Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 aprile 2019 |
Revoca dell'abilitazione della «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia», ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto i decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 16 giugno 2003 con il quale la «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma; Visto il decreto in data 15 novembre 2011 di autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede principale di Roma; Visto il decreto in data 28 luglio 2014 di autorizzazione al trasferimento della sede didattica di Roma ed alla diminuzione degli allievi da venti a dodici; Vista la nota del 21 marzo 2019, pervenuta con prot. Miur n. 11668 del 29 marzo 2019, con la quale il predetto istituto ha comunicato la cessazione dell'attivita' formativa; Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca e', comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata alla «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapia» l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 16 giugno 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2019
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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