| Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 10 aprile 2019 |  
| Abilitazione alla «Associazione italiana di psicoterapia cognitiva  - AIPC», a trasferire il  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia della sede principale di Bari.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO             per la formazione superiore e per la ricerca 
   Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art. 3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a tal fine riconosciuti;   Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;   Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del 1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;   Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;   Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;   Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;   Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma 140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;   Visto  il  decreto  in  data  23  maggio   2016,   con   il   quale l'«Associazione italiana di psicoterapia cognitiva - AIPC»  e'  stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di  Bari, via Papa Benedetto XIII  n.  21,  un  corso  di  specializzazione  in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della  legge  18  febbraio 1989, n. 56;   Vista l'istanza con  la  quale  il  predetto  istituto  ha  chiesto l'autorizzazione al trasferimento della suddetta sede,  da  via  Papa Benedetto XIII n. 21 a viale Paolo Borsellino e Giovanni  Falcone  n. 2;   Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa  dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 20 marzo 2019,  trasmessa  con nota prot. n. 1761 del 2 aprile 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con decreto  11  dicembre  1998,  n.  509,  l'«Associazione  italiana  di psicoterapia cognitiva - AIPC», abilitata  con  decreto  in  data  23 maggio 2016 ad istituire e ad  attivare,  nella  sede  principale  di Bari, un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  ai  sensi  del regolamento adottato con decreto ministeriale 11  dicembre  1998,  n. 509, e' autorizzata a  trasferire  la  predetta  sede,  da  via  Papa Benedetto XIII n. 21 a viale Paolo Borsellino e Giovanni  Falcone  n. 2.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 10 aprile 2019 
                                   Il Capo del Dipartimento: Valditara     |  
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