| Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 2 aprile 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Dymista»  ai  sensi dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 563/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE (e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva n. 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione;   Vista  la  deliberazione  del Comitato  interministeriale  per   la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successiva modificazione e integrazione;   Vista la determinazione IP n. 742 del 14 novembre 2018,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2018 con la  quale  la societa' GMM  Farma  S.r.l.  e'  stata  autorizzata  all'importazione parallela del medicinale «Dymista» e  con  cui  lo  stesso  e'  stato classificato in classe C(nn) ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189  e  successiva modificazione e integrazione;   Vista la domanda presentata in data 7 dicembre 2018 con la quale la societa' GMM Farma  S.r.l.  ha  chiesto  la  riclassificazione  dalla classe C(nn) alla classe C  del  medicinale  «Dymista»  relativamente alla confezione avente n. A.I.C. 046754014;   Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  - scientifica nella seduta del 4 febbraio 2019; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  «Dymista»  nelle  confezioni  sotto   indicate   e' classificato come segue:   Confezione:     «137   microgrammi/50   microgrammi/erogazione   spray    nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni -  A.I.C.  n. 046754014 (in base 10);     Classe di rimborsabilita': C.     |  
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                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dymista» e' la seguente:     medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione  ha  effetto  dal  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     Roma, 2 aprile 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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