| Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 15 febbraio 2019 |  
| Modalita' di presentazione ed approvazione dei piani  di  regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21 novembre 2012, sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed alimentari;   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare l'art. 150, che detta  disposizioni  per  la  regolazione dell'offerta di formaggio  a  denominazione  di  origine  protetta  o indicazione geografica protetta;   Visto l'art. 4 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante «disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari e forestali del 12 ottobre 2012, recante norme  di  applicazione  del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda  le  organizzazioni di produttori e loro associazioni, ed in  particolare,  l'art.  10  e l'allegato  allo  stesso  decreto,  contenente  le  linee  guida  per l'attuazione dei piani per la regolazione dell'offerta;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari e forestali, protocollo n. 2696/2013, relativo alla «costituzione del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi  a  DOP  ed  IGP,  ai  sensi  dell'art.  126-quinquies   del regolamento (CE) n. 1234/2007», ed  il  decreto  prot.  n.  2841/2016 relativo al «rinnovo dei componenti del Comitato»;   Visto  il  «regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento   del Comitato» adottato ai sensi del punto 3, lettera c) delle linee guida allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot.  n.  4580/2013, ed i relativi «criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani».   Considerato che e' necessario abrogare l'art. 10 del citato decreto 12 ottobre 2012, e le disposizioni e gli atti ad esso  correlati,  al fine di semplificare le procedure di adozione dei piani ed assicurare maggiore chiarezza;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                         Campo di applicazione 
   1.  Il  presente  decreto  stabilisce  modalita'  di   applicazione dell'art. 150  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  relativo  alla regolazione dell'offerta del formaggio  a  denominazione  di  origine protetta o indicazione geografica protetta.   2. L'adozione di norme vincolanti per la  regolazione  dell'offerta di cui al comma 1, e' subordinata, per ogni singolo  formaggio,  alla presentazione  della  richiesta  di  approvazione  di  un  «piano  di regolazione dell'offerta», di seguito denominato «Piano», da parte di un soggetto legittimato.     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Soggetti legittimati 
   1. Possono presentare i «Piani» di cui all'art. 1, comma 2:     a) le organizzazioni di produttori del settore lattiero  caseario riconosciute  ai  sensi  dell'art.  152,  del  regolamento  (UE)   n. 1308/2013;     b) le organizzazioni  interprofessionali  riconosciute  ai  sensi dell'art. 157, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;     c) i  gruppi  di  operatori  di  cui  all'art.  3,  punto  2  del regolamento (UE) n. 1151/2012.     |  
|   |                                 Art. 3 
                   Presupposti per la presentazione                       ed approvazione dei piani 
   1. Ai fini dell'approvazione dei piani e' necessaria l'esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate  operanti  nella  zona geografica delimitata ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera  c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.   2. All'accordo devono aderire  almeno  i  2/3  dei  produttori  del formaggio in causa che rappresentino almeno i  2/3  della  produzione dello stesso formaggio, ed almeno i  2/3  dei  produttori  del  latte crudo, o dei loro rappresentanti,  che  rappresentino  almeno  i  2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la  produzione  dello stesso formaggio.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Definizione dell'accordo preventivo                    e adesione dei produttori latte 
   1. L'accordo dei produttori di formaggio e' formalizzato attraverso l'approvazione del «Piano» con apposita deliberazione decisionale del soggetto proponente, individuato sulla base delle disposizioni  dello statuto.   2. L'approvazione del «Piano» da parte del soggetto proponente deve avvenire con congruo  rispetto  alla  sua  entrata  in  vigore,  onde consentire l'adesione dei produttori di latte e  lo  svolgimento  del relativo  iter  di  approvazione  da  parte   delle   amministrazioni interessate.   3. Tutti i produttori del formaggio cui  si  riferisce  il  «Piano» devono essere informati della procedura di adozione  e  devono  poter prendere  visione  del  «Piano»,  al  fine   di   poter   manifestare preventivamente la propria posizione.   4. I produttori singoli di latte aderiscono all'accordo  attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione. A tal fine il  soggetto proponente assicura la  massima  diffusione  degli  obiettivi  e  del contenuto del «Piano», tramite la pubblicazione sul  proprio  portale del documento e della modulistica per l'adesione.   5. Le cooperative e le organizzazioni di produttori possono aderire all'accordo  attraverso  la  deliberazione  dell'organo   decisionale competente, nel rispetto della relative norme statutarie.   6. Con la deliberazione di cui al comma  5,  le  cooperative  e  le organizzazioni di produttori aderiscono all'accordo per i soci  ed  i relativi quantitativi di latte rappresentati, sulla  base  di  quanto definito nello statuto.   7. Il mandato conferito ad eventuali rappresentanti, da  parte  dei singoli produttori di latte, deve essere associato dai rappresentanti ad ogni singolo «Piano» in relazione ai quantitativi interessati,  in modo  da  evitare  duplicazioni  nel  computo  dei  quantitativi  dei soggetti coinvolti.   8. I dati produttivi, tutte  le  informazioni  e  gli  elementi  di calcolo di cui al presente articolo sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.     |  
|   |                                 Art. 5 
                   Obiettivi e contenuti del «Piano» 
   1. Il «Piano» disciplina l'offerta di un solo formaggio a DOP o IGP ed e' predisposto nel rispetto di  quanto  prescritto  all'art.  150, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.   2. La data di inizio e la  durata  delle  norme  vincolanti  devono essere indicate nel «Piano». L'inizio del periodo puo' essere diverso dall'inizio dell'anno solare, in maniera conforme al disciplinare  di produzione.   3. L'obiettivo del «Piano» e'  quello  di  stabilire  le  norme  di regolazione dell'offerta produttiva  rivolte  ad  adeguare  l'offerta alla domanda, al fine di  garantire  valore  aggiunto,  mantenere  la qualita' dei formaggi a DOP o IGP, tendendo a definire  un  punto  di equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato.   4. Le azioni che si intendono adottare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, sono  descritte  nel  «Piano».  Ai  fini della  programmazione  possono  essere  stabiliti,   a   carico   dei produttori  di  formaggio,  vincoli   qualitativi   nonche'   vincoli quantitativi e contributi  aggiuntivi  in  relazione  alle  quantita' prodotte. Tali elementi sono descritti nel «Piano» e  possono  essere previste modalita' differenziate rivolte alla capacita' dei caseifici di acquisire nuove quote nel mercato interno o estero.   5. L'entita' degli  eventuali  contributi  aggiuntivi  deve  essere proporzionata  agli  obiettivi  del  «Piano»,  e  non  potra'  subire modifiche nel corso di ciascun anno di applicazione.   6. Nel «Piano» sono specificate le azioni  previste,  ai  fini  del rispetto  dell'art.  150,  paragrafo  4,  lettere  da  d)  a  J)  del regolamento  UE  n.  1308/2013,  con  particolare  riferimento   alle prescrizioni riprese alla lettera  h),  affinche'  le  norme  per  la regolazione   dell'offerta   non    creino    discriminazioni,    non rappresentino un ostacolo per  l'accesso  dei  nuovi  operatori,  ne' creino pregiudizio ai piccoli produttori.   7. Il «Piano» prevede  un  monitoraggio  annuale  del  mercato  del formaggio in questione e dei  prodotti  correlati,  previa  specifica individuazione dei prodotti da sottoporre ad osservazione, al fine di verificare eventuali effetti negativi su altri prodotti.   8. Ai fini della sua approvazione il «Piano» deve essere  corredato da una accurata analisi del mercato, riferita ad un periodo di almeno cinque anni, con elaborazione dei  dati  di  mercato  disponibili,  e dall'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e  della  domanda,  sia  sul  mercato   interno   che   sul   mercato internazionale. Il «Piano» deve contenere tutte le indicazioni  utili per  consentire  una  oggettiva  valutazione,  ed  essere   corredato dell'analisi di impatto sul mercato con  particolare  riferimento  al mercato  del  latte  nella  zona   interessata,   alle   destinazioni alternative  del  latte,  al  mercato  dei  formaggi,   alle   misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza, ed  alle prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati.   9. Devono essere illustrate le azioni da realizzare con le  risorse derivate da un'eventuale applicazione della contribuzione aggiuntiva, volte a creare condizioni di stabilita' del mercato (es.  promozione, export, ritiri temporanei,  accordi  con  la  GDO,  allungamento  del periodo di stagionatura, etc.), a tutela dei soggetti della filiera.   10. Il «Piano» deve garantire:     a) che tutti i soggetti aventi  titolo  (produttori  di  latte  e caseifici) siano correttamente  informati  delle  fasi  del  «Piano», tenendo conto delle diverse realta' cooperative e private;     b)  chiarezza  nell'attribuzione  delle   eventuali   indicazioni produttive di riferimento. Queste devono essere assegnate in  maniera evidente ai produttori  o  ai  caseifici,  deve  esserne  specificata l'unita' di misura (kg di latte, kg di formaggio, numero di  «forme») e gli eventuali meccanismi di trasferimento;     c) flessibilita' nella gestione del punto d'equilibrio produttivo o, conseguentemente, nella gestione delle quote produttive. Il  Piano deve specificare il punto di riferimento  produttivo  di  partenza  e prevedere un obiettivo finale di produzione, definendo meccanismi  di adeguamento in relazione all'andamento del mercato.   11.  Il  «Piano»  e'  corredato  dalla  documentazione   idonea   a dimostrare la preventiva esistenza dell'accordo di cui all'art. 3,  a tal fine  deve  essere  allegato  l'elenco  dei  soggetti  che  hanno concluso l'accordo.     |  
|   |                                 Art. 6 
                       Presentazioni dei «Piani» 
   1. Le domande di  approvazione  dei  «Piani»  sono  presentate  dai soggetti legittimati,  almeno  centoventi  giorni  prima  dell'inizio dell'applicazione dei «Piani», alla regione o provincia autonoma  nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del «Piano» e, contestualmente, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo,  Direzione   generale   delle   politiche internazionali e dell'Unione europea, ufficio PIUE VI.   2. Qualora l'area  geografica  di  cui  all'art.  7,  paragrafo  1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprenda piu' regioni o province autonome, la domanda di cui al comma 1  e'  presentata  alla regione o provincia  autonoma  in  cui  si  realizza  la  percentuale maggiore della produzione del formaggio,  che  svolge  i  compiti  di capofila per il necessario coordinamento con le  regioni  o  province autonome interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare.   3. L'istanza per l'adozione del «Piano» e' presentata via PEC, o in formato cartaceo, agli indirizzi istituzionali, e'  sottoscritta  dal legale rappresentate ed e' accompagnata, pena l'irricevibilita' della stessa, dai seguenti allegati:     a) Piano di regolazione dell'offerta;     b) delibera del competente organo decisionale dal  quale  risulti la volonta' di presentare il Piano di regolazione dell'offerta;     c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000,  del  soggetto legittimato alla presentazione del «Piano», che attesti:       l'accordo preventivo di  adesione  al  «Piano»  di  regolazione dell'offerta di  almeno  i  2/3  dei  produttori  del  formaggio  che rappresentino almeno 2/3 della produzione del formaggio  oggetto  del Piano nell'area geografica in cui ricade la produzione dello stesso;       l'accordo preventivo di  adesione  al  «Piano»  di  regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei  produttori  di  latte  o  dei  loro rappresentanti, che rappresentino almeno  2/3  della  produzione  del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio in causa;     d) elenco, secondo il modello di cui all'allegato A, di  tutti  i produttori di latte che hanno aderito all'accordo preventivo, con  la specifica dei quantitativi di latte  ascrivibili  ad  ogni  soggetto, singolo o associato. I quantitativi di latte indicati  devono  essere quelli destinati alla produzione del formaggio cui  si  riferisce  il Piano; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile;     e) elenco, secondo il modello di cui all'allegato B, di  tutti  i produttori di formaggio che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica  dei  quantitativi  di  formaggio  ascrivibili  ad  ogni soggetto; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile.     |  
|   |                                 Art. 7 
                          Durata del «Piano» 
   1. Il «Piano» puo' avere una  durata  massima  di  tre  anni,  puo' essere  rinnovato  dopo  questo  periodo  a  seguito  di  una   nuova richiesta, e non ha effetto retroattivo.   2. E'  possibile  proporre  modifiche  integrative  ad  un  «Piano» approvato ed in corso di applicazione ed, in tal caso,  la  procedura e' la medesima di cui al precedente art. 6 e le modifiche integrative si applicheranno per la durata residua del «Piano».     |  
|   |                                 Art. 8 
                       Istruttoria della domanda                        da parte delle regioni 
   1. La regione o provincia autonoma  che  ha  ricevuto  la  domanda, effettua l'istruttoria preliminare volta ad accertare la  completezza della documentazione.   2. La stessa regione o provincia autonoma procede alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 attraverso i dati richiesti agli organismi di controllo, di cui all'art. 36 del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012.   3. Il controllo di cui al comma 2 riguarda,  a  campione,  anche  i singoli produttori aderenti all'accordo, nella misura di almeno  l'1% dei produttori di latte, in numero non inferiore a venti soggetti, ed il 10% dei caseifici, in numero non inferiore a dieci unita'.   4. L'istruttoria di cui al  comma  1  si  conclude  entro  sessanta giorni dalla data di ricezione del «Piano»  con  la  trasmissione  al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo,  Direzione  generale  delle   politiche   internazionali   e dell'Unione europea, ufficio PIUE 6,  di  una  dettagliata  relazione sulle operazioni di controllo svolte, e sugli esiti dei controlli.     |  
|   |                                 Art. 9 
                  Istruttoria della domanda da parte                    del Mipaaft e criteri di esame 
   1. L'istruttoria relativa all'esame delle condizioni  economiche  e della coerenza del Piano con la normativa unionale,  in  vista  della predisposizione ed adozione del decreto di approvazione del  «Piano», e'  svolta  dall'ufficio  PIUE  6  della  Direzione  generale   delle politiche internazionali e dell'Unione europea.   2. L'ufficio PIUE 6 esamina la documentazione inviata dalla regione e conclude l'istruttoria di competenza entro centoventi giorni  dalla presentazione del Piano.   3. Viene altresi' verificato che il «Piano» risponda  ai  requisiti prescritti all'art. 5, e che esso sia  compatibile  con  la  relativa normativa unionale.   4. Ai fini dell'esame delle condizioni economiche e della  coerenza del  «Piano»  con  la  normativa  unionale,  l'ufficio  PIUE  6  puo' effettuare consultazioni con le regioni interessate e con l'ISMEA.   5. Il «Piano» e' approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  ed  e'  pubblicato  nel sito dello stesso Ministero.     |  
|   |                                 Art. 10 
                Obblighi post approvazione e controlli 
   1.  I  soggetti  interessati,  dopo  l'approvazione  del   «Piano», presentano annualmente al Ministero  una  relazione  sullo  stato  di attuazione dello stesso, con l'indicazione delle misure adottate,  da adottare e dei risultati ottenuti. La relazione evidenzia,  altresi', l'impatto dell'adozione del «Piano» sul mercato del latte nella  zona interessata.     |  
|   |                                 Art. 11 
                              Abrogazioni 
   Le disposizioni di seguito elencate sono abrogate e sostituite  dal presente decreto:     a) l'art. 10 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole, alimentari e  forestali,  del  12  ottobre  2012,  recante  norme  di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, e  le  linee  guida allegate allo stesso decreto;     b) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali  prot.  n.  2696/2013,  relativo  alla  «costituzione   del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi  a  DOP  ed  IGP,  ai  sensi  dell'art.  126-quinquies   del regolamento (CE) n. 1234/2007»  ed  il  decreto  prot.  n.  2841/2016 relativo al «rinnovo dei componenti del Comitato»;     c)  il  «regolamento  di  organizzazione  e   funzionamento   del Comitato» adottato ai sensi del punto 3, lettera c) delle linee guida allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot.  n.  4580/2013, ed i relativi «criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani».   Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 febbraio 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 196     |  
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