| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| ORDINANZA 9 aprile 2019 |  
| Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno. (Ordinanza n. 330).  |  
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                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,                   DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
   Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado» ed in  particolare,  l'art.  404, comma  9,  che  prevede  che  il  Ministro  stabilisca,  con  propria ordinanza «le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modificazioni recante «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;   Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59  che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalita'  della  scuola  primaria,  superando  quanto  previsto  dal decreto ministeriale 28  giugno  1991,  art.  1,  in  base  al  quale «l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue piu' diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice dell'amministrazione digitale;   Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;   Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1,  commi da 109 a 114 e 192;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante  «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in  particolare l'art. 4, comma 1-quater,  lettera  c)  il  quale  prevede  «concorsi ordinari, per titoli ed esami,  banditi,  con  cadenza  biennale,  ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109,  lettera  b),  e  110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti  rimasti  vacanti  a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle  lettere  a)  e b)»;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  7  marzo  2012  concernente  i   requisiti   per   il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle  competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca n. 329  del  9  aprile  2019,  recante  «Requisiti  dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;   Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione delle modalita' di  formazione  delle  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi   per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria,  stante  la  diversa  disciplina  stabilita   dal   decreto legislativo n. 59 del 2017  per  la  scuola  secondaria  di  primo  e secondo grado, anche per rendere piu' efficiente, efficace, economica e trasparente la procedura attraverso l'utilizzo, a tali fini,  delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;   Vista  la  richiesta  di  acquisizione  del  parere  al   Consiglio superiore della pubblica istruzione del 5 dicembre 2018;   Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica  istruzione reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;   Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del  CSPI  in  ordine all'utilizzo del personale ATA per l'espletamento delle  funzioni  di segretario nell'ambito delle commissioni esaminatrici senza  che  sia prevista la possibilita' di esonero  dal  servizio,  in  mancanza  di un'espressa norma di legge che preveda la possibilita'  di  concedere tale esonero;   Sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto  a3)  del  CCNL  19 aprile 2018; 
                                Ordina: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   Ai  fini  della  presente  ordinanza  si  applicano   le   seguenti definizioni:     a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;     b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca;     c) Decreto: il decreto ministeriale n.  329  del  9  aprile  2019 recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici  dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto  comune  e  di sostegno»;     d)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o   Uffici   scolastici regionali;     e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e successive modificazioni;     f) Cun: Consiglio universitario nazionale;     g) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;     h) professori universitari: i professori universitari di prima  e seconda fascia;     i) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam;     l) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;     m) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione  ispettiva  tecnica  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98.     |  
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              Composizione delle commissioni giudicatrici 
   1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed  esami  a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono composte ai sensi del decreto.   2. I presidenti e  i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici, inclusi i membri  aggregati  e  i  supplenti,  sono  individuati  dal dirigente preposto all'USR competente per territorio tra gli iscritti nell'elenco  composto  da  coloro  che,  in  possesso  dei  requisiti prescritti dal decreto, abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 3.   3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento, con altri tre componenti, oltre ai  relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalita'  di cui al comma 2 e in applicazione dell'art. 404, commi 11  e  12,  del Testo unico.     |  
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                   Istanza degli aspiranti: termine                     e modalita' di presentazione 
   1.  Gli  aspiranti  presidenti  e  componenti   delle   commissioni giudicatrici presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi elenchi al dirigente  preposto  all'USR,  secondo  le  modalita' e  i termini di cui ai successivi commi.   2. Nell'istanza gli aspiranti  indicano  le  procedure  concorsuali alle quali, avendone i  titoli,  intendano  candidarsi,  fatto  salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza  e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di residenza.   3. L'istanza e' presentata esclusivamente on line, con le modalita' specificate nei bandi, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.   4. Ai fini del comma 3:     a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonche'  dei  docenti  del  comparto  scuola,  utilizzano  la procedura informatica POLIS  presente  nel  sistema  informativo  del Ministero;     b)  gli  aspiranti   appartenenti   ai   ruoli   dei   professori universitari, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica, utilizzano la procedura informatica del Consorzio  interuniversitario CINECA, che provvede  a  trasmettere  le  domande  acquisite  all'USR competente.   5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura  ai  fini della presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  l  secondo  la tempistica indicata  con  avviso  della  Direzione  generale  per  il personale scolastico.   Nell'istanza, nella quale deve essere indicato  l'USR  responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono  dichiarare,  sotto  la  loro responsabilita'  e  consapevoli  delle   conseguenze   derivanti   da dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle cause di  incompatibilita'  di  cui alla normativa vigente e al decreto. In  particolare,  gli  aspiranti devono dichiarare:     a) per gli aspiranti presidenti delle  commissioni,  il  possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto;     b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto e, per i membri  aggregati,  il  possesso  dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto;     c) l'assenza di  tutte  le  cause  di  incompatibilita'  e  delle situazioni di inopportunita'  di  cui  all'art.  6  del  decreto.  La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2,  lettera b)  del  predetto  articolo  e'  resa  dall'aspirante   all'atto   di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;     d) nome, cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;     e) l'Universita' e  il  settore  scientifico-disciplinare  per  i professori universitari; l'istituzione scolastica sede di servizio  e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il  settore  di appartenenza ovvero gli altri requisiti richiesti  (per  i  dirigenti tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per  i  docenti  del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le  medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;     f) per i docenti su posto comune, di essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel  ruolo,  nella  scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria  a  seconda  della  distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere  documentati  titoli  o esperienze    relativamente     all'utilizzo     delle     tecnologie dell'informazione e della comunicazione  nella  didattica  ed  essere stati immessi in ruolo da  graduatorie  di  concorso  per  titoli  ed esami; in  caso  di  immissione  attraverso  le  graduatorie  di  cui all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo  specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione  all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria;     g) per  i  docenti  su  posto  di  sostegno,  di  essere  docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione  sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver  prestato  servizio per almeno cinque anni nel ruolo su posto di  sostegno  nella  scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta  procedura  cui  si riferisce  il  concorso  e  avere  documentati  titoli  o  esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica;     h) il curriculum vitae;     i)  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  e   alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it), ai sensi del  decreto  legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.   7. Gli  aspiranti  alla  nomina  di  componente  delle  commissioni giudicatrici devono dichiarare,  inoltre,  l'eventuale  possesso  dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto.   8. Gli aspiranti docenti alla nomina di  componenti  aggregati  per l'accertamento delle conoscenze della lingua inglese partecipano  per tutte le procedure concorsuali indette  nella  medesima  regione  che richiedono l'integrazione della  commissione.  I  medesimi  aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di  cui  all'art. 5, comma 1, del decreto.     |  
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                    Costituzione delle commissioni 
   1. I dirigenti preposti agli USR predispongono  gli  elenchi  degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero  collocato  a  riposo.  Gli elenchi   sono   pubblicati   sul   sito   internet   del   Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR.   2.  Gli  elenchi  nominativi  degli   aspiranti   presidenti   sono trasmessi, per la prescritta validazione:     a) al Cun, relativamente ai professori universitari:     b) alla competente direzione generale, relativamente ai dirigenti scolastici e tecnici.   3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con  propri  decreti, dai dirigenti preposti  agli  USR.  I  decreti  individuano  anche  i presidenti  e  i  componenti  supplenti.  Nella  composizione   delle commissioni  si  tiene  prioritariamente   conto,   per   i   docenti componenti, di quanto previsto dall'art.  4,  comma  3,  nonche'  dei criteri di precedenza di cui  al  comma  4,  del  decreto.  Si  tiene altresi' conto della vicinanza della sede di servizio  dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della vicinanza della residenza  alle  sedi di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove orali.   4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso  dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono  pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e  sui  siti  degli USR, competenti. I  componenti  aggregati  per  l'accertamento  delle conoscenze  delle  lingue  straniere  sono  nominati  dal   dirigente preposto all'USR.   5. In caso  di  cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR  provvede, con  proprio  decreto,  a  reintegrare  la  commissione,  secondo  le modalita' di cui al presente articolo.   6.  I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni   scolastiche   di appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle commissioni dei docenti membri delle commissioni, fermo  restando  il divieto dell'esonero dalle attivita' proprie del relativo profilo. 
     Roma, 9 aprile 2019 
                                                 Il Ministro: Bussetti     |  
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