Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 1 febbraio 2019 |
Autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni per la programmazione 2018-2020 e individuazione interventi finanziati. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; Visto in particolare l'art. 1, comma 160 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e' stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-bis, comma 2; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', ed in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad € 170.000.000,00 tra le regioni; Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale si e' proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni; Visti i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio 2007, n. 15, recante procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali; Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica); Considerato che l'art. 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 3 gennaio 2018 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Dato atto che l'art. 4, comma 3-quinquies del richiamato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ha espunto dalla presente procedura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 33028, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi decennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e stanziati con la legge n. 232 del 2016 e rimodulati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205; Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. n. 24976, acquisita al protocollo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 35880 del 28 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, ha trasmesso i pareri espressi dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che dall'utilizzo mediante attualizzazione dei citati contributi decennali non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot. n. 33028 del 20 dicembre 2018 sono iscritti, per le finalita' previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 7106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, sono state ripartite su base regionale le citate risorse ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della richiamata legge n. 350 del 2003, e' risultato che, dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'utilizzo dei contributi recati dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminati dalla legge n. 232 del 2016, mediante la stipula di mutui a valere sui contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui decorrenti dal 2018 al 2027, al fine di consentire l'attuazione del complessivo Piano di edilizia scolastica; Ritenuto, altresi' possibile autorizzare gli enti locali di cui agli allegati elenchi dall'Abruzzo al Veneto all'avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto, procedendo alla proposta di aggiudicazione entro il termine di centottanta giorni, in caso di progettazione esecutiva e di trecentosessantacinque giorni, in caso di studio di fattibilita' e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Decreta:
Art. 1
Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 - dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa. 2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell'allegato A, che e' parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il perfezionamento delle stesse puo' avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. 4. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati. 5. Nel contratto di mutuo stipulato con l'istituto finanziatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzione II e VI) e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di bilancio - Ufficio XVI), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata. |
| Art. 2
Modalita' di erogazione dei contributi
1. L'erogazione del netto ricavo derivante dell'attualizzazione dei contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018. 2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio. 3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizi successivi. 4. Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi devono essere versate da parte dello stesso soggetto all'entrata del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. Roma, 1° febbraio 2019
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bussetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019, registrazione n. 1-544 ______ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' consultabile sul sito web del MIUR al seguente link:http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml |
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