Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2019 (vai al sommario)
LEGGE 12 aprile 2019, n. 33
Inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;
c) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 438 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito
all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e
all'articolo 441, comma 5.
1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i
delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma
3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza
con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando
l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente
dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il
giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non
superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal
pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini
suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.
In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la
richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai
fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442,
comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione
probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della
decisione e compatibile con le finalita' di economia
processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli
atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il
pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova
contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5
puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la
richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di
rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la
richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto
dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta
nell'udienza preliminare de- termina la sanatoria delle
nullita', sempre che non siano assolute, e la non
rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle
derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa
preclude altresi' ogni questione sulla competenza per
territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato
proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata
inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se
all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto
accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica
la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma
2.».
 
Art. 2

1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 441-bis del codice
di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di
nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se, nei
casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma
5, il pubblico ministero procede alle contestazioni
previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo'
chiedere che il procedimento prosegua nelle forme
ordinarie.
1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede
per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice
revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato
disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza
preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il
comma 4.
2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme
previste dall'articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del
difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni,
per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2
ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il
giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua
nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con
cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa
l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli
atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441,
comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai
sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio
abbreviato non puo' essere riproposta. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 303, comma 2.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio
abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove
prove, in relazione alle contestazioni ai sensi
dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti
dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo'
chiedere l'ammissione di prova contraria.».
 
Art. 3

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 442 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione,
il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza
gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416,
comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma
3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice
determina tenendo conto di tutte le circostanze e'
diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione
e di un terzo se si procede per un delitto.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia
comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma
2.».
 
Art. 4

1. All'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice da' al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 429 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il
decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato
qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei
fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1, lettere c) e f).
2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena
dell'ergastolo e il giudice da' al fatto una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione,
tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il
decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che
l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato entro
quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua
notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo
458.
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale,
il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a
sessanta giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace
nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non
presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data
fissata per il giudizio.».
 
Art. 5

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 aprile 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede