| Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| BANCA D'ITALIA |  
| COMUNICATO  |  
| Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari  vigilati che non applicano i principi contabili internazionali.  |  
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     L'art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre  2018  ha introdotto nel decreto legislativo n.  38/2005   (1)  un  nuovo  art. 2-bis,  in  base  al  quale  i  soggetti  che  in  precedenza   erano obbligatoriamente tenuti ad applicare,  nella  redazione  dei  propri bilanci, i principi contabili internazionali possono  applicare  tali principi  in  via  facoltativa  se  non  hanno  titoli  ammessi  alla negoziazione in un mercato regolamentato.  Ai  sensi  del  successivo comma  1071,  questa  facolta'  decorre   dall'esercizio   precedente all'entrata in vigore della nuova norma  (vale  a  dire,  l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018).     E' stato quindi chiesto di conoscere a quali disposizioni  devono fare riferimento, per redigere il bilancio d'esercizio e consolidato, le banche  e  gli  altri  intermediari  vigilati   (2)  (di  seguito, «intermediari») che decidano di applicare le  disposizioni  contabili nazionali. A questo fine si trasmette, in  allegato,  una  nota  alla quale gli intermediari fanno  riferimento  per  la  compilazione  del bilancio, d'esercizio e consolidato, chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. Seguira' un'ulteriore comunicazione relativa ai criteri che gli intermediari devono seguire per la  compilazione  delle  segnalazioni statistiche di vigilanza disciplinate dalla Banca d'Italia.     Con riferimento agli esercizi successivi  la  Banca  d'Italia  si riserva di emanare, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo  n. 136 del 2015, disposizioni  piu'  dettagliate  in  materia  di  forme tecniche dei bilanci degli intermediari che non applicano i  principi contabili internazionali. Analogamente, la Banca d'Italia fa  riserva di emanare aggiornamenti alle segnalazioni statistiche  di  vigilanza per  adeguarne  il  contenuto  alla  possibilita'  di  applicare   le disposizioni contabili nazionali.     La presente comunicazione e la nota allegata verranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e nel sito Internet della Banca d'Italia. 
       Roma, 15 marzo 2019 
                                                 Il Governatore: Visco   ____________ 
  (1) Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005  «Esercizio  delle    opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in    materia di principi contabili internazionali». 
  (2) Intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  unico,  SIM,  SGR,    istituti di moneta elettronica e istituti di  pagamento,  nonche'    le relative capogruppo.     |  
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     I BILANCI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI     VIGILATI CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
   Disposizioni generali   Il bilancio d'esercizio e consolidato delle banche  e  degli  altri intermediari  finanziari  vigilati  che  non  adottano   i   principi contabili internazionali e' costituito dallo stato patrimoniale,  dal conto economico e dalla nota integrativa (3 ); esso e'  corredato  da una relazione degli amministratori sulla gestione.   Ai  fini  della  compilazione  del   bilancio   si   applicano   le disposizioni del decreto legislativo n. 136 del 18  agosto  2015  (di seguito  "il  Decreto")  e,  per   gli   aspetti   non   direttamente disciplinati dal Decreto,  della  Direttiva  86/635/CEE  relativa  ai conti annuali ed ai conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri istituti finanziari (di seguito "la Direttiva"), come integrata dalla Raccomandazione della Commissione  23  giugno  2000,  n.  2000/408/CE relativa alla presentazione di informazioni integrative in materia di strumenti   finanziari   e   di   altro   tipo   (di   seguito    "la Raccomandazione").   Di  seguito  si  richiamano  le  disposizioni  del  Decreto,  della Direttiva e della Raccomandazione piu' rilevanti. E' fatta salva ogni ulteriore disposizione non direttamente richiamata, cosi'  come  ogni altra previsione normativa applicabile.   1. Il bilancio d'esercizio   1.1 Stato patrimoniale   Lo schema dello stato patrimoniale segue quanto disciplinato  dalla Sezione 3 "Struttura dello stato patrimoniale" della Direttiva.   Le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale seguono quanto previsto dalla Sezione 4 "Disposizioni relative a singole voci  dello stato patrimoniale" della Direttiva.   1.2 Conto economico   Lo schema del  conto  economico  segue  quanto  disciplinato  dalla Sezione 5 "Struttura del conto profitti e perdite"  della  Direttiva. Il  conto  economico  e'  presentato  secondo  lo   schema   previsto dall'articolo 27 "Presentazione verticale" della Direttiva.   Le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi seguono quanto previsto dalla Sezione 6 "Disposizioni relative a singole voci del conto profitti  e  perdite" della Direttiva.   1.3 Nota integrativa   Il contenuto della nota integrativa segue le disposizioni  previste dal Decreto (ad  esempio,  quelle  riportate  all'articolo  21);  per quanto non espressamente previsto nel Decreto, si  fa  riferimento  a quanto disciplinato dalla Direttiva e dalla Raccomandazione.   La nota integrativa e' redatta  organizzando  le  informazioni  per Parti e Sezioni secondo lo schema che  segue.  E'  fatta  salva  ogni ulteriore informazione, non direttamente  richiamata  nelle  Parti  e Sezioni di seguito indicate, che le banche e gli  altri  intermediari finanziari vigilati ritengano necessaria per assicurare un'adeguata e completa informativa al mercato.   Parte A - Politiche contabili   Sezione 1 - Principi generali di redazione   In questa sezione sono indicate  le  politiche  contabili  adottate (Articolo 21, comma 1, lettera a) del Decreto) e illustrati i criteri di  iscrizione,   classificazione,   valutazione,   cancellazione   e rilevazione delle componenti patrimoniali e reddituali.   Vanno inoltre descritte tutte  le  principali  procedure  contabili seguite in relazione agli strumenti finanziari (paragrafo  3.4  della Raccomandazione).   Sezione 2 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio   In questa sezione sono indicati la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico  dei  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la chiusura  dell'esercizio  (Articolo  21,  comma  1,  lettera  n)  del Decreto).   Sezione 3 - Altri Aspetti   La sezione riporta eventuali ulteriori aspetti, quali ad esempio  i cambiamenti dei criteri di valutazione per effetto del passaggio  dai principi   contabili   internazionali   alla   disciplina   contabile nazionale.   Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale   Sezione 1 - I Crediti   Formano  oggetto  di  illustrazione  in  questa  sezione  i   conti dell'attivo  che  corrispondono  alle  voci   "Crediti   verso   enti creditizi" e  "Crediti  verso  la  clientela".  Occorre  fornire  una rappresentazione della  qualita'  del  portafoglio  creditizio  e  il dettaglio  delle   garanzie   ricevute,   indicando,   tra   l'altro, separatamente i crediti deteriorati e quelli per  interessi  di  mora (Articolo 21, comma 1, lettera g)  del  Decreto),  nonche'  l'importo delle svalutazioni effettuate.   Sezione 2 - I Titoli   In questa sezione sono illustrati i conti dell'attivo relativi alle voci  "Titoli   del   tesoro   e   altri   effetti   ammissibili   al rifinanziamento presso banche centrali", "Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" e "Azioni e altri titoli a reddito variabile".   Deve  essere  indicata  la  ripartizione  dei  titoli  tra   valori considerati   o   non   considerati   immobilizzazioni   finanziarie, specificando il criterio adottato per la  classificazione  nelle  due categorie (Articolo 41, comma  2,  lettera  b)  della  Direttiva),  e fornita l'ulteriore distinzione tra valori quotati e non  quotati  su mercati  regolamentati  (Articolo  41,  comma  2,  lettera  a)  della Direttiva). Viene inoltre fornita informazione, per gli elementi  non considerati immobilizzazioni finanziarie, del valore  di  bilancio  e del valore corrente (Articolo 6, comma 3 del Decreto).   Per  le  immobilizzazioni  finanziarie  valutate  al  costo  e  non svalutate ai sensi dell'articolo 16, comma 1  lettera  a)  e  b)  del Decreto, va indicato  il  valore  contabile  e  il  valore  derivante dall'applicazione dei suddetti criteri di svalutazione delle  singole attivita' o di raggruppamenti di attivita', precisando i motivi per i quali il valore contabile non e' stato  ridotto,  inclusa  la  natura degli elementi sostanziali sui quali si  basa  il  convincimento  che tale valore possa essere recuperato (Articolo 21, comma 1, lettera i) del Decreto).   Sezione 3 - Le partecipazioni   Vanno indicati il nome e la sede legale di ciascuna  delle  imprese nelle quali l'intermediario possiede una  partecipazione,  precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto  e dell'utile  o  della  perdita  dell'ultimo   esercizio   dell'impresa interessata per la quale e' stato approvato il bilancio (Articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto). Va  riportato  anche  il  dettaglio delle attivita' e passivita' verso imprese del gruppo e verso imprese partecipate, con l'indicazione della  quota  delle  attivita'  avente carattere subordinato (Articoli 5, 6 e 7 della Direttiva).   Deve essere indicata la  ripartizione  tra  valori  quotati  e  non quotati su mercati regolamentati (Articolo 41, comma  2,  lettera  a) della Direttiva).   Vengono inoltre fornite le variazioni annue delle partecipazioni. A tal fine viene indicato l'importo  delle  esistenze  iniziali,  delle rimanenze finali, degli incrementi e delle diminuzioni dell'esercizio (Articolo 41, comma 1 della Direttiva).   Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali   In questa sezione vengono fornite  le  informazioni  relative  alle variazioni annue delle immobilizzazioni materiali  e  immateriali.  A tal fine viene l'indicato, per  ogni  categoria  di  immobilizzazione materiale e immateriale, l'importo delle  esistenze  iniziali,  delle rimanenze finali, degli incrementi e delle diminuzioni dell'esercizio (Articolo 41, comma 1 della Direttiva).   Sezione 5 - Altre voci dell'attivo   Formano  oggetto  di  illustrazione  in  questa  sezione  i   conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ove ritenute rilevanti.   Sezione 6 - I debiti   Questa sezione illustra i conti  del  passivo  relativi  a  "Debiti verso enti creditizi", "Debiti verso clienti" e "Debiti rappresentati da un titolo di credito". La nota  integrativa  fornisce  indicazioni sulle  obbligazioni  convertibili  in  azioni,  sui  warrants,  sulle opzioni e sui  titoli  o  valori  simili  emessi  dall'intermediario, specificando il loro  numero  e  i  diritti  che  essi  attribuiscono (Articolo 21, comma 1, lettera f) del Decreto).   Sezione 7 - I fondi   Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voce "Accantonamenti per rischi ed oneri".   Sezione  8  -  Il  capitale,  le  riserve,  il  fondo  per   rischi bancari/finanziari generali e le passivita' subordinate   La sezione illustra le componenti del patrimonio  netto,  il  fondo per rischi bancari/finanziari generali e le passivita' subordinate.   Deve essere indicato il numero e il  valore  nominale  di  ciascuna categoria di azioni o quote  dell'intermediario  e  il  numero  e  il valore nominale delle  nuove  azioni  o  quote  sottoscritte  durante l'esercizio (Articolo 21, comma 1, lettera  e)  del  Decreto);  vanno altresi' indicate le azioni di godimento, specificando il numero e  i diritti che esse attribuiscono (Articolo 21, comma 1, lettera f)  del Decreto).   Per ogni passivita' subordinata  che  superi  il  10%  dell'importo complessivo delle passivita' subordinate, va indicato l'importo della passivita'  assunta,  la  valuta  in  cui  e'  espressa,   il   tasso d'interesse, la data di scadenza (o, se  si  tratta  di  un'emissione perpetua, eventuali circostanze nelle quali e' previsto  un  rimborso anticipato), i termini della subordinazione,  eventuali  disposizioni per convertire la passivita' subordinata in capitale o altra forma di passivita' e i relativi termini (Articolo 40,  comma  2,  lettera  a) della Direttiva).   Si fornisce inoltre la rappresentazione  della  composizione  delle riserve del patrimonio netto.   Sezione 9 - Altre voci del passivo   Formano oggetto di illustrazione in  questa  sezione  i  conti  del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ove ritenute rilevanti.   Viene  inoltre  fornita  informativa  sui  "Fondi   di   terzi   in amministrazione " (Articolo 10 della Direttiva).   Sezione 10 -  Concentrazione  e  distribuzione  delle  attivita'  e passivita'   Le voci e sottovoci "Crediti verso enti creditizi - altri crediti", "Crediti verso la  clientela",  "Debiti  verso  enti  creditizi  -  a termine o con  preavviso",  "Debiti  verso  clienti",  "Debiti  verso clienti -  altri  debiti  -  a  termine  o  con  preavviso",  "Debiti rappresentati da un titolo di credito" vengono suddivise  sulla  base dello loro durata residua nel modo seguente  (Articolo  40,  comma  3 della Direttiva):      - fino a tre mesi,      - da oltre tre mesi a un anno,      - da un anno a cinque anni;      - oltre i cinque anni.   Occorre anche fornire informazioni circa  eventuali  concentrazioni significative di rischio  di  credito  derivanti  da  esposizioni  in bilancio e "fuori bilancio" per settore  economico  (ad  esempio  per settore industriale) e localizzazione  geografica  (ad  esempio,  per paese o per gruppi di paesi) (paragrafo 5.2 della Raccomandazione).   Sezione 11 - Le garanzie e gli impegni   Formano oggetto  di  illustrazione  in  questa  sezione  tutti  gli impegni che potrebbero dar luogo a rischi di credito,  precisando  la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di impegno che  sia  rilevante rispetto  alle  attivita'  dell'intermediario  (Articolo   25   della Direttiva).   Viene data rappresentazione dell'importo complessivo degli  impegni finanziari  e  delle  garanzie   che   non   figurano   nello   stato patrimoniale,  con  l'indicazione  della  natura  e  della  forma  di eventuali garanzie reali  fornite  dall'intermediario  (Articolo  40, comma 1 della Direttiva).   Vanno indicate informazioni sulle attivita' costituite in  garanzia di propri impegni o di  impegni  di  terzi  (comprese  le  passivita' eventuali) in modo da far figurare, per ogni voce del passivo o fuori bilancio, l'importo totale delle attivita' in questione (Articolo 40, comma 3, lettera d) della Direttiva).   Viene fornita informativa circa la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale,  con  indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi  derivanti  siano  significativi  e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la  situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato  economico  della  societa' (Articolo 21, comma 1, lettera m) del Decreto).   Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati deve essere indicato il fair value e le informazioni sulla loro entita' e  natura (Articolo 21, comma 1, lettera h) del Decreto).   Sezione 12 - Destinazioni di utili   In questa sezione viene indicata la proposta di destinazione  degli utili o di copertura delle perdite (Articolo 21, comma 1, lettera  p) del Decreto).   Parte C - Informazioni sul conto economico   Sezione 1 - Gli interessi   In questa sezione viene  rappresentato  il  dettaglio  di  oneri  e proventi da interessi. Con riferimento agli oneri  viene  specificato l'ammontare  degli   oneri   versati   per   passivita'   subordinate dall'intermediario nel corso dell'esercizio (Articolo  41,  comma  2, lettera e) della Direttiva).   Con riferimento ai proventi da interessi e assimilati, si  fornisce il dettaglio per  mercato  geografico  qualora  dal  punto  di  vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano  tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).   Sezione 2 - Le commissioni   In questa sezione viene  rappresentato  il  dettaglio  di  oneri  e proventi  da  commissioni.  Viene  rappresentato,  tra  l'altro,   il dettaglio dei proventi da commissioni per mercato geografico  qualora dal  punto  di  vista  dell'organizzazione  dell'intermediario   tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).   Sezione 3 - Dividendi e altri proventi   In questa sezione viene rappresentato il dettaglio dei dividendi  e degli altri proventi su titoli.   Viene rappresentato, tra l'altro,  il  dettaglio  dei  proventi  su titoli  per  mercato  geografico   qualora   dal   punto   di   vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano  tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).   Sezione 4 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie   In questa sezione viene rappresentato il dettaglio  di  profitti  e perdite da operazioni finanziarie.   Viene  rappresentato,  tra  l'altro,  il  dettaglio  dei   profitti (perdite) da operazioni finanziarie per  mercato  geografico  qualora dal  punto  di  vista  dell'organizzazione  dell'intermediario   tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).   Sezione 5 - Altri proventi e oneri di gestione e proventi  e  oneri straordinari   In questa sezione  viene  rappresentato  il  dettaglio  delle  voci relative agli altri proventi e oneri di  gestione  e  ai  proventi  e oneri straordinari,  ripartito  tra  i  principali  elementi  che  li compongono ove tale ripartizione abbia rilevanza per  la  valutazione dei bilanci. Occorre inoltre fornire  informazioni  sull'ammontare  e sulla natura dei suddetti elementi (Articolo 41, comma 2, lettera  d) della Direttiva).   Sezione 6 - Spese amministrative   In questa sezione viene  rappresentato  il  dettaglio  delle  spese amministrative  e  fornita  l'informazione  sul   numero   medio   di dipendenti  per  categoria,  calcolato  come  media  del  numero   di dipendenti ponderato  per  il  numero  di  mesi  lavorati  sull'anno; inoltre si forniscono i costi del personale riferiti all'esercizio  - se non iscritti separatamente nel conto  economico  -  ripartiti  per salari e stipendi,  oneri  sociali  e  oneri  per  i  trattamenti  di quiescenza (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).   Sezione 7 - Rettifiche, riprese di valore e accantonamenti   In questa sezione viene fornito il dettaglio  delle  rettifiche  di valore su  crediti  e  degli  accantonamenti  per  passivita'  e  per impegni, nonche' le riprese di valore su tali voci. Le rettifiche  di valore su crediti verso gli enti creditizi,  verso  clienti  e  verso imprese con i quali l'intermediario ha un legame  di  partecipazione, nonche'  verso  imprese  collegate   vanno   suddivise   nella   nota integrativa qualora tale distinzione sia  sostanziale  (Articolo  33, comma 4 della Direttiva).   Parte D - Altre informazioni   Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci   In questa sezione viene indicato l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci  nonche'  i  crediti  erogati  e  le garanzie prestate in loro favore (Articolo 21, comma  1,  lettera  c) del Decreto).   Sezione 2 - Compensi ai revisori   Viene indicato l'importo totale dei  corrispettivi,  di  competenza dell'esercizio finanziario, di ciascun revisore legale o di  ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale  del  bilancio d'esercizio, per gli altri servizi di assurance,  per  i  servizi  di consulenza fiscale  e  per  altri  servizi  diversi  dalla  revisione contabile (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).   Sezione 3 - Parti correlate   In  questa  sezione  vengono  indicate  le  operazioni  con   parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni  di mercato, specificando la natura del rapporto e  fornendo  ogni  altra informazione relativa utile per la comprensione del  bilancio;  vanno anche indicati gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico  della  societa' (Articolo 21, comma 1, lettera l) del Decreto).   Sezione 4 - Informazione sui rischi   In questa sezione vanno fornite le informazioni sugli  obiettivi  e le  strategie  di  gestione  del  rischio   dell'intermediario,   che riflettano  l'uso  degli  strumenti  finanziari  nel  contesto  della strategia    operativa    complessiva    (paragrafo     3.2     della Raccomandazione).   Devono inoltre essere fornite le  informazioni  sulle  politiche  e sulle modalita' di gestione dei  rischi  connessi  con  le  attivita' aventi  finalita'  di  negoziazione   e   copertura,   indicando   in particolare la precisa natura dell'esposizione  dell'intermediario  e la gestione del rischio di  credito,  del  rischio  di  mercato,  del rischio di liquidita' ed ogni altro rischio significativo  (paragrafo 3.3 della Raccomandazione).   Va presentata un'analisi adeguata degli strumenti aventi  finalita' di negoziazione e di copertura, nonche' informazioni sul  livello  di attivita' dell'intermediario rispetto  a  tali  strumenti.  L'analisi deve indicare in particolare i termini e le condizioni che potrebbero incidere sull'ammontare, i tempi e  l'attendibilita'  dei  flussi  di cassa futuri (paragrafo 4.3 della Raccomandazione).   Le informazioni in materia di  rischio  di  mercato  vanno  fornite sulla base del valore a rischio, di un'analisi di sensibilita'  o  di un'altra misura del rischio connesso con le variazioni del prezzo  di mercato (paragrafo 6.1 della Raccomandazione).  Occorre  che  i  vari metodi siano impiegati in sostituzione o in  combinazione  l'uno  con l'altro, in modo  da  fornire  un  quadro  completo  dell'esposizione dell'intermediario ai rischi di mercato connessi con le posizioni  in strumenti di negoziazione e di copertura. Laddove cio' sia possibile, vanno fornite indicazioni specifiche per  ogni  tipo  di  rischio  di mercato (paragrafo 6.2 della Raccomandazione).   Sezione 5  -  Informazioni  sui  fondi  propri  e  sull'adeguatezza patrimoniale   Nella presente sezione va fatto rinvio:      -  all'informativa   sui   fondi   propri   e   sull'adeguatezza patrimoniale   contenuta   nell'informativa   al   pubblico   ("Terzo Pilastro"), laddove richiesta a livello individuale;      -  all'informativa   sui   fondi   propri   e   sull'adeguatezza patrimoniale   contenuta   nell'informativa   al   pubblico   ("Terzo Pilastro") fornita a livello consolidato,  laddove  non  richiesta  a livello individuale.   Sezione 6 - Cartolarizzazione   Formano  oggetto  di  rilevazione   nella   presente   sezione   le informazioni di  natura  quantitativa  e  qualitativa  relative  alle operazioni di cartolarizzazioni "proprie" e di "terzi".   Sezione 7 - Informazioni su specifiche operativita'   In questa sezione vanno indicati:      - gli importi delle operazioni  di  leasing,  ripartiti  fra  le rispettive voci dello  stato  patrimoniale  (Articolo  41,  comma  2, lettera c) della Direttiva);      - le informazioni sui servizi di gestione o di intermediazione a terzi, qualora l'entita' di  questo  tipo  di  affari  sia  rilevante rispetto al complesso delle  attivita'  dell'intermediario  (Articolo 41, comma 2, lettera f) della Direttiva).   Sezione  8  -  Esonero  dall'obbligo  di  redazione  del   bilancio consolidato   In  questa  sezione  l'intermediario   esentato   dall'obbligo   di redazione del bilancio consolidato indica il nome  e  la  sede  della banca controllante che redige il bilancio  consolidato  e  il  motivo dell'esonero (Articolo 40, comma 2 del Decreto).   Sezione 9 - Impresa capogruppo o banca comunitaria controllante   In  questa  sezione  viene  indicato  il  nome  e  la  sede  legale dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato  in  cui l'impresa e' inclusa in quanto impresa controllata, nonche' il  luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato (Articolo 21, comma 1, lettera o) del Decreto).   2. Il bilancio consolidato   Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni descritte  con riferimento al bilancio  d'esercizio,  fatti  salvi  gli  adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.   Adeguamenti necessari   Tra gli adeguamenti necessari rientra quanto segue:   a) nell'indicare  le  operazioni  fra  parti  correlate,  non  sono incluse  le  operazioni  comprese  in  un  consolidamento  che   sono eliminate in  sede  di  consolidamento  (Articolo  36,  comma  1  del Decreto);   b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media  durante l'esercizio, e' indicato a parte il numero di dipendenti occupati  in media da imprese che sono oggetto  del  consolidamento  proporzionale (Articolo 36, comma 1 del Decreto);   c)   nell'indicare   l'importo   dei   compensi   spettanti    agli amministratori e ai sindaci, nonche'  dei  crediti  erogati  e  delle garanzie  prestate  in  loro  favore,  cumulativamente  per  ciascuna categoria,  si  fa   riferimento   ai   soli   importi   concessi   - dall'intermediario  controllante  e  dalle  sue  controllate  -  agli amministratori e ai sindaci dell'intermediario controllante (Articolo 36, comma 1 del Decreto);   d) nell'indicare l'importo complessivo degli impegni  finanziari  e delle garanzie che  non  figurano  nello  stato  patrimoniale,  vanno indicati  distintamente  gli  impegni  verso  imprese   affiliate   o collegate (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).   Integrazioni necessarie (Articolo 36, commi 2, 3 e 4 del Decreto)   Tra le  integrazioni  necessarie  rientra  la  predisposizione  dei seguenti elenchi:     a) elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il  metodo integrale;     b) elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il  metodo proporzionale;     c) elenco delle partecipazioni non consolidate;     d) elenco delle altre imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto.   I suddetti elenchi indicano per ciascuna impresa:     e) la denominazione e la sede;     f) le quote possedute, direttamente o per il tramite di  societa' fiduciaria o per interposta persona,  dall'impresa  capogruppo  e  da ciascuna delle imprese controllate;     g) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;     h) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se  gia'  non  risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).   Qualora, infine, si sia verificata una  variazione  notevole  nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento,  sono  fornite informazioni che rendono significativo  il  confronto  fra  lo  stato patrimoniale  e  il   conto   economico   dell'esercizio   e   quelli dell'esercizio precedente. Le  informazioni  possono  essere  fornite anche mediante adattamento  dello  stato  patrimoniale  e  del  conto economico dell'esercizio precedente.   _______   (3 ) Articolo 2, comma 2 del decreto  legislativo  n.  136  del  18 agosto 2015. 
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