| Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 18 aprile 2019 |  
| Approvazione del certificato per l'assegnazione, nell'anno 2019,  del contributo ai comuni per la copertura delle  spese  di  progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di  opere  pubbliche.  |  
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                         IL DIRETTORE CENTRALE                         della finanza locale 
   Visto il comma 1, dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50  del  24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n.  144  del  23  giugno 2017) come modificato dall'art. 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n.  242  del  16  ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,  n. 172 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del  5  dicembre  2017),  che  dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti,  sono  assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione  della  richiesta  di cui  al  comma  2,  nelle  zone  a  rischio  sismico   1   ai   sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  108  dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura  delle spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di  euro  per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al  periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi  nelle  zone  a  rischio sismico 1 e 2 per spese di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento  antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  di 30 milioni di euro per l'anno 2019.»;   Visto  il  successivo  comma  2  del  medesimo  art.   41-bis   del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano  le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro  il  termine perentorio del 15 settembre per l'anno  2017  e  del  15  giugno  per ciascuno degli anni 2018 e  2019.  La  richiesta  deve  contenere  le informazioni riferite al livello progettuale per il quale  si  chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP)  valido  dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:     a) la richiesta deve contenere  le  informazioni  necessarie  per permettere  il   monitoraggio   complessivo   degli   interventi   di miglioramento e adeguamento antisismico di  immobili  pubblici  e  di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;     b) ciascun  comune  puo'  inviare  fino  ad  un  massimo  di  tre richieste di contributo per la stessa annualita';     c)   la   progettazione   deve   riferirsi,   nell'ambito   della pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti programmatori  del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di programmazione»;   Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati richiesti  nelle  disposizioni  normative  richiamate,  al  fine   di determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo da  assegnare,  in  applicazione  dei  criteri   di   priorita'   ed, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3-bis e 4 del citato art. 41-bis;   Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti, l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;   Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale predetto per l'anno 2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                   Comuni destinatari del contributo 
   1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a rendicontazione a copertura delle spese di  progettazione  definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto per l'anno 2019 dall'art. 41-bis del decreto-legge n. 50  del  24  aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 17-quater, comma 1,  del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, i  comuni  che  sono  compresi  nelle  zone  a rischio sismico 1 e 2, ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri n. 3519 del  28  aprile  2006,  alla  data  di presentazione della richiesta di cui al comma  2  del  medesimo  art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza  locale, con le modalita' ed i  termini  di  cui  al  successivo  art.  3  del presente decreto.     |  
|   |                                                               Allegato 
              DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
                                                             MODELLO A 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                       Modello di certificazione 
   1. E' approvato il modello di certificazione informatizzato con  il quale i comuni, individuati con le modalita' di cui  all'art.  1  del presente decreto, comunicano la richiesta di contributo  a  copertura delle spese di progettazione definitiva  ed  esecutiva,  relative  ad interventi di opere pubbliche per l'anno 2019.   2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio  giacente sui sistemi informatizzati del  Ministero  dell'interno  -  Direzione centrale della finanza locale.   3. La certificazione dovra'  essere  compilata  esclusivamente  con metodologia   informatica,   avvalendosi   dell'apposito    documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale  della  Direzione  centrale   della   finanza   locale, nell'«Area Certificati».     |  
|   |                                 Art. 3 
                  Modalita' e termini di trasmissione 
   1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno  2019, trasmettono la certificazione di  cui  all'allegato  modello  A,  che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalita'   telematica,   munita   della   sottoscrizione,   mediante apposizione di  firma  digitale,  del  rappresentante  legale  e  del responsabile del servizio finanziario.     |  
|   |                                 Art. 4 
                        Istruzioni e specifiche 
   1. Il modello  eventualmente  trasmesso  con  modalita'  e  termini diversi da quelli previsti dal presente decreto  non  sara'  ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 3.   2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza   del   dato   riportato   nel   modello   gia'    trasmesso telematicamente, comporta la non validita' dello stesso ai  fini  del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3.   3. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati  dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente  certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   1. Il presente decreto annulla e sostituisce  le  disposizioni  per l'anno  2019  contenute  nel  precedente  decreto  27   aprile   2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 104  del  7 maggio 2018.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 18 aprile 2019 
                                          Il direttore centrale: Verde     |  
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