Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 aprile 2019 |
Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza», ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Trento, un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 1° agosto 2006, con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Reggio Emilia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il decreto in data 24 ottobre 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Torino; Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Torino; Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Brescia; Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Reggio Emilia; Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Brescia; Visto il decreto in data 29 ottobre 2018 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Reggio Emilia; Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Trento - via Pranzelores, 87 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 29 novembre 2018; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 20 marzo 2019, trasmessa con nota prot. n. 1761 del 2 aprile 2019;
Decreta:
Art. 1
Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» e' autorizzata ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Trento, via Pranzelores, 87 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale. |
| Art. 2
Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2019
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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