| Gazzetta n. 94 del 20 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 2 aprile 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo a  seguito  di  nuove  indicazioni terapeutiche del medicinale per  uso  umano  «Eprex».  (Determina  n. DG/594/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;   Vista la domanda presentata in data 8 maggio 2017 con la  quale  la societa'  Janssen-Cilag  S.p.a.   ha   chiesto   l'estensione   delle indicazioni  terapeutiche,  in   regime   di   rimborsabilita',   del medicinale «Eprex»;   Vista la notifica di  fine  procedura  FR/H/0003/09-10,13-14/II/124 (VC2/2016/188) trasmessa dalla competente autorita'  in  qualita'  di Stato membro di riferimento (RMS);   Vista la modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione  in commercio, apportata ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre 2007, n. 274 e del regolamento 1234/2008/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Parte seconda - n. 127 del 28 ottobre 2017 (C1A/2017/2581 - codice pratica europeo FR/H/003/09-10,13-14, IAIN/131);   Vista la determina  AAM/PPA  n.  192/2018  del  23  febbraio  2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 2018, relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio (codice pratica europeo FR/H/003/009-010-013-014/II/130/G - VC2/2017/404);   Visti gli stampati  allegati  che  costituiscono  parte  integrante della presente determinazione;   Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24  aprile  2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni relativo alla  redazione in doppia lingua  delle  etichette  e  del  foglio  illustrativo  dei medicinali;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 29 gennaio 2019;   Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2019 del  consiglio  di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La nuova indicazione terapeutica del medicinale EPREX:     «Trattamento   dell'anemia   sintomatica    (concentrazione    di emoglobina ≤10 g/dL) in adulti con sindromi  mielodisplastiche  (MDS) primarie a rischio basso o intermedio-1 e  con  bassa  eritropoietina sierica (<200 mU/mL)»  e' rimborsata come segue:   Confezioni:     «40.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 20.000 UI/0,5ml - A.I.C. n. 027015318 (in base 10); classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa):  €  153,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 252,51;     «40.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 40.000 UI/1ml - A.I.C. n. 027015282 (in base  10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa):  €  306,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 505,02;     «10.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 10.000 UI/1ml - A.I.C. n. 027015181 (in base  10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa):  €  111,04; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 183,26;     «10.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 6.000 UI/0,6ml - A.I.C. n. 027015243 (in base 10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  66,59; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 109,90;     «10.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 3.000 UI/0,3ml - A.I.C. n. 027015167 (in base 10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  33,29; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,95;     «10.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 8.000 UI/0,8ml - A.I.C. n. 027015268 (in base 10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  88,81; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 146,57;     «10.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 5.000 UI/0,5ml - A.I.C. n. 027015231 (in base 10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  55,51; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 91,62;     «4.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  -  1 siringa da 2.000 UI/0,5ml - A.I.C. n. 027015155 (in base 10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  22,19; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 36,62;     «40.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 30.000 UI/0,75ml -  A.I.C.  n.  027015344  (in  base  10); classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  € 229,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 378,77;     «10.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita»  -  1 siringa da 4.000 UI/0,4ml - A.I.C. n. 027015179 (in base 10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  44,41; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 73,29;     «2.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa  preriempita»  -  1 siringa da 1.000 UI/0,5ml - A.I.C. n. 027015142 (in base 10);  classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  11,11; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,33.   Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo ex factory per tutte  le confezioni ad oggi rimborsate, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le  strutture  private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.   Per le confezioni ad alto dosaggio, aventi  i  seguenti  numeri  di A.I.C. 027015282, 027015318, 027015344,  il  predetto  sconto  e'  da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello gia' vigente.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico cartaceo e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive  modifiche, alla  determinazione  29  ottobre  2004  -   PHT   Prontuario   della distribuzione diretta -, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  per  l'indicazione terapeutica oggetto della negoziazione  e'  la  seguente:  medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o di specialisti - ematologo, emotrasfusionista, geriatra, oncologo  ed internista (RNRL).     |  
|   |                                 Art. 4 
                               Stampati 
   E' autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle  caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio  illustrativo  per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione  in  commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.   Gli stampati corretti ed  approvati  sono  allegati  alla  presente determinazione.   Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata  in  vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche  del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al  foglio illustrativo e all'etichettatura.   In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  le etichette devono essere redatte in lingua italiana  e,  limitatamente ai medicinali in commercio  nella  Provincia  di  Bolzano,  anche  in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende   avvalersi dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura  si  applicano  le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Smaltimento scorte 
   Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti  nel  periodo  di  cui  all'art.  4  della  presente determinazione, che non riportino le modifiche  autorizzate,  possono essere  mantenuti  in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti  sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione  ha  effetto  dal  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla  societa' titolare  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del medicinale.     Roma, 2 aprile 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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