi' il notevole tempo occorso alle commissioni nominate dall'Autorita' di gestione per l'istruttoria e la valutazione delle domande, in numero di 84 per complessivi 120 progetti, al fine di individuare attraverso una graduatoria di merito, quelli maggiormente rispondenti ai criteri di selezione, cui si e' aggiunto un ulteriore periodo necessario per l'espletamento dei controlli sulle autocertificazioni, sul possesso delle concessione di derivazione e sulla congruita' e ammissibilita' della spesa, e per la gestione dei pre-contenziosi, contenziosi e accessi agli atti; Considerato che occorre avviare il flusso della spesa pubblica al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi complessivi di spesa del Programma nazionale di sviluppo rurale per il 2019; Ritenuto che: i tempi effettivamente necessari per giungere alla concessione del finanziamento, a causa della complessita' della procedura selettiva, sono risultati molto dilatati per gli enti beneficiari che hanno anticipato importanti oneri e devono affrontare ulteriori spese per l'avvio e la gestione delle procedure di gara; sussistano le condizioni di legge nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 63 del reg. UE 1305/2013 per ottenere il versamento di un acconto dell'importo del contributo di finanziamento assentito senza attendere il perfezionamento delle procedure di gara le quali, ai sensi del bando, devono concludersi entro un anno dalla approvazione della concessione del finanziamento; si debba pertanto, modificare l'art. 10.2 del bando laddove dispone che i beneficiari possano chiedere l'anticipazione nell'importo pari al 30% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, solo in seguito all'avvenuta aggiudicazione definitiva delle procedure di evidenza pubblica; debba essere consentito di chiedere l'anticipazione in seguito all'avvenuta concessione del sostegno, in linea con quanto gia' avviene per tutti i finanziamenti accordati per tale tipologia di opere dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite del 25% dell'importo ammesso a sostegno percentuale ritenuta congrua in relazione ai prevedibili ribassi di gara e al successivo recupero, A termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
L'art. 10.2 del bando di selezione «Domanda di pagamento per richiesta anticipo presentazione delle domande di pagamento» e' cosi' modificato: «I beneficiari dei finanziamenti possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articoli 45 e 63), successivamente al decreto di concessione del finanziamento. Al fine di richiedere l'anticipazione finanziaria il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento compilata conformemente al modello e alle procedure definite dall'organismo pagatore AGEA, che contiene anche la dichiarazione del legale rappresentante di impegno a restituire all'OP AGEA, secondo le procedure fissate dallo stesso OP, gli importi erogati a titolo di anticipazione qualora il diritto all'aiuto non venga riconosciuto. Nel caso di beneficiario privato, in luogo della dichiarazione di cui al capoverso precedente, il versamento dell'anticipo e' subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, rilasciata in conformita' alle istruzioni operative emanate dallo stesso organismo pagatore, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. |
| Art. 2
Per effetto della modifica di cui all'art. 1, laddove nel bando o negli allegati, in relazione all'anticipazione viene indicata la percentuale del 30%, detta percentuale e' modificata in 25%. Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.
Roma, 28 marzo 2019
L'Autorita' di gestione: Gatto
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Reg. n. 1-274. |
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