| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 9 aprile 2019 |  
| Disposizioni  concernenti  il  concorso  per  titoli  ed  esami   per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi. (Decreto n. 327).  |  
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                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,                   DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante  «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle  imprese»  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in  particolare l'art. 4, comma 1-quater,  lettera  c)  il  quale  prevede  «concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109,  lettera  b),  e  110,  della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al  netto  dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento  dei  posti  vacanti  e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti  rimasti  vacanti  a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle  lettere  a)  e b)»;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;   Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore  dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del personale direttivo e docente della scuola»;   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate», e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive modificazioni,  recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado», ed in  particolare  l'art.  400, comma 8;   Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni  pubbliche»  e   successive   modificazioni   e,   in particolare, l'art. 35  concernente  il  reclutamento  del  personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al  comma  3  e'  consentito  il ricorso, «all'ausilio  di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a realizzare forme di preselezione», l'art. 37, che ha stabilito che  i bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche  amministrazioni prevedano  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese, nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al   profilo   professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art.  38,  in  merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;   Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive modificazioni;   Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216, concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione   della   direttiva   n. 2000/43/CE  per  la  parita'   di   trattamento   tra   le   persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,  e  l'attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di  trattamento  tra  le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;   Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e  successive modificazioni, recante: «Definizione delle  norme  generali  relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,  a  norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e in particolare l'art. 1, in base  al  quale  la  scuola  dell'infanzia  «contribuisce  alla formazione integrale delle bambine e dei bambini,  anche  promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi  della lingua  inglese»;  l'art.   5,   che   introduce   l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua  inglese  tra  le  finalita'  della  scuola primaria, superando  quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  28 giugno 1991, art. 1, in base al quale  «l'insegnamento  della  lingua straniera  riguarda,  di  norma,  le  quattro  lingue  piu'  diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco»:   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;   Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante «Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive modificazioni;   Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;   Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e in particolare  l'art.  25,  in  merito  all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;   Visto  decreto-legge   25   settembre   2009,   n.   134,   recante «Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010»  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, e in particolare l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere  dall'anno scolastico  2010-2011,  non  e'  consentita   la   permanenza   nelle graduatorie ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno  gia'  stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di  posti  di insegnamento o classi di concorso»;   Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;   Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  convertito  con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e,  in  particolare, l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per via telematica;   Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'art. 1,  commi da 110 a 113 e il comma 20;   Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del  Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche  con  riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla  libera  circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n. 487 recante «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei pubblici impieghi»  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare l'art. 7, comma 2-bis, che  prevede  che  le  prove  d'esame  possano essere precedute da forme di preselezione;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,  regolamento  recante  «Disciplina  in  materia  di  accesso  ai documenti amministrativi»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n. 89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133»;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 26 maggio 1998, ed  in  particolare  l'art.  4  recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione  primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 10 settembre  2010,  n.  249  con  il  quale  e'  stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della  disciplina dei requisiti e  delle  modalita'  della  formazione  iniziale  degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della scuola secondaria di primo e secondo grado,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 416, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e  successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  recante   «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 23 febbraio 2016, n.  95  recante  «Prove  di  esame  e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo  grado,  nonche'  del  personale  docente  per  il sostegno agli alunni con disabilita'»;   Visti i decreti del direttore generale 23 febbraio  2016,  n.  105, recante «Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria», e n.  107,  recante  «Concorso  per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i  posti  di  sostegno  dell'organico  dell'autonomia  della   scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado».   Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI,  19  dicembre 2016, n.  5388,  e  le  altre  conformi,  con  le  quali  si  afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma  di  maturita' linguistica  conseguito  al  termine  dei  percorsi  quinquennali  di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;   Ravvisata l'opportunita' di procedere  alla  revisione  del  citato decreto 23 febbraio 2016, n. 95;   Considerata la necessita' di limitare la revisione ai  programmi  e alle prove concernenti le procedure concorsuali per titoli  ed  esami della scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni  e  di  sostegno, atteso che le procedure concorsuali per  la  scuola  secondaria  sono state specificamente disciplinate dal decreto legislativo  13  aprile 2017, n. 59;   Valutata l'opportunita' di stabilire alcune  disposizioni  generali che danno conto delle innovazioni  introdotte  dal  decreto-legge  12 luglio 2018, n. 87, al fine di una  piu'  agile  predisposizione  dei bandi concorsuali;   Considerato che l'art. 1, comma 110, della legge n.  107  del  2015 prevede che ai concorsi per titoli ed esami per il  reclutamento  del personale docente, possano  partecipare  esclusivamente  i  candidati muniti del  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  per  ciascuna classe di concorso o tipologia di posto e, per i posti di sostegno, i soli candidati muniti del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita';   Vista  la  richiesta  al   Consiglio   superiore   della   pubblica istruzione,  di  esprimere  il  parere  sullo  schema  del   presente provvedimento, di cui alla nota n. 34013 del 5 dicembre 2018;   Audito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso all'adunanza del 16 gennaio 2019;   Ritenuto di accogliere le richieste del CSPI che  non  appaiono  in contrasto con le norme vigenti in  materia  e  che  non  limitano  le prerogative  dell'Amministrazione  nella  definizione   dei   criteri generali, con particolare riguardo ai seguenti punti: svolgimento  di un test di preselezione qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi  a  concorso;  eliminazione dell'accertamento della lingua inglese nei test di preselezione;  nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, possibilita' di delega, da parte del dirigente preposto  all'USR  per  il  Friuli  Venezia-Giulia,  al dirigente dell'ufficio di cui all'art. 13, comma  1  della  legge  n. 38/01;   Ritenuto di non poter accogliere le  seguenti  richieste  formulate dal CSPI:     in relazione  all'art.  5  si  ritiene  di  mantenere  una  netta separazione tra la  procedura  concorsuale  per  l'accesso  ai  posti comuni e quella per l'accesso ai posti di sostegno,  conformemente  a quanto avvenuto per il concorso del 2016;     in relazione all'art. 6, comma 5 si  ritiene,  in  linea  con  il concorso del 2016, di prevedere anche per  la  scuola  dell'infanzia, l'accertamento della lingua inglese di livello B2:     in relazione all'art. 11, comma 2 si  conferma,  ai  sensi  delle vigenti disposizioni in merito all'uso della telematica, l'esclusione di   diverse   modalita'   di   presentazione   delle   domande    di partecipazione;     in relazione all'allegato A, non  si  ritiene  di  accogliere  la richiesta di integrare i programmi, in quanto  gli  stessi  risultano gia'  rimodulati  in  termini  di  aggiornamento   normativo   e   di adattamento alla procedura  concorsuale  per  i  posti  comuni  e  di sostegno, conformemente al concorso straordinario del 2018;   Sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto  a3)  del  CCNL  19 aprile 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente decreto detta disposizioni  concernenti  i  concorsi per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonche' le prove di esame e i relativi programmi.   2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle  regioni  e  per  i ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda  un'effettiva vacanza e disponibilita' di posti nell'organico dell'autonomia.   3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei  concorsi espletati ai sensi dell'art. 1, comma  144,  della  legge  13  luglio 2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti  nel biennio di riferimento.     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti definizioni:     a. Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca;     b. Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;     e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e successive modificazioni;     d. decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:     e. docenti di sostegno: docenti specializzati nel  sostegno  agli alunni con disabilita'.     f. USR: Ufficio scolastico regionale;     g. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;     h. TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.     |  
|   |                                 Art. 3 
         Requisiti di ammissione e articolazione del concorso 
   1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a  partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso  di uno dei seguenti titoli:     a. titolo di abilitazione all'insegnamento  conseguito  presso  i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della normativa vigente;     b. diploma  magistrale  con  valore  di  abilitazione  e  diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero  e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,  conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.   2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, e'  richiesto  inoltre  il  possesso  dello   specifico   titolo   di specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.   3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,   avendo   conseguito all'estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di  cui al comma 2,  abbiano  comunque  presentato  la  relativa  domanda  di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro  la  data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.   4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui  all'art.  5, nella prova orale di cui all'art. 6 e  nella  successiva  valutazione dei titoli.   5. I  programmi  concorsuali  sono  indicati  all'allegato  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto.   6. I bandi di cui all'art. 11 possono prevedere lo  svolgimento  di un test di preselezione che precede le  prove  di  cui  al  comma  4, qualora a livello regionale e per  ciascuna  distinta  procedura,  il numero dei candidati sia superiore a  quattro  volte  il  numero  dei posti messi a concorso.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Prova pre-selettiva 
   1. Nei casi di cui all'art. 3, comma  6,  ai  fini  dell'ammissione alle prove scritte, i candidati che  abbiano  presentato  istanza  di partecipazione al concorso secondo le  modalita',  i  termini  e  nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11,  devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del  testo  nonche'  di  conoscenza  della  normativa scolastica.   2. I bandi di cui all'art. 11  disciplinano  l'articolazione  della prova preselettiva, incluse le modalita'  di  somministrazione  e  di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la  durata  della  prova  e  l'eventuale  pubblicazione  dei quesiti prima della medesima.   3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a  tre volte il numero dei posti messi a concorso nel la singola regione per ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova  scritta  coloro che,  all'esito  della  prova  preselettiva,  abbiano  conseguito  il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i  soggetti  di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.   4.  Il  mancato  collocamento  in  posizione   utile   alla   prova preselettiva comporta  l'esclusione  dal  prosieguo  della  procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre  alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.     |  
|   |                                 Art. 5 
            Prova scritta per i posti comuni e di sostegno 
   1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione  al concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai  bandi  previsti  dall'art.  11,  e  che  abbiano  superato l'eventuale prova pre-selettiva, sono ammessi a sostenere  una  prova scritta, distinta per ciascuna procedura. La durata  della  prova  e' pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi  aggiuntivi  e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.   2. La prova scritta di cui al comma 1 e' composta da  tre  quesiti, cosi ripartiti:     a. per i posti  comuni,  due  quesiti  aperti  che  prevedono  la trattazione  articolata  di  tematiche  disciplinari,   culturali   e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze  e  competenze didattico-metodologiche  in  relazione  alle  discipline  oggetto  di insegnamento nella scuola primaria e ai  campi  di  esperienza  nella scuola dell'infanzia;     b. per i posti di sostegno, due,  quesiti  aperti  inerenti  alle metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle  diverse  tipologie  di disabilita', finalizzati a valutare le  conoscenze  dei  contenuti  e delle procedure volte  all'inclusione  scolastica  degli  alunni  con disabilita';     c. per i posti comuni e di sostegno, un  quesito,  articolato  in otto  domande  a  risposta  chiusa,   volto   alla   verifica   della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello  B2  del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.     |  
|   |                                 Art. 6 
                              Prova orale 
   1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7, comma  3  hanno superato la prova di cui all'art. 5,  sono  ammessi  a  sostenere  la prova orale.   2.  La  prova   orale   per   i   posti   comuni   e'   finalizzata all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto previsto  dall'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto, e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la relativa capacita' di progettazione  didattica  efficace,  anche  con riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento  degli  obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.   3. La prova orale per i posti di sostegno verte  sul  programma  di cui al medesimo allegato A, valuta la competenza del candidato  nelle attivita'  di  sostegno  all'alunno  con   disabilita'   volte   alla definizione  di  ambienti  di   apprendimento,   alla   progettazione didattica   e   curricolare   per   garantire   l'inclusione   e   il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili  potenzialita'  e alle differenti tipologie di disabilita',  anche  mediante  l'impiego delle TIC.   4. La prova orale ha  una  durata  massima  complessiva  di  trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione    di    una    attivita'    didattica,     comprensiva dell'illustrazione   delle   scelte   contenutistiche,    didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.  La commissione interloquisce con il  candidato  e  accerta  altresi'  la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.   5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta  altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso  dei  posti di sostegno contempla la didattica speciale.   6. I criteri di valutazione della  prova  orale,  distinti  per  le diverse procedure concorsuali sono riportati nelle griglie  nazionali di valutazione di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, B/4.     |  
|   |                                 Art. 7 
                 Valutazione delle prove e dei titoli 
   1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento  punti,  di  cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova  orale  e  venti per i titoli.   2.  La  valutazione  delle  eventuali  prove  preselettive  di  cui all'art. 4 e'  effettuata  assegnando 1  punto  a  ciascuna  risposta esatta, zero punti alle risposte non date o  errate.  La  valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini  della  graduatoria finale.   3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'art.  5  un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a  risposta aperta di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e  b),  la  commissione assegna un punteggio compreso, tra zero e 18 che sia multiplo  intero di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a  risposta  chiusa  di cui all'art. 5, comma  2,  lettera  c),  la  commissione  assegna  un punteggio compreso tra zero e  4,  corrispondenti  a  0,5  punti  per ciascuna risposta esatta. La prova  e'  superata  dai  candidati  che conseguano il punteggio complessivo di almeno 28,0 punti.   4. La commissione assegna alla prova orale di  cui  all'art.  7  un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova e'  superata  dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.   5. La commissione assegna ai titoli culturali e  professionali,  di cui allo  specifico  decreto  in  pari  data,  un  punteggio  massimo complessivo di 20 punti.     |  
|   |                                 Art. 8 
                      Predisposizione delle prove 
   1. Le tracce delle prove di  cui  all'art.  5  sono  predisposte  a livello nazionale dal Ministero che, a tal  fine,  si  avvale  di  un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del  Ministro,  che provvede altresi', prima della  somministrazione  delle  prove,  alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per ciascuna  procedura.  Il  Comitato  tecnico-scientifico valida altresi' i quesiti della eventuale prova preselettiva, la  cui predisposizione  e'  curata  dal  Ministero,  che  a  tal  fine  puo' avvalersi di supporti esterni.   2. Le tracce delle prove di cui  all'art.  6  sono  predisposte  da ciascuna commissione secondo il programma di cui all'allegato  A.  Le commissioni le predispongono in numero pari a tre  volte  quello  dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario  programmato  per  la propria  prova.  Le  tracce  estratte  sono  escluse  dai  successivi sorteggi. Per la valutazione della prova  orale,  la  commissione  si avvale della griglia di valutazione  di  cui  all'allegato  B,  parte integrante del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 9 
                          Programmi di esame 
   1. L'allegato A, che e'  parte  integrante  del  presente  decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:     a. il programma di esame comune;     b.  il  programma  di  esame  specifico  per  ciascuna  procedura concorsuale;     |  
|   |                                 Art. 10 
                         Graduatorie di merito 
   1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai  posti banditi con una maggiorazione non superiore al  dieci  per  cento  ai sensi dell'art. 400, comma 15, del testo unico.   2. Per le procedure concorsuali per le quali,  ai  sensi  dell'art. 400, comma 02 del testo unico,  in  ragione  dell'esiguo  numero  dei posti conferibili,  e'  disposta  l'aggregazione  territoriale  delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.   3. Le graduatorie, approvate con  decreto  dal  dirigente  preposto all'USR entro il 30 luglio  di  ciascun  anno  di  riferimento,  sono trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e  sono  pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero.   4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei  limiti  di  cui all'art. 4, comma 1-quater lettera  c)  del  decreto-legge,  ai  fini dell'immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo  restando  il diritto al  ruolo,  in  anni  successivi,  dei  candidati  dichiarati vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e  disponibili  sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva.   5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,  al periodo  di  formazione  e  di  prova  disciplinato  ai  sensi  della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva,  per il posto specifico.   6.  Lo  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  regionali   e' subordinato alla procedura autorizzatoria di cui  all'art.  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.   7. L'immissione  in  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito regionali comporta la decadenza dalle graduatorie  a  esaurimento  di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre  2006, n. 296.   8. La  rinuncia  al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria relativa.     |  
|   |                                 Art. 11 
             Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi 
   1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per una  o  piu'  delle  procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3. Il candidato  concorre  per  piu'  procedure  concorsuali  mediante   la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione  delle  procedure concorsuali cui intenda partecipare.   2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  ai  concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze  presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione.   3. Il termine per la presentazione dell'istanza  di  partecipazione al concorso e' di trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  iniziale indicata nel bando. Il termine per la  presentazione  della  domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al  primo  giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.   4.  Il  candidato   residente   all'estero,   o   ivi   stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso  al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce  dette  credenziali presso  la  sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.   Quest'ultima verifica l'identita' del candidato e comunica le  risultanze  all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che  provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo  i  codici di  accesso  per  l'acquisizione  telematica  della   istanza   nella successiva fase prevista dalla procedura.   5. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato  dal bando, che indica altresi' quali elementi siano necessari a  pena  di esclusione dal concorso.   6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e'  dovuto,  ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  il pagamento di un contributo di segreteria pari ad € 10,00 per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia  /  sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo  le  modalita'  stabilite nel bando di concorso.   7. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico,  i  bandi  di concorso  sono  adottati  con  decreti  del  Direttore  generale  del personale scolastico che provvede  altresi'  alla  definizione  delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.   8. I concorsi sono banditi, per ciascuna  regione,  al  termine  di vigenza delle graduatorie del  concorso  precedente,  fermo  restando quanto  previsto  all'art.  4,  comma   1-quater   lettera   a)   del decreto-legge,  ovvero  qualora,  al  termine  delle   procedure   di immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette graduatorie risultino esaurite.   9. I bandi sono adottati dal Direttore generale  per  il  personale scolastico e disciplinano:     a. i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi dell'art. 3;     b. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;     c. l'organizzazione dell'eventuale prova preselettiva,  ai  sensi dell'art. 4, comma 2;     d. l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 6;     e.  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla procedura concorsuale;     f. i documenti richiesti per l'assunzione;     g. l'informativa sul trattamento dei dati personali.   10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero  dei  posti conferibili, l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.     |  
|   |                                 Art. 12   Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena  e bilingua  sloveno-italiano,  alla  Regione  Val  d'Aosta  e  alle  Province di Trento e Bolzano. 
   1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  per  il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega  al  dirigente  preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma  1,  della  legge  23  febbraio 2001, n. 38, provvede ad  adattare  l'allegato  A  alle  specificita' delle scuole dell'infanzia e  primaria  con  lingua  di  insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.   2.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province Autonome di Trento e Bolzano.     |  
|   |                                 Art. 13 
                                Ricorsi 
   1.  Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente   procedura concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro   centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al  competente  T.A.R.,  entro sessanta  giorni,  dalla  data  di  pubblicazione   o   di   notifica all'interessato.     |  
|   |                                 Art. 14 
                         Norme di salvaguardia 
   1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  ordinari  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.   2. Il presente, decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 9 aprile 2019 
                                                 Il Ministro: Bussetti 
                              ____________   Avvertenza: 
     Si rinvia per la consultazione del decreto nonche' degli allegati ai   documenti   pubblicati   sul   sito   internet   del   Ministero www.miur.gov.it     |  
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