Estratto determina n. 626/2019 del 2 aprile 2019 
     Medicinale: PARACETAMOLO GALENICA SENESE.     Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica  Senese  S.r.l., via Cassia Nord n. 351 - 53014 Monteroni D'Arbia (SI), Italia.     Confezioni:       «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini  in  vetro  da 100 ml - A.I.C. n. 041160072 (in base 10);       «10 mg/ml soluzione per infusione» 48 flaconcini  in  vetro  da 100 ml - A.I.C. n. 041160084 (in base 10);       «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine  da 100 ml con una porta - A.I.C. n. 041160096 (in base 10);       «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine  da 100 ml con due porte - A.I.C. n. 041160108 (in base 10).     Forma farmaceutica: soluzione per infusione.     Composizione:       principio attivo: paracetamolo. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezioni:       «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini  in  vetro  da 100 ml - A.I.C. n. 041160072 (in base 10); classe di rimborsabilita': «C»;       «10 mg/ml soluzione per infusione» 48 flaconcini  in  vetro  da 100 ml - A.I.C. n. 041160084 (in base 10); classe di rimborsabilita': «C»;       «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine  da 100 ml con una porta - A.I.C. n. 041160096 (in base  10);  classe  di rimborsabilita': «C»;       «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in poliolefine  da 100 ml con due porte - A.I.C. n. 041160108 (in base  10);  classe  di rimborsabilita': «C».     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Paracetamolo Galenica Senese» e' classificato,  ai  sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Paracetamolo Galenica Senese» e' la seguente:       per  le  confezioni  con  A.I.C.  nn.  041160096  e  041160108: medicinale soggetto a prescrizione  medica  da  rinnovare  volta  per volta (RNR);       per  le  confezioni  con  A.I.C.  nn.  041160072  e  041160084: medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso assimilabile (OSP). 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |