IL GARANTE PER LA PROTEZIONE                          DEI DATI PERSONALI 
   Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro, presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;   Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei   dati,   di   seguito «Regolamento»);   Visto il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  recante «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE»;   Visto il codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);   Visti gli articoli 57, par. 1, lettera b) e d)  del  regolamento  e 154, comma 1, lettera f)  e  g)  del  codice  in  merito  al  compito attribuito al Garante di promuovere la consapevolezza e  di  favorire la comprensione del pubblico riguardo ai  rischi,  alle  norme,  alle garanzie e ai diritti  in  relazione  ai  trattamenti,  nonche'  agli obblighi imposti ai titolari ed ai responsabili del trattamento;   Vista  la  dichiarazione  2/2019  del  Comitato  europeo   per   la protezione dei dati personali sull'uso di dati personali nel corso di campagne politiche, adottata il 13 marzo 2019;   Esaminata la documentazione in atti;   Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;   Relatore il dott. Antonello Soro; 
                               Premesso:   1. Finalita' del provvedimento. 
   Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali o referendarie o alla  selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento  particolarmente significativo della partecipazione alla  vita  democratica  (art.  49 Cost.).   Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in  tale contesto,  e'  pertanto  essenziale  per  mantenere  la  fiducia  dei cittadini e garantire il regolare svolgimento in tutte le fasi  delle consultazioni elettorali.   Anche per tali ragioni, in considerazione dei potenziali rischi che l'uso illecito dei dati personali  puo'  comportare  per  i  processi elettorali e la democrazia,  lo  stesso  legislatore  europeo  ha  di recente previsto «sanzioni pecuniarie  nei  casi  in  cui  i  partiti politici europei o  le  fondazioni  politiche  europee  sfruttino  le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al  fine  di influenzare  l'esito  delle  elezioni  del  Parlamento  europeo»  (v. regolamento UE, Euratom n. 1141/2014, del 22 ottobre  2014,  relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e  delle fondazioni politiche europee, come  modificato  dal  regolamento  UE, Euratom 2019/493 del 25 marzo 2019).   Pertanto, in vista delle prossime consultazioni,  anche  alla  luce del nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento e  dal  codice, il Garante invita tutti i soggetti,  a  vario  titolo  coinvolti  nel contesto delle elezioni e delle  campagne  politiche,  alla  puntuale osservanza dei principi vigenti in materia di protezione dei dati  ed evidenzia la necessita' di garantire agli interessati l'esercizio dei propri diritti (articoli 5; 15-22, regolamento).   Inoltre, il Garante richiama l'attenzione sui principali  casi  nei quali  partiti,  organismi  politici,   comitati   di   promotori   e sostenitori nonche' singoli  candidati,  possono  utilizzare  i  dati personali degli interessati per iniziative di propaganda nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali degli interessati (art.  1, par. 2, regolamento). Di seguito sono evidenziati,  distintamente  ai paragrafi 2 e 3, i presupposti di liceita' del trattamento  dei  dati nell'ambito dell'attivita' elettorale (consenso, legittimo  interesse e altri presupposti).   2. Presupposti di liceita' del trattamento: dati utilizzabili con  il consenso. 
   In linea  generale,  il  trattamento  dei  dati  nell'ambito  sopra descritto puo' essere effettuato, a  garanzia  dei  diritti  e  delle liberta' degli interessati,  sulla  base  di  alcuni  presupposti  di liceita',  fra  i  quali  la  previa  acquisizione  del  consenso  di quest'ultimi,  che  deve  essere  libero,  specifico,   informato   e inequivocabile (articoli 6, par. 1, lettera  a)  e  7,  regolamento), nonche' esplicito ove il trattamento riguardi  categorie  particolari di dati (art. 9, par. 2, lettera a), regolamento).   Il  consenso  pertanto  deve  essere  richiesto  con   formulazione specifica e distinta rispetto alle ulteriori eventuali finalita'  del trattamento, quali, ad esempio, quelle di marketing; di profilazione; di comunicazione a terzi per le loro finalita' promozionali oppure di profilazione di tali distinti soggetti. Lo stesso inoltre deve essere documentabile (ad es. per iscritto o su supporto digitale), ossia  il titolare deve essere in grado  di  dimostrare  che  l'interessato  ha prestato il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  suoi  dati  (v. articoli 5, par. 2 e 7, par. 1, regolamento).   Di seguito sono evidenziati i casi in cui e' possibile  trattare  i dati degli interessati, con il consenso di cui sopra:   A) iscritti ad organismi associativi a carattere non politico   Enti, associazioni ed organismi  (ad  es.  associazioni  sindacali, professionali, sportive,  di  categoria,  etc.)  che  non  perseguono esplicitamente scopi di natura politica, possono trattare i dati  dei propri iscritti per realizzare iniziative di propaganda elettorale  e connessa  comunicazione  politica -  in  qualita'  di  titolari   del trattamento -   soltanto    qualora    acquisiscano    il    consenso dell'interessato,   e   previa    indicazione    in    modo    chiaro nell'informativa dell´intenzione di utilizzare i dati personali degli aderenti al predetto scopo (articoli 6, par. 1, lettera a);  9,  par. 2, lettera a) e 13 regolamento).   In ragione di quanto sopra, l´informativa deve  essere  predisposta in modo tale da lasciare agli aderenti la possibilita' di  fornire  o meno,  in  piena  liberta'  e  consapevolezza,  consensi   specifici, autonomi e differenziati rispetto alle ordinarie finalita' perseguite dal titolare, volti a permettere l´utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico,  o  anche  alla  comunicazione  a  terzi  dei  propri  dati personali per le medesime finalita'.   Al riguardo, si ribadisce, l'illiceita'  della  prassi  seguita  da parte di soggetti appartenenti  ad  associazioni,  o  addirittura  da parte di soggetti estranei ad  esse,  che  si  candidano  a  elezioni politiche o amministrative, di acquisire e utilizzare - in assenza di uno  specifico  ed  informato  consenso  degli  interessati   -   gli indirizzari  in  possesso  dell´associazione,   per   iniziative   di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.   Enti,  associazioni  ed  organismi  non  sono  tenuti,  invece,   a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i  propri  scopi statutari figuri anche  il  diretto  perseguimento  di  finalita'  di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v.  articoli 6, par. 1, lettera f) e 9,  par.  2,  lettera  d)  regolamento)  e  a condizione  che  tali  finalita',  e   le   modalita'   di   contatto utilizzabili (ad es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello  statuto  o  nell´atto  costitutivo  e  siano  rese  note  agli interessati all´atto  dell´informativa  ai  sensi  dell´art.  13  del regolamento (in relazione a tale presupposto di  liceita',  v.,  piu' diffusamente, infra par. 3).   B)  Simpatizzanti,  persone  contattate  in  occasione   di   singole iniziative, sovventori.   I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre  formazioni a carattere politico, nonche' da singoli candidati, in  occasione  di specifiche iniziative (petizioni, proposte  di  legge,  richieste  di referendum, raccolte di  firme  o  di  fondi,  etc.)  possono  essere utilizzati solo con il  consenso  esplicito  degli  interessati  e  a condizione che nell´informativa rilasciata all´atto del  conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le  ulteriori  finalita'  di propaganda elettorale e connessa  comunicazione  politica  perseguite (art. 9, par. 2, lettera a), regolamento).   Il consenso al trattamento, invece, non e' richiesto (art. 9,  par. 2, lettera d),  regolamento)  qualora  il  sostegno  fornito  ad  una determinata  iniziativa  in  occasione  del  conferimento  dei   dati comporti una particolare forma di «adesione» al soggetto  politico  e al suo programma, tale  per  cui,  in  base  allo  statuto,  all´atto costitutivo  o   ad   altro   preesistente   complesso   di   regole, l'interessato potra' essere successivamente contattato  in  vista  di ulteriori  iniziative  compatibili  con  gli  scopi  originari  della raccolta (ad es. di comunicazione politica o  propaganda  elettorale, art. 5, par. 1, lettera b) regolamento).  Tali  circostanze  dovranno essere adeguatamente evidenziate a mezzo dell'informativa.   3.  Legittimo  interesse  e  altri  presupposti   di   liceita'   del trattament. 
   Possono essere utilizzati per finalita' di propaganda elettorale  e connessa comunicazione politica i dati personali il  cui  trattamento e' necessario  per  il  perseguimento  del  legittimo  interesse  del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non  prevalgano gli interessi o i diritti e le liberta' fondamentali dell'interessato (art. 6, par. 1, lettera f), regolamento).   Rientrano in tali  ipotesi  di  bilanciamento  alcune  disposizioni della  previgente  disciplina  che  non  sono   state   espressamente richiamate dal decreto legislativo n. 101/2018, in  quanto  assorbite dalle norme introdotte dal regolamento europeo.   Si fa in particolare riferimento a quelle che individuavano  tra  i presupposti di legittimita' i  trattamenti  di  dati  provenienti  da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da  chiunque (art. 24, comma 1, lettera c), decreto legislativo  n.  196/2003,  v. nel  dettaglio  infra  punto  A),  nonche'   quelli   effettuati   da associazioni, enti, organismi senza scopo  di  lucro  in  riferimento agli aderenti e ai soggetti che  hanno  con  essi  contatti  regolari nell'ambito delle legittime finalita' come individuate nello  statuto o nell'atto costitutivo  (art.  24,  comma  1,  lettera  h),  decreto legislativo n. 196/2003, v. infra punto B). (1)   Inoltre, come  gia'  puntualizzato,  ove  il  trattamento  riguardi categorie particolari di dati personali lo stesso  e'  consentito  se effettuato da una fondazione, associazione o  altro  organismo  senza scopo di lucro ove persegua finalita' politiche nell'ambito delle sue legittime attivita' o qualora tra i  propri  scopi  statutari  figuri anche il diretto perseguimento di finalita' di propaganda  elettorale e connessa comunicazione politica,  a  condizione  che  riguardi  gli aderenti o le persone che hanno con  esse  regolari  contatti,  siano previste  adeguate  garanzie,  e  che  i  dati  personali  non  siano comunicati all'esterno (art. 9, par. 2, lettera d) regolamento).   Il trattamento di categorie  particolari  di  dati  personali  puo' altresi' ritenersi consentito  ove  riguardi  informazioni  personali rese manifestamente  pubbliche  dall'interessato  (art.  9,  par.  2, lettera e), regolamento), purche', come  puntualizzato  dal  Comitato europeo per la  protezione  dei  dati,  «al  pari  di  altre  deroghe riferite alle categorie  particolari  di  dati  personali,  anche  in questo caso l'interpretazione [sia] restrittiva, in quanto la  deroga non puo' essere utilizzata per legittimare  il  trattamento  di  dati derivati» (c.d. inferred data) (cfr. dichiarazione 2/2019 sull'uso di dati personali nel corso di campagne politiche, p. 2).   Tanto premesso, di seguito si indicano i principali casi, ancorche' non esaustivi, in cui il trattamento dei dati personali per finalita' di  propaganda  elettorale  e  connessa  comunicazione  politica   e' consentito sulla base dei presupposti di liceita' sopra individuati.   1) Fonti pubbliche.   I dati personali estratti da fonti «pubbliche» -  vale  a  dire  le informazioni contenute in registri o elenchi detenuti da un  soggetto pubblico, e al  tempo  stesso  accessibili  in  base  ad  un´espressa disposizione di legge o di regolamento -  possono  essere  utilizzati per finalita'  di  propaganda  elettorale  e  connessa  comunicazione politica, senza richiedere il consenso  degli  interessati  (art.  6, par. 1, lettera f), regolamento), nel rispetto dei  presupposti,  dei limiti e delle modalita' eventualmente stabilite dall´ordinamento per accedere a tali  fonti  o  per  utilizzarle  (per  es.  l'obbligo  di rispettare le finalita'  che  la  legge  stabilisce  per  determinati elenchi; l´identificazione di chi ne chiede copia,  se  l´accesso  e' consentito solo in determinati periodi; articoli 5, par.  1,  lettera a) e b), 6, par. 2, lettera b), regolamento e articoli  2-ter,  comma 3, e 61, comma 1, codice). In particolare, possono essere utilizzati, per  il  perseguimento  delle  predette   finalita'   di   propaganda elettorale  e  connessa  comunicazione  politica,  i  dati  personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:     liste elettorali detenute presso i comuni,  che  «possono  essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia  di  elettorato  attivo  e  passivo»  (art.  51  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223);     elenco provvisorio dei cittadini  italiani  residenti  all´estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 1, legge n. 459 del 27 dicembre 2001; art. 5, comma 8, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 aprile 2003, n. 104);     elenco degli elettori  italiani  che  votano  all´estero  per  le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483);     liste  aggiunte  dei  cittadini  elettori  di  uno  Stato  membro dell´Unione  europea  residenti  in  Italia  e  che   intendano   ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali  (articoli  1  e ss. decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197);     elenco provvisorio dei cittadini  italiani  residenti  all´estero aventi diritto al voto per l´elezione  del  Comitato  degli  italiani all´estero (Comites, art. 13 legge 23 ottobre 2003, n. 286;  art.  5, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104; art.  11,  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395).   2) Aderenti e soggetti  che  hanno  contatti  regolari  con  partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico.   Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico  possono utilizzare lecitamente, senza  acquisire  previamente  uno  specifico consenso - sulla base dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento - i dati personali relativi agli aderenti,  nonche'  agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalita' di  propaganda  elettorale   e   connessa   comunicazione   politica, trattandosi  di  attivita'   lecitamente   perseguibili   in   quanto ricomprese in  quelle  di  carattere  politico  previste  in  termini generali nell'atto costitutivo o nello statuto,  ovvero  strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 9, par. 2, lettera d), regolamento).   4. Dati  raccolti  da  terzi  e  messi  a  disposizione  di  soggetti politici. 
   Di frequente l'attivita' in esame  comporta  la  partecipazione  di soggetti terzi che  mettono  a  disposizione  di  partiti,  movimenti politici, comitati di promotori e  sostenitori,  nonche'  di  singoli candidati,  dati  personali  per  il  perseguimento  delle  finalita' menzionate o che, comunque,  svolgono,  per  conto  di  quest'ultimi, servizi  di  comunicazione  politica.   Tale   partecipazione   nelle attivita' di trattamento rende opportuno richiamare, in  particolare, l'attenzione sugli adempimenti previsti per il titolare  in  base  al principio di accountability (articoli 5, par. 2 e  24,  regolamento). In  merito,  si  riportano  di  seguito  alcune  delle  ipotesi  piu' ricorrenti.   I. Dati raccolti tramite le c.d. «liste consensate».   Talvolta, nella prassi e' emersa l'acquisizione di  dati  personali da terzi cedenti che mettono  a  disposizione  -  solitamente  dietro corrispettivo - informazioni relative a numeri di telefonia  fissa  e mobile, indirizzi e-mail o postali «consensati», per  i  quali  cioe' tali  cedenti  assicurano  la   corretta   raccolta   (in   base   ad un'informativa asseritamente adeguata e a consensi ritenuti  coerenti con  le  finalita'  del  trattamento).  In  tale  ipotesi,   partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori,  nonche'  di singoli candidati, in  quanto  titolari  del  trattamento,  non  sono esentati dal dover verificare l'effettivo adempimento degli  obblighi previsti dalla normativa.   La verifica, a seconda dei casi, dovra' riguardare, ove  si  tratti di banche dati  di  modeste  dimensioni  (nella  quantita'  di  poche centinaia o migliaia di anagrafiche) tutti gli interessati o,  quando si tratti di banche dati piu'  consistenti,  perlomeno,  un  campione oggettivamente congruo rispetto alla quantita' degli stessi, e dovra' concernere  anche  la  qualita',   con   riferimento   all'esattezza, correttezza ed aggiornamento dei dati trattati (2) .   In particolare, il cessionario dovra' verificare che:     il cedente  abbia  rilasciato  all'interessato  l'informativa  ai sensi dell'art. 13 del regolamento, anche riguardo alla finalita'  di comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi appartenenti al  settore politico e/o propagandistico;     lo stesso soggetto abbia acquisito dall'interessato  un  consenso specifico per la comunicazione a terzi per  finalita'  di  propaganda elettorale e connessa comunicazione politica  (articoli  6,  par.  1, lettera a) e 7, regolamento). Non e' necessario, invece, acquisire un consenso specifico per le singole modalita' (e-mail; sms;  telefonate con operatore; fax; posta cartacea) utilizzate  per  perseguire  tali finalita' (3) . Il consenso deve risultare manifestato chiaramente  e liberamente, e, a  tal  fine,  formulato  in  termini  differenziati, rispetto alle  diverse  altre  finalita'  perseguibili  (ad  esempio, quella  di  invio  di  materiale   pubblicitario/vendita   diretta/di ricerche di mercato; quella di profilazione; quella di  comunicazione a terzi per le loro finalita' promozionali o di profilazione).   II. Servizi di propaganda  elettorale  e  di  comunicazione  politica curati da terzi.   Quando i servizi in questione sono curati da soggetti terzi, questi ultimi, nei casi concreti, possono essere contitolari del trattamento oppure meri responsabili.   E'  ravvisabile  la  contitolarita'  quando  il  terzo,   oltre   a provvedere direttamente all'invio delle comunicazioni, utilizzi  basi di dati  in  suo  possesso  e/o  comunque  quando  lo  stesso  abbia, congiuntamente ai titolari di cui  sopra,  potere  decisionale  sulle finalita' e i mezzi del  relativo  trattamento  (per  una  concezione sostanziale e non formalistica dei ruoli in materia di protezione dei dati, v. art. 28, par. 10, regolamento)   In tal caso partiti, movimenti politici, comitati  di  promotori  e sostenitori, nonche'  singoli  candidati,  sono  comunque  tenuti  ad effettuare  le   verifiche   di   cui   sopra   anche   in   presenza dell'attestazione,  da  parte  dei  terzi  in   questione,   riguardo all'esatto  adempimento  degli  obblighi  vigenti  in   materia   (in particolare, quelli relativi all'informativa e al consenso).   Invece, quando il terzo  effettua  il  trattamento  per  conto  del titolare, non avendo alcun potere decisionale sulle finalita'  e  sui mezzi del trattamento, agisce in qualita'  di  responsabile.  In  tal caso e' necessario che il responsabile tratti i dati  sulla  base  di precise e documentate  istruzioni  del  titolare,  anche  per  quanto riguarda  la  sicurezza,  e  che   i   relativi   trattamenti   siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 28 del regolamento.   Il responsabile puo' richiedere, in nome e per conto del  titolare, copia delle  liste  elettorali  ed  effettuare,  in  tale  veste,  le specifiche  operazioni  di  trattamento  per  il  periodo  di   tempo necessario al completamento della campagna elettorale (raccolta delle liste elettorali presso i comuni, utilizzazione dei dati per  stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni politiche). I dati personali cosi' acquisiti  e  detenuti  dal  terzo  responsabile  non possono essere utilizzati o messi a disposizione di altri committenti che ne facciano successivamente richiesta.   5. Dati non utilizzabili. 
   Non sono utilizzabili:   A) dati  personali  raccolti  o  utilizzati  per  lo  svolgimento  di attivita' istituzionali.   Alcune fonti documentali detenute dai soggetti  pubblici  non  sono utilizzabili  a   scopo   di   propaganda   elettorale   e   connessa comunicazione politica, in  ragione  della  specifica  disciplina  di settore. Cio', per esempio, in relazione:     all'anagrafe  della  popolazione  residente  (articoli  33  e  34 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;  art. 62 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). In base alla  disciplina di settore, gli elenchi degli iscritti  all'anagrafe  possono  essere rilasciati solo  «alle  amministrazioni  pubbliche  che  ne  facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilita'  [...]  in conformita' alle misure di sicurezza, agli standard di  comunicazione e alle regole  tecniche  previsti  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'art.  58  del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82»  (art.  34  decreto  del Presidente della Repubblica n. 223/1989);     agli archivi dello stato civile  (art.  450  del  codice  civile; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396);     agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 decreto legislativo 3  febbraio  2011, n. 71);     alle liste elettorali di sezione gia' utilizzate nei seggi, sulle quali  sono  annotati  dati  relativi  ai  non  votanti  e  che  sono utilizzabili solo per controllare  la  regolarita'  delle  operazioni elettorali (art. 62 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);     ai dati annotati nei seggi  da  scrutatori  e  rappresentanti  di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tali  dati,  se conosciuti, devono essere trattati con la  massima  riservatezza  nel rispetto  del  principio  costituzionale  della  liberta'   e   della segretezza del voto, avuto anche riguardo  alla  circostanza  che  la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi puo' evidenziare di per se' anche un eventuale orientamento politico dell´elettore;     ai dati raccolti dai soggetti pubblici  nello  svolgimento  delle proprie attivita' istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;     agli elenchi di iscritti ad albi e  collegi  professionali  (art. 61, comma 2, del codice);     agli indirizzi di posta elettronica tratti dall´Indice  nazionale dei  domicili  digitali  delle  imprese  e   dei   professionisti   e dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone  fisiche  e degli altri enti di diritto privato,  non  tenuti  all'iscrizione  in albi professionali  o  nel  registro  delle  imprese  (art.  6-bis  e 6-quater nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);     dati resi pubblici alla  luce  della  disciplina  in  materia  di trasparenza o pubblicita' dell'azione amministrativa da  parte  delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33; legge 18 giugno 2009, n. 69), nonche' da altre norme di  settore.  Si pensi, ad esempio, agli atti  contenenti  dati  personali  pubblicati all´albo pretorio on line, alla pubblicita' degli esiti  concorsuali, agli atti di attribuzione a persone  fisiche  di  vantaggi  economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici  recanti anche recapiti  telefonici  e  indirizzi  di  posta  elettronica  dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad  una  funzione pubblica. Cio', in quanto la circostanza  che  dati  personali  siano resi conoscibili on line  sui  siti  istituzionali  per  le  predette finalita'   non   consente   che   gli   stessi   siano   liberamente riutilizzabili da chiunque  e  per  qualsiasi  scopo,  ivi  compreso, quindi, il perseguimento di  finalita'  di  propaganda  elettorale  e connessa comunicazione politica.   B) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre  funzioni pubbliche .   Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli  uffici  di  riferimento  di fornire  notizie  utili  all´esercizio  del  mandato  ed  alla   loro partecipazione  alla  vita  politico-amministrativa   dell´ente.   Ad esempio, i  consiglieri  comunali  e  provinciali  hanno  diritto  di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e  le informazioni in loro possesso,  utili  all´espletamento  del  proprio mandato (art. 43, comma 2, decreto legislativo  18  agosto  2000,  n. 267). Specifiche disposizioni  prevedono,  altresi',  l´esercizio  di tale diritto da parte di consiglieri regionali. Il  predetto  diritto di accesso alle informazioni e' direttamente funzionale alla cura  di un interesse pubblico connesso all´esercizio  del  mandato  elettivo; tale  finalizzazione  esclusiva  costituisce,  al  tempo  stesso,  il presupposto che legittima l´accesso e che ne limita la portata. Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili  al  mandato  elettivo, non e' lecito, quindi, richiedere agli uffici dell´amministrazione di riferimento la  comunicazione  di  intere  basi  di  dati  oppure  la formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per attivita' di comunicazione politica.   Non e' parimenti consentito,  da  parte  di  soggetti  titolari  di cariche pubbliche non elettive e,  piu'  in  generale,  di  incarichi pubblici,  l´utilizzo  per  finalita'  di  propaganda  elettorale   e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell´ambito  dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.   C)  Dati  raccolti  nell´esercizio  di  attivita'  professionali,  di impresa e di cura.   I dati personali raccolti nell´esercizio di attivita' professionali e di impresa,  ovvero  nell´ambito  dell´attivita'  di  tutela  della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di  organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda  elettorale  e connessa  comunicazione  politica.  Tale  finalita'  non  e'  infatti riconducibile agli scopi legittimi per i  quali  i  dati  sono  stati raccolti (art. 5, par. 1, lettere a) e b), regolamento), salvo che il titolare   acquisisca   uno   specifico    e    informato    consenso dell'interessato (art. 9, par. 1. lett a); cfr. per  quanto  riguarda l'ambito sanitario  il  provvedimento  7  marzo  2019,  doc.  web  n. 9091942).   D) Dati contenuti negli elenchi telefonici.   I dati personali  degli  intestatari  di  utenze  pubblicati  negli elenchi telefonici non possono essere  utilizzati  per  finalita'  di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica,  in  difetto di una previa adeguata informativa, chiara e  trasparente,  ai  sensi dell'art. 13 del  regolamento  e  di  un  espresso  consenso  libero, specifico e documentato o, quanto meno, documentabile in  modo  certo (articoli 6 e 7; v. anche articoli: 5,  comma  2  e  24,  regolamento riguardo al principio di «accountability»).   L´art. 129 del codice, in attuazione della direttiva 2002/58/CE, ha individuato  nella  «mera  ricerca  dell´abbonato  per  comunicazioni interpersonali»  la  finalita'  primaria  degli  elenchi   telefonici realizzati in qualunque forma (cartacei o elettronici), ribadendo che il trattamento dei dati inseriti nei predetti elenchi, se  effettuato per  fini  ulteriori   e   diversi   da   quelli   di   comunicazione interpersonale e' lecito solo se e'  effettuato  previa  acquisizione del consenso specifico ed espresso degli interessati (c.d. «opt-in»).   Si ricorda che la deroga al siffatto  obbligo  del  consenso  (c.d. «opt-out»), introdotta all´art.  130  del  codice  (v.  art.  20-bis, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dall´art. 1, comma 1, legge 20 novembre 2009), con l´istituzione  del «Registro pubblico delle opposizioni» (decreto del  Presidente  della Repubblica 7 settembre 2010, n.  178),  e'  limitata  alle  finalita' promozionali e non consente pertanto l´utilizzo  dei  dati  personali contenuti nei menzionati elenchi a scopo di propaganda  elettorale  e connessa  comunicazione  politica  (4)  .  Cio',  in  ragione   anche dell'evidente specificita' della finalita' «politica» che esclude una sua automatica sovrapposizione - in  termini  di  compatibilita'  (v. art. 5, par. 1,  lettera  b,  regolamento)  -  con  la  finalita'  di marketing.   E) Dati reperiti sul web.   L´agevole  reperibilita'  di  dati  personali  in  internet  (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non comporta la libera disponibilita' degli stessi ne' autorizza  il  trattamento  di tali dati per qualsiasi finalita', ma - in osservanza ai principi  di correttezza e finalita'  (v.  art.  5,  par.  1,  lettera  a)  e  b), regolamento) - soltanto per gli scopi sottesi alla loro pubblicazione (5) .   Quindi, anche per quanto riguarda la propaganda politica  on  line, deve evidenziarsi il generale divieto di utilizzo a tal fine dei dati reperiti  sul  web,  senza  uno  specifico  consenso  informato  alla suddetta finalita' (v. articoli: 6, 7 e 13, regolamento).   Si  ritiene  quindi  illecita  l´attivita'  d'invio   di   messaggi politici/elettorali effettuata trattando dati di contatto reperiti in rete in assenza di tali  presupposti  (indirizzo  e-mail;  numero  di telefonia fissa; numero di telefonia  mobile),  a  prescindere  dalle modalita' impiegate:  automatizzate  (e-mail;  sms;  fax;  telefonate preregistrate; mms) o non automatizzate  (telefonate  con  operatore; posta cartacea).   Cio' in particolare puo' riguardare, ad esempio:     dati  raccolti  automaticamente  in  internet  tramite   appositi software (v. c.d. web or data scraping);     liste di abbonati ad un provider;     dati  pubblicati  su  siti  web  per  specifiche   finalita'   di informazione  aziendale,  comunicazione   commerciale   o   attivita' associativa;     dati  consultabili  in  internet  solo  per   le   finalita'   di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio;     dati pubblicati dagli interessati sui social network.   Riguardo  a  quest'ultima  ipotesi,  come  hanno  evidenziato  casi recenti, sussistono  seri  rischi  di  utilizzo  improprio  dei  dati personali dei cittadini per sofisticate attivita' di profilazione  su larga scala  e  di  invio  massivo  di  comunicazioni  o  ancora  per indirizzare campagne personalizzate (il c.d. micro-targeting) volte a influenzare l'orientamento politico  e/o  la  scelta  di  voto  degli interessati, sulla base degli interessi personali, dei valori,  delle abitudini e dello stile di vita dei singoli. In vista delle  elezioni europee e' pertanto fondamentale garantire la  corretta  applicazione delle norme sulla protezione dei dati soprattutto on line,  anche  al fine di proteggere il processo elettorale da interferenze e turbative esterne.   In  tale  quadro,  va  ribadito   che   i   messaggi   politici   e propagandistici inviati agli utenti di social network (come  Facebook o  Linkedin),  in  privato  come  pubblicamente  sulla  loro  bacheca virtuale, sono sottoposti alla disciplina in  materia  di  protezione dei dati (articoli 5, 6, 7, 13, 24, 25 del regolamento). La  medesima disciplina e' altresi' applicabile ai  messaggi  inviati  utilizzando altre piattaforme, come Skype, WhatsApp, Viber, Messanger.   In merito, si rappresenta che il suindicato rischio  risulta  ancor piu' elevato in considerazione delle peculiari condizioni di servizio imposte  unilateralmente  agli  utenti  sia  dalle   piattaforme   di comunicazione  e  social  networking,  sia  nei  dispositivi   mobili utilizzati. Infatti tali condizioni, in  alcuni  casi,  prevedono  la condivisione  indifferenziata  (e  senza   il   necessario   consenso specifico) di tutti o gran parte dei dati  personali  presenti  negli smartphone e nei tablet (quali rubrica,  contatti,  sms,  dati  della navigazione internet)  o  l´accesso  del  fornitore  alla  lista  dei contatti o alla rubrica presente sul dispositivo mobile.   Ad ogni modo, ove i titolari procedano, per finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, al trattamento di  dati personali presenti sui social (o altrove reperiti), nel rispetto  dei principi e dei presupposti di liceita' sopra individuati (articoli 5, 6, 13 e ss., regolamento), si  ribadisce  la  necessita'  di  evitare comunicazioni massive e insistenti,  nonche'  condotte  non  corrette quali:       contatti mediante telefonate o sms in orario notturno;       comunicazioni che mirino ad  acquisire  informazioni  personali degli interessati eccedenti e non  pertinenti  con  la  finalita'  di propaganda elettorale e comunicazione politica.   Coerentemente con i principi  sopra  ribaditi,  ove  -  nei  social network, come anche in blog e forum utilizzati dalla comunita'  degli iscritti ai servizi  social  -  risultino  visualizzabili  numeri  di telefono o indirizzi di posta elettronica, i suindicati titolari, che intendano   inviare   messaggi   finalizzati    alla    comunicazione politica/elettorale, dovranno aver previamente acquisito, per ciascun di  tali  «contatti»,  un  preventivo  consenso  libero,   specifico, documentato ed informato per la finalita' in questione oppure basarsi su un altro eventuale presupposto di liceita'.   6. Accountability ed obbligo di informativa. 
   Come gia' detto, in caso di raccolta dei dati presso l´interessato, quest´ultimo deve essere informato in merito alle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano gia' noti (art. 13, regolamento).   Quando invece  i  dati  non  sono  raccolti  presso  l'interessato, l'informativa   va   fornita    entro    un    termine    ragionevole dall'acquisizione degli stessi - che non puo' superare la  durata  di un  mese  -,  o  comunque  al  momento  della   prima   comunicazione all'interessato o ad altro destinatario qualora  prevista  (art.  14, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento).   Il titolare puo' esimersi dal rendere l'informativa nel caso in cui rilasciarla   risulti   «impossibile»   o   implichi   «uno    sforzo sproporzionato» (art. 14, par. 4, lettera b), regolamento).  In  tali ipotesi,  il  titolare  e'  comunque  tenuto  ad   adottare   «misure appropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta'  e  i  legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni» (art. 14, par. 5, lettera b), regolamento). Dunque, in  base  a  tale previsione - espressione  del  principio  di  «accountability»  -  e' rimessa anche in questa circostanza al titolare, a fronte  di  minori adempimenti   amministrativi   e    in    un'ottica    di    maggiore responsabilizzazione del  medesimo,  l'adozione  di  adeguate  misure tecniche e organizzative atte a garantire che  il  trattamento  venga effettuato in conformita' alla legislazione vigente (articoli 5, par. 2 e 24, regolamento).   Ai fini dell'applicazione dei principi sopra indicati, il  titolare puo'  tener  conto  dei   provvedimenti   in   materia   di   esonero dall'informativa adottati dal Garante, in  vigenza  della  previgente normativa (ai sensi  dell'art.  13,  comma  5,  lettera  c),  decreto legislativo n. 196/2003), per valutare il ricorrere  dei  presupposti di applicabilita' dell'art. 14, par. 5, lettera b) del regolamento ed adottare le misure appropriate (6) . Nei provvedimenti menzionati, il Garante  ha  ritenuto  proporzionato  rispetto   ai   diritti   degli interessati,  esonerare  dall´obbligo  di  rendere  l´informativa   i soggetti  politici  che  utilizzano,  per  finalita'  di   propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dati personali estratti dalle liste elettorali durante il limitato arco  temporale  legato  a consultazioni politiche, amministrative o  referendarie,  oppure  nel caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di  posta  elettronica, non renda possibile  fornire  un'idonea  informativa  sulla  base  di specifiche condizioni (v. par. 5.1, provv. gen. 6  marzo  2014,  doc. web n. 3013267).   In altri provvedimenti, anch'essi resi ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), decreto legislativo n. 196/2003, il titolare e'  stato esonerato dall'obbligo di rendere  l'informativa  individualmente,  a condizione che la stessa, completa di tutti i  suoi  elementi,  fosse comunque fornita  mediante  pubblicazione  sul  proprio  sito  web  e tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale (7) .   Tanto premesso, qualora l'adempimento dell'obbligo di cui  all'art. 14, par. 1 del regolamento, come nel  caso  di  dati  estratti  dalle liste  elettorali,  risulti  impossibile  o   implichi   uno   sforzo sproporzionato  per  gli  stessi,  in   relazione   alle   specifiche circostanze del caso, e'  rimessa  ai  partiti,  movimenti  politici, comitati di promotori e sostenitori,  nonche'  singoli  candidati  la scelta di non rendere l'informativa purche' siano individuate  misure appropriate. Anche alla luce di quanto gia' stabilito dal Garante nei provvedimenti sopra citati (8) ,  le  misure  appropriate  potrebbero essere quelle gia' individuate in passato. In base a  queste  ultime, potrebbero dunque prescindere dall'obbligo di  rendere  l'informativa individuale, a partire dal sessantesimo  giorno  precedente  la  data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell´eventuale ballottaggio), a condizione che:     nel  materiale  inviato  sia  indicato  un  recapito   (indirizzo postale, e-mail, anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano  facilmente  individuabili)  al   quale   l´interessato   possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli  articoli 15 e ss. del regolamento; e     l'informativa recante tutti gli  elementi  di  cui  all'art.  14, paragrafi 1 e 2 del regolamento sia resa mediante pubblicazione della stessa  sui  propri  siti  web  di  riferimento  o  tramite   annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale  (a  seconda della consultazione).   7. Esercizio dei diritti dell´interessato e obblighi dei titolari. 
   L´interessato, rivolgendosi al titolare del  trattamento,  puo'  in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e  ss.  del regolamento.   Con particolare riferimento al trattamento dei  dati  effettuato  a fini di propaganda elettorale e comunicazione politica, l´interessato puo' in ogni momento opporsi alla ricezione di tale  materiale  (cfr. art. 21, regolamento), anche nel caso in  cui  abbia  manifestato  in precedenza  un  consenso  informato.  L'interessato  puo',   inoltre, revocare in ogni momento il proprio consenso.  In  tale  ipotesi,  il titolare e' tenuto  a  non  inviare  piu'  all´interessato  ulteriori messaggi  in  occasione   di   successive   campagne   elettorali   o referendarie.   Cio' vale anche nel caso in cui  i  dati  personali  sono  estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina  prevede  espressamente  il relativo utilizzo per le finalita' considerate (art. 51  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  223/1967,  cit.).  Tale  richiesta potra', tuttavia, essere accolta  limitatamente  al  trattamento  dei dati contenuti nelle liste gia' raccolte, e non  anche  in  relazione alle  attivita'  di   comunicazione   politica   effettuate   tramite l´utilizzo di liste elettorali  che  dovessero  essere  acquisite  in futuro.   Le richieste di cui sopra obbligano il titolare del  trattamento  a fornire all'interessato le informazioni relative alla  corrispondente azione intrapresa, al piu' tardi, entro il termine  di  un  mese  dal ricevimento della richiesta, eventualmente prorogabile di  altri  due mesi in ragione della complessita' e del numero di istanze  pervenute (art.  12,  par.  3,  regolamento);  qualora  non  venga  fornito  un riscontro  idoneo,  l´interessato   puo'   rivolgersi   all´autorita' giudiziaria  ovvero  presentare  un  reclamo  al  Garante  (art.  77, regolamento e art. 141 del codice).   Con il presente provvedimento, si evidenzia  la  necessita'  che  i titolari del  trattamento  (partiti;  movimenti  politici;  comitati; singoli candidati), alla luce dei nuovi principi di accountability  e privacy by design,  predispongano  misure  organizzative  e  tecniche adeguate, anche in base allo stato delle nuove tecnologie e dei nuovi crescenti rischi per gli interessati, tali da  garantire  l'esercizio effettivo, puntuale e tempestivo dei predetti  diritti.  E'  altresi' necessario che tali titolari siano in grado di comprovare con  idonea documentazione  le  misure   previste   ed   adottate,   nonche'   il procedimento  valutativo  per  la  loro  individuazione,  inclusa  la valutazione dei rischi.   8. Le sanzioni. 
   Si ritiene utile evidenziare  che,  in  caso  di  violazione  della disciplina sopra piu' volte richiamata, trova applicazione il  quadro sanzionatorio  previsto  dall'art.  83  del  regolamento,  ove   sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie, in ipotesi, fino a  20 milioni di euro.   Inoltre, in ragione  delle  modifiche  introdotte  dal  legislatore europeo, al regolamento UE,  sopra  richiamato  sullo  statuto  e  il finanziamento  dei  partiti  politici  europei  e  delle   fondazioni politiche europee (v.  sub  par.  1),  possono  trovare  applicazione sanzioni  pecuniarie  aggiuntive.  In  base  alle  dette   modifiche, infatti,  se  l'Autorita'  per  i  partiti  politici  europei  e   le fondazioni politiche europee viene a conoscenza di una  decisione  di un'autorita' nazionale di controllo sulla protezione dei dati da  cui sia possibile evincere che la violazione delle norme  applicabili  in materia   sia   connessa   ad   attivita'   volte   ad    influenzare deliberatamente o  tentare  di  influenzare  l'esito  delle  elezioni europee "e' tenuta ad avviare un'apposita  procedura  di  verifica  - anche  coordinandosi   con   l'autorita'   nazionale   di   controllo interessata - all'esito  della  quale  possono  essere  applicate  le sanzioni  previste  nei  confronti  dei  partiti  europei   o   delle fondazioni  politiche  europee  che  abbiano  utilizzato  a   proprio vantaggio tale violazione. Le sanzioni potrebbero ammontare  al  5  % del bilancio annuale del  partito  o  della  fondazione  interessati. Inoltre, i partiti e e le fondazioni che risulteranno  aver  commesso una violazione non  potranno  chiedere  finanziamenti  a  carico  del bilancio generale dell'Unione europea nell'anno in cui la sanzione e' imposta. 
                    Tutto cio' premesso il Garante: 
   Ai sensi degli articoli 57, par. 1, lettera b) e d) del regolamento e 154, comma 1, lettera f)  e  g)  del  codice,  adotta  il  presente provvedimento e dispone che  copia  dello  stesso  sia  trasmessa  al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti,  per la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana ai sensi dell´art. 154-bis, comma 3, del codice. 
   Roma, 18 aprile 2019 
                                        Il presidente e relatore: Soro   Il segretario generale: Busia   ____________ 
  (1) Tale interpretazione - gia' espressa nel parere reso il 9  aprile    2014 dal Gruppo di lavoro ex art. 29 sul  concetto  di  interesse    legittimo del titolare del trattamento ai sensi  della  direttiva    95/46/CE (v. WP  217,  p.  60-61)-  trova  conferma  anche  nella    relazione  illustrativa  che  accompagna  lo  schema  di  decreto    legislativo n. 101/2018, ove e' stato precisato che i trattamenti    in   questione   rientrano   «certamente   nei   presupposti   di    legittimita' del trattamento previsti dall'art. 6 del regolamento    e in particolare nell'esercizio del "legittimo interesse" cui  il    regolamento accorda ampio  spazio»  (v.  relazione  illustrativa,    cit., p. 4). 
  (2) Nel senso di una verifica rigorosa si esprimono  testualmente  le    indicazioni date dal provv. generale 29 maggio  2003,  «Spamming.    Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l'invio di    comunicazioni elettroniche», doc. web n. 29840, proprio  rispetto    a liste acquistate da soggetti terzi). 
  (3) V. in tal senso gia': linee guida 4 luglio 2013,  in  materia  di    attivita'  promozionale  e  contrasto  allo  spam,  doc.  web  n.    2542348) 
  (4) V provv. gen. 19 gennaio 2011 «Prescrizioni per il trattamento di    dati personali per finalita' di marketing, mediante l´impiego del    telefono con operatore, a seguito dell´istituzione  del  registro    pubblico delle opposizioni», doc. web n. 1784528) 
  (5) V., fra i piu' recenti, provv.ti 1° febbraio 2018;  21  settembre    2017, citt., e, ancor prima, provv. 11 gennaio 2001, doc. web  n.    40823; provv. gen. 29 maggio 2003 e linee guida  4  luglio  2013,    par. 2.5, citt.; v. altresi' provv.ti 6  ottobre  2016,  n.  390,    doc. web n. 5834805 e 30 novembre 2017, doc. web n. 7522090. 
  (6) V. provv. gen. 6 marzo 2014, doc. web n. 3013267; provv.ti gen.li    12 febbraio 2004, doc. web n. 634369, 7 settembre 2005, doc.  web    n. 1165613; 24 aprile 2013, doc. web n. 2404305. 
  (7) V. provv. del 5 luglio 2017, doc. web n. 6845231;  provv.  del  9    novembre 2017, doc. web n. 7489156, provv. dell'11  giugno  2015,    doc. web n. 4169456. 
  (8) Cfr. anche quanto ora raccomandato dal Comitato  europeo  per  la    protezione dei dati personali nella dichiarazione  n.  2/2019  in    merito alla  necessaria  osservanza  dei  principi  di  liceita',    correttezza e trasparenza (v. punto 3).     |