| Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 27 febbraio 2019 |  
| Contributo di vigilanza  dovuto  dalle  societa'  cooperative,  dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso  per il biennio 2019-2020.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818  e  successive  modifiche  e integrazioni;   Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art.  8  che  prevede  il  versamento  da  parte  delle societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione;   Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;   Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15  in materia di vigilanza e di  contributo  per  le  spese  relative  alle ispezioni ordinarie;   Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;   Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;   Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2005,  che  all'art.  25 stabilisce  l'avvio  della  vigilanza   sulle   Banche   di   credito cooperativo al 1° gennaio 2007;   Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006,  recante  modalita' di accertamenti e di riscossione dei  contributi  dovuti  dagli  enti cooperativi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32   dell'8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti  in  data  17  gennaio 2007;   Visto il decreto ministeriale  6  marzo  2013,  recante  criteri  e modalita' di  iscrizione  delle  societa'  di  mutuo  soccorso  nella sezione del registro delle imprese relativa alle  imprese  sociali  e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative;   Visto il decreto  ministeriale  30  ottobre  2014,  in  materia  di vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso;   Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico  n.  3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di  societa'  cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14  dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;   Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della  misura  del contributo dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperative e  dalle  societa'  di  mutuo  soccorso  per  il  biennio 2019/2020; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                 Contributo delle societa' cooperative 
   1.  Il  contributo  dovuto  dalle  societa'  cooperative   per   lo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e' corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla  base  dei  parametri  e nella misura indicata nella tabella a seguire, con  le  modalita'  di accertamento e di riscossione e nel termine di  versamento  stabiliti dal decreto ministeriale  18  dicembre  2006,  il  quale  prevede  il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.       +--+-----------------+---------------------------------------------+ |  |                 |                 Parametri                   | |  | Fasce e importo +-------------+-------------+-----------------+ |  |                 |             |  Capitale   |                 | |  |                 | Numero soci |sottoscritto |    Fatturato    | +--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+ |  |                 |             |   fino a    |     fino a      | |a)|    € 280,00     | fino a 100  | € 5.160,00  |   € 75.000,00   | +--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+ |  |                 |             |da € 5.160,01| da € 75.000,01  | |b)|    € 680,00     |da 101 a 500 |a € 40.000,00| a € 300.000,00  | +--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+ |  |                 | superiore a | superiore a | da € 300.000,01 | |c)|   € 1.350,00    |     500     | € 40.000,00 |a € 1.000.000,00 | +--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+ |  |                 | superiore a | superiore a |da € 1.000.000.01| |d)|   € 1.730,00    |     500     | € 40.000,00 |a € 2.000.000,00 | +--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+ |  |                 | superiore a | superiore a |   superiore a   | |e)|   € 2.380,00    |     500     | € 40.000,00 | € 2.000.000,00  | +--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+      2. Per fatturato deve intendersi il «valore  della  produzione»  di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.   3. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo come riferimento il maggior  valore  tra  l'eventuale  incremento  di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci  B-II (Immobilizzazioni  materiali)   e   C-I   (Rimanenze)   dello   Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e  la  voce  A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui  all'art.  2425 del codice civile.   4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le societa' cooperative assoggettabili a  revisione  annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59  e  del  30% per le societa' cooperative di cui all'art. 3 della legge 8  novembre 1991, n. 381.   5. L'aumento del 50% di cui  al  comma  4  si  applica  anche  alle societa'  cooperative  iscritte  all'Albo  nazionale  delle  societa' cooperative edilizie di abitazione  e  dei  loro  consorzi,  che  non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato  art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel  caso  in  cui  le  stesse abbiano gia' realizzato o avviato un programma edilizio.   6. Come disposto dall'art. 20, comma  c)  della  legge  31  gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei  precedenti  commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del  10%  per  le  cooperative  edilizie  di abitazione e loro consorzi, ivi compresi  quelli  aventi  sede  nelle regioni a statuto speciale.     |  
|   |                                 Art. 2 
            Contributo delle banche di credito cooperativo 
   1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per  lo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e' corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla  base  dei  parametri  e nella misura indicata nella tabella a seguire, con  le  modalita'  di accertamento e di riscossione e nel termine di  versamento  stabiliti dal decreto ministeriale  18  dicembre  2006,  il  quale  prevede  il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      +----+-----------------+--------------------------------------------+ |    |                 |                 Parametri                  | |    | Fasce e importo +-------------+------------------------------+ |    |                 |             |        Totale attivo         | |    |                 | Numero soci |      (migliaia di euro)      | +----+-----------------+-------------+------------------------------+ | a) |   € 1.980,00    | fino a 980  |        fino a 124.000        | +----+-----------------+-------------+------------------------------+ | b) |   € 3.745,00    |da 981 a 1680|     da 124.001 a 290.000     | +----+-----------------+-------------+------------------------------+ | c) |   € 6.660.00    | oltre 1680  |        oltre 290.000         | +----+-----------------+-------------+------------------------------+        |  
|   |                                 Art. 3 
              Contributo delle societa' di mutuo soccorso 
   1. Il contributo dovuto dalle societa' di  mutuo  soccorso  per  lo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e' corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla  base  dei  parametri  e nella misura indicata nella tabella a seguire, con  le  modalita'  di accertamento e di riscossione e nel termine di  versamento  stabiliti dal decreto ministeriale  18  dicembre  2006,  il  quale  prevede  il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   ===================================================================== |          |                   |   Numero  |Contributi mutualistici | |   Fasce  | Importo (in euro) |   soci    |       (in euro)        | +==========+===================+===========+========================+ |          |                   |   fino a  |                        | |     a    |     € 280,00      |   1.000   |     fino a 100.000     | +----------+-------------------+-----------+------------------------+ |          |                   | da 1.001 a|                        | |     b    |     € 560,00      |  10.000   |  da 100.001 a 500.000  | +----------+-------------------+-----------+------------------------+ |          |                   |   oltre   |                        | |     c    |     € 840,00      |  10.000   |     oltre 500.000      | +----------+-------------------+-----------+------------------------+     |  
|   |                                 Art. 4 
                        Calcolo del contributo 
   1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale  di  tutti  i parametri ivi previsti. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che  superino  anche  uno solo  dei  parametri  ivi  previsti  sono  tenuti  al  pagamento  del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il  parametro piu' alto.   2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2  e  3  deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal  bilancio  chiuso  nel  corso  del  medesimo esercizio 2018.     |  
|   |                                 Art. 5 
                       Limitazioni ed eccezioni 
   1. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le societa' di mutuo soccorso che  deliberano  il  proprio  scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2019/2020 sono tenute al pagamento  del  contributo  minimo,  ferma  -  per  le societa' cooperative,  ricorrendone  la  fattispecie,  l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e  6  del  presente decreto.   2. Il termine del pagamento per le societa' cooperative, le  banche di credito cooperativo e le  societa'  di  mutuo  soccorso  di  nuova costituzione e' di  novanta  giorni  dalla  data  di  iscrizione  nel registro delle imprese. La  fascia  contributiva,  in  tal  caso,  e' determinata sulla base  dei  soli  parametri  rilevabili  al  momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.   3.  Sono  esonerate  dal  pagamento  del  contributo  le   societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di  mutuo soccorso iscritte nel registro delle  imprese  dopo  il  31  dicembre 2019.     |  
|   |                                 Art. 6   Modalita' di versamento dei  contributi  dovuti  al  Ministero  dello                         sviluppo economico 
   1.  I  contributi  di  pertinenza  del  Ministero  dello   sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per  il  tramite  dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento  sul  modello  F24  utilizzando  i seguenti codici tributo:       ==================================================================  |    Codice     |                  Descrizione                   |  +===============+================================================+  |               |contributo biennale                             |  |               |-  maggiorazioni del contributo (ad esclusione  |  |     3010      |   del 10% dovuta dalle cooperative edilizie)   |  |               |-  interessi per ritardato pagamento            |  +---------------+------------------------------------------------+  |               |-  maggiorazione del 10% dovuta dalle           |  |     3011      |   cooperative edilizie                         |  |               |-  interessi per ritardato pagamento            |  +---------------+------------------------------------------------+  |     3014      |-  sanzioni                                     |  +---------------+------------------------------------------------+      2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le societa' di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali  di rappresentanza possono utilizzare per il  pagamento  il  modello  F24 precompilato, disponibile collegandosi  e  registrandosi  al  portale delle          cooperative,          all'indirizzo           internet http://cooperative.mise.gov.it     |  
|   |                                 Art. 7 
    Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza 
   1. I contributi  di  pertinenza  delle  Associazioni  nazionali  di rappresentanza,  assistenza,  tutela  e   revisione   del   movimento cooperativo, dovuti  dalle  societa'  cooperative,  dalle  banche  di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso che  risultano ad esse associate, sono riscossi con  le  modalita'  stabilite  dalle Associazioni stesse.   2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le societa'  di  mutuo  soccorso  che  aderiscono  ad  una  Associazione nazionale di  rappresentanza  prima  del  termine  stabilito  per  il versamento del contributo sono  tenute  a  effettuare  il  versamento all'Associazione.   Nel   caso   in   cui   tale   adesione   avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.     |  
|   |                                 Art. 8 
                     Ritardato od omesso pagamento 
   1. Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono -  in  misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si  provvedera' ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita'  di  accertamento  e  di riscossione dei contributi in questione.     |  
|   |                                 Art. 9 
               Termine per il versamento del contributo 
   1. Il termine per  il  versamento  del  contributo  e'  fissato  in novanta giorni e decorre dalla data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  a  norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.     |  
|   |                                 Art. 10 
                             Norme finali 
   1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la registrazione.   2. Il presente decreto verra' pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione  normativa dedicata agli enti cooperativi, e  della  sua  adozione  verra'  data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 27 febbraio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 254     |  
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