| Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 1 febbraio 2019 |  
| Autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni  per  la programmazione  2018-2020  e  individuazione  interventi  finanziati.  |  
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                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,                   DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);   Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta' pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la programmazione triennale 2013-2015, le  regioni  interessate  possano essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa' Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;   Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;   Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate dallo Stato o dagli enti pubblici,  sono  erogate  sulla  base  degli stati di avanzamento vistati dal  capo  dell'ufficio  tecnico  o,  se questi manchi, dal direttore dei lavori;   Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme, rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia scolastica;   Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come modificato e integrato dall'art. 1, comma  13  del  decreto-legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma  85  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);   Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione vigente;   Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;   Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma 1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota capitale e quota interessi, ove disponibile;   Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi finanziamenti;   Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;   Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti;   Visto in particolare l'art. 1, comma  160  della  citata  legge  13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10  del  decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il  piano  del  fabbisogno  nazionale  in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui  all'art. 11,  comma  4-bis  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;   Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la  quale  e' stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica nazionale in materia di edilizia scolastica;   Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'allegato relativo agli stati di previsione;   Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;   Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181, lettera e) della legge 13 luglio 2015,  n.  107  e,  in  particolare, l'art. 3, comma 9;   Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art.  20-bis,  comma 2;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita', ed in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca e del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia di edilizia scolastica;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad € 170.000.000,00 tra le regioni;   Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28 agosto 1997, n. 281;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 10 dicembre 2018,  n.  849,  attualmente  in  corso  di registrazione presso gli organi di controllo,  con  il  quale  si  e' proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati  da alcune regioni;   Visti i piani di erogazione e degli  interventi  predisposti  dalle singole regioni allegati al presente decreto;   Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  28  febbraio 2007,  n.  15,  recante  procedure  da  seguire  per  l'utilizzo   di contributi pluriennali;   Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza pubblica);   Considerato  che  l'art.   1,   comma   3,   del   citato   decreto interministeriale 3 gennaio 2018 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzato, ai  sensi  dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7106 del bilancio di previsione  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Dato  atto  che  l'art.  4,  comma   3-quinquies   del   richiamato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ha espunto dalla presente procedura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;   Vista la nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 33028, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione   all'utilizzo,   mediante   attualizzazione,    dei contributi decennali di euro  170.000.000,00  annui,  decorrenti  dal 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e stanziati  con la legge n. 232 del 2016 e rimodulati con la legge 27 dicembre  2017, n. 205;   Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. n.  24976,  acquisita  al protocollo del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca n. 35880 del 28 dicembre 2018,  con  la  quale  il  Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, ha  trasmesso i pareri espressi dal Dipartimento  del  Tesoro  e  dal  Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  cui  si  evince   che dall'utilizzo  mediante   attualizzazione   dei   citati   contributi decennali  non  derivano  effetti  peggiorativi  sul   fabbisogno   e sull'indebitamento netto rispetto a quanto  previsto  a  legislazione vigente;   Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot. n. 33028 del 20 dicembre 2018 sono  iscritti,  per  le  finalita'  previste  dalla normativa di cui in  premessa,  sul  capitolo  7106  dello  stato  di previsione    della    spesa    del    Ministero     dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12  settembre  2018,  n.  615,  sono state ripartite su base regionale  le  citate  risorse  ed  e'  stata individuata  per  ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico  del  bilancio dello Stato;   Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi  dell'art.  4, comma 177-bis della richiamata legge n. 350 del  2003,  e'  risultato che, dall'attualizzazione dei  contributi  pluriennali,  oggetto  del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno  e sull'indebitamento netto rispetto a quanto  previsto  a  legislazione vigente;   Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma  177-bis della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  l'utilizzo  dei  contributi recati dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminati dalla legge n. 232 del 2016, mediante la stipula  di  mutui  a  valere  sui contributi pluriennali di euro 170.000.000,00  annui  decorrenti  dal 2018 al 2027, al fine  di  consentire  l'attuazione  del  complessivo Piano di edilizia scolastica;   Ritenuto, altresi' possibile autorizzare gli  enti  locali  di  cui agli  allegati  elenchi  dall'Abruzzo  al  Veneto   all'avvio   delle procedure  di  gara  e/o  alla  stipula  dei  contratti  di  appalto, procedendo alla  proposta  di  aggiudicazione  entro  il  termine  di centottanta  giorni,  in  caso  di  progettazione  esecutiva   e   di trecentosessantacinque giorni, in caso di studio di fattibilita'  e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione  del presente decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
        Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali 
   1. Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  4,  comma  177-bis  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da  parte delle regioni, per il  finanziamento  degli  interventi  inclusi  nei piani  regionali  triennali  di  edilizia  scolastica  di  cui   alla programmazione unica nazionale, ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto interministeriale 3 gennaio 2018 - dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018  previsti  dalla  legge  28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le  finalita', nella misura e per gli  importi  a  ciascuna  regione  assegnati  per effetto dei decreti richiamati in premessa.   2. L'utilizzo  dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  comma  1, quantificato includendo nel costo  di  realizzazione  dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari sulla  base  di  quanto  riportato  nell'allegato  A,  che  e'  parte integrante e sostanziale del  presente  decreto,  in  relazione  alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi, sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.   3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto  del presente decreto,  il  perfezionamento  delle  stesse  puo'  avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che  deve  essere  sottoposto  al  preventivo  nulla  osta  del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  - Direzione VI.   4. Entro trenta  giorni  dalla  stipula  del  contratto  di  mutuo, l'istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.   5. Nel contratto di mutuo stipulato  con  l'istituto  finanziatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, deve essere  inserita  apposita  clausola  che prevede l'obbligo a carico dello stesso  di  comunicare,  al  massimo entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro  (Direzione  II  e  VI)  e   al Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  (Ispettorato generale di bilancio - Ufficio XVI), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto   perfezionamento    dell'operazione    finanziaria    con indicazione delle informazioni di  cui  al  prospetto  allegato  alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto  della  tipologia  dell'operazione  finanziaria perfezionata.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Modalita' di erogazione dei contributi 
   1. L'erogazione del netto ricavo derivante dell'attualizzazione dei contributi pluriennali deve avvenire  nel  rispetto  della  normativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art.  5 del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018.   2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  effettuata  su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo  dei  contributi stanziati annualmente in bilancio.   3. Per  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  contabile,  le risorse impegnate  ed  eventualmente  non  pagate  entro  il  termine dell'esercizio di competenza possono essere  erogate  negli  esercizi successivi.   4.  Le  somme  erogate  che  non  sono  utilizzate   dai   soggetti beneficiari dei contributi  devono  essere  versate  da  parte  dello stesso soggetto all'entrata del bilancio dello Stato.   Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.     Roma, 1° febbraio 2019 
                                        Il Ministro dell'istruzione,                                        dell'universita' e della ricerca                                                 Bussetti               Il Ministro dell'economia     e delle finanze           Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile  2019,  registrazione  n. 1-544                                ______  Avvertenza:     Il testo del decreto,  comprensivo  di  tutti  gli  allegati,  e' consultabile    sul    sito    web    del    MIUR     al     seguente link:http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml      |  
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