Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 26 aprile 2019, n. 36
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 52 del codice penale

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la seguente: «sempre»;
b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 52 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Difesa legittima). - Non e' punibile chi ha
commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro
il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo
comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al
primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere:
a) la propria o la altrui incolumita';
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza
e vi e' pericolo d'aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si
applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce
sempre in stato di legittima difesa colui che compie un
atto per respingere l'intrusione posta in essere, con
violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica, da parte di una o piu' persone.».
 
Art. 2

Modifica all'articolo 55 del codice penale

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 55 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Eccesso colposo). - Quando, nel commettere
alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54,
si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o
dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita',
si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,
se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha
commesso il fatto per la salvaguardia della propria o
altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui
all'articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di
grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in
atto.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 165 del codice penale

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 165 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica
qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321
e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e'
comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo
322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore
eventuale risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto
dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della
pena e' comunque subordinata al pagamento integrale
dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla
persona offesa.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 614 del codice penale

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 614 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
La pena e' da due a sei anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle
persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 624-bis del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 624-bis (Furto in abitazione e furto con
strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un
edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a
privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la
reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro
927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena e' della reclusione da cinque a dieci anni e
della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato e'
aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel
primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu'
delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'
delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 628 del codice penale

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
c) al quarto comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 628 del codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a se' o
ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla
persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione
da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro
2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o
da persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato
di incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da
persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo
416-bis;
3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui
all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi
di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici
postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro;
3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di
persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al
terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali
circostanze concorre con altra fra quelle indicate
nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da sette a
venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al
terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.».
 
Art. 7

Modifica all'articolo 2044 del codice civile

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'articolo 2044 del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2044 (Legittima difesa). - Non e' responsabile
chi cagiona il danno per legittima difesa di se' o di
altri.
Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e
quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha
compiuto il fatto e' esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del
codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennita' la
cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice,
tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita'
realizzative e del contributo causale della condotta posta
in essere dal danneggiato.».
 
Art. 8

Disposizioni in materia di spese di giustizia

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche' all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 9
Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di
procedura penale

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 aprile 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'articolo 132-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e
trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli
di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata
la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai
delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da
609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli
articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in
presenza delle circostanze di cui agli articoli 52,
secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del
codice penale.
b) ai processi relativi ai delitti commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia
di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche
per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato
sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto,
ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la
cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva,
ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo
e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli
articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis
del codice penale;
f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati
in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la
rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la
trattazione prioritaria.».