Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 marzo 2019
Cancellazione dal registro delle imprese di trentanove societa' cooperative aventi sedi nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze dell'attivita' di revisione relativa alle cooperative di cui all'allegato elenco, nonche' degli accertamenti effettuati d'ufficio presso il competente registro delle imprese;
Considerato che le trentanove cooperative aventi sede nelle regioni: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia riportate nell'elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da cinque anni;
Tenuto conto che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si e' rilevata la presenza di beni immobili;
Rilevato che sono, conseguentemente accertati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette societa' cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1

E' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di trentanove cooperative aventi sede legale nelle regioni sopra indicate.
 

ELENCO N. 2 CANC 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 8 marzo 2019

Il direttore generale: Celi