Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ORDINANZA 9 aprile 2019
Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno. (Ordinanza n. 330).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» ed in particolare, l'art. 404, comma 9, che prevede che il Ministro stabilisca, con propria ordinanza «le modalita' di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalita' della scuola primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, art. 1, in base al quale «l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue piu' diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, commi da 109 a 114 e 192;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l'art. 4, comma 1-quater, lettera c) il quale prevede «concorsi ordinari, per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b)»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 329 del 9 aprile 2019, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione delle modalita' di formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, stante la diversa disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 59 del 2017 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche per rendere piu' efficiente, efficace, economica e trasparente la procedura attraverso l'utilizzo, a tali fini, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 5 dicembre 2018;
Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI in ordine all'utilizzo del personale ATA per l'espletamento delle funzioni di segretario nell'ambito delle commissioni esaminatrici senza che sia prevista la possibilita' di esonero dal servizio, in mancanza di un'espressa norma di legge che preveda la possibilita' di concedere tale esonero;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del CCNL 19 aprile 2018;

Ordina:

Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) Decreto: il decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile 2019 recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
e) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
f) Cun: Consiglio universitario nazionale;
g) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;
i) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam;
l) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
m) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98.
 
Art. 2

Composizione delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono composte ai sensi del decreto.
2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici, inclusi i membri aggregati e i supplenti, sono individuati dal dirigente preposto all'USR competente per territorio tra gli iscritti nell'elenco composto da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dal decreto, abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 3.
3. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati secondo le modalita' di cui al comma 2 e in applicazione dell'art. 404, commi 11 e 12, del Testo unico.
 
Art. 3

Istanza degli aspiranti: termine
e modalita' di presentazione

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' e i termini di cui ai successivi commi.
2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendano candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. L'istanza e' presentata esclusivamente on line, con le modalita' specificate nei bandi, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.
4. Ai fini del comma 3:
a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonche' dei docenti del comparto scuola, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.
5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma l secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.
Nell'istanza, nella quale deve essere indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui alla normativa vigente e al decreto. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:
a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto;
b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto e, per i membri aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto;
c) l'assenza di tutte le cause di incompatibilita' e delle situazioni di inopportunita' di cui all'art. 6 del decreto. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dal comma 2, lettera b) del predetto articolo e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e) l'Universita' e il settore scientifico-disciplinare per i professori universitari; l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza ovvero gli altri requisiti richiesti (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
f) per i docenti su posto comune, di essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell'infanzia e primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria;
g) per i docenti su posto di sostegno, di essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica;
h) il curriculum vitae;
i) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
7. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici devono dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto.
8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto.
 
Art. 4

Costituzione delle commissioni

1. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR.
2. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
a) al Cun, relativamente ai professori universitari:
b) alla competente direzione generale, relativamente ai dirigenti scolastici e tecnici.
3. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni si tiene prioritariamente conto, per i docenti componenti, di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, nonche' dei criteri di precedenza di cui al comma 4, del decreto. Si tiene altresi' conto della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della vicinanza della residenza alle sedi di correzione delle prove di esame ovvero di espletamento delle prove orali.
4. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR, competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze delle lingue straniere sono nominati dal dirigente preposto all'USR.
5. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalita' di cui al presente articolo.
6. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle commissioni, fermo restando il divieto dell'esonero dalle attivita' proprie del relativo profilo.

Roma, 9 aprile 2019

Il Ministro: Bussetti