| Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 12 marzo 2019 |  
| Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e  IGP,  degli  esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione  per i vini DOP e del finanziamento dell'attivita'  della  commissione  di degustazione di appello.  |  
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  IL MINISTRO DELLE POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI,  FORESTALI  E  DEL                               TURISMO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14 luglio  2009,  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   recante modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali, l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  Organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e sul monitoraggio della  politica  agricole  comune  e  che  abroga  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/92,  (CE)  n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare,  l'art.   90   concernente   controlli   connessi   alle denominazioni  di  origine,  alle  indicazioni  geografiche  e   alle menzioni tradizionali protette;   Visto il regolamento delegato (UE) n.  273/2018  della  Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il  registro  delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la  pubblicazione  delle  informazioni  notificate,  che  integra  il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti  sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008,  (CE)  n.  606/2009  e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il  regolamento  (CE)  n. 436/2009 della Commissione e il regolamento  delegato  (UE)  2015/560 della Commissione;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   274/2018   della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalita'  di  applicazione del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio per quanto riguarda il sistema di  autorizzazioni  per  gli impianti viticoli, la certificazione, il  registro  delle  entrate  e delle uscite, le dichiarazioni e le  notifiche  obbligatorie,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per  quanto  riguarda  i  controlli  pertinenti,  e  che  abroga   il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze 11 novembre 2011 recante la disciplina degli esami  analitici  per  i vini DOP e IGP, degli  esami  organolettici  e  dell'attivita'  delle commissioni  di  degustazione  per  i  vini  DOP   e   del   relativo finanziamento;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012 recante disposizioni  nazionali  applicative del regolamento (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  regolamento applicativo  (CE)  n.  607/2009  della  Commissione  e  del   decreto legislativo n. 61/2010, per  quanto  concerne  le  DOP,  le  IGP,  le menzioni  tradizionali,  l'etichettatura  e   la   presentazione   di determinati prodotti del settore vitivinicolo;   Visto  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento   dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari n. 9276 del 12 giugno 2014, recante Approvazione  del tariffario di analisi ICQRF;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, recante disposizioni per  la  tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore  vitivinicolo,  ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giungo 2014,  n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;   Vista la legge 12 dicembre  2016,  n.  238  recante  la  disciplina organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del commercio del vino;   Visti in particolare i commi 5, 6 e 8  dell'art.  65  della  citata legge 12 dicembre 2016, n. 238;   Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;   Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative  di  cui  ai citati commi 5, 6 e 8 dell'art. 65 della  citata  legge  12  dicembre 2016, n. 238, concernenti la disciplina  degli  esami  chimico-fisici per i vini DOCG, DOC e IGT, degli esami organolettici per i vini DOCG e DOC e dell'attivita' delle commissioni di degustazione;   Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 19238 dell'8 ottobre 2018, ai fini del concerto;   Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1.  Allorche'  non  sara'  diversamente  previsto  per   specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto con i  seguenti  termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle si intende:     a) «legge»: la legge 12 dicembre 2016, n. 238;     b) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero  e  il  Ministro  delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;     c) «regioni»: le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;     d)  «Autorita'  di  controllo»:  il  Ministero,  quale  Autorita' nazionale   competente   incaricata   di   effettuare   i   controlli dell'adempimento degli obblighi di  cui  all'art.  90,  par.  2,  del regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  in  materia  di  denominazioni  di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel  settore vitivinicolo,  e  di  controllare,  ai  sensi   dell'art.   146   del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'osservanza delle  norme  dell'Unione europea nel settore vitivinicolo;     e)  «ICQRF»:  il  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti agro-alimentari del Ministero, attraverso il quale si  esercitano  le funzioni dell'Autorita' di controllo;     f) «organismo di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l'Autorita' di controllo ha delegato le funzioni  di  controllo di cui agli articoli 64 e 65 della legge, relativamente alla verifica annuale del rispetto del disciplinare dei vini DOP e  IGP,  ai  sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009;     g) «DOP», «DO»,  «DOCG»  e  «DOC»:  le  sigle  utilizzate  per  i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine;     h) «IGP», «IG» e  «IGT»:  le  sigle  utilizzate  per  i  prodotti vitivinicoli a indicazione geografica;     i) «SIAN»: il sistema  informativo  agricolo  nazionale,  di  cui all'art.  15  della  legge  4  giugno  1984,  n.  194,  e  i  sistemi informativi regionali ove presenti;     l)  «detentore»:  l'operatore  della  filiera  vitivinicola   che detiene  la  partita  di  vino  oggetto  degli  esami  analitici  e/o organolettici;     m)  «registro  telematico»:  il  registro  tenuto  con  modalita' telematiche, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, nel quale,  per  ogni  stabilimento  e  deposito  dell'impresa,  sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli;     n) «vigilanza»: complesso delle attivita', diverse dalle funzioni di controllo di cui alla lettera f), svolte dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge;     o) «Laboratorio»: i laboratori autorizzati di cui all'art. 6 ed i laboratori pubblici che operano in conformita' alla norma UNI CEI  EN ISO/IEC 17025:2005 «Criteri generali sulla competenza dei  laboratori di prova e di  taratura»,  effettuando  i  controlli  sulla  base  di determinazioni   analitiche   accreditate    dall'Ente    unico    di accreditamento nazionale ACCREDIA.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
                      Richiesta prelievo campione      ai fini dell'esame chimico-fisico ed organolettico vino DO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2 
                     VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             ALLEGATO 3 
        SCHEDA DI VALUTAZIONE - ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                         ALLEGATO 3 BIS 
                  SCHEDA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA                   - ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 4 
                           Schema di domanda      per ricorso alla Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             ALLEGATO 5 
        SCHEDA DI VALUTAZIONE - ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                         ALLEGATO 5 BIS 
                  SCHEDA DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVA                   - ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DO               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2   Art. 65 della legge - Esami analitici ed  organolettici  -  Attivita'  commissioni di degustazione - Ambito di applicazione 
     1. Il presente decreto  stabilisce  le  disposizioni  applicative dell'art. 65, commi 5, 6 e 8, della legge, per quanto concerne:     a) l'esecuzione degli esami analitici per i vini DOP e IGP;     b) l'esecuzione degli esami organolettici  e  i  criteri  per  il riconoscimento delle commissioni di degustazione per i vini DOP;     c) le operazioni di prelievo dei campioni da destinare agli esami analitici e organolettici;     d) la comunicazione dei  parametri  chimico-fisici  attestati  da parte di un laboratorio autorizzato;     e) le modalita' per la determinazione dell'analisi  complementare dell'anidride carbonica per i vini frizzanti e spumanti;     f)  l'attivita'  ed  il  finanziamento   della   commissione   di degustazione di appello dei vini DOP;     g) la definizione dei  limiti  di  tolleranza  consentiti  tra  i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della  lettera  d)  e  i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente  nella  fase  di vigilanza da parte dell'Autorita' di controllo o di altri  organi  di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge;     h) l'esecuzione degli esami organolettici dei campioni, prelevati nella fase di vigilanza dall'Autorita' di controllo o dagli organi di controllo nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art. 41 della legge, di vini designati con la DOP o l'IGP, pronti per il consumo e  detenuti  per  la  vendita  oppure  gia'  posti  in commercio, e il relativo finanziamento.     |  
|   |                                 Art. 3   Art. 65 della legge - Esami analitici ed  organolettici  -  Attivita'  commissioni di degustazione - Disposizioni generali 
   1. Ai fini della commercializzazione,  dell'etichettatura  e  della presentazione con la DO, le relative partite di  vino  devono  essere preventivamente sottoposte, a cura dell'organismo  di  controllo,  ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di  certificare  la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale  di cui all'art. 25 del reg. CE  n.  607/2009,  con  le  modalita'  ed  i criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all'art. 64 della legge e nel presente decreto.   2. Per le partite di vini IGT, conformemente alle  disposizioni  di cui all'art. 25 del regolamento CE n. 607/2009, la  verifica  annuale e'  limitata  all'esame  analitico   ed   e'   effettuata,   a   cura dell'organismo di controllo,  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all'art. 64 della legge e nel presente decreto.   3. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'art. 26 del reg. CE  n.  607/2009  e  quelli  indicati negli specifici disciplinari di produzione DOCG,  DOC  e  IGT  ed  e' effettuato nel rispetto delle seguenti modalita' e principi:     a) mediante controlli sistematici per vini DOCG;     b) mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, o controlli  sistematici  per  vini  DOC,  conformemente  alla   scelta effettuata dal gruppo dei  produttori  della  specifica  DOC  di  cui all'art. 95, par. 1,  del  reg.  UE  n.  1308/2013,  ivi  incluso  il Consorzio di tutela incaricato, o in  sua  assenza  dalla  competente regione, in sede di approvazione del  relativo  piano  dei  controlli valido per il successivo triennio;     c) mediante controlli a campione, basati su analisi  dei  rischi, per i vini IGT, conformemente alla scelta effettuata dal  gruppo  dei produttori della specifica IGT di cui all'art. 95, par. 1,  del  reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o  in sua assenza dalla competente regione, in  sede  di  approvazione  del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio.   4. L'esame organolettico delle partite di  vini  DO,  previo  esame analitico di cui al comma 3, e' effettuato da apposite commissioni di degustazione, nel rispetto delle seguenti modalita' e principi:     a) mediante controlli sistematici per vini DOCG e per i vini  DOC con produzione  certificata  pari  o  superiore  a  10.000  ettolitri nell'anno precedente alla data di presentazione  della  richiesta  di approvazione del piano dei controlli;     b) mediante controlli a campione o controlli  sistematici  per  i vini DOC con produzione  certificata  inferiore  a  10.000  ettolitri nell'anno precedente alla data di presentazione  della  richiesta  di approvazione del  piano  dei  controlli,  conformemente  alla  scelta effettuata dal gruppo dei  produttori  della  specifica  DOC  di  cui all'art. 95, par. 1,  del  reg.  UE  n.  1308/2013,  ivi  incluso  il Consorzio di tutela incaricato, o in  sua  assenza  dalla  competente regione, in sede di approvazione del  relativo  piano  dei  controlli valido per il successivo triennio.   5. La determinazione del campione di cui al comma  3,  lettera  c), puo' essere riferita:     - ad una percentuale minima del numero totale dei  detentori  che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT;     - ad una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata per la specifica IGT nell'anno cui si riferisce la verifica;     - a tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di  controllo della specifica IGT, per  una  percentuale  minima  della  produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell'anno cui si  riferisce la verifica.   Ciascuna delle opzioni di cui ai trattini precedenti deve  comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 10% della produzione della intera IGT rivendicata nell'anno cui si riferisce la verifica.   6. La determinazione del campione di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4, lettera b), deve essere riferita:     ad almeno il 30% del totale dei detentori che sono  inseriti  nel sistema di controllo della specifica DOC, o     a tutti i detentori che sono inseriti nel  sistema  di  controllo della specifica DOC, per  una  percentuale  minima  della  produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell'anno cui si  riferisce la verifica.   Ciascuna delle opzioni deve comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 30% della produzione  della  intera  DOC rivendicata nell'anno cui si riferisce la verifica.   7. Allorche' prevista in conformita' ai commi 3, 4 e 6, la positiva certificazione  analitica   e   organolettica   e'   condizione   per l'utilizzazione della denominazione e  ha  validita'  di  centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di  tre  anni per i vini  a  DOC  liquorosi,  per  le  partite  allo  stato  sfuso. Trascorsi  i  predetti  periodi   di   validita',   in   assenza   di imbottigliamento,  per  le  relative  partite  sono  applicabili   le seguenti condizioni:     a) entro il  termine  di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  di certificazione, i vini DOCG devono  essere  sottoposti  ad  un  nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine e' da  ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica;     b)  i  vini  a  DOC  devono  essere  sottoposti   ad   un   nuova certificazione analitica e organolettica.   8. Conformemente all'art. 59, comma 2,  e  all'art.  65,  comma  5, della legge, i detentori delle partite di vino immessi nel sistema di controllo dei vini DOP e IGP di cui all'art. 64 della legge, gli enti ed organismi preposti alla gestione, alla vigilanza ed  ai  controlli dei  vini  in  questione,  espletano  le  attivita'  e  le  procedure stabilite nel presente decreto tramite i servizi del SIAN, sulla base degli elementi contenuti nel «registro telematico».     |  
|   |                                 Art. 4   Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino  da  destinare alla certificazione analitica e organolettica 
   1. Per partita di vino si intende una massa omogenea  di  prodotto, da  destinare  alla  verifica  annuale  dei  requisiti  previsti  dal disciplinare di produzione delle specifiche DO e IGT, proveniente  da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta:     in un unico o piu' recipienti;     in  piccoli  recipienti  (botti  con  capacita'  massima  di   10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie,  collocati nello stesso stabilimento.  Gli  stessi  recipienti  devono essere identificati in conformita' alle disposizioni di cui  al  Capo IV del regolamento UE n. 274/2018 e di cui all'art.  17  del  decreto ministeriale 13  agosto  2012,  cosi'  come  inseriti  nel  «registro telematico».     |  
|   |                                 Art. 5   Presentazione richiesta prelievo campione - Prelievo  campione  dalla                          relativa partita 
   1. Per le DOCG e per le  DOC  per  le  quali  sono  previsti  esami analitici e organolettici sistematici, il detentore della partita che intende ottenere la certificazione presenta preventivamente  apposita richiesta  per  via  telematica,  in  conformita'   all'allegato   1, all'organismo di controllo,  indicando  gli  elementi  identificativi della stessa partita di cui all'art. 4, comma 1,  come  presenti  nel «registro telematico». La richiesta e' presentata non  prima  che  la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal  disciplinare   di   produzione   per   la   relativa   tipologia regolamentata.   Fatto salvo il rispetto del termine previsto  per  l'immissione  al consumo dallo  specifico  disciplinare  di  produzione,  la  predetta richiesta  di  prelievo  puo'  essere   effettuata   antecedentemente all'imbottigliamento della  stessa  partita.  Detta  possibilita'  e' esclusa per vini spumanti e frizzanti elaborati in bottiglia.   2. Ai fini degli esami analitici per  i  vini  IGT  e  degli  esami analitici e organolettici dei vini DOC  per  i  quali  sono  previsti controlli a campione,  il  prelievo  e'  disposto  dall'organismo  di controllo, conformemente alle condizioni e con le modalita' operative stabilite nello specifico piano dei controlli.   Limitatamente ai vini atti a diventare DOC, qualora la partita  non abbia raggiunto le caratteristiche organolettiche minime  al  consumo previste dal  disciplinare,  il  detentore  chiede  all'organismo  di controllo un nuovo prelievo ai soli  fini  dell'esame  organolettico, antecedentemente alla commercializzazione ai fini dell'immissione  al consumo, avvalendosi della procedura di cui al comma 1.   3. Nel caso dei vini «novelli» e di altre tipologie di vini DO che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali,  sono immessi al consumo entro un breve lasso  di  tempo  a  partire  dalla vendemmia la richiesta di  prelievo  e'  presentata  antecedentemente alla  denuncia  di  produzione  delle   uve,   dichiarando   mediante autocertificazione  che  sono  stati   rispettati   gli   adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente  in  materia. L'organismo di controllo, una volta verificata la regolare  presa  in carico sul registro telematico delle partite in questione provvede ad effettuare gli opportuni controlli.   4. Il prelievo dei campioni e' programmato  ed  effettuato  a  cura dell'organismo di controllo.   5. Il campionamento di ciascuna partita e' effettuato dal personale ispettivo  incaricato  dall'organismo  di   controllo,   di   seguito denominato «prelevatore», nel rispetto delle  condizioni  di  cui  ai successivi commi.   6.  Il  prelevamento  del  campione  dalla  partita,   cosi'   come identificata all'art. 4, comma 1, per la quale  e'  stata  dichiarata dal detentore l'uniformita' qualitativa, e'  effettuato  a  sondaggio sull'intera  partita,  assicurando  che  il   campione   stesso   sia rappresentativo dell'intera partita.   7. Nel caso dei vini spumanti elaborati in  bottiglia,  qualora  la porzione di prodotto da aggiungere  successivamente  alla  sboccatura non sia tale da determinare  una  variazione  del  tipo  di  prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo  di  cui  all'allegato  XIV, parte A, del regolamento CE n.  607/2009,  il  prelievo  puo'  essere effettuato  precedentemente  all'operazione   di   sboccatura   della relativa partita, mediante il prelievo degli  esemplari  di  campione all'uopo sboccati.   8. Qualora  trattasi  di  campione  di  vino  spumante  o  di  vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo puo' essere  effettuato,  anche  nella   fase   di   elaborazione,   prima dell'imbottigliamento,   direttamente    dall'autoclave,    adottando apparecchiature atte a far si' che l'operazione avvenga senza perdita di pressione.   9. Per l'espletamento delle operazioni di prelievo, il  prelevatore ha diritto di accedere nei locali dove e' conservata  la  partita  di vino e  preliminarmente  al  prelievo  provvede  ad  identificare  la partita, cosi' come individuata all'art. 4,  comma  1.  A  tal  fine, mediante apposito riscontro con gli elementi inseriti  nel  «registro telematico», accerta la provenienza del prodotto,  la  tipologia,  la sua rispondenza quantitativa, nonche' l'ubicazione delle partite  del vino oggetto di prelievo.   10. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei  propri  compiti, rilevi una  situazione  di  difformita'  tra  la  consistenza  e  gli elementi identificativi della partita rispetto  a  quelli  risultanti dagli  elementi  inseriti  nel  «registro  telematico»  sospende   le operazioni di prelevamento e  procede  secondo  quanto  previsto  dal piano dei controlli autorizzato.   11. Effettuati gli accertamenti di cui al comma 9, il  prelevatore, in caso di vini DO provvede  al  prelevamento  del  campione  in  sei esemplari. Tali esemplari sono cosi' utilizzati:     a) uno e' affidato al detentore della partita;     b) uno e' destinato all'esame chimico-fisico;     c) uno e' destinato all'esame organolettico;     d) uno  e'  conservato  per  l'eventuale  esame  da  parte  della commissione di appello;     e) due sono tenuti di  riserva  per  almeno  sei  mesi  da  parte dell'organismo  di   controllo,   per   eventuali   ulteriori   esami chimico-fisici e organolettici.   12. Per il prelievo del campione ai fini dell'esame  analitico  dei vini IGT ed ai fini della ripetizione  dell'esame  organolettico  dei vini DOCG e dell'espletamento del solo esame  analitico  o  del  solo esame organolettico dei vini DO, il campione e' prelevato in  quattro esemplari.   13. La  capacita'  dei  recipienti  per  i  singoli  esemplari  del campione e' compresa tra 0,375 e 1 litro; gli stessi recipienti  sono chiusi  ermeticamente.  Per  i  recipienti  gia'   confezionati   dal produttore-imbottigliatore   si   procede   al   prelevamento   delle confezioni esistenti per numero di pezzi e volume corrispondenti.   14. Sulla  chiusura  di  ogni  recipiente  e'  apposto  un  sigillo cartaceo recante la dizione: «vino DOC o DOCG o  IGT  -  campione  di controllo esente da  documento  di  accompagnamento  ai  sensi  della vigente normativa»,  completato  da  un'ala  staccabile  nella  quale figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo della  partita  e  le  firme  del   prelevatore   e   dell'incaricato dell'azienda che assiste al prelievo. Puo'  essere  utilizzato  altro dispositivo alternativo al sigillo cartaceo, a condizione che ciascun esemplare  di  campione  sia  sigillato  e  munito  di   contrassegno indelebile riportante i seguenti dati identificativi, in maniera tale da essere collegato inequivocabilmente al  verbale  di  campionamento corrispondente: numero e data del verbale di prelievo, entita'  della relativa partita, eventuale codice aggiuntivo.   15. Al momento del  prelievo  e'  redatto,  in  duplice  copia,  un verbale conforme al modello di cui all'allegato 2, dal  quale  devono risultare i seguenti elementi:     a) numero del verbale;     b) data e ora del prelevamento;     c) nominativo del prelevatore;     d) denominazione dell'azienda e relativo indirizzo;     e) nominativo del titolare dell'azienda o di un  suo  fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento;     f) modalita' di prelevamento, specificando che  le  stesse  hanno garantito l'uniformita' qualitativa di cui al comma 6;     g) descrizione della partita di vino:  quantitativo,  provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;     h) dichiarazione attestante che tutti gli esemplari  di  campione asportati e quello lasciato in  custodia  sono  stati  sigillati  con l'apposizione  sulle  apposite  ali  staccabili   delle   firme   del prelevatore  e  del  responsabile  dell'azienda  o  che  sono   stati sigillati, contrassegnati ed identificati con un sistema  alternativo in conformita' al comma 14;     i) indicazione relativa al numero  d'ordine  del  prelievo  della stessa  partita,  indicando  «primo  prelievo»  o  «prelievo  per  la ripetizione dell'esame organolettico di partita DOCG» o «prelievo per partita  gia'  giudicata  non  idonea  all'esame  chimico-fisico»   o «prelievo   per   partita   gia'   giudicata   rivedibile   all'esame organolettico».   16. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore  e  dall'incaricato dell'azienda.   17.  Delle  due  copie  del  verbale,  una  copia   e'   consegnata all'azienda e la seconda copia  rimane  all'organismo  di  controllo, unitamente agli esemplari di campione.   18.  I  campioni  sono  presi  in  carico  e  conservati   a   cura dell'organismo di controllo.   19. Fatte salve le disposizioni  piu'  restrittive  previste  negli specifici disciplinari di produzione, le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel  periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame analitico e organolettico o analitico, fatta  eccezione  per  eventuali  cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali che non  consentono il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione  stabiliti nel presente decreto. In tali casi i relativi travasi o  spostamenti, in ogni caso nell'ambito della zona di vinificazione delimitata dallo specifico disciplinare di produzione, sono preventivamente comunicati all'organismo di controllo ed i relativi elementi identificativi sono inseriti nel «registro telematico».     |  
|   |                                 Art. 6   Esami analitici per i vini  DOP  e  IGP  e  relativo  procedimento  -  Comunicazione dei parametri chimico-fisici attestati da  parte  del  laboratorio autorizzato - Determinazione dell'analisi complementare  dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti 
   1. L'esame analitico dei campioni prelevati e' effettuato presso il laboratorio  scelto   dall'organismo   di   controllo,   tra   quelli autorizzati dal Ministero ai sensi del regolamento UE  n.  1308/2013, art. 146, previo accertamento della conformita' ai  criteri  generali stabiliti dalla  norma  ISO/IEC  17025.  Detta  scelta,  tra  i  vari laboratori autorizzati, tiene in particolare  conto  dei  criteri  di efficienza, efficacia ed economicita'.   2. Il laboratorio autorizzato comunica all'organismo di  controllo, per i relativi campioni, l'attestazione dei parametri  chimico-fisici riscontrati, con riferimento agli elementi stabiliti dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009  ed  a  quelli  indicati  negli  specifici disciplinari  di  produzione  DO  e  IGT.  L'organismo  di  controllo provvede ad inserire detta attestazione nel «registro telematico».   3. Fatto salvo che  all'atto  dell'immissione  al  consumo  i  vini spumanti e frizzanti DOP e IGP devono possedere un tenore di anidride carbonica (espresso in sovrappressione in bar a 20 °C)  nel  rispetto dei limiti previsti dagli specifici disciplinari, conformemente  alla normativa di riferimento dell'Unione europea, al fine di tener  conto delle  eventuali  fisiologiche  perdite  di  sovrappressione  che  si possono verificare in fase di confezionamento,  per  quanto  concerne l'esito della determinazione analitica complementare di cui  all'art. 26, lettera a) ii), del  regolamento  CE  n.  607/2009,  le  relative partite di prodotto sono da ritenere idonee anche nel caso in cui  il tenore di anidride  carbonica,  determinato  sull'apposito  campione, differisce entro un limite del 10% rispetto ai predetti  limiti.  Nel caso di prodotto elaborato in autoclave il tenore di CO2 puo'  essere rilevato direttamente sul vaso  vinario  mediante  manometro  tarato, corretto a 20  °C;  il  dato  rilevato  tiene  conto  della  predetta tolleranza.   4. L'esito  negativo  dell'analisi  comporta  che  la  partita  sia dichiarata non idonea e preclude il  successivo  esame  organolettico per i vini DO. In tal caso l'organismo di controllo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione dell'analisi  di  cui  al comma  2,  oltre  ad  inserire  detta   attestazione   nel   registro telematico,  ne  informa   l'azienda   interessata,   tramite   posta elettronica certificata.   5.  Entro  sette  giorni  dalla   ricezione   della   comunicazione dell'esito  negativo  di  cui  al  precedente  comma   4,   l'azienda interessata  puo'  richiedere  all'organismo  di  controllo  per   la relativa  partita  un  eventuale  nuovo  prelievo,  ai   fini   della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione  che  la partita  possa  essere  ancora  oggetto  di  pratiche  e  trattamenti enologici ammessi dalla normativa  nazionale  e  dell'Unione  europea vigente in materia di vini DOP e IGP.   6. Eventuali ricorsi contro l'esito negativo  dell'esame  analitico di cui al comma 4 ed eventualmente di cui al comma 5,  devono  essere presentati  entro  sette  giorni  dal  ricevimento  della  rispettiva comunicazione.  Trascorso  tale  termine  in  assenza   di   ricorso, l'organismo di controllo comunica la non idoneita' del prodotto  alla azienda  interessata   che   provvede   alla   riclassificazione   in conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.   7. In caso di presentazione del  ricorso,  l'ulteriore  analisi  e' effettuata su un esemplare di campione di cui all'art. 5,  comma  11, lettera e) presso un laboratorio autorizzato, diverso da  quello  che ha  effettuato  la  prima  analisi.  In  caso   di   esito   positivo dell'analisi  l'organismo  di  controllo  provvede  ad  inserire   la relativa attestazione nel «registro telematico». In caso di  conferma dell'esito negativo, entro i termini e con le  modalita'  di  cui  al comma 4, l'organismo di controllo ne  da'  comunicazione  all'azienda interessata.     |  
|   |                                 Art. 7   Esame organolettico per i vini DOP  -  Commissioni  di  degustazione:                   criteri di nomina, composizione 
   1. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista analitico ai sensi dell'art. 6.   2. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di  produzione  della  relativa DOCG o DOC.   3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite  commissioni  di degustazione nominate dal competente organismo di  controllo  per  le relative DO. Tali commissioni sono costituite da tecnici  ed  esperti degustatori scelti negli elenchi di cui all'art. 8, con i criteri  di cui ai seguenti commi.   4. Ciascuna commissione di degustazione e' composta dal  presidente o dal relativo supplente e da quattro membri. Il presidente e  almeno due membri devono essere tecnici degustatori.   5. Il presidente e  il  relativo  supplente,  il  segretario  e  il relativo supplente sono nominati per un triennio.   6. Per ciascuna seduta di degustazione il  segretario,  sentito  il presidente, costituisce la commissione scegliendo  i  componenti  tra gli iscritti negli elenchi di  cui  all'art.  8,  tenendo  conto  del criterio  della  comprovata  esperienza   professionale   per   la/le relativa/e denominazione/i ed assicurando comunque la  rotazione  dei componenti tra gli iscritti nei predetti elenchi.   7. Qualora i campioni da esaminare di una o piu' DO siano in numero esiguo, puo' essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o piu' vini DO.   8. Qualora il livello delle produzioni dei vini  DO  esistenti  sia esiguo e si verifichi una carenza degli  iscritti  agli  elenchi  dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 8, tali da  non  consentire  l'istituzione  della  relativa  commissione   di degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3, l'espletamento degli esami organolettici puo' essere affidato ad  altra  commissione di degustazione in ambito regionale o interregionale.     |  
|   |                                 Art. 8 
                Criteri per la formazione degli elenchi                dei tecnici degustatori e degli esperti 
   1. Presso le regioni interessate alla produzione di  vini  DO  sono istituiti  l'«Elenco  dei  tecnici  degustatori»  e  l'«Elenco  degli esperti degustatori». Gli iscritti a tali elenchi possono  esercitare la propria attivita' per una o piu' DO ricadente sul territorio della relativa regione o, in caso  di  DO  interregionali,  delle  relative regioni.   2. Le regioni possono delegare la funzione di cui al comma  1  alle competenti Camere di commercio.   3.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  dei  tecnici  degustatori  sono richiesti i seguenti requisiti:     a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:       diploma di  perito  agrario  specializzato  in  viticoltura  ed enologia od enotecnico;       diploma di enologo;       diploma di laurea in scienze agrarie con  specializzazione  nel settore enologico;       diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari  con specializzazione nel settore enologico;       titoli equipollenti conseguiti all'estero;     b)  esercizio  dell'attivita'  di  degustazione  per  almeno   un biennio,  in  modo  continuativo,  antecedentemente  alla   data   di presentazione della domanda per la/e  denominazione/i  interessata/e. Con l'espressione «... in  modo  continuativo,  ...»  si  intende  lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni.   4. Nella domanda i richiedenti dichiarano i propri dati personali e allegano:     a) autodichiarazione relativa ai titoli di  studio  di  cui  alla lettera  a)  del  comma  3  del  presente  articolo,   con   l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della universita' presso cui gli stessi sono stati conseguiti;     b)  attestazione  comprovante   l'esercizio   dell'attivita'   di degustatore nei modi di cui al comma 3, lettera b), rilasciata  dal/i soggetto/i presso cui il tecnico degustatore ha svolto l'attivita'.   5. Per l'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti  degustatori  sono richiesti i seguenti requisiti:     a) partecipazione a corsi organizzati da  associazioni  nazionali ufficialmente riconosciute  operanti  nel  settore  enologico  ed  in particolare della  degustazione  dei  vini  e  superamento  di  esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;     b)  esercizio  dell'attivita'  di  degustazione  per  almeno   un biennio,  in  modo  continuativo,  antecedentemente  alla   data   di presentazione della domanda per la/e  denominazione/i  interessata/e, presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di  tutela e associazioni di cui alla lettera a). Con l'espressione «... in modo continuativo, ...» si intende lo svolgimento di almeno  cinque  prove di degustazione, in date distinte, nel  corso  di  ciascuno  dei  due anni.   6. Per  l'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti  degustatori,  si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui al comma 4, fatto salvo che la  documentazione  da  allegare  alla  domanda  deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 5.     |  
|   |                                 Art. 9 
       Attivita' commissioni degustazione - Criteri e procedure 
   1. Il segretario  della  commissione  assicura  il  rispetto  delle procedure  tecniche  di  degustazione,  predisponendo,  d'intesa  col presidente, il  piano  di  attivita'  della  commissione  e  cura  lo svolgimento di ciascuna seduta di degustazione.   2. Il segretario  della  commissione  di  degustazione  esplica  le seguenti funzioni:     a) cura, nell'ambito del competente organismo  di  controllo,  la presa  in  carico  dei  campioni  mediante  la   loro   registrazione cronologica su apposito registro di carico, nonche' la  conservazione dei campioni stessi;     b) convoca la commissione e, in apertura di seduta,  verifica  il numero legale;     c)  predispone  la  preparazione  dei  campioni  ai  fini   della degustazione,  attivando  tutte  le  misure  necessarie  a  garantire l'anonimato degli stessi;     d) assiste alle riunioni della commissione  di  degustazione,  ne redige i relativi verbali, comunica le  risultanze  all'organismo  di controllo.   3. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario della commissione.   4. Le commissioni sono validamente costituite con la  presenza  del presidente e di  quattro  componenti.  In  caso  di  impedimento  del presidente, questi e' sostituito dal relativo supplente. In  caso  di impedimento di uno o piu' componenti, gli stessi sono  sostituiti  da altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 7, comma 6.  Il giudizio e' espresso a maggioranza. Nel caso in cui  sia  impossibile sostituire un componente assente, la commissione puo' funzionare  con quattro componenti compreso il presidente. In  tale  fattispecie,  in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.   5. Nel corso di una riunione non  possono  essere  assoggettati  ad esame piu' di venti campioni. La stessa commissione puo'  effettuare, nell'arco di una giornata, non piu' di due riunioni,  previo  congruo intervallo tra le stesse.   6.  Per  ogni  campione  degustato  e'  compilata  apposita  scheda individuale di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato  3 al presente decreto. Dalla scheda risulta:     a) la data della riunione della commissione;     b) il giudizio espresso,  che  puo'  essere  di  «idoneita'»,  di «rivedibilita'», o di «non idoneita'»;     c) in caso di giudizio di «rivedibilita'» o di  «non  idoneita'», l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno o  piu'  difetti  e  la relativa natura;     d) la firma del presidente e del commissario.   In caso di giudizio di «rivedibilita'»  o  di  «non  idoneita'»  e' compilata una  scheda  riepilogativa,  conforme  all'allegato  3-bis, contenente gli elementi rilevati dalle sezioni «difetti»  e  «natura» delle schede individuali, da firmare da parte del  presidente  e  del segretario della commissione.   7. Nel caso di giudizio di  «idoneita'»  l'organismo  di  controllo inserisce la certificazione positiva  per  la  relativa  partita  nel registro telematico.   8. Nei casi di giudizio di «rivedibilita'» e di «non idoneita'», la comunicazione  all'interessato  e'   effettuata   dall'organismo   di controllo, a mezzo posta elettronica certificata, entro cinque giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni  tecniche  del giudizio.   9. Qualora il campione  risulti  «rivedibile»,  l'interessato  puo' richiedere, previa effettuazione delle pratiche  enologiche  ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio  entro  il  termine massimo di sessanta giorni dalla  comunicazione.  In  tal  caso  deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il  prelievo  dei nuovi campioni,  per  l'espletamento  dell'analisi  chimico-fisica  e dell'esame organolettico valgono  gli  stessi  termini  e  condizioni previsti per la prima campionatura. In  caso  di  nuovo  giudizio  di «rivedibilita'», il medesimo e' da considerare di «non idoneita'».   10. Trascorso il termine stabilito dal comma 9, la partita  per  la quale non sia stata richiesta nuova campionatura  e'  da  considerare «non idonea» e l'organismo di controllo effettua entro cinque  giorni la relativa comunicazione alla ditta interessata  e  inserisce  detta attestazione di «non idoneita'» nel registro telematico.   11. Qualora il campione sia giudicato «non  idoneo»,  l'interessato puo' presentare  ricorso  alla  commissione  di  appello  di  cui  al successivo  art.  13,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione.   12. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di  «non idoneita'» da  parte  della  commissione  di  appello,  l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa  partita  di  vino  in conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.     |  
|   |                                 Art. 10 
             Termini del procedimento dell'esame analitico                      e dell'esame organolettico 
   1. Il procedimento relativo all'esame  analitico  del  campione  si conclude, con il rilascio dell'idoneita' chimico-fisica, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla  data  di  presa  in  carico  del campione stesso da parte del laboratorio autorizzato.   2. L'intero procedimento dell'esame analitico ed organolettico  del campione si conclude, con la certificazione della relativa partita da parte dell'organismo di controllo, dalla data  di  ricevimento  della richiesta di prelievo:     a) entro dodici giorni lavorativi per i vini novelli;     b) entro quindici giorni lavorativi per tutti gli altri vini.   3. Il procedimento relativo al solo esame  organolettico  dei  vini DO, nei casi previsti  dal  presente  decreto,  si  conclude  con  la certificazione della corrispondente partita da  parte  dell'organismo di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:     a) entro sette giorni lavorativi per i vini novelli;     b) entro dieci giorni lavorativi per tutti gli altri vini.     |  
|   |                                 Art. 11 
            Procedimento di appello - disposizioni generali 
   1. Il ricorso avverso il giudizio di  «non  idoneita'»  pronunciato dalle commissioni di degustazione e' proposto  dall'interessato  alla Commissione di appello per i vini DO, istituita presso la  segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP  -  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo  -  Dipartimento  delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre,  20 - 00187 Roma - PEC saq4@pec.politicheagricole.it   2. Il ricorso,  da  redigere  in  conformita'  al  modello  di  cui all'allegato 4, e' depositato presso l'organismo  di  controllo  che, entro sette giorni, lo  trasmette,  a  spese  dell'interessato,  alla Commissione di appello unitamente ad un campione del  vino  giudicato «non idoneo», all'uopo accantonato e  custodito  presso  il  predetto organismo di controllo, trasmettendo altresi',  per  via  telematica, copia del ricorso e la relativa documentazione di «non  idoneita'»  e il certificato di analisi  chimico-fisica,  nonche'  il  recapito  di posta   elettronica   certificata   dell'istante   ai   fini    della comunicazione di cui all'art. 13, comma 3.     |  
|   |                                 Art. 12 
          Composizione e durata della Commissione di appello 
   1. La Commissione e' composta da un presidente, da  un  segretario, dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica tre anni.   2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal  Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario  e due supplenti sono  designati  tra  i  funzionari  del  Ministero;  i quattro membri sono scelti dal segretario,  per  ciascuna  seduta  di degustazione, a rotazione nell'ambito di un elenco di dodici  tecnici degustatori in possesso dei requisiti di cui  all'art.  8,  comma  3, depositato presso la segreteria del Comitato di cui all'art. 40 della legge. Detti  tecnici  degustatori  sono  designati  come  segue  dai rispettivi enti ed organismi:     tre  componenti  dalla  Conferenza  delle  regioni   e   province autonome;     tre componenti dal Comitato di cui all'art. 40 della legge;     tre componenti dall'Associazione enologi enotecnici italiani;     tre membri dalla Federazione nazionale dei consorzi di tutela dei vini DOP e IGP.   3. Il presidente ed i membri  designati  di  cui  al  comma  2  non possono  contemporaneamente  essere  membri  delle   commissioni   di degustazione di primo grado. Detto incarico e' incompatibile  con  il ruolo svolto a qualsiasi titolo presso gli «organismi  di  controllo» delle DOP o IGP dei vini.     |  
|   |                                 Art. 13 
         Compiti e funzionamento della Commissione di appello 
   1. La Commissione di appello esplica la propria  attivita'  con  la presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la commissione puo' funzionare con quattro componenti  compreso  il  presidente;  in  tal caso, ai fini dell'espressione del giudizio di cui  al  comma  2,  in caso di parita' prevale il giudizio del presidente.   2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti  della commissione di appello redigono una scheda individuale,  conforme  al modello riportato nell'allegato 5, sottoscritta dal presidente e  dal commissario. Dalla scheda di degustazione individuale deve  risultare il giudizio di «idoneita'» o di «non idoneita'»; in tale ultimo  caso deve risultare l'indicazione, nelle apposite sezioni, di uno  o  piu' difetti  e  la  relativa  natura.  Il   giudizio   definitivo   della Commissione di appello e' espresso a maggioranza. In caso di giudizio di «non idoneita'» e' compilata una scheda riepilogativa, conforme al modello  riportato  nell'allegato  5-bis,  contenente  gli   elementi rilevati dalle sezioni «difetti» e «natura» delle schede individuali, da  firmare  da  parte  del  presidente  e   del   segretario   della commissione.   3. L'esito del giudizio definitivo della Commissione di appello  e' comunicato, a cura del segretario, entro tre giorni a mezzo di  posta elettronica certificata alla ditta  interessata  e  all'organismo  di controllo.   In caso di giudizio di «non idoneita'», alla predetta comunicazione e' allegata la scheda riepilogativa di cui al comma  2.  In  caso  di giudizio  di  «idoneita'»  l'organismo  di  controllo  inserisce   la certificazione  positiva  per  la  relativa  partita   nel   registro telematico.   4.  Nel  caso  di  conferma  del  giudizio  di   «non   idoneita'», l'interessato provvede alla riclassificazione della relativa  partita di vino in conformita' alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.     |  
|   |                                 Art. 14 
               Funzioni del presidente e del segretario                     della Commissione di appello 
   1. Salvo quanto stabilito agli articoli 15 e 16, il  presidente  ed il segretario della Commissione di  appello  esercitano  le  analoghe funzioni  rispettivamente  previste  per  il  presidente  e  per   il segretario delle commissioni di degustazione all'art. 9.     |  
|   |                                 Art. 15 
            Registro e verbali della Commissione di appello 
   1. Il registro di presa in carico dei ricorsi  e  dei  campioni  e' tenuto dal competente Ufficio del Ministero ove opera la  Commissione tramite i servizi del SIAN.   2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre  a  contenere  la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti,  riporta  il giudizio conclusivo espresso per ciascun  campione  degustato  e,  in caso di «non  idoneita'»,  il  relativo  motivo,  nonche'  il  numero attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione. Il verbale  e' sottoscritto dal segretario e dal presidente.     |  
|   |                                 Art. 16   Costi  per  gli  esami  analitici  e  per  il   funzionamento   delle  commissioni di degustazione e della Commissione di appello 
   1. I  costi  per  il  prelievo  dei  campioni,  per  l'espletamento dell'esame analitico e per  il  funzionamento  delle  commissioni  di degustazione sono posti a  carico  dei  soggetti  che  richiedono  la certificazione delle relative partite. L'ammontare di tali costi e le modalita' di pagamento al  competente  organismo  di  controllo  sono stabilite per ciascuna DO o IGT nel prospetto tariffario  predisposto dal medesimo  organismo  di  controllo  ed  approvato  dal  Ministero contestualmente  al  piano  dei  controlli,   in   conformita'   alle previsioni di cui all'art. 64 della legge.   2. Ai sensi dell'art. 65, comma 7, della  legge,  i  costi  per  il funzionamento della commissione di appello sono posti  a  carico  dei soggetti che ne richiedono l'operato e fissati, per singola  riunione della commissione, o per  due  riunioni  nella  stessa  giornata,  in 1.300.00 euro.   3. La commissione si riunisce con cadenza mensile, in  presenza  di almeno cinque richiedenti ed al massimo dieci richiedenti per  seduta di degustazione. Nella stesso giorno possono tenersi  due  sedute  di degustazione con un intervallo di almeno un'ora tra ciascuna  seduta. Il calendario annuale delle riunioni  e'  preventivamente  pubblicato sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it   In base alle domande pervenute,  il  segretario  della  commissione convoca la riunione. Qualora non si raggiunga  il  numero  di  cinque domande, la riunione viene posticipata al mese successivo.   4. Le domande di appello devono pervenire al  Ministero,  corredate delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota  stabilita,  per ciascun ricorrente, in euro 260,00. Detto versamento e' da effettuare sul capitolo 3584, capo 17°, dell'entrata del bilancio dello Stato.   Le  richieste  eventualmente  eccedenti  al  numero  di venti  sono esaminate nella successiva riunione.   5. La tariffa e' aggiornata almeno ogni tre anni, con  decreto  del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, sulla base del costo effettivo del servizio.   6. La partecipazione dei commissari alle riunioni della commissione di appello non da' luogo a compensi ed i rimborsi per  i  fuori  sede sono relativi esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.     |  
|   |                                 Art. 17   Ripetizione degli  esami  analitici  e/o  organolettici  in  caso  di             assemblaggio e dolcificazione di partite DO 
   1. Fatte salve le limitazioni connesse all'indicazione in etichetta della  menzione  «riserva»,  della  menzione   «gran   selezione»   e dell'annata  di  produzione   delle   uve   di   cui   all'art.   31, rispettivamente commi 3, 6 e 12, della legge e fatte salve le  misure piu'  restrittive   stabilite   dagli   specifici   disciplinari   di produzione, in caso di assemblaggio di partite gia' certificate della medesima tipologia di DO, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata deve essere  prodotta,  a  cura  del  detentore entro tre   giorni   lavorativi   dalla   data    di    effettuazione dell'assemblaggio, per via  telematica,  all'organismo  di  controllo apposita autocertificazione, corredata dall'attestazione dell'enologo di cui  alla  legge  n.  129/1991,  o  di  altro  tecnico  abilitato, responsabile del processo di assemblaggio,  sulla  conformita'  della partita assemblata ai parametri chimico - fisici stabiliti  dall'art. 26 del  regolamento  CE  n.  607/2009  e  di  quelli  previsti  dallo specifico disciplinare di produzione.   2. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari  di  produzione,  per  le  partite  di   vini   DO   che successivamente alla certificazione sono state oggetto della  pratica di dolcificazione, si applicano le seguenti disposizioni:     a)  la  partita  ottenuta  dalla  dolcificazione  deve  rientrare nell'ambito di  uno  dei  tipi  di  prodotto  relazionati  al  tenore zuccherino residuo previsti dallo specifico disciplinare;     b) la partita deve essere sottoposta ad un nuovo esame analitico; a   tal   fine   puo'   essere   seguita   l'analoga   procedura   di autocertificazione prevista al comma 1;     c) nel caso in cui l'entita' della dolcificazione  della  partita sia  tale  da  determinare  una  variazione  del  tipo  di   prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo, tenendo  conto  dei  limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, la stessa  partita,  oltre  ad  essere  sottoposta  ad  un  nuovo  esame analitico con le modalita'  di  cui  alla  lettera  b),  deve  essere sottoposta ad un nuovo esame organolettico.   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili  soltanto nei casi in cui non sia scaduta la  validita'  della  certificazione, cosi' come stabilita all'art. 3, comma 7, delle  singole  partite  DO destinate all'assemblaggio o  alla  dolcificazione;  altrimenti  sono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di  esami  analitici ed organolettici previste dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 18   Campioni di vini DOP e IGP pronti per il  consumo,  detenuti  per  la  vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorita'  di  controllo  o   di   altri   organi   di   controllo   nel   settore  agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art.  41  della  legge  -  Riscontro  con  precedente  certificazione  analitica   e  definizione dei limiti di tolleranza dei parametri  chimico-fisici,  ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera f, della legge 
   1.  Al  fine  di  assicurare   il   riscontro   fra   i   parametri chimico-fisici dei campioni di vini DOP e IGP pronti per il  consumo, detenuti o posti in commercio, prelevati da parte  dell'Autorita'  di controllo o di altri Organi di controllo nel settore agro-alimentare, nell'ambito della loro attivita' istituzionale, con i parametri della precedente   certificazione   analitica   della   relativa   partita, rilasciata in conformita' alle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti articoli sono stabiliti i seguenti criteri e tolleranze:     a) il riscontro e' effettuato  con  la  certificazione  analitica inserita nel «registro telematico»;     b) in conformita'  alla  disposizione  di  etichettatura  di  cui all'art. 54, par. 1, comma 3, del regolamento CE  n.  607/2009,  sono consentite le seguenti tolleranze del titolo  alcolometrico  volumico effettivo:       - nella misura di ± 0,5% vol per i vini diversi  da  quelli  di cui al successivo trattino;       - nella misura di ±  0,8%  vol  per  i  vini  immagazzinati  in bottiglie per oltre tre anni;       - nella misura di ± 0,8 % vol  per  i  vini  spumanti,  i  vini spumanti di qualita', i vini frizzanti, i vini liquorosi e i vini  di uve stramature;     c) per le finalita' del presente decreto, le tolleranze di cui al primo e terzo trattino della lettera b) sono  applicabili  anche  nei riguardi  dei  campioni  prelevati,  dalle  predette   Autorita'   di controllo, dalle partite di vino non confezionate.   2. Per i campioni di  vini  DOP  o  IGP  prelevati  nella  fase  di vigilanza da parte dei Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 41 della legge, i parametri chimico-fisici accertati sono  riscontrati  con  i parametri minimi o massimi stabiliti  dagli  specifici  disciplinari, fatte salve le tolleranze di cui al  comma  1,  lettera  b)  e  fermi restando gli adempimenti connessi alla collaborazione con l'Autorita' di controllo.   3. Per le partite di vini DOP o IGP che, in conformita' al relativo piano dei controlli, non sono state sottoposte ad esami analitici,  i parametri chimico-fisici accertati sui campioni  prelevati  da  parte dell'Autorita' di controllo  o  di  altri  organi  di  controllo  nel settore agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui  all'art.  41 della legge, sono  riscontrati  con  i  parametri  minimi  o  massimi stabiliti dagli specifici disciplinari, fatte salve le tolleranze  di cui al comma 1, lettera b).     |  
|   |                                 Art. 19   Campioni di vini DOP e IGP pronti per il  consumo,  detenuti  per  la  vendita o posti in commercio, prelevati da parte dell'Autorita'  di  controllo  o   di   altri   organi   di   controllo   nel   settore  agro-alimentare o dai Consorzi di tutela di cui all'art.  41  della  legge  -  Esecuzione   degli   esami   organolettici   e   relativo  finanziamento, ai sensi dell'art. 65, comma 8, della legge 
   1.  Fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  che  stabiliscono   le modalita' con le quali effettuare il prelevamento dei vini, anche  in relazione a specifiche finalita', ciascun singolo  campione  di  vini denominati con il nome di una DOP o di una IGP, comprende, almeno, in vista  dell'esecuzione  dell'esame  organolettico,   tre   esemplari, ciascuno di volume compreso tra 0,375 e 1 litro, il primo  dei  quali e' riservato all'esame di prima istanza, il  secondo  alla  revisione dell'esame stesso, se richiesta  dall'interessato,  ed  il  terzo  e' riservato all'eventuale perizia disposta dall'Autorita' giudiziaria.   2.  Ai  fini  del  comma  1,  e'  consentito  che,  nel  caso   del prelevamento di vini confezionati, l'esemplare sia costituito da piu' recipienti in confezioni originali  di  volume  nominale  conforme  a quanto previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12,  fino al raggiungimento del volume minimo.   3.  Gli  esemplari  di  cui  al  comma   1   sono   rispettivamente contrassegnati con la dicitura «esemplare per l'esecuzione dell'esame organolettico  di  prima  istanza»,  «esemplare  a  disposizione  per l'eventuale esecuzione  dell'esame  organolettico  di  revisione»  ed «esemplare a disposizione per l'esecuzione  dell'esame  organolettico eventualmente disposto dall'Autorita'  giudiziaria»  e  ne  e'  fatta menzione nel verbale di prelevamento.   4. Fatte salve  le  disposizioni  del  presente  articolo,  l'esame organolettico di prima istanza e, se  richiesto,  di  revisione,  dei campioni per i quali l'esito dell'esame chimico-fisico e' conforme ai parametri  del  disciplinare,  e'  effettuato  dalle  commissioni  di degustazione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, nonche' dell'art. 9 esclusi i commi da 7 a 12.   5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche  per  i campioni di vini IGP, fatto salvo che per  l'espletamento  dell'esame organolettico di detti campioni  sono  da  ritenersi  autorizzate  le commissioni di degustazione nominate per le DOP presenti sul medesimo territorio, in ambito regionale o interregionale.   6. Il responsabile del Laboratorio  cui  sono  stati  consegnati  i campioni, prelevati dall'Autorita' di controllo o di altri organi  di controllo o dai consorzi di tutela, invia  i  campioni  medesimi,  se richiesto  dalle  stesse  autorita'  o  consorzi,   alle   competenti commissioni di degustazione, che li prendono in  carico,  curando  le necessarie annotazioni sull'apposito registro previsto  dall'art.  9, comma 2, lettera a).   7. E' consentito, nel corso di una stessa seduta  di  degustazione, l'esame congiunto di campioni di vini DOP e di vini  IGP,  purche'  i campioni dei vini IGP siano tutti esaminati  all'inizio  oppure  alla fine della riunione in modo  consecutivo,  senza  che  sia  alternato l'esame di campioni di vini DOP.   8. Dalla scheda di valutazione dei vini  IGP  risulta  il  giudizio della commissione di degustazione, che  puo'  essere  di  «idoneita'» oppure di «non idoneita'». Ai fini del presente  articolo,  nel  caso dei vini DOP, il giudizio di «rivedibilita'» equivale al giudizio  di «non idoneita'».   9. L'esito dell'esame organolettico e' comunicato dalla commissione di degustazione al responsabile del Laboratorio richiedente,  per  il seguito di competenza.   10. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di  accertamenti tramite analisi di campioni, nel caso in cui l'esame organolettico di prima istanza e, se richiesto,  di  revisione,  si  concluda  con  un giudizio  di  «non  idoneita'»,  le  spese  di  funzionamento   della commissione  di  degustazione  sono  poste  a  carico  del   soggetto responsabile   della   partita   sottoposta    a    prelevamento    o dell'imbottigliatore,  nel  caso  dei  prodotti  confezionati,  nella misura determinata dal decreto n. 9276 del 12 giugno 2014, citato  in premessa.   11. Il responsabile del Laboratorio, nel comunicare  l'esito  delle analisi  al  soggetto  responsabile  della   partita   sottoposta   a prelevamento o all'imbottigliatore, indica che le  spese  di  cui  al comma 10 sono versate direttamente agli organismi di controllo di cui all'art. 64 della legge, previa emissione della relativa fattura.     |  
|   |                                 Art. 20 
                Disposizioni particolari e transitorie 
   1.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  accreditarsi  al  SIAN  per l'utilizzo  del  registro  telematico,  per  i  detentori   esonerati dall'obbligo della tenuta del registro telematico, ai sensi dell'art. 58, comma 2 della legge, le  informazioni  utili  per  l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  sono   acquisite dall'organismo di controllo attraverso la dichiarazione di  giacenza, la dichiarazione di produzione, la documentazione di  accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e altra documentazione giustificativa.   2. Gli obblighi relativi alla presentazione, tramite  l'inserimento nel   registro   telematico,   delle   richieste,   dichiarazioni   e attestazioni di cui al presente  decreto,  nei  tempi  ivi  previsti, possono  essere  assolti  dal  detentore  mediante  la   trasmissione all'organismo di controllo  della  predetta  documentazione,  nonche' delle informazioni utili per la verifica del carico e dello  scarico, del documento di accompagnamento,  della  comunicazione  di  avvenuto imbottigliamento delle relative partite. Restano comunque  fermi  gli obblighi di aggiornamento del registro telematico nei termini di  cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.   3. Entro un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  il Ministero   effettua   la   verifica    sull'implementazione    delle disposizioni dello  stesso  decreto  e,  se  del  caso,  con  decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta  le  misure atte a migliorare la funzionalita' e l'efficienza del  sistema  degli esami analitici e/o organolettici dei vini DOP e IGP posto in essere. Da detta verifica e relativo provvedimento ministeriale sono  escluse le  disposizioni  relative  al  finanziamento  della  commissione  di appello di cui all'art. 16.     |  
|   |                                 Art. 21 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 22 
                          Entrata in vigore.                     Abrogazione precedente norma 
   1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere  dal  1°  aprile 2019.   2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto 11 novembre 2011 richiamato in premessa.   Il presente decreto e' trasmesso  all'organo  di  controllo  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 marzo 2019 
                                         Il Ministro delle politiche                                          agricole alimentari, forestali                                                e del turismo                                                           Centinaio             Il Ministro dell'economia      e delle finanze                Tria            
  Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2019  Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 246     |  
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