| Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di  produzione  della DOP «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»,  concernente  il  passaggio  dalla denominazione di origine controllata alla  denominazione  di  origine controllata e garantita.  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in  applicazione  della  citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019  UE della Commissione e del regolamento di esecuzione  UE  2019/34  della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto ministeriale 23 luglio  2008,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2008 con il  quale  e'  stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini  «Terre Tollesi»  o  «Tullum»  ed  approvato  il  relativo  disciplinare   di produzione;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;     Esaminata la documentata domanda  trasmessa  in  data  25  luglio 2017, per il tramite della Regione Abruzzo su istanza  del  Consorzio di tutela DOC Terre Tollesi o  Tullum,  con  sede  in  Tollo  (CH)  e successive  integrazioni,  intesa  ad   ottenere   il   passaggio   a denominazione di origine controllata e garantita della  denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e modifica del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari  di  cui  alla  preesistente  normativa  dell'Unione europea e, in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di  passaggio a  denominazione   di   origine   controllata   e   garantita   della denominazione di origine  controllata  dei  vini  «Terre  Tollesi»  o «Tullum» e modifica del relativo disciplinare di produzione;     Considerato che ai sensi del citato regolamento  UE  n.  33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, la predetta domanda di modifica contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato regolamento UE  n.  33/2019 sono da separare ai fini del successivo iter procedurale;     Considerato altresi' che ai sensi del  citato regolamento  UE  n. 33/2019, le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro  e  rese  applicabili   nel   territorio   nazionale,   previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della  relativa  decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8,  del citato  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  per  le  modifiche «minori»;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato   decreto   concernente   la   procedura   nazionale, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della «modifica  ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni;     Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta  di  «modifica ordinaria», concernente  il  passaggio  a  denominazione  di  origine controllata e garantita della denominazione  di  origine  controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» e del  relativo  disciplinare  di produzione.     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica,  in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV - via XX  Settembre,  20  - 00187  Roma,  oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  predetta proposta.     |  
|   |                                                               Allegato   Proposta di  modifica  della  denominazione  di  origine  controllata  «Terre Tollesi» o «Tullum» in denominazione di origine  controllata  e garantita e modifica del relativo disciplinare di produzione. 
                                Art. 1. 
                         Denominazione e vini 
     1. La denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Terre Tollesi»  o  «Tullum»  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni e ai requisiti prescritti  nel  presente  disciplinare  di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosso riserva, Pecorino, Passerina, Spumante.     |  
|   |                                 Art. 2. 
                          Base ampelografica 
     1. I vini della denominazione di origine controllata e  garantita «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  devono  essere  ottenuti   dalle   uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:       «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso: Montepulciano per  almeno  il 95%.       «Terre Tollesi» o «Tullum»  Rosso  Riserva:  Montepulciano  per almeno il 95%.     Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di  altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  per  la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 5%, presenti in ambito aziendale.       «Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante: Chardonnay minimo 60%.     Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di  altri vitigni non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per  la  Regione Abruzzo, da soli o  congiuntamente,  fino  ad  un  massimo  del  40%, presenti in ambito aziendale.       «Terre Tollesi» o  «Tullum»  con  le  seguenti  specificazioni: Pecorino, Passerina, devono essere ottenuti per almeno il 90% da  uno dei sopraccitati vitigni.     Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di  altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione  per  la Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino  ad  un  massimo  del 10%, presenti in ambito aziendale.     |  
|   |                                 Art. 3. 
                     Zona di produzione delle uve 
     1. Le uve destinate alla produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata e garantita «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l'intero territorio del Comune di Tollo.     |  
|   |                                 Art. 4. 
                       Norme per la viticoltura 
     1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum»  devono  essere  quelle  normali della zona e atte a conferire  alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche caratteristiche di qualita'.     2. Sono da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione  allo schedario solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art.  3  e con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello  del  mare, con buona sistemazione idraulico -  agraria.  Sono  esclusi  tutti  i terreni di fondovalle.     I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.     Fermo restando i  vigneti  esistenti,  per  i  nuovi  impianti  e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese e 4.000 ceppi/ettaro per i filari.     3. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi,  ad  eccezione della pergola Abruzzese tradizionale,  i  sistemi  a  doppia  cortina (G.D.C.)  e  cordone  libero.  E'  ammessa  la  potatura  a   cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio.     E' vietata ogni pratica di forzatura.     E' consentita l'irrigazione di soccorso.     4.  Le  produzioni  massime  di  uva  per  ettaro  ed  i   titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:   ===================================================================== |                   |                    |   Titolo alcolometrico   | |                   |                    |volumico naturale minimo %| |     Tipologia     |  Produzione t/ha   |           vol.           | +===================+====================+==========================+ |Terre Tollesi o    |                    |                          | |Tullum Rosso       |         12         |          12.00           | +-------------------+--------------------+--------------------------+ |Terre Tollesi o    |                    |                          | |Tullum Rosso       |                    |                          | |Riserva            |         9          |          12.50           | +-------------------+--------------------+--------------------------+ |Terre Tollesi o    |                    |                          | |Tullum Spumante    |         12         |          10.00           | +-------------------+--------------------+--------------------------+ |Terre Tollesi o    |                    |                          | |Tullum Pecorino    |         9          |          12.00           | +-------------------+--------------------+--------------------------+ |Terre Tollesi o    |                    |                          | |Tullum Passerina   |         9          |          11.50           | +-------------------+--------------------+--------------------------+
     5. Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una  densita'  di ceppi inferiore a quella prima indicata,  le  produzioni  per  ettaro ammesse  non  possono  essere  superiori  a  quelle   precedentemente indicate.     In  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenute  e  da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  devono  essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale  non superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.     6. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non  hanno diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite  decade  il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.     Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.     7. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti  la  produzione massima ad ettaro ammessa e':       I e II anno Produzione ammessa: 0       III anno Produzione ammessa: 60%       IV anno e succes. Produzione ammessa: 100%     |  
|   |                                 Art. 5. 
                      Norme per la vinificazione 
     1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso  l'invecchiamento obbligatorio, nei casi  in  cui  e'  previsto,  l'imbottigliamento  e l'affinamento devono essere strettamente effettuate  nell'ambito  del territorio  di  produzione  delle  uve  delimitato  dall'art.  3  del presente disciplinare di produzione.     2. Ai sensi della  normativa  comunitaria  e  nazionale  vigente, l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei controlli.     A  salvaguardia  dei  diritti  precostituiti  dei  soggetti   che tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma  3  e  4  della legge n. 238/2016.     3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro caratteristiche peculiari.     4. E' consentito l'arricchimento dei mosti  e  dei  vini  di  cui all'art. 1, secondo i limiti e le  modalita'  stabilite  dalle  norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti  iscritti allo schedario della stessa  D.O.C.G.  o  a  mezzo  concentrazione  a freddo o altre tecnologie consentite.     5. E' ammessa la colmatura dei vini destinati alla  denominazione di origine di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla  stessa  denominazione  di  origine,  di uguale  colore  e  varieta'  di   vite,   anche   non   soggetti   ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.     6.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento, e' del 70% per  tutte  le  tipologie;  qualora  superi detto limite, ma non il  75%,  l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita  per tutto il prodotto.     7. Per i vini a denominazione di origine controllata e  garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione del vitigno Pecorino  o Passerina,l'immissione al consumo e'  consentita  a  partire  dal  1° gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.     8. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso, non puo' essere immesso al  consumo prima del 1° gennaio del  secondo  anno  successivo  a  quello  della raccolta delle uve.     Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum»  Rosso  Riserva  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 6 mesi in recipienti o contenitori di  legno.  Il  periodo  di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello della vendemmia.     |  
|   |                                 Art. 6. 
                      Caratteristiche al consumo 
     1. I vini a denominazione controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» di cui  all'art.  1  del  presente  disciplinare  all'atto dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:     «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso:       colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;       odore: vinoso, tenue, gradevole;       sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;       acidita' totale 5,00 g/l;       estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.     «Terre Tollesi» o «Tullum» Pecorino:       colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;       odore: fruttato, fine, caratteristico;       sapore: secco, fresco, sapido, armonico;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;       acidita' totale: 5,00 g/l;       estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.     «Terre Tollesi» o «Tullum» Passerina:       colore: giallo paglierino tenue;       odore: fruttato, delicato, caratteristico;       sapore: secco, fresco, armonico;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;       acidita' totale: 5,00 g/l;       estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.     «Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante:       colore: giallo paglierino;       odore: caratteristico, gradevole;       sapore:  da  brut  nature   a   dolce,   armonico,   gradevole, caratteristico;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;       acidita' totale: 5,00 g/l;       estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.     «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva:       colore: rosso rubino intenso con sfumature  violacee,  tendenti al granata con l'invecchiamento;       odore: intenso, caratteristico;       sapore: asciutto, pieno, armonico, vellutato;       titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;       acidita' totale: 5,00 g/l;       estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.     2. I vini «Terre Tollesi» o «Tullum», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di  legno,  possono  rivelare sentori di legno.     |  
|   |                                 Art. 7. 
                     Designazione e presentazione 
     1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini  di cui all'art. 1 e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari.     2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.     3.  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste   dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come  quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione ed altre purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.     4.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e  garantita  «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  puo'  essere utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco regionale ai sensi ai sensi della normativa vigente.     Sulle bottiglie contenenti il vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Terre  Tollesi»  o  «Tullum»  deve  figurare l'annata di produzione.     |  
|   |                                 Art. 8. 
                            Confezionamento 
     I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo soltanto in recipienti di vetro del seguente volume  nominale:  litri 0,187; 0,250, 0,375; 0,500; 0,750;  1,500;  3,000  ed  altri  formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000.  Sono  ammesse soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni  ai caratteri dei vini di pregio.  Per  la  tappatura  valgono  le  norme comunitarie e nazionali in vigore. Sono  comunque  esclusi  il  tappo corona e di vetro.     |  
|   |                                 Art. 9. 
                   Legame con l'ambiente geografico   A) Informazioni sulla zona geografica.     Fattori naturali rilevanti per il legame.     La zona interessata comprende l'intero territorio  amministrativo del Comune di Tollo, in Provincia di Chieti. Il  territorio  presenta una giacitura prettamente collinare con pendenze che non superano  il 5-10%; l'altezza massima e' di circa 228 metri s.l.m.,  sono  esclusi pero' dalla denominazione i terreni con un'altitudine inferiore  agli 80 metri s.l.m. e quelli posti nei fondovalle umidi. La tessitura del suolo pur presentando una certa variabilita', risulta generalmente di medio impasto tendente all'argilloso; difatti la  frazione  argillosa costituisce mediamente circa il 29% assumendo  valori  variabili  dal 14,7%  al  45%,  mentre  la  componente  sabbiosa  si  riscontra   in percentuale media del 36,5% con valori compresi tra il  12,3%  ed  il 59%, quest'ultima situazione si riscontra  di  frequente  nelle  zone alluvionali dei fondo valle. Il pH e'  sub-alcalino  o  alcalino  con valore medio di 7,88. Il contenuto in carbonati totali e' in generale molto elevato, se ne riscontra una  presenza  media  del  32%  circa. Anche la componente attiva dei  carbonati  presenti  e'  in  generale elevata con un livello medio  dell'8,9%.  La  dotazione  di  sostanza organica  e'  in  maniera  generalizzata  molto  bassa,  infatti   il contenuto medio e'  del  1,21%;  situazione  ancor  piu'  carente  si evidenzia per quanto riguarda il contenuto in  azoto  totale  il  cui livello medio e' dello 0,6%. Il  contenuto  in  fosforo  assimilabile risulta  estremamente  variabile  mentre  la  dotazione  di  potassio assimilabile e' generalmente sufficiente alle esigenze colturali.     Il clima e' di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre,  ma  nei  mesi  di  luglio  ed agosto tende al caldo-arido con  temperature  medie  di  24-25°C.  Le precipitazioni  medie  si  aggirano  sui  700  mm/anno,   concentrate prevalentemente nel periodo novembre-aprile.     L'indice termico di Winkler, ossia la  temperatura  media  attiva nel periodo  aprile-ottobre,  e'  superiore  ai  2.200  gradi-giorno, condizioni  che  garantiscono  la  maturazione  ottimale  sia   delle varieta' a bacca bianca sia di quelle a bacca rossa.     Fattori umani rilevanti per il legame.     La presenza della vite e del vino  nell'area  interessata  risale all'epoca romana. Ne fa  fede  e  testimonianza  il  rinvenimento  in alcune contrade di Tollo di dolia da vino e celle vinarie intere ed a frammenti. Inoltre, nel circondario di  Tollo  sono  stati  rinvenuti resti che testimoniano l'esistenza di alcune «villae rusticae» romane che  rappresentano  i  primi  esempi  di  grande   azienda   agricola organizzata nella quale la coltivazione della  vite  e'  una  tra  le principali attivita' svolte.     Dopo la caduta dell'Impero  romano,  sia  ai  Longobardi  che  ai Normanni non era sfuggita la felice posizione dell'ager tollese ed un documento del 1062 parla del castrum Tullum posto «capofine» in mezzo a 50 Tomoli  di  terreno.  Nella  storica  suddivisione  dell'Abruzzo decretata il 5 ottobre del 1273 da Carlo D'Angio' dopo  la  conquista del  Regno  Svevo,  l'attuale  territorio  di  Tollo  venne  ascritto all'Aprutium Citra. In  seguito,  nel  1300,  Carlo  D'Angio'  opero' un'ulteriore divisione amministrativa dell'Aprutium Citra e Tollo  fu inclusa nella circoscrizione di Theate Minori ed il  toponimo  appare nei «Registri Angioini» nella forma di TULLUM.     Nel basso Medio Evo e, successivamente, fra il 1400 ed  il  1500, e' documentato un forte movimento commerciale dal porto di Ortona dal quale partivano navi cariche di «caratelli» di  vino  e,  certamente, molto di quel vino proveniva proprio dalla zona di Tollo.     Alle soglie dell'eta' moderna, nel 1776, nel Regno di  Napoli  il vino  di  Tollo  era  gia'  famoso  tanto  da  essere  celebrato  nei componimenti poetici del frate Bernardo Maria Valera  pubblicati  nel 1835 che definisce la zona di Tollo come: «Piccola terra nell'Abruzzo Citeriore,  e  non  molto  lontana  dal  mare  Adriatico,  di   amena situazione, e celebre pel suo vino rosso, rubino,  volgarmente  detto Lacrima». All'inizio dell'800 il vino di Tollo e' ormai noto in tutta Italia: il Giustiniani nel Dizionario geografico ragionato del  Regno di Napoli compilato nel 1805 scrive in Tollo... «il vino vi riesce di buona qualita'». Dopo l'Unita' d'Italia  Tollo  viene  descritta  nel Dizionario geografico d'Italia stampato tra il 1875 ed il  1878  come segue: «Il suo territorio  si  stende  in  collina  ...Le  principali produzioni e commerci  consistono  nei  vini,  che  sono  squisiti  e nell'olio...». Nei censimenti del 1923 e del 1929 a Tollo risultavano coltivati a vigna circa  200  ettari  per  una  produzione  di  6.650 quintali di uva.     Dopo l'oscura parentesi  della  seconda  guerra  mondiale,  nella quale Tollo fu letteralmente rasa al suolo, lo sviluppo dell'economia agricola si e' basata fondamentalmente sull'attivita' vitivinicola ed oggi il territorio tollese e'  uno  tra  i  piu'  importanti  per  la vitivinicoltura regionale.     Comunque, accanto alle tradizioni ed  alle  radici  storiche,  un ruolo molto importante va attribuito anche all'incidenza dei  fattori umani  che  diventano  spesso  fondamentali  poiche',  attraverso  la definizione ed  il  miglioramento  di  alcune  pratiche  viticole  ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti  dalle  spiccate caratteristiche di tipicita'.     Base ampelografia dei vigneti: i vini rossi, nella tipologia base - riserva,  sono  ottenuti  utilizzando  prevalentemente  il  vitigno Montepulciano   cui   possono   essere   affiancati   altri   vitigni complementari  sempre  a  bacca  nera,  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione  nell'ambito  della   Regione   Abruzzo,   da   soli   o congiuntamente fino ad un massimo  del  5%.  I  vini  bianchi  invece utilizzano come base il vitigno  Pecorino  e  Passerina  cui  possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca  bianca, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della  Regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%. - Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la  forma  di allevamento generalmente usata nella zona e'  la  pergola  abruzzese. Tuttavia, fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti  e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese ed a 4.000 ceppi/ettaro per i filari..  Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale, i sistemi  a  doppia  cortina  (G.D.C.)  e  a cordone libero. E' ammessa la potatura  a  cordone  speronato,  Guyot singolo e/o doppio. I sesti di impianto,  cosi'  come  i  sistemi  di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al  fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva che sono comprese tra le 9  e  le  12  tonnellate  per ettaro.     Pratiche  relative  all'elaborazione  dei   vini:   sono   quelle tradizionali  ed  ormai  consolidate  per  i  vini  rossi  e  bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della  destinazione finale del prodotto. Le operazioni  di  vinificazione,  ivi  compreso l'invecchiamento  obbligatorio,  nei  casi  in   cui   e'   previsto, l'imbottigliamento  e  l'affinamento   devono   essere   strettamente effettuate  nell'ambito  del  territorio  di  produzione  delle   uve delimitato  dall'art.  3  al  fine   di   preservare   le   peculiari caratteristiche  dei  prodotti,  la  loro  reputazione  e   garantire l'origine.     I vini prima di  essere  immessi  al  consumo  devono  subire  un periodo piu' o meno lungo di affinamento: in particolare il rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo  anno successivo a quello della vendemmia mentre il rosso  riserva  prevede un invecchiamento minimo di due anni, di cui sei mesi in  contenitori o recipienti di legno.  B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche  del  prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.     Il vitigno Montepulciano, base essenziale dei  vini  rossi  della presente  denominazione,  ha  trovato   nell'area   interessata   una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarita' si estrinsecano  appieno  nei  vini  «Terre  Tollesi»  o  «Tullum».   La denominazione comprende diverse  tipologie  di  prodotto:  il  rosso, anche nella versione riserva, e soprattutto vini  con  specificazione di vitigni autoctoni quali il Pecorino e la Passerina, che dal  punto di vista  analitico  ed  organolettico  esprimono  caratteri  propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell'art. 6 del disciplinare.     In particolare i vini rossi presentano un colore rubino  intenso, con lievi  sfumature  violacee,  colore  che  tende  al  granato  con l'invecchiamento; l'odore tipico e'  quello  dei  frutti  rossi,  del vegetale e delle spezie; il sapore e' secco, giustamente tannico, con una buona struttura che conferisce al vino  armonia  ed  eleganza.  I vini bianchi con specificazione di  vitigno  sono  di  colore  giallo paglierino tenue, con sentori floreali e fruttati, intensi, freschi e piacevoli e rispondono pienamente ai  caratteri  tipici  e  peculiari della varieta'.  C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).     La particolare conformazione orografica del territorio del Comune di Tollo, caratterizzata da ampie colline degradanti  verso  il  mare Adriatico ad est e la presenza dell'imponente massiccio della Maiella ad ovest, associata all'ottima esposizione della  maggior  parte  dei terreni coltivati a vigneto, alla buona ventilazione (brezze di  mare e di monte)  ed  all'assenza  di  ristagni  idrici,  garantiscono  ai vitigni diffusi in zona, in particolare al Montepulciano  ed  ai  due vitigni bianchi autoctoni per  eccellenza  ossia  il  Pecorino  e  la Passerina, condizioni  ottimali  per  vegetare  e  produrre  uve  con spiccate caratteristiche di qualita' e tipicita'.  L'interazione  dei fattori  naturali  con  quelli  umani,   strettamente   legati   alla tradizione storica,  alle  moderne  tecniche  di  coltivazione  e  di vinificazione, consentono di ottenere vini bianchi e rossi con  forti elementi distintivi, caratteristici,  tipici  del  territorio  e  dei vitigni di provenienza.     |  
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                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Agroqualita'  S.p.a.  -  Societa'  per  la  certificazione  della qualita' nell'agroalimentare, viale Cesare Pavese, 305 - 00144  Roma, telefono  +39  06  54228675  -  fax  +39  06  54228692   -   website: www.agroqualita.it -  e-mail:  agroqualita@agroqualita.it  -  e-mail: vini.abruzzo@agroqualita.it     La societa' Agroqualita' - Societa' per la  certificazione  della qualita' nell'agroalimentare - S.p.a.  e'  l'organismo  di  controllo autorizzato dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, ai sensi della normativa vigente che effettua la  verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del  presente  disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c),  ed all'art.  26  del  regolamento  CE  n.  607/2009,  per   i   prodotti beneficianti  della  DOP,  mediante  una  metodologia  dei  controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco  dell'intera  filiera produttiva     (viticoltura,     elaborazione,      confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il  decreto  ministeriale  14  giugno  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012.     |  
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