| Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2019 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 |  
| Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di specifiche situazioni di crisi.  |  
  |  
 |  
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  stabilire misure per la crescita economica;   Considerata, inoltre, la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di prevedere misure per  la  risoluzione  di  specifiche  situazioni  di crisi;   Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019;   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo economico; 
                                 Emana 
                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
                    Maggiorazione dell'ammortamento                     per i beni strumentali nuovi 
   1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti  titolari  di reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  dal  1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30  giugno  2020,  a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo  ordine risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  del costo  non  si  applica  sulla  parte  di  investimenti   complessivi eccedenti  il  limite  di  2,5   milioni   di   euro.   Resta   ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  93  e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.     |  
|   |                                 Art. 2 
                          Revisione mini-IRES 
   1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza  dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve  diverse da quelle di utili non disponibili,  nei  limiti  dell'incremento  di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 3,5  punti  percentuali;  per  il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018  e per i due successivi la stessa aliquota e' ridotta,  rispettivamente, di 1,5 punti percentuali,  di  2,5  punti  percentuali,  di  3  punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota  ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di  cui  all'articolo  1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in  misura corrispondentemente aumentata.   2. Ai fini del comma 1:     a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;     b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza  tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio  del  periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati  nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto  risultante  dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.   3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili  accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito  complessivo netto dichiarato e' computata in aumento degli  utili  accantonati  a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.   4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73,  comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle  imposte  sui  redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da  117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota ridotta, determinato  ai  sensi  del  comma  1  da  ciascun  soggetto partecipante al consolidato, e'  utilizzato  dalla  societa'  o  ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino  a concorrenza  del  reddito   eccedente   le   perdite   computate   in diminuzione. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  anche all'importo  determinato  dalle  societa'  e  dagli   enti   indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.   5.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota  ridotta   determinato   dalla   societa' partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito  a  ciascun  socio  in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La quota attribuita non utilizzata dal socio  e'  computata  in  aumento dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.   6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono  applicabili  anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di contabilita' ordinaria.   7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e'  cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di  quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 601.   8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.   9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi  da 28 a 34 sono abrogati.     |  
|   |                                 Art. 3 
                    Maggiorazione deducibilita' IMU                       dalle imposte sui redditi 
   1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «nella misura del  40  per  cento»  sono  sostituite dalle seguenti: «a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del  70  per  cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre 2018 tale deduzione e' applicata nella misura del 50 per cento e  per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento».     |  
|   |                                 Art. 4 
               Modifiche alla disciplina del Patent box 
   1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti  titolari  di  reddito  di impresa che optano per il regime agevolativo di cui  all'articolo  1, commi da 37 a 45, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo  31-ter  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito  agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione  in idonea documentazione  predisposta  secondo  quanto  previsto  da  un provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto,  con  il  quale  sono,  altresi',  definite   le   ulteriori disposizioni  attuative  del  presente  articolo.  I   soggetti   che esercitano l'opzione prevista  dal  presente  comma  ripartiscono  la variazione in diminuzione in tre quote annuali  di  pari  importo  da indicare nella dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi d'imposta successivi.   2. In caso di rettifica  del  reddito  escluso  dal  concorso  alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime  agevolativo  di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti  ivi  indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del  credito,  la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso  di  accessi, ispezioni,  verifiche  o   di   altra   attivita'   istruttoria,   il contribuente    consegni    all'Amministrazione    finanziaria     la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1  idonea  a  consentire  il  riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti  positivi  di  reddito,  ivi inclusi quelli impliciti derivanti  dall'utilizzo  diretto  dei  beni indicati, sia con riferimento ai criteri e  alla  individuazione  dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.   3. Il contribuente  che  detiene  la  documentazione  prevista  dal provvedimento,  di  cui  al  comma  1,   deve   darne   comunicazione all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.   4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo  31-ter del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, a condizione che non sia stato  concluso  il  relativo  accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volonta' di rinuncia  alla  medesima  procedura.  I  soggetti  che  esercitano l'opzione prevista dal presente comma  ripartiscono  la  somma  delle variazioni  in  diminuzione,  relative  ai  periodi  di  imposta   di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari  importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi d'imposta successivi.   5. Resta ferma la facolta', per  tutti  i  soggetti  che  intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni  previste nel  comma  2,  mediante  la  presentazione  di   una   dichiarazione integrativa ai sensi  dell'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale  deve essere data indicazione del possesso della documentazione  idonea  di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purche' tale dichiarazione integrativa  sia  presentata  prima  della formale conoscenza dell'inizio di qualunque  attivita'  di  controllo relativa al regime previsto dai commi da  37  a  45  dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   6. In assenza, nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  della comunicazione attestante il possesso della documentazione  idonea  di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi  del  comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Rientro dei cervelli 
   1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:       «1. I redditi di lavoro  dipendente,  i  redditi  assimilati  a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro  autonomo  prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:         a) i lavoratori non sono stati residenti in  Italia  nei  due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;         b) l'attivita' lavorativa  e'  prestata  prevalentemente  nel territorio italiano.»;     b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.  Il  regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti  dai soggetti  identificati  dal  comma  1  o  dal  comma  2  che  avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a  partire  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;     c)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.   Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne  o  a carico, anche in affido preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di  imposta  anche nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino  proprietari  di  almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al trasferimento;   l'unita'   immobiliare   puo'   essere    acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o  dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi  di  cui al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che  abbiano  almeno  tre  figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;     d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:       «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al  10  per cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una  delle seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.»;       5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019 spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si  fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».   2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e  d)  si applicano ai soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.   3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172, il comma 2 e' sostituito dal seguente:     «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,  del  18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della  Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».   4. All'articolo  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta  successivi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  cinque  periodi   d'imposta successivi»;     b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:       «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  nel periodo d'imposta in cui il  ricercatore  o  docente  trasferisce  la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e  nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la  residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori  con  un  figlio minorenne o a carico, anche in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di docenti e ricercatori che diventino proprietari di  almeno  un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2  del d.P.R. n. 917/1986 o nei dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal  docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai  figli,  anche in comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno  due figli  minorenni  o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo,   le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o  docente  diviene  residente,  ai   sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986, nel territorio dello Stato  e nei dieci  periodi  d'imposta  successivi,  sempre  che  permanga  la residenza fiscale  nel  territorio  dello  Stato.  Per  i  docenti  o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R.  n.  917/1986, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre  che  permanga  la  residenza  fiscale  nel  territorio  dello Stato.»;       3-quater.  I  docenti  o  ricercatori  italiani  non   iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati  in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al presente articolo purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un  altro Stato ai sensi di una convenzione contro le  doppie  imposizioni  sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti  impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie  pendenti  in  ogni stato e grado del giudizio nonche' per  i  periodi  d'imposta  per  i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano  i  benefici  fiscali  di  cui  al presente articolo nel testo vigente  al  31  dicembre  2018,  purche' abbiano avuto la  residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».   5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in  Italia  ai  sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.».     |  
|   |                                 Art. 6 
                   Modifiche al regime dei forfetari 
   1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono inserite le seguenti: «, ad eccezione  delle  ritenute  di  cui  agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».   2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le disposizioni di cui al comma 1  hanno  effetto  a  decorrere  dal  1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al  comma 1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data  di entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal  terzo  mese  successivo  alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre  rate  mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui  all'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.   3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 600» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».     |  
|   |                                 Art. 7 
               Incentivi per la valorizzazione edilizia 
   1. Sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di  ristrutturazione immobiliare che, entro  i  successivi  dieci  anni,  provvedano  alla demolizione  e  ricostruzione  degli   stessi,   conformemente   alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe  energetica A o B,  anche  con  variazione  volumetrica  rispetto  al  fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonche' all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte  ipotecaria  e  catastale  nella  misura  fissa  di euro  200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di  cui  al primo periodo, sono dovute  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresi'  dovuti  gli  interessi  di mora a  decorrere  dall'acquisto  dell'immobile  di  cui  al  secondo periodo.     |  
|   |                                 Art. 8 
                              Sisma bonus 
   1. All'articolo 16, comma 1-septies,  del  decreto-legge  4  giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, le parole «zone classificate a rischio sismico  1»  sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1,  2 e 3».     |  
|   |                                 Art. 9 
       Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili 
   1. I maggiori o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari,   con   le caratteristiche indicate al comma 2 non  concorrono  alla  formazione del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta.   2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono  presentare le seguenti caratteristiche:     a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo  e'  stato integralmente versato;     b) gli strumenti non sono stati  sottoscritti  o  acquistati  ne' dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o  nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto  o  del capitale;     c) l'acquisto  degli  strumenti  non  e'  stato  finanziato,  ne' direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente;     d)  nell'ordine  di  distribuzione  delle  somme  ricavate  dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso  rango,  o  un rango  superiore,  rispetto  alle  azioni  e  sono  subordinati  alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;     e)  gli  strumenti  non  sono  oggetto  di  alcuna  disposizione, contrattuale  o  di  altra  natura,  che  ne  migliori  il  grado  di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di  risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;     f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;     g) gli strumenti non possono  essere  rimborsati  o  riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;     h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto,  l'opzione  puo' essere esercitata unicamente dall'emittente;     i) le disposizioni che governano  gli  strumenti  non  contengono indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli  strumenti  saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che  l'emittente intende  rimborsarli,  anche  anticipatamente,  o  riacquistarli,  ad eccezione dei seguenti casi:       1) liquidazione della societa';       2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;     l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono  che  la societa' emittente abbia  la  piena  discrezionalita',  in  qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative  agli  strumenti.  Le distribuzioni annullate non sono cumulabili  e  l'annullamento  delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza  da  parte  della societa' emittente;     m) le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti  prescrivono, alternativamente,  che  al  verificarsi  di  un  determinato   evento connesso al livello di patrimonializzazione della societa':       1) il valore nominale degli  strumenti  sia  svalutato  in  via permanente o temporanea;       2) gli strumenti siano convertiti in azioni;       3) si attivi un meccanismo che produca  effetti  equivalenti  a quelli di cui ai precedenti due punti.   3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a  condizione  che  gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza,  nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori  che ai sensi del comma 1  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito imponibile degli emittenti ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle societa' e del valore della produzione netta al  fine  di  consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione con le  disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.   4. Il comma 22-bis dell'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e' abrogato; per gli  strumenti  finanziari  di  cui  al comma 22 del  citato  articolo  2,  emessi  nei  periodi  di  imposta precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al  comma  3  si considerano assolti  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 10   Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di               efficienza energetica e rischio sismico 
   1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:     «3.1. Per gli interventi  di  efficienza  energetica  di  cui  al presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo' optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».   2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente:     «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».   3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il fornitore.     |  
|   |                                 Art. 11 
                        Aggregazioni d'imprese 
   1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettera  a), del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che risultano  da  operazioni  di  aggregazione   aziendale,   realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre  2022,  si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore  di  avviamento  e quello attribuito ai beni strumentali materiali  e  immateriali,  per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo  da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di  5 milioni di euro.   2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate  ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2022,  si  considerano riconosciuti,  ai  fini  fiscali,  i  maggiori  valori  iscritti  dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o  sui beni  strumentali  materiali  e   immateriali,   per   un   ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.   3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  qualora  alle operazioni  di  aggregazione  aziendale  partecipino   esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo  societario.  Sono  in  ogni  caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione superiore al 20 per cento  ovvero  controllati  anche  indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai  sensi dei commi precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui  ha  avuto  luogo l'operazione di aggregazione aziendale.   4. Le disposizioni dei commi 1, 2  e  3  si  applicano  qualora  le imprese interessate dalle operazioni  di  aggregazione  aziendale  si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.   5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni  previste per le imposte sui redditi.   6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi  quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in  essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III  e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a  5,  decade  dall'agevolazione,  fatta  salva  l'attivazione  della procedura di cui all'articolo 11, comma  2,  della  legge  27  luglio 2000, n. 212.   7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui  si verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa'  e'  tenuta  a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e  l'imposta regionale sulle attivita'  produttive  dovute  sul  maggior  reddito, relativo anche ai periodi di imposta  precedenti,  determinato  senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti  fiscalmente  ai  sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte  liquidate  non  sono  dovute sanzioni e interessi.     |  
|   |                                 Art. 12 
           Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino 
   1.  Gli  adempimenti  relativi  ai  rapporti  di  scambio  con   la Repubblica di San Marino, previsti dal  decreto  del  Ministro  delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  ministro dell'Economia e delle Finanze in conformita'  ad  accordi  con  detto Stato. Sono fatti salvi gli  esoneri  dall'obbligo  generalizzato  di fatturazione  elettronica  previsti  da  specifiche  disposizioni  di legge. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate sono emanate le  regole  tecniche  necessarie  per  l'attuazione  del presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 13 
             Vendita di beni tramite piattaforme digitali 
   1.  Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo a ciascun trimestre, secondo modalita'  stabilite  con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun  fornitore  i seguenti dati:     a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo  di posta elettronica;     b) il numero totale delle unita' vendute in Italia;     c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di vendita.   2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.   3. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal fornitore.   4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15, del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le vendite a distanza di cui di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a 15, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  nel  periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,  invia  i  dati  relativi  a dette operazioni nel mese  di  luglio  2019,  secondo  modalita'  che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate di cui al comma 1.   5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  fino  al  31 dicembre 2020.     |  
|   |                                 Art. 14 
                    Enti associativi assistenziali 
   1. All'articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la  parola:  «religiose,»  e' inserita la seguente: «assistenziali,».     |  
|   |                                 Art. 15 
                Estensione della definizione agevolata              delle entrate regionali e degli enti locali 
   1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle entrate patrimoniali dello Stato,  approvato  con  Regio  decreto  14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al  2017,  dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti  enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative alle predette entrate. Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni, danno  notizia  dell'adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.   2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali stabiliscono anche:     a) il numero di  rate  e  la  relativa  scadenza,  che  non  puo' superare il 30 settembre 2021;     b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta'  di avvalersi della definizione agevolata;     c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare agli stessi giudizi;     d)  il  termine  entro  il  quale  l'ente   territoriale   o   il concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate e la scadenza delle stesse.   3. A  seguito  della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme oggetto di tale istanza.   4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.   5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.   6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.     |  
|   |                                 Art. 16   Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici  da parte di distributori di carburante 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  valgono  con  riferimento  alle  cessioni  di carburanti  effettuate  nei  confronti  sia  di  esercenti  attivita' d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso  in cui gli esercenti di impianti  di  distribuzione  di  carburante  non contabilizzino  separatamente  le  commissioni  addebitate   per   le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di  carburante, il credito d'imposta di cui al citato 1, comma 924,  della  legge  n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle  commissioni  calcolata in base al  rapporto  tra  il  volume  d'affari  annuo  derivante  da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.     |  
|   |                                 Art. 17 
                    Garanzia sviluppo media impresa 
   1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  istituita, nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione  europea,  una  sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie  a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di  finanziamenti  di importo  massimo  garantito   di euro   5   milioni   e   di   durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari  e finalizzati per almeno  il  60  per  cento  a  investimenti  in  beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di  150 milioni per l'anno 2019. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  disciplinate  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le condizioni i criteri e le modalita' di accesso  alla  garanzia  della sezione speciale.   2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo:  «Per  le garanzie  concesse  nell'ambito  di   portafogli   di   finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5  milioni  di euro.».   3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non  utilizzate a valere sulla la sezione speciale di cui  al  decreto  del  Ministro delle  attivita'  produttive  e  Ministro  per  l'innovazione  e   le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al  Fondo  con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva  di  cui  al Decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze  del  15  gennaio  2014,  sono utilizzate per le finalita' generali del predetto Fondo.   4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 18 
          Norme in materia di semplificazione per la gestione                   del Fondo di garanzia per le PMI 
   1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso.   2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di  garanzia  regionali  e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta  limitazione  rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di  conversione  del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera.   3. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  di  canali  alternativi  di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita' del predetto Fondo, in favore dei soggetti  che  finanziano,  per  il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,  progetti di investimento realizzati da micro, piccole e  medie  imprese,  come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attivita' ammissibili all'intervento del Fondo.   4. Ai fini di cui al comma 3:     a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralita' di  soggetti  puo'  richiedere  a  una  pluralita'  di potenziali   finanziatori,   tramite   piattaforme   on-line,   fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;     b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso  il  quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite  piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori.   5. La garanzia di  cui  al  comma  3  e'  richiesta,  per  conto  e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma  3, dai gestori di  piattaforme  di  social  lending  o  di  crowdfunding preventivamente  accreditati,  a  seguito  di  apposita   valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.   6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti  di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore   nel   rischio   dell'operazione,   le   modalita'   di retrocessione ai soggetti finanziatori delle  somme  derivanti  dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia, nonche' i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al  comma 5,  tra  i  quali  rientrano  la  trasparenza  della   modalita'   di determinazione del  prezzo  dei  finanziamenti,  l'affidabilita'  del modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto delle norme  che  regolano  le  attivita'  riservate  dalla  legge  a particolari categorie  di  soggetti,  ivi  inclusa  la  raccolta  del risparmio tra  il  pubblico  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.     |  
|   |                                 Art. 19 
                 Rifinanziamento del Fondo di garanzia                           per la prima casa 
   1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.   2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del  Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013, n. 147, viene accantonato a copertura  del  rischio  un  importo  non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.   3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 20 
                 Modifiche alla misura Nuova Sabatini 
   1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, le parole «2  milioni  di  euro»  sono  sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;     b)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «L'erogazione  del  predetto contributo e' effettuata» sono inserite  le  seguenti:  «,sulla  base delle  dichiarazioni  prodotte   dalle   imprese   in   merito   alla realizzazione dell'investimento,» e,  dopo  il  secondo  periodo,  e' aggiunto il seguente:  «In  caso  di  finanziamento  di  importo  non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in  un'unica soluzione.».     |  
|   |                                 Art. 21 
                    Sostegno alla capitalizzazione 
   1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni  dalla  legge  9 agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti,  alle  condizioni  di cui al presente articolo, in favore  delle  micro,  piccole  e  medie imprese, costituite in forma societaria,  impegnate  in  processi  di capitalizzazione,  che   intendono   realizzare   un   programma   di investimento.   2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  69 del  2013  sono  concesse  nel  caso  di  sostegno  a   processi   di capitalizzazione delle imprese, a  fronte  dell'impegno  dei  soci  a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle  scadenze  del  piano  di ammortamento del predetto finanziamento.   3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  i  contributi  di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando  il  rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,  sono rapportati  agli  interessi  calcolati,  in  via  convenzionale,  sul finanziamento a un tasso annuo del:     a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;     b) 3,575 per cento, per le medie imprese.   4. Per la concessione del  contributo  di  cui  presente  articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  200,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata per euro 10  milioni  per l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020  al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024.  Al  fine  di  assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono  trasferite  al Ministero  dello  sviluppo  economico  a  inizio  di  ciascuna  delle annualita' previste.   5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche  del  programma  di  investimento,  le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di  capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della  medesima,  nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di  mancato rispetto degli impegni assunti,  ivi  incluso  la  realizzazione  del predetto piano di capitalizzazione.   6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 22 
                   Tempi di pagamento tra le imprese 
   1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e' inserito il seguente:     Art.  7-ter  (Evidenza  nel  bilancio  sociale). -  A   decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le societa' danno  evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni  effettuate  nell'anno, individuando altresi'  gli  eventuali  ritardi  medi  tra  i  termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni,  nonche'  delle  eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.     |  
|   |                                 Art. 23 
                           Cartolarizzazioni 
   1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo 4, comma 4-ter:       1) dopo le  parole  «aperture  di  credito»  sono  inserite  le seguenti: «in qualunque forma»;       2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi  «Nel  caso  di cessione di crediti aventi le caratteristiche di  cui  al  successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad una banca o intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di  apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui  l'apertura  di credito  e'  collegata  e  mantenendo  la  domiciliazione  del  conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi  registrati  su  tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti  dai  contratti di  apertura  di  credito  o   di   affidamento,   anche   se   sorti successivamente alla cessione, secondo le modalita'  contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a  tutti  gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto  e  da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun  patrimonio  separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi  dai  portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui  al citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993 cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione.   Si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  dell'articolo  3, commi 2 e 2-bis.»;     b) all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole «derivanti dalla titolarita'» sono inerite le seguenti:  «,  in  capo alla societa' di cui all'articolo 7.2»;     c) all'articolo 7.1:       1) al comma 3:         1.1) le parole «degli articoli 124, 160,  182-bis  e  186-bis del Regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267»  sono  sostituite  dalle seguenti «degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;         1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori  di  passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo 2359 del codice civile.»;       2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:         «4. Possono essere costituite una  o  piu'  societa'  veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come  oggetto sociale esclusivo il compito di  acquisire,  gestire  e  valorizzare, nell'interesse  esclusivo   dell'operazione   di   cartolarizzazione, direttamente o attraverso  una  o  piu'  ulteriori  societa'  veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente  o  parzialmente,  il debito originario, i beni immobili e mobili  registrati  nonche'  gli altri beni e diritti concessi o costituiti,  in  qualunque  forma,  a garanzia dei crediti oggetto di  cartolarizzazione,  ivi  compresi  i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.  Il trasferimento dei suddetti beni e  diritti  puo'  avvenire  anche  ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo  58  del  testo  unico  bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma  5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi  modo  rivenienti  dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di  cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti  della  presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e  sono  destinate in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei titoli emessi e al  pagamento  dei  costi  dell'operazione.  I  beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai  medesimi  nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione  di  cui  al presente comma, o al successivo  comma  5,  costituiscono  patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle  societa'  stesse  e  da quello relativo alle altre operazioni. Sul  patrimonio  separato  non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla  societa'  di cartolarizzazione nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.».       3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:         «4-bis. Si applicano le imposte  di  registro,  ipotecaria  e catastale in misura fissa sugli atti  e  le  operazioni  inerenti  il trasferimento  a  qualsiasi  titolo,  anche  in  sede  giudiziale   o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi  4  e  5,  in  favore della societa'  veicolo  d'appoggio,  inclusi  eventuali  accolli  di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e  in  qualsiasi momento prestate, in favore della  societa'  di  cartolarizzazione  o altro   finanziatore    ed    in    relazione    all'operazione    di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e  diritti  acquistati  dalle societa' veicolo  d'appoggio  ai  sensi  del  comma  4,  le  relative eventuali  surroghe,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.         4-ter.  Alla  societa'  veicolo  d'appoggio  cessionaria  dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  fiscale applicabili alle  societa'  che  esercitano  attivita'  di  locazione finanziaria. Alle  cessioni  di  immobili  oggetto  di  contratti  di leasing risolti o  altrimenti  cessati  per  fatto  dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima societa' si applica  l'articolo  35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Per  le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali  effettuate  a qualunque titolo in relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla societa' veicolo d'appoggio le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e catastale sono dovute in misura fissa.         4-quater.  Per  gli  atti  e  i  provvedimenti   recanti   il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,  anche  di  garanzia, sui beni immobili acquistati dalle  societa'  veicolo  d'appoggio  in relazione  all'operazione  di  cartolarizzazione,   le   imposte   di registro, ipotecaria e catastale  sono  dovute  in  misura  fissa,  a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che  intende trasferirli entro cinque anni dalla data  di  acquisto.  Ove  non  si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le  imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30  per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma  3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio  decorre  il  termine  per  il recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.         4-quinquies. Gli atti e  i  provvedimenti  di  cui  al  comma 4-quater emessi a favore  di  soggetti  che  non  svolgono  attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di  registro,  ipotecaria  e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo all'acquirente ricorrano le condizioni  previste  alla  nota  II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131.  In caso di  dichiarazione  mendace  nell'atto  di  acquisto,  ovvero  di rivendita nel quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le disposizioni indicate nella predetta nota.».       4) al comma 5:         1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo»  sono sostituite dalle seguenti: «di tali contratti,  la  societa'  veicolo d'appoggio»;         1.2) le parole «nel bilancio di una  banca»  sono  sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di una  banca  o  di  un  intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385»;         1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa' veicolo» e' inserita la seguente: «d'appoggio».     d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente:     «Art.  7.2  (Cartolarizzazioni  Immobiliari  e  di  beni   mobili registrati) - 1. Le societa' che  effettuano  le  operazioni  di  cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b-bis,  non  possono   svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle  indicate dall'articolo 7, comma  1,  lettera  b-bis.  Delle  obbligazioni  nei confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni  altro  creditore nell'ambito di ciascuna  operazione  di  cartolarizzazione,  risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui  al comma 2 del presente articolo. A  tali  operazioni  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.     2. Per ogni operazione sono  individuati  i  beni  ed  i  diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei  titoli  e delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi  beni, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di cartolarizzazione dalle societa' di  cui  al  comma  1  costituiscono patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle  societa' stesse e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Su  ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi creditore diverso dai portatori  dei  titoli  emessi  dalle  societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti  ovvero  dalle controparti dei contratti derivati con  finalita'  di  copertura  dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».   2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 24 
                  Sblocca investimenti idrici nel sud 
   1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa' di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n.  214,  al  predetto  comma   11   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:     a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla  vigilanza  del dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «che esercita i diritti del socio di concerto, per  quanto  di  rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il  Ministero  per  le politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;     b) il quarto periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con  l'Ente  soppresso.  Le passivita' di  natura  contributiva,  previdenziale  e  assistenziale maturate sino alla data della costituzione della societa' di  cui  al primo  periodo  del  presente  comma  sono   estinte   dall'Ente   in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere  dalla data del trasferimento delle funzioni di cui  al  primo  periodo  del presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti  all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si  intendono attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il  contenzioso in essere, agevolando il Commissario  liquidatore  nella  definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti  e  i  debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni  sono esclusi  dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio   della societa' medesima. I  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei  confronti  dell'Ente  posto  in  liquidazione.  Il   Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente  al Ministero per le politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del turismo, che lo approva con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;     c) il penultimo periodo e' soppresso.     |  
|   |                                 Art. 25 
               Dismissioni immobiliari enti territoriali 
   1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della  legge  30  dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo la parola «proprieta'» sono aggiunte le seguenti:  «degli Enti territoriali e»;     b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.   2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, le parole «e,  in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e,  limitatamente  agli  enti non territoriali, in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di Stato».     |  
|   |                                 Art. 26   Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la  riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia  circolare 
   1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse.   2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:     a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo  comma,  primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;     b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;     c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;     d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.   3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche congiuntamente tra loro o  con  organismi  di  ricerca,  fino  ad  un massimo di tre  soggetti  co-proponenti.  In  tali  casi  i  progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del  contratto  di  rete   o   ad   altre   forme   contrattuali   di collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e l'accordo di partenariato.   4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:     a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali ubicate nel territorio nazionale;     b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non  superiori  a euro  2 milioni;     c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;     d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita' economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:       1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia circolare  o  a  «rifiuto  zero»  e  di   compatibilita'   ambientale (innovazioni eco-compatibili);       2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;       3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione dell'acqua;       4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;       5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente (smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali recuperati;   5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le seguenti modalita':       a) finanziamento agevolato per una percentuale  nominale  delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;       b) contributo diretto alla spesa fino al  20  per  cento  delle spese e dei costi ammissibili.   6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140 milioni di cui:     a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre  2013,  147,  ferma  restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della  legge  23  dicembre 2014, n. 190;     b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.     |  
|   |                                 Art. 27 
                Societa' di investimento semplice - SIS 
   1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) e' inserita la seguente:     «i-quater)  societa'  di  investimento  semplice  (SiS):  il  FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in  forma di Sicaf che  gestisce  direttamente  il  proprio  patrimonio  e  che rispetta tutte le seguenti condizioni:       1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;       2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);       3) non ricorre alla leva finanziaria;       4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo  35-bis, comma 1, lettera c).».   2. All'articolo 35-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:     «1-bis.  Le  SiS  non   applicano   le   disposizioni   attuative dell'articolo 6, commi 1,  2  e  2-bis).  Il  sistema  di  governo  e controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente  gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le  SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS  applicano le   disposizioni   dettate    dalla    Consob    in    materia    di commercializzazione di OICR.     1-ter. In deroga all'articolo 35-bis,  comma  1,  lettera  e),  i titolari  di  partecipazioni  indicati  all'articolo  15,  comma   1, rispettano i soli requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione  sociale della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice per azioni a capitale fisso.     1-quater. I soggetti che  controllano  una  SiS,  i  soggetti  da questi direttamente  o  indirettamente  controllati  o  controllanti, ovvero sottoposti  a  comune  controllo  anche  in  virtu'  di  patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi  dell'articolo  2359  del codice  civile,  nonche'  i  soggetti  che   svolgono   funzioni   di amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS  possono procedere alla costituzione di una  o  piu'  SiS,  nel  rispetto  del limite complessivo di euro 25 milioni.».     |  
|   |                                 Art. 28 
       Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali                        e dei contratti d'area 
   1. Per  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei  patti  territoriali  e  dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d)  e  f), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  le  imprese  beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento  agevolato  e le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso.  I  contenuti specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione delle  predette  dichiarazioni  sono  individuati  con  decreto   del Ministro dello sviluppo economico da emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  L'erogazione degli importi spettanti e'  autorizzata  sulla  base  delle  predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i  provvedimenti  adottati  fino  alla data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della  normativa previgente.  Per  l'insieme  delle  imprese  che  non  presentano  le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  predetto  decreto,  il  Ministero  dello sviluppo  economico   accerta   la   decadenza   dai   benefici   con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi  gia'  erogati  sulla  base  dei costi e delle spese sostenute.   2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite  del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie  della Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,   del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua  controlli  e  ispezioni, anche a campione,  sugli  interventi  agevolati  volti  a  verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la  veridicita'  delle dichiarazioni  sostitutive  presentate  ai  sensi  del  comma  1.  Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  una relazione di  sintesi  annuale  circa  gli  esiti  dei  controlli  da pubblicare  sul  sito  istituzionale.  Agli  oneri  per  i  precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo  di  500  mila euro,  a  valere  sulle  risorse  residue   disponibili   dei   patti territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai  sensi  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, consistente nel  pagamento  di  una  somma  in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.   3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti  in  favore  delle  imprese beneficiarie ovvero relativi  alle  rimodulazioni  gia'  autorizzate, nonche' le risorse necessarie per la  copertura  degli  oneri  per  i controlli e le ispezioni le risorse residue dei  patti  territoriali, ove  non  costituiscano  residui  perenti,  sono  utilizzate  per  il finanziamento  di  progetti   volti   allo   sviluppo   del   tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante  la  sperimentazione  di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette  risorse,  nonche'  la  disciplina  per   l'attuazione   dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali  efficienti e pregresse esperienze positive dei  soggetti  che  hanno  dimostrato capacita'  operativa  di  carattere  continuativo  nell'ambito  della gestione dei Patti territoriali.   4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni  di  euro  per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 29 
                      Nuove imprese a tasso zero,                Smart & Start e Digital Transformation 
   1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate  le seguenti modifiche:     a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata  massima  di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata  massima  di dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso  di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non  oltre  sessanta mesi,  la  percentuale  di  copertura  delle  spese  ammissibili   e' innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)  n.  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione europea»;     b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole:  «dodici  mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;     c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le  esclusioni  e  i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative   disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1»  sono  soppresse  e,  in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili  e'  innalzato  a  3  milioni  di  euro  per  le  imprese costituite da almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi. Sono fatte salve le  limitazioni  derivanti  dall'applicazione  della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;     d) dopo l'articolo 4-bis e'  inserito  il  seguente: «Art.  4-ter (Cumulo). - 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti  di  Stato  anche  de  minimis,  nei  limiti previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di riferimento.».   2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalita'  atte  a  consentire  la  maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n. 185, prevedendo anche, per le imprese di piu'  recente  costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in  vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative  agevolate  ai sensi del medesimo decreto  legislativo  continua  ad  applicarsi  la disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.   3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali  e  il  contenimento degli oneri  amministrativi  e  finanziari  a  carico  delle  imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sulla base dei criteri di cui  al  comma  4,  alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza, con particolare riferimento agli interventi  per  le  aree  di  crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181,  e all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al  decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre  2014,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  264  del  13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive  ai  soggetti  gestori dei singoli interventi.   4.  La  revisione  di  cui  al   comma   3   e'   improntata   alla semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso, concessione  e  erogazione  delle  agevolazioni,   anche   attraverso l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e  di rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari,   nonche' all'incremento dell'efficacia degli interventi, con  l'individuazione di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti  interessati, anche mediante una revisione degli impegni  finanziari  richiesti  ai proponenti, nonche', per gli  interventi  di  riqualificazione  delle aree di crisi industriale, atte a favorire  la  partecipazione  anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.   5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la  concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento  (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.   6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette  a  sostenere  la realizzazione dei progetti di trasformazione  tecnologia  e  digitale aventi le seguenti caratteristiche:     a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione orizzontale e verticale, industrial internet,  cloud,  cybersecuruty, big data e analytics);     b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.   7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al  comma  5  le  imprese devono  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di agevolazione, le seguenti caratteristiche:     a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;     b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;     c) avere conseguito  nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500 mila;     d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;     e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.   8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5  a  7 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto  e  sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del  Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  con  legge  7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.   9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in  termini  di  fabbisogno  e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 30   Contributi ai comuni per interventi di efficientamento  energetico  e                  sviluppo territoriale sostenibile 
   1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147, per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale sostenibile.   2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT), come di seguito indicato:     a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000  abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;     b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;     c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;     d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;     e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;     f) ai Comuni con popolazione superiore  compresa  tra  100.001  e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;     g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.   3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:     a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio energetico   degli   edifici   di   proprieta'   pubblica,    nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia  da  fonti rinnovabili;     b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere architettoniche.   4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:     a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali di investimento europeo;     b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno 2019.   5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.   6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello sviluppo economico.   7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da parte   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla   base dell'attestazione   dell'ente   beneficiario   dell'avvenuto   inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata, nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e' corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema  di  monitoraggio  di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e  alla regolare esecuzione dei lavori .   8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.   9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.   10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33, sottosezione Opere pubbliche.   11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma  703,  della  legge  23 dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la   voce «Contributo  comuni  per  efficientamento   energetico   e   sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».   12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito decreto ministeriale.   14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.     
                           TABELLA DI RIPARTO
  |===================|=========|=================|===================| | Tipologia         |   Enti  |     Importo     |      Totale       | |===================|=========|=================|===================| | > 250.000         |    12   |     250.000     |     3.000.000     | |-------------------|---------|-----------------|-------------------| | 100.001-250.000   |    33   |     210.000     |     6.930.000     | |-------------------|---------|-----------------|-------------------| | 50.001-100.000    |   100   |     170.000     |    17.000.000     | |-------------------|---------|-----------------|-------------------| | 20.001-50.000     |   379   |     130.000     |    49.270.000     | |-------------------|---------|-----------------|-------------------| | 10.001-20.000     |   707   |      90.000     |    63.630.000     | |-------------------|---------|-----------------|-------------------| | 5.001-10.000      | 1.183   |      70.000     |    82.810.000     | |-------------------|---------|-----------------|-------------------| | 2.001-5.000       | 2.050   |                 |                   | |-------------------|---------|      50.000     |   275.600.000     | | < 2.000           | 3.462   |                 |                   | |-------------------|---------|-----------------|-------------------|                    | 7.926   |                 |   498.240.000     |                    |---------|                 |-------------------|
          |  
|   |                                 Art. 31 
                            Marchi storici 
   1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente:  «Art.  11-ter (Marchio  storico  di  interesse  nazionale).  -  1.  I  titolari   o licenziatari esclusivi  di  marchi  d'impresa  registrati  da  almeno cinquanta  anni  o  per  i  quali  sia  possibile  dimostrare   l'uso continuativo  da   almeno   cinquanta   anni,   utilizzati   per   la commercializzazione di prodotti o servizi  realizzati  in  un'impresa produttiva  nazionale  di  eccellenza   storicamente   collegata   al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del  marchio  nel registro  dei  marchi  storici  di   interesse   nazionale   di   cui all'articolo 185-bis.   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico  e'  istituito il logo «Marchio storico  di  interesse  nazionale»  che  le  imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalita' commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati i criteri per l'utilizzo  del logo «Marchio storico di interesse nazionale».»;     b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:   «Art.  185-bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale).  -  1. E'  istituito,  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  il registro speciale dei  marchi  storici  come  definiti  dall'articolo 11-ter.   2.  L'iscrizione  al  registro  speciale  dei  marchi  storici   e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo  del marchio.   Art.  185-ter  (Valorizzazione  dei  marchi  storici  nelle   crisi d'impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali  e la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul  territorio  nazionale, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  il  Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il  predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati  a  condizioni  di mercato, nel rispetto di quanto previsto  dalla  Comunicazione  della commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato  destinati a promuovere  gli  investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di  gestione  e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.     2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto  nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis che intenda chiudere il sito  produttivo  di  origine  o  comunque  quello  principale,   per cessazione dell'attivita' svolta o per delocalizzazione della  stessa al di fuori del territorio nazionale, con  conseguente  licenziamento collettivo,  notifica  senza  ritardo  al  Ministero  dello  sviluppo economico  le  informazioni  relative  al  progetto  di  chiusura   o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:       a) i motivi economici, finanziari o  tecnici  del  progetto  di chiusura o delocalizzazione;       b)  le  azioni  tese  a  ridurre  gli   impatti   occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;       c)  le  azioni  che  intende  intraprendere  per   trovare   un acquirente;       d) le opportunita' per i dipendenti  di  presentare  un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra  possibilita'  di  recupero  degli asset da parte degli stessi.     3. A seguito dell'informativa di cui al  comma  2,  il  Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento  per  l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.     4. La violazione degli obblighi informativi di  cui  al  comma  2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti  del  titolare  dell'impresa   titolare   o   licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».   2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono  destinati  30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui  al presente  articolo,  relativamente  alle  operazioni  finalizzate  al finanziamento di progetti  di  valorizzazione  economica  dei  marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie  o  licenziatarie del marchio storico possono  accedere  alla  garanzia  del  Fondo  di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con  decreto del Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  col  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita',  le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.   3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico,  in  possesso  dei specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per  l'attuazione  del  presente comma e' autorizzata la  spesa  di  400.000 euro  annui  a  decorrere dall'anno 2020.   4. Agli oneri derivanti dai commi  2  e  3  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 32 
        Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito                         di brevetti e marchi 
   1. Ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine  di assicurare la tutela dell'originalita'  dei  prodotti  italiani,  ivi inclusi  quelli  agroalimentari,  venduti  all'estero,  e'   concessa un'agevolazione pari al 50 per cento delle  spese  sostenute  per  la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal  fenomeno  dell'Italian Sounding, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,   recante   Codice   della   proprieta'   industriale. L'agevolazione e' concessa fino ad un  importo  massimo  annuale  per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel  limite  annuo di cui al comma 3.   2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le disposizioni di attuazione, ivi  inclusa  l'indicazione  delle  spese ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che  avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonche'  le  modalita'  di verifica e controllo  dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.   3. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti  dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.   4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le seguenti modifiche:     a) al comma 1, dopo le parole  «simboli,  emblemi  e  stemmi  che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti:  «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e  i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».     b) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente  comma  1-bis:  «Non possono altresi' formare oggetto di registrazione  parole,  figure  o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».   5. All'articolo 144 del Codice della  proprieta'  industriale  sono apportate le seguenti modifiche:     a) alla rubrica sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:  «e pratiche di Italian Sounding»;     b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:       «1-bis. Agli  effetti  delle  norme  contenute  nella  presente sezione sono pratiche di Italian  Sounding  le  pratiche  finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»   6. All'articolo 145 del  codice  di  proprieta'  industriale,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «e  della falsa evocazione dell'origine italiana»;     b)   ovunque   ricorrano   le   parole    «Consiglio    Nazionale Anticontraffazione»  sono   sostituite   dalle   parole:   «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»;     c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica»  sono  aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,».   7. Alle start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre 2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In  Innovazione  - al fine di supportare la valorizzazione del processo  di  innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.   8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle  imprese  di  cui  al comma 10 per l'acquisizione di servizi di  consulenza  relativi  alla verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda di brevetto e  di  deposito  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.   9. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  voucher  3I  sono definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministero  dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui  al  comma  10,  attivate  dal  Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione  del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico puo'  avvalersi  di un soggetto gestore e dei soggetti di cui  al  capo  VI  del  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.   10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7,  8  e  9  del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni  di  euro per  ciascun  anno  del  triennio  2019-2021  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   11. Al fine di  stabilizzare  il  sostegno  alle  piccole  e  medie imprese per la valorizzazione dei titoli di  proprieta'  industriale, il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede  annualmente,  con decreto del direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  - Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione  di  un  atto  di programmazione dell'apertura dei  bandi  relativi  alle  misure  gia' operanti denominate  brevetti,  marchi  e  disegni,  attuate  tramite soggetti gestori in modo tale da rendere  le  misure  rispondenti  ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le  necessarie  modifiche per rendere le misure eleggibili  all'interno  degli  interventi  che possono  essere  cofinanziati  dall'Unione  europea,   al   fine   di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.   12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori  in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti  di qualita',   il   Ministero   dello   sviluppo    economico    concede un'agevolazione diretta  a  sostenere  la  promozione  all'estero  di marchi collettivi o di certificazione volontari  italiani,  ai  sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30, da parte di associazioni  rappresentative  di  categoria  fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.   13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalita' di concessione dell'agevolazione di  cui  al comma  12,  nonche'  i  requisiti  minimi  dei  disciplinari   d'uso, determinati  d'intesa  con  le  associazioni  rappresentative   delle categorie produttive, le disposizioni minime  relative  all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per  uso  non  conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i  criteri  per la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.   14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la  supervisione sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del  marchio  e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali  marchi. Agli adempimenti  previsti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza pubblica.   15. Agli oneri derivanti dai commi  12  e  13,  pari  a  1  milione di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019 si provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   16. All'articolo 55 del Codice della  proprieta'  industriale  sono apportate le seguenti modifiche:     a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:       «1. La domanda internazionale depositata ai sensi del  Trattato di cooperazione in materia  di  brevetti,  ratificato  con  legge  26 maggio  1978,  n.  260,  contenente  la  designazione  o   l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto  europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o  per modello di utilita' depositata in  Italia  alla  stessa  data,  e  ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di  deposito,  o di priorita', ove  rivendicata,  viene  depositata  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della  procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1.».     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis. La protezione conferita  dalla  domanda  ai  sensi  del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare  della  medesima  abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano  brevetti  e marchi, una  traduzione  in  lingua  italiana  della  domanda  ovvero l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.   La designazione dell'Italia nella domanda internazionale e'  considerata priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per  quanto   disposto dall'articolo 46,  comma  3,  quando  la  domanda  stessa  sia  stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione  dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il  termine stabilito dal comma 1.       1-ter. Le modalita' di applicazione  del  presente  articolo  e dell'articolo 160-bis sono  determinate  con  decreto  del  Ministero dello sviluppo economico.».   17. Dopo l'articolo 160 del Codice della proprieta' industriale  e' inserito il seguente:   «Art. 160-bis (Procedura nazionale della domanda internazionale). - 1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare  all'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi per  la  concessione  del  brevetto  italiano  per  invenzione industriale o modello di utilita', deve essere accompagnata da:     a) una traduzione italiana completa della domanda  internazionale come pubblicata;     b) i diritti di deposito previsti dalla  Tabella  A  allegata  al decreto 2 aprile 2007  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.   2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  del presente  codice,  dei  regolamenti  attuativi  e  dei  decreti   sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita' e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.   3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata  su  una  domanda  internazionale  ai  sensi   del   comma   1 dell'articolo 55 la ricerca di  anteriorita'  effettuata  nella  fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per  la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame  previste dal presente codice.».     |  
|   |                                 Art. 33   Assunzione di personale nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei           comuni in base alla sostenibilita' finanziaria 
   1. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al presente comma, anche al fine  di  consentire  l'accelerazione  degli investimenti pubblici, con  particolare  riferimento  in  materia  di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali,  edilizia  sanitaria  e  gli  altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere  ad  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei  fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino  ad  una  spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo  degli  oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  non  superiore  al  valore soglia definito come  percentuale,  anche  differenziata  per  fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in  cui  viene  prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui  destinazione  e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui  al  presente  comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio  di  previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di  concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le Province autonome di Trento e Bolzano,  entro sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  individuate  le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime  annuali  di incremento del personale in servizio per le regioni che si  collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di  cui  al  primo  periodo,  adottano  un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino  al conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in  aumento  o  in  diminuzione,  per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche'  delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.   2. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma  1,  i  comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del  rendiconto  dell'anno precedente a quello in cui viene prevista  l'assunzione,  considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in  bilancio di   previsione.   Con   decreto   del   Ministro   della    pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi  al  valore medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si collocano  al  di  sotto  del  predetto  valore  soglia.  I  predetti parametri possono essere  aggiornati  con  le  modalita'  di  cui  al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la spesa  di  personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi   a   carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti  dei  primi  tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia  di  cui  al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale  del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per cento. A decorrere dal 2025  i  comuni  che  registrano  un  rapporto superiore al valore soglia applicano un turn  over  pari  al  30  per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire  l'invarianza  del  valore  medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.     |  
|   |                                 Art. 34 
                       Piano grandi investimenti                    nelle zone economiche speciali 
   1. Ai fini dello sviluppo  di  grandi  investimenti  delle  imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui  all'articolo  4  del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nonche'  per  l'attrazione  di ulteriori  nuove  iniziative  imprenditoriali,  il   Presidente   del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica  delegata per la coesione, definisce le linee di intervento  denominate  «Piano grandi investimenti - ZES» a cui sono destinati 50  milioni  di  euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100  milioni  di  euro per il 2021 a valere sulle risorse  del  Fondo  sviluppo  e  coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013, n. 147.   2. Il piano puo' essere utilizzato per investimenti,  in  forma  di debito o di capitale di rischio, ovvero per  sottoscrivere  quote  di fondi di investimento o fondi di fondi o di  altri  veicoli  previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento  in forma di debito o di capitale di rischio.   3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di  una  sua  parte  con  soggetti  individuati  nel  risetto   della disciplina europea e nazionale in materia.   4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri  o,  se nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  coesione,  sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il  Ministro  per gli affari regionali, sono disciplinate le  linee  di  attivita'  del Piano di cui al comma 1, nonche' l'ammontare degli  investimenti,  le modalita' di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e  le specifiche di investimento  oggetto  di  intervento  da  parte  dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.     |  
|   |                                 Art. 35 
               Obblighi informativi erogazioni pubbliche 
   1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:     «125. A partire dall'esercizio finanziario 2018,  i  soggetti  di cui al secondo periodo sono  tenuti  a  pubblicare  nei  propri  siti internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni anno, le informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli  stessi  effettivamente   erogati   nell'esercizio   finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n. 33. Il presente comma si applica:       a) ai soggetti di cui all'articolo  13  della  legge  8  luglio 1986, n. 349;       b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206;       c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;       d) alle cooperative sociali che  svolgono  attivita'  a  favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.     125-bis.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita'   di   cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio  consolidato  gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001, n.  165  e  dai  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e  quelli  comunque non  tenuti  alla  redazione   della   nota   integrativa   assolvono all'obbligo di cui al  primo  periodo  mediante  pubblicazione  delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno,  su propri siti internet, secondo modalita'  liberamente  accessibili  al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali  delle associazioni di categoria di appartenenza.     125-ter. A partire dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il trasgressore abbia ottemperato agli  obblighi  di  pubblicazione,  si applica la sanzione della restituzione  integrale  del  beneficio  ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  hanno  erogato  il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante  o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.     125-quater. Qualora i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e 125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall'articolo  26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata  del  bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1,  comma  386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.     125-quinquies. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimis contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui all'articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e  125-bis,  a condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di categoria di appartenenza.     125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma  125,  lettera d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di integrazione, assistenza e protezione sociale.     126.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   gli   obblighi   di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di  diritto  o  di  fatto,  direttamente  o   indirettamente,   dalle amministrazioni  dello  Stato,  mediante  pubblicazione  nei   propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.  In caso  di  inosservanza  di  tale  obbligo  si  applica  una  sanzione amministrativa pari alle somme erogate.     127. Al fine di evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e 126 non si applica ove l'importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000 euro  nel   periodo considerato.     128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo  14  marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo.».     129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da  125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui  ai  predetti commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».   2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14  dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio 2019, n. 12, e' abrogato.     |  
|   |                                 Art. 36 
           Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori 
   1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33, la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».   2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato  da  unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di  cui  alla  legge  20 maggio 2016, n. 76, i parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza  di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;     b) al  comma  496,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;     c) al  comma  497,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;     d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato  ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  giugno 2016, n. 119»;     e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:       «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono definite le modalita' di presentazione della  domanda  di  indennizzo nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e  disciplinata  una  Commissione  tecnica  per: l'esame e l'ammissione  delle  domande  all'indennizzo  del  FIR;  la verifica delle violazioni  massive,  nonche'  della  sussistenza  del nesso  di  causalita'  tra  le  medesime  e  il  danno   subito   dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del  FIR.  Le suddette verifiche possono avvenire anche  attraverso  la  preventiva tipizzazione   delle   violazioni   massive   e   la   corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in  presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato.  Il  decreto indica  i  tempi  delle  procedure  di  definizione   delle   istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo  e,  in  modo non tassativo, le fattispecie  di  violazioni  massive.  Il  suddetto procedimento non si applica ai casi  di  cui  al  comma  502-bis.  La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso  di  idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e  probita'.  Con successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono nominati i componenti della Commissione  tecnica  e  determinati  gli emolumenti da attribuire ai  medesimi,  nel  limite  massimo  di  1,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi  da  attribuire  ai componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al  predetto limite massimo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di   indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al comma  494,  e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze.»;     f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:       «501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento  delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono  affidate dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  rispetto  dei principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a  capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello  Stato  esercita un controllo analogo a quello esercitato  su  propri  servizi  e  che svolge la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono a carico delle risorse finanziarie del FIR  non  oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.»;     g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:       «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono  soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR.»;     h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:       «502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della   Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno  diritto  all'erogazione da  parte  del  FIR  di  un  indennizzo  forfettario   dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497  i  risparmiatori persone   fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni  e  delle  obbligazioni subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il  soggetto  legato  da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti  entro il secondo grado in possesso  dei  suddetti  strumenti  finanziari  a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti  condizioni:  a)  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro;  b)  ammontare  del reddito  complessivo  del  risparmiatore  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla  suddetta  lettera  a) risulta dal patrimonio  mobiliare  posseduto  al  31  dicembre  2018, esclusi gli strumenti finanziari  di  cui  al  comma  494,  calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  Direzione  generale   per l'inclusione e le politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze  del  13 aprile 2017,  n.  138,  recante  approvazione  del  modello  tipo  di dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonche'   delle   relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  dicembre 2013, n. 159. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita' di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario.       502-ter. Il  limite  di  valore  del  patrimonio  mobiliare  di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma  502-bis,  lettera  a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e delle finanze, previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  501, secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.».     |  
|   |                                 Art. 37   Ingresso del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  capitale                 sociale della NewCo Nuova Alitalia 
   1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo  e  per  il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di  interessi  ai  sensi  del  comma  3,  quote  di partecipazione al capitale della societa' di nuova  costituzione  cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto  delle  procedure  di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  natura  non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei  Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e  legali  a  valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.   2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non  si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n. 175.   3. Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  in  amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento  a titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21 giugno 2017, n. 96, come integrato  ai  sensi  dell'articolo  12  del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  -  dalla  data  di  effettiva erogazione  alla  data  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo economico di autorizzazione alla  cessione  dei  complessi  aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre  il  31  maggio 2019.   4. Gli interessi di cui al comma 3  sono  versati  all'entrata  del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla  data  del  predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati ad uno o piu' capitoli dello stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al comma 1.   5. All'articolo 50, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  50  del 2017, le parole al terzo periodo «,ed e' restituito  entro  sei  mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni  altro debito della procedura» sono soppresse.   6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n.  12, le parole « entro  trenta  giorni  dall'intervenuta  efficacia  della cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione  dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti  dell'attivo disponibile  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana   S.p.A.   in amministrazione straordinaria».   7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede  ai  sensi dell'articolo 50.   8. Tutti gli atti e le operazioni posti  in  essere  dal  Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione  di  cui  al  presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.     |  
|   |                                 Art. 38 
                          Debiti enti locali 
   1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il comma  932  e'  inserito  il  seguente:  «932-bis.  A  seguito  della conclusione   delle   attivita'    straordinarie    della    gestione commissariale di cui al comma 932:     a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;     b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza  della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva  del  piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui  all'articolo  78  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito  in  attuazione  del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione  o cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);     c) e' trasferita a Roma capitale  la  titolarita'  del  piano  di estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente  alle  risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n. 122,  non   destinate   annualmente   all'ammortamento   del   debito finanziario a carico del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze individuati dallo stesso decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui al comma 930;     d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte  in data anteriore al  28  aprile  2008  non  inserite  nella  definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella competenza di Roma Capitale.».   2.  Fino  alla  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire  a  temporanee  carenze  di liquidita' della Gestione  stessa  il  comune  di  Roma  Capitale  e' autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di  liquidita'.  Le modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo precedente, sono  disciplinate  con  apposita  convenzione  tra  Roma Capitale e la Gestione Commissariale.     |  
|   |                                 Art. 39 
            Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 
   1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26, le parole da: «il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «attesa  la situazione di necessita' e  di  urgenza,  limitatamente  al  triennio 2019-2021, l'Anpal, previa  convenzione  approvata  con  decreto  del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  puo'  avvalersi  di societa' in house al Ministero  medesimo  gia'  esistenti,  le  quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione  messi  a disposizione da Consip S.p.A.».     |  
|   |                                 Art. 40   Misure di sostegno al reddito per  chiusura  della  strada  SS  3-bis                            Tiberina E45 
   1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16  gennaio  2019,  per  un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori  del  settore  privato, compreso quello  agricolo,  impossibilitati  a  prestare  l'attivita' lavorativa, in tutto o in  parte,  a  seguito  della  chiusura  della strada SS 3bis Tiberina E45  Orte  Ravenna  dal  Km.  168+200  al  Km 162+698,  per  il  sequestro  del  viadotto   Puleto   con   relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende,  o  da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti  dalla  predetta  chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo  e  per  i  quali  non trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che  hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.   2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti di Stato.   3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite  di  spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno  2019.  La  ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del  presente comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del  rispetto del limite di  spesa  medesimo  sono  disciplinati  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista  dei  beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che  provvede all'erogazione delle indennita'.  Le  domande  sono  presentate  alla regione,  che  le   istruisce   secondo   l'ordine   cronologico   di presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del rispetto del limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i  risultati dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e  alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.   4. Per l'indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione salariale di cui al comma 1, e' prevista la  modalita'  di  pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro  e' obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da  parte  dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi,  rimangono  a  carico  del datore di lavoro inadempiente.   5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di euro per l'anno 2019, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  in conto  residui  iscritte  sul  Fondo  sociale   per   occupazione   e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a)   del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla  compensazione degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 41 
       Misure in materia di aree di crisi industriale complessa 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018,  n.  136,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano, altresi', anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.   2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1  pari  a  16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno 2020 si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  in  conto  residui iscritte sul Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a  9,6  milioni  di  euro  per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 42   Controllo degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza  sugli strumenti di misura  conformi  alla  normativa  nazionale  ed  europea) 
   1. Il  periodo  transitorio  previsto  all'articolo  18,  comma  2, secondo periodo del decreto del Ministro delle sviluppo economico  21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita'  alle disposizioni abrogate dall'articolo 17  del  predetto  decreto,  che, alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.   2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono  continuare  ad  operare  fino  al  30 giugno 2020 a decorrere dalla  data  della  domanda,  da  presentarsi entro il  termine  del  30  settembre  2019,  dimostrando  l'avvenuta accettazione     formale     dell'offerta     economica      relativa all'accreditamento.   3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al  nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto 1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.     |  
|   |                                 Art. 43   Semplificazione degli adempimenti per  la  gestione  degli  enti  del                            Terzo settore 
   1. All'articolo 5 del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, secondo periodo, le parole  «del  finanziamento  o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in  caso  di finanziamenti o contributi di importo  unitario  inferiore  o  uguale a euro 500, entro il mese di marzo  dell'anno  solare  successivo  se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;     b) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «contestualmente alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  tramite PEC,»;     c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per  gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:       a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la  composizione dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto  o  in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita' dei quali si coordina  con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;       b) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  i  cui  organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che  sono  o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento  nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,  nei sei anni precedenti,  incarichi  di  governo  al  livello  nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti;       c) le fondazioni, le associazioni  e  i  comitati  che  erogano somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscono  in  misura  pari  o superiore a euro  5.000  l'anno  al  finanziamento  di  iniziative  o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o loro articolazioni, di membri  di  organi  o  articolazioni  comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di  cariche  istituzionali  nell'ambito  di  organi  elettivi  o   di governo.»;       d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Il  comma 4, lettera b), non si applica agli enti del  Terzo  settore  iscritti nel Registro unico nazionale  di  cui  all'articolo  45  del  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4,  lettera  b),  non  si applica altresi' alle  fondazioni,  alle  associazioni,  ai  comitati appartenenti alle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha stipulato patti, accordi o intese».   2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto  registro  previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n. 13, s'intende  soddisfatto  con  l'iscrizione  in  uno  dei  registri previsti dalle normative di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.   3. All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro  il  mese  solare successivo  a  quello  di  percezione,  in  apposito  registro»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a  quello di percezione ovvero, in caso  di  contributi,  prestazioni  o  altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro  500, entro   il   mese   di   marzo   dell'anno   solare   successivo   se complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in  apposito registro numerato progressivamente  e  firmato  su  ogni  foglio  dal rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo, le parole «e in ogni caso l'annotazione deve  essere  eseguita  entro  il  mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;     b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte  le  seguenti: «, primo periodo,»; alla fine del  primo  periodo  sono  aggiunte  le seguenti parole:  «,  se  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  non  ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle ammende in conformita' al  comma  13»  e,  in  fine,  dopo  il  primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del  divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di  cui al primo periodo del presente comma se entro  tre  mesi  dalla  piena conoscenza della sussistenza delle  condizioni  ostative  di  cui  al comma 12, secondo periodo, il partito o  movimento  politico  non  ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle ammende in conformita' al comma 13.»;     c) al comma 28, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  in  fine  il seguente: «E' fatto  salvo  quanto  disposto  all'articolo  5,  comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;     d) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente: «28-bis.  In  deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di  cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati  al  mese  solare  successivo  dal  comma  11,  terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per  i comitati  elettorali,  al  secondo  mese  solare   successivo.   Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al  primo  periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il  comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di  elargizioni  disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli  ulteriori  divieti  di  cui  al comma 12 del presente articolo,  il  comma  21  si  applica  solo  in relazione a contributi, prestazioni o  altre  forme  di  sostegno  di importo superiore nell'anno a euro 500.».   4. I termini di cui all'articolo 1, comma  28-bis,  primo  periodo, della legge 19 gennaio 2019, n.  3,  si  applicano  agli  adempimenti relativi  ad  elargizioni,  finanziamenti  e  contributi  ricevuti  a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata  in vigore della medesima legge.     |  
|   |                                 Art. 44   Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di  programmazione,  vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal  Fondo  per  lo sviluppo e la coesione 
   1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario  e  la  qualita' degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di  coesione  dei  cicli  di  programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di  accelerarne  la  spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione  di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi, l'Agenzia   per   la   coesione   territoriale   procede    ad    una riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre all'approvazione del CIPE, su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud, autorita' delegata per la coesione, entro quattro  mesi  dall'entrata in vigore della  presente  disposizione,  un  unico  Piano  operativo denominato «Piano sviluppo e coesione»,  con  modalita'  unitarie  di gestione e monitoraggio.   2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle  politiche  di coesione  e  della  relativa  programmazione  e  di  valorizzarne  la simmetria  con  i  Programmi  Operativi  Europei,  ciascun  Piano  e' articolato per aree tematiche, in analogia  agli  obiettivi  tematici dell'Accordo di Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,  istituiti con  delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati  di Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni  titolari  dei  Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del  Dipartimento  per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale, del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della politica economica e dei  Ministeri  competenti  per  area  tematica, nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli ambiti  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  3.   Per   la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque denominati.   3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando  le competenze specifiche normativamente attribuite alle  amministrazioni centrali e alle Agenzie nazionali:     a) approvano la metodologia e i criteri usati  per  la  selezione delle operazioni;     b) approvano le relazioni di attuazione annuali e finali;     c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano  operativo, con facolta' di approvazione delle stesse  ai  sensi  del  numero  2, lettera g)  della  delibera  CIPE  10  agosto  2016,  n.  25,  ovvero esprimendo un parere ai fini  della  sottoposizione  delle  modifiche stesse al CIPE;     d) esaminano ogni aspetto che incida sui  risultati  comprese  le verifiche di efficacia dell'attuazione;     e) esaminano i risultati delle valutazioni.   4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 integrano la  propria  composizione  e  disciplina  secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.   5. Le  Amministrazioni  titolari  dei  Piani  sviluppo  e  coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema  gestionale  e  rendono disponibili, con  periodicita'  bimestrale,  i  dati  di  avanzamento finanziario, fisico  e  procedurale  alla  Banca  dati  Unitaria  del Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni normative  di cui di cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge  23  dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).   6. Restano in  ogni  caso  fermi  le  dotazioni  finanziarie  degli strumenti  di  programmazione  oggetto  di  riclassificazione,   come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  gli interventi individuati e il relativo finanziamento,  le  appostazioni programmatiche  ove  non  declinate  in  specifici   interventi,   la titolarita' dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.   7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e  coesione  di cui al comma 1 puo' contenere:     a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con procedura di aggiudicazione avviata alla data di  entrata  in  vigore del presente decreto;     b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  dell'Agenzia  per  la coesione territoriale,  sentite  le  Amministrazioni  titolari  delle risorse di cui al comma 1, in  ragione  dello  stato  di  avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza  e  sinergia  con  le priorita' di sviluppo dei territori e con  gli  obiettivi  strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,  nonche'  della concomitante possibilita'  di  generare  obbligazioni  giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.   8. L'amministrazione titolare del  Piano  operativo  oggetto  della riclassificazione,  prevista  al  comma  1,  e'  responsabile   della individuazione degli interventi, comprensivi di  quelli  previsti  in sostituzione degli interventi gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, inclusa la  vigilanza  sulla  attuazione dei singoli interventi, l'approvazione di varianti, la  presentazione degli stati di avanzamento, nonche'  delle  richieste  di  erogazione delle risorse ai beneficiari.   9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il  CIPE,  con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione, stabilisce, a fini di accelerarne la realizzazione  e  la  spesa,  le misure di accompagnamento  alla  progettazione  e  all'attuazione  da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per  la  progettazione  di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  162,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti  nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con  delibera  CIPE  su proposta del Ministro per il Sud al fine di contribuire:     a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione  relativi  alle Amministrazioni di cui al comma 2 per le quali le risorse di  cui  al comma 1 di cui risultino titolari al momento di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori alle risorse assegnate al  Piano sviluppo e coesione relativo alle medesime Amministrazioni  ai  sensi del comma 7;     b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie»    per    infrastrutture    stradali,     ferroviarie, aeroportuali,  idriche,  nonche'   per   fronteggiare   il   dissesto idrogeologico e per la messa in  sicurezza  di  scuole,  ospedali  ed altre strutture pubbliche, da attuare  attraverso  lo  strumento  del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88  da  stipulare  per  singola  area tematica;     c)  al  finanziamento  della   progettazione   degli   interventi infrastrutturali.   11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il   vincolo   di   destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le  norme  di  legge  relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.   12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo  e  coesione attribuite con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  non  ancora programmate  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente disposizione, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per  il  finanziamento  di  interventi  infrastrutturali  devono essere corredate della positiva  valutazione  tecnica  da  parte  del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa  e  motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse  non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.   13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10,  lettera  c) finanziano  i  costi  della  progettazione   tecnica   dei   progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva  da  parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di  fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle  Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche  attraverso  il ricorso alla Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed  edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente  la progettazione esecutiva accedono  prioritariamente  ai  finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse  del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle  finalita'  specifiche  di cui al presente comma non  si  applica  il  vincolo  di  destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre 2013, n. 147.   14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi di cui alla delibera  CIPE  n. 25/2016. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud,  d'intesa  con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per  assicurare  la  fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006  e 2007-  2013.  Nelle  more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di sviluppo  e  coesione,  si  applicano  le  regole  di  programmazione vigenti.   15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:     a) entro il 31 marzo 2020  una  relazione  sull'attuazione  delle disposizioni del presente articolo;     b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020,  una relazione annuale  sull'andamento  degli  interventi  ricompresi  nei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.     |  
|   |                                 Art. 45   Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali  e                    correzione di errori formali 
   1. All'articolo  1,  comma  965,  primo  periodo,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei  mesi  dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della presente legge».   2. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dal  decreto  legislativo  13 febbraio  2019,  n.  19,  le  lettere  «c-ter)»  e  «c-quater»  sono, rispettivamente,   ridenominate    come    segue:    «c-quater)»    e «c-quinquies)»;  all'articolo  194-septies,  comma  1,  dello  stesso decreto legislativo n. 58  del  1998,  come  modificato  dal  decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis»  ed  «e-ter)» sono,  rispettivamente,   ridenominate   come   segue:   «e-ter»   ed «e-quater)».     |  
|   |                                 Art. 46 
                   Modifiche all'articolo 2, comma 6                del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 
   1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:     a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi  4  e  5  del presente articolo» sono sostituite dalle parole  «come  modificato  e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre  2017»  e  le  parole  «e  delle  altre  norme   a   tutela dell'ambiente,  della  salute  e  dell'incolumita'   pubblica»   sono abrogate;     b) al secondo periodo, dopo la  parola  «Piano»  e'  inserita  la parola:  «Ambientale»,  dopo  le  parole  «periodo  precedente»  sono inserite le parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e  dell'incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono abrogate;     c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con  riferimento  alle  condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».     |  
|   |                                 Art. 47   Alte professionalita' esclusivamente tecniche  per  opere  pubbliche,                          gare e contratti 
   1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle  opere  pubbliche  del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019, di cento unita' di personale  di  alta  specializzazione  ed  elevata professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti e  geologi e, nella misura del 20 per cento,  di  personale  amministrativo,  da inquadrare nel livello iniziale  dell'Area  III  del  comparto  delle funzioni  centrali,  con  contestuale  incremento   della   dotazione organica del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,   da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono definiti gli specifici  requisiti  di  cui  il personale deve essere in possesso. Ai  fini  dell'espletamento  delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale  di  cui  al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di  mobilita'  di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo  4,  comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  della funzione pubblica,  che  provvede  al  loro  svolgimento  secondo  le modalita' previste dal decreto di  cui  all'articolo  1,  comma  300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per  le  procedure  concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del  decreto  di  cui  al precedente  periodo,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede  al  loro  svolgimento con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487, per quanto concerne in particolare:     a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo' essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a duecentocinquanta;     b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di esame, prevedendo:       1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;       2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con possibilita' di predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 48 
                  Disposizioni in materia di energia 
   1. Per gli interventi connessi al rispetto  degli  impegni  assunti dal Governo italiano con  l'iniziativa  Mission  Innovation  adottata durante la Cop 21 di  Parigi,  finalizzati  a  raddoppiare  la  quota pubblica degli  investimenti  dedicati  alle  attivita'  di  ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche  pulite,  nonche' gli impegni assunti nell'ambito della  Proposta  di  Piano  Nazionale Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa di  10  milioni  per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di  20  milioni  per  l'anno  2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 49 
                Credito d'imposta per la partecipazione                     di PMI a fiere internazionali 
   1.  Al  fine  di  migliorare  il   livello   e   la   qualita'   di internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti alla data del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  il  periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, un credito d'imposta nella misura del  30  per  cento  delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020.   2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le spese di partecipazione a manifestazioni  fieristiche  internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle  spese  per l'affitto degli spazi espositivi;  per  l'allestimento  dei  medesimi spazi;  per  le  attivita'  pubblicitarie,   di   promozione   e   di comunicazione, connesse alla partecipazione.   3.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de  minimis,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento  (UE)  n. 717/2014  della   commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo ed e' utilizzabile,  esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:     a) le tipologie di spese ammesse  al  beneficio,  nell'ambito  di quelle di cui al comma 2;     b) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;     c) l'elenco delle manifestazioni  fieristiche  internazionali  di settore per cui e' ammesso il credito di imposta;     e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.   5.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  che,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n.  40  del  2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e sanzioni secondo legge.   6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 50 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 42  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  di 111 euro per l'anno 2027, di 47 milioni di per  l'anno  2028,  di  52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni  di  euro  per  l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.   2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10,  11,  13, 17,19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi  2  e  3,  32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2,  47,  48,  49  e  dal comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera  n) del presente comma, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491  milioni  di  euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per  l'anno  2027,  a 314,091 euro per l'anno 2028,  a  317,891 euro  per  l'anno  2029,  a 307,791 euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di  euro  per  l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a  303,391  milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2033,  che  aumentano,  ai  fini della compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  per 1.078,975 milioni di euro e in termini  di  indebitamento  netto  per 428,975  milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e,   ai   fini   della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a  639,991  milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791  milioni  di  euro per l'anno 2024, a 478,891  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si provvede:     a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2  milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a  385  milioni  di  euro  per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni  di  euro  per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e  a 292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032, che  aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni  di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per  l'anno  2021,  a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887  milioni  di  euro per l'anno 2023,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;     b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e  30  milioni  di euro  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui  alla  legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;     c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a  34,46  milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno  2021,  a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro  per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a  108  milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;     d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a  80  milioni  di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno  2022,  a  77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni  di  euro  per  l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23 dicembre 2014, n. 190;     f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  20  milioni euro  per  l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e  2024, mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  cui  al  comma  5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze;     g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;     h) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;     i) quanto a 9,324 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  10,833 milioni di euro per  l'anno  2020  e  a  12,833  milioni  di  euro  a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro  per anno 2020 e 3,433 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;     l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020 al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  conto  capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;     m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35  milioni  di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a legislazione  vigente  di  cui   all'articolo   6,   comma   2,   del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;     n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80  milioni  di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive  modificazioni.  Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 20 della legge n.  67  de  1988,  sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025;     o) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo  70,  comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;     p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;     q) quanto a 650 milioni di euro, in termini  di  fabbisogno,  per l'anno 2019, mediante versamento per un  corrispondente  importo,  da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite  presso  il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.  151.  La  predetta giacenza e' mantenuta  in  deposito  alla  fine  di  ciascun  anno  a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota  rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21 giugno 2017, n. 96;     r) quanto a 5 milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della  legge  n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di  euro  per  l'anno  2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro  per  l'anno 2020».   3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.     |  
|   |                                 Art. 51 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 30 aprile 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo                                  economico   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |  
 
 | 
 |