| Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 35 |  
| Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione  Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;   Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  prevedere,  allo scopo di tutelare il rispetto dei livelli  essenziali  di  assistenza (LEA) in ambito sanitario di cui  all'articolo  117,  secondo  comma, lettera m), della Costituzione nonche' di garantire  il  fondamentale diritto alla salute, misure eccezionali, volte anche alla risoluzione delle riscontrate, gravi inadempienze  amministrative  e  gestionali, per  la  Regione  Calabria,  supportando  l'azione  commissariale  di risanamento del servizio sanitario regionale;   Accertati il mancato rispetto degli obiettivi  economico-finanziari previsti  dalla  cornice  programmata   nell'ambito   dei   programmi operativi, il mancato raggiungimento del  punteggio  minimo  previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza, nonche' rilevanti criticita'  connesse  alla  gestione   amministrativa,   piu'   volte riscontrati, da ultimo, dai Tavoli di verifica  degli  adempimenti  e dal  Comitato  permanente  per  la  verifica  dei  LEA  nella  seduta congiunta del 4 aprile 2019;   Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure in  materia  di  carenza  di  personale  sanitario,   di   formazione sanitaria, di carenza di medicinali e altre  misure,  tutte  volte  a garantire e a promuovere la continuita' nell'erogazione  dei  livelli essenziali di assistenza e ad assicurare una  maggiore  efficienza  e funzionalita' del Servizio sanitario nazionale nonche'  una  migliore erogazione delle prestazioni,  rispondendo  in  maniera  sempre  piu' adeguata alle esigenze dell'utenza;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 18 aprile 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,   dell'economia    e    delle    finanze,    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per  gli  affari  regionali  e  le autonomie; 
                                 EMANA                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente Capo  reca  disposizioni  speciali  per  la  Regione Calabria inerenti al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  nei programmi  operativi  di  prosecuzione  del  piano  di  rientro   dai disavanzi del Servizio sanitario regionale.     |  
|   |                                 Art. 2 
             Verifica straordinaria sui direttori generali              degli enti del Servizio sanitario regionale 
   1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario,  nominato  ai  sensi  del  combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  di seguito  denominato  «Commissario  ad  acta»,  entro  trenta   giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e,  successivamente, almeno  ogni  sei  mesi,  e'  tenuto  ad  effettuare   una   verifica straordinaria sull'attivita' dei  direttori  generali  delle  aziende sanitarie, delle aziende  ospedaliere  e  delle  aziende  ospedaliere universitarie, ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  2  del decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  171.  La  verifica  e'  volta altresi' ad accertare  se  le  azioni  poste  in  essere  da  ciascun direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione  del piano di rientro,  anche  sotto  il  profilo  dell'eventuale  inerzia amministrativa o gestionale. Il Commissario  ad  acta,  nel  caso  di valutazione negativa del direttore generale, previa  contestazione  e nel   rispetto   del   principio   del   contraddittorio,    provvede motivatamente,  entro  quindici  giorni  dalla   formulazione   della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2,  commi 4 e 5, del  decreto  legislativo  n.  171  del  2016,  a  dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonche' a risolverne il relativo contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale  si estendono le disposizioni relative alle attribuzioni  ed  ai  compiti dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma  6,  nonche' all'articolo 5, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 3 
                  Commissari straordinari degli enti                   del Servizio sanitario regionale 
   1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa  intesa  con la Regione, nomina un Commissario straordinario. In mancanza d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina e'  effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare il Presidente della Giunta  regionale  con  preavviso  di almeno tre giorni. Quando risulti nominato dalla  Regione,  in  luogo del direttore generale, un commissario  regionale  che,  a  qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade alla data di entrata  in vigore del presente  decreto  e  si  applicano  le  disposizioni  del presente articolo.   2.  Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche  nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata  competenza  ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  Restano  ferme   le disposizioni  in  materia  d'inconferibilita'   e   incompatibilita', nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11,  del  decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502.  La  nomina  a  Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni  altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente  pubblico, ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con  conservazione dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico.   3. Fino alla  nomina  del  Commissario  straordinario,  si  applica quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  6,  settimo  periodo,  del decreto legislativo n.  502  del  1992.  In  mancanza  del  direttore amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione e' garantita dal  dirigente  amministrativo  piu'  anziano  per  eta' preposto ad unita'  operativa  complessa,  ovvero,  in  subordine,  a unita' operativa semplice.   4. Puo' essere nominato un unico Commissario straordinario per piu' enti del servizio sanitario regionale.   5. L'ente del  Servizio  sanitario  della  Regione  corrisponde  al Commissario  straordinario  il  compenso  stabilito  dalla  normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti  del  servizio sanitario, anche cumulativamente nei casi di  cui  al  comma  4.  Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, e'  definito  un  compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque  non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi  a  carico  del bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i  limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214. Per i Commissari straordinari residenti al di fuori del territorio regionale e' altresi' previsto  il  rimborso  delle  spese documentate, entro il limite di 20.000 euro annui.  Per  l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 472.500 annui  per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.   6. Entro nove  mesi  dalla  nomina,  il  Commissario  straordinario adotta l'atto aziendale di  cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  del decreto legislativo n. 502 del 1992,  approvato  dal  Commissario  ad acta, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro  dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi  operativi di prosecuzione  nonche'  al  fine  di  ridefinire  le  procedure  di controllo interno.   7. Entro sei mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni  sei mesi, il Commissario ad acta provvede alla verifica  delle  attivita' svolte dal Commissario straordinario, per le cui modalita' si rinvia, in  quanto  applicabili,  all'articolo  2,  comma  1.  In   caso   di valutazione negativa, il Commissario ad  acta  dispone  la  decadenza immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla relativa sostituzione.   8. L'incarico di  Commissario  straordinario  e'  valutabile  quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.   9. I Commissari straordinari restano in carica fino al  termine  di cui all'articolo 15,  comma  1,  e  comunque  fino  alla  nomina,  se anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171  del  2016,  in  esito  a  procedure selettive,  che  sono  avviate  dalla  Regione  decorsi  dodici  mesi dall'entrata in vigore nel presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 4 
             Direttori amministrativi e direttori sanitari              degli enti del Servizio sanitario regionale 
   1. Il Commissario straordinario o il  direttore  generale  verifica periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina  ovvero dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario  ad  acta,  che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  in   relazione all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e  sanitari, il Commissario straordinario o il direttore generale  li  sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.  171 del 2016.     |  
|   |                                 Art. 5 
                    Dissesto finanziario degli enti                   del Servizio sanitario regionale 
   1. Entro novanta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario, anche avvalendosi, ai  sensi  degli  articoli  8  e  9,  dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della  Guardia di finanza, effettua una verifica generale sulla  gestione  dell'ente cui e' preposto. Laddove emergano  gravi  e  reiterate  irregolarita' nella gestione  dei  bilanci,  anche  alla  luce  delle  osservazioni formulate dal collegio sindacale o delle  pronunce  della  competente sezione regionale della Corte  dei  conti,  ovvero  una  manifesta  e reiterata  incapacita'  di  gestione,  il  Commissario  straordinario propone al Commissario ad acta di disporre la gestione  straordinaria dell'ente, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le  entrate  di  competenza  e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018.   2.   Alla   gestione   straordinaria   provvede   un    Commissario straordinario di  liquidazione  nominato  dal  Commissario  ad  acta, d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fra  dirigenti  o funzionari del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  di  altre amministrazioni dello Stato, in servizio o in quiescenza,  dotati  di idonea esperienza nel campo finanziario e contabile, ovvero  fra  gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nell'albo  dei  dottori commercialisti   e   nell'albo   dei   ragionieri.   Al   Commissario straordinario di liquidazione si applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo.   3. Con successivo decreto del Ministro della  salute,  adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' definito il compenso del Commissario straordinario  di  liquidazione, il cui onere e' posto a carico della massa passiva dell'ente  per  il quale sia stata disposta la gestione straordinaria ai sensi del comma 1.   4.  Per  la  gestione  straordinaria  si   applicano,   in   quanto compatibili, le disposizioni del  Titolo  VIII  della  Parte  II  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma in ogni  caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente  al 31 dicembre 2018, dell'articolo 248, commi 2, 3 e 4, e  dell'articolo 255, comma 12, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.   5. E' data facolta' al Commissario ad acta  di  nominare  un  unico Commissario straordinario di liquidazione per uno  o  piu'  enti  del Servizio sanitario regionale che si trovino nelle condizioni  di  cui al comma 1.   6. Entro trenta giorni dalla nomina, il  Commissario  straordinario di liquidazione presenta al Commissario ad acta, che l'approva  entro i  successivi  novanta  giorni,  il  piano  di   rientro   aziendale, contenente la  ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria dell'ente,  nonche'   l'indicazione   delle   coperture   finanziarie necessarie per la  relativa  attuazione,  nei  limiti  delle  risorse disponibili. A  tali  fini  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposite contabilita' speciali di tesoreria unica, ai  sensi  della  legge  29 ottobre 1984, n. 720, intestate alla gestione straordinaria di cui al comma 2.     |  
|   |                                 Art. 6 
               Appalti, servizi e forniture per gli enti             del Servizio sanitario della Regione Calabria 
   1. Gli enti del  Servizio  sanitario  della  Regione  si  avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di  negoziazione  aventi ad  oggetto  beni,  servizi  e  lavori  di   manutenzione   messi   a disposizione  da  CONSIP  S.p.A.   nell'ambito   del   Programma   di razionalizzazione  degli  acquisti  della  Pubblica   amministrazione ovvero, previa convenzione,  di  centrali  di  committenza  di  altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e  forniture, strumentali all'esercizio  delle  proprie  funzioni,  superiori  alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la facolta' di avvalersi del Provveditorato interregionale per le  opere pubbliche per la Sicilia-Calabria.   2. Per l'affidamento di appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016,  il  Commissario  ad  acta stipula   un   protocollo   d'intesa   con   l'Autorita'    Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto legislativo a  cui  si  adeguano  gli  enti  del Servizio sanitario della Regione.   3. Al fine di  assicurare  la  coerenza  e  la  fattibilita'  degli interventi individuati dagli atti di  programmazione  previsti  dalla legislazione vigente, ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse  da questi  assegnate,  il  Commissario  ad  acta  predispone  un   Piano triennale  straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di  adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  della rete territoriale della Regione. Il Piano e'  approvato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali.   Con l'approvazione del Piano sono revocate le  misure  gia'  adottate  in contrasto con la nuova programmazione.   4. Per i progetti di edilizia  sanitaria  da  finanziare  ai  sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i  quali  alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia  stato  ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione  dei programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio sanitario della Regione possono  avvalersi,  previa  convenzione,  di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nonche'  delle  altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge.   5. Per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale  di governo delle liste di attesa, e' autorizzata  per  la  Regione,  per l'anno  2019,  la  spesa  di  euro  82.164.205  per  l'ammodernamento tecnologico, in particolare per la sostituzione  e  il  potenziamento delle  tecnologie  rientranti  nella   rilevazione   del   fabbisogno 2018-2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse  di  cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Con uno  o  piu'  decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a  finanziamento gli interventi di cui al  presente  comma,  fino  a  concorrenza  del predetto importo a carico dello Stato e al conseguente  trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da  parte  della Regione al Ministero dell'economia e delle  finanze  degli  stati  di avanzamento dei lavori.     |  
|   |                                 Art. 7   Misure straordinarie di gestione delle  imprese  esercenti  attivita'  sanitaria per conto del Servizio  sanitario  regionale  nell'ambito  della prevenzione della corruzione 
   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,  comma  1,  del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  il  Commissario  straordinario propone al Prefetto, alternativamente, una delle misure di  cui  alle lettere a) e b) del medesimo articolo  32,  comma  1,  nei  confronti delle imprese  che  esercitano  attivita'  sanitaria  per  conto  del Servizio sanitario regionale, in base agli  accordi  contrattuali  di cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992,  n.  502,  dandone  contestuale  informazione   al   Presidente dell'ANAC e al Commissario ad acta.     |  
|   |                                 Art. 8 
                    Supporto dell'Agenzia nazionale                   per i servizi sanitari regionali 
   1. Per le finalita' di cui al presente  decreto,  l'Agenzia  per  i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,  n.  266,  fornisce  supporto  tecnico  e operativo al Commissario ad acta e ai Commissari straordinari.   2. Per la realizzazione di quanto previsto  al  comma  1,  l'AGENAS puo' avvalersi di personale comandato,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.   3. Per le finalita' di cui al comma 1, 1'AGENAS  puo'  ricorrere  a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e  monitoraggio  delle  performance  sanitarie,  anche  con riferimento alla trasparenza dei processi, con  contratti  di  lavoro flessibile.   4. Per la  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo, nel limite massimo di euro  2.000.000  per  l'anno 2019 e di euro 4.000.000 per l'anno  2020,  si  provvede  utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come  approvato  in  occasione del rendiconto generale annuale.  Alla  compensazione  degli  effetti finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a euro 1.022.000 per l'anno 2019 ed a euro 2.044.000 per  l'anno  2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n. 189.     |  
|   |                                 Art. 9 
           Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione                       e supporto ai Commissari 
   1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta,  i Commissari straordinari e i Commissari straordinari  di  liquidazione possono  avvalersi  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  per   lo svolgimento di attivita' dirette al  contrasto  delle  violazioni  in danno degli interessi economici e finanziari connessi  all'attuazione del piano di rientro  dai  disavanzi  del  Servizio  sanitario  nella Regione. A  tal  fine,  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza  opera nell'ambito delle autonome competenze  istituzionali,  esercitando  i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.   2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Ministero  della  salute stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la  quale sono stabilite le  modalita'  operative  della  collaborazione  e  le procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche  a  norma dell'articolo 2133 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66, mediante applicazione di quanto disposto dall'articolo 27,  comma  2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.   3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa nel  limite massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per  l'anno 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.     |  
|   |                                 Art. 10 
         Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146            del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
   1. Nel caso in cui siano  adottati  i  provvedimenti  di  cui  agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267, si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria  per  la gestione dell'ente di  cui  all'articolo  144  del  medesimo  decreto legislativo  n.  267  del  2000,  fermi  restando  i  compiti  e   le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione  vigente,  opera  in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano  di  rientro  dal disavanzo nel settore sanitario,  nonche'  di  quelli  dei  piani  di riqualificazione dei servizi sanitari.   2. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  la  Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n.  267 del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di  cui all'articolo 145, primo comma, del medesimo decreto legislativo, puo' avvalersi, in via  temporanea,  anche  in  deroga  alle  disposizioni vigenti, in posizione di  comando  o  di  distacco,  di  esperti  nel settore pubblico sanitario,  nominati  dal  prefetto  competente  per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a  carico del   bilancio   dell'azienda   sanitaria   locale   od   ospedaliera interessata.   3. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del presente  decreto,  i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo e di cui all'articolo 4,   comma   1,   decorrono   dall'insediamento   della   Commissione straordinaria  di  cui  all'articolo  144  del   menzionato   decreto legislativo n. 267 del  2000,  ovvero,  se  la  Commissione  e'  gia' insediata, dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  In tali  casi  la  Commissione  straordinaria  adotta  i   provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 6,  e  dall'articolo  4,  sentito  il Commissario ad acta.   4. Nel caso in cui gli enti del Servizio sanitario regionale  siano interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 143,  144,  145  e 146  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  la   Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n.  267 del  2000  segnala  al  Commissario  ad  acta  la   sussistenza   dei presupposti  per  l'applicazione  della   disciplina   del   dissesto finanziario di cui all'articolo 5. Il termine previsto  dall'articolo 5, comma 1, decorre dalla  data  di  insediamento  della  Commissione ovvero, se gia' insediata,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 11 
           Disposizioni in materia di personale e di nomine              negli enti del Servizio sanitario nazionale 
   1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli  enti  del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla  base  degli  indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia  autonoma  di  Trento  e  di Bolzano e in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di personale,  non  puo'  superare  il  valore  della  spesa   sostenuta nell'anno  2018,  come  certificata  dal  Tavolo  di  verifica  degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005  sancita in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  o,  se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma  71, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  I  predetti  valori  sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari  al 5 per cento dell'incremento del Fondo  sanitario  regionale  rispetto all'esercizio precedente. Tale importo  include  le  risorse  per  il trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui  limite,   definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per   garantire l'invarianza del valore medio  pro-capite,  riferito  all'anno  2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di  spesa del 5 per cento e' subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio sanitario nazionale, in coerenza con  quanto  stabilito  dal  decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con  l'articolo  1,  comma  516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   2. Ai fini del comma 1, la spesa e'  considerata,  al  lordo  degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni   e   dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il personale  con  rapporto di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   a   tempo   determinato,   di collaborazione coordinata e continuativa e di  personale  che  presta servizio con altre forme di  rapporto  di  lavoro  flessibile  o  con convenzioni. La predetta spesa e' considerata al  netto  degli  oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro successivi all'anno 2004, per personale  a  carico  di  finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai  contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa   per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.   3. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  previo accordo da definirsi con il Ministero della salute  ed  il  Ministero dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente  incrementare  i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.   4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge  23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano indirizzano e coordinano la  spesa  dei  propri  enti  del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto dal comma 1.   5. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto  2016, n. 171, nelle more della revisione dei requisiti per l'iscrizione nel relativo elenco e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata  in  vigore del  presente  decreto,   i   direttori   generali   degli   Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.     |  
|   |                                 Art. 12 
          Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria                   e sui medici di medicina generale 
   1. Per consentire agli atenei  una  migliore  organizzazione  degli esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di medico-chirurgo, il termine di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli  anni  2019  e 2020 continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.   2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30  dicembre  2018, n. 145, dopo le parole «medici» sono inserite le seguenti: «e  medici veterinari».   3. Fino al 31 dicembre 2021 i  laureati  in  medicina  e  chirurgia abilitati all'esercizio professionale  e  gia'  risultati  idonei  al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione  specifica in medicina generale, che siano stati incaricati,  nell'ambito  delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i  medici  di  medicina  generale  per almeno ventiquattro mesi, anche  non  continuativi,  nei  dieci  anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione  della  domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al  corso  di  formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto  corso,  tramite graduatoria  riservata,  senza  borsa  di  studio.  Accedono  in  via prioritaria all'iscrizione al corso coloro  che  risultino  avere  il maggior  punteggio  per  anzianita'  di   servizio   maturata   nello svolgimento dei suddetti incarichi  convenzionali,  attribuito  sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo  nazionale  vigente per il calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici gia' iscritti al corso di formazione specifica in medicina  generale  sono interpellati, in fase di assegnazione degli  incarichi,  comunque  in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi  precedenti.  Il numero massimo di candidati ammessi al corso e' determinato  entro  i limiti consentiti dalle risorse di cui al  successivo  periodo.  Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese  di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in  relazione  al  corso  2019-2021,  2020,  in  relazione  al  corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023,  si  provvede  col vincolo di pari importo delle  disponibilita'  finanziarie  ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e Bolzano sulla base delle effettive  carenze  dei  medici  di medicina generale calcolate sulla  base  del  numero  complessivo  di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.   4. All'articolo 9 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  al  comma  1,  quarto  periodo,  dopo  le  parole  «corso  di rispettiva frequenza» sono  inserite  le  seguenti:  «fatti  salvi  i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi  5  e  6  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;     b) al comma 2,  le  parole  «possono  prevedere  limitazioni  del massimale degli assistiti in carico, ovvero  organizzare  i  corsi  a tempo  parziale,  prevedendo»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o  del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i  corsi  anche  a  tempo  parziale, garantendo».   5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  all'articolo  21,  comma  1,  dopo  le  parole  «diploma   di formazione specifica in medicina generale» sono aggiunte le seguenti: «o  l'iscrizione  al  corso  di  formazione  specifica  in   medicina generale»;     b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).   6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:   a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole «sulla base di  accordi regionali  e  aziendali»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico  ad ogni  medico   di   medicina   generale   nell'ambito   dei   modelli organizzativi multi professionali nei quali e' prevista  la  presenza oltre  che  del  collaboratore  di   studio,   anche   di   personale infermieristico,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  della   finanza pubblica»;   b) dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente: «m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera  0a),  prevedere  modalita'  e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle  graduatorie  affinche' sia garantito il servizio nelle  zone  carenti  di  personale  medico nonche' specifiche misure conseguenti alla  eventuale  rinuncia  agli incarichi assegnati.».     |  
|   |                                 Art. 13 
           Disposizioni in materia di carenza di medicinali              e di riparto del Fondo sanitario nazionale 
   1.  All'articolo  34,  comma  6,  secondo  periodo,   del   decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la  parola  «due»  e'  sostituita dalla seguente: «quattro» e all'articolo 148, comma 1,  del  medesimo decreto legislativo n.  219  del  2006,  le  parole  «comma  7»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «commi   6   e   7».   Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, le parole «di cui ai commi  da  7  a  15"»sono  sostituite  dalle seguenti: «di cui ai commi da 6 a 15».   2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2018 e per l'anno 2019».     |  
|   |                                 Art. 14 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5,  e  9,  comma  3, pari a 632.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della salute.   2. Relativamente al Capo I, ad esclusione dell'articolo 6, comma 5, dell'articolo 8 e del comma  1  del  presente  articolo,  la  Regione Calabria  mette  a  disposizione  del  Commissario   ad   acta,   del Commissario   straordinario,   del   Commissario   straordinario   di liquidazione,  del  Dipartimento  tutela  della   salute,   politiche sanitarie e del personale  impiegato  dall'Agenzia  nazionale  per  i servizi sanitari  regionali  il  personale,  gli  uffici  e  i  mezzi necessari all'espletamento dei  relativi  incarichi,  utilizzando  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.   3. Relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui  al  Capo II del presente decreto, si provvede senza nuovi o maggiori  oneri  a carico della  finanza  pubblica,  nell'ambito  delle  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 15 
                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   2. I direttori generali degli enti  del  servizio  sanitario  della Regione Calabria eventualmente  nominati  dalla  Regione  nei  trenta giorni anteriori alla data di entrata in vigore del presente  decreto cessano dalle loro  funzioni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto. Sono, in ogni caso,  revocate  le  procedure  selettive  dei direttori generali in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.   3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n. 222,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «L'incarico  di commissario  ad  acta  e  di  subcommissario  e'   valutabile   quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.».     |  
|   |                                 Art. 16 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     Dato a Roma, addi' 30 aprile 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Grillo, Ministro della salute 
                                 Salvini, Ministro dell'interno 
                                 Trenta, Ministro della difesa 
                                 Tria, Ministro dell'economia e  delle                                finanze 
                                 Bussetti,  Ministro  dell'istruzione,                                dell'universita' e della ricerca 
                                 Stefani,  Ministro  per  gli   affari                                regionali e le autonomie   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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