IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, che  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  per  le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale  gli  assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo  sono  tenuti  al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a  10  euro.  Per  le prestazioni erogate in regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero  non seguite da ricovero, la  cui  condizione  e'  stata  codificata  come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso  a seguito di traumatismi ed  avvelenamenti  acuti,  gli  assistiti  non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di  pronto  soccorso non e', comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono fatte salve  le  disposizioni  eventualmente  assunte dalle regioni che, per  l'accesso  al  pronto  soccorso  ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;   Visti l'art.  1-bis,  del  decreto-legge  20  marzo  2007,  n.  23, convertito, con modificazioni, nella legge 17  maggio  2007,  n.  64, l'art. 2, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  l'art. 61, comma 19 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2008,  n.  133,  che  hanno abolito la quota fissa sulla ricetta  rispettivamente  per  gli  anni 2007, 2008 e 2009-2011;   Visto l'art. 17, comma 6 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, che ha nuovamente disposto l'applicazione del pagamento di una  quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per le prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale da parte  degli  assistiti  non  esentati dalla quota di partecipazione al costo, gia' precedentemente prevista dall'art. 1, comma 796, lettera p),  primo  periodo  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296;   Visto l'art. 1, comma 796, lettera p-bis) della legge  27  dicembre 2006, n. 296, in base al quale  le  regioni,  anziche'  applicare  la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente 1) adottare altre misure di partecipazione al  costo  delle  prestazioni sanitarie, la cui entrata in  vigore  nella  regione  interessata  e' subordinata alla certificazione del loro effetto di  equivalenza  per il  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  e  per   il controllo dell'appropriatezza, da parte del  Tavolo  tecnico  per  la verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'art.   12   dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 ovvero 2) stipulare con il  Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un  accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al  costo  delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del  mantenimento dell'equilibrio     economico-finanziario     e     del     controllo dell'appropriatezza;   Visto il decreto interdipartimentale del Ministero della  salute  - Dipartimento qualita' e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato  del  26  luglio 2011, che fissa per le singole regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, la quantificazione degli effetti  della  manovra connessa alla reintroduzione della quota fissa di 10 euro per ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome  di  adottare misure alternative aventi effetti finanziari equivalenti;   Considerato che per la stima degli effetti di manovra nelle singole regioni, sono stati presi a riferimento i  dati  relativi  ai  volumi delle ricette di prestazioni  specialistiche  ambulatoriali,  erogate nelle singole regioni  e  province  autonome,  rilevati  dal  Sistema tessera  sanitaria,  attuativo  dell'art.  50  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni;   Tenuto conto che alcune regioni si sono avvalse della  possibilita' di individuare misure alternative di partecipazione  al  costo  delle prestazioni sanitarie, valutate  equivalenti  sotto  il  profilo  del mantenimento  dell'equilibrio   economico-finanziario,   secondo   le modalita' di cui al richiamato art.  1,  comma  796,  lettera  p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;   Visto l'art. 1, comma 804 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce nello stato di previsione del Ministero  della  salute  un Fondo per la  riduzione  della  quota  fissa  sulla  ricetta  di  cui all'art. 1, comma 796, lettera p) della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis)  del  medesimo  comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno 2018,  al  fine  di  conseguire  una  maggiore  equita'  e  agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili;   Visto altresi' l'art. 1, comma 805 della citata legge  27  dicembre 2017, n. 205, secondo il quale con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge,  sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo  di  cui  al  comma 804,  privilegiando  le  regioni  che   hanno   adottato   iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'art. 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure  di  cui alla lettera p-bis) del medesimo comma;   Visti l'art. 34 della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  l'art.  1, comma 144 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 1, comma  836 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono che  le  Regioni Valle  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia  e  Sardegna  e  le  Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono   integralmente   al finanziamento della propria spesa sanitaria;   Visto l'art. 1, comma 830 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione Sicilia;   Preso atto della necessita', stabilita dal  citato  comma  804,  di ripartire il Fondo con maggiore equita' anche  tutelando  le  regioni con un piu' alto tasso di incidenza  di  condizioni  di  deprivazione sociale;   Ritenuto quindi di ripartire il Fondo di cui all'art. 1, comma  804 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per una quota pari a 48 milioni di euro in rapporto alla  quota  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario standard  per  l'anno  2018  come   stabilita   dalla   proposta   di deliberazione CIPE sulla quale e' stata sancita intesa in  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2018 (rep. atti  n. 148/CSR);   Ritenuto altresi' di attribuire la somma residua di 12  milioni  di euro alle regioni che hanno adottato le iniziative di cui all'art. 1, comma 805 della medesima legge n. 205 del 2017, in  proporzione  allo scostamento tra il gettito teorico derivante dall'applicazione  della quota fissa e il gettito effettivamente introitato delle sole regioni che hanno attivato le misure alternative di cui alla  lettera  p-bis) del medesimo comma;   Ritenuto   opportuno   subordinare   l'effettiva   erogazione   dei finanziamenti alla concreta approvazione da parte  delle  regioni  di misure volte a ridurre l'onere  della  quota  fissa  sulle  categorie «vulnerabili», comunque nei limiti dell'importo attribuito a ciascuna regione secondo il  presente  decreto,  nel  rispetto  del  principio sancito dal legislatore di  conseguire  una  maggiore  equita'  e  di agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili;   Accertato che le regioni che hanno ampliato il numero  di  soggetti esentati dal pagamento  della  quota  fissa  per  le  prestazioni  di assistenza  specialistica  ambulatoriale  o  hanno  adottato   misure alternative ai sensi dell'art. 1, comma  796,  lettera  p-bis)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono  state  le  seguenti:  Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata;   Ritenuto di escludere dalla ripartizione del  Fondo  le  regioni  a statuto speciale, ad esclusione della Regione Sicilia, e le  Province autonome di Trento e di Bolzano che,  ai  sensi  di  quanto  previsto dalla normativa vigente, provvedono al finanziamento integrale  della propria spesa sanitaria;   Acquisiti dal Sistema tessera sanitaria i gettiti della quota fissa per  ricette  riferite  alle   prestazioni   specialistiche   erogate nell'anno 2016, al fine di calcolare lo scostamento  tra  il  gettito teorico derivante dall'applicazione della quota fissa  e  il  gettito effettivamente introitato dalle regioni  che  hanno  attivato  misure alternative, ai sensi dell'art. 1, comma 796,  lettera  p-bis)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296;   Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nella seduta del 13 dicembre 2018 (rep. atti n. 224/CSR); 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 804 della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, e' attribuito alle regioni a statuto ordinario  e  alla Regione Sicilia,  in  coerenza  con  la  quota  di  compartecipazione statale al finanziamento derivante da quanto  disposto  dall'art.  1, comma 830 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per una quota pari  a 48 milioni di euro in rapporto alla  quota  d'accesso  al  fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018.   2. La somma di 12  milioni  di  euro  e'  attribuita  alle  Regioni Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria   e Basilicata, in rapporto  allo  scostamento  tra  il  gettito  teorico derivante  dall'applicazione  della  quota   fissa   e   il   gettito effettivamente introitato, risultante dal Sistema  tessera  sanitaria anno 2016 come sopra riportato, delle sole regioni che hanno attivato le misure alternative di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.   3. L'effettiva erogazione dei  finanziamenti  e'  subordinata  alla concreta approvazione da  parte  delle  regioni  di  misure  volte  a ridurre l'onere della  quota  fissa  sulle  categorie  «vulnerabili», comunque  nei  limiti  dell'importo  attribuito  a  ciascuna  regione secondo il presente decreto, certificato congiuntamente dal  Comitato paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli essenziali  di  assistenza  e  dal  Tavolo  per  la  verifica   degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e  12  dell'Intesa  Stato-regioni del 23 marzo 2005.   4. Le somme complessivamente  attribuite  alle  singole  regioni  a statuto ordinario e alla Regione Sicilia sono riportate nella Tabella 1 allegata (  colonna  e  )  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.   Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 12 febbraio 2019 
                                              Il Ministro della salute                                                       Grillo           Il Ministro dell'economia      e delle finanze                Tria            
  Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, n. 1 - 414     |