| Gazzetta n. 94 del 20 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 2 aprile 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di  estensione  d'uso  e nuova posologia del medicinale per uso umano «Setorilin».  (Determina n. DG/616/2019).  |  
  |  
 |  
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;   Vista la determina FV n. 49/2016 del 24 febbraio  2016,  pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2016, con la quale e' stata rinnovata, con validita' illimitata,  l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setorilin», nella titolarita' della societa' Ecupharma S.r.l.;   Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2018 con  la  quale la societa' Ecupharma S.r.l. ha richiesto  l'estensione  d'uso  delle indicazioni  terapeutiche,  ai  fini   della   rimborsabilita',   del medicinale «Setorilin»;   Vista la variazione N1B/2018/464;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 gennaio 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 18 febbraio 2019;   Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2019 del  consiglio  di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
            Estensione d'uso delle indicazioni terapeutiche                         e relativa posologia 
   E' autorizzata la variazione N1B/2018/464 del medicinale SETORILIN.   L'estensione d'uso delle indicazioni  terapeutiche  e  la  relativa nuova posologia del medicinale «Setorilin»:     «Popolazione pediatrica     Per i bambini e gli adolescenti (ragazzi in stadio di Tanner II e superiore e ragazze in post-menarca da almeno un anno, dai 10  ai  17 anni di eta') con ipercolesterolemia familiare eterozigote,  la  dose iniziale usuale raccomandata  e'  10  mg/die  somministrata  in  dose singola alla sera. I bambini e gli adolescenti devono essere posti in regime di dieta standard  ipocolesterolemica  prima  di  iniziare  il trattamento con simvastatina; occorre continuare questa dieta durante il trattamento con simvastatina.     L'intervallo posologico raccomandato e'  10-40  mg/die;  la  dose massima  raccomandata  e'  40   mg/die.   Le   dosi   devono   essere individualizzate  in  base  all'obiettivo  terapeutico   raccomandato secondo le raccomandazioni per il trattamento  pediatrico  (vedere  i paragrafi 4.4 e 5.1). Gli  aggiustamenti  della  dose  devono  essere effettuati a intervalli di quattro o piu' settimane.     L'esperienza con "Setorilin" nei bambini in eta'  prepuberale  e' limitata.»  e' rimborsata come segue:   Confezioni:     «20 mg compresse rivestite con film» - 10  compresse  in  blister PVC/PVDC/AL  -  A.I.C.  n.  037669025  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,47; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,75; nota AIFA: 13;     «20 mg compresse rivestite con film» - 28  compresse  in  blister PVC/PVDC/AL  -  A.I.C.  n.  037669037  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,32; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,23; nota AIFA: 13;     «40 mg compresse rivestite con film» - 10  compresse  in  blister PVC/PVDC/AL  -  A.I.C.  n.  037669049  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,21; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,14; nota AIFA: 13;     «40 mg compresse rivestite con film» - 28  compresse  in  blister PVC/PVDC/AL  -  A.I.C.  n.  037669052  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,76; nota AIFA: 13.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Setorilin» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
|   |                                 Art. 3 
                               Stampati 
   Le confezioni della specialita' medicinale devono essere  poste  in commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo allegato alla presente determina.   E'  approvato  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determina.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Smaltimento scorte 
   Sia i lotti gia' prodotti alla data  di  entrata  in  vigore  della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo  di  cui  al precedente  paragrafo  della  presente,  non  recanti  le   modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di scadenza del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A  decorrere  dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente  comunicazione,  i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato  cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.  Il titolare  A.I.C.  rende   accessibile   al   farmacista   il   foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     Roma, 2 aprile 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
|   |  
 
 | 
 |