Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 15 febbraio 2019 |
Modalita' di presentazione ed approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare l'art. 150, che detta disposizioni per la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, ed in particolare, l'art. 10 e l'allegato allo stesso decreto, contenente le linee guida per l'attuazione dei piani per la regolazione dell'offerta; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, protocollo n. 2696/2013, relativo alla «costituzione del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP ed IGP, ai sensi dell'art. 126-quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007», ed il decreto prot. n. 2841/2016 relativo al «rinnovo dei componenti del Comitato»; Visto il «regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato» adottato ai sensi del punto 3, lettera c) delle linee guida allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot. n. 4580/2013, ed i relativi «criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani». Considerato che e' necessario abrogare l'art. 10 del citato decreto 12 ottobre 2012, e le disposizioni e gli atti ad esso correlati, al fine di semplificare le procedure di adozione dei piani ed assicurare maggiore chiarezza; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2019;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alla regolazione dell'offerta del formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. 2. L'adozione di norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di cui al comma 1, e' subordinata, per ogni singolo formaggio, alla presentazione della richiesta di approvazione di un «piano di regolazione dell'offerta», di seguito denominato «Piano», da parte di un soggetto legittimato. |
| Art. 2
Soggetti legittimati
1. Possono presentare i «Piani» di cui all'art. 1, comma 2: a) le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario riconosciute ai sensi dell'art. 152, del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'art. 157, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013; c) i gruppi di operatori di cui all'art. 3, punto 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
| Art. 3
Presupposti per la presentazione ed approvazione dei piani
1. Ai fini dell'approvazione dei piani e' necessaria l'esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate operanti nella zona geografica delimitata ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. 2. All'accordo devono aderire almeno i 2/3 dei produttori del formaggio in causa che rappresentino almeno i 2/3 della produzione dello stesso formaggio, ed almeno i 2/3 dei produttori del latte crudo, o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno i 2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la produzione dello stesso formaggio. |
| Art. 4
Definizione dell'accordo preventivo e adesione dei produttori latte
1. L'accordo dei produttori di formaggio e' formalizzato attraverso l'approvazione del «Piano» con apposita deliberazione decisionale del soggetto proponente, individuato sulla base delle disposizioni dello statuto. 2. L'approvazione del «Piano» da parte del soggetto proponente deve avvenire con congruo rispetto alla sua entrata in vigore, onde consentire l'adesione dei produttori di latte e lo svolgimento del relativo iter di approvazione da parte delle amministrazioni interessate. 3. Tutti i produttori del formaggio cui si riferisce il «Piano» devono essere informati della procedura di adozione e devono poter prendere visione del «Piano», al fine di poter manifestare preventivamente la propria posizione. 4. I produttori singoli di latte aderiscono all'accordo attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione. A tal fine il soggetto proponente assicura la massima diffusione degli obiettivi e del contenuto del «Piano», tramite la pubblicazione sul proprio portale del documento e della modulistica per l'adesione. 5. Le cooperative e le organizzazioni di produttori possono aderire all'accordo attraverso la deliberazione dell'organo decisionale competente, nel rispetto della relative norme statutarie. 6. Con la deliberazione di cui al comma 5, le cooperative e le organizzazioni di produttori aderiscono all'accordo per i soci ed i relativi quantitativi di latte rappresentati, sulla base di quanto definito nello statuto. 7. Il mandato conferito ad eventuali rappresentanti, da parte dei singoli produttori di latte, deve essere associato dai rappresentanti ad ogni singolo «Piano» in relazione ai quantitativi interessati, in modo da evitare duplicazioni nel computo dei quantitativi dei soggetti coinvolti. 8. I dati produttivi, tutte le informazioni e gli elementi di calcolo di cui al presente articolo sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda. |
| Art. 5
Obiettivi e contenuti del «Piano»
1. Il «Piano» disciplina l'offerta di un solo formaggio a DOP o IGP ed e' predisposto nel rispetto di quanto prescritto all'art. 150, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. La data di inizio e la durata delle norme vincolanti devono essere indicate nel «Piano». L'inizio del periodo puo' essere diverso dall'inizio dell'anno solare, in maniera conforme al disciplinare di produzione. 3. L'obiettivo del «Piano» e' quello di stabilire le norme di regolazione dell'offerta produttiva rivolte ad adeguare l'offerta alla domanda, al fine di garantire valore aggiunto, mantenere la qualita' dei formaggi a DOP o IGP, tendendo a definire un punto di equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato. 4. Le azioni che si intendono adottare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, sono descritte nel «Piano». Ai fini della programmazione possono essere stabiliti, a carico dei produttori di formaggio, vincoli qualitativi nonche' vincoli quantitativi e contributi aggiuntivi in relazione alle quantita' prodotte. Tali elementi sono descritti nel «Piano» e possono essere previste modalita' differenziate rivolte alla capacita' dei caseifici di acquisire nuove quote nel mercato interno o estero. 5. L'entita' degli eventuali contributi aggiuntivi deve essere proporzionata agli obiettivi del «Piano», e non potra' subire modifiche nel corso di ciascun anno di applicazione. 6. Nel «Piano» sono specificate le azioni previste, ai fini del rispetto dell'art. 150, paragrafo 4, lettere da d) a J) del regolamento UE n. 1308/2013, con particolare riferimento alle prescrizioni riprese alla lettera h), affinche' le norme per la regolazione dell'offerta non creino discriminazioni, non rappresentino un ostacolo per l'accesso dei nuovi operatori, ne' creino pregiudizio ai piccoli produttori. 7. Il «Piano» prevede un monitoraggio annuale del mercato del formaggio in questione e dei prodotti correlati, previa specifica individuazione dei prodotti da sottoporre ad osservazione, al fine di verificare eventuali effetti negativi su altri prodotti. 8. Ai fini della sua approvazione il «Piano» deve essere corredato da una accurata analisi del mercato, riferita ad un periodo di almeno cinque anni, con elaborazione dei dati di mercato disponibili, e dall'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda, sia sul mercato interno che sul mercato internazionale. Il «Piano» deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire una oggettiva valutazione, ed essere corredato dell'analisi di impatto sul mercato con particolare riferimento al mercato del latte nella zona interessata, alle destinazioni alternative del latte, al mercato dei formaggi, alle misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza, ed alle prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati. 9. Devono essere illustrate le azioni da realizzare con le risorse derivate da un'eventuale applicazione della contribuzione aggiuntiva, volte a creare condizioni di stabilita' del mercato (es. promozione, export, ritiri temporanei, accordi con la GDO, allungamento del periodo di stagionatura, etc.), a tutela dei soggetti della filiera. 10. Il «Piano» deve garantire: a) che tutti i soggetti aventi titolo (produttori di latte e caseifici) siano correttamente informati delle fasi del «Piano», tenendo conto delle diverse realta' cooperative e private; b) chiarezza nell'attribuzione delle eventuali indicazioni produttive di riferimento. Queste devono essere assegnate in maniera evidente ai produttori o ai caseifici, deve esserne specificata l'unita' di misura (kg di latte, kg di formaggio, numero di «forme») e gli eventuali meccanismi di trasferimento; c) flessibilita' nella gestione del punto d'equilibrio produttivo o, conseguentemente, nella gestione delle quote produttive. Il Piano deve specificare il punto di riferimento produttivo di partenza e prevedere un obiettivo finale di produzione, definendo meccanismi di adeguamento in relazione all'andamento del mercato. 11. Il «Piano» e' corredato dalla documentazione idonea a dimostrare la preventiva esistenza dell'accordo di cui all'art. 3, a tal fine deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno concluso l'accordo. |
| Art. 6
Presentazioni dei «Piani»
1. Le domande di approvazione dei «Piani» sono presentate dai soggetti legittimati, almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'applicazione dei «Piani», alla regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del «Piano» e, contestualmente, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, ufficio PIUE VI. 2. Qualora l'area geografica di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprenda piu' regioni o province autonome, la domanda di cui al comma 1 e' presentata alla regione o provincia autonoma in cui si realizza la percentuale maggiore della produzione del formaggio, che svolge i compiti di capofila per il necessario coordinamento con le regioni o province autonome interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare. 3. L'istanza per l'adozione del «Piano» e' presentata via PEC, o in formato cartaceo, agli indirizzi istituzionali, e' sottoscritta dal legale rappresentate ed e' accompagnata, pena l'irricevibilita' della stessa, dai seguenti allegati: a) Piano di regolazione dell'offerta; b) delibera del competente organo decisionale dal quale risulti la volonta' di presentare il Piano di regolazione dell'offerta; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del soggetto legittimato alla presentazione del «Piano», che attesti: l'accordo preventivo di adesione al «Piano» di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori del formaggio che rappresentino almeno 2/3 della produzione del formaggio oggetto del Piano nell'area geografica in cui ricade la produzione dello stesso; l'accordo preventivo di adesione al «Piano» di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori di latte o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno 2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio in causa; d) elenco, secondo il modello di cui all'allegato A, di tutti i produttori di latte che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica dei quantitativi di latte ascrivibili ad ogni soggetto, singolo o associato. I quantitativi di latte indicati devono essere quelli destinati alla produzione del formaggio cui si riferisce il Piano; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile; e) elenco, secondo il modello di cui all'allegato B, di tutti i produttori di formaggio che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica dei quantitativi di formaggio ascrivibili ad ogni soggetto; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile. |
| Art. 7
Durata del «Piano»
1. Il «Piano» puo' avere una durata massima di tre anni, puo' essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, e non ha effetto retroattivo. 2. E' possibile proporre modifiche integrative ad un «Piano» approvato ed in corso di applicazione ed, in tal caso, la procedura e' la medesima di cui al precedente art. 6 e le modifiche integrative si applicheranno per la durata residua del «Piano». |
| Art. 8
Istruttoria della domanda da parte delle regioni
1. La regione o provincia autonoma che ha ricevuto la domanda, effettua l'istruttoria preliminare volta ad accertare la completezza della documentazione. 2. La stessa regione o provincia autonoma procede alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 attraverso i dati richiesti agli organismi di controllo, di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1151/2012. 3. Il controllo di cui al comma 2 riguarda, a campione, anche i singoli produttori aderenti all'accordo, nella misura di almeno l'1% dei produttori di latte, in numero non inferiore a venti soggetti, ed il 10% dei caseifici, in numero non inferiore a dieci unita'. 4. L'istruttoria di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione del «Piano» con la trasmissione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, ufficio PIUE 6, di una dettagliata relazione sulle operazioni di controllo svolte, e sugli esiti dei controlli. |
| Art. 9
Istruttoria della domanda da parte del Mipaaft e criteri di esame
1. L'istruttoria relativa all'esame delle condizioni economiche e della coerenza del Piano con la normativa unionale, in vista della predisposizione ed adozione del decreto di approvazione del «Piano», e' svolta dall'ufficio PIUE 6 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea. 2. L'ufficio PIUE 6 esamina la documentazione inviata dalla regione e conclude l'istruttoria di competenza entro centoventi giorni dalla presentazione del Piano. 3. Viene altresi' verificato che il «Piano» risponda ai requisiti prescritti all'art. 5, e che esso sia compatibile con la relativa normativa unionale. 4. Ai fini dell'esame delle condizioni economiche e della coerenza del «Piano» con la normativa unionale, l'ufficio PIUE 6 puo' effettuare consultazioni con le regioni interessate e con l'ISMEA. 5. Il «Piano» e' approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed e' pubblicato nel sito dello stesso Ministero. |
| Art. 10
Obblighi post approvazione e controlli
1. I soggetti interessati, dopo l'approvazione del «Piano», presentano annualmente al Ministero una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con l'indicazione delle misure adottate, da adottare e dei risultati ottenuti. La relazione evidenzia, altresi', l'impatto dell'adozione del «Piano» sul mercato del latte nella zona interessata. |
| Art. 11
Abrogazioni
Le disposizioni di seguito elencate sono abrogate e sostituite dal presente decreto: a) l'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, e le linee guida allegate allo stesso decreto; b) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 2696/2013, relativo alla «costituzione del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP ed IGP, ai sensi dell'art. 126-quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007» ed il decreto prot. n. 2841/2016 relativo al «rinnovo dei componenti del Comitato»; c) il «regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato» adottato ai sensi del punto 3, lettera c) delle linee guida allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot. n. 4580/2013, ed i relativi «criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani». Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2019
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 196 |
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