Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 8 marzo 2019 |
Cancellazione dal registro delle imprese di trentanove societa' cooperative aventi sedi nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze dell'attivita' di revisione relativa alle cooperative di cui all'allegato elenco, nonche' degli accertamenti effettuati d'ufficio presso il competente registro delle imprese; Considerato che le trentanove cooperative aventi sede nelle regioni: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia riportate nell'elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da cinque anni; Tenuto conto che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si e' rilevata la presenza di beni immobili; Rilevato che sono, conseguentemente accertati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette societa' cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;
Decreta:
Art. 1
E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di trentanove cooperative aventi sede legale nelle regioni sopra indicate. |
| ELENCO N. 2 CANC 2019
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 8 marzo 2019
Il direttore generale: Celi |
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