| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 9 aprile 2019 |  
| Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei  concorsi per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di  sostegno. (Decreto n. 329).  |  
  |  
 |  
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,                   DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante  «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in  particolare l'art. 4, comma 1-quater,  lettera  c)  il  quale  prevede  «concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109,  lettera  b),  e  110,  della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al  netto  dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento  dei  posti  vacanti  e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti  rimasti  vacanti  a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle  lettere  a)  e b)»;   Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  «Riforma  degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni  e  in particolare l'art. 3, comma 2;   Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado» e  in  particolare,  l'art.  404, concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente  della  scuola  dell'infanzia,  primaria, secondaria di primo e secondo grado;   Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante riforma degli organi collegiali territoriali  della  scuola  a  norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in  particolare  gli articoli 2 e 3;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni  pubbliche»  e   successive   modificazioni   ed   in particolare gli articoli 35 e 35-bis;   Visto il decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  ed  in particolare l'art. 5, che introduce  l'alfabetizzazione  obbligatoria nella  lingua  inglese  tra  le  finalita'  della  scuola   primaria, superando quanto previsto dal decreto ministeriale  28  giugno  1991, art. 1, in base  al  quale  «l'insegnamento  della  lingua  straniera riguarda,  di  norma,  le  quattro  lingue  piu'  diffuse:  francese, inglese, spagnolo, tedesco»;   Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1,  commi da 109 a 113;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  7  marzo  2012  concernente  i   requisiti   per   il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle  competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  23  febbraio  2016,  n.  96  recante  «Requisiti  dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonche' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita'».   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca  n.  327  del  9  aprile  2019,  recante  «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su  posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca n. 328 del 9 aprile 2019, recante «Tabella  dei  titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su  posto comune e di sostegno»;   Ravvisata l'opportunita' di procedere alla revisione dei  requisiti dei componenti delle commissioni giudicatici,  al  fine  di  renderli coerenti con le innovazioni culturali, professionali e  ordinamentali nel  frattempo  intercorse;  di  assicurare  la  partecipazione  alle commissioni giudicatrici dei concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del personale docente di esperti di comprovata esperienza  nelle  materie di  concorso;  di  dare  conto  delle  esperienze  maturate   durante l'espletamento delle  procedure  del  concorso  bandito  con  DDG  23 febbraio  2016,  n.  105,  recante  «Concorso  per  titoli  ed  esami finalizzato al reclutamento del personale docente  per  posti  comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria»;   Vista  la  richiesta  di  acquisizione  del  parere  al   Consiglio superiore della pubblica istruzione del 5  dicembre  2018,  prot.  n. 34013;   Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica  istruzione reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;   Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del CSPI in  ordine alla necessita' di revisione  dei  compensi  riconosciuti  ai  membri delle commissioni esaminatrici, in  mancanza  di  una  previsione  di legge che preveda anche la relativa copertura finanziaria;   Sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto  a3)  del  CCNL  19 aprile 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti definizioni:     a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca;     b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e successive modificazioni;     c. professori universitari: i professori universitari di prima  o seconda fascia;     d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione  ispettiva  tecnica  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;     e. ordinanza: ordinanza del Ministro adottata ai sensi  dell'art. 404, comma 9 del testo unico.     |  
|   |                                 Art. 2 
                       Commissioni giudicatrici 
   1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai  ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono  composte da due docenti.   2.  Il  presidente   e   i   componenti,   individuati   ai   sensi dell'ordinanza, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.   3. Ove non sia possibile affidare ai componenti  della  commissione l'accertamento della capacita' di  comprensione  e  conversazione  in lingua  inglese,  si  procede  alla  nomina,   contestualmente   alla formazione della commissione, in qualita'  di  membri  aggregati,  di docenti titolari del predetto insegnamento, che svolgono  le  proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze  di  lingua, ai sensi dell'art. 5.   4. Per  il  presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.   5. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o superiore, ovvero  alle  corrispondenti  aree  del  comparto  scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n.  9,  relativa  al computo scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri del 26 giugno 2015.   6. La composizione  delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la presenza di componenti di entrambi sessi, salvi i  casi  di  motivata impossibilita'.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Requisiti dei presidenti 
   1. Per i concorsi a  posto  comune  nella  scuola  dell'infanzia  e primaria,  gli  aspiranti  presidenti  devono  possedere  i  seguenti requisiti:     a.  per  i  professori  universitari,  svolgere  o  aver   svolto attivita' di insegnamento  nei  corsi  di  laurea  in  Scienze  della formazione primaria;     b. per i dirigenti tecnici, appartenere  allo  specifico  settore ovvero svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nei corsi  di laurea in Scienze della formazione primaria;     c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o  dirigere  istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.   2. Per i concorsi a posto  di  sostegno  gli  aspiranti  presidenti devono possedere i seguenti requisiti:     a.  per  i  professori  universitari,  appartenere   al   settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attivita'  di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti  all'acquisizione  del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno;     b. per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate  esperienze nell'ambito del sostegno  o  svolgere  o  aver  svolto  attivita'  di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti  all'acquisizione  del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno. Costituisce, titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli  alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione;     c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o  dirigere  istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi  ruoli. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di  sostegno agli alunni  con  disabilita'  essendo  in  possesso  dei  titoli  di specializzazione.     |  
|   |                                 Art. 4 
                       Requisiti dei commissari 
   1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che  aspirano  a essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei concorsi di cui al presente decreto per posto  comune  devono  essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianita'  nel ruolo, nella  scuola  rispettivamente  dell'infanzia  e  primaria,  a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso,  avere documentati titoli  o  esperienze  relativamente  all'utilizzo  delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso  per  titoli ed esami; in caso di immissione  attraverso  le  graduatorie  di  cui all'art. 401 del testo unico, essere risultati idonei allo  specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione  all'insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria.   2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che  aspirano  a essere  nominati  componenti  delle  commissioni   giudicatrici   dei concorsi di cui al presente  decreto  su  posto  di  sostegno  devono essere docenti confermati in  ruolo  e  in  possesso  del  titolo  di specializzazione sul sostegno agli  alunni  con  disabilita'  nonche' aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su  posto  di sostegno nella  scuola  dell'infanzia  o  primaria  a  seconda  della distinta procedura cui si riferisce il concorso e  avere  documentati titoli  o  esperienze  relativamente  all'utilizzo  delle  tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.   3. Costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all'insegnamento della lingua inglese.   4. Costituisce criterio di precedenza  nella  nomina  a  componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:     a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma  di perfezionamento equiparato per  legge  o  per  statuto  e  ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per  il  personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14,  della  legge  4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della  legge  30  dicembre 2010, n. 240; abilitazione  scientifica  nazionale  a  professore  di prima o seconda fascia,  in  settori  disciplinari  coerenti  con  la tipologia di insegnamento;     b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore   o   tutor organizzatore o tutor  coordinatore  presso  i  corsi  di  laurea  in Scienze della formazione  primaria  o  aver  ricoperto  incarichi  di docenza presso i predetti corsi;     c. diploma di  specializzazione  sul  sostegno  agli  alunni  con disabilita';     d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master universitario  di  primo  o  secondo  livello   con   esame   finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;     e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master universitario  di  primo  o  secondo  livello   con   esame   finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;     f. diploma di laurea, laurea specialistica  o  laurea  magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;     g. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e  L-12,  purche' il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero  L-LIN  02  e  36  crediti  nei  settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12;     h. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale  o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle  classi  di  concorso A-48 e A-49 per scienze motorie;     i. diploma di laurea, laurea specialistica o  laurea  magistrale; diploma accademico di secondo  livello  o  diploma  di  conservatorio costituente titolo di accesso alle classi  di  concorso  A-29,  A-30, A-55 e A-56.   5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto  all'USR competente nomina i  presidenti  e  i  componenti  con  proprio  atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause  di  incompatibilita' previsti dal decreto e dalla  normativa  vigente  e  la  facolta'  di accettare l'incarico.   6. Qualora non sia  possibile  reperire  commissari,  il  dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato,  alla  nomina di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca,  docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di laurea in  Scienze  della  formazione  primaria  o,  per  le relative procedure, nei corsi  di  specializzazione  al  sostegno,  o docenti delle istituzioni scolastiche anche in deroga  alla  prevista anzianita' di servizio nel ruolo.     |  
|   |                                 Art. 5 
                  Requisiti dei componenti aggregati 
   I docenti componenti  aggregati  per  l'accertamento  della  lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con  almeno  cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella classe di  concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.   2. In  caso  di  indisponibilita'  di  candidati  con  i  requisiti prescritti, dirigente preposto all'USR procede a nominare  in  deroga ai requisiti di ruolo e  di  servizio,  fermo  restando  il  possesso dell'abilitazione di cui al comma 1, ovvero alla nomina di  personale esperto  appartenente  al  settore  universitario  in   possesso   di esperienza  almeno  biennale  negli  afferenti  settori   scientifico disciplinari.     |  
|   |                                 Art. 6   Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente                          delle commissioni 
   1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,  componente e componente aggregato delle commissioni del concorso:     a. avere riportato condanne penali o avere in corso  procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;     b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle  norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;     c.  essere  incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei rispettivi ordinamenti;     d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se  in  quiescenza,  aver  superato  il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.   2. I presidenti,  i  componenti  e  i  componenti  aggregati  delle commissioni del concorso, inoltre:     a. a partire da un anno antecedente alla data  di  indizione  del concorso, non possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;     b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado  con un candidato, ne' esserne coniugi;     c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione  ai concorsi per il reclutamento dei docenti;     d. non debbono essere stati destituiti o licenziati  dall'impiego per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza dall'impiego comunque determinata.   3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il  buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici,  in  aggiunta  a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i  componenti  non  devono trovarsi in altre condizioni  che,  per  ragioni  oggettive,  rendano comunque incompatibile o inopportuna la  loro  partecipazione  a  una procedura concorsuale.     |  
|   |                                 Art. 7 
                             Norma finale 
   1.  Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23  febbraio  2016, n. 96 limitatamente alle procedure concorsuali a posta  comuni  e  di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria. 
     Roma, 9 aprile 2019 
                                                 Il Ministro: Bussetti     |  
|   |  
 
 | 
 |