Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2019 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali.


L'art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 (1) un nuovo art. 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ai sensi del successivo comma 1071, questa facolta' decorre dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018).
E' stato quindi chiesto di conoscere a quali disposizioni devono fare riferimento, per redigere il bilancio d'esercizio e consolidato, le banche e gli altri intermediari vigilati (2) (di seguito, «intermediari») che decidano di applicare le disposizioni contabili nazionali. A questo fine si trasmette, in allegato, una nota alla quale gli intermediari fanno riferimento per la compilazione del bilancio, d'esercizio e consolidato, chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. Seguira' un'ulteriore comunicazione relativa ai criteri che gli intermediari devono seguire per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza disciplinate dalla Banca d'Italia.
Con riferimento agli esercizi successivi la Banca d'Italia si riserva di emanare, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 136 del 2015, disposizioni piu' dettagliate in materia di forme tecniche dei bilanci degli intermediari che non applicano i principi contabili internazionali. Analogamente, la Banca d'Italia fa riserva di emanare aggiornamenti alle segnalazioni statistiche di vigilanza per adeguarne il contenuto alla possibilita' di applicare le disposizioni contabili nazionali.
La presente comunicazione e la nota allegata verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e nel sito Internet della Banca d'Italia.

Roma, 15 marzo 2019

Il Governatore: Visco
____________

(1) Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 «Esercizio delle
opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in
materia di principi contabili internazionali».

(2) Intermediari finanziari iscritti nell'albo unico, SIM, SGR,
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonche'
le relative capogruppo.
 
Allegato

I BILANCI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI
VIGILATI CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Disposizioni generali
Il bilancio d'esercizio e consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non adottano i principi contabili internazionali e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (3 ); esso e' corredato da una relazione degli amministratori sulla gestione.
Ai fini della compilazione del bilancio si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 (di seguito "il Decreto") e, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal Decreto, della Direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (di seguito "la Direttiva"), come integrata dalla Raccomandazione della Commissione 23 giugno 2000, n. 2000/408/CE relativa alla presentazione di informazioni integrative in materia di strumenti finanziari e di altro tipo (di seguito "la Raccomandazione").
Di seguito si richiamano le disposizioni del Decreto, della Direttiva e della Raccomandazione piu' rilevanti. E' fatta salva ogni ulteriore disposizione non direttamente richiamata, cosi' come ogni altra previsione normativa applicabile.
1. Il bilancio d'esercizio
1.1 Stato patrimoniale
Lo schema dello stato patrimoniale segue quanto disciplinato dalla Sezione 3 "Struttura dello stato patrimoniale" della Direttiva.
Le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale seguono quanto previsto dalla Sezione 4 "Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale" della Direttiva.
1.2 Conto economico
Lo schema del conto economico segue quanto disciplinato dalla Sezione 5 "Struttura del conto profitti e perdite" della Direttiva. Il conto economico e' presentato secondo lo schema previsto dall'articolo 27 "Presentazione verticale" della Direttiva.
Le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi seguono quanto previsto dalla Sezione 6 "Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite" della Direttiva.
1.3 Nota integrativa
Il contenuto della nota integrativa segue le disposizioni previste dal Decreto (ad esempio, quelle riportate all'articolo 21); per quanto non espressamente previsto nel Decreto, si fa riferimento a quanto disciplinato dalla Direttiva e dalla Raccomandazione.
La nota integrativa e' redatta organizzando le informazioni per Parti e Sezioni secondo lo schema che segue. E' fatta salva ogni ulteriore informazione, non direttamente richiamata nelle Parti e Sezioni di seguito indicate, che le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati ritengano necessaria per assicurare un'adeguata e completa informativa al mercato.
Parte A - Politiche contabili
Sezione 1 - Principi generali di redazione
In questa sezione sono indicate le politiche contabili adottate (Articolo 21, comma 1, lettera a) del Decreto) e illustrati i criteri di iscrizione, classificazione, valutazione, cancellazione e rilevazione delle componenti patrimoniali e reddituali.
Vanno inoltre descritte tutte le principali procedure contabili seguite in relazione agli strumenti finanziari (paragrafo 3.4 della Raccomandazione).
Sezione 2 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
In questa sezione sono indicati la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (Articolo 21, comma 1, lettera n) del Decreto).
Sezione 3 - Altri Aspetti
La sezione riporta eventuali ulteriori aspetti, quali ad esempio i cambiamenti dei criteri di valutazione per effetto del passaggio dai principi contabili internazionali alla disciplina contabile nazionale.
Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Sezione 1 - I Crediti
Formano oggetto di illustrazione in questa sezione i conti dell'attivo che corrispondono alle voci "Crediti verso enti creditizi" e "Crediti verso la clientela". Occorre fornire una rappresentazione della qualita' del portafoglio creditizio e il dettaglio delle garanzie ricevute, indicando, tra l'altro, separatamente i crediti deteriorati e quelli per interessi di mora (Articolo 21, comma 1, lettera g) del Decreto), nonche' l'importo delle svalutazioni effettuate.
Sezione 2 - I Titoli
In questa sezione sono illustrati i conti dell'attivo relativi alle voci "Titoli del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali", "Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" e "Azioni e altri titoli a reddito variabile".
Deve essere indicata la ripartizione dei titoli tra valori considerati o non considerati immobilizzazioni finanziarie, specificando il criterio adottato per la classificazione nelle due categorie (Articolo 41, comma 2, lettera b) della Direttiva), e fornita l'ulteriore distinzione tra valori quotati e non quotati su mercati regolamentati (Articolo 41, comma 2, lettera a) della Direttiva). Viene inoltre fornita informazione, per gli elementi non considerati immobilizzazioni finanziarie, del valore di bilancio e del valore corrente (Articolo 6, comma 3 del Decreto).
Per le immobilizzazioni finanziarie valutate al costo e non svalutate ai sensi dell'articolo 16, comma 1 lettera a) e b) del Decreto, va indicato il valore contabile e il valore derivante dall'applicazione dei suddetti criteri di svalutazione delle singole attivita' o di raggruppamenti di attivita', precisando i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (Articolo 21, comma 1, lettera i) del Decreto).
Sezione 3 - Le partecipazioni
Vanno indicati il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'intermediario possiede una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale e' stato approvato il bilancio (Articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto). Va riportato anche il dettaglio delle attivita' e passivita' verso imprese del gruppo e verso imprese partecipate, con l'indicazione della quota delle attivita' avente carattere subordinato (Articoli 5, 6 e 7 della Direttiva).
Deve essere indicata la ripartizione tra valori quotati e non quotati su mercati regolamentati (Articolo 41, comma 2, lettera a) della Direttiva).
Vengono inoltre fornite le variazioni annue delle partecipazioni. A tal fine viene indicato l'importo delle esistenze iniziali, delle rimanenze finali, degli incrementi e delle diminuzioni dell'esercizio (Articolo 41, comma 1 della Direttiva).
Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali
In questa sezione vengono fornite le informazioni relative alle variazioni annue delle immobilizzazioni materiali e immateriali. A tal fine viene l'indicato, per ogni categoria di immobilizzazione materiale e immateriale, l'importo delle esistenze iniziali, delle rimanenze finali, degli incrementi e delle diminuzioni dell'esercizio (Articolo 41, comma 1 della Direttiva).
Sezione 5 - Altre voci dell'attivo
Formano oggetto di illustrazione in questa sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ove ritenute rilevanti.
Sezione 6 - I debiti
Questa sezione illustra i conti del passivo relativi a "Debiti verso enti creditizi", "Debiti verso clienti" e "Debiti rappresentati da un titolo di credito". La nota integrativa fornisce indicazioni sulle obbligazioni convertibili in azioni, sui warrants, sulle opzioni e sui titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (Articolo 21, comma 1, lettera f) del Decreto).
Sezione 7 - I fondi
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voce "Accantonamenti per rischi ed oneri".
Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari/finanziari generali e le passivita' subordinate
La sezione illustra le componenti del patrimonio netto, il fondo per rischi bancari/finanziari generali e le passivita' subordinate.
Deve essere indicato il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'intermediario e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio (Articolo 21, comma 1, lettera e) del Decreto); vanno altresi' indicate le azioni di godimento, specificando il numero e i diritti che esse attribuiscono (Articolo 21, comma 1, lettera f) del Decreto).
Per ogni passivita' subordinata che superi il 10% dell'importo complessivo delle passivita' subordinate, va indicato l'importo della passivita' assunta, la valuta in cui e' espressa, il tasso d'interesse, la data di scadenza (o, se si tratta di un'emissione perpetua, eventuali circostanze nelle quali e' previsto un rimborso anticipato), i termini della subordinazione, eventuali disposizioni per convertire la passivita' subordinata in capitale o altra forma di passivita' e i relativi termini (Articolo 40, comma 2, lettera a) della Direttiva).
Si fornisce inoltre la rappresentazione della composizione delle riserve del patrimonio netto.
Sezione 9 - Altre voci del passivo
Formano oggetto di illustrazione in questa sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ove ritenute rilevanti.
Viene inoltre fornita informativa sui "Fondi di terzi in amministrazione " (Articolo 10 della Direttiva).
Sezione 10 - Concentrazione e distribuzione delle attivita' e passivita'
Le voci e sottovoci "Crediti verso enti creditizi - altri crediti", "Crediti verso la clientela", "Debiti verso enti creditizi - a termine o con preavviso", "Debiti verso clienti", "Debiti verso clienti - altri debiti - a termine o con preavviso", "Debiti rappresentati da un titolo di credito" vengono suddivise sulla base dello loro durata residua nel modo seguente (Articolo 40, comma 3 della Direttiva):
- fino a tre mesi,
- da oltre tre mesi a un anno,
- da un anno a cinque anni;
- oltre i cinque anni.
Occorre anche fornire informazioni circa eventuali concentrazioni significative di rischio di credito derivanti da esposizioni in bilancio e "fuori bilancio" per settore economico (ad esempio per settore industriale) e localizzazione geografica (ad esempio, per paese o per gruppi di paesi) (paragrafo 5.2 della Raccomandazione).
Sezione 11 - Le garanzie e gli impegni
Formano oggetto di illustrazione in questa sezione tutti gli impegni che potrebbero dar luogo a rischi di credito, precisando la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di impegno che sia rilevante rispetto alle attivita' dell'intermediario (Articolo 25 della Direttiva).
Viene data rappresentazione dell'importo complessivo degli impegni finanziari e delle garanzie che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'intermediario (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).
Vanno indicate informazioni sulle attivita' costituite in garanzia di propri impegni o di impegni di terzi (comprese le passivita' eventuali) in modo da far figurare, per ogni voce del passivo o fuori bilancio, l'importo totale delle attivita' in questione (Articolo 40, comma 3, lettera d) della Direttiva).
Viene fornita informativa circa la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa' (Articolo 21, comma 1, lettera m) del Decreto).
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati deve essere indicato il fair value e le informazioni sulla loro entita' e natura (Articolo 21, comma 1, lettera h) del Decreto).
Sezione 12 - Destinazioni di utili
In questa sezione viene indicata la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (Articolo 21, comma 1, lettera p) del Decreto).
Parte C - Informazioni sul conto economico
Sezione 1 - Gli interessi
In questa sezione viene rappresentato il dettaglio di oneri e proventi da interessi. Con riferimento agli oneri viene specificato l'ammontare degli oneri versati per passivita' subordinate dall'intermediario nel corso dell'esercizio (Articolo 41, comma 2, lettera e) della Direttiva).
Con riferimento ai proventi da interessi e assimilati, si fornisce il dettaglio per mercato geografico qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).
Sezione 2 - Le commissioni
In questa sezione viene rappresentato il dettaglio di oneri e proventi da commissioni. Viene rappresentato, tra l'altro, il dettaglio dei proventi da commissioni per mercato geografico qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).
Sezione 3 - Dividendi e altri proventi
In questa sezione viene rappresentato il dettaglio dei dividendi e degli altri proventi su titoli.
Viene rappresentato, tra l'altro, il dettaglio dei proventi su titoli per mercato geografico qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).
Sezione 4 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
In questa sezione viene rappresentato il dettaglio di profitti e perdite da operazioni finanziarie.
Viene rappresentato, tra l'altro, il dettaglio dei profitti (perdite) da operazioni finanziarie per mercato geografico qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).
Sezione 5 - Altri proventi e oneri di gestione e proventi e oneri straordinari
In questa sezione viene rappresentato il dettaglio delle voci relative agli altri proventi e oneri di gestione e ai proventi e oneri straordinari, ripartito tra i principali elementi che li compongono ove tale ripartizione abbia rilevanza per la valutazione dei bilanci. Occorre inoltre fornire informazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi (Articolo 41, comma 2, lettera d) della Direttiva).
Sezione 6 - Spese amministrative
In questa sezione viene rappresentato il dettaglio delle spese amministrative e fornita l'informazione sul numero medio di dipendenti per categoria, calcolato come media del numero di dipendenti ponderato per il numero di mesi lavorati sull'anno; inoltre si forniscono i costi del personale riferiti all'esercizio - se non iscritti separatamente nel conto economico - ripartiti per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).
Sezione 7 - Rettifiche, riprese di valore e accantonamenti
In questa sezione viene fornito il dettaglio delle rettifiche di valore su crediti e degli accantonamenti per passivita' e per impegni, nonche' le riprese di valore su tali voci. Le rettifiche di valore su crediti verso gli enti creditizi, verso clienti e verso imprese con i quali l'intermediario ha un legame di partecipazione, nonche' verso imprese collegate vanno suddivise nella nota integrativa qualora tale distinzione sia sostanziale (Articolo 33, comma 4 della Direttiva).
Parte D - Altre informazioni
Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci
In questa sezione viene indicato l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonche' i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore (Articolo 21, comma 1, lettera c) del Decreto).
Sezione 2 - Compensi ai revisori
Viene indicato l'importo totale dei corrispettivi, di competenza dell'esercizio finanziario, di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, per gli altri servizi di assurance, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).
Sezione 3 - Parti correlate
In questa sezione vengono indicate le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, specificando la natura del rapporto e fornendo ogni altra informazione relativa utile per la comprensione del bilancio; vanno anche indicati gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa' (Articolo 21, comma 1, lettera l) del Decreto).
Sezione 4 - Informazione sui rischi
In questa sezione vanno fornite le informazioni sugli obiettivi e le strategie di gestione del rischio dell'intermediario, che riflettano l'uso degli strumenti finanziari nel contesto della strategia operativa complessiva (paragrafo 3.2 della Raccomandazione).
Devono inoltre essere fornite le informazioni sulle politiche e sulle modalita' di gestione dei rischi connessi con le attivita' aventi finalita' di negoziazione e copertura, indicando in particolare la precisa natura dell'esposizione dell'intermediario e la gestione del rischio di credito, del rischio di mercato, del rischio di liquidita' ed ogni altro rischio significativo (paragrafo 3.3 della Raccomandazione).
Va presentata un'analisi adeguata degli strumenti aventi finalita' di negoziazione e di copertura, nonche' informazioni sul livello di attivita' dell'intermediario rispetto a tali strumenti. L'analisi deve indicare in particolare i termini e le condizioni che potrebbero incidere sull'ammontare, i tempi e l'attendibilita' dei flussi di cassa futuri (paragrafo 4.3 della Raccomandazione).
Le informazioni in materia di rischio di mercato vanno fornite sulla base del valore a rischio, di un'analisi di sensibilita' o di un'altra misura del rischio connesso con le variazioni del prezzo di mercato (paragrafo 6.1 della Raccomandazione). Occorre che i vari metodi siano impiegati in sostituzione o in combinazione l'uno con l'altro, in modo da fornire un quadro completo dell'esposizione dell'intermediario ai rischi di mercato connessi con le posizioni in strumenti di negoziazione e di copertura. Laddove cio' sia possibile, vanno fornite indicazioni specifiche per ogni tipo di rischio di mercato (paragrafo 6.2 della Raccomandazione).
Sezione 5 - Informazioni sui fondi propri e sull'adeguatezza patrimoniale
Nella presente sezione va fatto rinvio:
- all'informativa sui fondi propri e sull'adeguatezza patrimoniale contenuta nell'informativa al pubblico ("Terzo Pilastro"), laddove richiesta a livello individuale;
- all'informativa sui fondi propri e sull'adeguatezza patrimoniale contenuta nell'informativa al pubblico ("Terzo Pilastro") fornita a livello consolidato, laddove non richiesta a livello individuale.
Sezione 6 - Cartolarizzazione
Formano oggetto di rilevazione nella presente sezione le informazioni di natura quantitativa e qualitativa relative alle operazioni di cartolarizzazioni "proprie" e di "terzi".
Sezione 7 - Informazioni su specifiche operativita'
In questa sezione vanno indicati:
- gli importi delle operazioni di leasing, ripartiti fra le rispettive voci dello stato patrimoniale (Articolo 41, comma 2, lettera c) della Direttiva);
- le informazioni sui servizi di gestione o di intermediazione a terzi, qualora l'entita' di questo tipo di affari sia rilevante rispetto al complesso delle attivita' dell'intermediario (Articolo 41, comma 2, lettera f) della Direttiva).
Sezione 8 - Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
In questa sezione l'intermediario esentato dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato indica il nome e la sede della banca controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero (Articolo 40, comma 2 del Decreto).
Sezione 9 - Impresa capogruppo o banca comunitaria controllante
In questa sezione viene indicato il nome e la sede legale dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato in cui l'impresa e' inclusa in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato (Articolo 21, comma 1, lettera o) del Decreto).
2. Il bilancio consolidato
Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni descritte con riferimento al bilancio d'esercizio, fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.
Adeguamenti necessari
Tra gli adeguamenti necessari rientra quanto segue:
a) nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento (Articolo 36, comma 1 del Decreto);
b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, e' indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale (Articolo 36, comma 1 del Decreto);
c) nell'indicare l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, nonche' dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, si fa riferimento ai soli importi concessi - dall'intermediario controllante e dalle sue controllate - agli amministratori e ai sindaci dell'intermediario controllante (Articolo 36, comma 1 del Decreto);
d) nell'indicare l'importo complessivo degli impegni finanziari e delle garanzie che non figurano nello stato patrimoniale, vanno indicati distintamente gli impegni verso imprese affiliate o collegate (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).
Integrazioni necessarie (Articolo 36, commi 2, 3 e 4 del Decreto)
Tra le integrazioni necessarie rientra la predisposizione dei seguenti elenchi:
a) elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
b) elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
c) elenco delle partecipazioni non consolidate;
d) elenco delle altre imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto.
I suddetti elenchi indicano per ciascuna impresa:
e) la denominazione e la sede;
f) le quote possedute, direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
g) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
h) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se gia' non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).
Qualora, infine, si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.
_______
(3 ) Articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 136 del 18 agosto 2015.