| Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |  
| DELIBERA 13 marzo 2019 |  
| Determinazione  della  misura,  dei  termini  e  delle  modalita'  di versamento del contributo dovuto alla  COVIP  da  parte  delle  forme pensionistiche complementari nell'anno 2019, ai  sensi  dell'art.  1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.  |  
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                      LA COMMISSIONE DI VIGILANZA                          SUI FONDI PENSIONE 
   Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre  2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252  del  2005)  che  dispone  che  la Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (di  seguito  COVIP) esercita  la  vigilanza  prudenziale   sulle   forme   pensionistiche complementari,  perseguendo  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidita';   Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del  gettito derivante dal contributo di solidarieta' di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;   Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge  n.  266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che  prevede  che  a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP  sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte  non  coperta  dal finanziamento a carico del bilancio  dello  Stato,  e  che  l'entita' della contribuzione, i termini e  le  modalita'  di  versamento  sono determinate dalla COVIP  con  propria  deliberazione,  sottoposta  al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;   Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art.  1,  comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il  quale  il  finanziamento della COVIP puo' essere integrato mediante il versamento  annuale  da parte dei fondi pensione di una quota  non  superiore  allo  0,5  per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;   Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito: legge n. 145 del 2019) secondo il  quale  nell'ambito  delle misure per la tutela dei risparmiatori,  al  fine  di  potenziare  la funzione   di   vigilanza   della   COVIP,   anche   in   conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14 dicembre 2016, e' autorizzata la spesa  di  1.500.000  euro  annui  a decorrere dall'anno 2019;   Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio  2019  e  la  prima variazione  allo  stesso,  approvati  rispettivamente   con   proprie deliberazioni del 27 novembre 2018 e 19 febbraio 2019;   Vista la propria deliberazione del 20 febbraio 2019,  esecutiva  ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, concernente l'ampliamento  della  pianta  organica  del  personale  di  ruolo  di ulteriori ventuno unita';   Considerato  che  la  suddetta  variazione  di   bilancio   destina interamente  il  nuovo  flusso  di  finanziamento  al   potenziamento dell'attivita' di vigilanza, prioritariamente  mediante  l'assunzione di nuove risorse in attuazione del citato  ampliamento  della  pianta organica;   Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2019 debba  essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme  pensionistiche complementari nell'anno 2018;   Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2019,  all'ammontare  del  finanziamento  previsto   a   valere   sul contributo  di  solidarieta'  e   alla   stima   dell'importo   delle contribuzioni  incassate  dai  fondi  pensione  nell'anno  2018,   il versamento a carico delle forme  pensionistiche  complementari  debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille  dei  flussi  annuali dei   contributi   incassati   a   qualunque   titolo   dalle   forme pensionistiche complementari stesse;   Ritenuto di  escludere  dal  versamento  i  contributi  di  importo esiguo; 
                               Delibera   di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalita' di versamento del contributo dovuto  alla  COVIP  da  parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2019.                                Art. 1 
                        Contributo di vigilanza 
   1. Ad integrazione del finanziamento  della  COVIP  e'  dovuto  per l'anno 2019, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il  versamento di un contributo nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme pensionistiche complementari nell'anno 2018.   2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi  i  flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'  i  contributi  non finalizzati alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche,  ma relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per invalidita' o premorienza.   3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa' o ente, la base di calcolo ai sensi del comma  1  dovra'  tenere  anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la  copertura  della   riserva   matematica   rappresentativa   delle obbligazioni previdenziali.     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Destinatari 
   1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 e' effettuato  da ciascuna forma pensionistica complementare che al  31  dicembre  2018 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.   2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.   3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art.  1  i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma  pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori ad euro 10,00.     |  
|   |                                 Art. 3 
                   Termini e modalita' di versamento 
   1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il  31 maggio 2019.   2. Nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1,  il  versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione  stessa  nella misura stabilita dall'art. 1.   3. Il contributo dovra' essere versato sul conto corrente  bancario n.  IT85B0569603211000006150X43   intestato   alla   Commissione   di vigilanza sui fondi pensione presso la  Banca  Popolare  di  Sondrio, sede di Roma.  La  causale  da  indicare  per  il  versamento  e'  la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2019».   4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2019,  tutti i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla  COVIP  i dati  relativi  al  contributo  in  parola   compilando   le   pagine appositamente dedicate e messe a disposizione  in  sezioni  riservate presenti sul sito internet (www.covip.it).   5. I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono comunque tenuti, entro la data di cui al comma 4, a inviare alla COVIP  un'apposita  relazione  circa  la  sussistenza  delle  ragioni dell'esclusione.     |  
|   |                                 Art. 4 
                         Riscossione coattiva 
   1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti di cui all'art.  2  secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente deliberazione,  comporta  l'avvio  della  procedura  di   riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e spese di esecuzione.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge  n.  266  del  2005,  e'  sottoposta,  per  l'approvazione,  al Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   Ministro dell'economia e delle  finanze  e  successivamente  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  della COVIP e sul sito internet della stessa.     Roma, 13 marzo 2019 
                                                 Il presidente: Padula     |  
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