Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 5 aprile 2019
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Reno», concernente la riduzione dell'acidita' totale minima delle tipologie «Montuni», limitatamente alla campagna vendemmiale 2018/2019.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Reno»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
Vista la domanda del Consorzio tutela dei vini Reno, trasmessa per il tramite della Regione Emilia-Romagna con nota n. 764865 del 28 dicembre 2018, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Reno», di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione, per le tipologie di vini «Montuni», «Montuni spumante» e «Montuni frizzante», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2018/2019, nella misura di 0,5 g/l (da 5,5 a 5 g/l);
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2018 e' stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidita' totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l) non e' tale da incidere negativamente sulle caratteristiche organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un limite minimo di acidita' totale nettamente superiore a quello di 3,5 g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE;
Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Emilia-Romagna con la citata nota n. 764865 del 28 dicembre 2018;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019;
Ritenuto di dover pubblicare la modifica temporanea in questione sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e comunicare la stessa modifica temporanea alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Reno», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2018/2019, e' temporaneamente ridotto di 0,5 g/l per le tipologie «Montuni», «Montuni Spumante» e «Montuni Frizzante» (da 5,5 a 5 g/l).
 
Art. 2

1. La modifica temporanea di cui all'art. 1 entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
2. La modifica temporanea di cui all'art. 1 e' comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019 ed entra in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della sua pubblicazione da parte della Commissione, tramite il predetto sistema informativo, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2019

Il dirigente: Polizzi