| Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 |  
| Modifiche al  codice  penale  e  altre  disposizioni  in  materia  di legittima difesa.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
              Modifiche all'articolo 52 del codice penale 
   1. All'articolo 52 del codice penale  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste»  e'  inserita  la seguente: «sempre»;     b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al  secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;     c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma  agisce  sempre  in  stato  di  legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta  in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di  altri  mezzi  di coazione fisica, da parte di una o piu' persone».  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  codice          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:               «Art. 52 (Difesa legittima). - Non e' punibile  chi  ha          commesso  il  fatto,  per  esservi  stato  costretto  dalla          necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro          il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre  che  la          difesa sia proporzionata all'offesa.               Nei casi previsti dall'articolo 614,  primo  e  secondo          comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al          primo comma del presente articolo se taluno  legittimamente          presente  in  uno  dei  luoghi  ivi  indicati  usa  un'arma          legittimamente detenuta o altro mezzo  idoneo  al  fine  di          difendere:               a) la propria o la altrui incolumita';               b) i beni propri o altrui, quando non vi e'  desistenza          e vi e' pericolo d'aggressione.               Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma  si          applicano anche nel caso  in  cui  il  fatto  sia  avvenuto          all'interno  di  ogni  altro  luogo  ove  venga  esercitata          un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.               Nei casi di cui al secondo  e  al  terzo  comma  agisce          sempre in stato di legittima difesa  colui  che  compie  un          atto per  respingere  l'intrusione  posta  in  essere,  con          violenza o minaccia di uso di armi  o  di  altri  mezzi  di          coazione fisica, da parte di una o piu' persone.».   |  
|   |                                 Art. 2 
              Modifica all'articolo 55 del codice penale 
   1. Dopo il primo  comma  dell'articolo  55  del  codice  penale  e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui  ai  commi  secondo,  terzo  e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o  altrui  incolumita'  ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61,  primo  comma,  n.  5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante  dalla  situazione  di pericolo in atto».  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  55  del  codice          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:               «Art. 55 (Eccesso colposo). -  Quando,  nel  commettere          alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e  54,          si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla  legge  o          dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita',          si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,          se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.               Nei casi di  cui  ai  commi  secondo,  terzo  e  quarto          dell'articolo 52, la  punibilita'  e'  esclusa  se  chi  ha          commesso il fatto  per  la  salvaguardia  della  propria  o          altrui  incolumita'  ha  agito  nelle  condizioni  di   cui          all'articolo 61, primo comma, n. 5),  ovvero  in  stato  di          grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in          atto.».   |  
|   |                                 Art. 3 
             Modifiche all'articolo 165 del codice penale 
   1. All'articolo 165 del codice penale,  dopo  il  quinto  comma  e' aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna  per  il  reato  previsto dall'articolo 624-bis, la  sospensione  condizionale  della  pena  e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo  dovuto  per il risarcimento del danno alla persona offesa».  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  165  del  codice          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:               «Art. 165 (Obblighi del condannato). -  La  sospensione          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata          all'adempimento   dell'obbligo   delle   restituzioni,   al          pagamento della somma liquidata a  titolo  di  risarcimento          del danno o provvisoriamente  assegnata  sull'ammontare  di          esso e  alla  pubblicazione  della  sentenza  a  titolo  di          riparazione del danno; puo'  altresi'  essere  subordinata,          salvo che la legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per          un tempo determinato comunque  non  superiore  alla  durata          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal          giudice nella sentenza di condanna.               La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'          concessa a persona che ne ha gia'  usufruito,  deve  essere          subordinata all'adempimento di uno degli obblighi  previsti          nel comma precedente.               La  disposizione  del  secondo  comma  non  si  applica          qualora la sospensione condizionale della  pena  sia  stata          concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.               Nei  casi  di  condanna  per  i  reati  previsti  dagli          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,  321          e  322-bis,  la  sospensione  condizionale  della  pena  e'          comunque subordinata al pagamento della somma determinata a          titolo di riparazione  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo          322-quater,  fermo  restando   il   diritto   all'ulteriore          eventuale risarcimento del danno.               Il giudice nella sentenza stabilisce il  termine  entro          il quale gli obblighi devono essere adempiuti.               Nel  caso   di   condanna   per   il   reato   previsto          dall'articolo 624-bis, la  sospensione  condizionale  della          pena  e'  comunque  subordinata  al   pagamento   integrale          dell'importo dovuto per  il  risarcimento  del  danno  alla          persona offesa.».   |  
|   |                                 Art. 4 
             Modifiche all'articolo 614 del codice penale 
   1. All'articolo 614 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al primo comma, le parole: «da  sei  mesi  a  tre  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;      b) al quarto comma, le  parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  614  del  codice          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:               «Art.  614  (Violazione  di  domicilio).   -   Chiunque          s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo  di          privata dimora, o nelle appartenenze  di  essi,  contro  la          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di          escluderlo, ovvero vi s'introduce  clandestinamente  o  con          inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.               Alla stessa pena soggiace chi si  trattiene  nei  detti          luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il  diritto  di          escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente  o  con          inganno.               Il delitto e' punibile a querela della persona offesa               La pena e' da due a sei anni, e si  procede  d'ufficio,          se il fatto e' commesso con violenza  sulle  cose,  o  alle          persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.».   |  
|   |                                 Art. 5 
           Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale 
   1.  All'articolo  624-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;     b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci  anni  e  della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle  seguenti:  «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 624-bis del  codice          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:               «Art.  624-bis  (Furto  in  abitazione  e   furto   con          strappo).  -  Chiunque  si  impossessa  della  cosa  mobile          altrui, sottraendola a chi la detiene, al  fine  di  trarne          profitto per se' o per altri, mediante introduzione  in  un          edificio o in altro luogo destinato in tutto o in  parte  a          privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la          reclusione da quattro a sette anni e con la multa  da  euro          927 a euro 1.500.               Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi  si          impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi  la          detiene, al fine di trarne profitto per se'  o  per  altri,          strappandola di mano o di dosso alla persona.               La pena e' della reclusione da cinque a  dieci  anni  e          della multa da euro 1.000 a  euro  2.500  se  il  reato  e'          aggravato da una o  piu'  delle  circostanze  previste  nel          primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o  piu'          delle circostanze indicate all'articolo 61.               Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste          dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti  con  una  o  piu'          delle circostanze aggravanti di cui all'articolo  625,  non          possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a          queste e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'          della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente   alle          predette circostanze aggravanti.».   |  
|   |                                 Art. 6 
             Modifiche all'articolo 628 del codice penale 
   1. All'articolo 628 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al primo comma,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla seguente: «cinque»;     b) al terzo comma, alinea,  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098»  sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;     c)  al  quarto  comma,  la  parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro  1.538  a  euro  3.098»  sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  628  del  codice          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:               «Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a  se'  o          ad altri  un  ingiusto  profitto,  mediante  violenza  alla          persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile  altrui,          sottraendola a chi la detiene, e' punito con la  reclusione          da cinque a dieci anni e con la multa da euro  927  a  euro          2.500.               Alla  stessa  pena  soggiace  chi  adopera  violenza  o          minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare          a se' o ad altri il possesso della cosa  sottratta,  o  per          procurare a se' o ad altri l'impunita'.               La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della          multa da euro 2.000 a euro 4.000:                 1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi,  o          da persona travisata, o da piu' persone riunite;                 2) se la violenza consiste nel porre taluno in  stato          di incapacita' di volere o di agire;                 3) se la violenza o minaccia e' posta  in  essere  da          persona che fa parte dell'associazione di cui  all'articolo          416-bis;                 3-bis) se il fatto e'  commesso  nei  luoghi  di  cui          all'articolo 624-bis o in  luoghi  tali  da  ostacolare  la          pubblica o privata difesa;                 3-ter) se il fatto e' commesso all'interno  di  mezzi          di pubblico trasporto;                 3-quater) se il fatto e' commesso  nei  confronti  di          persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero  che  abbia          appena fruito dei servizi di istituti  di  credito,  uffici          postali o  sportelli  automatici  adibiti  al  prelievo  di          denaro;                 3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di          persona ultrasessantacinquenne.               Se concorrono due o piu' delle circostanze  di  cui  al          terzo comma del presente articolo, ovvero se  una  di  tali          circostanze  concorre  con  altra   fra   quelle   indicate          nell'articolo 61, la pena e' della reclusione  da  sette  a          venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.               Le circostanze attenuanti, diverse da  quella  prevista          dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di  cui  al          terzo comma, numeri 3), 3-bis),  3-ter)  e  3-quater),  non          possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a          queste e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'          della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente   alle          predette aggravanti.».   |  
|   |                                 Art. 7 
             Modifica all'articolo 2044 del codice civile 
   1. All'articolo 2044 del codice civile  sono  aggiunti,  infine,  i seguenti commi:   «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo,  terzo  e  quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto  e' esclusa.   Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice  penale, al danneggiato e' dovuta una indennita'  la  cui  misura  e'  rimessa all'equo apprezzamento  del  giudice,  tenuto  altresi'  conto  della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».  
           Note all'art. 7: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2044  del  codice          civile, cosi' come modificato dalla presente legge:               «Art. 2044 (Legittima difesa). -  Non  e'  responsabile          chi cagiona il danno per  legittima  difesa  di  se'  o  di          altri.               Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e          quarto, del codice penale, la  responsabilita'  di  chi  ha          compiuto il fatto e' esclusa.               Nel caso di cui all'articolo  55,  secondo  comma,  del          codice penale, al danneggiato e' dovuta una  indennita'  la          cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento  del  giudice,          tenuto  altresi'  conto  della  gravita',  delle  modalita'          realizzative e del contributo causale della condotta  posta          in essere dal danneggiato.».   |  
|   |                                 Art. 8 
             Disposizioni in materia di spese di giustizia 
   1.  Dopo  l'articolo  115  del  testo  unico   delle   disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:   «Art. 115-bis (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese per  la difesa di persona  nei  cui  confronti  e'  emesso  provvedimento  di archiviazione  o  sentenza  di   non   luogo   a   procedere   o   di proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario  e  le spese spettanti al difensore,  all'ausiliario  del  magistrato  e  al consulente tecnico di parte di persona nei cui  confronti  e'  emesso provvedimento  di  archiviazione  motivato  dalla  sussistenza  delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice  penale  o  sentenza  di  non   luogo   a   procedere   o   di proscioglimento perche' il fatto  non  costituisce  reato  in  quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo  52,  commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche'  all'articolo  55, secondo comma, del medesimo codice,  sono  liquidati  dal  magistrato nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel  caso  in  cui  il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di  un  distretto  di corte  d'appello  diverso  da   quello   dell'autorita'   giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta  nella  misura  minima consentita.   2. Nel caso in cui, a  seguito  della  riapertura  delle  indagini, della revoca o della impugnazione  della  sentenza  di  non  luogo  a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».   2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo, valutati in  590.940  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi da  ripartire»  dello   stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della giustizia.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 9   Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di                          procedura penale 
   1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di  cui agli articoli 589 e 590 del codice penale  verificatisi  in  presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo,  terzo  e  quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 26 aprile 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Note all'art. 9: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 132-bis delle norme          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di          procedura penale,  cosi'  come  modificato  dalla  presente          legge:               Art.  132-bis  (Formazione  dei  ruoli  di  udienza   e          trattazione dei processi). -  1. Nella formazione dei ruoli          di udienza e nella trattazione dei processi  e'  assicurata          la priorita' assoluta:                 a)  ai  processi   relativi   ai   delitti   di   cui          all'articolo 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  e  ai          delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;                 a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572  e  da          609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;               a-ter) ai processi relativi  ai  delitti  di  cui  agli          articoli 589  e  590  del  codice  penale  verificatisi  in          presenza  delle  circostanze  di  cui  agli  articoli   52,          secondo, terzo e quarto comma, e  55,  secondo  comma,  del          codice penale.                 b)  ai  processi  relativi  ai  delitti  commessi  in          violazione delle  norme  relative  alla  prevenzione  degli          infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in  materia          di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo  unico          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,          nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione  non          inferiore nel massimo a quattro anni;                 c) ai processi a carico di imputati  detenuti,  anche          per reato diverso da quello per cui si procede;                 d)  ai  processi  nei  quali  l'imputato   e'   stato          sottoposto ad arresto o a fermo di  indiziato  di  delitto,          ovvero a misura cautelare personale, anche  revocata  o  la          cui efficacia sia cessata;                 e) ai processi nei quali e' contestata  la  recidiva,          ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;                 f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo          e con giudizio immediato;                 f-bis) ai processi relativi ai delitti  di  cui  agli          articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e  322-bis          del codice penale;                 f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati          in funzione della confisca di  cui  all'articolo  12-sexies          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e          successive modificazioni.               2. I  dirigenti  degli  uffici  giudicanti  adottano  i          provvedimenti organizzativi  necessari  per  assicurare  la          rapida definizione dei processi per i quali e' prevista  la          trattazione prioritaria.».   |  
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