| Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 8 aprile 2019 |  
| Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Capri.  |  
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                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360, concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o di cura;   Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;   Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;   Vista la delibera della giunta  del  Comune  di  Capri  in  data  4 ottobre 2018, n.  178,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di circolazione nell'isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;   Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri  in  data  22 ottobre 2018, n.  230,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di circolazione nell'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a  persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei  Comuni di Capri e Anacapri;   Vista  la   deliberazione   del   commissario   unico   liquidatore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri  in  data 24 ottobre 2018, n. 32, concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di circolazione sull'isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;   Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo di Napoli n. 91140 del 27 marzo 2019;   Viste le note n. 6428 del 1° ottobre 2019, n. 846  dell'8  febbraio 2019 e, da ultimo, la nota di sollecito n. 1405 del 28 febbraio 2019, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;   Ritenuto opportuno adottare con urgenza i  richiesti  provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni  espresse  nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del  parere  della Regione Campania, piu' volte sollecitato; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Divieti 
   1. Dal 18 aprile 2019 al 3 novembre 2019 e dal 20 dicembre 2019  al 6 gennaio 2020, sono vietati l'afflusso e la circolazione  sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.   2. E' altresi' vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'imbarco  e l'afflusso dei  veicoli  a  noleggio  breve  intestati  a  ditte  non operanti sul territorio dell'isola di Capri.     |  
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                                Deroghe 
   Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto  i  seguenti veicoli:     a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a  persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non  residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa  per  lo  smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni  dell'isola  dovranno  rilasciare  un apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;     b) autoambulanze per  servizio  con  foglio  di  accompagnamento, servizi di polizia, carri  funebri  e  veicoli  trasporto  merci,  di qualsiasi provenienza sempre  che  non  siano  in  contrasto  con  le limitazioni alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell'isola  e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad  ospedali, sulla base di  apposita  certificazione  rilasciata  dalla  struttura sanitaria;     c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente  della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'  italiana  o estera;     d) autoveicoli con targa estera, sempre che  siano  condotti  dal proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario stesso, purche' residenti all'estero, nonche' autoveicoli  noleggiati presso aeroporti da persone residenti all'estero;     e)  autoveicoli  che   trasportano   materiale   occorrente   per manifestazioni   turistiche,    culturali    e    sportive,    previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o  Anacapri  e  per  la durata temporale dei singoli eventi;     f) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.     |  
|   |                                 Art. 3 
                               Sanzioni 
   Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  431  a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.  8  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.     |  
|   |                                 Art. 4 
                            Autorizzazioni 
   Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di  appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori  autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di  circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni  dovranno  avere una  durata  non  superiore  alle quarantotto   ore   di   permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al  rilascio  di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo  termine  temporale, le amministrazioni comunali, in  presenza  di  fondati  e  comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.     |  
|   |                                 Art. 5 
                               Vigilanza 
   Il prefetto di  Napoli  e'  incaricato  della  esecuzione  e  della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.     Roma, 8 aprile 2019 
                                                Il Ministro: Toninelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, n. 1-823     |  
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