Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 aprile 2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. (Ordinanza n. 589).



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 10 marzo 2019;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017, n. 494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del 27 dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 15 marzo 2019;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Toscana e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il dirigente del settore protezione civile regionale della Regione Toscana prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all'art. 59, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti previsti dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli e' autorizzato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a rimodulare il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale, a trasferire al soggetto di cui al comma 2, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione e dei soggetti gia' individuati dal commissario delegato, nonche' di soggetti non gia' individuati dal commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 e' autorizzato a gestire, in qualita' di autorita' ordinariamente competente, la contabilita' speciale n. 6064, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 e che viene allo stesso intestata, fino 14 marzo 2021. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora nell'ambito della rimodulazione di cui al comma 2 ovvero a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il soggetto di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, ove la competenza alla realizzazione dell'intervento sia di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Il soggetto di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli