| Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 17 aprile 2019 |  
| Primi interventi urgenti di protezione civile  in  conseguenza  degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel  mese  di  febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 590).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019  con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi nelle Province di Bologna, di Modena, di  Parma,  di  Piacenza  e  di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019;   Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;   Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente normativa;   Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna  con  nota  dell'11 aprile 2019; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
              Nomina Commissario e piano degli interventi 
   1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi di cui in premessa, il Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  e' nominato Commissario delegato.   2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo' avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.   3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse finanziarie di cui  all'art.  3  entro  quarantacinque  giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della protezione civile. Tale piano  deve  contenere  gli  interventi  piu' urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere  a)  e b), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, anche realizzati in regime di somma urgenza, in ordine:     a) all'organizzazione e  all'effettuazione  degli  interventi  di soccorso alla popolazione interessata dall'evento di cui in premessa, rivolti alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla  messa  in sicurezza del territorio colpito -  nonche'  delle  prime  misure  di assistenza delle popolazioni medesime, ivi compresi i  contributi  di cui all'art. 2;     b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale e alluvionale o  delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle  misure  volte  a garantire la continuita' amministrativa nei comuni  e  nei  territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.   4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere,  per  ogni intervento, l'indicazione della localita' e del comune, del  soggetto attuatore, la  descrizione  tecnica  di  ciascun  intervento  con  la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3  previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.   6. Il Commissario delegato puo', ove  necessario,  provvedere  alla individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare  i  detriti ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui  alla presente ordinanza.   7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma 2, nonche' ad Enti aventi personalita'  giuridica  pubblica  ed  alle societa' pubbliche che gestiscono infrastrutture a rete e dei servizi essenziali del settore  sanitario  e  scolastico,  previo  rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di causalita'  con  la  situazione  di  emergenza  in  argomento.   Tale rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.   8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Contributi autonoma sistemazione 
   1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  sindaci  dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai  nuclei  familiari la cui abitazione  principale,  abituale  e  continuativa  sia  stata distrutta in tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita',  adottati  a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per  l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente nel limite massimo  di  €  400 per i nuclei monofamiliari, nel limite massimo di € 500 per i  nuclei familiari composti da due unita', nel limite massimo  di  €  700  per quelli composti da tre unita' e nel  limite  massimo  di  €  800  per quelli composti da quattro unita', fino ad un  massimo  di  €  900,00 mensili per i nuclei familiari composti  da  cinque  o  piu'  unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una  percentuale  di invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo aggiuntivo  di  €  200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili  previsti per il nucleo familiare.   2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 3.   4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale e/o comunale.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come stabilito nella delibera del Consiglio  dei  ministri  del  20  marzo 2019, nel limite massimo di € 4.400.000,00.   2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.   3. La Regione Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  trasferire  sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in rassegna,   la   cui   quantificazione   deve   essere    effettuata, contestualmente al Piano di cui all'art. 1, comma 3.   4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.   5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Prime misure economiche e ricognizione                       dei fabbisogni ulteriori 
   1. Il Commissario delegato identifica  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessari  per  il  superamento  dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e d),  del  medesimo  art.  25,  trasmettendole  alla  regione  ed   al Dipartimento della  protezione  civile,  ai  fini  della  valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma  2,  del  citato  decreto legislativo.   2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per  ciascuna misura il comune e la localita', la descrizione tecnica e la relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  il Commissario delegato definisce per  ciascun  comune  la  stima  delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:     per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;     per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00.   4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il  Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri provvedimenti.   5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e), del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.     |  
|   |                                 Art. 5 
                                Deroghe 
   1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre 2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,   il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96, 97, 98 e 99;     regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;     regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;     decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e successive modifiche ed integrazioni;     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;     art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;     leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle attivita' previste dalla presente ordinanza.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.     |  
|   |                                 Art. 6 
                 Materiali litoidi, vegetali e rifiuti 
   1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi  calamitosi  in  rassegna  erano  soggetti  a procedure di bonifica ambientale  dovuta  alla  presenza  di  rifiuti pericolosi,  tossici  o  nocivi  idonei  a  modificare   la   matrice ambientale naturale gia'  oggetto  di  valutazione  dalle  competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della  tutela  del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma  2  qualora  non  presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle  colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del  decreto legislativo n. 152 del 2006.   I materiali litoidi  e  vegetali,  rimossi  dal  demanio  idrico  e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi  d'acqua,  possono,  in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.  275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto  e  di  opere idrauliche ai  realizzatori  degli  interventi  stessi,  oppure  puo' essere prevista la compensazione,  nel  rapporto  con  gli  operatori economici, in  relazione  ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base  dei  canoni demaniali vigenti. La cessione dei  suddetti  materiali  puo'  essere disciplinata  anche  con   atto   di   concessione   che   stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali  asportati,  la  valutazione economica in relazione  ai  canoni  demaniali  e  quanto  dovuto  dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico  delle risorse di cui all'art. 3. Per i materiali litoidi asportati  Il  RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione  del  valore assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del  materiale  da asportare, oltre  che  la  corretta  contabilizzazione  dei  relativi volumi.   2. I fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di  cui in premessa sono classificati rifiuti urbani e ad essi  e'  assegnato il codice CER 20.03.99. Per le attivita'  di  gestione  degli  stessi trova applicazione quanto previsto all'art. 183, comma 1, lettera  n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I costi di smaltimento sostenuti dai gestori del Servizio pubblico locale dei rifiuti urbani sono a carico della gestione commissariale.     |  
|   |                                 Art. 7 
             Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
   1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo 1° febbraio 2019 al 28 febbraio 2019. Il medesimo Commissario provvede al relativo  ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore pro-capite.   2. Al personale di cui al comma  1,  direttamente  impiegato  nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal primo marzo  2019  fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite  di  50  unita', puo'  essere  autorizzata  la  corresponsione,  nel  limite   massimo complessivo  di venti  ore  mensili  pro-capite,  di   compensi   per prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.   3.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita'  mensile  pari  al  30%  della  retribuzione  mensile   di posizione  e/o  di  rischio  prevista  dai  rispettivi   ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019, in deroga  alla  contrattazione  collettiva nazionale di comparto.   4. Ai soggetti di cui al  comma  3,  direttamente  impegnati  nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 1° marzo 2019  fino  al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unita',  puo' essere  autorizzata  la  corresponsione  della  predetta   indennita' mensile pari al 30%  della  retribuzione  mensile  di  posizione  e/o rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.   5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo  sono  posti  a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3,  sono  quantificate  le  somme necessarie  nel  limite  di  euro  80.000,00  oltre   che   definite, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e  4,  le  modalita'  per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.     |  
|   |                                 Art. 8 
                Procedure di approvazione dei progetti 
   1. I Commissari delegati e gli  eventuali  soggetti  attuatori  dai medesimi  individuati,  provvedono  all'approvazione   dei   progetti ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza  di servizi il rappresentante di un'amministrazione o  soggetto  invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato  potere  di rappresentanza,  la  conferenza  delibera  prescindendo   dalla   sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine dell'assenso.   2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei  commissari  delegati  e  degli  eventuali  soggetti   attuatori, costituisce, ove occorra, variante  agli  strumenti  urbanistici  del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla  imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio  e dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere   e   urgenza   e indifferibilita' dei relativi lavori.   3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si intendono acquisiti con esito positivo.   4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci  giorni.  Nei  casi  di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7  agosto  1990, n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della  prima  riunione  in programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione dissenziente  e'  un'amministrazione  statale;  ai  soggetti  di  cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.     |  
|   |                                 Art. 9   Contributi   per   il   ricondizionamento,   il   ripristino    della  funzionalita'  e  la  manutenzione  straordinaria   di   mezzi   ed  attrezzature. 
   1. Al fine di garantire il ripristino della capacita'  di  risposta alle  emergenze,  in  considerazione   dell'utilizzo   intensivo   di attrezzature  e  mezzi  dell'Agenzia  regionale  per   la   sicurezza territoriale  e  la  protezione  civile  e  delle  organizzazioni  di volontariato  di  protezione  civile  impegnate  nelle  attivita'  di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato  e'  autorizzato  a  programmare risorse  nel  piano  di  cui  all'art.  2  finalizzate  a  consentire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e  la  protezione civile,  direttamente  o  concedendo   contributi   alle   suindicate organizzazioni,    il    reintegro    dei    materiali,    il    loro ricondizionamento,   il   ripristino   della   funzionalita'   e   la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature  impiegati, nonche', qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con  attrezzature  o  mezzi  di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.   2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 2 nel limite di € 25.000,00.     |  
|   |                                 Art. 10 
          Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40                   del decreto legislativo n. 1/2018 
   1.  Il  Commissario  delegato  provvede  all'istruttoria   per   la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  per  gli  interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile iscritte  nell'elenco  territoriale  della  Regione   Emilia-Romagna, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna  nel  limite  di  € 60.000,00 come indicato all'interno del  piano  di  cui  all'art.  1, comma 3. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi  al  Dipartimento della protezione civile che, esperiti  i  procedimenti  di  verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla  liquidazione  dei rimborsi  spettanti,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui all'art. 2.     |  
|   |                                 Art. 11 
                  Relazione del Commissario delegato 
   1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 17 aprile 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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